Tipologia: CCNL
Data firma: 15 novembre 2021
Validità: 01.11.2021 - 01.11.2024
Parti: Conflap e Unione, Fdp Italia
Settori: Trasporti, Trasporti, spedizione merci, logistica ed attività affini e/o ausiliarie
Fonte: cnel


Sommario:

 

Premessa
Parte generale
Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Capo I - Validità, sfera di applicazione e assetti contrattuali

Art. 1 - Validità e sfera di applicazione
Art. 2 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 3 - I servizi organizzati in comune da più unità aziendali
Titolo II - Relazioni sindacali
Capo I - Diritti di informazione

Art. 4 - L'attività a livello nazionale
Art. 5 - L'attività a livello territoriale
Art. 6 - L'attività a livello aziendale
Capo II - Pari opportunità, uso degli impianti, politica attiva del lavoro
Art. 7 - Pari opportunità
Art. 8 - Misure a sostegno del lavoro a livello regionale e sub regionale
Titolo III - Secondo livello di contrattazione
Capo I - Secondo livello di contrattazione e welfare aziendale

Art. 9 - Contrattazione integrativa
Art. 10 - Premio di risultato e Welfare Aziendale
Art. 10 bis - Comitato consultivo di partecipazione
Art. 11 - Indicatori
Art. 12 - Materie della contrattazione
Art. 13 - Clausole di uscita
Art. 14 - Retribuzione onnicomprensiva
Art. 15 - Archivio dei contratti
Capo II - Enti Bilaterali
Premessa
Art. 16 - Operatività dell'Ente Bilaterale per il settore del trasporto, spedizione merci, logistica ed affini o ausiliari
Art. 17 - Sostegno al reddito
Art. 18 - Articolazioni territoriali dell’EBFAST
Art. 19 - Ulteriori attività demandate all'EBFAST
Art. 20 - Finanziamento
Art. 21 - Conciliazione delle controversie
Capo III - Formazione
Art. 22 - La formazione professionale e la formazione continua
Art. 23 - I Fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori del settore trasporto, spedizione merci, logistica ed affini o ausiliarie.
Capo IV - Mercato del lavoro, pari opportunità e conciliazione
Premessa
Art. 24 - Evoluzione a livello europeo in materia sociale
Art. 25 - Pari opportunità
Art. 26 - Occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale
Art. 27 - Garanzia e conciliazione
Art. 28 - Procedure per la composizione delle controversie collettive
Art. 29 - Procedure per l’attività di conciliazione in materia di diritto del lavoro
Art. 30 - Commissioni di certificazione ed attività di certificazione
Art. 31 - Arbitrato
Art. 32 - Clausola compromissoria
Art. 33 - Contributi di assistenza contrattuale
Art. 35 - Procedure di conciliazione ed arbitrato relative ai licenziamenti individuali
Art. 36 - La procedura di arbitrato relativa al licenziamento individuale
Art. 37 - La decisione del Collegio arbitrale relativa al licenziamento individuale per datori di lavoro con più di 15 dipendenti
Art. 38 - La decisione del Collegio arbitrale relativa al licenziamento individuale per datori di lavoro fino a 15 dipendenti.
Capo V - Attività sindacale
Art. 39 - Delegato aziendale
Art. 40 - Dirigenti sindacali
Art. 41 - Permessi sindacali
Art. 42 - Diritti sindacali: i permessi retribuiti per i componenti le RSA
Art. 43 - Diritti sindacali: i permessi non retribuiti dei dirigenti sindacali e l'aspettativa in caso di cariche pubbliche e sindacali
Art. 44 - Rappresentante Sindacale del Territorio
Art. 45 - Diritto di affissione
Art. 46 - Assemblea
Art. 47 - Referendum
Art. 48 - Norma di rinvio
Art. 49 - Compiti dell’EBFAST in materia di rappresentanza sindacale
Art. 50 - Contributi associativi per le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL
Titolo IV - Classificazione del personale
Capo I - Classificazione del personale

Art. 51 - Classificazione del personale
Art. 52 - Funzioni dell’EBFAST
Art. 53 - La regolamentazione dell'inquadramento dei lavoratori
Art. 54 - Passaggi di qualifica, mutamento delle mansioni e trasferimento del lavoratore
Art. 55 - Mansioni promiscue
Titolo V - Mercato del lavoro
Premessa
Capo I - Disciplina dell’apprendistato
Premessa
Art. 56 - Tipologie di apprendistato
Art. 57 - Computo dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato
Art. 58 - Durata
Art. 59 - Trattamenti normativi
Art. 60 - Riconoscimento di precedenti periodi di apprendistato
Art. 61 - Periodo di prova
Art. 62 - Numero di apprendisti e proporzione numerica
Art. 63 - Orario di lavoro
Art. 64 - Retribuzione
Art. 65 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 66 - Obblighi dell’apprendista
Art. 67 - Conseguimento della qualifica
Art. 68 - Conclusione del rapporto
Art. 69 - Referente aziendale per l'apprendistato (tutor)
Art. 70 - Formazione dell'apprendista
Art. 71 - Fac simile piano formativo individuale
Art. 72 - Competenze dell’Ente bilaterale in materia di apprendistato
Capo II - Contratto a tempo parziale
Art. 73 - Lavoro a tempo parziale
Art. 74 - Stipula dell'atto scritto ed orario di lavoro
Art. 75 - Principi regolatori, lavoro supplementare e straordinario
Art. 76 - Verifica della corretta applicazione
Art. 77 - Clausole elastiche
Capo III - Lavoro a tempo determinato
Art. 78 - Il lavoro a tempo determinato
Art. 79 - Periodo di prova
Art. 80 - Divieti
Art. 81 - Limiti quantitativi
Art. 82 - Esenzione dall’applicazione dei limiti quantitativi
Art. 83 - Monitoraggio
Art. 84 - Diritto di precedenza
Art. 85 - Formazione obbligatoria
Capo IV - Somministrazione di lavoro
Art. 86 - Tipologie di somministrazione, presupposti e percentuale dei lavoratori
Art. 87 - Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare
Art. 88 - Le comunicazioni del datore di lavoro
Art. 88 bis - La progettazione di iniziative dell'ente bilaterale per la formazione dei lavoratori temporanei
Capo V - Lavoratori studenti
Art. 89 - La stipula dei contratti a termine con lavoratori studenti
Capo VI - Lavoro intermittente
Art. 90 - Lavoro intermittente
Art. 91 - Indennità di disponibilità
Art. 92 - Forma e comunicazione
Titolo VI - Rapporto di lavoro
Capo I - Instaurazione del rapporto

Art. 93 - Assunzione
Capo II - Periodo di prova

Art. 94 - Periodo di prova
Capo III - Orario di lavoro
Art. 95 - Orario normale settimanale per il personale non viaggiante
Art. 96 - Orario di lavoro del personale viaggiante
Art. 96 bis - Orario di lavoro del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue
Art. 97 - Distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero

 

Art. 98 - Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro
Art. 99 - Durata massima dell'orario di lavoro
Art. 100 - Riposo giornaliero
Art. 101 - Riduzioni o variazioni dell’orario
Art. 102 - Lavoro straordinario
Art. 103 - Diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo
Art. 104 - Riposi compensativi e Banca delle ore
Art. 105 - Recuperi
Art. 106 - Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 107 - Lavoro notturno
Art. 108 - Lavoratori notturni
Capo IV - Riposo settimanale

Art. 109 - Riposo settimanale
Art. 110 - Lavoro domenicale
Capo V - Festività
Art. 111 - Festività: trattamento normativo ed economico
Art. 112 - Festività soppresse: trattamento normativo ed economico
Capo VI - Minori
Art. 113 - Tutela dei minori
Art. 114 - Orario di lavoro e riposo dei minori
Art. 115 - Retribuzione dei minori
Capo VII - Ferie
Art. 116 - Computo del periodo di ferie
Art. 117 - La determinazione del periodo di ferie
Art. 118 - Il trattamento normativo ed economico spettante durante il periodo di ferie
Art. 119 - Il prolungamento del periodo di ferie e la sospensione dell'attività aziendale
Capo VIII - Congedi e permessi speciali
Art. 120 - Congedo per matrimonio
Art. 121 - Permessi per decesso e gravi infermità
Art. 122 - Congedi per gravi motivi familiari
Art. 123 - Congedi per le donne vittime di violenza di genere
Art. 124 - Permessi per elezioni
Art. 125 - Permessi per lavoratori studenti - (Diritto allo studio)
Capo IX - Norme disciplinari
Art. 126 - Doveri del lavoratore
Art. 127 - Sanzioni disciplinari
Art. 128 - Comportamenti sanzionabili
Art. 129 - Assenze non giustificate
Art. 129 bis - Assenteismo
Art. 130 - Consegne e rotture
Art. 131 - Responsabilità dell'autista e del personale di scorta
Art. 131 bis - Ritiro della patente
Art. 132 - Rispetto dell'orario di lavoro
Art. 133 - Utilizzo di strumenti aziendali
Art. 134 - Telefono aziendale
Art. 135 - Utilizzo di personal computer
Art. 136 - Utilizzo della rete internet e dei relativi servizi
Art. 137 - Utensili di lavoro: obblighi del datore di lavoro
Art. 138 - Utensili di lavoro: il risarcimento danni in caso di furto imputabile al personale
Art. 139 - Corredo - Abiti di servizio
Capo X - Norme specifiche per l'area quadri
Art. 140 - Quadri: Disposizioni generali
Art. 141 - Indennità di funzione
Art. 142 - Formazione ed aggiornamento
Art. 143 - Responsabilità civile
Titolo VII - Trattamento economico
Capo I - Elementi della retribuzione

Art. 144 - Elementi della retribuzione
Art. 145 - La regolamentazione del trattamento economico
Art. 146 - Determinazione della retribuzione giornaliera
Art. 147 - Determinazione della retribuzione oraria
Capo II - Paga base nazionale
Art. 148 - Paga base nazionale
Art. 149 - Indennità di contingenza
Art. 150 - Maneggio di denaro ed indennità di cassa
Art. 150 bis - Indennità di trasferta
Capo III - Corresponsione della retribuzione
Art. 151 - Corresponsione della retribuzione
Capo IV - Assorbimenti
Art. 152 - Assorbimenti
Capo V - Scatti di anzianità
Art. 153 - Scatti di anzianità ed anzianità di servizio
Capo VI - Mensilità supplementari
Art. 154 - Tredicesima mensilità
Capo VII - Previdenza complementare
Art. 155 - Previdenza complementare
Capo VIII - Assistenza sanitaria integrativa
Art. 156 - Assistenza sanitaria integrativa
Titolo VIII - Sospensione del rapporto di lavoro
Capo I - Malattia

