Tipologia: CCNL
Data firma: 29 maggio 2003
Validità: 01.06.2003 - 31.12.2006
Parti:
Unionmeccanica-Confapi e Fim-Cisl, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici,
P.M.I.
Fonte: CNEL
Sommario:
Costituzione delle
parti |
3) Contribuzione a carico del
lavoratore. |
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 29 maggio 2003
per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica e alla
installazione di impianti
Costituzione delle parti
In Roma, 29 maggio 2003 tra Unione Nazionale della Piccola e Media Industria
Metalmeccanica (Unionmeccanica) [...] e con la partecipazione di una delegazione
di imprenditori metalmeccanici [...] e con l'assistenza della Confederazione
Italiana della Piccola e Media Industria (Confapi) [...] e Federazione Italiana
Metalmeccanici (Fim-Cisl) [...], Unione italiana lavoratori metalmeccanici (Uilm-Uil)
[...] assistite rispettivamente dalle Segreterie generali Cisl e Uil è stato
stipulato il presente CCNL, da valere per i lavoratori dipendenti delle piccole
e medie imprese associate a Unionmeccanica.
Dichiarazione delle parti
stipulanti.
Il presente CCNL sostituisce il precedente
CCNL 7.7.99 a tutti gli effetti e,
dunque, anche ai fini del comma 3, art. 48, punto 1), Disciplina Generale.
I firmatari del presente CCNL convengono che i sindacati stipulanti il
precedente CCNL 7.7.99 saranno destinatari di tutti i diritti ed istituti
previsti nella Disciplina Generale e di ogni ulteriore diritto che il presente
contratto attribuisca alle parti stipulanti.
I) Premessa
Il CCNL trova la sua definizione nello spirito del
Protocollo 23.7.93, ed è
finalizzato a relazioni industriali più partecipative e ad una regolazione
dell'assetto della contrattazione collettiva, tale da consentire ai lavoratori
di accedere a benefici economici che non abbiano caratteristiche
inflazionistiche e nel contempo alle imprese una gestione programmata del costo
del lavoro e lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane.
Gli assetti contrattuali sono quelli previsti dal
Protocollo sottoscritto tra
Governo, Confapi, Confindustria, Intersind e Asap e Cgil, Cisl, Uil il 23.7.93.
Il presente CCNL è stipulato in applicazione e nel rispetto dei contenuti del
citato
Protocollo.
Le parti stipulanti si impegnano reciprocamente, a nome proprio e delle
rispettive strutture territoriali e delle RSU, al rispetto del sistema di regole
sottoscritto dalle parti stesse per lo svolgimento e il mantenimento delle
relazioni industriali a tutti i livelli.
Le parti stipulanti si impegnano inoltre a rispettare ed a far rispettare alle
aziende e ai lavoratori il presente contratto per il periodo della sua validità.
A tal fine Unionmeccanica si impegna ad adoperarsi e ad intervenire per la
completa osservanza, da parte delle aziende associate, delle condizioni
pattuite, mentre le Organizzazioni sindacali stipulanti si impegnano a non
promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni intese a modificare
quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
La contrattazione aziendale è prevista secondo quanto disposto dal
Protocollo
23.7.93 nello spirito dell'attuale prassi e dando attuazione al particolare
riguardo per le piccole imprese, ivi previsto.
La contrattazione aziendale non potrà avere per oggetto materie definite in
altre sedi negoziali. La stessa verrà pertanto svolta per le materie stabilite
dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL in conformità con i criteri e le
procedure ivi indicati.
Sono titolari della contrattazione aziendale, per le materie e con le procedure
e criteri fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro, le strutture
territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le RSU.
Le aziende sono assistite e rappresentate dalle API alle quali sono associate o
conferiscano mandato.
La presente premessa è parte integrante del CCNL.
Dichiarazione comune delle parti stipulanti.
Le parti stipulanti si impegnano a promuovere sul territorio nazionale la più
ampia applicazione dell'Accordo interconfederale Confapi-Cgil, Cisl, Uil del
20.12.00 sulla conciliazione e l'arbitrato.
V) Campo di applicazione del
contratto
Il presente contratto si applica:
(a) agli stabilimenti appartenenti al settore metalmeccanico nei quali la
lavorazione del metallo abbia una presenza esclusiva, prevalente o
quantitativamente rilevante;
(b) agli stabilimenti, alle unità produttive e di servizio considerati affini ai
metalmeccanici;
(c) alle unità produttive e di servizio che abbiano con il settore
metalmeccanico interconnessioni di significativa rilevanza.
L'inquadramento settoriale delle aziende e il relativo campo di applicazione
sono così definiti:
A) Siderurgico:
comprende gli stabilimenti per la produzione di:
(a) ghisa di 1a fusione
(b) acciaio anche se colato in getti
(c) ferro leghe
(d) semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati)
(e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo
(f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo
(g) latta
Alle produzioni suindicate si intendono connessi i procedimenti preliminari e
complementari delle stesse e cioè cokerie, agglomerazione, trattamento termico.
La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgica quando il
processo produttivo ha inizio dal lingotto o dal blumo per cui i fucinati
costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.
La produzione di laminati, trafilati, tubi e latta è considerata siderurgica,
quando il processo produttivo si inizia a caldo e procede anche a freddo senza
soluzione di continuità.
Le parti concordano che con la definizione di fucinatura siderurgica grossa e
media che inizia dal lingotto o dal blumo, di cui alla voce d), non hanno inteso
ampliare il concetto tradizionale di attività siderurgica, né hanno inteso
restringerlo con la dizione di ghisa di cui alla voce a), stesso comma.
B) Navalmeccanico:
comprende gli stabilimenti che svolgono attività diretta alla:
- costruzione (nel suo totale complesso), allestimento, armamento, manutenzione
e riparazione di navi, di imbarcazioni di qualunque tipo e di galleggianti,
compresi i bacini, pontoni e chiatte;
- alaggio, allestimento, recupero, riparazione e demolizione di navi e loro
parti;
- esercizio di bacini di carenaggio.
C) Elettromeccanico ed elettronico:
comprende gli stabilimenti fabbricanti esclusivamente e prevalentemente prodotti
che utilizzino elettricità e nei quali la parte elettrica sia tipica e di
importanza fondamentale, quali:
- macchine ed apparecchi per la generazione, distribuzione, trasformazione,
misura ed utilizzazione dell'energia elettrica comunque prodotta;
- apparecchi e complessi per telegrafia, elettroacustica, radiotelefonia,
radiotelegrafia, diffusione, registrazione ed amplificazione sonora,
televisione;
- produzione di apparecchi e complessi per telefonia e per telecomunicazioni,
gestione di reti e di servizi di telefonia;
- equipaggiamenti elettrici per materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie,
tramvie, teleferiche e funivie;
- apparecchi per l'utilizzazione dell'energia elettrica per uso industriale,
domestico e medicale;
- apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia elettrica;
- impianti ed apparecchiature elettroniche;
- produzione, implementazione e manutenzione di hardware e software informatici;
- produzione di componentistica microelettronica, nonché di parti staccate che
utilizzano tale componentistica;
- fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese.
L'esecuzione di lavorazioni metalmeccaniche, pur applicate a pezzi o complessi
destinati alla elettromeccanica ed elettronica, che non siano identificabili con
veri e propri complessi utilizzanti l'elettricità, non determina l'appartenenza
al settore.
D) Auto-aviomotoristico:
comprende gli stabilimenti che svolgono attività dirette alla costruzione in
serie, nel loro totale complesso, di:
- autovetture;
- autocarri;
- carrozzerie per autovetture ed autocarri;
- aeromobili, missili e veicoli spaziali;
- motori per la propulsione di autovetture, autocarri, aeromobili e missili.
Sono compresi nel settore gli stabilimenti che producono trattori agricoli, che
appartengono alle aziende inquadrate nello stesso settore in quanto producono
autoveicoli.
E) Metallurgia non ferrosa:
comprende gli stabilimenti che svolgono attività diretta alla:
- produzione di metalli non ferrosi (alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco,
argento, ecc.);
- fusione di metalli non ferrosi e loro leghe (bronzo, ottone, ecc.):
- trasformazione plastica di metalli non ferrosi e loro leghe in laminati,
estrusi, imbutiti, stampati, fucinati e tranciati.
F) Fonderie di 2a fusione:
comprende gli stabilimenti che svolgono attività diretta alla:
- fusione di ghisa in getti
- fusione di acciaio in getti
G) Meccanica generale:
comprende gli stabilimenti che svolgono attività dirette alla:
- forgiatura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e dell'acciaio;
- laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell'acciaio;
- costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di materiale mobile e fisso
per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e funivie; motocicli, motofurgoncini,
carrozzerie relative, biciclette e loro parti ed affini;
- carpenteria, caldareria, condotte forzate, infissi, serrande, mobili,
casseforti e simili e arredi metallici, motrici idrauliche, a vapore e a
combustione interna, loro parti staccate ed accessori caratteristici, organi di
trasmissione e cuscinetti a sfera;
- attività di lavorazione, confezione, fornitura del ferro tondo per cemento
armato e della sua posa in opera;
- impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto, apparecchi per la
generazione ed utilizzazione della energia termica per uso industriale,
domestico e medicale;
- apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia di natura
diversa dall'elettricità; apparecchi, utensili e strumenti per medicina,
chirurgia, ortopedia e odontoiatria; macchine ed apparecchi per scavi,
perforazione, trivellazione di terreni, rocce, ecc.; apparecchi ed utensili per
il trattamento meccanico di minerali e pietre; apparecchi ed utensili per la
lavorazione di marmi ed affini; macchine ed apparecchi per cantieri edili e
stradali; macchine operatrici e relativi accessori per la lavorazione dei
metalli, del legno, del sughero e di materia sintetica (resine);
- macchine, apparecchi ed accessori per fabbricare cartoni, carta per
cartotecnica, legatoria, stampa; macchine, apparecchi ed accessori per
l'industria tessile e dell'abbigliamento; macchine ed apparecchi per
l'agricoltura e per le industrie agricole, alimentari, olearie, enologiche e del
freddo; macchine ed apparecchi per le industrie chimiche e della gomma;
- utensili per macchine operatrici; strumenti di officina; utensili ed attrezzi
per arti e mestieri, ferri da taglio ed armi bianche;
- pompe, compressori, macchine pneumatiche, ventilatori, aspiratori, macchine ed
apparecchi affini, organi di chiusura e di regolazione per condotte di vapore e
di fluidi in genere; apparecchi ed attrezzature per impianti igienico-sanitari e
di riscaldamento;
- macchine ed apparecchi per disinfezione, condizionamento d'aria, lavanderia e
stireria;
- macchine ed impianti per posta pneumatica, distributori di carburante e
distributori automatici;
- armi e materiale per uso bellico, da caccia e sportivo; macchine ed apparecchi
per lavorazioni e produzione di meccanica varia e di meccanica fine, come:
macchine ed apparecchi per la prova, misura e controllo;
- apparecchi geofisici e topografici; macchine fotografiche, cinematografiche e
di riproduzione; macchine da scrivere, calcolatrici, contabili, affrancatrici o
simili, lavorazioni ottiche in genere, orologi in genere;
- modelli meccanici per fonderia.
Costruzione di:
- vasellame, stoviglie, posate, coltelleria ed affini, utensili ed apparecchi da
cucina;
- articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche;
- bulloneria, viterie, chiodi, broccame, molle;
- reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, funi e trecce
metalliche, catene;
- strumenti musicali metallici;
- oggetti in ferro battuto;
- scatolame ed imballaggi metallici;
- fabbricazione di tubi a freddo con processo iniziale non a caldo;
- lavorazione tubi;
- installazione di impianti, manutenzione e gestione di impianti industriali e
di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, di sollevamento ed
ecologici, telefonici e di reti telefoniche, elettriche ed affini e di
apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale.
H) L'esecuzione presso terzi delle attività regolate dal presente
contratto
I) L'esercizio di attività di formazione professionale da parte di enti e
soggetti che la eroghino anche a favore di imprese a cui si applica il presente
CCNL
Norma comune a tutti i settori.
Quando l'attività è unica, l'inquadramento di una azienda in un settore è
determinato dall'attività effettivamente esplicata secondo le descrizioni
enunciate nelle definizioni dei settori. Se sono esercitate diverse attività con
carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme
corrispondenti a ciascuna attività. Quando invece distinte attività non sono
autonome, la loro appartenenza al settore è determinata dal criterio della
prevalenza.
