Tipologia: CCNL
Data firma: 24 luglio 2004
Validità: 01.09.2004 - 30.06.2008
Parti:
Confterziario, Ciu e Conflavoratori
Settori: Commercio,
Turismo, Confterziario
Fonte: CNEL
Sommario:
Avvertenza Premessa Titolo I - Validità e sfera di applicazione Art. 1 - Validità. Art. 2 - Sfera di applicazione. Titolo II - Assunzione Art. 3 - Modalità di assunzione. Art. 4 - Documenti per l'assunzione. Titolo III - Lavoro part-time Art. 5 - Definizione. Art. 6 - Adempimenti. Art. 7 - Minimo orario. Art. 8 - Part-time verticale. Titolo IV - Apprendistato Art. 9 - Campo d'azione. Art. 10 - Malattia dell'apprendista. Art. 11 - Rapporto numerico. Art. 12 - Adempimenti. Art. 13 - -Retribuzione degli apprendisti. Titolo V - Contratto di inserimento Art. 14 - Definizione. Art. 15 - Beneficiari. Art. 16 - Aziende eleggibili. Art. 17 - Norma di salvaguardia. Art. 18 - Progetto formativo. Art. 19 - Durata del progetto. Art. 20 - Deroghe per i portatori di handicap. Art. 21 - Norme contrattuali. Art. 22 - Modelli formativi. Art. 23 - Ente bilaterale. Art. 24 - Rimando alla normativa. Titolo VI - Gli istituti del nuovo mercato del lavoro Art. 25 - Premessa. Art. 26 - Richiami normativi. Art. 27 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato. Art. 28 - Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Art. 29 - Obblighi di informazione. Art. 30 - Diritti dei lavoratori somministrati. Art. 31 - Lavoro intermittente. Art. 32 - Diritti e doveri del lavoratore intermittente. Art. 33 - Lavoro ripartito. Art. 34 - Soglie numeriche. Art. 35 - Gestione delle controversie. Titolo VII - Classificazione del personale Art. 36 - Classificazione del Personale. Art. 37 - Automatismo di carriera. Art. 38 - Mansioni di attesa. Titolo VIII - Quadri Art. 39 - Declaratoria. Art. 40 - Orario part-time. Art. 41 - Formazione e aggiornamento. Art. 42 - Assegnazione della qualifica. Art. 43 - Polizza assicurativa. Art. 44 - Indennità di funzione. Art. 45 - Orario flessibile. Titolo IX - Quadri di direzione Art. 46 - Declaratoria. Art. 47 - Accesso alla qualifica. Art. 48 - Minimi retributivi. Art. 49 - Contrattazione collettiva di miglior favore. Art. 50 - Norme di salvaguardia. Titolo X - Periodo di prova. Art. 51 - Periodo di prova Art. 52 - Sospensione del periodo di prova. Titolo XI - Orario di lavoro Art. 53 - Orario di lavoro settimanale. Art. 54 - Esposizione orario di lavoro. Titolo XII - Lavoro straordinario - supplementare Art. 55 - Lavoro straordinario. Art. 56 - Lavoro supplementare. Art. 57 - Registro lavoro supplementare. Art. 58 - Registro lavoro straordinario. Art. 59 - Lavoro ordinario notturno. Titolo XIII - Riposo settimanale, festività, ferie, permessi Art. 60 - Riposo settimanale. Art. 61 - Festività nazionali. Art. 62 - Ferie. Art. 63 - Permessi. Titolo XIV - Congedo matrimoniale - Servizio militare Art. 64 - Congedo matrimoniale. Art. 65 - Servizio militare. Titolo XV - Missioni e trasferimenti Art. 66 - Missioni. Art. 67 - Trasferimenti. Art. 68 - Disposizioni per i trasferimenti. Titolo XVI - Sospensione dal lavoro Art. 69 - Sospensione del lavoro. Titolo XVII - Anzianità di servizio. Art. 70 - Aumenti per anzianità. Art. 71 - Anzianità convenzionale. Titolo XVIII - Congedi - Diritto allo studio Art. 72 - Congedi retribuiti. Art. 73 - Diritto allo studio. Titolo XIX - Gravidanza e puerperio Art. 74 - Astensione dal lavoro della lavoratrice. Art. 75 - Astensione dal lavoro del lavoratore. Art. 76 - Permessi per assistenza. Art. 77 - Normativa. Titolo XX - Malattie e infortuni Art. 78 - Malattia. Art. 79 - Normativa. Art. 80 - Obblighi del lavoratore. Art. 81 - Periodo di comporto. Art. 82 - Trattamento economico di malattia. Art. 83 - Infortunio. Art. 84 - Trattamento economico di infortunio. Art. 85 - Quota giornaliera per malattia e infortunio. Art. 86 - Festività. Art. 87 - Aspettativa non retribuita per malattia e infortunio. Art. 88 - Tubercolosi. Art. 89 - Rimando alla vigente normativa. Titolo XXI - Part-time temporaneo per malattia o assistenza Art. 90 - Definizione. Art. 91 - Durata temporale del part-time temporaneo. Art. 92 - Beneficiari. Art. 93 - Malati oncologici. Art. 94 - Assistenza anziani. Art. 95 - Assistenza minori di anni 3 a carico. Art. 96 - Assistenza minori di anni 14 portatori di handicap. Art. 97 - Trasformazione part-time temporaneo in definitivo. Art. 98 - Richiesta di annullamento del part-time temporaneo. Art. 99 - Deleghe all'Ente bilaterale. Titolo XXII - Trattamento economico Art. 100 - Voci retributive. Art. 101 - Divisore orario. Art. 102 - Paghe contrattuali. Art. 103 - Indennità cassa. Art. 104 - Modello di cedolino paga. Titolo XXIII - Condizioni di miglior favore ed eventuali eccedenze tabellari Art. 105 - Condizioni di miglior favore. Art. 106 - Procedure di prima applicazione del presente contratto. Titolo XXIV - Mensilità aggiuntive. Art. 107 - Tredicesima. Art. 108 - Quattordicesima. Titolo XXV - Fondo pensioni integrativo