Art. 157 - Malattia: definizione
Art. 158 - Obblighi delle Parti
Art. 159 - Facoltà delle Parti
Art. 160 - L'obbligo di reperibilità del lavoratore e le visite mediche di controllo
Art. 161 - Trattamento economico della malattia
Capo II - Infortunio
Art. 162 - Malattia professionale ed infortunio sul lavoro: obblighi delle Parti
Art. 163 - Il divieto di cumulo con le indennità corrisposte dall’Inps
Capo III - Conservazione del posto
Art. 165 - Malattia: il diritto alla conservazione del posto di lavoro
Art. 166 - Malattia professionale ed infortunio sul lavoro: il diritto alla conservazione del posto di lavoro
Capo IV - Maternità e paternità
Art. 167 - Congedo per maternità e paternità
Art. 168 - Congedo parentale
Art. 169 - Permessi per allattamento e congedo per assistenza al bambino
Art. 170 - Gravidanza e puerperio: divieto di licenziamento e dimissioni
Capo V - Servizio militare di leva e chiamata alle armi
Art. 171 - Servizio militare di leva
Titolo IX - Risoluzione del rapporto di lavoro
Capo I - Recesso

Art. 173 - Recesso dal rapporto di lavoro 
Capo II - Preavviso
Art. 174 - Preavviso di licenziamento o di dimissioni
Art. 175 - Indennità sostitutiva del preavviso
Capo III - Dimissioni
Art. 176 - Dimissioni: la rinuncia al preavviso, la corresponsione della relativa indennità sostitutiva e aspetti procedurali
Art. 177 - La debenza del trattamento di fine rapporto
Art. 178 - Giusta causa
Art. 179 - Matrimonio
Capo IV - Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo
Art. 180 - Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo
Art. 181 - Esclusioni
Art. 182 - Licenziamento simulato
Art. 183 - Licenziamento discriminatorio
Art. 184 - Matrimonio
Capo V - Trattamento di fine rapporto
Art. 185 - Trattamento di fine rapporto: criteri di calcolo e anticipazione
Art. 186 - Modalità di corresponsione
Art. 187 - Decesso del dipendente
Capo VI - Restituzione dei documenti di lavoro
Art. 188 - La restituzione dei documenti di lavoro in caso di risoluzione del rapporto di lavoro
Titolo X - Il telelavoro
Capo I - Il contratto di telelavoro

Art. 189 - Definizione
Art. 190 - Sfera di applicazione
Art. 191 - Disciplina del Rapporto di lavoro
Art. 192 - Poteri e obblighi del datore di lavoro
Art. 193 - Dotazioni Strumentali e Utenze
Art. 194 - Orario di Lavoro
Art. 195 - Contrattazione di II livello
Titolo XI - Contratto di appalto dei servizi di logistisca, facchinaggio e/o movimentazione merci
Art. 196 - Appalto dei lavori di logistica, facchinaggio e/o movimentazione merci
Art. 197 - Cambi di appalto
Titolo XII - Vigenza contrattuale
Capo I - Vigenza contrattuale

Art. 198 - Decorrenza e durata
Art. 199 - Procedure per il rinnovo del CCNL
Art. 200 - Disposizioni in caso di prima applicazione del CCNL
Art. 201 - Disposizioni finali


CCNL dei trasporti, spedizione merci, logistica ed attività affini e/o ausiliarie

L’anno 2021 (duemila ventuno) il giorno 15 del mese di novembre, in Roma, tra Conflap - Confederazione Sindacale Lavoratori e Pensionati e Unione - Confederazione Datoriale Unione Imprese Opportunità Nuove Europee, Fdp Italia - Federazione Datoriale riconosciuta ex legge 4/2013 al MISE, rappresentata al CNEL da adesione al Ciu, presente nel Consiglio Nazionale Giovani, aderente a FederTerziario e Ugl Professionisti.

Premesso che
La complessità dei settori rappresentati dalle Parti stipulanti, caratterizzati da imprese spesso piccole e piccolissime, necessita di uno strumento come il CCNL che svolga un ruolo significativo nella regolazione dei rapporti di lavoro.
Con il presente CCNL, le Parti Sociali condividono la volontà di normare la disciplina contrattuale dei lavoratori dipendenti delle micro, piccole e medie imprese esercenti attività nel settore trasporto, spedizione merci, logistica ed affini, aggiornando ed allineando il testo alle recenti novità normative e previdenziali in materia, alla luce delle disposizioni introdotte dalla legge n.183 del 10 dicembre 2014, (c.d. Jobs Act) e, in particolare, dai seguenti decreti attuativi:
■ Decreto legislativo 4/03/2015 n.23 recante “Disposizioni in materia di contratti di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge n.183 del 10/12/2014;
■ Decreto legislativo n.22 del 04/03/2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione volontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati;
Decreto legislativo n.80 del 15/06/2015 recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’art.l della legge n.183 del 10/12/2014;
Decreto legislativo n.81 del 15/06/2015 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1 della legge n.183 del 10/12/2014;
Decreto legislativo n.150 del 14/09/2015 recante “Disposizione per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’art.l della legge n.183 del 10/12/2014;
■ Decreto legislativo n. 148 del 14/09/2015 recante “Disposizione per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art.l della legge n.183 del 10/12/2014;
■ Decreto legislativo n.148 del 14/09/2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge n. 148 del 10/12/2014;
Decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, misure per lo sviluppo”;
da intendersi tutti integralmente richiamati;
Con il presente accordo le parti stipulanti ribadiscono la volontà di potenziare i seguenti principi:
■ Diversificazione dei livelli di contrattazione (Nazionale e Territoriale), fornendo maggior impulso anche a quella Aziendale;
■ Sviluppo di tutte le forme di welfare aziendale attraverso il superamento della componente meramente monetaria della retribuzione, al fine di sostenere il reddito dei dipendenti e migliorarne la vita privata e lavorativa, in linea con la nuova legislazione orientata verso la tutela del lavoratore anziché del posto di lavoro, che consente una dinamica positiva del mercato del lavoro;
■ Sviluppo della bilateralità intesa come strumento primario atto a superare l’episodicità dei rinnovi contrattuali incentivando prestazioni e tutele in modo congiunto al fine di fornire validi strumenti orientati al superamento delle problematiche varie inerenti i rapporti di lavoro, le condizioni del lavoratore e dell’impresa;
■ Sviluppo della formazione continua (continuing vocational training) volto al miglioramento del livello di qualificazione e di sviluppo della professionalità del personale occupato, assicurando alle Imprese ed agli operatori economici capacità competitiva e dunque adattabilità ai cambiamenti tecnologici ed organizzativi;
■ Potenziamento delle politiche incentivanti legate al concetto di produttività con la definizione di indici di efficienza orientati alla formazione al personale sugli obiettivi dell’attività e sul significato degli indicatori.
Il CCNL per i dipendenti del settore trasporto, spedizione merci, logistica ed affini, deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Pertanto, le Parti assumono il reciproco impegno a sostenerne la corretta applicazione in tutte le sedi istituzionali competenti, anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore.
Le stesse si impegnano, altresì, ad elaborare avvisi comuni, finalizzati al rafforzamento delle norme contrattuali e su materie più generali, quali ad esempio gli ammortizzatori sociali, sperimentando anche percorsi negoziali.
Le Organizzazioni firmatarie, inoltre, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali, sono consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del settore trasporti, spedizione merci, logistica ed affini, al mercato e alle imprese, sia sotto l'aspetto economico produttivo, sia con riferimento all'occupazione. Per tale motivo, convengono di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore; un sistema che sia funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi, espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali, anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro. In tale ottica, l’obiettivo principale sarà quello di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale conflittualità. Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento.
Per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli.
Come previsto dal Legislatore, le Parti, tra gli strumenti per combattere la disoccupazione e promuovere il lavoro “regolare” individuano incentivi, che potranno essere adottati sotto forma di sostegno diretto al reddito (attraverso finanziamenti, misure creditizie ecc.), anche per il tramite dell’Ente Bilaterale, al fine di promuovere le assunzioni e l’emersione del sommerso e sviluppare l’iniziativa imprenditoriale degli stessi autori in forma autonoma (autoimprenditorialità) e associata. 
Il Legislatore e le Parti sociali hanno individuato nella contrattazione collettiva nazionale o aziendale un valido strumento per contribuire alla ripresa del sistema economico, affidando a contraenti particolarmente qualificati, perché rappresentativi degli interessi delle categorie interessate, la facoltà di porre in essere accordi negoziali idonei a regolamentare i rapporti di lavoro in modo più aderente alle esigenze del mercato. Pertanto le Organizzazioni stipulanti il presente CCNL sostengono la contrattazione collettiva di prossimità, considerata come un utile strumento di flessibilizzazione del mercato del lavoro che consentirebbe di renderlo più “reattivo” rispetto alle esigenze che la moderna economia globalizzata impone.
Altresì le Parti, prendono atto della trasformazione dettata dal mercato europeo e dalla forte internazionalizzazione dei traffici, penetrata nelle varie realtà del trasporto merci con una diffusione di interlocutori nuovi che hanno prodotto significative qualificazioni della funzione tradizionale della spedizione delle merci: operatori multimodali, logistica, couriers, trasporti specifici e specialistici.
Difatti, Internet ha creato in pochi anni una grande piazza, dove ogni giorno si incontrano e intrattengono relazioni centinaia di milioni di soggetti: questo mercato è il più grande che sia mai esistito e presenta caratteristiche del tutto nuove.
L’e-commerce è attivo 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno, consente a tutti i potenziali clienti della terra un confronto istantaneo tra beni analoghi prodotti in luoghi molto lontani tra loro. Permette di fare acquisti in tempo reale con pagamenti on-line. Questo nuovo tipo di fare transazioni in rete mette in discussione l’attuale struttura dei canali commerciali tradizionali poiché si fonda su un contatto diretto tra produttore e cliente senza ulteriori mediazioni. All’intermediario commerciale si sostituisce l’impresa di trasporto-spedizione-logistica che vede dischiudersi un nuovo vasto campo di attività: l’e-Fulfilment cioè il soddisfacimento degli ordini on-line andando ben oltre la semplice distribuzione fisica delle merci. L’e-Fulfilment rispetto ai tradizionali servizi logistici fin qui conosciuti (magazzinaggio, trasporto e consegna) comprende la presa dell’ordine direttamente dal cliente finale, l’incasso e i servizi post-transazione quali rese, riparazioni, ecc. In altre parole le imprese destinatarie della presente normativa saranno chiamate a “salire” e a “scendere” lungo la catena della distribuzione dei beni per offrire nuovi servizi a valore aggiunto alle imprese.
Pertanto, le parti si danno atto che il presente CCNL è volto ad intercettare questa nuova attività emergente fonte di enormi potenzialità occupazionali. Al fine di favorire, le miglior condizioni di competitività per le imprese di trasporto e nel contempo per garantire una crescita quantitativa e qualitativa del fattore lavoro.