Per l'attuazione dei criteri di cui sopra, resta inteso che:
(1) si intende per attività quella svolta da una unità produttiva;
(2) nell'ambito aziendale si considera autonoma una attività la cui produzione
non è destinata a concorrere al ciclo produttivo di altra attività nell'azienda
o vi concorre in modo trascurabile;
(3) si considera prevalente, rispetto a ciascuna attività non autonoma, quella
alla quale è addetto il maggior numero di lavoratori. Nei casi di più di 2
attività la prevalenza è determinata dalla maggioranza relativa dei lavoratori
addetti;
(4) nell'ambito di una unità produttiva saranno applicate le norme di un solo
settore in base al criterio della prevalenza.
Le contestazioni che eventualmente sorgessero circa l'inquadramento di una
azienda in un settore saranno esaminate dalle rispettive Organizzazioni
provinciali; in caso di mancato accordo le controversie saranno deferite alle
Organizzazioni nazionali stipulanti.
Qualora nell'ambito di una unità produttiva, per innovazioni di carattere
tecnologico o per modifica di programmi produttivi, dovesse modificarsi il
numero dei lavoratori, che ha determinato la prevalenza ai fini
dell'inquadramento dell'attività in un determinato settore contrattuale, le
parti si incontreranno per esaminare la situazione.
Dichiarazione a verbale.
L'attività di costruzione, ampliamento ed estensione di linee telefoniche ed
elettriche appartiene tradizionalmente al settore meccanico.
Le aziende di installazione di reti telefoniche ed elettriche sono quindi tenute
all'applicazione della regolamentazione per l'industria metalmeccanica.
VI)
Commissione paritetica nazionale di studio sui comparti
Le parti convengono di costituire entro il 30.9.03, un Gruppo di lavoro
paritetico con il compito di individuare comparti omogenei per caratteristiche
organizzative, tecnologiche e di mercato tali da giustificare la definizione di
discipline specifiche nell'ambito del presente contratto.
La Commissione, determinati i comparti, individuerà le aree tematiche che
necessitano di discipline specifiche.
I risultati dei lavori della Commissione saranno presentati alle parti entro
giugno 2006.
Disciplina generale
Art. 1 - Sistema di informazione per la piccola e media industria
metalmeccanica.
Premessa
Il CCNL vuole realizzare il contemperamento dell'interesse delle piccole e medie
aziende con quello dei lavoratori, in un più vasto quadro di nuove relazioni
industriali che le parti sono interessate a realizzare.
Le soluzioni normative colgono la specificità del settore che privilegia, nei
rapporti sindacali, il metodo del confronto anziché quello del conflitto.
Le parti stipulanti ritengono che l'obiettivo del CCNL debba essere punto di
riferimento dei rapporti di lavoro e dell'attività della impresa, mantenendo per
esso una naturale e specifica competenza per le materie che vi sono
disciplinate.
Rilevato che non sono in alcun modo messe in discussione l'autonomia
dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità
dell'imprenditore e del sindacato, le parti, al fine di favorire un sempre
maggiore e corretto sviluppo delle relazioni industriali, hanno definito un
sistema di informativa globale periodica relativamente alle materie e con le
modalità specificate nei paragrafi che seguono.
A) Osservatorio nazionale
Il sistema di informazioni a livello nazionale si realizza nell'ambito
di un Osservatorio nazionale composto da 6 rappresentanti degli imprenditori e 6
rappresentanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti, le cui modalità
costitutive saranno definite dalle parti entro 3 mesi.
L'Osservatorio nazionale è sede di analisi, verifica, confronto e proposta
sistematici sui temi di rilevante interesse delle parti e in particolare:
- andamento e prospettive dei mercati;
- andamento, tendenze e prospettive di investimenti e di occupazione per i
settori (siderurgia, fonderia di 2a fusione e metallurgia non ferrosa; mezzi di
trasporto su gomma e rotaie; navalmeccanica, aeronautica; macchine utensili e
produzione macchine in genere; impianti industriali ed elettromeccanici,
montaggi, carpenteria; meccanica generale; elettronica, apparecchiature
elettromeccaniche, telecomunicazioni; elettrodomestici ed elettronica civile;
macchine agricole e per l'industria alimentare, meccanica, agricola) ove esista
una presenza significativa di aziende;
- tendenze dello sviluppo tecnologico;
- tipologie evolutive del mercato del lavoro con particolare riguardo alla
occupazione femminile e giovanile, all'apprendistato e al lavoro temporaneo;
- andamento dei contratti di formazione e lavoro nell'ambito dell'Accordo
interconfederale Confapi / Cgil, Cisl, Uil del 31.3.95 e di quelli a tempo
parziale e determinato previsti dal vigente CCNL;
[...]
- informazioni sui dati, ove disponibili, consuntivi sia qualitativi che
quantitativi sulla occupazione, distinti per sesso, classi di età e qualifiche;
- l'andamento degli orari di fatto, disaggregato per donne, uomini, impiegati ed
operai e per i diversi regimi di turno esistenti, con indicazioni delle ore di
lavoro prestate oltre l'orario ordinario e della misura delle ore per le quali
vi è stato l'intervento della CIG;
- la formazione professionale, con l'indicazione disaggregata, ove possibile,
per uomini, donne, lavoratori extracomunitari;
- tematiche della sicurezza e della ecologia, anche con riferimento ai rapporti
con le istituzioni soprattutto per quanto attiene la qualità e la quantità dei
rifiuti industriali;
- l'Osservatorio opererà affinché, la legislazione internazionale e i
comportamenti delle pubbliche amministrazioni, preposte alla formazione
professionale, siano coerenti con le esigenze del settore; potrà essere
elaborato su queste materie un documento programmatico che dia indicazioni per
lo sviluppo delle politiche formative del settore disaggregate per regioni e/o
sottosettori.
Nell'Osservatorio, Unionmeccanica darà inoltre informazioni globali, riguardanti
le aziende associate, su:
- stato e prospettive produttive e degli investimenti con riferimento agli
effetti occupazionali e ai programmi che comportino nuovi insediamenti
industriali e ai criteri generali della loro localizzazione;
[...]
- processi di ristrutturazione e riconversione in atto;
- utilizzazione del lavoro a domicilio disciplinato dalla legge 18.12.73 n. 877
e andamento del decentramento produttivo.
Nell'ambito dell'Osservatorio nazionale verranno istituite le seguenti
Commissioni:
- Commissione nazionale per le pari opportunità
- Commissione paritetica nazionale per l'inquadramento
L'Osservatorio svolge altresì la funzione di garantire la realizzazione della
corretta ed uniforme applicazione del CCNL.
1) Commissione
nazionale pari opportunità.
È costituita una Commissione nazionale per le pari opportunità, formata da 6
rappresentanti degli imprenditori e 6 rappresentanti delle Organizzazioni
sindacali stipulanti con lo scopo di svolgere attività di studio, ricerca e
promozione sui principi di parità di cui alla legge 9.12.77 n. 903 nonché, alla
legge 10.4.91 n. 125 e al programma di azione della Unione Europea e di
individuare gli eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di
opportunità tra donne e uomini nel lavoro, nonché, le modalità per il loro
superamento.
La Commissione ha il compito di:
(a) individuare iniziative in materia di orientamento e formazione professionale
per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro femminile, favorire
l'accesso a nuove professionalità anche in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
(b) studiare interventi che facilitino il reinserimento e salvaguardino la
professionalità delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità;
(c) proporre iniziative dirette a prevenire ogni forma di molestia sessuale nei
luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche e studi sulla diffusione e le
caratteristiche del fenomeno e si terrà conto dei principi espressi dalla Unione
Europea nella
risoluzione del Consiglio del 29.5.90 e nella
Raccomandazione
della Commissione del 27.11.91 in materia;
(d) raccogliere e segnalare alle Commissioni territoriali di cui segue le
attività, significative iniziative di azioni positive adottate nelle aziende
metalmeccaniche;
(e) individuare iniziative informative per promuovere comportamenti coerenti con
i principi di pari opportunità nel lavoro;
(f) individuare iniziative dirette a favorire l'occupazione femminile nei ruoli
connessi alle nuove tecnologie;
(g) raccogliere e segnalare alle Commissioni territoriali significative
iniziative di azioni positive, in particolare quelle per la flessibilità
d'orario di cui all'art. 9, legge 8.3.00 n. 53, di cui al Decreto
interministeriale 15.5.01 e di cui all'Accordo interconfederale Confapi / Cgil,
Cisl, Uil del 5.12.01, adottate nelle aziende metalmeccaniche aderenti a
Unionmeccanica, con l'indicazione dei risultati che ne sono conseguiti.
La Commissione si riunisce, di norma, trimestralmente o su richiesta di una
delle parti ed è presieduta a turno da un componente dei due gruppi e delibera
all'unanimità.
Essa potrà avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, di esperti/e
nominati di comune accordo.
Annualmente fornisce all'Osservatorio nazionale un rapporto sulla attività
propria e su quella delle Commissioni territoriali per le pari opportunità.
Tre mesi prima della scadenza del CCNL, la Commissione concluderà i lavori
presentando un rapporto conclusivo completo dei materiali raccolti ed elaborati.
In quella sede verranno presentate sia le proposte sulle quali le valutazioni
della Commissione siano state unanimi, quanto le valutazioni delle singole
parti.
2) Gruppo
di lavoro per l'inquadramento professionale.
Le parti stipulanti, nel convenire che l'attuale sistema di inquadramento
professionale può essere utilmente modificato tenendo nella dovuta
considerazione i rilevanti cambiamenti organizzativi e tecnologici intervenuti
nel corso degli ultimi decenni nelle aziende metalmeccaniche che influiscono
sulle modalità della prestazione dei lavoratori, concordano di istituire un
Gruppo di lavoro paritetico che potrà essere integrato con esperti, cui è
attribuito il compito di sottoporre alla decisione finale delle parti stipulanti
una proposta modificativa dell'attuale disciplina contrattuale in materia.
Il Gruppo di lavoro sarà insediato entro settembre 2003 e dovrà presentare le
proprie proposte in tempo utile per consentire alle parti stipulanti di assumere
una decisione non oltre il 30.9.05, in modo tale da rendere operativo il
reinquadramento concordato del personale in forza secondo la nuova disciplina
entro gennaio 2007.
Una prima verifica sull'attività svolta dal Gruppo di lavoro sarà compiuta dalle
parti stipulanti a dicembre 2004; in tale occasione, qualora le parti fossero
nelle condizioni di valutare positivamente il lavoro svolto potranno
consolidarne i risultati.
Si concorda sulla opportunità di effettuare un periodo di sperimentazione in 5
province, per l'individuazione delle quali il Gruppo di lavoro Istituito dalle
parti stipulanti acquisirà preventivamente il parere delle proprie strutture
territoriali.
Nel caso di parere favorevole di tutte le strutture delle singole province
interessate, le parti concorderanno l'inizio e gli orientamenti generali della
sperimentazione.
La sperimentazione potrà pertanto avere inizio l'1.10.05 e si dovrà concludere
entro 9 mesi, salvo proroghe concordemente pattuite.
Le modalità esecutive della sperimentazione verranno concordate nella provincia
interessata d'intesa con le parti stipulanti anche avvalendosi dell'apporto
delle articolazioni territoriali dell'Organismo bilaterale nazionale.
Il Gruppo di lavoro dovrà, tra le altre ipotesi che potranno essere proposte e
analizzate, valutare e dare consistenza tecnico/operativa ad una ipotesi di
inquadramento fondata su un sistema articolato su "fasce professionali omogenee"
a loro volta suddivise in "gradienti di professionalità".
Il Gruppo di lavoro dovrà formulare una proposta che, tenendo nella dovuta
considerazione le attuali declaratorie, le modifichi e le integri, con nuovi e
diversi criteri di valutazione della professionalità.
Le parti convengono fin d'ora che, quale che sia il nuovo sistema scelto, il
reinquadramento dei dipendenti dovrà essere attuato senza perdite né vantaggi
per le aziende e per i lavoratori e, a tal fine, le parti si danno atto che in
fase di prima applicazione ciascun lavoratore dovrà conservare il parametro
retributivo precedente.
B) Osservatorio regionale
Sono costituiti Osservatori regionali, composti da rappresentanze degli
imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, con le
medesime competenze e funzioni dell'Osservatorio nazionale, ivi compresa quella
di garantire la realizzazione della corretta e uniforme applicazione del CCNL.
Qualora una delle rappresentanze rilevi comportamenti difformi da quelli
previsti dalla presente normativa, essa avrà facoltà, previa comunicazione, di
chiedere l'intervento dell'Osservatorio nazionale.
Informazione a livello
regionale.