Art. 109 - Adempimenti legge n. 335/95. Art. 110 - Competenze. Titolo XXVI - Doveri del personale e norme disciplinari Art. 111 - Obbligo del prestatore di lavoro. Art. 112 - Divieti. Art. 113 - Giustificazioni delle assenze. Art. 114 - Rispetto orario di lavoro. Art. 115 - Comunicazione mutamento di domicilio. Art. 116 - Provvedimenti disciplinari. Art. 117 - Codice disciplinare. Art. 118 - Normativa provvedimenti disciplinari. Titolo XXVII - Composizione delle controversie Art. 119 - Campo di intervento. Art. 120 - Commissione di Conciliazione paritetica nazionale. Art. 121 - Commissioni di conciliazione paritetiche territoriali. Titolo XXVIII - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso Art. 122 - Scioglimento del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2118 CC. Art. 123 - Recesso ex art. 2119 CC. Art. 124 - Normativa. Art. 125 - Nullità del licenziamento. Art. 126 - Nullità del licenziamento per matrimonio. Art. 127 - Licenziamento simulato. Art. 128 - Periodo di preavviso. Art. 129 - Preavviso per dimissioni. Art. 130 - Decorrenza del periodo di preavviso. Art. 131 - Indennità sostitutiva del preavviso. Art. 132 - Trattamento di fine rapporto (TFR). Art. 133 - Decesso del dipendente. Art. 134 - Corresponsione del trattamento di fine rapporto. Art. 135 - Dimissioni. Art. 136 - Dimissioni per matrimonio. Art. 137 - Dimissioni per maternità. Titolo XXIX - Sicurezza sul lavoro. Art. 138 - Premessa. Art. 139 - Richiami normativi. Art. 140 - Adempimenti preliminari. Art. 141 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Art. 142 - Disposizioni finali. Titolo XXX - Tutela della dignità e parità dei lavoratori Art. 143 - Tutela delle lavoratrici madri. Art. 144 - Pari Opportunità. Art. 145 - Azioni positive. |
Art. 146 - Molestie
sui luoghi di lavoro. |
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le aziende
che svolgono attività nel settore del turismo
Montegrotto, 24 luglio 2004
Avvertenza
Le Parti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli
risponde soltanto alle esigenze di migliorare la consultazione del testo
contrattuale. I titoli, pertanto, non sono esaustivi delle indicazioni dei
contenuti dei singoli articoli e quindi, in quanto tali, non costituiscono
elemento di interpretazione della norma
Premessa
[...]
Altresì il demandare la gestione delle politiche di reale applicazione dei
diversi istituti contrattuali alle esigenze del settore all'Ente Bilaterale
garantirà, a giudizio delle associazioni sottoscrittrici, la massima capacità di
adattamento alle specificità, fermo restando il contesto unitario sia per
tipologie merceologiche sia per territorializzazione, che contraddistingue il
contratto.
Le OO.SS. tramite l'Ente Bilaterale costituiranno un Fondo per la Formazione del
Terziario - Fofoter - con lo scopo di affidare la formazione continua, il
compito di concorrere alla prevenzione dei problemi connessi con lo scarso
aggiornamento professionale, aspetto questo che le nuove tecnologie e le
mutazioni in atto nel campo delle imprese di viaggio stanno ponendo
all'attenzione degli operatori economici di settore e che non poteva non avere
ripercussioni nell'azione delle Parti sociali.
Le Parti, nel siglare il presente contratto, richiamano per le indubbie valenze
politico-sindacali che ne derivano, gli analoghi strumenti contrattuali del
Terziario e degli Studi Professionali Contabili, che si collocano nel più
completo sistema contrattuale rivolto all'insieme delle piccole-medie imprese.
Addì 24 luglio 2004, in Montegrotto (PD) le sottoelencate
Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, si sono incontrate per
sottoscrivere il presente testo di accordo di seguito denominato Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del Turismo, all'atto
della stipula sono presenti:
- Confederazione Nazionale del Terziario e della Piccola Impresa (Confterziario)
[...] con l'assistenza [...] della Direzione delle Relazioni Industriali e
Istituzionali di Confterziario; con la partecipazione dell'associata Alar [...]
e Confederazione Italiana Unionquadri - di seguito Ciu - e la Ciu Agenzia delle
Aziende [...] e Confederazione dei Lavoratori, di seguito Conflavoratori [...]
Le suddescritte Organizzazioni stipulano e riconoscono come valido strumento di
governo per il settore turismo il presente il presente contratto collettivo
nazionale di lavoro composto da una Premessa, XLII Titoli, 220 articoli e 6
allegati
Le Parti, altresì si danno reciprocamente atto che la premessa, il testo
contrattuale, gli allegati e gli accordi da esso richiamati costituiscono un
unico corpo contrattuale.
Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Art. 1 - Validità.
Il presente CCNL disciplina in materia unitaria, per tutto il territorio
nazionale, i rapporti di lavoro, a tempo indeterminato e determinato, tra le
aziende del settore del turismo ed il relativo personale dipendente.
Art. 2 - Sfera di applicazione.