Parte generale
Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Capo I - Validità, sfera di applicazione e assetti contrattuali
Articolo 1 - Validità e sfera di applicazione

1) Il presente Contratto collettivo nazionale del lavoro disciplina in maniera unitaria i rapporti di lavoro del personale dipendente della micro, piccola e media impresa nonché dei soci lavoratori delle cooperative operanti nel settore del trasporto, del trasporto, di persone e merci, della spedizione/distribuzione merci, della logistica, dei servizi privati, ed attività affini e/o ausiliari.
2) Altresì, disciplina i rapporti di lavoro del personale operante nell’ambito del:
- Commercio e /o trasporto al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet (e-commerce), per televisione, per corrispondenza, via radio, per telefono;
- Servizi di trasporto, logistica e servizi ausiliari integrati ad eventi socio-culturali, mostre, concerti, ed attività in genere dello spettacolo, manifestazioni;
- Ed ancora:
a) Attività di portierato per la custodia e per garantire la corretta fruizione di immobili e le relative attività di servizi amministrativi, tecnici ed organizzativi;
b) Attività di segreteria e di reception, di gestione centralini telefonici, di front desk, segretariato, immissione dati, data-entry, call-center;
c) Attività di gestione degli incassi in genere e di riscossione;
d) Servizi di accoglienza e indirizzo della clientela in uffici pubblici e privati e aziende industriali e commerciali;
e) Attività di controllo degli accessi e regolazione del flusso di persone e merci;
f) Attività ausiliarie alla viabilità, agli spazi per il parcheggio e il ricovero di autoveicoli, motoveicoli e cose in genere.
3) Il presente CCNL si applica altresì agli addetti delle sopra elencate attività svolte nella forma artigiana. Il Contratto si applica anche ai lavoratori di nazionalità straniera.
4) Attesa la particolarità del settore in questione con le relative problematiche legate al fenomeno del distacco transnazionale, le Aziende Estere operanti in Italia dovranno rispettare i minimi tabellari previsti nella parte economica del presente CCNL e dovranno fornire verifica agli Organi Ispettori, qualora richiesta.
5) L’assemblea dei soci delle cooperative, in conformità all’art 6 della Legge 142/01, può deliberare l’assunzione del presente CCNL nel Regolamento Interno, come riferimento per la gestione del rapporto di lavoro subordinato dei soci lavoratori.
6) Il presente CCNL disciplina, inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di legge, tutti i rapporti di lavoro, ivi compresi quelli speciali, e le prestazioni effettuate nei periodi di “stages”, dagli addetti occupati con le diverse forme d’impiego e con le diverse attività formative, così come richiamate dal presente Contratto.

Articolo 3 - I servizi organizzati in comune da più unità aziendali
1) Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune da più unità aziendali aventi o meno un unico titolare od una unica ragione sociale, il personale ivi adibito è regolamentato da tutte le norme del presente Contratto.

Titolo II - Relazioni sindacali
Capo I - Diritti di informazione
Articolo 4 - L'attività a livello nazionale

2) Le Parti concordano sulla necessità di intensificare il monitoraggio del mercato del lavoro del settore dei trasporti, logistica e servizi ausiliari e lo scambio di informazioni sull’andamento di tali settori, per un efficace rilancio degli stessi.
3) A tal fine stabiliscono che, per tutto il periodo di vigenza del presente Contratto, avranno luogo, tra le stesse, incontri con cadenza almeno bimestrale e, comunque, in ogni caso in cui tali incontri vengano richiesti da una delle Parti stipulanti il presente Contratto.
4) Il monitoraggio dell’andamento del mercato sarà svolto anche con l’assistenza tecnica dell’EBFaST e terrà conto dei seguenti indici: - fatturato - ricavo medio - lavoratori occupati presso le aziende - mortalità delle imprese del settore - investimenti delle imprese - clima di fiducia delle imprese - clima di fiducia dei consumatori.

Articolo 5 - L'attività a livello territoriale
1) Annualmente, su richiesta delle OO.SS dei lavoratori, in appositi incontri a livello regionale, la Parte datoriale fornirà gli opportuni dati conoscitivi relativi ai piani di sviluppo e ristrutturazione, articolati per settori omogenei.
2) In tale contesto le Parti effettueranno un esame congiunto degli elementi conoscitivi globali concernenti l’andamento occupazionale e la mobilità, i programmi di formazione e di riqualificazione professionale, l’andamento dell’occupazione giovanile.

Articolo 6 - L'attività a livello aziendale
1) Le imprese di trasporti, logistica e servizi ausiliari di particolare importanza nell'ambito del settore, distribuite in più zone del territorio nazionale o regionale ed aventi rilevante influenza nel settore in cui operano, in quanto strategicamente collegate alle esigenze di sviluppo della economia nazionale e regionale, e le aziende che occupino oltre 50 dipendenti, forniranno a richiesta delle Parti, di norma annualmente, in un apposito incontro, alle OO.SS competenti, nazionali, regionali o territoriali, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi che comportino nuovi insediamenti.
2) Nel corso di tale incontro, le OO.SS verranno informate delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione e alla mobilità del personale.
3) Le OO.SS dei lavoratori verranno informate preventivamente delle eventuali modifiche ai piani già esposti e che comportino sostanziali variazioni dei livelli occupazionali.

Capo II - Pari opportunità, uso degli impianti, politica attiva del lavoro
Articolo 7 - Pari opportunità

1) Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo-donna, interventi che favoriscano attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.
2) Con la finalità di rendere possibile l’adozione di ogni misura utile a consentire la parità di trattamento e di opportunità tra i lavoratori, le funzioni relative al monitoraggio del quadro nazionale ed europeo in materia di pari opportunità saranno affidate, ai sensi dell’articolo 25 del presente CCNL, all’EBFA.S.T., che potrà avvalersi anche delle informazioni statistiche acquisite direttamente o disponibili presso gli organismi bilaterali, nonché presso gli enti pubblici e le amministrazioni competenti.
3) L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il Contratto nazionale, di cui le Parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
4) L’EBFAST dovrà assicurare in ogni bilancio di esercizio uno specifico capitolo di spesa per lo svolgimento di tale analisi, i cui risultati saranno assunti a riferimento dalle Parti per l’individuazione delle misure atte a favorire la partecipazione delle posizioni femminili nei ruoli e nei livelli di responsabilità.

Articolo 8 - Misure a sostegno del lavoro a livello regionale e sub regionale
[…]
4) Negli incontri di cui sopra, le Parti valuteranno, altresì, i problemi derivanti dall'applicazione delle norme del Contratto nazionale di lavoro in tema di orari di lavoro e loro distribuzione, anche in rapporto alla possibilità di modificare le norme che disciplinano gli orari di apertura e chiusura delle attività.

Titolo III - Secondo livello di contrattazione
Capo I - Secondo livello di contrattazione e welfare aziendale
Articolo 9 - Contrattazione integrativa

1) La contrattazione integrativa si svolge a livello territoriale, aziendale o in altro ambito. […]
2) Il negoziato di secondo livello si svolge:
a livello territoriale per le aziende laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale;
a livello aziendale;
[…]
4) I contratti integrativi aziendali, negoziati dall'azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto ai relativi livelli di competenza, possono assumere carattere attuativo, integrativo e/o sostitutivo.
5) Nel caso in cui l’azienda versi in uno stato di crisi è ammessa la contrattazione di prossimità. In tale occasione la contrattazione si svolgerà a livello aziendale e potrà derogare quanto stabilito a livello nazionale, secondo le modalità e nei casi dettagliatamente richiamati dalla normativa di cui all’art. 8 del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011.
6) Di norma, la contrattazione integrativa territoriale si svolge per singoli comparti. I contratti integrativi territoriali sono negoziati dalle organizzazioni aderenti alle Parti stipulanti il presente contratto. Le singole Organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati.

Articolo 10 bis - Comitato consultivo di partecipazione
1) Le Parti si danno atto che, ai sensi di quanto disposto dal DL. n. 50/2017, potranno essere costituiti Comitati Consultivi di partecipazione, composti da un numero compreso fra 2 e 6 rappresentanti della dirigenza aziendale ed un numero uguale di rappresentanti delle O.O.S.S. territoriali firmatarie.
2) Il Comitato di cui al precedente comma, sarà costituito al fine di attuare il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro e, conseguentemente, fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa richiamata.
3) Il Comitato si riunirà almeno una volta nel corso dell’anno ed avrà i seguenti compiti:
esaminare la struttura e le tendenze dei mercati di riferimento;
esaminare le strategie aziendali e le eventuali modifiche organizzative;
esaminare l’andamento dell’occupazione.

Articolo 12 - Materie della contrattazione
1) La contrattazione di II livello tende a favorire la partecipazione positiva dei lavoratori all’attività aziendale ed alla sua crescita ed innovazione. In quest’ambito si favorisce la crescita del salario di produttività e della retribuzione aziendale e sarà svolta in sede territoriale e/o aziendale.
2) Fatte salve ulteriori specifiche intese tra le Parti, sono demandate alla contrattazione di secondo livello le seguenti materie:
a) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE, n. 635 del 13 dicembre 1984 e del D.lgs. n. 198/2006 e successive modificazioni, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
b) superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
c) definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi inferiori della durata della prestazione lavorativa ridotta superiori rispetto a quanto previsto in materia di contratto a tempo parziale, di cui al titolo V capo II del presente Contratto;
d) stipula di contratti con lavoratori studenti, ai sensi del comma 1, dell'articolo 23, della Legge 29 febbraio 1987, n. 56, regolandone la eventuale computabilità ai fini del calcolo della percentuale di cui alla norma suddetta nonché il compenso tenendo conto del ridotto contributo professionale apportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l'iter formativo;
e) ulteriori ipotesi e maggiori durate di utilizzo dei contratti a tempo determinato e dei contratti di somministrazione di lavoro;
f) interruzione dell'orario giornaliero di lavoro;
g) intervallo per la consumazione dei pasti;
h) ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro;
i) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
j) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
k) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore;
l) adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dalla contrattazione nazionale;
m) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro annuale;
n) recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro;
o) diverse regolamentazioni dell’orario annuo complessivo;
p) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente Contratto;
q) individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente Contratto;
[…]
y) regolamentazione nastro orario settimanale;
z) ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nell'ambito delle norme dell'articolo 9, della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
3) Le seguenti materie restano demandate alla esclusiva competenza della contrattazione integrativa territoriale, qualora non disciplinate nel presente Contratto:
a) definizione di meccanismi volti ad agevolare ulteriormente l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro;
b) definizione di ulteriori fattispecie ed eventi similari e/o qualifiche per le quali è consentita l'assunzione di lavoratori extra in aggiunta rispetto a quanto previsto dal CCNL;
c) individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato, nonché la definizione di una maggiore durata del periodo di apprendistato;
d) definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è istituito l'Ente Bilaterale: la formazione, la riqualificazione professionale, rincontro tra domanda ed offerta di lavoro, e quant'altro previsto dagli statuti, la cui attuazione è demandata all'Ente stesso. Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali e dei comparti e nell'ambito delle disponibilità esistenti;
e) definizione di eventuali diversi sistemi di retribuzione per usi e consuetudini locali;
[…]
i) contratti a termine;
j) disciplina delle modalità di svolgimento dell'apprendistato.
k) adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dal CCNL;
l) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro annuale reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
m) recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro;
n) diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo;
o) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente Contratto;

Capo II - Enti Bilaterali
Premessa

Le Parti stipulanti il presente CCNL, ribadita la volontà di promuovere lo sviluppo degli enti bilaterali e di regolarne l'attività secondo criteri ispirati alla ricerca del consenso e del coinvolgimento di tutti i soggetti interessati che non può essere sostitutiva di quella propria delle Parti sociali, hanno convenuto di costituire un proprio ente interprofessionale per la formazione permanente e continua ed hanno costituito l’EBFAST - Ente Bilaterale Piccole Imprese e Cooperative altresì riferito alle attività di sostegno al reddito, welfare integrativo, salute e sicurezza nei luoghi e negli ambienti di lavoro, apprendistato, formazione, conciliazione, certificazione dei contratti, osservatorio e assistenza contrattuale.

