Tipologia: CPL
Data firma: 9 agosto 2021
Validità: 01.01.2020 - 31.12.2023
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Fai-Cisl, Uila-Uil, Flai-Cgil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Cosenza
Fonte: faicislcalabria.it


Sommario:

 

Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto del contratto
Art. 2 Decorrenza e durata del contratto 
Relazioni sindacali
Art. 3 Organismo Bilaterale
Costituzione del rapporto di lavoro, collocamento
Art. 4 Assunzione e fase lavorativa
Art. 5 Riassunzione
Art. 5 bis Violenza di genere e pari opportunità
Art. 6 Lavoratori migranti
Art. 7 Lavoratori immigrati
Art. 8 Appalti
Classificazione del personale
Art. 9 Classificazione
Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 10 Orario di lavoro
Art. 10 bis
Art. 11 Organizzazione del lavoro

 

Art. 12 Pause e riposo giornaliero
Norme di trattamento economico
Art. 13 Retribuzione
Art. 14 Aumenti contrattuali provinciali
Art. 15 Welfare contrattuale
Art. 16 Premio per obiettivi
Art. 17 Rimborso spese percorso
Assistenza e tutela della salute
Art. 18 Integrazione trattamento di malattia e infortunio sul lavoro. Ente Bilaterale Territoriale
Art. 19 Lavori pesanti e nocivi
Diritti sindacali
Art. 20 Contributo assistenza contrattuale provinciale
Art. 21 Quote sindacali per delega
Norme finali
Art. 22 Condizioni di miglior favore
Allegati


Contratto provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Cosenza

L'anno 2021 il giorno 9 del mese di Agosto in Cosenza, fra la Confagricoltura di Cosenza […], la Federazione Provinciale Coldiretti di Cosenza […], la Cia-Agricoltori Italiani Calabria Nord […], la Fai - Cisl di Cosenza […], la Uila - Uil di Cosenza […], la Flai-Cgil territoriale di Cosenza […], la Flai-Cgil territoriale di Castrovillari […]

Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto del contratto

Il presente CPL regola su tutto il territorio provinciale i rapporti di lavoro tra le imprese condotte in forma singola ed associata che svolgono attività agricola, nonché attività affini e connesse comprese le aziende florovivaiste e di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura, itticoltura), le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato e gli operai agricoli da essi dipendenti. Nonché ai lavoratori dipendenti da imprese non agricole, singole e/o associate se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta.

Relazioni sindacali
Art. 3 Organismo Bilaterale

Le organizzazioni firmatarie del contratto hanno costituito in data 14 Aprile 2015 l’EBAT-FIMI (Ente Territoriale Bilaterale) quale organismo bilaterale che ha come scopi e finalità quelli previsti dall’art. 8 del CCNL:
[…]
C- osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro agricolo del territorio di propria competenza anche con riferimento alle pari opportunità;
D- promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro del proprio territorio di competenza;
E- promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro nel territorio di propria competenza;
F- effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali;
[…]
I- Svolgere attività indirizzate alla tutela della salute dei lavoratori e alla sorveglianza sanitaria per le imprese anche attraverso la stipula di convenzioni con le ASP e con i medici competenti;
L- realizzare un confronto permanente sui temi dello sviluppo, dell’occupazione e della competitività; 
M- monitorare le dinamiche e le tendenze dell’impiego dei lavoratori stranieri e delle relative problematiche;
N- Monitorare e studiare l'andamento delle applicazioni contrattuali al fine di proporre iniziative alle parti interessate;
[…]
P- Promuovere le relazioni sindacali e l'applicazione dei Contratti nel territorio di propria competenza;
Q- Svolgere, a livello territoriale, tutte le attività previste per l'Osservatorio provinciale di cui all’art.9 del CCNL;
R- Svolgere tutti gli altri compiti e le funzioni previste dalle norme, dai Contratti di Lavoro del settore agricolo e florovivaistico e quelli che le parti istitutive riterranno opportuno affidare.
[…]
U- Esercitare tutte le altre funzioni che le Parti costituenti riterranno opportune affidare all’EBAT (Ente Bilaterale Territoriale) per il miglioramento delle relazioni sindacali;
V- Promuovere e svolgere attività di conciliazione.