Il contratto si applica:
a) alle Aziende alberghiere:
- alberghi
- motel
- pensioni
- locande
- fittacamere
- ostelli
- residence
- colonie climatiche
b) ai Pubblici esercizi:
- bar
- caffè
- gelaterie
- snack bar
- bottiglierie e fiaschetterie
- ristoranti
- trattorie
- osterie
- pizzerie
- tavole calde
- self-service
- fast-foods
- rosticcerie
- paninoteche
- friggitorie
- locali notturni
- sale da ballo
- sale da gioco
- posti di ristoro
- spacci aziendali
- aziende di ristorazione collettiva
c) ai complessi turistici ricettivi dell'aria aperta:
- campeggi
- villaggi
d) agli stabilimenti balneari
e) alle Imprese viaggi e turismo
f) agli alberghi diurni
Titolo II - Assunzione
Art. 4 - Documenti per
l'assunzione.
Per l'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti:
[...]
- libretto di idoneità sanitaria per il personale che deve essere adibito alla
preparazione, manipolazione di sostanze alimentari;
[...]
Titolo IV - Apprendistato
Art. 9 - Campo d'azione.
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalla norma di legge, dal relativo
regolamento e dalle disposizioni contenute nel presente contratto.
[...]
Titolo V - Contratto di inserimento
Art. 18 - Progetto formativo.
Condizione essenziale al perfezionamento del contratto di inserimento è il
puntuale rispetto della elencata serie di adempimenti e procedure:
- sottoscrizione da parte del lavoratore della lettera di assunzione e
dell'allegato progetto formativo;
- progetto formativo, redatto secondo le disposizioni di legge, indicante la
durata del progetto stesso, la mansione e la qualifica professionale di approdo
alla conclusione dello stesso; il numero delle ore destinate alla formazione
teorica e le modalità del loro svolgimento; le coperture assicurative che
l'azienda riconoscerà al lavoratore nel caso di malattia o di infortunio non
lavorativo; la retribuzione garantita;
- la certificazione da parte dell'Ente bilaterale del suddetto progetto
formativo.
Art. 19 - Durata del progetto.
La durata del contratto di inserimento è, a secondo dei progetti e del livello
professionale di approdo, ricompresa tra un minimo di 9 mesi ed uno massimo di
18.
La durata del progetto formativo non può, per alcun motivo, essere modificata
estendendone il periodo.
[...]
Art. 20 - Deroghe
per i portatori di handicap.
Per i soggetti portatori di handicap psichici, mentali o fisici il contratto di
inserimento, previa certificazione da parte dell'Ente Bilaterale può prevedere
una durata massima di 36 mesi.
In questa fattispecie le ore dedicate alla formazione teorica del lavoratore
dovranno essere aumentate per consentire una perfetta conoscenza da parte dello
stesso di tutte le problematiche connesse con la sicurezza e la prevenzione
degli infortuni.
Art. 21 - Norme contrattuali.
Ai lavoratori con contratto di inserimento si applicherà integralmente il
presente CCNL con la sola esclusione del titolo riguardante il trattamento di
malattia ed infortunio non sul lavoro dove, con analogia a quanto già previsto
per i contratti di formazione e lavoro, il contratto potrà prevedere diverse
durate.
[...]
Art. 22 - Modelli formativi.
I modelli formativi, fermo restando l'obbligo di rispondere ai requisiti di
legge, potranno essere formulati secondo due distinti iter:
- liberamente elaborati dall'azienda prevedendo la mansione di approdo, il
percorso formativo 'on the job', la formazione teorica, gli elementi di
orientamento per la conoscenza basica delle norme sulla sicurezza di persone e
cose, e individuando - nominalmente - le risorse umane già presenti in azienda
che occuperanno il ruolo di tutor formativi e di referenti per il lavoratore;
- utilizzando i modelli di contratto di inserimento elaborati dall'Ente
bilaterale delegando allo stesso alcune delle funzioni che la normativa mette in
carico all'azienda.
Art. 23 - Ente bilaterale.
L'Ente bilaterale, del quale faranno parte per tutta la durata del contratto le
organizzazioni stipulanti, svolgerà due distinte funzioni in merito alla
applicazione del contratto di inserimento: una per i contratti di cui alla lett.
a) dell'articolo precedente, consistente nell'azione di certificazione
obbligatoria del contratto stesso, l'altra di assistenza e supervisione per i
contratti di cui alla lett. b) dello stesso articolo e in tutti i casi previsti
dalla legge n. 276/03.
Art. 24 - Rimando alla normativa.
Per tutto quanto qui non previsto le Parti demandano alla legislazione vigente,
agli orientamenti ministeriali che dovessero emergere e stabiliscono di delegare
la gestione corrente per l'attuale vigenza quadriennale all'Ente bilaterale.
Titolo VI - Gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 26 - Richiami normativi.
Gli istituti considerati nel presente Titolo trovano la loro fonte normativa nel
richiamato D.lgs. 10.9.03 n. 276, in particolare:
- per la somministrazione di lavoro: artt. 27, 28, 29, 30
- per il lavoro intermittente: artt. 31 e 32
- per il lavoro ripartito: art. 33
Art. 29 - Obblighi di
informazione.
L'impresa utilizzatrice comunica alle RSU e, in mancanza, alle OO.SS. firmatarie
il presente contratto collettivo a livello territoriale:
(a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della
stipula del contratto di somministrazione di cui agli artt. 27 e 28 del presente
CCNL. Se ricorrono motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il
contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i
primi cinque giorni successivi;
(b) ogni 12 mesi, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro
alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di
somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la
qualifica dei lavoratori interessati.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo al CST competente, che
provvederà ad inoltrarla all'Ente bilaterale.
Art. 30 - Diritti
dei lavoratori somministrati.
Ai lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui ai precedenti artt. 27
e 28 presso l'impresa utilizzatrice sono riconosciuti tutti i diritti previsti
nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla
natura del rapporto di lavoro.