Articolo 16 - Operatività dell'Ente Bilaterale per il settore del trasporto, spedizione merci, logistica ed affini o ausiliari
1) Le Parti stipulanti il presente CCNL convengono di affidare all'Ente Bilaterale Piccole Imprese e Cooperative, in sigla EBFAST, le funzioni relative alla materia dell’occupazione, del mercato del lavoro, della formazione e qualificazione professionali. A tal fine, l’EBFAST attua ogni utile iniziativa, e, in particolare:
programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
provvede al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti del settore;
riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali, curandone le raccolte e provvede, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL e/o agli enti e organismi preposti agli effetti di quanto previsto dalla Legge n. 936/1986;
istituisce la banca dati per rincontro tra domanda e l’offerta di lavoro e per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego;
attiva una specifica funzione dedicata alla progettazione di attività di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
riceve ed elabora, a fini statistici, i dati fomiti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di apprendistato nonché dei contratti a termine;
svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito; promuove ogni utile integrazione e raccordi fra le politiche regionali e territoriali del commercio e terziario con le azioni promosse a favore del settore;
istituisce la Commissione Paritetica Nazionale di certificazione e, ove necessario, le Commissioni Paritetiche provinciali per la validazione e certificazione dei contratti di lavoro d’apprendistato, i contratti e progetti di formazione e lavoro, certificare i contratti di lavoro, d’appalto e sub-appalto;
promuove la nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali e dei Centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative;
costituisce un Fondo di Previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni
pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro; costituisce il Fondo di Assistenza Sanitaria per fornire prestazioni in direzione di un razionale utilizzo delle risorse dedicate dalle imprese e dai lavoratori a tale scopo.
gestisce, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.;
realizza iniziative di carattere sociale a favore dei lavoratori per interventi solidaristici, iniziative di previdenza e di mutualizzazione di prestazioni integrative;
istituisce un comitato di vigilanza nazionale;
svolge tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
2) Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale saranno composti su base paritetica tra Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro sottoscrittori dei CCNL.
3) L'Ente Bilaterale Nazionale ha provveduto a formulare uno schema di regolamento per gli enti bilaterali regionali e territoriali, altresì promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse umane interne.

Articolo 18 - Articolazioni territoriali dell’EBFAST
1) Nell'ambito delle articolazioni territoriali dell’EBFAST è prevista la promozione delle seguenti attività:
[…]
f. compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
[…]

Articolo 21 - Conciliazione delle controversie
1) Eventuali controversie inerenti l’oggetto del presente capo potranno essere demandate, a richiesta anche di una sola delle Parti contrattuali coinvolte, all’EBFAST

Capo IV - Mercato del lavoro, pari opportunità e conciliazione
Articolo 25 - Pari opportunità

1) Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo-donna, interventi che favoriscano pari opportunità nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.
2) Con riferimento alle tematiche relative alle pari opportunità, all’EBFAST sono assegnati i seguenti compiti:
- studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;
- seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
- promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa;
- individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, cosi come previsti dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53;
- predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla Legge n. 125/1991 e dai fondi comunitari preposti;
- favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" nel sistema delle relazioni di lavoro;
- analizzare i dati quantitativi e qualitativi relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
- raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'articolo 9 della Legge n. 53/2000 e diffondendo le buone pratiche;
- individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale. L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le Parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
3) Annualmente l’EBFAST presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati. In questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta una posizione comune tra le Organizzazioni stesse, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.

Articolo 27 - Garanzia e conciliazione
[…]
2) In aggiunta a tutto quanto summenzionato le Parti Sociali affidano all’EBFAST i seguenti compiti da definire secondo appositi regolamenti specifici:
[…]
- designare il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale - RLST ex D.Lgs. n. 81/08 e ss. mm. ii. che svolgerà le proprie funzioni presso l’azienda/unità produttiva aderente all'EBFAST e richiedente il servizio in base ai criteri previsti dall'"Accordo interconfederale nazionale sul Rappresentante dei Lavoratori Territoriale (RLST) per la Salute e sicurezza in ambito lavorativo (ex articolo 48 D.lgs. n. 81/08)" siglato il 28 febbraio 2012 e dall'Accordo interconfederale integrativo dell'accordo interconfederale sul Rappresentante dei Lavoratori Territoriale (RLST) per la Salute e sicurezza in ambito lavorativo (ex articolo 48 D.lgs. n. 81/08) del 28/02/2012" siglato il 3 aprile 2012.

Capo V - Attività sindacale
Articolo 39 - Delegato aziendale

1) Nelle imprese sino a quindici dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un solo delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione del Contratto e delle leggi sul lavoro.
2) Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi di legge.

Articolo 44 - Rappresentante Sindacale del Territorio
1) Per la tutela dei Lavoratori di Aziende non rientranti nel campo dell’articolo 19 della Legge n. 300/1970 ed in generale per la validità della contrattazione di secondo livello, è prevista la figura del Rappresentante Sindacale del Territorio (RST) nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle OO.SS. firmatarie il presente CCNL
2) Al RST competono i diritti di informazione, la verifica degli adempimenti connessi con l’Apprendistato, l’analisi territoriale della dinamica occupazionali e la titolarità alla contrattazione in caso di crisi aziendale, ristrutturazione, mobilità, accordi di riemersione ed allineamento contrattuale, nonché di secondo livello.
3) Gli accordi di secondo livello sottoscritti dagli RST dovranno essere inviati all’EBFAST
Al RST competono nei confronti delle Aziende ricomprese nel suo mandato le seguenti prerogative:
- diritto di accesso ai locali con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi;
- diritto di affissione;
- diritto di assemblea in Azienda, non retribuita e fuori dall’orario di lavoro;
- diritto di sottoscrivere gli accordi sindacali aziendali.
4) In aggiunta a quanto sopra, nelle Aziende con oltre 5 dipendenti, i Lavoratori, nei casi di contrattazione di secondo livello o crisi aziendale, hanno il diritto di riunirsi, nell’unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nei limiti di 2 ore annue retribuite.

Articolo 45 - Diritto di affissione
1) La RSA ha diritto di affiggere, su appositi spazi che il Datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i Lavoratori all’interno dell’unità produttiva, comunicazioni, pubblicazioni e testi inerenti a materie d’interesse sindacale.
2) Tali comunicazioni dovranno riguardare esclusivamente materie d’interesse sindacale e del lavoro, comprese le comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dall’EBFAST
3) Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate, per conoscenza, alla Direzione Aziendale.

Articolo 46 - Assemblea
1) Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
2) Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle RSA costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti.
3) La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.
4) Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione oraria di fatto di cui all'articolo 147.
5) Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle OO.SS. stipulanti il presente contratto.
6) Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e la continuità del servizio ai clienti; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle OO.SS. locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti.

Articolo 48 - Norma di rinvio
1) Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla Legge n. 300/1970. 

Articolo 49 - Compiti dell’EBFAST in materia di rappresentanza sindacale
1) Le Parti affidano all’ EBFAST l'incarico di esaminare le problematiche relative alla direttiva dell’Unione Europea concernente l'istituzione di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie.

Titolo IV - Classificazione del personale
Capo I - Classificazione del personale
Articolo 54 - Passaggi di qualifica, mutamento delle mansioni e trasferimento del lavoratore.

[…]
2) In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni. […]

Titolo V - Mercato del lavoro
Capo I - Disciplina dell’apprendistato
Premessa

Le Parti, tenuto conto delle norme di legge vigenti in materia di rapporti di lavoro con contenuto formativo, riconoscono l’apprendistato quale lo strumento prioritario sia per l’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa, sia per la creazione di percorsi orientati tra sistema scolastico e mondo del lavoro utili a favorire l’incremento dell’occupazione giovanile.
Per quanto non disciplinato dal presente Contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
Le Parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l'apprendistato non compatibili con rimpianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per valutare eventuali armonizzazioni.

Articolo 56 - Tipologie di apprendistato
1) Il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani e può essere articolato in una delle seguenti tipologie:
a. contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, rivolto ai giovani cha hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni;
b. contratto di apprendistato professionalizzante;
c. contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
d. contratto di apprendistato professionalizzante, finalizzato alla qualificazione o riqualificazione professionale rivolto a lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, percettori o meno dell’indennità, senza vincoli di età purché iscritti alle liste di mobilità, ai sensi dell’Art. 47, c. 4, D.Lgs. 81/2015 e della Circolare Inps n. 11761/13.
2) Le Parti confermano che l’istituto dell’apprendistato costituisce materia disciplinata esclusivamente dalla contrattazione collettiva a livello nazionale, ferma restando la competenza sulle modalità di erogazione della formazione per il tipo a) che potranno essere concordate a livello regionale.
3) Ove compatibile con le normative vigenti, possono essere assunti con contratto di apprendistato anche lavoratori in mobilità, disoccupati o comunque in situazioni lavorative per le quali la riqualificazione professionale sia uno strumento per agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro.
4) Il contratto di apprendistato può essere stipulato a tempo parziale (part-time), a condizione che le ore di lavoro consentano il completamento del piano formativo.
5) È in ogni caso esclusa la possibilità di assumere apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato.
6) Sono fatti salvi, infine, i contratti individuali di apprendistato stipulati prima dell’entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 57 - Computo dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato
1) Fatte salve specifiche previsioni di legge, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi da ogni computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti. Sono invece computabili in ogni caso di agevolazioni per nuove assunzioni.

Articolo 58 - Durata
1) Il contratto di apprendistato ha una durata minima di 6 mesi, fatte salve durate inferiori eventualmente disposte per legge.
[…]
3) In deroga a quanto sopra e compatibilmente con le norme vigenti, la durata del contratto di apprendistato è di 48 mesi in caso di figure professionali analoghe a quelle artigiane e con competenze similari (inquadrabili al 3° e 4° livello) ovvero di 60 mesi in caso di figure professionali caratterizzate da specifiche competenze tecniche nell’ambito delle attività riconducibili all’artigianato (inquadrabili al 2° e 3°S livello).
4) La malattia, l’infortunio, i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza o altre cause di sospensione involontaria del rapporto o del percorso formativo superiore a 30 giorni consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi.

Articolo 59 - Trattamenti normativi
Fatte salve diverse previsioni contrattuali, si applicano all’apprendista i medesimi trattamenti normativi previsti per i lavoratori “qualificati”.

Articolo 60 - Riconoscimento di precedenti periodi di apprendistato
1) Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per l’acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno computate presso il nuovo datore di lavoro (attraverso il libretto formativo del cittadino), anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione professionalizzante, l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore a sei mesi.