A livello regionale le parti si incontreranno, di norma, con frequenza annuale,
entro il 1° quadrimestre; in tale incontro le associazioni imprenditoriali
daranno informazioni globali riguardanti le aziende associate su:
- stato e prospettive produttive e degli investimenti con riferimento agli
effetti occupazionali e ai programmi che comportino nuovi insediamenti
industriali e ai criteri generali della loro localizzazione.
Su richiesta di una delle parti, ove esista una presenza significativa di
aziende, l'informazione predetta sarà suddivisa per i settori produttivi:
(a) siderurgia
(b) fonderia 2a fusione e metallurgia non ferrosa
(c) mezzi di trasporto su gomma e rotaia
(d) navalmeccanica
(e) aeronautica
(f) macchine utensili e produzione macchine in genere
(g) impianti industriali ed elettromeccanici, montaggi, carpenteria
(h) meccanica generale
(i) elettronica, apparecchiature elettromeccaniche e telecomunicazioni
(l) installatori di reti elettriche e telefoniche
C) Osservatorio provinciale
Sono costituiti Osservatori provinciali, composti da 3 rappresentanti degli
imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti.
L'Osservatorio provinciale ha anche la funzione di garantire la realizzazione
della corretta e uniforme applicazione del CCNL.
Gli Osservatori provinciali, in collaborazione con l'Osservatorio nazionale di
cui al precedente art. 1 potranno predisporre specifiche iniziative, nonché, con
periodicità annuale, rapporti congiunti sulle materie per le quali si siano
compiute analisi e approfondimenti, anche per assumere funzione propositiva
verso l'Osservatorio nazionale, nei confronti degli enti e delle amministrazioni
locali. A tal fine può promuovere lo studio e l'esame della situazione
economico-sociale nel settore della piccola e media impresa metalmeccanica, a
partire dalle seguenti materie:
- situazione della industria metalmeccanica e mercato del lavoro, anche in
riferimento alle categorie più deboli e ai lavoratori extracomunitari;
- possibilità di realizzare, a favore dei lavoratori portatori di handicap e dei
lavoratori tossicodipendenti, interventi, anche in collegamento con gli enti
istituzionali a ciò preposti, compreso il superamento delle barriere
architettoniche nei luoghi di lavoro;
- formazione e riqualificazione professionale, anche con specifici programmi
finalizzati ed utilizzando anche istituti o strumenti contrattuali vigenti,
compresi corsi di alfabetizzazione per i lavoratori extracomunitari;
- tematiche delle disponibilità e del costo dell'energia;
- schede di qualità prodotto per mezzo delle quali le parti si impegnano ad
affrontare il miglioramento della qualità del prodotto all'interno di una
gestione efficace della produzione;
- l'andamento delle relazioni sindacali;
- l'andamento degli orari e salari di fatto e degli inquadramenti professionali;
- le questioni ambientali.
L'Osservatorio territoriale si riunirà, di norma, 2 volte l'anno: la 1a entro
marzo e la 2a entro novembre, o su richiesta di una delle parti.
Commissione
territoriale delle pari opportunità.
Nell'ambito dell'Osservatorio provinciale viene costituita una Commissione
paritetica per le pari opportunità composta allo stesso modo della Commissione
nazionale e con le stesse finalità.
Opererà in stretto collegamento con la Commissione nazionale, e in particolare:
(a) analizzerà le specificità territoriali dell'andamento del lavoro femminile;
(b) proporrà alle parti specifiche iniziative in materia di formazione
professionale per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro
femminile, in collaborazione con la Regione;
(c) studierà interventi idonei per facilitare il reinserimento delle lavoratrici
dopo l'assenza per maternità e salvaguardarne la professionalità;
(d) valuterà la possibilità di sperimentare iniziative di azioni positive, in
particolare quelle sulla flessibilità d'orario di cui all'art. 9, legge 8.3.00
n. 53 e al Decreto interministeriale 15.5.01 e dell'Accordo interconfederale
Confapi / Cgil, Cisl, Uil del 5.12.01, anche su indicazione della Commissione
paritetica nazionale;
(e) può considerare l'opportunità di effettuare nell'ambito territoriale, studi
o indagini sulla diffusione e le caratteristiche delle molestie sessuali nei
luoghi di lavoro.
Premesso che vengono fatti salvi gli accordi territoriali in materia, le
Commissioni paritetiche territoriali si riuniranno di norma trimestralmente o su
richiesta di una delle parti.
Qualora una delle rappresentanze rilevi comportamenti difformi da quelli
previsti dalla presente normativa, essa avrà facoltà, previa comunicazione, di
chiedere l'intervento dell'Osservatorio nazionale.
Dichiarazione comune.
Le parti, riaffermando lo specifico ruolo delle piccole e medie imprese
rappresentate da Unionmeccanica, intendono stabilire, con il presente contratto
e con la costituzione dell'Osservatorio, nuove relazioni industriali per
facilitare una ordinata e corretta gestione delle relazioni sindacali
all'interno delle unità produttive.
Informazione a livello
provinciale.
L'Organizzazione imprenditoriale territoriale nel 1° quadrimestre di ogni anno,
nel corso di un apposito incontro, fornirà informazioni alle Organizzazioni
sindacali stipulanti sulle prospettive produttive della globalità delle aziende
associate, con particolare riguardo ai programmi di investimento che comportino
nuovi insediamenti industriali o ampliamenti di significativa entità, ai criteri
generali della loro localizzazione, alle implicazioni degli investimenti
predetti sulla occupazione, alla mobilità e alle condizioni ambientali ed
ecologiche.
Nel corso dello stesso incontro verranno inoltre fornite alle Organizzazioni
sindacali stipulanti informazioni globali riferite alle aziende associate sulla
situazione che - in rapporto ai suddetti programmi - potrà eventualmente
determinarsi a seguito della esecuzione di contratti di fornitura.
Inoltre, nel corso dello stesso incontro, verranno fornite informazioni globali
sulle tendenze dei processi di ristrutturazione dei settori produttivi, sulle
modificazioni significative delle tecnologie e degli indirizzi produttivi fino
ad allora adottati nell'ambito degli stessi, sull'eventuale decentramento o
scorporo delle attività produttive.
Nel corso dello stesso incontro verranno fornite informazioni globali sulla
situazione generale della occupazione del settore metalmeccanico, con
particolare riguardo alla assunzione dei lavoratori di primo impiego.
Nell'ambito di tale informativa l'associazione territoriale trasmetterà inoltre
ai sindacati provinciali di categoria, ogni 6 mesi, un elenco delle aziende che
si avvalgono di prestazioni di lavoro a domicilio disciplinato dalla legge
18.12.73 n. 877.
L'incontro a livello provinciale per fornire le informazioni sulle materie di
cui sopra (ristrutturazione, modifiche di tecnologia, indirizzi produttivi,
decentramento, lavoro a domicilio) avverrà 1 volta l'anno, salvo diversa intesa
tra le parti.
Le associazioni imprenditoriali aventi esclusivamente struttura regionale si
faranno carico di effettuare gli incontri di cui al presente articolo.
Qualora una delle rappresentanze rilevi comportamenti difformi da quelli
previsti dalla presente normativa, essa avrà facoltà, previa comunicazione, di
chiedere l'intervento dell'Osservatorio nazionale.
D) Informazione a livello aziendale (oltre 300 dipendenti)
Prospettive produttive e investimenti.
Saranno fornite al sindacato e alle RSU, su richiesta dello stesso e nel corso
di un apposito incontro annuale, da effettuarsi nella sede della associazione
imprenditoriale territoriale nella cui zona di competenza si trova la Direzione
generale dell'azienda interessata, le seguenti informazioni:
(a) prospettive produttive e programmi che comportino nuovi insediamenti
industriali o ampliamenti di quelli esistenti, nonché, sui criteri di
localizzazione;
(b) prevedibili implicazioni dei predetti investimenti sulla occupazione, sulle
condizioni ambientali ed ecologiche.
Prospettive occupazionali.
Fermo restando il rispetto delle leggi vigenti in tema di assunzioni:
(a) le aziende forniranno informazioni sui dati consuntivi sia quantitativi che
qualitativi della occupazione e su quelli relativi al prevedibile andamento
occupazionale, anche in rapporto ai processi di ristrutturazione e riconversione
aziendali, nonché, all'utilizzazione delle normative in materia di occupazione
giovanile, agevolata e femminile in relazione anche agli esiti delle iniziative
promosse a livello provinciale dalla Commissione pari opportunità;
(b) le aziende forniranno informazioni in eventuali appositi incontri sui
programmi di formazione professionale che vengano organizzati anche con il
concorso di enti esterni.
Andamento malattia e
infortunio.
Le Direzioni aziendali comunicheranno trimestralmente alla RSU i dati relativi
alle mancate prestazioni a causa di malattia e infortunio.
Decentramento.
Di norma annualmente le aziende che occupano più di 200 dipendenti daranno ai
sindacati provinciali di categoria, su richiesta degli stessi, nel corso di un
apposito incontro convocato dalla associazione imprenditoriale, nella cui area
di competenza si trovi la Direzione dell'azienda interessata, informazioni
intorno alle caratteristiche generali del decentramento produttivo, avente
carattere permanente e/o ricorrente, nonché, riguardo alle articolazioni per
tipologie della attività decentrata e alla sua localizzazione indicata per
grandi aree territoriali.
Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche di
cui al comma precedente, le aziende committenti chiederanno alle aziende
esecutrici di dichiarare l'osservanza delle norme contrattuali del settore
merceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro.
Le Direzioni delle unità produttive con più di 150 dipendenti informeranno in
apposito incontro le RSU e, per mezzo delle associazioni imprenditoriali di
competenza, i sindacati provinciali di categoria sulle operazioni di scorporo e
decentramento permanente al di fuori dello stabilimento di importanti fasi
dell'attività produttiva in atto qualora esse influiscano complessivamente sulla
occupazione. In questi casi l'informazione riguarderà l'articolazione per
tipologie della attività decentrata, la localizzazione del decentramento
indicata per grandi aree territoriali nonché la consistenza quantitativa
dell'attività da decentrare.
Le Direzioni delle unità produttive con più di 200 dipendenti forniranno alle
RSU e tramite l'Associazione territoriale di competenza, ai sindacati
provinciali di categoria, informazioni preventive rispetto alla fase di
realizzazione di decisioni assunte relativamente a processi di esternalizzazione
comportanti rilevanti conseguenze sui livelli occupazionali in atto.
Quanto sopra non riguarda le normali operazioni di istituzione, chiusura,
spostamento, ampliamento o riduzione di cantiere poste in essere dalle aziende
di installazione e montaggio in relazione al carico di lavoro acquisito
nell'ambito della loro tipica attività.
Mobilità
orizzontale nell'ambito dell'unità produttiva.
Le Direzioni delle unità produttive con più di 200 dipendenti informeranno
preventivamente, in apposito incontro, le RSU e, per mezzo dell'associazione
imprenditoriale di competenza, i sindacati provinciali di categoria, sugli
spostamenti non temporanei nell'ambito dello stabilimento che interessino
significative aliquote di lavoratori nei casi in cui essi non rientrino nelle
necessità collegate alle normali esigenze tecniche, organizzative e produttive
delle attività aziendali, ivi comprese quelle delle aziende di installazione e
di montaggio nell'ambito della loro specifica attività.
E) Innovazione tecnologica
Nell'ambito dell'Osservatorio provinciale, l'associazione imprenditoriale di
competenza informerà preventivamente le rispettive Organizzazioni sindacali
stipulanti su rilevanti processi di innovazione tecnologica anche di strutture
organizzative che stiano per essere avviati nelle singole unità produttive con
più di 240 dipendenti e che comportino modifiche aventi conseguenze
significative sulla organizzazione del lavoro.
La presente funzione dell'Osservatorio sarà attivata dall'associazione
imprenditoriale con la fissazione di una data di incontro e si dovrà concludere
entro 5 giorni da tale data, salvo diversa intesa tra le parti.
In tale ambito l'esame, a carattere preventivo, si articolerà in una
informazione di parte imprenditoriale alla quale potranno seguire osservazioni
da parte sindacale, e potrà concludersi con un parere finale comune o disgiunto.
L'esame verterà particolarmente su finalità e conseguenze delle innovazioni
sulle condizioni di lavoro.
I singoli partecipanti agli incontri saranno tenuti all'obbligo della
riservatezza e della segretezza circa le informazioni esplicitamente dichiarate
tali.
Le parti convengono che, durante il periodo di cui sopra, non si darà luogo, da
parte delle Organizzazioni sindacali, a manifestazioni di conflittualità e, da
parte delle aziende, ad iniziative unilaterali purché l'esame sia
sufficientemente anteriore rispetto alla messa in opera.
