Regione Abruzzo
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 21 gennaio 2022, n. 2
Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità. INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASO COVID-19 con particolare riferimento alle attività in capo ai DIPARTIMENTI di PREVENZIONE delle ASL regionali.
Il Presidente della Regione
VISTI
• l’art. 32 della Costituzione;
• lo Statuto della Regione Abruzzo;
• la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
• il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
VISTI
• la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
• le Delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio e del 7 ottobre 2020;
• le Delibere del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio e del 21 aprile 2021;
VISTI
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2021
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2021
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021
ed i precedenti provvedimenti dagli stessi Decreti richiamati;
VISTI
• il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n.172, convertito con L.29 gennaio 2021 n.6;
• il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con L.12.03.2021 n.29;
• il D.L. 13 marzo 2021 n.30, convertito con modificazioni dalla L. 06.05.2021 n. 61;
• il D.L. 1 aprile 2021, n.44, convertito con modificazioni dalla L.28.05.2021 n. 76;
• il D.L. 22 aprile 2021, n.52 convertito con modificazioni dalla L. 17.06.2021 n.87;
• il D.L. 25 maggio 2021 n.73 convertito con modificazioni dalla L.23.07.2021 n. 106;
• il D.L. 23.07.2021 n. 105 convertito con modificazioni dalla L.13.09.2021 , n.126;
• Il D.L 06.08.2021 n. 111 convertito con modificazioni dalla L. 24.09.2021, n. 133;
• Il D.L. 21.09.2021, n. 127 convertito con modificazioni dalla L.19.11.2021 n.165;
• Il D.L. 8 ottobre 2021, n. 139 convertito con modificazioni dalla L. 03.12.2021 n.205;
• Il D.L. 26 novembre 2021 n.172;
• Il D.L. del 24 dicembre 2021 n.221;
• Il D.L. del 30 dicembre 2021 n.229;
• IL D.L. 7 gennaio 2022 n.1
e la precedente normativa dagli stessi decreti richiamata;
VISTE le Ordinanze del Ministero della Salute emanate nell’annualità 2021 e, nello specifico, in data 09-16-30 gennaio, 12-13-14-27 febbraio, 5 marzo, 23 aprile, 8-14-30 maggio, 2-4-18-22 giugno, 2-29 luglio, 27-28-30 agosto, 20-23-28 settembre, 22-28 ottobre 2021, 26 novembre 2021, 2 e 14 dicembre 2021, 7 gennaio 2022 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19;
VISTE le Circolari della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute:
- n. 36254 del 11/08/2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)”;
- n. 55819 del 03/12/2021 “Stima della prevalenza delle varianti VOC (Variant Of Concern) in Italia: beta, gamma, delta, omicron e altre varianti di SARS-CoV-2”;
- n. 60136 del 30/12/2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).”;
DATO ATTO
• del Rapporto n. 87 di Monitoraggio Fase 2 del Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità e Cabina di Regia, recante i dati di calcolo degli indicatori previsti dal DM 30 aprile 2020 relativamente alla settimana 3/01/2022-9/01/2022 (aggiornati al 12/1/2022) che ha classificato l’Abruzzo come regione con classificazione del rischio “Non Valutabile” (equiparato a rischio alto) in ragione di "...indicatori non opzionali di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti che non siano valutabili o che diano molteplici segnali di allerta...”.
CONSIDERATO l’attuale andamento della situazione epidemica che vede:
• la recrudescenza dei contagi, con mantenimento costante dell’incidenza settimanale su livelli fino a venti volte superiori a quelli considerati compatibili con una ottimale attività di tracciamento e rilevazione dei casi positivi (50/100.000 residenti la settimana);
• la velocità di trasmissione del SARS-CoV-2 che si mantiene ben al di sopra della “soglia epidemica”;
• il continuo aumento del numero di persone ricoverate nei reparti ospedalieri di Area medica e Terapia intensiva;
• la diminuzione della percentuale di casi identificati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti e la conseguente criticità nello stesso, così come evidenziato dalle ASL regionali nel corso della riunione in videoconferenza tenutasi nella giornata del 20 gennaio 2022;
RITENUTO alla luce di quanto sopra, ed in merito alla rilevazione del SARS-CoV-2, in ossequio alle nuove modalità di individuazione dei “casi positivi” previste dal D. L. n. 229 del 30/12/2021 nonché dalla Circolare della DGPRE del Ministero della Salute di cui al Prot. 0060136-30/12/2021-DGPRE stabilire indicazioni operative per i Dipartimenti di Prevenzione delle Asl del territorio per la gestione di caso COVID-19 secondo quanto specificatamente stabilito nel documento allegato “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
PRESO atto dell’assenso espresso dai referenti dei Dipartimenti di Prevenzione delle Asl del territorio al documento “INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASO COVID-19 con particolare riferimento alle attività in capo ai DIPARTIMENTI di PREVENZIONE delle ASL regionali”, nel corso di specifica riunione presso il Dipartimento Sanità in data 20 gennaio 2022;