Articolo 62 - Numero di apprendisti e proporzione numerica
1) Ad eccezione delle imprese artigiane, per le quali trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 4 della Legge n. 8 agosto 1985, n. 443, il datore di lavoro deve assicurare una adeguata proporzione fra numero di apprendisti e numero di persone - incluso il titolare e i soci lavoratori - che siano preposti alla supervisione dei primi. Salvo diversi obblighi di legge, tale adeguata proporzione si presume qualora siano rispettati i limiti indicati nella seguente tabella:

Numero di lavoratori qualificati o specializzati presente in azienda

Numero di apprendisti per micro imprese (fino 9 lavoratori in forza)

Numero di apprendisti per aziende con 10 o più lavoratori in forza

Da 0 a 2

Fino a 2

Fino a 3

Da 3 in poi

Fino a 1 apprendista per ogni lavoratore qualificato o specializzato

Fino a 2 apprendisti ogni 3 lavoratori qualificati o specializzati


Articolo 63 - Orario di lavoro
1) Per consentire un adeguato recupero psico-fisico, è fatto divieto di adibire gli apprendisti minorenni al lavoro notturno; tramite accordi di secondo livello è possibile derogare a tale disposizione, prevedendo tuttavia idonei periodi di riposo.
2) All'apprendista si applicano le altre disposizioni in materia di orario di lavoro previste per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.

Articolo 65 - Obblighi del datore di lavoro
1) Il datore di lavoro ha l’obbligo:
a) di impartire o di far impartire all’apprendista alle sue dipendenze, la formazione necessaria perché possa diventare lavoratore qualificato, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione e consentendo lo svolgimento della formazione prevista nel piano formativo individuale, computando le ore di formazione all’interno dell’orario di lavoro;
b) di accordare all’apprendista i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
c) di non sottoporre l’apprendista né a lavorazioni retribuite a cottimo o ad incentivo, né a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di informare la famiglia dell'apprendista minorenne, su istanza di quest’ultima, circa l’andamento del percorso formativo dell’apprendista stesso. 

Articolo 66 - Obblighi dell’apprendista
1) L’apprendista deve:
a. seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona (tutor) da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b. prestare la sua opera con la massima diligenza;
c. anche se in possesso di un titolo di studio, partecipare attivamente, con assiduità e diligenza, alle attività formative previste nel proprio piano formativo individuale, nel rispetto delle modalità ivi previste;
d. osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni aziendali, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.

Articolo 69 - Referente aziendale per l'apprendistato (tutor)
1) Per ogni apprendista il datore di lavoro deve individuare un referente o “tutor” preposto a facilitare rinserimento dell’apprendista all’interno dell’azienda e a seguire il suo percorso di crescita professionale. Nelle aziende con meno di 15 dipendenti questo ruolo può essere ricoperto dal datore di lavoro stesso, da un socio o da un familiare coadiuvante. Ciascun tutor può affiancare non più di 5 apprendisti.
2) Il tutor aziendale è un lavoratore esperto, che opera nello stesso contesto in cui l'apprendista è stato inserito e con i seguenti compiti:
- affiancare l’apprendista durante il periodo di apprendistato;
- trasmettere e/o verificare l’acquisizione delle competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative;
- favorire l’integrazione tra le iniziative di formazione esterna all’azienda e la formazione sul luogo di lavoro;
- collaborare con la struttura di formazione esterna all’azienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza;
- esprimere le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall’apprendista ai fini del conseguimento della qualifica.
3) Per essere tutor aziendale è necessario:
- avere almeno 2 anni di anzianità o in mancanza la maggiore anzianità presente in azienda;
- possedere un livello di inquadramento pari o superiore a quello che avrà l'apprendista alla fine dell'apprendistato;
- svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
- frequentare i relativi corsi di formazione, che potranno essere finanziati dal Fondo costituendo, della durata minima di 12 ore (ovvero dalla diversa durata imposta, dalle normative regionali), organizzati dalle Associazioni datoriali o dalle OO.SS. firmatarie il presente CCNL o direttamente o tramite strutture formative di propria diretta emanazione (proprie o almeno partecipate) o tramite strutture accreditate.

Articolo 70 - Formazione dell'apprendista
1) Il periodo di formazione deve essere concluso entro la data di scadenza del contratto di apprendistato.
2) Si definisce “Piano formativo” il percorso formativo dell’apprendista, composto dai seguenti elementi:
- il numero minimo complessivo di ore di formazione per l’intera durata dell’apprendistato, pari a quanto stabilito dall’accordo sottoscritto in data 20 febbraio 2014 dalla Conferenza Stato-Regioni (120 ore per i giovani privi di titolo di studio, 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria o di qualifica/diploma, 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo equivalente) ovvero dalle successive modifiche e integrazioni;
- la ripartizione delle ore di formazione all’interno dell’orario di lavoro e dell’intera durata dell’apprendistato, essendo libera l’azienda di anticipare in tutto o in parte il monte ore normalmente previsto nelle annualità successive;
- i contenuti tecnico-professionali della formazione, definiti in relazione alla qualifica da raggiungere al termine dell’apprendistato ed elencati nelle tabelle “profili e qualifiche apprendistato professionalizzante” come definite dall’ISFOL;
- le modalità di insegnamento, ritenendo ammissibili sia la formazione in aula, sia in affiancamento (“on the job”), sia ogni forma di formazione a distanza (“Fad”) resa disponibile dalla tecnologia (e-learning, tele-affiancamento, video-comunicazione, tele-presenza, ecc.);
- l’esternalizzazione del processo (formazione esterna all’azienda, incluso ove disponibile l’offerta formativa pubblica) ovvero la conduzione della formazione interna all’azienda qualora la stessa sia in possesso di ambienti idonei.
3) Le attività formative di cui all'art. 2, lett. A), Decreto del ministro del lavoro del 8.4.98, dovranno perseguire gli obiettivi formativi definiti nel DM 20.5.99 e succ. mod. e articolati nelle seguenti 4 aree di contenuti:
competenze relazionali;
organizzazione ed economia;
disciplina del rapporto di lavoro;
sicurezza sul lavoro.
4) La durata della formazione può esser ridotta se l’apprendista abbia già frequentato corsi formativi in precedenti rapporti di apprendistato ovvero presso l’EBFAST La dimostrazione dell’effettiva erogazione delle ore di formazione avviene tramite annotazione nel libretto formativo del cittadino, ovvero attraverso supporti informatici o fogli/registri di presenza.
5) Le Parti concordano che gli apprendisti potranno essere posti in formazione nell’ambito della progettazione formativa tramite il Fondo che costituiranno le parti stipulanti.
6) Il Piano formativo deve essere definito entro un mese dalla stipula del contratto di apprendistato. La forma scritta non è obbligatoria, ma è utile all’azienda per dimostrare più agevolmente l’effettività della formazione. A titolo esemplificativo, si allega, al presente Contratto, un modello di Piano formativo.

Articolo 72 - Competenze dell’Ente bilaterale in materia di apprendistato
1) L’EBFAST costituisce specifiche Commissioni di certificazione a livello regionale. Tali Commissioni, ovvero in mancanza l’EBFAST stesso, provvedono a:
- esprimere, anche con silenzio assenso (che si presume in mancanza di risposta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta) il proprio parere di conformità dei contratti di apprendistato che gli vengano sottoposti, in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall'azienda ed ai contenuti del Piano formativo se documentato in forma scritta;
- concordare con le Regioni e le Province autonome, secondo i requisiti minimi sanciti dalle stesse, la possibilità di riconoscere e di considerare valide nel Piano formativo di dettaglio talune tipologie di formazione effettuate dal lavoratore, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i percorsi formativi obbligatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- elaborare gli indirizzi per la definizione dei contenuti delle attività formative destinate agli apprendisti, sulla base del monitoraggio a livello europeo dei cambiamenti e delle innovazioni tecnologiche, così come le eventuali competenze trasversali di base da acquisire, individuate - quanto a contenuti e durata della relativa formazione - in stretta correlazione con gli obiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di conoscenze e di competenze possedute in ingresso;
- definire, in accordo con la normativa regionale in materia, le materie trattate nei corsi per tutor di cui all’articolo 70 (quadro normativo dell’apprendistato, ruolo del tutor nella sua relazione con l’apprendista, progettazione del percorso formativo e sua valutazione finale, ecc.).

Capo II - Contratto a tempo parziale
Articolo 76 - Verifica della corretta applicazione

1) Nel rispetto delle norme contrattuali che disciplinano le relazioni sindacali aziendali, potrà essere esaminata la corretta applicazione dei principi suddetti. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, ultima frase, del D.lgs. n. 61/2000, e successive modifiche, il datore di lavoro è tenuto ad informare le RSA, ove esistenti, con cadenza annuale, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia e il ricorso al lavoro supplementare.

Capo III - Lavoro a tempo determinato
Articolo 78 - Il lavoro a tempo determinato

1) Fermo restando che di norma le assunzioni del personale debbono avvenire a tempo indeterminato, ai sensi del D.L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni in L. 16 maggio 2014, n. 78, è consentita la assunzione del personale con pre-fissione di termini, nella forma del contratto a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva delle eventuali proroghe di cui al successivo comma 4, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro in tale forma potrà avvenire nei limiti quantitativi di cui all’articolo 81 del presente Contratto.
2) Tali contratti potranno essere poi utilizzati in tutti i casi o nelle condizioni espressamente previste dalle leggi vigenti sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, tenendo conto delle specifiche normative previste nel presente Contratto.
[…]
5) Tenendo conto anche delle specifiche caratteristiche di ogni settore interessato dal presente Contratto e delle necessità di particolari categorie di imprese, la contrattazione collettiva di secondo livello potrà prevedere differenti limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato rispetto a quelli di cui all’articolo 81 del presente Contratto.
6) Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima e ogni altro trattamento previsto per i dipendenti regolamentati con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo di lavoro prestato.

Articolo 80 - Divieti
1) L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:
[…]
d. da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2) In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. 

Articolo 81 - Limiti quantitativi
1) Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare due contratti di lavoro a tempo determinato.
2) Il numero dei lavoratori impiegati con contratto a tempo determinato per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti in ciascuna unità produttiva non potrà essere superiore al 40 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
3) A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare o diminuire il limite di cui al comma 2.

Articolo 82 - Esenzione dall’applicazione dei limiti quantitativi
1) I limiti previsti dal precedente articolo non si applicano:
- per le imprese start-up innovative di cui all’art. 25 comma 2 e 3 del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni, dalla Legge n.221/2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto art.25 per le società già costituite;
- per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all’art.21 c.2 del d.lgs. n.81/2015;
- per lavoratori di età superiore ai 50 anni;
- nella fase di avvio di nuove attività e/o ripresa di attività produttiva a seguito di un periodo biennale di inattività per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società o dalle riprese dell’attività lavorativa;
- ai lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, ivi compresi malattia, maternità, infortunio, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso;
- ai lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o ad altra sede;
- ai lavoratori impegnati in attività formative;
- ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia temporaneamente trasformato da tempo pieno a tempo parziale;
- per i periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;
- periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività in seno ad aziende ad apertura annuale;
- per esigenze connesse a cause di forza maggiore e/o ad eventi o calamità naturali.
2) In particolare, in caso di sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori collocati in astensione obbligatoria per maternità o paternità, la sostituzione potrà essere anticipata sino a tre mesi prima dell'inizio dell'astensione.
3) La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, potrà indicare ulteriori ipotesi di sostituzione e/o affiancamento.