G) Formazione
professionale e apprendistato
Le parti stipulanti confermano che la valorizzazione professionale delle risorse
umane è essenziale ai fini dell'incremento quantitativo e del miglioramento
qualitativo della occupazione.
La valorizzazione delle potenzialità occupazionali presenti nel mercato del
lavoro è un obiettivo condiviso dalle parti, con particolare riguardo al
personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, al personale
femminile, alle fasce deboli e ai lavoratori coinvolti nei processi di mobilità;
ciò allo scopo di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e
consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori.
A tal fine le parti convengono di costituire le seguenti Commissioni
paritetiche:
Commissione Nazionale per la formazione professionale e l'apprendistato.
Verrà costituita una Commissione composta da 3 componenti nominati dalle
Organizzazioni sindacali stipulanti in rappresentanza dei lavoratori e 3
componenti Unionmeccanica per:
- individuare le specifiche esigenze formative del settore, utilizzando anche i
risultati forniti dagli Osservatori nazionali e provinciali e le province in cui
attivare le Commissioni provinciali per la formazione professionale di cui al
punto successivo;
- operare in stretto rapporto con l'Organismo paritetico nazionale, di cui
all'Accordo interconfederale Confapi / Cgil, Cisl, Uil e con il Fondo Formazione
PMI, affinché le politiche formative elaborate in sede legislativa e
amministrativa risultino coerenti con l'esigenza del settore e finalizzate in
modo che venga predisposto un documento di indirizzo per lo sviluppo delle
politiche formative necessarie al settore, disaggregate per settori e/o per
regioni, da trasmettere agli Organismi paritetici bilaterali costituiti ai sensi
dell'accordo interconfederale suddetto;
- individuare iniziative dirette a favorire adeguati interventi formativi a
favore delle fasce deboli e dei lavoratori coinvolti nei processi di mobilità.
Ai compiti sopra indicati si aggiungono quelli previsti dall'art. 5 del
contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato nella piccola e media
industria metalmeccanica e nella installazione di impianti del 29.5.03.
La Commissione cesserà ad ogni effetto dalla data di costituzione dell'Organismo
bilaterale.
Commissioni provinciali per la formazione professionale e l'apprendistato.
Le associazioni territoriali delle Organizzazioni stipulanti, per le province
individuate dalla Commissione di cui al punto precedente, promuoveranno entro
giugno 2004 la costituzione di Commissioni paritetiche sulla formazione
professionale e l'apprendistato, formate da 3 rappresentanti per ciascuno dei
due gruppi rappresentati, con i seguenti compiti, a cui si aggiungono quelli
previsti dall'art. 5 del
contratto nazionale per la disciplina
dell'apprendistato nella piccola e media industria metalmeccanica e nella
installazione di impianti del 29.5.03:
- individuare le specifiche esigenze formative del settore in rapporto alla
evoluzione tecnologica e organizzativa;
- promuovere la sperimentazione di esperienze di collaborazione tra le
Organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori e gli Organi pubblici al fine di
facilitare il reimpiego dei lavoratori in mobilità;
- promuovere la sperimentazione di specifiche iniziative formative in materia
ambientale e di sicurezza;
- promuovere e favorire adeguati interventi formativi a favore delle fasce
deboli con particolare riferimento ai soggetti aventi diritto ad assunzione
obbligatoria ai sensi della legge 12.3.99 n. 68. Questi vanno finalizzati alla
formulazione di proposte, agli enti preposti, di corsi di qualificazione che
consentono di agevolare il reinserimento lavorativo, tenendo anche conto dei
fabbisogni professionali delle imprese;
- promuovere, d'intesa con le Commissioni pari opportunità, attività di
formazione a favore delle donne in vista della piena attuazione degli obiettivi
previsti dalla legge 10.4.91 n. 125;
- facilitare una più efficace utilizzazione dei Fondi comunitari per la
formazione professionale;
- promuovere attività di formazione a favore delle lavoratrici in rientro dalla
maternità;
- assicurare un comune impegno di interlocuzione con le istituzioni regionali
competenti in materia di formazione professionale.
Le Commissioni territoriali paritetiche si riuniscono di norma trimestralmente o
su richiesta di una delle parti, deliberano all'unanimità e annualmente
riferiscono sull'attività svolta alla Commissione paritetica nazionale.
Nota a verbale.
I piani formativi aziendali e territoriali di formazione continua che richiedano
l'intervento dell'Enfea di cui al punto 26 del Patto per lo sviluppo e
l'occupazione 23.12.98 dovranno essere concordati tra le parti sociali.
H) Organismo bilaterale nazionale per le piccole e medie industrie
metalmeccaniche
Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la bilateralità - anche
espressa in sede di categoria e in raccordo con quella già operante a livello
confederale - rappresenta un ulteriore avanzamento nel processo di costruzione
di un efficace sistema di gestione delle relazioni industriali, attento ai
bisogni espressi dalle aziende e dai lavoratori operanti nel settore e capace
pertanto di orientare opportunamente gli indirizzi operativi degli enti preposti
alla erogazione delle risposte necessarie.
Le parti stipulanti, pertanto, concordano di istituire un Gruppo di lavoro che,
tenendo conto delle specificità del comparto e della consolidata esperienza
maturata in tema di bilateralità nell'intero sistema in cui opera Unionmeccanica,
entro settembre 2004, presenti un progetto per l'individuazione di un Organismo
bilaterale nazionale il cui obiettivo primario consisterà nell'essere
interlocutore attivo e propositivo alle attività degli Osservatori e delle
Commissioni nazionali e territoriali previste dal presente contratto, nonché
dell'Ente bilaterale confederale (Enfea).
Il Gruppo di lavoro, nell'elaborazione del suo progetto, si informerà ai
seguenti ulteriori principi:
l'Organismo bilaterale nazionale potrà articolarsi, anche in funzione dei
bisogni espressi dal settore, in sezioni tematiche e territoriali;
per ciò che attiene alla Formazione, l'Organismo bilaterale potrà, tra l'altro,
esprimere orientamenti utili alla programmazione delle attività di Fondo
Formazione PMI e di Enfea;
l'Organismo bilaterale nazionale collaborerà inoltre con le Commissioni
territoriali per la formazione professionale e l'apprendistato, laddove queste
ultime lo richiedano, al fine di coordinare iniziative sul territorio, anche
sperimentali, in materia di formazione.
Misure e modalità di finanziamento dell'Organismo bilaterale nazionale, se
necessario anche con il contributo delle imprese, saranno successivamente
definite in funzione dei contenuti del progetto.
Art. 2 - Assunzione.
Norma generale
[...]
Confapi / Cgil, Cisl, Uil Al lavoratore sarà altresì fornita adeguata
informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate.
Art. 3 - Lavoro dei minori e dei soggetti con diritto ad assunzione obbligatoria
e conservazione del posto di lavoro in caso di accesso ai programmi terapeutici
e di riabilitazione per gli stati di accertata tossicodipendenza.
L'ammissione e il lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto alla
assunzione obbligatoria sono regolati dalle disposizioni di legge.
Le associazioni territoriali e le Organizzazioni sindacali promuoveranno comuni
iniziative di studio per esaminare le problematiche concernenti le barriere
architettoniche nei luoghi di lavoro al fine di favorirne il superamento
compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative, anche
attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste dalle
leggi vigenti.
Nella stessa sede le parti potranno promuovere iniziative di studio e di ricerca
finalizzate ad offrire alle aziende interessate sostegni di natura
tecnico-organizzativa per favorire il proficuo inserimento lavorativo delle
persone soggette al collocamento obbligatorio.
Specifiche informazioni intorno agli interventi eseguiti - anche in esito alle
suddette iniziative congiunte - per favorire il superamento e l'eliminazione
delle barriere architettoniche verranno date in sede di Osservatorio
provinciale.
Vengono fatti salvi accordi territoriali in materia.
[...]
Nota a verbale.
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell'ambito delle proprie
possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento degli invalidi e
degli handicappati nelle proprie strutture, in funzione della capacità
lavorativa e del conseguente sviluppo professionale delle varie categorie degli
stessi, anche su segnalazione e partecipazione delle RSU.
Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità
lavorative di questa categoria di invalidi, le parti stipulanti dichiarano che
si adopereranno comunemente per la realizzazione delle iniziative e dei
provvedimenti necessari per dare attuazione ai sistemi di lavoro protetto di cui
all'art. 25, legge 3.3.71 n. 118. In tale spirito convengono di intervenire
comunemente presso i Ministeri del lavoro e della sanità affinché il problema
venga considerato e affrontato con maggiore sensibilità.
Art. 6 - Classificazione dei lavoratori.
C) Mobilità professionale
Premesso che:
1) il sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione della capacità
professionale dei lavoratori. In questo senso le parti intendono promuovere lo
sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori
nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse
di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, della
produttività, e delle capacità professionali stesse;
2) le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le
esigenze organizzative ed economico-produttive, possono promuovere lo studio di
nuove forme di organizzazione del lavoro che tendano a raggiungere gli obiettivi
di cui al punto 1).
Le successive sperimentazioni, in aree da individuare a livello aziendale,
potranno svilupparsi ove si realizzino con continuità la rispondenza dei
risultati ai valori di efficienza produttiva e qualitativa previsti e l'impegno
dei lavoratori alle modificazioni che riguardano la loro prestazione.
L'informativa sugli studi e sulle sperimentazioni sarà materia di un incontro
congiunto tra le parti su richiesta di una di esse;
3) per il conseguimento di uno degli obiettivi suindicati verranno adottate,
anche al fine di migliorare la qualità delle condizioni di lavoro e di attenuare
il grado di parcellizzazione, compatibilmente con le caratteristiche aziendali
specifiche, opportune iniziative quali:
- corsi di addestramento e di formazione professionale
- ricomposizione e arricchimento delle mansioni
- rotazione su diverse posizioni di lavoro
4) il sistema prevede una mobilità verticale che si svolgerà nell'ambito delle
esigenze organizzative ed economico-produttive della azienda e pertanto non darà
luogo a una dinamica automatica ed illimitata.
[...]
Art. 7 - Orario di
lavoro.
1) Norma generale.
La durata massima settimanale del lavoro ordinario viene fissata in 40 ore.
La durata massima settimanale del lavoro ordinario può essere computata anche
come durata media in un periodo non superiore ai 12 mesi secondo quanto previsto
dalla lett. A), (Flessibilità della prestazione), art. 8, Disciplina Generale e
dal comma 7 del presente articolo, salvi gli accordi aziendali in materia.
Ferme restando le disposizioni contrattuali, ai soli fini legali i limiti del
lavoro ordinario rimangono fissati nei termini e secondo le modalità previsti
dalle vigenti disposizioni di legge.
L'orario giornaliero di lavoro sarà esposto su apposita tabella da affiggersi
secondo norme di legge. Le ore di lavoro sono contate con l'orologio di
stabilimento o reparto.
La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale contrattuale viene
stabilita dalla Direzione aziendale anche in modo non uniforme, previo esame con
le RSU.
Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni, il lavoro cessa di
massima alle ore 13 del sabato, fatta eccezione in ogni caso per le attività di
cui al comma 12 del presente Capitolo I e quanto previsto dalla lett. A),
(Flessibilità della prestazione), art. 8, Disciplina Generale.
Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla
settimana, la durata normale dell'orario di lavoro potrà risultare da una media
plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali.
Nei casi di più turni, per prestazioni che richiedano continuità di presenza, il
lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato
sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine massimo di un numero
di ore corrispondente alla metà del turno.
Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni
siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione e al
lavoro di altri lavoratori, in via eccezionale, il termine di cui innanzi potrà
essere prolungato per tutta la durata del turno.
Queste prolungate prestazioni per le ore che eccedono l'orario ordinario
giornaliero sono considerate straordinarie e come tali retribuite.
Al lavoratore che abbia prolungato la sua prestazione per le 8 ore del turno
successivo, non potrà essere richiesta nei 6 giorni lavorativi successivi alcuna
prestazione straordinaria.
Allo scopo di evitare che una parte delle maestranze abbia a prestare la sua
opera esclusivamente in ore notturne, le aziende, in conformità alla
distribuzione dell'orario stabilito, cureranno l'alternarsi dei lavoratori nei
diversi turni.
Quando l'assegnazione a turni svolgentisi anche in ore notturne costituisce una
innovazione, sarà consentito al lavoratore di far accertare dal medico la sua
idoneità a prestare lavoro in ore notturne.
