CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER LA RICERCA

Unità Prevenzione e Protezione

Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori di Istituto
Ai Dirigenti
Ai Responsabili di Unità
e p.c. alla Presidente del CNR
Al Direttore Generale del CNR
A tutto il personale
Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS
Ai Medici Competenti CNR
Loro sedi

 

Oggetto: Aggiornamento provvedimenti per il contenimento della diffusione del Coronavirus: riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata; gestione contatti; convegni; missioni.

RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEI LAVORATORI DOPO ASSENZA PER MALATTIA COVID-19 CORRELATA.

Il Ministero della Salute ha emanato la Circolare 0060136-30/12/2021-DGPRE-DGPRE-P, avente per oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)”, le cui indicazioni modificano in parte le procedure già in atto per isolamento e quarantena, con ricadute anche per la riammissione al lavoro dopo assenza per malattia Covid-19 correlata. Tali indicazioni sono riprese anche nel Decreto Legge n.229 dello stesso giorno.
Si riportano le fattispecie da osservare negli ambienti di lavoro del CNR (In giallo le modifiche conseguenti ai provvedimenti del 30/12/2021).

A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero
Per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, alla richiesta di rientro al lavoro in presenza (se in periodo subito successivo al termine del periodo di malattia), il Datore di Lavoro (DL) richiede al Medico Competente (MC) una visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. All’atto della visita il lavoratore dovrà presentare, oltre alla documentazione clinica, anche la certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in particolare: Test molecolare (RT-PCR, -tampone “molecolare”).
Questa procedura (effettuazione della visita da parte del Medico Competente) viene quindi limitata, a differenza delle precedenti indicazioni CNR del maggio e dell’ottobre 2020, ai soli lavoratori per i quali sia stato necessario un ricovero ospedaliero. Sarà cura del lavoratore, alla richiesta di rientro al lavoro, fornire al DL la generica informativa circa l’avvenuto ricovero per malattia Covid-19, fornendo successivamente al solo MC la documentazione sanitaria specifica.

B/1) Lavoratori positivi sintomatici (che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster - “richiamo” - o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni)
Questi lavoratori, risultati ammalati, ma con sintomi di malattia meno gravi rispetto a quelli previsti al punto A, per la riammissione lavorativa dovranno aver trascorso un periodo di isolamento di almeno 7 giorni dalla comparsa dei sintomi (prescritto dal MMG o dalla ASL) ed aver effettuato un test molecolare o antigenico con riscontro negativo eseguito secondo le indicazioni indicate nella circolare (almeno 7 giorni dalla comparsa dei sintomi, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
Per test, si intende sia il Test molecolare (RT-PCR, -tampone “molecolare”), sia il test antigenico, effettuati presso centri autorizzati dalle Regioni.
Al momento della richiesta di rientro in servizio sarà cura del lavoratore fornire al DL la generica informativa, provvedendo poi all’invio, anche in modalità telematica, al Medico Competente, della certificazione di avvenuta negativizzazione del Test. Il MC provvederà tempestivamente a comunicare al DL, sempre per via telematica, il nulla osta alla ripresa dell’attività lavorativa.
In alternativa, il lavoratore potrà inviare direttamente al DL l’attestazione di fine isolamento prodotta dal MMG/ASL.

B/2) Lavoratori positivi sintomatici (che NON abbiano ricevuto la dose booster - “richiamo” - o che abbiano completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni)
Questi lavoratori, risultati ammalati, ma con sintomi di malattia meno gravi rispetto a quelli previsti al punto A, per la riammissione lavorativa dovranno aver trascorso un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (prescritto dal MMG o dalla ASL) ed aver effettuato un test molecolare o antigenico con riscontro negativo eseguito secondo le indicazioni indicate nella circolare (almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
Per test, si intende sia il Test molecolare (RT-PCR, -tampone “molecolare”), sia il test antigenico, effettuati presso i centri autorizzati dalle Regioni.
Al momento della richiesta di rientro in servizio sarà cura del lavoratore fornire al DL la generica informativa, provvedendo poi all’invio, anche in modalità telematica, al Medico Competente, della certificazione di avvenuta negativizzazione del Test molecolare (RT-PCR, -tampone “molecolare”). Il MC provvederà tempestivamente a comunicare al DL, sempre per via telematica, il nulla osta alla ripresa dell’attività lavorativa.
In alternativa, il lavoratore potrà inviare direttamente al DL l’attestazione di fine isolamento prodotta dal MMG/ASL.