Articolo 83 - Monitoraggio
1) In coerenza con lo spirito del presente Accordo e con i compiti attribuiti al sistema degli enti bilaterali in tema di ausilio all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, l'impresa che ricorra ai contratti a tempo determinato comunica annualmente alle rappresentanze sindacali (RSA/ RSU) ovvero, in mancanza, alle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente Accordo, il numero dei contratti a tempo determinato stipulati nell’anno precedente, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
2) La comunicazione potrà essere effettuata per il tramite della associazione dei datori di lavoro cui l’impresa aderisca o conferisca mandato.
3) Al fine di evitare l'aggravio degli oneri burocratici posti a carico delle aziende, con particolare riferimento alle caratteristiche delle piccole e medie imprese, l'EBFAST territoriale, ove informato dei dati sopra indicati, potrà attivare un servizio di domiciliazione presso la propria sede delle comunicazioni di cui al presente articolo, predisponendo a tal fine idonea modulistica.
4) All’atto delle assunzioni a tempo determinato di cui al presente articolo l’impresa dovrà esibire agli organi del collocamento una dichiarazione, avvalendosi degli appositi moduli predisposti dall’EBFAST, da cui risulti l’impegno all’integrale applicazione della contrattazione collettiva vigente ed all’assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro.

Capo IV - Somministrazione di lavoro
Articolo 86 - Tipologie di somministrazione, presupposti e percentuale dei lavoratori

[…]
3) Per i datori di lavoro che occupano fino a quindici dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di somministrazione a tempo determinato.
4) Il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione a tempo determinato per i datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti in ciascuna unità produttiva non potrà essere superiore al 75% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
5) Il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 75% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.

Articolo 87 - Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare
1) Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore. L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.
[…]
3) Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, l’utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’art.7 della Legge n.300/1970.
[…]

Articolo 88 - Le comunicazioni del datore di lavoro
1) L’utilizzatore comunica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo rispetto a quello di riferimento, tramite l’Organizzazione dei Datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, all’EBFAST il numero ed i motivi dei contratti di lavoro a chiamata e di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati, il numero dei lavoratori assunti direttamente dall’azienda.
2) In occasione dell'instaurazione di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato, le aziende sono tenute a darne comunicazione scritta all’EBFAST territoriale e, su richiesta di questo, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei contratti intervenuti. L’EBFAST territoriale, ove ritenga che venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo degli istituti, ha facoltà di segnalare i casi alle Parti stipulanti il presente Contratto.

Capo VI - Lavoro intermittente
Articolo 90 - Lavoro intermittente

[…]
6) Il ricorso al lavoro intermittente è vietato:
a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
[…]
c. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 92 - Forma e comunicazione
1) Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
[…]
f. misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
2) Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza triennale le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.

Titolo VI - Rapporto di lavoro
Capo III - Orario di lavoro
Articolo 95 - Orario normale settimanale per il personale non viaggiante

1) La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 42 ore settimanali.
2) Per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro che richiede un’applicazione assidua e continuativa. Non rientra in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi goduti sia all’interno che all’esterno dell’azienda e le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero.
3) Le Parti stipulanti il presente Contratto, mediante specifico accordo tra le OO.SS. regionali, potranno prevedere orari settimanali inferiori alle quarantadue ore anche mediante assorbimento di parte dei permessi retribuiti.
4) La distribuzione dell'orario settimanale è fissata in 6 giornate per il personale non viaggiante, impiegatizio ed operaio. La durata della settimana lavorativa non può superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
5) Per i lavoratori comandati fuori sede rispetto al luogo dove prestano normalmente servizio, l’orario di lavoro inizia a decorrere al loro arrivo sul posto indicatogli.
6) Al personale preposto alla direzione tecnica e/o amministrativa avente la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi, qualora l’attività lavorativa strettamente necessaria al regolare funzionamento dei servizi, superi il normale orario di lavoro, non è dovuta alcuna maggiorazione salvo eventuali elementi stabiliti in sede di contrattazione a livello aziendali.
7) Sono fatti salvi gli accordi aziendali in tema di orario di lavoro.

Articolo 96 - Orario di lavoro del personale viaggiante
1) La durata normale del lavoro effettivo per il personale viaggiante è fissata in 42 ore settimanali. La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore e la durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore, qualora la media delle ore di lavoro non superi il limite di 48 ore settimanali, in un periodo compreso di 6 mesi.
2) Per lavoro effettivo deve intendersi ogni periodo compreso fra l’inizio e la fine del lavoro, durante il quale il lavoratore/autista è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro, ed esegua le seguenti attività:
a) guida, carico e scarico;
b) pulizia e manutenzione tecnica del veicolo;
c) qualsiasi operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico;
d) adempimento degli obblighi legali o regolamentari legati al trasporto specifico in corso ovvero sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, formalità amministrative di polizia e dogana.
3) Sono esclusi dal computo dell’orario di lavoro i periodi di interruzione alla guida, i riposi intermedi ed i periodi di attesa per i divieti di circolazione, con esclusione dei casi in cui tali periodi siano fruiti presso la residenza del lavoratore.
4) Nei tempi di riposo il lavoratore non ha diritto alla retribuzione ed ha diritto alla sola indennità di trasferta.
5) Sono fatti salvi gli accordi aziendali in tema applicazione dei diversi limiti di orario di lavoro.

Articolo 96 bis - Orario di lavoro del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue
1) In deroga a quanto stabilito nei precedenti articoli, l’orario di lavoro del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue è fissato in 48 ore settimanali. La durata massima della settimana lavorativa non può superare le 60 ore.
2) La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica al personale inquadrato nei livelli 3 s e 3, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extra urbano, che comportino assenze giornaliere per le quali spetti l’indennità di trasferta, che utilizza veicoli rientranti nel campo di applicazione dei regolamenti CEE n. 561/06, n. 3821/85 e n. 165/2014, la cui attività comporti l’alternanza tra periodi di lavoro e periodi di pausa, di riposo o di inattività.
3) Sono fatti salvi gli accordi aziendali in tema di applicazione dei diversi limiti di orario di lavoro.

Articolo 97 - Distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero
1) L'orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di due frazioni, mentre i turni di riposo settimanale e del congedo di conguaglio nonché i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente Contratto in materia di orario di lavoro.
2) Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell’orario di lavoro giornaliero richiamati dalla peculiare natura dell’attività svolta potranno essere negoziati dalle parti a livello aziendale.

Articolo 98 - Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro
1) In relazione alle particolari esigenze produttive delle aziende in determinati periodi dell’anno coincidenti con incrementi di attività, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quanto previsto dagli articoli precedenti, e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
2) Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore all’orario contrattuale, prescritto dall'articolo 95, non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 95 non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
3) Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell'articolo 97 non potrà superare le cinque settimane consecutive ed in ogni caso l'orario di lavoro non potrà superare le nove ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. In ogni caso, l’azienda potrà disporre eventuali eccedenze rispetto alle quarantotto ore settimanali lavorate, per un periodo massimo di 24 settimane annue.
4) Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva. Le ore lavorate, eccedenti l’orario contrattuale, e non recuperate entro il 31 dicembre, potranno essere cumulati con quelli dell’anno successivo.
5) Qualora le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, l’adozione dei programmi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale e RSU/delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell’impresa ed i relativi programmi, al fine di procedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell’avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che comprovino fondati e giustificati impedimenti.
6) Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all'orario comunicato al lavoratore.

Articolo 99 - Durata massima dell'orario di lavoro
1) Il periodo di cui ai commi 3 e 4, dell'articolo 4, del D.lgs. n. 66/2003, è stabilito in sei mesi.
2) La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, può ampliare tale periodo sino a dodici mesi, a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro.

Articolo 100 - Riposo giornaliero
1) Ai sensi e per gli effetti del comma 1, dell'articolo 17, del D.lgs. n. 66/2003, in caso di attività di lavoro organizzate in turni settimanali o plurisettimanali, ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, del periodo di riposo giornaliero, lo stesso potrà essere goduto in forma frazionata, fermo restando che i due turni di lavoro non potranno in alcun caso essere consecutivi.
2) In sede di contrattazione aziendale potranno essere concordate deroghe alle modalità di fruizione del riposo giornaliero.

Articolo 102 - Lavoro straordinario
1) Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale di cui all’articolo 95 del presente Contratto sono considerate lavoro straordinario.
2) È facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di 250 ore annue per ogni lavoratore.
3) Le Parti concordano che una quota pari al 50% del monte ore previsto dal superiore comma 2, possa confluire, al netto della maggiorazione economica oraria, previo accordo con il lavoratore e sentita - ove presente - la RSU aziendale e/o RSA, nella Banca delle Ore. La maggiorazione oraria anzidetta, dovrà comunque essere liquidata al lavoratore.
4) Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia stato espressamente autorizzato dal datore di lavoro.
[…]
1) Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale, dovranno essere retribuite senza maggiorazioni.
2) Resta salvo il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 103 - Diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo
1) Le Parti convengono sull'obiettivo di ottimizzare le risorse attraverso una migliore organizzazione del lavoro, e cioè attraverso una più adeguata combinazione tra l'utilizzo delle tipologie di rapporto di lavoro, le rispettive entità necessarie a coprire le esigenze di organico previste, la definizione degli orari e la loro distribuzione, il godimento delle ferie e dei permessi.
2) Le Parti convengono che in questo modo si possa meglio corrispondere alle esigenze di flessibilità delle imprese, volte al miglior utilizzo delle attrezzature, facendo meglio incontrare le esigenze delle imprese con quelle dei lavoratori, anche per il contenimento del lavoro straordinario ed una migliore regolazione del tempo parziale e dei rapporti di lavoro non a tempo indeterminato.
3) Tutto ciò premesso, le Parti convengono che le aziende o i gruppi di aziende che intendessero avvalersi della possibilità di cui al presente articolo dovranno attivare una negoziazione a livello aziendale o interaziendale per il raggiungimento di accordi, anche di tipo sperimentale, riferiti all'intera azienda o parti di essa, su una o più delle materie concernenti l'utilizzo delle prestazioni lavorative sulla base delle ore di lavoro complessivamente dovute a norma del presente Contratto e/o le particolari citate tipologie di rapporti di lavoro.
4) I contenuti dei predetti accordi, che saranno realizzati nel contesto di programmi di massima annuali, potranno - fatte salve le norme di legge, l'orario normale settimanale di riferimento di cui all'articolo 95, nonché tutti gli aspetti concernenti maggiorazioni o a contenuto economico - superare i limiti quantitativi previsti dalla normativa contrattuale vigente per le relative materie.
5) In tali accordi, le Parti attiveranno una "Banca delle ore" al fine di mettere i lavoratori in condizione di utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi a fronte di prestazioni eventualmente eccedenti l'orario medio annuo.