[...]
I lavoratori somministrati hanno diritto ad esercitare presso l'impresa
utilizzatrice, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà
e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale
dipendente dell'impresa utilizzatrice.
Con riferimento al godimento dei permessi retribuiti per lo svolgimento delle
attività sindacali, il lavoratore somministrato che ne fa richiesta durante
l'esecuzione del contratto di somministrazione conserva il posto presso
l'impresa utilizzatrice fino alla scadenza del contratto, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 23 e 30, legge 20.5.70 n. 300.
I lavoratori somministrati non sono computati nell'organico dell'impresa
utilizzatrice ai fini della applicazione di normative di legge o del presente
CCNL, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della
sicurezza sul lavoro.
Art. 31 - Lavoro intermittente.
[...]
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSU e, in
mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente contratto collettivo a livello
territoriale.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo al CST competente, che
provvederà ad inoltrarla all'Ente bilaterale.
Art. 32 -
Diritti e doveri del lavoratore intermittente.
Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti
tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione
direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[...]
Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell'impresa, ai
fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di
lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.
Art. 33 - Lavoro ripartito.
[...]
Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro ripartito sono riconosciuti tutti
i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente
derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[...]
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSU e, in
mancanza, le OO.SS. firmatarie il presente CCNL a livello territoriale,
sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo al CST competente, che
provvederà ad inoltrarla all'Ente bilaterale.
Titolo VII - Classificazione del personale
Art. 38 - Mansioni di attesa.
I lavoratori inquadrati nelle seguenti mansioni:
- conducente di mezzi pesanti, con patente C/D/E
- guardarobiere
- magazziniere
- autista con patente B
- assistente ai bagnanti con brevetto
- addetto alla vigilanza
- garagista
- addetto portineria
- bagnino
- fattorino
- custode
- conducente di motobarca, privo di patente nautica
- conducente di motofurgone
- maschera
- addetto a mansioni di semplice attesa
- addetto al trasferimento manuale di pratiche
sono considerati, al fine della determinazione dell'orario settimanale, quali
lavoratori con mansioni di attesa o con mansioni prevalentemente di attesa.
Titolo VIII - Quadri
Art. 45 - Orario flessibile.
Le imprese potranno, senza alcun onere aggiuntivo, richiedere ai Quadri di
fornire sino ad un massimo di 12 settimane annue di orario flessibile.
Per orario flessibile si intende la possibilità di lavorare con un orario di 48
ore settimanali e poi, in un periodo di minore carico di lavoro, di effettuare,
per uguale numero di settimane, un orario di 32 ore settimanali.
Nel caso di applicazione dell'orario flessibile la retribuzione rimarrà
invariata sia per il periodo di maggiore prestazione lavorativa sia per quello
con minore prestazione.
L'impresa che intenda effettuare l'orario flessibile per i Quadri dovrà darne
comunicazione scritta agli interessati con un preavviso di almeno 30 giorni,
copia della comunicazione andrà inviata al CST competente che provvederà, nel
rispetto delle norme sulla privacy, a trasmettere all'Ente bilaterale i dati per
la statisticazione dell'utilizzo del presente strumento.
Titolo XI - Orario di lavoro
Art. 53 - Orario di lavoro
settimanale.
La durata normale del lavoro effettiva è fissata in 40 ore settimanali.
Per i lavoratori con mansioni discontinue o di semplice attesa l'orario di
lavoro è fissato in 48 ore settimanali, ai sensi della normativa vigente.
Le mansioni alle quali si possono applicare le norme di cui al comma predente
sono solo, ed inderogabilmente, quelle definite nella declaratoria come lavori
di attesa.
Al datore di lavoro è consentito chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le 8
ore in misura non superiore alle due ore giornaliere e alle 12 settimanali.
Per lavoro effettivo si intende lavoro che richiede una applicazione assidua e
continuativa.
La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in 5 giornate e
mezza.
Art. 54 - Esposizione
orario di lavoro.
Gli orari di lavoro praticati nell'azienda dovranno essere esposti in modo
facile e visibile, a tutti i dipendenti e devono essere comunicati, da parte
dell'azienda, al CST e all'Ispettorato del Lavoro.
Titolo XII - Lavoro straordinario - supplementare
Art. 55 - Lavoro straordinario.
Il lavoro straordinario è quello eccedente l'orario normale di lavoro
giornaliero e settimanale contrattuale.
Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, è facoltà del datore di lavoro
richiedere prestazioni d'opera straordinarie e a carattere individuale nei
limiti di 200 ore annue.
[...]
Art. 58 - Registro lavoro
straordinario.
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura
dell'azienda, su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà
essere esibito in visione, a richiesta delle Organizzazioni sindacali regionali
e provinciali o comprensoriali, presso la sede locale CST.
Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea
documentazione nelle Aziende che abbiano la contabilità informatizzata presso il
CST.
[...]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e
lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge e regolamentari.
Titolo XIII - Riposo settimanale, festività, ferie, permessi
Art. 60 - Riposo settimanale.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti
disposizioni legislative in materia.
Il giorno di riposo, generalmente, coincide con la domenica, ma può cadere anche
in giorno diverso e attuato per turno come per le attività stagionali, quelle
per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche o di
pubblica utilità, quelle rivolte a soddisfare direttamente i bisogni del
pubblico, i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti, la
compilazione dell'inventario e del bilancio annuale.
Art. 62 - Ferie.
[...]
Le ferie sono irrinunciabili.
[...]
Titolo XIX - Gravidanza e puerperio
Art. 74 -
Astensione dal lavoro della lavoratrice.