Tanto premesso
ORDINA
1. di approvare il documento “INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASO COVID-19 con particolare riferimento alle attività in capo ai DIPARTIMENTI di PREVENZIONE delle ASL regionali”, allegato A, parte integrante e sostanziale alla presente Ordinanza;
2. di stabilire che le attività di tracciamento dei casi di “COVID-19” in capo ai DIPARTIMENTI di PREVENZIONE delle ASL regionali debbano svolgersi prioritariamente nelle modalità come dettagliate nel documento recante “INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASO COVID-19”, di cui al punto 1) della presente ordinanza;
3. che la presente ordinanza - immediatamente esecutiva per gli adempimenti di legge - sia trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti competenti per territorio, all’Ufficio Scolastico Regionale ed alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo;
4. che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
All. A
INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASO COVID-19 con particolare riferimento alle attività in capo ai DIPARTIMENTI di PREVENZIONE delle ASL regionali
CONSIDERATO l’attuale andamento della situazione epidemica che vede:
• la recrudescenza dei contagi, con mantenimento costante dell’incidenza settimanale su livelli fino a
venti volte superiori a quelli considerati compatibili con una ottimale attività di tracciamento e rilevazione dei casi positivi (50/100.000 residenti la settimana);
• la velocità di trasmissione del SARS-CoV-2 che si mantiene ben al di sopra della “soglia epidemica”;
• il continuo aumento del numero di persone ricoverate nei reparti ospedalieri di Area medica e Terapia intensiva;
• la diminuzione della percentuale di casi identificati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti e la conseguente criticità nello stesso, così come evidenziato dalle ASL regionali nel corso della riunione in videoconferenza tenutasi nella giornata del 20 gennaio 2022.
In merito alla rilevazione del SARS-CoV-2, in ossequio alle nuove modalità di individuazione dei “casi positivi” previste dal D. L. n. 229 del 30/12/2021 nonché dalla Circolare della DGPRE del Ministero della Salute di cui al Prot. 0060136-30/12/2021-DGPRE, (di seguito “Circolare”) si dispone che le attività di tracciamento in capo ai DIPARTIMENTI di PREVENZIONE delle ASL regionali dovranno svolgersi prioritariamente nelle modalità sotto dettagliate.
• La presa in carico dei casi positivi avverrà secondo il criterio cronologico della data di diagnosi attraverso un tampone risultato positivo e “tracciato” nel sistema informatico di cui ad Applicativo regionale ATTRA/ATTRA2.
• I DIPARTIMENTI di PREVENZIONE delle ASL regionali sono tenuti ad incrementare in misura sostanziale la capacità di tracciamento quotidiana, al fine del rilascio delle attestazioni di termine di isolamento sanitario da COVID-19, anche istituendo “Unità Speciali di Pediatria Distrettuale”.
Per quanto attiene l’attività di gestione dei provvedimenti di isolamento, i SI/ESP dei DIPARTIMENTI di PREVENZIONE delle ASL regionali, attraverso il sistema informativo dedicato, devono aderire alle indicazioni operative sotto dettagliate.
• Aprire il provvedimento di inizio isolamento in modo automatico per i cittadini che abbiano riportato un risultato positivo al tampone per COVID-19 laddove siano stati compilati correttamente tutti i campi relativi alle informazioni sullo stato di salute ed annessi recapiti di riferimento.
• Per tutti coloro al cui carico non risultino compilati i campi relativi a stato di salute e recapiti di riferimento, nella scheda del provvedimento di “inizio isolamento”, come stato della sorveglianza, deve essere indicata la dicitura “perso al follow-up” nella gestione dell’arretrato; ferma restando la riserva che, qualora siano successivamente contattati dal SI/ESP competente, debba essere correttamente perfezionata la compilazione della scheda.
• Chiudere il provvedimento di isolamento automaticamente attraverso l’invio dell’attestazione di “termine isolamento sanitario da COVID-19” per i soggetti asintomatici dopo 7 o 10 giorni dalla data di diagnosi a seconda dello stato di vaccinazione ed in seguito alla negatività del referto di un test diagnostico eseguito nei tempi declinati dalla già citata “Circolare”.
• Nelle more della trasmissione da parte dei SI/ESP dei DIPARTIMENTI di PREVENZIONE delle ASL regionali dell’attestazione di “termine isolamento sanitario da COVID-19”, trascorse 24 ore dall’esito del tampone negativo, purché eseguito nei tempi corretti in relazione a condizioni cliniche e stato vaccinale del soggetto, così come declinati nella “Circolare” sopra citata, le Autorità locali di Sanità Pubblica e gli Organismi di controllo delle Forze dell’Ordine dovranno considerare l’esibizione da parte del Cittadino del referto positivo del tampone iniziale e del referto negativo del tampone finale come sostituto della suddetta attestazione di “termine isolamento sanitario da COVID-19”.