Articolo 104 - Riposi compensativi e Banca delle ore 
1) Le prestazioni lavorative straordinarie eccedenti il normale orario di lavoro settimanale potranno dare luogo, con riferimento ai rapporti di lavoro disciplinati dal presente Contratto, anziché al trattamento economico di cui all'articolo 102 al godimento di riposi compensativi ai sensi dell’articolo 5, comma 5, D.lgs. n. 66/2003.
2) Le Parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui al presente Contratto, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la Banca delle ore la cui fruizione avverrà con le seguenti modalità:
- i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi, i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato;
- i riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 5 ore;
- per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei accordi previsti in sede decentrata aziendale o territoriale.
3) Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti e pertanto si chiarisce che, eventuali riposi non goduti entro l'anno, devono intendersi cumulabili con quelli dell'anno successivo.
4) Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5 giorni.
5) Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.
6) L'istituto della "Banca delle ore" si applica solo con riferimento al lavoro straordinario, con l'ulteriore specificazione che la norma di cui all'art. 102, comma 3, trova applicazione soltanto in caso di accordo tra Azienda e lavoratore (sentita - ove presente - la RSA), mentre la disciplina di cui al presente articolo è di applicazione generale. Pertanto, per tutti i lavoratori per i quali l’azienda abbia optato per l’attivazione dell’istituto della “Banca Ore”, le ore di straordinario effettuate, non saranno retribuite con una maggiorazione ma attraverso l’utilizzo dei riposi compensativi.

Articolo 105 - Recuperi
1) È ammesso il recupero delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore, o per le interruzioni o periodi di minor lavoro concordati tra le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Contratto, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e sia richiesto nel mese successivo.

Articolo 106 - Intervallo per la consumazione dei pasti
1) È demandato ai contratti integrativi territoriali o aziendali stabilire la durata del tempo per la consumazione dei pasti tra un minimo di mezz'ora ed un massimo di due ore al giorno.

Articolo 108 - Lavoratori notturni
1) Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 26 novembre 1999, n. 532 e successive modifiche ed integrazioni, l'orario di lavoro ordinario dei lavoratori notturni non può superare, nella settimana, le otto ore medie giornaliere. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955.
2) I contratti integrativi possono individuare un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.
3) Le condizioni di cui al comma precedente si intendono realizzate anche mediante l’applicazione di orari plurisettimanali.
4) Il periodo minimo di riposo settimanale di cui agli articoli 1 e 3 della Legge 22 febbraio 1934, n. 370, non viene preso in considerazione per il computo della media se cade nel periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 1,2 e 3.
5) Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata con le modalità di cui al D.lgs. n. 532/1999, il lavoratore è assegnato ad altre mansioni o ad altri ruoli diurni, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.
5) Qualora l’assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile, il datore di lavoro ed il lavoratore potranno rivolgersi all’EBFAST per le procedure di conciliazione di cui al presente Contratto.
7) I contratti integrativi possono definire specifiche modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente ed individuare ulteriori soluzioni per il caso in cui l'assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile.
8) Nei casi di nuova introduzione di lavoro notturno le aziende provvederanno agli adempimenti di cui agli articoli 8 e 10 del D.lgs. n. 532/1999.

Capo IV - Riposo settimanale
Articolo 109 - Riposo settimanale

1) Ai sensi di legge, tutto il personale godrà di un riposo settimanale di ventiquattro ore, di regola in coincidenza con la domenica.
2) Si richiamano in maniera particolare le norme di legge riguardanti le attività per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità, la vigilanza delle imprese, la compilazione dell'inventario e del bilancio annuale.

Articolo 110 - Lavoro domenicale
[…]
2) Il lavoratore che nei casi consentiti dalla legge lavori di domenica godrà, oltre che delle percentuali di maggiorazione salariale previste dal comma precedente, anche del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana da concordare.

Capo VI - Minori
Articolo 113 - Tutela dei minori

1) Il lavoro dei minori è tutelato dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 114 - Orario di lavoro e riposo dei minori
1) L'orario di lavoro degli adolescenti (minori di età compresa fra i quindici anni compiuti ed i diciotto anni compiuti) non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
2) I minori di cui al comma precedente hanno diritto ad una interruzione di almeno mezz'ora dell'orario giornaliero di lavoro qualora questo superi la durata di quattro ore e mezza.
3) L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti o per l'interruzione meridiana di riposo non sono cumulabili con le interruzioni previste per i minori dal presente articolo: l'interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.
4) L'ora e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte nella tabella dei turni.
5) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 della Legge n. 977/1967, come modificato dall’articolo 13 del D.lgs. n. 345/1999, ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.

Capo VII - Ferie
Articolo 118 - Il trattamento normativo ed economico spettante durante il periodo di ferie

[…]
2) Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.
[…]

Capo VIII - Congedi e permessi speciali
Articolo 123 - Congedi per le donne vittime di violenza di genere

1) La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.
2) Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro o il committente con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui al precedente comma.
3) Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
4) Il congedo di cui al comma 1 può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.
5) La lavoratrice di cui al comma 1 ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, ove disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.

Capo IX - Norme disciplinari
Articolo 126 - Doveri del lavoratore

1) Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione della sua attività, ed in particolare:
[…]
b) svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli osservando le norme del presente Contratto, nonché le conseguenti disposizioni impartite dai superiori;
c) utilizzare, secondo le regole, le macchine, gli utensili, le installazioni tecniche nonché i veicoli del datore di lavoro, come pure il materiale messo a sua disposizione, pertanto risponde di eventuali danni che causa al datore di lavoro intenzionalmente o per negligenza;
d) nei locali di particolare importanza provvedere normalmente alla pulizia e preparazione del luogo di lavoro al quale è adibito, esclusa la grossa pulizia (pavimenti e gabinetti).
[…]
h) non ritornare o trattenersi nei locali dell'impresa al di fuori dell'orario di lavoro prestabilito, eccetto che per ragioni di servizio e con l'autorizzazione della impresa stessa. Sono fatte salve eventuali specifiche disposizioni normative in materia;
i) attenersi a rapporti improntati al massimo rispetto della dignità, del diritto e della condizione sessuale della persona nei confronti di colleghi, clienti e terzi e conseguentemente astenersi, anche in ragione della posizione ricoperta, da comportamenti riconducibili a forme di molestie sessuali;
[…]
k) rispettare le altre disposizioni regolamentari interne rientranti nelle normali attribuzioni del datore di lavoro, in quanto connesse alla organizzazione aziendale, nonché ogni altra disposizione emanata dalla azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell'interno dell'azienda.

Articolo 127 - Sanzioni disciplinari
1) Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni di lavoro effettivo;
e) licenziamento disciplinare e con le altre conseguenze di ragione di legge.
[…]

Articolo 128 - Comportamenti sanzionabili
1) Incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione verbale, il lavoratore che commetta un’infrazione di lieve entità.
2) Incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta, il lavoratore che commetta un’infrazione di gravità inferiore a quelle indicate nei commi successivi.
3) In via esemplificativa e non esaustiva, incorre nel provvedimento disciplinare della multa, il lavoratore che:
[…]
c) non esegua il lavoro e/o servizio con assiduità oppure lo esegua con negligenza, tale da non creare un danno;
d) senza giustificato motivo ritardi reiteratamente l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
4) La recidiva che abbia dato luogo per più due volte a provvedimenti di multa, dà facoltà all’Azienda di applicare al lavoratore il provvedimento di grado superiore della sospensione fino ad un massimo di 10 giorni.
5) In via esemplificativa e non esaustiva, incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dal lavoro, il lavoratore che:
[…]
d) non osservi le disposizioni di legge e le misure di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, predisposte dall’ azienda, quando la mancanza non cagioni danni alle persone;
e) abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
f) si presenti al lavoro in stato di alterazione, dovuto all’assunzione di sostanze alcooliche o stupefacenti, che non determini uno stato di pericolosità per sé e/o per gli altri e/o per gli impianti;
g) consumi abusivamente generi alimentari prodotti o presenti in azienda;
h) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esiste e sia indicato con apposito cartello o fumi nei locali riservati alla clientela;
i) per disattenzione o negligenza procuri guasti non gravi a cose o impianti comunque esistenti nelle aziende;
[…]
k) esegua lavori per proprio conto nei locali aziendali fuori dell’orario di lavoro;
l) dimostri lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
m) ponga in essere atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche di tipo verbale, che offendano la dignità e la libertà della persona che li subisce;
n) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente Contratto o commetta atti, non gravi, che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda;
[…]
q) nelle sue funzioni di autista, compili e utilizzi in modo non conforme i fogli di registrazione del cronotachigrafo e della carta tachigrafica;
[…]
s) nelle sue funzioni di autista, non inserisca il foglio di registrazione e/o la carta tachigrafica nell'apparecchio di controllo;
t) non utilizzi in modo corretto il cronotachigrafo e tutti i dispositivi di sicurezza sia individuali che quelli in dotazione del mezzo.
6) La recidiva che abbia dato luogo, per due volte, a provvedimenti di sospensione non prescritti fa incorrere il lavoratore nel provvedimento del licenziamento.
7) Salva ogni altra azione legale, il provvedimento del licenziamento disciplinare e per giusta causa si applica per le seguenti mancanze:
[…]
c) grave insubordinazione verso i superiori;
d) grave danneggiamento al materiale aziendale;
e) inosservanza al divieto di fumare ove ciò possa comportare pregiudizio alla incolumità, alla salute ed alla sicurezza degli impianti;
[…]
h) risse o diverbio litigioso seguito da vie di fatto nei locali aziendali, gravi offese alla dignità, all’onore o gravi fatti di pregiudizio agli interessi del proprietario, della sua famiglia, dei superiori, della clientela e dei colleghi di lavoro, previo accertamento delle responsabilità sul fatto avvenuto;
[…]
j) danneggiamento volontario, o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici o di video sorveglianza aziendale;
k) esecuzione di lavori all’interno dell’azienda per proprio conto o di terzi effettuati durante l’orario di lavoro;
[…]
p) gravi atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche di tipo verbale, posti in essere per ledere la libertà e la dignità delle persone che li subiscono, compresi i comportamenti persecutori e vessatori;
q) presentarsi al lavoro in grave stato di alterazione dovuto al consumo di sostanze alcooliche o stupefacenti, che determini uno stato di pericolosità per sé e/o per gli altri e/o per gli impianti; o essere sotto l'effetto di sostanze alcoliche o droghe durante il disimpegno delle proprie specifiche attribuzioni attinenti la sicurezza dell'azienda o, per il personale viaggiante, stradale;
r) gravi e reiterate violazioni (compresa la recidiva) punibili con sanzioni conservative, degli obblighi previsti dalle norme disciplinari;
s) abbandono del posto di lavoro da parte del personale, nei casi in cui ciò possa implicare pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti; 
t) reiterato rifiuto di eseguire i compiti ricadenti nell’ambito delle mansioni afferenti alla qualifica di inquadramento;
u) gravi negligenze nello svolgimento dei compiti e delle mansioni affidate;
[…]
x) aa) manomissione dell'apparecchio di controllo del veicolo e/o dei suoi sigilli;
y) bb) trasgressione, in qualsiasi modo, dell'osservanza del presente Contratto o commissione di atti gravi, che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda.
8) In caso di grave violazione delle norme disciplinari, l’azienda potrà disporre la sospensione cautelare del lavoratore con effetto immediato, per un periodo massimo di 10 giorni.
[…]

Articolo 131 - Responsabilità dell'autista e del personale di scorta
1) L'autista non deve essere comandato né destinato ad effettuare operazioni di facchinaggio. Fermo restando quanto sopra, l'autista deve collaborare a che le operazioni di carico e scarico dell'automezzo affidatogli siano tecnicamente effettuate.
2) L’autista è responsabile del veicolo affidatogli […]. L’autista è tenuto alla corretta compilazione ed utilizzazione dei fogli di registrazione del tachigrafo ovvero della carta tachigrafica. […]
4) Agli effetti della responsabilità del lavoratore, è rilevante l'osservanza delle norme sulla sicurezza della circolazione, fermo restando l'obbligo per il datore di lavoro di garantire le condizioni di piena efficienza dei veicoli. A tale scopo, il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente difetti e anomalie da lui riscontrate. […]
6) L'autista è inoltre responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza.
[…]
8) A scanso di ogni responsabilità, il conducente, prima di iniziare il servizio, deve in ogni caso assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario deve dame immediatamente avviso all'azienda, la quale ha l'obbligo di predisporre le condizioni affinché tali verifiche possano essere effettuate.
9) Prima di interrompere il servizio per i periodi di riposo il conducente deve mettere in opera tutte le strumentazioni fornite dall'azienda e adottare tutte le misure necessarie per prevenire furti e danni al veicolo e alle merci.