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di
astenersi dal lavoro:
(a) per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato
medico di gravidanza;
(b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto
stesso;
(c) per i 3 mesi dopo il parto;
(d) per un ulteriore periodo di 6 mesi (facoltativo) dopo il periodo di cui alla
lett. c).
Il godimento dei periodi di cui alle lett. a) e c), può, mediante presentazione
di idonea certificazione medica del Servizio Sanitario Nazionale, essere così
diversamente articolato:
(a) per il mese precedente la data presunta del parto indicata dal certificato
medico di gravidanza;
(b) per i 4 mesi dopo il parto.
[...]
Art. 76 - Permessi per
assistenza.
Il datore di lavoro deve consentire alla lavoratrice madre, durante il 1° anno
di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la
giornata il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore
a 6 ore.
[...]
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di 1 ora ciascuno
e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi
comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dalla azienda.
[...]
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli
artt. 18 e 19, legge 26.4.34 n. 635, sulla tutela del lavoro delle donne.
[...]
Art. 77 - Normativa.
[...]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e
puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
Titolo XX - Malattie e infortuni
Art. 83 - Infortunio.
Così come previsto dal D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni, il datore di
lavoro è obbligato dall'art. 4, comma O, del succitato decreto ha tenere un
registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che
comportano una assenza dal lavoro di almeno 1 giorno.
Per la copertura assicurativa dei lavoratori da infortuni sul lavoro e le
malattie professionali le Aziende sono tenute ad assicurare presso l'Inail i
propri dipendenti, secondo la normativa vigente.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di
lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato
di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto
altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la
prescritta denuncia all'Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e
qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
Il presentarsi di questa fattispecie costituisce violazione del successivo art.
111.
[...]
Art. 88 - Tubercolosi.
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in Istituti sanitari o
Case di cura a carico della assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle
Province e dei Comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del
posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia
tubercolare. Nel caso di dimissione per dichiarata guarigione, prima della
scadenza di 14 mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla
conservazione del posto sussiste fino a 4 mesi successivi alla dimissione
stessa.
Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l'obbligo di conservazione del
posto sussiste in ogni caso fino a 6 mesi dopo la data di dimissione dal luogo
di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell'art. 9, legge 14.12.70 n.
1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata
l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia. In caso
di contestazione il merito all'idoneità stessa decide in via definitiva il
Direttore del Presidio sanitario antitubercolare assistito, a richiesta, da
sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.
10, legge 28.2.53 n. 86.
[...]
Art. 89 - Rimando alla
vigente normativa.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e
infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
Titolo XXI - Part-time temporaneo per malattia o assistenza
Art. 90 - Definizione.
Nell'ottica di facilitare il superamento di specifici momenti di difficoltà da
parte del lavoratore, le Parti stipulanti il presente CCNL hanno inteso definire
uno strumento che riducendo il carico di lavoro, in via temporanea, faciliti il
successivo reinserimento del lavoratore colpito o da malattia o da gravi
emergenze familiari.
A tal fine le Parti hanno individuato nel part-time temporaneo lo strumento più
rispondente ai su esposti obiettivi.
Le Parti riconfermano che, salvo la durata temporale, i rapporti di lavoro
regolati dal presente titolo sono in tutto e per tutto assimilabili a quelli
definiti e normati nella fattispecie del part-time dal presente contratto
collettivo.
Art. 91 -
Durata temporale del part-time temporaneo.
I lavoratori potranno richiedere la riduzione temporanea dell'orario di lavoro
per periodi di 3 o 6 mesi, rinnovabili a richiesta del lavoratore, sino ad un
massimo di 36 mesi - cumulabili anche in diverse richieste non tutte
cronologicamente collegate.
Tutte le comunicazioni inerenti la richiesta della riduzione e le eventuali sue
proroghe andranno effettuate mediante raccomandata r/r.
Art. 92 - Beneficiari.
Possono utilizzare il part-time temporaneo tutti i lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato, che rientrino nelle seguenti categorie:
(1) malati oncologici
[...]
Art. 93 - Malati oncologici.
Per malati oncologici si intendono i lavoratori, assunti a tempo indeterminato,
che risultino affetti da malattie oncologiche e che dopo la prima fase di cure
necessitino o di un periodo di minore stress da lavoro o di effettuare cicli di
cure successive atte a garantire la completa guarigione.
Per la richiesta del part-time temporaneo il lavoratore dovrà produrre idonea
documentazione rilasciata dal centro sanitario che lo ha in cura; nella
documentazione non dovranno essere riportate da parte dei sanitari altre
indicazioni salvo quella di affezione oncologica.
Art. 99 - Deleghe all'Ente
bilaterale.
Le Parti delegano l'Ente bilaterale per la valutazione della reale applicazione
del presente istituto e per individuare eventuali modifiche che lo possano
rendere più rispondente alla volontà delle aziende di facilitare i lavoratori
sottoposti a temporanei momenti di minore capacità/disponibilità lavorativa.
Titolo XXVI - Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 111 - Obbligo del
prestatore di lavoro.
Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri
connessi con la sua mansione, di usare modi cortesi con la clientela, di
rispettare scrupolosamente le disposizioni amministrative e di legge specie per
quanto attiene ai lavoratori a contatto con merci alimentari sempre che gli
adempimenti siano di competenza per mansione ed inquadramento.
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le dotazioni strumentali
e i materiali di consumo, di cooperare alla prosperità della impresa.
Il lavoratore ha l'obbligo di uniformare il proprio comportamento con i colleghi
al massimo rispetto delle possibili differenze di razza, sesso, religione e
cultura che possano esistere tra i colleghi.
[...]
Art. 112 - Divieti.
È vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre
l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione
dell'azienda.
Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se
non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
[...]
Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è
assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.
Art. 116 - Provvedimenti
disciplinari.
