Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ordinanza Presidenziale Contingibile e Urgente 22 novembre 2021, n. 34
Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO

• l’articolo 8, primo comma, punti 13, 19, 25 e 26, l’articolo 9, primo comma, punto 10, e l’articolo 52, secondo comma, dello Statuto d’autonomia, anche in riferimento all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• la legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e successive modifiche;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, prorogato fino al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105;
• il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
• il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
• la nota del Direttore Generale e del Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige del 19.11.2021, n. di protocollo 269967/21;
• la nota del Ministero della Salute dd. 20.11.2021, prot. n. 916230;
• la nota del Direttore Generale e del Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige del 22.11.2021, n. di protocollo 270870/21;
 

CONSTATATO

• che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2021 lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da COVID-19, originariamente proclamato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021;
• che in base al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le Regioni e le Province autonome, previa consultazione del Ministro della Salute, possono introdurre misure più restrittive rispetto a quelle già previste;
• che nella riunione del 16.11.2021 la Giunta Provinciale, in considerazione dell’aumentare dei casi di positività al virus Sars-Cov-2 e del basso tasso di vaccinazione nel territorio provinciale, in particolare in alcuni comuni, ha deciso di chiedere all’Azienda Sanitaria di proporre misure di sicurezza idonee;
• che con nota del 19.11.2021, numero di protocollo 269967, il Direttore Generale e il Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige segnalano la necessità di adottare misure preventive ulteriori per tutto il territorio provinciale e, inoltre, misure specifiche per i Comuni che presentino valori di incidenza settimanali elevati e tassi di copertura vaccinale non soddisfacenti.
L’Azienda Sanitaria individua, inoltre, i seguenti criteri per l’individuazione di tali specifici Comuni:
a) dev’essere superato il tasso di incidenza settimanale di 800 casi ogni 100.000 abitanti;
b) vi sia una copertura vaccinale inferiore al 70% della popolazione residente;
c) il numero di persone attualmente positive al virus Sars-CoV-2 deve superare le 5 unità.
Nella nota, il Direttore Generale e il Direttore Sanitario suggeriscono altresì le misure più restrittive da introdurre nei suddetti Comuni, e aggiungono che si ritiene opportuno che le misure siano valide per un periodo di 14 giorni, al termine dei quali si debba riconsiderare la situazione, in base ai parametri individuati;
• che sulla bozza della presente ordinanza è stato consultato il Ministro della Salute, il quale in data 20.11.2021 ha trasmesso il suo nulla osta;
• che con nota del 22.11.2021, numero di protocollo 270870/21, il Direttore Generale e il Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige hanno comunicato che i tre parametri individuati in precedenza sono stati superati dai seguenti comuni: Rodengo, San Pancrazio, Caines, Vandoies, Ultimo, Martello, Castelbello- Ciardes, Naz-Sciaves, Senales, Plaus, Castelrotto, Marlengo, Laion, Postal, Ortisei, Moso in Passiria, Funes, Santa Cristina Valgardena, Rasun Anterselva, Rio di Pusteria;
• che, in considerazione di quanto enunciato in precedenza, si ritiene necessario emettere le seguenti misure;
 

ORDINA

A) che in tutto il territorio provinciale si applichino le seguenti disposizioni, in aggiunta a quelle vigenti non incompatibili:
1) è confermato il punto 15) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 28 del 30.07.2021, che prevede l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione privata e, in tutti i luoghi all'aperto, qualora non sia possibile mantenere costantemente la distanza interpersonale di 1 metro, e comunque in ogni caso di assembramento, e quindi ad esempio nei centri cittadini, nelle piazze, nei mercati, nelle file;
2) sui mezzi pubblici urbani ed extraurbani vige l’obbligo generalizzato a partire dai 6 anni di età di utilizzare come protezione delle vie respiratorie una mascherina FFP2 o equivalente;
3) sono sospese le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo, e locali simili, sia all’aperto che al chiuso;
4) l’Ispettorato del lavoro provinciale, collaborando con le forze dell’ordine attive sul territorio, intensifica il controllo del rispetto delle misure di sicurezza previste per l’esercizio delle attività lavorative;
8) che, a causa del superamento dei tre parametri indicati nella nota dell’Azienda Sanitaria citata nelle premesse, nei Comuni di Rodengo, San Pancrazio, Caines, Vandoies, Ultimo, Martello, Castelbello- Ciardes, Naz-Sciaves, Senales, Plaus, Castelrotto, Marlengo, Laion, Postal, Ortisei, Moso in Passiria, Funes, Santa Cristina Valgardena, Rasun Anterselva, Rio di Pusteria, dal 24 novembre al 7 dicembre 2021 compresi, si applichino le seguenti misure aggiuntive, unitamente a quelle già vigenti non incompatibili:
 