L'orario di lavoro per il personale addetto a:
(a) manutenzione, pulizie, riparazione degli impianti quando tali operazioni non
possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per
l'esercizio o pericolo per il personale;
(b) vigilanza dell'azienda e degli impianti;
(c) trasporti terrestri, rimorchiatori o natanti;
(d) lavoro a turni
sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia consentito periodicamente di
poter usufruire della disponibilità del pomeriggio del sabato.
Il lavoratore non potrà rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri.
Egli deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi
siano predisposti soltanto per determinati reparti.
I lavoratori addetti a turni avvicendati beneficeranno di mezzora retribuita per
la refezione nelle ore di presenza in azienda.
Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali già
usufruiscano nell'ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite
complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il consumo dei pasti,
ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo.
Per attività le cui condizioni tecnico-organizzative non consentano l'effettivo
godimento del beneficio sopra indicato, verranno concordate soluzioni
alternative a livello aziendale.
4) Orario di lavoro
nel settore siderurgico.
La durata massima dell'orario normale per gli addetti al settore siderurgico,
salvo quanto previsto dalle norme di legge e relative deroghe ed eccezioni,
rimane confermata in 40 ore settimanali fermo quant'altro stabilito dal presente
contratto.
Le parti concordano che per tutti i lavoratori addetti al settore siderurgico,
così come definito nelle norme sul campo di applicazione del contratto, sono
riconosciute - fino al 31.12.84 - 8 ore di riposo supplementare retribuite ogni
8 settimane (320 ore) di effettivo lavoro.
A far data dall'1.1.85 cesserà tale regime che verrà sostituito con il
riconoscimento di 6 gruppi di 8 ore retribuite in ragione di anno di servizio o
frazione di esso, da fruire mediante permessi individuali o con altre modalità
che le aziende potranno stabilire, previo esame comune con le RSU,
compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
Non si modificano gli eventuali differenti regimi più favorevoli di
armonizzazione definiti a livello aziendale.
I lavoratori turnisti in aggiunta a quanto previsto nei commi precedenti, hanno
diritto a godere di giornate di riposo retribuito nel corso dell'anno solare a
compenso delle festività individualmente lavorate nello stesso periodo oltre il
numero di 7.
Il lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione
lavorativa per le 8 ore del turno successivo, ha facoltà di effettuare un riposo
compensativo, non retribuito, di pari durata nella giornata seguente.
Nel caso in cui il lavoratore abbia prolungato la sua prestazione lavorativa di
4 ore, il relativo riposo compensativo non retribuito potrà essere effettuato
entro il mese successivo.
Per i lavoratori che prestano la propria opera in sistemi di turnazioni di 15 o
più turni settimanali comprendendo il turno notturno e/o quelli di sabato e
domenica addetti al settore siderurgico, il permesso di 8 ore di cui al
precedente punto 1, comma 1 del paragrafo "Permessi annui retribuiti per
riduzioni di orario e in sostituzione delle festività abolite" viene monetizzato
e riconosciuto a decorrere dall'1.1.00; la monetizzazione è corrisposta insieme
alla gratifica natalizia al valore retributivo sul quale la stessa è computata.
Dichiarazione a verbale.
Considerato che l'obiettivo di una migliore utilizzazione degli impianti
nell'intero settore siderurgico corrisponde agli intendimenti delle parti, si
stabilisce che, laddove le esigenze aziendali richiedano una più ampia
utilizzazione, le Direzioni di stabilimento e le RSU si incontreranno per
concordare le condizioni e le misure necessarie a perseguire l'obiettivo sopra
ricordato.
Art. 8 - Flessibilità della prestazione, lavoro a tempo parziale, lavoro a tempo
determinato, lavoro temporaneo, telelavoro.
In considerazione di quanto stabilito dall'art. 86, comma 13, del D.lgs. 10.9.03
n. 276, le parti convengono di incontrarsi entro il 30.9.04, allo scopo di
definire quanto rinviato dal medesimo decreto legislativo alla contrattazione
collettiva in materia di occupazione e mercato del lavoro riconducibile al
presente articolo. Fino a tale data mantengono, in via transitoria, la loro
efficacia le clausole contrattuali di cui al punto 5), lett. B) sotto riportata
e l'intera disciplina contrattuale di cui alla successiva lett. D).
A) Flessibilità della
prestazione.
Le parti confermano l'impegno a migliorare qualitativamente e quantitativamente
il rapporto tra la prestazione contrattualmente dovuta e quella effettivamente
resa, identificando nuove articolazioni e modalità di gestione flessibile delle
prestazioni.
Al fine di rendere più concreto l'adeguamento delle capacità aziendali, con un
maggior utilizzo degli impianti, alle esigenze dell'andamento produttivo e di
mercato e sulla scorta delle previsioni di vendita, l'azienda potrà ricorrere,
anche per singoli reparti, tipi di lavorazioni o gruppi di lavoratori alla
flessibilità settimanale o plurisettimanale dell'orario normale di lavoro
(*).
I regimi di flessibilità comporteranno compensazioni di orario nei 12 mesi tali
da lasciare invariato mediamente il normale orario di lavoro. Questi non
potranno superare il limite di 45 ore settimanali ed essere inferiori a 35 ore
settimanali; le compensazioni potranno attuarsi anche tramite altre modalità
equivalenti. Rimane ferma la normale retribuzione del lavoratore per 40 ore
settimanali.
Per ogni ora di prestazione lavorativa, in regime di flessibilità, ulteriore
rispetto alle 40 ore settimanali, verrà riconosciuta una maggiorazione
retributiva onnicomprensiva, da calcolarsi sui minimi tabellari conglobati, pari
al 10% per le ore prestate dal lunedì al venerdì e pari al 15% per le ore
prestate di sabato.
Le parti concordano che, a livello aziendale, verranno convenute, tramite
accordo, le modalità di attuazione oltreché i tempi di implementazione
dell'orario settimanale di cui al presente punto A) con le RSU e le
Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del CCNL.
Le parti si danno atto che la contrattazione aziendale non ha carattere ostativo
rispetto alle norme di cui sopra.
La distribuzione della prestazione potrà essere articolata anche in giornate non
cadenti nel periodo settimanale in cui è distribuito l'orario normale di lavoro
con esclusione delle domeniche e delle festività.
Le parti convengono che, a seconda delle esigenze di tempestività, l'incontro
avrà luogo non oltre il 3° giorno dalla comunicazione della Direzione aziendale
alle RSU.
Resta fermo che nei periodi in cui vengono attuati regimi di flessibilità, il
lavoratore, se impiegato, verrà retribuito secondo i criteri della normale
mensilizzazione e, se operaio, con un salario pari all'orario settimanale
contrattuale.
La Direzione aziendale, le RSU e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori
firmatarie del CCNL potranno concordare a livello aziendale altre forme di
flessibilità della prestazione.
(*) vedere allegato 8: "Le parti, in relazione alla flessibilità e
prestazioni straordinarie, confermano che esse sono dovute dai lavoratori
nell'ambito del rispetto delle norme contrattuali vigenti e ciò rappresenta
interpretazione autentica e manifestazione di volontà contrattuale."
C) Lavoro a tempo determinato.
In relazione all'entrata in vigore del D.lgs. 6.9.01 n. 368, le parti concordano
di definire, entro dicembre 2004, i rinvii affidati dalla nuova disciplina
legislativa alla contrattazione collettiva.
D) Lavoro temporaneo.
[...]
6) Ferma restando l'informazione di cui all'art. 21, D.lgs. 19.9.94 n. 626, le
attività di promozione di iniziative formative degli Organismi paritetici di cui
all'Accordo interconfederale Confapi / Cgil, Cisl, Uil del 27.10.95 sono estese
anche ai prestatori di lavoro nominati nella presente lettera.
7) La Direzione comunica preventivamente, di norma 5 giorni prima, alla RSU il
numero dei lavoratori di cui alla presente lettera la qualifica, le modalità e
la durata dell'utilizzo e i motivi del ricorso al contratto di lavoro
temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta
comunicazione è fornita entro i termini di legge.
Inoltre, 1 volta all'anno, anche per il tramite della associazione
imprenditoriale alla quale aderisca o conferisca mandato, l'azienda
utilizzatrice fornisce alla RSU o, in mancanza, alle strutture territoriali
delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto il numero e i
motivi dei contratti di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il
numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
8) Secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 2, D.lgs. 10.9.03 n. 276, ai
lavoratori è riconosciuto il diritto a partecipare alle assemblee del personale
dipendente delle imprese utilizzatrici.
9) Le parti, nel prendere atto delle disposizioni contenute nel D.lgs 10.9.03 n.
276, concordano, sin da ora, di adeguare la presente normativa contrattuale alle
eventuali modifiche legislative che interverranno anche in caso di rinvio della
legge alla contrattazione collettiva.
E) Telelavoro.
Commissione paritetica di studio sul telelavoro.
Le parti stipulanti convengono di costituire entro gennaio 2004 un Gruppo di
lavoro paritetico, formato da 6 rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di
sindacati stipulanti al fine di concordare il recepimento dell'Accordo
interconfederale Confapi / Cgil, Cisl, Uil del 17.7.01.
Art. 8 bis - Reperibilità.
La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa
mediante il quale il lavoratore è a disposizione della Direzione aziendale per
sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la
continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti.
Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario
di lavoro legale e contrattuale.
Il lavoratore potrà essere inserito dall'Azienda in turni di reperibilità
definiti secondo una normale programmazione plurimensile di norma previo
preavviso scritto di 7 giorni. Sono fatte salve le sostituzioni dovute a
situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.
Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, le aziende
provvederanno ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero
possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta.
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni
di reperibilità.
Al fine di garantire che la reperibilità sia uno strumento efficiente ed
efficace e al contempo consentire al lavoratore di svolgere una normale vita di
relazione, l'azienda adotterà soluzioni tecnologiche adeguate per evitare che il
lavoratore debba permanere presso un luogo definito.
Il lavoratore in reperibilità in caso di chiamata è tenuto ad attivarsi
immediatamente per far fronte all'intervento richiesto in un tempo congruo - in
modo da raggiungere il luogo dell'intervento di norma entro 30 minuti dalla
chiamata fatta salva diversa pattuizione aziendale - e dovrà informare l'azienda
del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove è chiamato ad
intervenire.
[...]
La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:
(a) oraria
(b) giornaliera
(c) settimanale
La reperibilità settimanale non potrà eccedere le 2 settimane continuative su 4
e non dovrà comunque coinvolgere più di 6 giorni continuativi.
[...]
Il personale direttivo è escluso dalla applicazione della presente normativa.
[...]
Sono fatti salvi gli accordi aziendali esistenti che regolamentano la materia
disciplinata nel presente articolo.
Art. 9 - Riposo settimanale.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica,
godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere
prefissato.
Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale con la
domenica anche per i lavoratori lavoranti in turni, si conviene che l'orario di
lavoro debba decorrere dal lunedì alla domenica compresa.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il
lavoratore avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto
godere del riposo, alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.
Art. 15 -
Indennità di alta montagna e di sottosuolo.
Particolari indennità devono essere fissate tra le associazioni territoriali
Unionmeccanica e le organizzazioni sindacali locali per i lavoratori che vengono
inviati in trasferta o trasferiti in alta montagna (oltre 1.500 m. di altezza) o
inviati o che già prestino attività nel sottosuolo.
Art. 19 - Indumenti di lavoro.
Il lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia
necessariamente esposto alla azione di sostanze particolarmente imbrattanti,
deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in
dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il
ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.
[...]
Art. 21 - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di accordo tra le parti interessate per eventuali
reclami nella applicazione del presente contratto, le controversie individuali e
collettive tra aziende e lavoratori saranno risolte possibilmente in prima
istanza tra la Direzione aziendale e le RSU e, in difetto di accordo, dalle
rispettive competenti Organizzazioni sindacali.
Le controversie collettive sulla applicazione del presente contratto, saranno
esaminate dalle competenti Organizzazioni sindacali territoriali aderenti
rispettivamente alle associazioni sindacali congiuntamente stipulanti e alla
Unionmeccanica, e in caso di mancato accordo, dalle associazioni sindacali
congiuntamente stipulanti e dalla Unionmeccanica a livello nazionale.
Art. 22 - Disciplina aziendale - Doveri delle parti.
A) Norme generali.
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti
l'esplicazione delle mansioni affidategli mantenendo rapporti di educazione sia
verso i compagni di lavoro che nei confronti dei superiori e dei subordinati: il
lavoratore è subordinato ai propri superiori con i quali deve collaborare.
