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Alle Strutture centrali e territoriali


Oggetto: - decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1;
               - nuove modalità di fruizione del lavoro agile. Integrazione alla nota del 5 gennaio 2022 prot. n. 154.

Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.
Si porta a conoscenza di codeste Strutture che sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2022 è stato pubblicato il decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore".
Tra le misure adottate con il citato decreto, si segnalano di seguito quelle di specifico interesse.
Al decreto legge 1° aprile 2021, n.44, convertito con modificazioni, dalla l. 28 maggio 2021, n.76, dopo l'articolo 4-ter è stato introdotto l'art. 4-quater che, "al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza", ha disposto l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARSCoV-2 per tutti coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, a decorrere dall'8 gennaio 2022, data di entrata in vigore del decreto in esame fino al 15 giugno 2022.
L'obbligo riguarda anche coloro che al momento dell'entrata in vigore del decreto non abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, ma lo raggiungano entro il 15 giugno 2022.
Tale obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L'avvenuta guarigione, certificata dal medico curante, determina il 
differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.
Il decreto in esame ha, altresì, introdotto al citato decreto-legge n. 44/2021, l'art. 4 - quinquies, prevedendo, a decorrere dal 15 febbraio 2022. che i lavoratori over 50, per i quali è previsto l'obbligo vaccinale di cui al suddetto art. 4 - quater, per poter accedere ai luoghi di lavoro devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde da COVID- 19 ottenibile solo dopo vaccinazione o guarigione (cd. green pass rafforzato). È quindi fatto divieto a tutti i predetti soggetti l'accesso ai luoghi di lavoro in mancanza del predetto green pass rafforzato (d'ora in avanti gpr).
Per il personale dipendente la verifica del possesso del green pass continuerà ad essere effettuata con la modalità automatizzata attualmente in essere.
I suddetti lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del gpr o che risultino privi dello stesso al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione del gpr e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Nel caso in cui i dipendenti accedano al luogo di lavoro in mancanza del gpr, il responsabile della Struttura di appartenenza avvierà il previsto procedimento disciplinare e trasmetterà gli atti relativi alla violazione al Prefetto, ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa, stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.
Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita per esenzione dalla vaccinazione, il responsabile della Struttura adibisce i lavoratori in parola a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
L'obbligo vaccinale si riferisce, altresì, a tutti i soggetti over 50 che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni.
Il decreto in esame, all'art. 3, ha inoltre stabilito che, a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022, gli utenti dei servizi che intendano accedere agli uffici pubblici dovranno necessariamente possedere ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass base e/o rafforzato)¹. Sul punto, nelle more dell'adozione del DPCM previsto dal medesimo art. 3 in cui verranno individuati i servizi necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze primarie ed essenziali della persona, per i quali non è richiesta l'esibizione del green pass, si ritiene che la verifica del possesso di tale certificazione non vada effettuata in caso di accessi per fruizione di soli servizi sanitari.

Nuove modalità di fruizione del lavoro agile. Integrazioni alla nota del 5 gennaio 2022 prot. n. 154.
Alla luce della circolare firmata in data 5 gennaio u.s. dai ministri per la Pubblica amministrazione e del Lavoro, avente come oggetto il lavoro agile, si ritiene opportuno, a integrazione di quanto già stabilito con la richiamata nota di questa Direzione del 5 gennaio 2022, fornire ulteriori elementi informativi.
Nella richiamata circolare viene consentito alle Amministrazioni di programmare con ampia flessibilità il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile, specificando, altresì, che il principio della prevalenza del lavoro in presenza² può essere raggiunto anche nella media della programmazione plurimensile sulla base dell'andamento dei contagi. Pertanto, prosegue la circolare, "ciascuna amministrazione può equilibrare il rapporto lavoro in presenza/lavoro agile secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, tenendo conto dell'andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo, e delle contingenze che possono riguardare i propri dipendenti (come nel caso di quarantene brevi da contatti con soggetti positivi al coronavirus)".
Alla luce di quanto sopra, fermo restando che dovranno rimanere invariati i servizi resi all'utenza, ciascuna Struttura, in deroga alla programmazione del lavoro agile mensile, prevista con la citata nota del 5 gennaio, in considerazione dell'andamento epidemiologico, potrà effettuare detta programmazione anche su base plurimensile, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione semestrale. Pertanto, sarà possibile effettuare la programmazione prevedendo la modalità agile anche per oltre il 50% dei giorni lavorativi in periodi particolarmente critici dal punto di vista epidemiologico, ripristinando la complessiva prevalenza in presenza in un momento successivo di moderato rischio di contagio.
Si sottolinea che la suddetta rotazione riguarda anche il personale che non ha sottoscritto apposito accordo di lavoro agile. In merito, si precisa che in tale fase il ricorso al lavoro agile è operato in deroga agli accordi già sottoscritti e, pertanto, non si rende necessaria la sottoscrizione di nuovi e diversi accordi né occorrerà procedere al rinnovo di quelli in scadenza al 31 gennaio 2022.
Si ribadisce, in ogni caso, che i Responsabili degli Uffici (dirigenti e responsabili di uffici non dirigenziali), per garantire il presidio e il coordinamento del personale, potranno ricorrere al lavoro agile solo in casi eccezionali o di forza maggiore legati all'emergenza epidemiologica.
Si precisa, inoltre, che la possibilità di prestare l'attività lavorativa in modalità agile per una parte della giornata (cd. smart working ad ore) può essere autorizzata per casi eccezionali e connessi a esigenze legate all'attuale fase di emergenza epidemiologica.
Si richiama, infine, l'attenzione su quanto già previsto con nota di questa Direzione del 25/10/2021 prot. n. 16990, nel senso di favorire la massima flessibilità oraria in entrata, ribadendo che, in deroga a quanto stabilito dal vigente CIE 2006-2009 e fino a nuove indicazioni, non si rende necessaria la preventiva autorizzazione per la fruizione della flessibilità oraria in entrata fino alle ore 10:00.
La presente nota viene portata a conoscenza di tutto il personale tramite la procedura "Pubblicazione atti" ai sensi della circolare n.80/2008.
 

Il Direttore centrale
Dott. Giuseppe Mazzetti

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¹ - vaccinazione anti-SARS-CoV-2;
- avvenuta guarigione da COVID-19;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
² Principio previsto dal DM 8 ottobre 2021 e ribadito nelle Linee Guida in materia di lavoro agile.