SPOSTAMENTI

5) tra le ore 20.00 alle ore 5.00 del giorno successivo non sono consentiti gli spostamenti all’interno o verso l’esterno del territorio comunale, salvo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di urgenza;
6) per gli spostamenti consentiti tra le ore 20.00 alle ore 5.00 del giorno successivo gli interessati hanno l’onere di comprovare la sussistenza delle situazioni che consentono lo spostamento con la presentazione di un’autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La Provincia mette a disposizione della cittadinanza e delle forze dell’ordine, tramite il proprio sito web, un modello di autodichiarazione, ma si precisa che in alternativa è possibile redigere una dichiarazione dai contenuti analoghi direttamente al momento del controllo;
7) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria individuale all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie nell’attività motoria.
L’attività sportiva o motoria non è consentita tra le ore 20.00 e le ore 5.00.
 

PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE E DISTANZE DI SICUREZZA

8) È fatto obbligo di indossare sempre una mascherina FFP2 o equivalente nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione privata e di indossare una mascherina di tipo chirurgico o superiore in tutti i luoghi all'aperto, qualora non sia possibile mantenere costantemente la distanza interpersonale di 1 metro, e comunque in ogni caso di assembramento, e quindi ad esempio nei centri cittadini, nelle piazze, nei mercati e nelle file.
 

COMMERCIO E SERVIZI

9) Vige in ogni caso, sia per i clienti che per il personale, l’obbligo generalizzato di indossare una mascherina FFP2 o equivalente all’interno degli esercizi commerciali;
10) nei locali delle attività consentite è ammesso un numero di persone pari a 1 cliente ogni 10 mq, salvo nei negozi di superficie inferiore a 20 mq, nei quali sono ammessi al massimo 2 clienti contemporaneamente.
Si deve inoltre garantire, oltre alla distanza interpersonale di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
 

RISTORAZIONE

11) Le attività della ristorazione di cui al capo II.D dell’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, sono consentite con consumo seduti al tavolo, ad un massimo di quattro persone per tavolo, fino alle ore 18.00, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’allegato A della suddetta legge provinciale.
 

EVENTI E SPETTACOLI

12) sono sospesi tutti gli eventi organizzati aperti al pubblico di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, svolti nei luoghi chiusi, sia pubblici che privati.
Sono altresì sospese le prove e gli spettacoli di cori e bande, nonché gli spettacoli teatrali, le attività dei cinema, le conferenze e gli incontri analoghi in presenza;
13) possono svolgersi gli eventi organizzati aperti al pubblico all’aperto in aree delimitate, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e previa presentazione della certificazione verde di cui al punto 33) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 28 del 30 luglio 2021.
I protocolli di sicurezza individuano misure di restrizione degli accessi, in modo che sia sempre possibile il rispetto continuativo della distanza interpersonale minima tra le persone e in modo che non si creino assembramenti.
 

SPORT

14) Sono sospese le attività di piscine e centri natatori nonché le attività al chiuso di palestre, centri fitness e centri sportivi comunque denominati, salvo per le palestre con presidio sanitario obbligatorio oppure eroganti prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza o prestazioni riabilitative o terapeutiche, solo ed esclusivamente per tali prestazioni;
15) gli eventi e le competizioni sportive di interesse nazionale e internazionale di cui all’articolo 18, comma 1, del DPCM 2 marzo 2021, nonché gli eventi e le competizioni sportive comparabili organizzati dalle unioni di associazioni sportive sono consentiti, comunque senza la presenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli di sicurezza della federazione sportiva di competenza.
Le sessioni di allenamento degli atleti e delle atlete partecipanti agli eventi e alle competizioni sportive consentiti sono ammesse senza la presenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli di sicurezza della federazione sportiva di competenza.
Le restanti competizioni sportive sono ammesse esclusivamente all’aperto e solo per lo sport individuale e non per lo sport di contatto e comunque non è consentito l’utilizzo di spogliatoi e docce, né la presenza di pubblico.
Le disposizioni della presente ordinanza hanno efficacia immediata.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020, dal decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020 e dalla legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4.
La presente ordinanza, in quanto atto destinato alla generalità dei cittadini, è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano.
 

Arno Kompatscher
Presidente della Provincia e Commissario speciale per l’emergenza COVID-19