In particolare ogni lavoratore è tenuto al rispetto di quanto segue:
(1) osservare le disposizioni del presente contratto e dei regolamenti sindacali
aziendali nonché quelle impartite dai superiori;
[...]
(3) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnate;
(4) astenersi dallo svolgere, durante l'orario di lavoro, azioni che possano
distoglierlo dall'espletamento delle mansioni affidategli;
(5) non prestare attività presso altre aziende direttamente concorrenti, anche
al di fuori dell'orario di lavoro, salvo in caso di sospensione dal lavoro non
di carattere disciplinare;
(6) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria,
attrezzature, utensili, strumenti e quanto altro a lui affidato;
(7) osservare le disposizioni aziendali sulla prevenzione degli infortuni;
[...]
L'azienda impronterà i rapporti con i dipendenti ai sensi di educazione e di
rispetto della dignità personale del lavoratore.
Saranno evitati comportamenti importuni, offensivi e insistenti, deliberatamente
riferiti alla condizione sessuale, che abbiano la conseguenza di determinare una
situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti, anche al
fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la
modifica delle sue condizioni di lavoro.
Al fine di prevenire i suddetti comportamenti le aziende adotteranno le
iniziative proposte dall'Osservatorio nazionale.
L'azienda avrà cura di mettere il lavoratore in condizioni di evitare equivoci
circa le persone alle quali, oltreché al superiore diretto, è tenuto a
rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le
disposizioni.
L'azienda inoltre è impegnata a mettere a disposizione del lavoratore quanto
occorrente all'espletamento delle sue mansioni.
L'azienda deve infine adottare tutte le misure che secondo la particolarità del
lavoro e la tecnica richiesta per le lavorazioni, siano necessarie a tutelare
l'integrità fisica del lavoratore; a tale scopo l'azienda si impegna a portare a
conoscenza dei lavoratori e a far rispettare le disposizioni di propria
emanazione sulla prevenzione degli infortuni.
B) Norme
particolari.
3) Permessi di entrata ed uscita.
Durante le ore di lavoro il lavoratore non può lasciare lo stabilimento senza
regolare autorizzazione della Direzione.
[...]
Salvo le disposizioni di legge, a meno che non vi sia un esplicito permesso, non
è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore
non comprese nel suo orario di lavoro, il lavoratore licenziato o sospeso non
può entrare nello stabilimento se non è autorizzato dalla Direzione.
4) Consegna e conservazione materiali e utensili - Danni alla lavorazione.
Il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in
caso contrario ha diritto di declinare le proprie responsabilità, informandone
tempestivamente il suo superiore diretto e la Direzione dell'azienda.
[...]
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti a
lui consegnati, sempre che ciò sia imputabile a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza
l'autorizzazione del superiore diretto; qualunque variante fatta arbitrariamente
dà diritto all'azienda di rivalersi dei danni subiti.
[...]
Art. 24 - Provvedimenti
disciplinari.
Le inosservanze del lavoratore ai doveri di cui all'art. 22, Disciplina
Generale, possono dare luogo, a seconda della loro gravità, all'adozione dei
seguenti provvedimenti:
(a) rimprovero verbale;
(b) rimprovero scritto;
(c) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione globale (paga o
stipendio base e contingenza);
(d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a
3 giorni;
(e) licenziamento.
Si precisa di seguito il carattere dei provvedimenti disciplinari e l'entità
degli stessi:
A) Rimprovero verbale.
Nel caso di infrazioni di lieve entità il lavoratore potrà essere diffidato
verbalmente e tale diffida ha rilevanza di richiamo verbale.
B) Rimprovero scritto.
Il rimprovero scritto è provvedimento di carattere preliminare e si infligge per
mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi.
Il lavoratore che è già incorso in 3 rimproveri scritti non caduti in
prescrizione, se ulteriormente recidivo, incorre in più gravi provvedimenti che
possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore a 1 giorno.
C) Multa.
Vi si incorre per:
[...]
(3) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle
disposizioni a tale scopo emanate dall'azienda, quando non ricadono i casi
previsti dai successivi commi d) ed e);
(4) irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni di natura involontaria,
mancanza di diligenza nei propri compiti, quando non abbiano carattere di
gravità e non abbiano arrecato danno;
[...]
(6) irregolarità e inosservanza analoghe a quelle sopra descritte.
[...]
Eccezione fatta per il punto 5), la recidiva per 2 volte in provvedimenti di
multa non prescritti, dà facoltà alla azienda di comminare al lavoratore il
provvedimento di sospensione fino ad un massimo di 3 giorni.
D) Sospensione.
Vi si incorre per:
[...]
(3) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative
disposizioni emanate dall'azienda, quando la mancanza possa cagionare danni
lievi alle cose e nessun danno alle persone;
(4) presentarsi al lavoro e prestare servizio in stato di ubriachezza;
(5) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto
previsto al punto 3), comma e);
(6) esecuzione entro l'azienda di lavori per proprio conto, fuori dell'orario di
lavoro e senza sottrazione di materiale dell'azienda;
(7) insubordinazione verso i superiori;
[...]
(9) mancanze di analoga gravità.
La recidiva per 2 volte in provvedimenti di sospensione non prescritti, può far
incorrere il lavoratore nel provvedimento di cui al punto successivo.
E) Licenziamento.
Vi si incorre in genere per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non
consente la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, e in particolare per:
[...]
(3) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano
specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo, o da
parte di altro personale nel caso in cui possa derivare pregiudizio alla
incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti o comunque che
implichino gli stessi pregiudizi;
[...]
(5) grave insubordinazione, verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti
di obbedienza ad ordini;
(6) danneggiamento colposo o volontario al materiale dello stabilimento e al
materiale di lavorazione;
(7) inosservanza al divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla
incolumità o alla sicurezza degli impianti;
[...]
(9) alterchi con vie di fatto, ingiurie, disordini, risse o violenze sia al di
fuori che all'interno dei reparti di lavorazione o degli uffici;
[...]
(12) esecuzione di lavori nell'interno dell'azienda per proprio conto o di terzi
effettuati durante l'orario di lavoro;
(13) mancanze di gravità analoga a quelle sopra descritte.
[...]
Art. 25 - Ambiente di lavoro.
A) La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro costituisce un
obiettivo condiviso dall'azienda e dai lavoratori, a partire dal rispetto degli
obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti.
Coerentemente con quest'obiettivo, il datore di lavoro, i dirigenti e preposti,
i lavoratori, il medico competente (ove previsto), il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
collaborano, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità per
eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le
condizioni dei luoghi di lavoro, ergonomiche ed organizzative.
B) Il datore di lavoro all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva
oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute e
per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di legge, è tenuto,
consultando nei modi previsti dalle norme vigenti i RLS, ad organizzare in modo
efficace il servizio di prevenzione e protezione, ad effettuare la valutazione
dei rischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono
esposti.
In particolare:
- provvede affinché i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi
e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione della
emergenza siano adeguatamente formati consultando in merito alla organizzazione
della formazione il RLS;
- in relazione alla natura dell'attività della unità produttiva, deve valutare,
nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati
chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per
la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi
di lavoratori esposti a rischi particolari;
- provvede affinché ciascun lavoratore, in occasione dell'assunzione, del
trasferimento o cambiamento di mansioni e della introduzione di nuove
attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi, sia adeguatamente informato sui rischi e sulle misure di prevenzione
e di protezione adottate e riceva una formazione sufficiente ed adeguata in
materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto
di lavoro e alle proprie mansioni. La formazione deve essere periodicamente
ripetuta in relazione alla evoluzione dei rischi ovvero alla insorgenza di nuovi
rischi.
C) Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della
propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su
cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente
alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della
prevenzione, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in
materia e sono altresì titolari di specifici diritti.
I lavoratori in particolare devono:
- osservare le disposizioni e istruzioni loro impartite dai superiori ai fini
della protezione collettiva e individuale;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle
prescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono
esposti;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le
sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature
di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi forniti
dalla impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione;
- segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari,
apparecchiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di
protezione individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono
a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle
loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o
pericoli, dandone notizia al RLS.
I lavoratori, in particolare, hanno diritto di:
- eleggere i propri RLS;
- verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di prevenzione e
protezione;
- ricevere una adeguata informazione e formazione in materia di salute e
sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie
mansioni;
- ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati
degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti;
- non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo grave e
immediato e che non può essere evitato, si allontanino dal posto di lavoro;
- non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad evitare
le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo nella impossibilità di
contattare il competente superiore gerarchico.
D) In ogni unità produttiva sono istituiti:
- il documento di valutazione dei rischi contenente le misure di prevenzione e
protezione adottate e quelle programmate per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza. Il documento sarà rielaborato in occasione di
modifiche del processo produttivo e di innovazioni tecnologiche significative ai
fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- il registro degli infortuni sul lavoro nel quale sono annotati
cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro
di almeno 1 giorno: nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica
professionale dell'infortunato. Le cause e le circostanze dell'infortunio,
nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è tenuto
conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro ed è
conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'Organo di vigilanza;
- la cartella sanitaria e di rischio individuale del lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria, tenuta e aggiornata a cura del medico competente
incaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo del segreto professionale e
nel rispetto delle norme e procedure in materia di trattamento dei dati
personali secondo quanto previsto dalla legge 31.12.96 n. 675. In tale cartella
sono annotati i dati analitici riguardanti le visite mediche di assunzione e
periodiche, visite di idoneità, nonché gli infortuni e le malattie
professionali. Copia della cartella è consegnata al lavoratore al momento della
risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.
È inoltre istituito, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di
legge, il registro degli esposti agli agenti cancerogeni e mutageni nel quale è
riportata l'attività svolta dai lavoratori, l'agente cancerogeno utilizzato e,
ove nota, l'esposizione e il grado della stessa.
E) In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il RLS secondo
quanto previsto dall'Accordo interconfederale 27.10.95, in applicazione
dell'art. 18, D.lgs. 19.9.94 n. 626.
Ai RLS sono attribuiti, in particolare, diritti in materia di formazione,
informazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da
esercitare secondo le modalità previste dalle discipline vigenti.
Il RLS può richiedere la convocazione di un'apposita riunione oltre che nei casi
di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle
condizioni di prevenzione in azienda, anche qualora ritenga, come previsto
dall'art. 19, lett. o), D.lgs. 19.9.94 n. 626, che le misure di prevenzione e
protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per
attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il
lavoro. In tale occasione, le parti qualora siano d'accordo sulla necessità di
procedere a verifiche o accertamenti potranno valutare di affidare ad Istituti o
Enti qualificati, scelti di comune accordo, le rilevazioni o le indagini che si
ritenessero necessarie secondo le modalità concordemente individuate. Gli oneri
derivanti da tali rilevazioni sono a carico delle aziende.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia a quanto
disposto dalle vigenti disposizioni legislative e dall'Accordo interconfederale
27.10.95.
Sono fatti salvi gli accordi aziendali in materia.
Dichiarazione a verbale.
Le parti, considerando che è in atto un'evoluzione legislativa in materia,
convengono di adeguare la presente normativa alle eventuali modifiche
legislative che interverranno.
Art. 26 - Appalti.
Fermo restando quanto disciplinato dalla legge, sono esclusi dagli appalti i
lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione
propria dell'azienda stessa nonché quelle di manutenzione ordinaria
continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte
al di fuori dei normali turni di lavoro.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte
dell'azienda appaltatrice.
I contratti di appalto continuativi svolti in azienda - stipulati durante il
periodo di vigenza contrattuale - saranno limitati ai casi imposti da esigenze
tecniche, organizzative, gestionali ed economiche.
A richiesta delle RSU detti casi potranno formare oggetto di verifica e ciò in
relazione anche ai prevedibili riflessi sulla occupazione.
Restano, comunque, salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che
siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell'azienda appaltante e
quelli propri delle attività navalmeccaniche e di installazione e montaggio in
cantiere.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto
delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende
appaltatrici stesse, e quelle di tutte le norme previdenziali e infortunistiche.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei
servizi di mensa con opportune intese fra azienda appaltante ed azienda
appaltatrice.
Nota a verbale.
In considerazione della avvenuta abrogazione della legge 23.10.60 n. 1369,
stante la necessità di adeguare la disciplina contrattuale alle nuove
disposizioni di legge, le parti si incontreranno entro il 31.12.04, per definire
quanto previsto dall'art. 84, D.lgs. 10.9.03 n. 276.
Art. 28 - Patto formativo.
Le parti riconoscono che la formazione costituisce un elemento indispensabile
per la crescita professionale del lavoratore in considerazione dei mutamenti
tecnico-organizzativi e produttivi delle imprese.