C/1) Lavoratori positivi asintomatici (che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster - “richiamo” - o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni)
I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 (caso confermato) ma asintomatici per tutto il periodo, per la riammissione lavorativa dovranno aver trascorso un periodo di isolamento di almeno 7 giorni dall’effettuazione del test positivo, ed aver effettuato un test molecolare o antigenico con riscontro negativo eseguito secondo le indicazioni indicate nella circolare (almeno 7 giorni dal test positivo + test negativo). Per test, si intende sia il Test molecolare (RT-PCR, -tampone “molecolare”), sia il test antigenico, effettuati presso i centri autorizzati dalle Regioni.
Al momento della richiesta di rientro in servizio sarà cura del lavoratore fornire al DL la generica informativa, provvedendo poi all’invio, anche in modalità telematica, al Medico Competente, della certificazione di avvenuta negativizzazione del Test. Il MC provvederà tempestivamente a comunicare al DL, sempre per via telematica, il nulla osta alla ripresa dell’attività lavorativa.
In alternativa, il lavoratore potrà inviare direttamente al DL l’attestazione di fine isolamento prodotta dal MMG/ASL.

C/2) Lavoratori positivi asintomatici (che NON abbiano ricevuto la dose booster - “richiamo” - o che abbiano completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni)
I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 (caso confermato) ma asintomatici per tutto il periodo, per la riammissione lavorativa dovranno aver trascorso un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dall’effettuazione del test positivo, ed aver effettuato un test molecolare o antigenico con riscontro negativo eseguito secondo le indicazioni indicate nella circolare (almeno 10 giorni dal test positivo + test negativo). Per test, si intende sia il Test molecolare (RT-PCR, -tampone “molecolare”), sia il test antigenico, effettuati presso i centri autorizzati dalle Regioni.
Al momento della richiesta di rientro in servizio sarà cura del lavoratore fornire al DL la generica informativa, provvedendo poi all’invio, anche in modalità telematica, al Medico Competente, della certificazione di avvenuta negativizzazione del Test molecolare (RT-PCR, -tampone “molecolare”). Il MC provvederà tempestivamente a comunicare al DL, sempre per via telematica, il nulla osta alla ripresa dell’attività lavorativa.
In alternativa, il lavoratore potrà inviare direttamente al DL l’attestazione di fine isolamento prodotta dal MMG/ASL.

D) Lavoratori positivi a lungo termine
I lavoratori ancora positivi al Test molecolare oltre il ventunesimo giorno, sebbene possano interrompere, su indicazione del MMG, l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (Circolare Ministero della Salute 12 ottobre 2020), non potranno comunque rientrare al lavoro in presenza prima della negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuati presso i centri autorizzati dalle Regioni.
Quindi, qualora si realizzi questa fattispecie, potranno essere alternativamente operative due opzioni:
1. Il lavoratore ancora positivo concorda con il DL il rientro al lavoro in modalità agile. In questo caso si procede al reintegro, senza ulteriori atti immediati.
2. In caso di impossibilità al lavoro agile il lavoratore, tramite il proprio MMG (“medico curante”) dovrà continuare ad essere coperto da un certificato di prolungamento di malattia per il periodo intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare MS del 12 ottobre e la negativizzazione del test (inteso sia come Test molecolare (RT-PCR, -tampone “molecolare”), sia come test antigenico, effettuati presso i centri autorizzati dalle Regioni.
In entrambi i casi, al momento della negativizzazione del test, sarà cura del lavoratore fornire al DL la generica informativa, provvedendo poi all’invio, anche in modalità telematica, al Medico Competente, della certificazione di avvenuta negativizzazione del test come prima indicato.
Il MC provvederà tempestivamente a comunicare al DL, sempre per via telematica, il nulla osta alla ripresa dell’attività lavorativa in presenza.

CONTATTI STRETTI

E/1) Lavoratori contatto stretto (e quindi sottoposti a misure di quarantena dall’Autorità sanitaria) che abbiano ricevuto la dose booster (“richiamo”), oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti.
Il lavoratore che sia stato classificato dall’autorità sanitaria come un contatto stretto di un caso positivo (cioè di un “caso confermato”), se rientra in una delle fattispecie prima indicate e sia asintomatico, non sarà posto in malattia (e quindi in quarantena) dal MMG/ASL, ma dovrà osservare l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso ed effettuare una auto-sorveglianza (controllo della comparsa di sintomi correlati) fino al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. Tali obblighi saranno prescritti e monitorati dal MMG/ASL.
In caso di comparsa di sintomi sospetti, il lavoratore dovrà contattare immediatamente il MMG e non recarsi al lavoro.