Articolo 139 - Corredo - Abiti di servizio
[…]
3) Il datore di lavoro dovrà provvedere alla fornitura di idonei indumenti per quei lavoratori le cui mansioni comportino l'uso prolungato di sostanze imbrattanti, liquide o corrosive, quali a titolo di esempio gli addetti alle pulizie di locali, uffici e relative dotazioni, magazzini e la lavanderia.
[…]
5) Saranno a carico del datore di lavoro tutti gli arnesi di servizio.

Capo X - Norme specifiche per l'area quadri
Articolo 140 - Quadri: Disposizioni generali

1) Per quanto non espressamente disposto nel presente capo, al lavoratore con la qualifica di Quadro si applicano le norme contrattuali e di legge disposte per gli impiegati.
[…]

Titolo VIII - Sospensione del rapporto di lavoro
Capo II - Infortunio
Articolo 162 - Malattia professionale ed infortunio sul lavoro: obblighi delle Parti

1) Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l'Inail il personale soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro secondo le disposizioni di legge contenute nel testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.
2) Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza del l'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]

Capo IV - Maternità e paternità
Articolo 167 - Congedo per maternità e paternità

1) Secondo le modalità stabilite al D.Lgs. n. 151/2001, capo III artt. 16-27 e successive modificazioni, durante lo stato di gravidanza e puerperio (congedo di maternità) la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
2) In particolare, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 151/2001, e fermo restando la durata complessiva del congedo di maternità, in alternativa a quanto previsto dalle lett. a) e c), le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
3) In applicazione ed alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 151/2001 agli artt. 6, comma 1, e 7, comma 6, l'astensione obbligatoria può essere prorogata fino a 7 mesi dopo il parto qualora la lavoratrice addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri non possa essere spostata ad altre mansioni. Il provvedimento è adottato anche dalla ITL su richiesta della lavoratrice.
[…]

Articolo 169 - Permessi per allattamento e congedo per assistenza al bambino
1) Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
[…]
4) I periodi di riposo di cui al presente articolo hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice o del lavoratore ad uscire dall'azienda. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
[…]

Titolo X - Il telelavoro
Capo I - Il contratto di telelavoro
Articolo 189 - Definizione

1) Il telelavoro è l'attività lavorativa svolta dal lavoratore dipendente senza la sua presenza fisica all'interno dei locali aziendali, in quanto consiste in una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore opera e la sua azienda.
2) Non possono pertanto essere svolte con modalità di telelavoro quelle mansioni che richiedono, per loro intrinseca natura, la presenza del lavoratore fuori dai locali aziendali, quali autisti, lavoratori comandanti presso altre ditte o presso cantieri e/o appalti, mansione che preveda, per il suo svolgimento, una presenza fisica in un determinato luogo estraneo ai locali aziendali.
3) Il Telelavoro può essere:
domiciliare: svolto nell’abitazione del telelavoratore;
mobile: attraverso l’utilizzo di apparecchiature portatili;
a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri che non coincidono né con l’abitazione del telelavoratore né con gli uffici aziendali.

Articolo 190 - Sfera di applicazione
1) Il telelavoro ha carattere volontario sia per l’azienda sia per il lavoratore dipendente e pertanto la concessione come l'accettazione della modalità di telelavoro non può in alcun modo essere pretesa - salvo sia stata espressamente disposta nel contratto di assunzione - e il suo rifiuto da parte del lavoratore non costituisce motivo legittimo per l'interruzione del rapporto di lavoro.
2) L'accordo tra l'azienda e il lavoratore sul telelavoro deve risultare da apposito atto scritto nel quale deve essere espressamente indicata la durata del telelavoro, a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato.
3) Nel caso di accordo per il tempo indeterminato, ciascuna delle due Parti potrà, con preavviso di almeno 60 giorni, richiedere la disdetta dell'accordo e il ritorno allo svolgimento presso l'azienda dell'attività lavorativa. Qualora sia stato concordato il tempo determinato, il telelavoro potrà essere disdettato da parte dell'azienda solo in caso di comprovate esigenze funzionali/organizzative. 
4) Il telelavoro può essere concesso dal datore di lavoro ovvero richiesto dal lavoratore per tutte quelle mansioni che non richiedano il contatto con il pubblico/clientela ovvero attività di controllo sul lavoro di altri dipendenti o l’accesso a materiali e/o informazioni che per natura o per logistica non possono essere posti fuori dall’azienda stessa.
5) Gli accordi di telelavoro sottoscritti da lavoratrici/lavoratori ai sensi della legislazione vigente, per il periodo successivo al rientro in servizio dopo l'astensione obbligatoria per maternità e con durata prefissata sino al compimento di 1 anno di vita del bambino, non potranno essere disdettati dall'azienda.

Articolo 191 - Disciplina del Rapporto di lavoro
1) Il telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato sia che venga svolto con modalità domiciliare sia a distanza.
2) Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione aziendale.
3) Al telelavoratore dipendente sono riconosciuti gli stessi di diritti legali e contrattuali previsti per il lavoratore dipendente, di pari livello e mansione, impiegato presso i locali dell’azienda ed è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell’azienda.
4) Il telelavoratore dipendente deve essere messo dal proprio datore di lavoro nelle condizioni di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per gli altri lavoratori dipendenti comparabili ed impiegati presso il medesimo datore di lavoro ed ha diritto ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispone e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
5) La responsabilità in materia di rispetto della normativa relativa alla protezione dei dati, è in capo al telelavoratore.
6) Al telelavoratore è posto l'obbligo di aver cura degli strumenti di lavoro e di informare tempestivamente il datore di lavoro in caso di guasti o malfunzionamenti delle attrezzature.

Articolo 192 - Poteri e obblighi del datore di lavoro
1) La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del datore di lavoro.
2) Il datore di lavoro può instaurare strumenti di controllo nel rispetto delle vigenti normative nazionali e comunitarie relativa ai videoterminali e fermo restando il divieto dell’utilizzo di dispositivi ovvero del controllo quantitativo o qualitativo tramite software, all’insaputa del telelavoratore.
3) Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure opportune per prevenire l'isolamento del telelavoratore e per tutelarne la salute, la sicurezza professionale e la riservatezza, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.
4) L'azienda dovrà farsi rilasciare dal lavoratore, prima dell'inizio della prestazione con modalità di telelavoro, una dichiarazione in cui lo stesso comunica di essere a conoscenza delle prescrizioni di sicurezza e igiene connesse con lo svolgimento del lavoro e con gli strumenti che dovrà utilizzare.

Articolo 193 - Dotazioni Strumentali e Utenze
1) Le eventuali dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento del lavoro con modalità di telelavoro dovranno essere fomite al lavoratore dall'azienda e resteranno di proprietà aziendale.
[..]
3) In caso di danneggiamento involontario o di guasto delle dotazioni strumentali fornite al lavoratore, lo stesso dovrà dame pronta comunicazione al datore di lavoro che potrà inviare presso il domicilio del lavoratore, dopo aver concordato un orario, un proprio tecnico ovvero un tecnico di una ditta specializzata per verificare il guasto e operare le necessarie e riparazioni/sostituzioni. Il rifiuto senza giustificato motivo di far accedere il tecnico, ove non configuri comportamenti più gravi, comporterà l'automatica estinzione del rapporto di telelavoro e il ripristino della normale attività presso la sede aziendale.
[…]

Articolo 194 - Orario di Lavoro
1) Il telelavoratore è libero di gestire autonomamente il proprio orario di lavoro, fermo restando che i carichi di lavoro assegnati devono essere equivalenti a quelli dei prestatori presenti nei locali dell'azienda.
2) Con riferimento all’orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore gli artt. 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, del D.lgs. n.66/2003.

Articolo 195 - Contrattazione di II livello
1) Alla contrattazione aziendale è demandata:
■ la determinazione in concreto degli strumenti che permettono la effettiva autonoma gestione dell’organizzazione al telelavoratore dipendente;
■ ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
■ l’adozione di misure idonee a prevenire l’isolamento del telelavoratore;
■ l’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni dell’azienda;
■ le modalità per l’assegnazione del carico di lavoro;
■ l’individuazione dell’eventuale fascia di reperibilità;
■ la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore dipendente o ai telecentri per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in dotazione al telelavoratore.
2) Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità, dovrà essere definita con la contrattazione aziendale prima dell’inizio del contratto di Telelavoro.

Titolo XI - Contratto di appalto dei servizi di logistisca, facchinaggio e/o movimentazione merci
Articolo 196 - Appalto dei lavori di logistica, facchinaggio e/o movimentazione merci

1) Atteso che il settore dei trasporti è caratterizzato dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto, le parti si impegnano ad operare nel pieno rispetto della disciplina di appalto dei lavori di logistica, facchinaggio/movimentazione merci.
2) Le aziende potranno ricorrere all'utilizzo di cooperative.
3) Tali imprese dovranno avere mezzi propri e attrezzature adeguate, nonché solidità finanziaria ed economica, dovranno essere in regola con gli aspetti fiscali e contributivi e ogni sei mesi devono produrre il Durc e una certificazione di rating.
4) Il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma che precede, è motivo di risoluzione del contratto d'appalto.

Articolo 197 - Cambi di appalto
[…]
2) L'impresa cessante consegna all'impresa subentrante la seguente documentazione, relativa a ciascun lavoratore, avente i requisiti previsti per l'eventuale assunzione:
[…]
situazione individuale in materia di malattia e di infortunio sul lavoro; nonché
l'elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi delle Legge n.68/1999;
le misure adottate ai sensi del d.lgs. n.81/2008 in materia di salute e sicurezza del lavoro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative di formazione e informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all'Accordo 21 dicembre 2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato/Regioni;
le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il Libretto formativo del cittadino - di cui all’art.2 lett. i) del decreto legislativo n.276/2003, e al Decreto Ministero Lavoro 10 maggio 2005;
[…]