Cassazione Penale, Sez. 4, 13 gennaio 2022, n. 841 - Corto circuito e fiammata. Estinzione del reato dovuta a prescrizione


 

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA
Data Udienza: 11/01/2022

 

Fatto
 

1. La Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea, con la quale R.I. e R.G. erano stati condannati per il reato di lesioni colpose ai danni di C.P., aggravato dalla violazione delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

2. Gli imputati hanno proposto ricorsi con unico atto a firma di due difensori, formulando tre motivi.
Con il primo motivo, la difesa ha dedotto inosservanza e erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione, con riferimento alla causa dell'incidente, rilevando che la prova raccolta non aveva consentito di affermare con certezza che il corto circuito che aveva determinato la fiammata che aveva investito il lavoratore, fosse stata conseguenza di un guasto interno della scatola elettrica (come affermato dal tecnico della difesa) oppure dello stato di carente manutenzione della stessa (come affermato dal tecnico dell'ARPA che aveva, però, individuato alternativamente due possibili spiegazioni e, cioè, la presenza di polvere o un morsetto allentato). La difesa ha contestato la conclusione dei giudici territoriali, secondo cui l'accertamento della causa del corto circuito fosse irrilevante siccome riconducibile, comunque, alla scarsa manutenzione dell'impianto.
Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto inosservanza e erronea applicazione della legge penale, rilevando che la fiammata si era sprigionata all'improvviso, in assenza di interventi esterni sull'impianto, potendo ricondursi alla scarsa manutenzione della scatola la presenza di polveri, ma non anche l'allentamento di un morsetto, evenienza tanto repentina, quanto imprevedibile e non prevenibile.
Con il terzo motivo, deduce inosservanza e erronea applicazione della legge penale avuto riguardo alla posizione dei due imputati, chiamati a rispondere del medesimo reato a diverso titolo, il fratello quale amministratore delegato, senza prova della sua ingerenza nell'ambito del settore coperto dalla delega; la sorella quale soggetto investito di delega per la prevenzione infortuni, ma sfornita dei relativi poteri.

 

Diritto




1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato dovuta a prescrizione, tenuto conto del titolo di reato (art. 590, c. 2 e 3, cod. pen.) e della data dello stesso (3/5/2012), in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen.

2. La non manifesta infondatezza dei motivi (soprattutto del primo, avuto riguardo alla motivazione in ordine alla individuazione della causa del corto circuito) ha consentito la valida instaurazione del rapporto di impugnazione davanti a questa Corte di legittimità e, dunque, determinato la rilevanza del fatto estintivo. In presenza di una declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato, però, è precluso alla Corte di cassazione uno scrutinio finalizzato all'eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione, poiché in tale giudizio " ...l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione" (sez. 1 n. 35627 del 18/4/2012, P.G. in proc. Amurri, Rv. 253458) che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (cfr. sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, P.G., Fontana e altri, Rv. 258169). Nel caso all'esame tale evenienza non ricorre, anche alla luce dei motivi di ricorso, cosicché deve addivenirsi alla declaratoria di estinzione.
 

P.Q.M.
 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Deciso il 11 gennaio 2022