E/2) Lavoratori contatto stretto (e quindi sottoposti a misure di quarantena dall’Autorità sanitaria) che abbiano completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e che abbiano il certificato verde (“Green pass”) valido.
Il lavoratore che sia stato classificato dall’autorità sanitaria come un contatto stretto di un caso positivo (cioè di un “caso confermato”), se ha completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni ed abbia il certificato verde (“Green pass”) valido, se asintomatico potrà rientrare al lavoro in presenza dopo aver effettuato una quarantena di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo ed aver effettuato, con esito negativo, un tampone molecolare (Test molecolare - RT-PCR) o antigenico al termine di questo periodo.
Al termine del periodo di 5 gg e dopo l’effettuazione, con esito negativo, del tampone molecolare (Test molecolare - RT-PCR) o antigenico, sarà cura del lavoratore vaccinato (come prima definito) fornire al DL la generica informativa, provvedendo poi all’invio, anche in modalità telematica, al Medico Competente, della certificazione del tampone negativo (Test molecolare o RT-PCR o antigenico).
Il MC provvederà tempestivamente a comunicare al DL, sempre per via telematica, il nulla osta alla ripresa dell’attività lavorativa in presenza.
In alternativa, il lavoratore potrà inviare direttamente al DL l’attestazione di fine quarantena prodotta dal MMG/ASL.

E/3) Lavoratori contatto stretto (e quindi sottoposto a misure di quarantena dall’Autorità sanitaria) NON vaccinati o che NON ha completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni.
Il lavoratore che sia stato classificato dall’autorità sanitaria come un contatto stretto di un caso positivo (cioè di un “caso confermato”), ma che non sia vaccinato o che non abbia completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, potrà rientrare al lavoro in presenza dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo ed aver effettuato, con esito negativo, un tampone molecolare (Test molecolare - RT-PCR) o antigenico al termine di questo periodo.
Al termine del periodo di 10 gg e dopo l’effettuazione, con esito negativo, del tampone molecolare (Test molecolare - RT-PCR) o antigenico, sarà cura del lavoratore fornire al DL la generica informativa, provvedendo poi all’invio, anche in modalità telematica, al Medico Competente, della certificazione del tampone negativo (Test molecolare o RT-PCR o antigenico).
Il MC provvederà tempestivamente a comunicare al DL, sempre per via telematica, il nulla osta alla ripresa dell’attività lavorativa in presenza.
In alternativa, il lavoratore potrà inviare direttamente al DL l’attestazione di fine quarantena prodotta dal MMG/ASL.

E/4) Lavoratori possibili contatto stretto ma non ancora valutati dall’Autorità sanitaria
Nel caso in cui, in applicazione alle procedure previste nell’Ente per i casi di sospetto contatto stretto, il lavoratore sia allontanato precauzionalmente dai luoghi di lavoro in attesa della valutazione della ASL di competenza/MMG, egli potrà svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per il periodo interessato (nota UGRU CNR del 23.11.21).
Dal momento in cui ASL di competenza/MMG provveda a valutare il caso e formalizzare la quarantena, il rientro al lavoro sarà regolamentato secondo quanto indicato ai punti precedenti.
Se, a seguito di valutazione dalla ASL di competenza/MMG non viene formalizzata la quarantena, il lavoratore può rientrare al lavoro in presenza, senza ulteriori procedure.
Qualora, invece, la ASL di competenza/MMG non abbia provveduto a valutare il caso, il rientro al lavoro sarà possibile entro 10 gg dall’ultimo contatto con il caso positivo, sempre in assenza di sintomi, e senza ulteriori procedure.
Tale periodo sarà riducibile a 5 giorni se il lavoratore asintomatico eseguirà un tampone molecolare (Test molecolare - RT-PCR), o antigenico, con esito negativo al termine di questo periodo, provvedendo poi all’invio, anche in modalità telematica, al Medico Competente, della certificazione del tampone negativo (Test molecolare o antigenico) unitamente alla propria certificazione verde
Covid-19.
Il MC provvederà tempestivamente a comunicare al DL, sempre per via telematica, il nulla osta alla ripresa dell’attività lavorativa in presenza.

Convegni
Ferma restando l’indicazione generale ad evitare, ove non strettamente necessario, la programmazione di riunioni in presenza e ad incentivare la partecipazione a convegni/seminari in modalità telematica a distanza fino al 31 marzo c.a., si ricorda che la partecipazione a convegni/seminari è possibile solamente in possesso di certificazione verde “rafforzata” (cosiddetto super green pass). Il controllo del possesso di tale certificazione è a carico degli organizzatori dell’evento.
È inoltre fortemente raccomandato che i partecipanti indossino mascherina del tipo Ffp2 durante l’evento.

Missioni
Si ricorda che il personale che svolge missioni che comportano l’utilizzazione di mezzi pubblici deve essere dotato di certificazione verde “rafforzata” (cosiddetto super green pass) e fornito di mascherina del tipo Ffp2 da indossare a bordo di tali mezzi.

Il Responsabile
dell’Unità Prevenzione e Protezione del CNR
Dott. Gianluca Sotis