La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti
provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità
delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
(1) richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
(2) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui
al precedente punto 1);
(3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione
di cui all'art. 100;
(4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
(5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di
ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
[...]
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
[...]
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica
nei confronti del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione e uso, con dimostrata
responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la 3a volta nell'anno solare, in qualunque delle
mancanze che prevedono la multa, salvo il caso della assenza ingiustificata e
per la 2a mancanza di diligenza nella consegna di valori di clienti se nell'anno
in corso è già stata inflitta una multa per analogo motivo;
[...]
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5
(Licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
[...]
- grave violazione degli obblighi di cui all'art. 111;
- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza previste dal D.lgs. n.
626/94;
[...]
- la recidiva oltre la 3a volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che
prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei
ritardi, e per la 3a mancanza di diligenza nella consegna di valori dei clienti
se nell'anno in corso è già stata comminata la sospensione per analogo motivo;
[...]
Titolo XXVII - Composizione delle controversie
Art. 119 - Campo di intervento.
Per tutte le controversie individuali e collettive relative alla applicazione
del presente contratto è prescritto il tentativo di conciliazione in sede
sindacale, secondo le norme e modalità stabilite dal presente articolo.
[...]
Tutte le eventuali controversie inerenti al presente CCNL potranno essere
demandati a richiesta anche da una sola delle parti contrattuali stipulanti alla
Commissione di Conciliazione paritetica locale o nazionale di cui agli artt. 120
e 121 del presente contratto.
Art.
120 - Commissione di Conciliazione paritetica nazionale.
La Commissione di Conciliazione paritetica nazionale è composta da 6
rappresentanti dei datori di lavoro e da 6 rappresentanti dei lavoratori
dipendenti in misura paritetica e può articolarsi in sottocommissione
riguardanti i vari settori.
La Commissione nazionale avrà sede presso una delle associazioni
imprenditoriali.
La Commissione di Conciliazione paritetica nazionale ha il compito di fare
applicare il presente contratto e i vari accordi nazionali e locali riguardanti
i rapporti di lavoro nelle aziende.
Le vertenze di carattere generale riguardanti l'applicazione e l'interpretazione
del presente contratto e i vari accordi nazionali e locali, prima di qualsiasi
azione, devono essere inviate all'esame della Commissione di conciliazione
paritetica nazionale, per il tentativo di amichevole componimento, dopo che tali
controversie sono state già esaminate dalla Commissione di conciliazione
paritetica locale e hanno prodotto esito negativo.
Naturalmente la Commissione di conciliazione paritetica locale era stata
convocata dalla associazione imprenditoriale locale che essendosi pronunciata
nei 20 giorni dal ricevimento sull'oggetto della controversia con esito negativo
sottoscritto con verbale, demanda alla Commissione paritetica nazionale copia
del verbale negativo per tentare la conciliazione amichevole in seconda istanza
entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento del verbale.
Anche in caso di mancato accordo per il rinnovo, la stipula degli integrativi
locali dovrà essere esperito il tentativo di conciliazione attraverso la
Commissione di conciliazione paritetica nazionale.
Inoltre la Commissione di conciliazione nazionale paritetica, nel caso che
l'accordo non venga raggiunto, per decisione collegiale potrà chiedere
l'intervento del Ministero del lavoro.
La Commissione di conciliazione paritetica nazionale ha il compito di favorire
l'attività dell'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo (EBTU) su basi paritetiche
tra le associazioni dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori dipendenti.
La Commissione di conciliazione paritetica nazionale ha il compito di
coordinamento delle commissioni di conciliazione al fine di migliorare
l'attività conciliativa.
Art. 121 - Commissioni di conciliazione paritetiche territoriali.
Le associazioni sindacali locali dei datori di lavoro dovranno designare in
misura paritetica i rappresentanti effettivi e supplenti in seno alla
Commissione di conciliazione paritetica locale, fermo restando che manchi la
designazione da parte di qualcuna delle associazioni sindacali, che però possono
designare successivamente il componente, la Commissione per la risoluzione delle
controversie può operare lo stesso.
Le suddette Commissioni avranno la sede presso una delle associazioni dei datori
di lavoro locali aderenti (CST) alle associazioni nazionali stipulanti il
presente contratto.
La Commissione è convocata dall'associazione imprenditoriale locale (CST)
interessata ogni qualvolta è fatta la richiesta con lettera raccomandata da una
delle parti rappresentate.
La richiesta deve essere motivata indicando l'oggetto della controversia e la
Commissione entro 20 giorni dovrà esaminarla e sottoscrivere un verbale negativo
o positivo in tante copie quante sono le associazioni locali facenti parte della
Commissione.
In caso di mancato accordo, la Commissione di conciliazione paritetica
territoriale demanda alla Commissione di conciliazione paritetica nazionale il
verbale di accordo negativo per esperire il secondo tentativo di conciliazione e
infine deposita numero 2 copie del verbale presso l'Ufficio provinciale del
lavoro competente per territorio.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo dovranno essere sottoscritte
dalle parti interessati e dai componenti la commissione e in caso di mancato
accordo dovranno contenere le motivazioni del mancato accordo ed eventuali
soluzioni parziali sulle quali le parti concordano.
Le Commissioni di conciliazione istituite con accordo sindacale tra le parti
stipulanti il CCNL devono essere comunicate all'EBTU per includerli
nell'archivio dei contratti.
Titolo XXVIII - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Art. 123 - Recesso ex art. 2119
cc.
Ai sensi dell'art. 2119 cc, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto
di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo
determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora
si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del
rapporto (giusta causa).
La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di
lettera raccomandata r/r o altro mezzo idoneo a certificare la data di
ricevimento, contenente l'indicazione dei motivi.