Costituzione del rapporto di lavoro, collocamento
Art. 5 bis Violenza di genere e pari opportunità

In linea con la Convenzione dì Istanbul e la Legge n. 119/2013 al fine di garantire la maggior protezione possibile per tutti coloro che, uomini o donne, siano vittime di violenza di genere se debitamente certificato e denunciato agli organi competenti e che presentano idonea documentazione, sarà concessa la conservazione del posto di lavoro per un arco temporale di anni 3. L’interessato è tenuto a comunicare previamente all'azienda l'evento che da titolo alla conservazione del posto di lavoro e l’azienda si impegna a garantire la segretezza della comunicazione.

Art. 6 Lavoratori migranti
L'assunzione di manodopera migrante deve essere effettuata secondo le norme vigenti.
Si considerano "migranti" i gruppi di lavoratori provenienti da altre province o regioni per lavori stagionali ai quali deve essere assicurato il rispetto dei contratti del luogo ove si effettua la prestazione.
Vista la conformazione geografica della provincia di Cosenza si considerano "migranti" anche i gruppi di lavoratori, pur non provenienti da altra provincia e regione, la cui distanza tra il comune di residenza e quella delle prestazioni di lavoro sia superiore a 60 km.

Art. 7 Lavoratori immigrati
L’assunzione di lavoratori immigrati deve avvenire secondo le normative vigenti. Ai lavoratori immigrati assunti a tempo indeterminato vengono garantiti permessi retribuiti per frequentare corsi di lingua nonché per facilitare il rispetto di festività religiose diverse da quelle già riconosciute. Viene consentita la possibilità di accumulare periodi di ferie per formare un periodo congruo finalizzato al rientro del lavoratore nel paese di origine.

Art. 8 Appalti
Le imprese che intendono esternalizzare, mediante appalti, alcune fasi del processo produttivo sono tenute a verificare che i soggetti ai quali affidano l'incarico di svolgere opere o servizi nella propria azienda siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di appalto.
In particolare le imprese si accerteranno che l’appaltatore:
- sia in possesso di una struttura imprenditoriale adeguata rispetto al contratto, eserciti il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto e si assuma il rischio di impresa;
- rispetti la contrattazione collettiva nazionale e territoriale per gli operai agricoli e florovivaisti;
- sia in regola con i versamenti previdenziali di legge e contrattuali, a tal fine l’appaltatore dovrà consegnare all’appaltante copia del DURC - Documento unico di regolarità contributiva - e degli UNILAV, inerenti l’avviamento al lavoro dei dipendenti oggetto del contratto di appalto.
Le aziende che ricorrono al contratto di appalto, comunicano all’EBAT l’instaurazione del contratto entro 15 giorni dalla sottoscrizione attraverso l'allegato 3 del presente CPL.

Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 10 Orario di lavoro

L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a 6 ore e 30 minuti giornaliere. Di norma l'orario viene distribuito su 6 giorni settimanali.
L'orario di lavoro settimanale, fatte salve le attività zootecniche ed agrituristiche, può essere distribuito su 5 giorni settimanali o con una riduzione dell'orario di lavoro della giornata del sabato. In questa ipotesi, le ore non lavorate verranno aggiunte all'orario ordinario da effettuare nei rimanenti giorni della settimana.
In presenza di particolari esigenze aziendali i lavoratori sono tenuti a prestare, nel corso della distribuzione dell'orario di lavoro dì cui al 3° comma, la propria opera anche nella giornata del sabato.
In tale caso le ore eccedenti le 39 saranno retribuite con la maggiorazione prevista per lavoro straordinario.
Nelle aziende dove si applica la distribuzione dell'orario di lavoro su 5 giorni con ii sabato libero, detta giornata, per gli operai OTI è considerata lavorativa a tutti gli effetti, in presenza di festività riconosciuta ricadente il sabato sarà regolarmente retribuita come per la domenica.
L'orario normale di lavoro settimanale può essere superato, oltre che per le inderogabili necessità previste dalle leggi vigenti, anche per particolari esigenze di lavori stagionali per un periodo non superiore a 90 giorni, per un massimo di 48 ore settimanali e comunque non oltre i limiti di legge, dando luogo allo strumento della banca delle ore individuale con il recupero compensativo retribuito dell'orario maggiore effettuato.
Il mancato recupero di detto superamento dell'orario di lavoro darà luogo al pagamento delle ore eccedenti il normale orario con le maggiorazioni di cui all'art. 42 del vigente CCNL.
Si precisa che lo strumento della flessibilità va comunicato preventivamente alle OO.SS. firmatarie del presente contratto specificando che lo stesso assume carattere eccezionale.