Convengono di incentivare la diffusione di interventi formativi programmati
dalle imprese, volti anche ad accrescere le competenze e la qualificazione
professionale dei lavoratori.
Per favorire la realizzazione di tali programmi, le aziende e i lavoratori
direttamente interessati stipuleranno pertanto specifici accordi che prevedano
reciproci impegni tra le parti per la miglior realizzazione delle finalità
formative, in considerazione degli oneri sostenuti dall'impresa.
In ogni caso, qualora un lavoratore abbia fruito nei 24 mesi precedenti la
comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro di un intervento
formativo, il cui onere sia stato sostenuto direttamente, in tutto o in parte,
dall'impresa, il datore di lavoro potrà richiedere una prestazione aggiuntiva
del preavviso di cui agli artt. 19, Disciplina Speciale, Parte I e 16,
Disciplina Speciale, Parte III come di seguito specificato:
categorie | formazione da 40 a 80 h | formazione > 80 h |
fino alla 4a | 1 mese | 1,5 mesi |
5a e 6a | 1,5 mesi | 2 mesi |
7a, 8a e 9a | 2 mesi | 2,5 mesi |
Nel caso di formazione effettuata attraverso la fruizione di
quanto previsto dall'art. 27, Disciplina Generale, il presente articolo non
troverà applicazione.
L'attuazione delle norme contenute nel presente articolo sarà oggetto di
verifica tra le parti nel dicembre 2004.
Art. 37 - Assemblea.
Le Organizzazioni sindacali stipulanti possono effettuare riunioni, anche con la
partecipazione di propri dirigenti esterni, in ambienti messi a disposizione
dall'azienda, fuori dell'orario di lavoro.
[...]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo
comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza
delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[...]
Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con
almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 8 ore annue retribuite, salvo che non
ricorra l'ipotesi di cui al comma 2, art. 35, legge 20.5.70 n. 300.
Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive medesime,
con le modalità di cui sopra in quanto compatibili.
Dichiarazione delle parti sulle norme afferenti i diritti sindacali.
Le parti si danno atto che quanto previsto dal presente CCNL, in ordine ai
diritti sindacali, comprende la disciplina di cui alla legge 20.5.70 n. 300 per
gli stessi titoli.
Art. 40 - Rappresentanze sindacali unitarie (RSU).
Dichiarazione comune.
Unionmeccanica e le parti stipulanti il presente contratto si danno atto che le
funzioni delle RSA, definite dalla legge e/o dal contratto, sono esercitate
dalle RSU. Queste ultime sono, di conseguenza, titolari di tutti i relativi
diritti, poteri e tutele.
[...]
Art. 44 -
Affissione della stampa dei sindacati.
Il diritto di affissione è regolato dall'art. 25, legge 20.5.70 n. 300.
Disciplina speciale
Parte I
Art.
1 - Soggetti destinatari della Disciplina Speciale, Parte I.
La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione non possiede i
requisiti stabiliti per le prestazioni svolte dai lavoratori a cui si applicano
le successive parti della Disciplina Speciale.
Art. 4 - Recuperi.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, Disciplina Speciale, Parte I, è
ammesso il recupero, a regime normale, delle ore di lavoro perdute a causa di
forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni
sindacali periferiche o tra le Direzioni e le RSU o anche, per casi individuali,
fra le parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di
un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a
quello in cui è avvenuta l'interruzione.
Art. 6 - Lavoro straordinario, lavoro notturno e lavoro festivo.
1) È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale
settimanale, ovvero oltre l'orario normale giornaliero concordato aziendalmente
nell'ambito dell'orario settimanale di cui all'art. 7, Disciplina Generale.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e sarà contenuto nei
limiti di 2 ore giornaliere e 10 settimanali, salvo per gli addetti ai reparti
di produzione per i quali detto limite è di 2 ore giornaliere e 8 settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra e fatto salvo quanto previsto dal comma 4,
art. 5, D.lgs. 8.4.03 n. 66, il lavoro straordinario sarà contenuto nel limite
di 250 ore annuali per ciascun lavoratore.
Per le attività di riparazione aeronautica, navale e impiantistica, il lavoro
straordinario sarà contenuto nel limite di 280 ore annuali per ciascun
lavoratore.
L'azienda potrà ricorrere a lavoro straordinario nei seguenti casi indicativi:
(a) necessità connesse alla manutenzione, al mantenimento e/o al ripristino
delle funzionalità e sicurezza degli impianti;
(b) esigenze straordinarie per vincolanti termini di consegna e/o presentazioni
commerciali del prodotto;
(c) situazioni relative a ritardi nella consegna di materie prime;
(d) situazioni relative ad improvvise e non programmate richieste da parte dei
clienti;
(e) particolari situazioni dovute all'adempimento di pratiche di natura
tecnico-amministrativa.
L'azienda potrà comandare prestazioni straordinarie fino ad un massimo
individuale di:
- 40 ore annuali per ciascun lavoratore non turnista
- 32 ore annuali per ciascun lavoratore turnista
In tali casi l'azienda fornirà successivamente alle RSU, nei tempi tecnici
possibili e comunque entro 2 settimane, le informazioni relative.
Per le restanti ore, la Direzione darà comunicazione preventiva, in apposito
incontro, alle RSU.
Non verranno considerate ore straordinarie quelle eccedenti il normale orario di
lavoro in regime di flessibilità di orario stesso e fino ad un massimo di 45 ore
o di quanto risulti in applicazione dei commi 3 e 11, punto A) (Flessibilità
della prestazione), art. 8, Disciplina Generale.
La qualifica legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario
rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge, fermo
restando quanto previsto nella nota a verbale posta in calce al presente
articolo.
[...]
I lavoratori non potranno esimersi dall'effettuazione del lavoro straordinario
così come definito in sede aziendale secondo i criteri indicati ai commi
precedenti, salvo casi di giustificati motivi di impedimenti individuali, aventi
carattere transitorio ed eccezionale; in pari tempo nessun lavoratore può essere
obbligato ad effettuare ore straordinarie oltre i limiti stabiliti dal presente
articolo (*).
(*) Vedere allegato 8: "Le parti, in relazione alla flessibilità e
prestazioni straordinarie, confermano che esse sono dovute dai lavoratori
nell'ambito del rispetto delle norme contrattuali vigenti e ciò rappresenta
interpretazione autentica e manifestazione di volontà contrattuale."
2) A decorrere dall'1.1.00 sarà istituita la Banca ore utilizzabile da tutti i
lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate oltre le 60 ore
nell'anno solare, a seconda delle volontà espresse.
A decorrere dall'1.6.03 le suddette 60 ore sono ridotte a 40.
A) Ai lavoratori che non dichiarano, entro il mese successivo a quello in cui
hanno effettuato la prestazione straordinaria, di volere la conversione in
riposo, il pagamento dello straordinario con le relative percentuali di
maggiorazione sarà corrisposto nel periodo di paga successivo al suddetto
bimestre al valore della retribuzione in atto al momento della effettuazione
dello straordinario.
B) Ai lavoratori che dichiarano formalmente entro il mese successivo al
compimento della prestazione straordinaria di volere la conversione in riposo,
sarà corrisposta, con la prima retribuzione utile, la sola maggiorazione
onnicomprensiva pari a quelle indicate nella seguente tabella, da computarsi
sulla retribuzione globale di fatto:
[...]
D) Le aziende forniranno ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità
attuative della Banca ore prima dell'avvio del nuovo istituto e,
successivamente, al termine dei primi 6 mesi di attività.
E) Alle RSU saranno fornite informazioni, in forma aggregata sul rapporto tra
ore accantonate e le ore di straordinario di cui all'art. 6, Disciplina
Speciale, Parte I, effettuate extra franchigia.
F) Le ore convertite in riposi verranno accantonate in Banca ore e saranno
fruite secondo le modalità e alle condizioni già previste per l'utilizzo dei
permessi annui retribuiti e relativo Conto ore di cui all'art. 7, Disciplina
Generale, punto 3).
Le ore convertite in risposi restano accantonate in Banca ore fino a tutti i 24
mesi successivi all'anno solare di effettuazione delle prestazioni di lavoro
straordinario a cui si riferiscono; al termine di tale periodo le eventuali ore
che risultassero ancora accantonate saranno liquidate con la retribuzione in
atto.
G) L'attivazione della Banca ore avverrà previo accertamento presso gli Enti
previdenziali competenti della legittimità ad assoggettare a prelievo
contributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati al momento della
loro effettiva liquidazione.
H) A dicembre 2002, le parti procederanno ad una verifica dei risultati
dell'iniziativa anche per valutarne il prosieguo.
Dichiarazione comune.
Le parti si danno reciprocamente atto che:
1) la scelta effettuata dal lavoratore circa l'accantonamento delle ore di
straordinario in Banca ore riguarda l'insieme, non frazionabile, delle ore
effettuate nel mese (eccedenti la franchigia annua);
2) le ore accantonate nella Banca ore sono disponibili per il lavoratore alle
condizioni previste dal contratto a decorrere dal mese successivo al loro
accantonamento.
[...]
Art. 7 - Cottimo.
1) Nei casi in cui, allo scopo di consentire l'incremento della produzione, la
valutazione della prestazione di un lavoratore o di una squadra di lavoratori
sia fatta in base al risultato delle misurazioni, o di criteri sostitutivi a
stima, dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata alla
osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza della
organizzazione di lavoro o anche sia richiesta la realizzazione di un risultato
produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro
ad economia, il lavoratore o la squadra di lavoratori dovranno essere retribuiti
a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento (come nel caso di linee
a catena, a flusso continuo, giostre, catene, circuiti, ecc.) soggette alla
disciplina del lavoro a cottimo in quanto tecnicamente applicabile.
[...]
4) L'azienda, tramite la sua associazione sindacale, comunicherà ai sindacati
provinciali dei lavoratori il sistema di cottimo in vigore in tutti i suoi
elementi costitutivi. Le comunicazioni formeranno oggetto di esame da parte dei
sindacati provinciali che potranno richiedere ulteriori informazioni e
chiarimenti ed avanzare contestazioni di merito.
5) Nel caso di modifiche anche parziali dei cottimi di una certa rilevanza o che
abbiano comunque influenza sul sistema in atto (es.: metodi di rilevazione dei
tempi, coefficienti di maggiorazione, determinazione dell'utile di cottimo)
oppure di introduzione di nuovi sistemi, l'azienda è tenuta a darne preventiva
comunicazione ai sindacati provinciali dei lavoratori.
6) I lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all'inizio del
lavoro, per iscritto - per affissione nei reparti in cui lavorano quando si
tratta di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro da eseguire e della
corrispondente tariffa di cottimo (a tempo od a prezzo) nonché di ogni elemento
necessario per il computo dell'utile di cottimo stesso.
[...]
21) I reclami relativi alla materia dei cottimi saranno presentati dal
lavoratore ai capi incaricati dalla Direzione aziendale o direttamente agli
Organismi sindacali aziendali, mentre in caso di contestazioni plurime o
riguardanti operai collegati a cottimi collettivi e ad altre forme di incentivo,
il reclamo dovrà essere presentato direttamente agli Organismi aziendali
sindacali.
Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto immediato seguito o il lavoratore non
ritenga soddisfacente l'esito, potrà avanzare reclamo scritto alla Direzione
aziendale tramite gli Organismi sindacali aziendali perché venga esperito il
tentativo di conciliazione.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile e comunque non
oltre 7 giorni lavorativi.
Nel caso di mancato accordo, la controversia sarà esaminata, entro i 15 giorni
successivi, tra l'azienda e il sindacato provinciale cui aderisce il lavoratore
(o con i sindacati provinciali in caso di controversie plurime).
[...]
Art. 8 - Norme particolari per le linee a catena a flusso continuo.
1) Le aziende, in relazione al sistema di lavorazione adottato (a catena, a
flusso continuo, giostre e circuiti ecc.), e alle caratteristiche tecnico-
organizzative delle lavorazioni stesse, comunicheranno alle Organizzazioni
sindacali, in quanto in atto:
- il limite massimo per il grado di saturazione media;
- la percentuale dei lavoratori (battipaglia o rimpiazzi) per temporanee
sostituzioni degli addetti che si assentino per fabbisogni fisiologici salvo che
a tale esigenza non si sia provveduto in relazione alla situazione tecnica in
sede di determinazione dei tempi;
- la cadenza di ciascuna linea:
- le interruzioni retribuite;
- l'ammontare di una indennità particolare.