A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al comma 1 del presente
articolo:
[...]
- il danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi;
- l'esecuzione, senza permesso di lavoro nell'azienda per conto proprio o di
terzi;
- il comportamento tendente a creare costrizione psicologica e/o fisica fra i
dipendenti motivato da comportamenti discriminatori e/ o da molestie sessuali.
Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore che recede per giusta
causa compete l'indennità di cui al successivo art. 131.
Titolo XXIX - Sicurezza sul lavoro.
Art. 138 - Premessa.
Le Parti stipulanti il presente CCNL riconoscono la massima importanza alla
puntuale e corretta applicazione delle norme a tutela e salvaguardia dei
lavoratori.
Le Parti, altresì, riconoscendo che l'insieme delle diverse norme e
responsabilità che il Legislatore a posto a carico delle Aziende risultano, nel
complesso, di difficile applicazione in tutte quelle realtà produttive di
piccole e medio piccole dimensioni, attribuiscono la massima importanza ad una
gestione partecipativa, tra i diversi soggetti sociali interessati, per
garantire la corretta applicazione delle norme.
Art. 139 - Richiami normativi.
Per l'attuazione delle disposizioni inerenti la sicurezza e l'igiene sui luoghi
di lavoro di cui agli artt. 18, 19 e 20, D.lgs. n. 626/94 e successive
modificazioni, si rimanda all'allegato C al presente contratto.
Le Parti, in previsione degli effetti della legge n. 30/03, riaffermano la
massima importanza che le norme di tutela previste nel D.lgs. n. 626/94 e
successive modificazioni, vada inteso a tutela della totalità dei lavoratori
presenti nel sito aziendale, indipendentemente dalla natura giuridica del
rapporto che li lega alla Azienda.
Art. 140 - Adempimenti
preliminari.
Tutte le Aziende che applicheranno il presente contratto collettivo dovranno,
entro il termine perentorio di 90 giorni, effettuare gli adempimenti connessi
con la valutazione del rischio ed informarne i lavoratori mediante apposita
comunicazione da rendere visibile a tutti.
Art. 141 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Nelle Aziende con più di 15 dipendenti, ai sensi del richiamato allegato C al
presente CCNL, dovranno essere eletti dai lavoratori i RLS, ai suddetti verranno
riconosciute le tutele di cui alla legge n. 300/70.
Art. 142 - Disposizioni finali.
Le Parti, richiamando il comma 2, art. 138, si impegnano, in sede di Ente
bilaterale, ad individuare ogni e qualsiasi strumento che possa semplificare gli
adempimenti connessi alla materia, mediante la delega di determinate competenze
e/o funzioni a soggetti terzi che ne assumano la responsabilità.
Nota a verbale.
Le Parti intendono ribadire che le previsioni di cui all'art. 142, vanno intese
sempre e comunque come semplice possibilità di delegare a soggetti terzi
funzioni e/o responsabilità connesse con la normativa sulla sicurezza ma in
nessun modo che in sede di trattativa tra le Parti sia possibile diminuire o
modificare le tutele o le previsioni della vigente normativa.
Chiarimento a verbale.
Nelle Aziende che applicano il presente CCNL l'utilizzo delle forme flessibili
di impiego, previste dalla legge n. 30/93, è sempre sottoposta alla
individuazione degli strumenti atti alla tutela e alla applicazione della
normativa sulla sicurezza.
Titolo XXX - Tutela della dignità e parità dei lavoratori
Art. 146 - Molestie sui
luoghi di lavoro.
Le aziende si adopereranno per eliminare dai luoghi di lavoro qualsiasi
comportamento o prassi che possa costituire forma di coercizione della persona
umana, con particolare attenzione per la sfera delle molestie sessuali.
Art. 147 - Lavoratori
di lingua non italiana.
Le aziende favoriranno l'utilizzazione da parte di lavoratori extra- comunitari
delle previsioni di cui all'art. 73 del presente CCNL per l'accesso a corsi di
formazione per il conseguimento di una conoscenza basica della lingua italiana.
Art. 151 - Salubrità
degli ambienti di lavoro.
Le aziende sono tenute, nel più rigoroso rispetto delle normative vigenti e
delle sensibilità individuali, a promuovere tutte le azioni utili tese ad
eliminare il fumo di sigaretta dai luoghi di lavoro.
Art. 153 - Mobbing.
Le Parti stipulanti il presente CCNL riconoscono la gravità del fenomeno
conosciuto come mobbing e intendono contrastarlo con ogni mezzo.
A tal fine le Parti delegano l'Ente bilaterale ad individuare idonei strumenti
di prevenzione e formazione che consentano di sradicare il fenomeno delle
illecite pressioni e/o violenze che si possono manifestare tra i dipendenti.
Nota a verbale.
Le Parti intendono considerare il Mobbing, per quanto attiene la gestione
disciplinare dello stesso, come una fattispecie ricompresa nelle previsioni del
licenziamento senza diritto al preavviso di cui all'art. 128 del presente CCNL.
Titolo XXXI - Relazioni sindacali
Art. 154 - Relazioni nazionali.
Le parti si danno reciprocamente atto della importanza ascritta ad un sistema di
relazioni industriali basato sulla concertazione e sul raffreddamento delle
vertenze collettive.
A tal proposito le Parti stipulanti si incontreranno annualmente, entro il mese
di marzo di ciascun anno, per una valutazione congiunta sull'andamento del
settore e dei trend occupazionali.
Nella stessa riunione si valuteranno le proposte avanzate dall'Ente bilaterale
fine di rendere operative le eventuali proposte avanzate in tema di
inquadramento di nuove figure professionali o di mutamento dei contenuti di
professionalità per mansioni già definite nel testo contrattuale ma interessate
da profondi mutamenti inerenti le tecnologie di applicazione.