Art. 10 bis
Per speciali lavori da eseguirsi di notte e durante le festività, quali le attività zootecniche, agrituristiche e di acquacoltura, in considerazione delle peculiari esigenze organizzative del lavoro è definita una adeguata maggiorazione alla tariffa oraria contrattuale pari a 0.50 centesimi per ora per ciascun parametro, limitatamente ad un massimo del 30% del normale orario di lavoro settimanale.
Fermo restando quanto sopra le ore di notturno e festivo, eccedenti il limite del 30%, saranno retribuite con le maggiorazioni previste dall’art. 42 del vigente CCNL.

Art. 11 Organizzazione del lavoro
Le parti si rifanno integralmente a quanto regolamentato dal CCNL fatte salve eventuali trattative aziendali atte ad individuare soluzioni inerenti al godimento di diritti a riposo, alle ferie e quant'altro, senza creare disfunzioni organizzative.

Art. 12 Pause e riposo giornaliero
Quando l'orario di lavoro giornaliero supera le 6 ore, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo, a titolo di pausa, per il recupero delle energie psico-fisiche e per l'eventuale consumazione del pasto non inferiore a 30 minuti complessivi.
In caso di processi lavorativi particolarmente gravosi e pesanti per come previsto dal successivo art. 18, è prevista una ulteriore sosta di 15 minuti, ogni 2 ore di lavoro, finalizzata al recupero delle energie fisiche, considerata orario di lavoro a tutti gli effetti.
Ferma restando la durata del normale orario settimanale di lavoro, il lavoratore, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 66/2003, ha diritto a 11 ore di riposo consecutive ogni 24 ore, calcolate dall'ora di inizio della prestazione lavorativa.

Assistenza e tutela della salute
Art. 19 Lavori pesanti e nocivi

Sono lavori pesanti quelli la cui esecuzione comporta un particolare sforzo o disagio fisico derivante dalle condizioni del luogo in cui opera il lavoratore o dalla natura intrinseca del lavoro.
A titolo esemplificativo sono da considerarsi lavori pesanti: lo scavo reale del vigneto, carico e scarico di automezzi, lo scavo ed il trasporto a mano di pietre, lo scavo in profondità per la costruzione di pozzi, l'apertura nel sottosuolo di gallerie per la raccolta di acqua, lo scavo di profondi canali di irrigazione e di bonifica, lo sradicamento e l'abbattimento con mezzi tradizionali di alberi ad alto fusto.
Sono lavori nocivi quelli di svuotatura a mano o con pompe di pozzi neri, di vasche di urine, di irrigazione di esteri fosfatici, e quelli eseguiti in acqua il cui livello è superiore a 15 cm., l'uso di sostanze tossiche in genere.
La maggiorazione salariale corrisposta ai lavoratori, che effettuano lavori pesanti di cui al comma 1, e limitatamente alla durata delle prestazioni dei lavori, è pari al 25% della retribuzione.
Ai lavoratori che effettuano lavori nocivi, a parità di retribuzione e di qualifica, è riconosciuta una riduzione dell'orario di lavoro pari a 2,5 ore giornaliere.
Ai lavoratori dipendenti degli Enti e Istituti di Ricerca che svolgono attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione agricola, che lavorano al di sopra dei 1.000 metri s.l.m., per i giorni di effettiva presenza, è riconosciuta una indennità di disagio pari all'8% del salario contrattuale.