2) Alla comunicazione farà seguito un esame comune di merito tra le parti su
tutti i punti suaccennati e ogni altro aspetto tecnico e normativo.
3) In caso di modifiche anche parziali di una certa rilevanza o che abbiano
comunque influenza sul sistema in atto, o di introduzione per la prima volta di
sistemi di lavorazione con linee a catena o a flusso continuo, ecc., alla
prevista comunicazione delle modifiche o della introduzione seguirà, a
richiesta, un esame comune tra le parti.
[...]
5) Per quanto concerne le controversie, si seguirà la procedura prevista al
comma 21, art. 7, Disciplina Speciale, Parte I.
Art. 11 - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle
ferie.
Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione
ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non sia ammesso al godimento
delle ferie, la relativa fruizione avrà luogo non appena possibile avuto
riguardo alle esigenze tecnico-organizzative.
[...]
Art. 14 -
Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi,
previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal
presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attività
lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio
superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure del pronto
soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga
attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente
di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale
deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.
Qualora l'infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la
denuncia verrà fatta al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute
testimonianze.
[...]
Art. 17 -
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[...]
Art. 22 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.
Sono lavoratori discontinui gli addetti a mansioni che non richiedono un impegno
lavorativo assiduo e continuativo, ma che consentono intervalli più o meno ampi
di inoperosità, e che sono elencate nel RD 6.12.23 n. 2657.
I) Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti:
autisti, motoscafisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di
trasformazione dell'energia elettrica, addetti alla sorveglianza, al presidio
e/o conduzione di apparecchiature e impianti (ad esempio di climatizzazione e
del calore, distribuzione fluidi, linee e condotte di gas ed acqua, segnaletica
stradale e ferroviaria, allarme, ecc.) anche con sporadici interventi di
manutenzione addetti al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri,
inservienti, custodi, portinai, guardiani diurni e notturni.
II) I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario di lavoro
normale settimanale di 40, di 44 o di 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 10 ore,
l'orario normale settimanale rimane fissato in 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 9 ore,
l'orario normale settimanale rimane fissato in 44 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 8 ore,
l'orario normale settimanale rimane fissato in 40 ore.
Si intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo della
pausa per la refezione.
[...]
VII) In riferimento all'art. 19, Disciplina Generale, ai lavoratori che devono
svolgere le proprie mansioni esposti alle intemperie l'azienda dovrà dare in
dotazione appositi indumenti protettivi.
[...]
IX) Le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio di fabbrica
nello stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni
svolte, continueranno ad essere regolate da accordi particolari, gli interessati
possono chiedere l'assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali.
[...]
Disciplina speciale
Parte II
Art. 1 - Soggetti destinatari della Disciplina Speciale, Parte II.
La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i
requisiti stabiliti dall'Accordo 28.11.73, intervenuto tra Animem-Confapi e le
Organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil riunite nella Federazione
lavoratori metalmeccanici.
Art. 4 - Recuperi.
Per quanto riguarda i recuperi delle ore perdute per causa di forza maggiore e
per le interruzioni di lavoro concordate tra le Organizzazioni sindacali o tra
le parti interessate si conviene di non modificare la situazione in atto presso
le singole aziende.
Art. 7 - Clausola di rinvio.
Per quanto non contemplato nella presente regolamentazione si rinvia alle
disposizioni normative della Disciplina Speciale, Parte III del presente
contratto in quanto applicabili e senza pregiudizio dello stato giuridico del
lavoratore di cui alla presente parte speciale.
Disciplina speciale
Parte III
Art. 1 - Soggetti destinatari della Disciplina Speciale, Parte III.
La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i
requisiti stabiliti dalla legge 18.3.26 n. 562 che detta le disposizioni
relative al contratto di impiego privato.
Art. 6 - Lavoro straordinario, lavoro notturno e lavoro festivo.
1) È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale
settimanale, ovvero oltre l'orario normale giornaliero concordato aziendalmente
nell'ambito dell'orario settimanale di cui all'art. 7, Disciplina Generale.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e sarà contenuto nei
limiti di 2 ore giornaliere e 10 settimanali, salvo per gli addetti ai reparti
di produzione per i quali detto limite è di 2 ore giornaliere e 8 settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra e fatto salvo quanto previsto dal comma 4,
art. 5, D.lgs. 8.4.03 n. 66, il lavoro straordinario sarà contenuto nel limite
di 250 ore annuali per ciascun lavoratore di produzione.
Per le attività di riparazione aeronautica, navale e impiantistica, il lavoro
straordinario sarà contenuto nel limite di 280 ore annuali per ciascun
lavoratore.
L'azienda potrà ricorrere al lavoro straordinario nei seguenti casi indicativi:
(a) necessità connesse alla manutenzione, al mantenimento e/o al ripristino
delle funzionalità e sicurezza degli impianti;
(b) esigenze straordinarie per vincolanti termini di consegna e/o presentazioni
commerciali del prodotto;
(c) situazioni relative a ritardi nella consegna di materie prime;
(d) situazioni relative ad improvvise e non programmate richieste da parte dei
clienti;
(e) particolari situazioni dovute all'adempimento di pratiche di natura
tecnico-amministrativa.
L'azienda potrà comandare prestazioni straordinarie fino ad un massimo
individuale di:
- 40 ore annuali per ciascun lavoratore non turnista
- 32 ore annuali per ciascun lavoratore turnista
In tali casi l'azienda fornirà successivamente alle RSU, nei tempi tecnici
possibili e comunque entro 2 settimane, le informazioni relative.
Per le restanti ore, la Direzione darà comunicazione preventiva, in apposito
incontro, alle RSU.
Non verranno considerate ore straordinarie quelle eccedenti il normale orario di
lavoro in regime di flessibilità di orario stesso e fino ad un massimo di 45 ore
o di quanto risulti in applicazione dei commi 3 e 11, punto A) (Flessibilità
della prestazione), art. 8, Disciplina Generale.
La qualifica legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario
rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge, fermo
restando quanto previsto nella nota a verbale posta in calce al presente
articolo.
Per i lavoratori ai quali si applica la Disciplina Speciale, Parte III, si
considera lavoro notturno quello compreso tra le ore 21 e le 6 del mattino.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall'art. 5,
Disciplina Speciale, Parte III.
Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, per il lavoro
notturno e per il lavoro festivo da corrispondere oltre alla normale
retribuzione e da calcolarsi sugli elementi della stessa sono le seguenti:
[...]
I lavoratori non potranno esimersi dalla effettuazione del lavoro straordinario
così come definito in sede aziendale secondo i criteri indicati ai commi
precedenti salvo casi di giustificati motivi di impedimenti individuali, aventi
carattere transitorio ed eccezionale; in pari tempo nessun lavoratore può essere
obbligato ad effettuare ore straordinarie oltre i limiti stabiliti dal presente
articolo (*).
(*) Vedere allegato 8: "Le parti, in relazione alla flessibilità e
prestazioni straordinarie, confermano che esse sono dovute dai lavoratori
nell'ambito del rispetto delle norme contrattuali vigenti e ciò rappresenta
interpretazione autentica e manifestazione di volontà contrattuale."
[...]
2) A decorrere dall'1.1.00 sarà istituita la Banca ore utilizzabile da tutti i
lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate oltre le 60 ore
nell'anno solare, a seconda delle volontà espresse.
A decorrere dall'1.6.03 le suddette 60 ore sono ridotte a 40.
A) Ai lavoratori che non dichiarano entro il mese successivo a quello in cui
hanno effettuato la prestazione straordinaria, di volere la conversione in
riposo, il pagamento dello straordinario con le relative percentuali di
maggiorazione sarà corrisposto nel periodo di paga successivo al suddetto
bimestre al valore della retribuzione in atto al momento della effettuazione
dello straordinario.
B) Ai lavoratori che dichiarano formalmente entro il mese successivo al
compimento della prestazione straordinaria di volere la conversione in riposo,
sarà corrisposta, con la prima retribuzione utile, la sola maggiorazione
onnicomprensiva pari a quelle indicate nella seguente tabella da computarsi
sulla retribuzione globale di fatto:
[...]
D) Le aziende forniranno ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità
attuative della Banca ore prima dell'avvio del nuovo istituto e,
successivamente, al termine dei primi 6 mesi di attività.
E) Alle RSU saranno fornite informazioni, in forma aggregata sul rapporto tra
ore accantonate e le ore di straordinario di cui all'art. 6, Disciplina
Speciale, Parte III, effettuate extra franchigia.
F) Le ore convertite in riposi verranno accantonate in Banca ore e saranno
fruite secondo le modalità ed alle condizioni già previste per l'utilizzo dei
permessi annui retribuiti e relativo Conto ore di cui all'art. 7, Disciplina
Generale, punto 3).
Le ore convertite in riposi restano accantonate in Banca ore fino a tutti i 24
mesi successivi all'anno solare di effettuazione delle prestazioni di lavoro
straordinario a cui si riferiscono; al termine di tale periodo le eventuali ore
che risultassero ancora accantonate saranno liquidate con la retribuzione in
atto.
G) L'attivazione della Banca ore avverrà previo accertamento presso gli Enti
previdenziali competenti della legittimità ad assoggettare a prelievo
contributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati al momento della
loro effettiva liquidazione.
H) A dicembre 2002, le parti procederanno ad una verifica dei risultati
dell'iniziativa anche per valutarne il prosieguo.
Nota a verbale.
In adempimento di quanto previsto dall'art 19, D.lgs. 8.4.03 n. 66, le parti
stipulanti concordano di incontrarsi, entro il 30.9.03, per definire, ove
comunemente ritenuto necessario, entro il 31.12.03, la disciplina contrattuale
di attuazione del citato D.lgs. 8.4.03 n. 66 che ha recepito la
Direttiva n.
93/104/CE in materia di orario di lavoro, come modificata dalla
Direttiva n.
2000/34/CE.
Dichiarazione comune.
Le parti si danno reciprocamente atto che:
1) la scelta effettuata dal lavoratore circa l'accantonamento delle ore di
straordinario in Banca ore riguarda l'insieme, non frazionabile, delle ore
effettuate nel mese (eccedenti la franchigia annua);
2) le ore accantonate nella Banca ore sono disponibili per il lavoratore alle
condizioni previste dal contratto a decorrere dal mese successivo al loro
accantonamento.
[...]
Art. 10 - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle
ferie.
Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione e
in via del tutto eccezionale, al lavoratore non sia consentito il godimento
delle 4 settimane di ferie di cui al comma 1, si concorderà il rinvio ad altra
epoca nel corso dell'anno del godimento delle ferie.
[...]
Art. 14 -
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[...]
Disciplina speciale
Parte IV
Art. 1 - Soggetti destinatari della Disciplina Speciale, Parte IV.
La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i
requisiti stabiliti dalla legge 13.5.85 n. 190 e dalla legge 18.3.26 n. 562 che
detta le disposizioni relative al contratto di impiego privato.
Commissione di studio.
Unionmeccanica e le Organizzazioni sindacali stipulanti convengono di costituire
entro gennaio 2005 un Gruppo di lavoro paritetico, formato da 6 rappresentanti
per Unionmeccanica e 6 per le Organizzazioni sindacali stipulanti, al fine di
approfondire le problematiche che coinvolgono i lavoratori con la qualifica di
"Quadro".
Allegati
Allegato 4 Dichiarazione comune delle parti sul sistema di informazione nella
piccola e media industria metalmeccanica
Le parti si danno atto che i contenuti delle informazioni, così come
l'articolazione per sedi e casi esclusi, hanno costituito comuni presupposti per
la stipulazione delle norme relative al sistema di informazione per la piccola e
media industria metalmeccanica.
Pertanto iniziative e/o comportamenti posti in essere da Fim-Fiom-Uilm e dai
sindacati territoriali di categoria o dalle istanze rappresentative aziendali
riconosciute da Fim-Fiom-Uilm ed attuati in violazione degli impegni, così come
definiti dall'art. 1, Disciplina Generale, daranno facoltà a Unionmeccanica di
dichiararsi, previo esame della situazione da compiersi in sede nazionale fra le
Organizzazioni stipulanti, sciolta dalle specifiche obbligazioni assunte in tali
presupposti.
Rimangono salve, sulla materia presa in considerazione nel presente Capitolo,
preesistenti condizioni di miglior favore.
Allegato 8 Dichiarazione comune
Le parti, in relazione alla flessibilità e prestazioni straordinarie, confermano
che esse sono dovute dai lavoratori nell'ambito del rispetto delle norme
contrattuali vigenti e ciò rappresenta interpretazione autentica e
manifestazione di volontà contrattuale.
Roma, 24 dicembre 1986