Art. 155 - Relazioni
territoriali.
Le parti consapevoli delle differenziazioni presenti nelle aziende del terziario
e nelle diverse realtà territoriali, si riuniranno - su richiesta di una delle
parti - su base regionale per la valutazione dell'andamento occupazione e del
mercato del territorio.
Art. 159 - Contrattazione
aziendale.
Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una
stessa provincia, più di 30 dipendenti potranno essere concordate particolari
norme riguardanti:
- turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più
dei seguenti regimi d'orario: turni continui, turni spezzati, fasce
differenziate;
- eventuali forme di flessibilità;
- part-time;
- determinazione dei turni feriali;
- contratti a termine;
- accesso alla formazione;
- tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori, ambiente e
sicurezza nei luoghi di lavoro;
- quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21, legge n. 300/70;
[...]
La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni
locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni sindacali e, per i datori di
lavoro, del CST competente.
Art. 160 - Assemblea.
Nelle aziende con più di 15 dipendenti, la RSU e le Organizzazioni Sindacali
firmatarie del presente CCNL potranno indire Assemblee retribuite dei lavoratori
nella misura massima di 10 ore annue, durante la normale prestazione lavorativa:
[...]
Art. 162 - Delegato provinciale.
Al fine di garantire la tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti da
aziende con meno di 15 dipendenti, le Organizzazioni sindacali firmatarie del
presente CCNL nomineranno un Delegato Sindacale Territoriale (DST).
Al Delegato Sindacale Territoriale saranno riconosciuti i diritti di
informazione presso le Aziende con meno di 15 dipendenti presenti nel territorio
di competenza, oltre all'esercizio della tutela dei lavoratori nei casi
rientranti nella previsione dell'art. 7, legge n. 300 del 20.5.70.
[...]
Titolo XXXII - Ente bilaterale
Art. 172 - Ente bilaterale.
Le parti stipulanti, per migliorare la gestione partecipativa del presente CCNL,
concordano di costituire un Organismo denominato Ente Bilaterale Nazionale del
Turismo (EBTU) che avrà quale finalità quello di:
- gestire i contratti di formazione e lavoro;
- incrementare l'occupazione;
- realizzare corsi di formazione professionali;
- svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro;
- ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e
aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro
trasmissione al CNEL come previsto dalla legge;
- emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro
relativamente a specifiche figure professionali;
- esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo
determinato e/o contratto a tempo parziale;
- promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali e dei
Centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative;
[...]
- realizzare iniziative di carattere sociale;
- istituire un comitato di vigilanza nazionale;
- promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e
riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni
nazionali, europee, internazionali, nonché altri Organismi orientati ai medesimi
scopi;
- favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in
vista della piena attuazione della legge n. 125/91, nonché favorire il loro
reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
- seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza
sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le
parti sociali;
- svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione
collettiva e/o dalle norme di legge.
L'Ente Bilaterale Nazionale dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione
paritetica nazionale con il compito di dirimere eventuali controversie.
Gli Organi di gestione dell'Ente Bilaterale Nazionale saranno composti su base
paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni
sindacali dei lavoratori dipendenti.
L'Ente Bilaterale Nazionale provvederà a formulare uno schema di regolamento per
gli enti bilaterali regionali e territoriali.
L'Ente Bilaterale Nazionale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano
alle esigenze di ottimizzare le risorse umane interne.
Titolo XXXIII - Istituti speciali e deroghe per le aziende stagionali
Art. 174 - Definizione
di azienda stagionale.
Si considerano "stagionali", le aziende di cui all'art. 2 del presente contratto
che abbiano, comunque, un periodo di chiusura durante l'anno superiore ai 4
mesi.
La durata massima e consecutiva dell'attività non potrà essere superiore a 6
mesi.
Non viene fissato alcun limite di assunzione del personale dipendente in
considerazione del carattere stagionale dell'azienda.
Art. 178 - Orario di lavoro.
L'orario di lavoro è fissato in 8 ore giornaliere, mentre per i lavoratori con
mansioni discontinue o di semplice attesa è fissato fino ad un massimo di 10 ore
da svolgersi in base alle esigenza dell'azienda in riferimento ai periodi di
maggiore intensità lavorativa, sempre in armonia ed in ottemperanza alla
normativa vigente.
Nel fissare tale durata di lavoro giornaliera, si è tenuto conto del fatto che
le aziende di stagione non possono a priori conoscere l'entità del lavoro da
svolgere, che è caratterizzata dalle prenotazioni e disdette della clientela,
dagli eventi atmosferici, dalle condizioni climatiche, nonché dagli altri eventi
che possono comunque, ripercuotersi sulla attività aziendale.
La distribuzione dell'orario settimanale è fissata in 6 giornate.
L'orario per la consumazione dei pasti del lavoratore, (mezzogiorno e sera),
delle colazioni (prima mattina, metà mattina e pomeriggio) è di complessive 2
ore giornaliere, che dovranno essere decurtate dall'orario giornaliero di
lavoro.
Art. 180 - Indennità
sostitutiva delle ferie.
Tenuto conto delle esigenze aziendali, al dipendente che, durante il periodo
stagionale, non ha usufruito del periodo di ferie, sarà corrisposta una
indennità sostitutiva in aggiunta alla normale retribuzione.
Parti speciali per le diverse categorie del turismo
Titolo XXXIV - Aziende alberghiere
Art. 185 - Stagisti.
Per il periodo di esercitazione, nell'intervallo dei corsi scolastici, gli
allievi delle "scuole alberghiere", accolti nelle aziende alberghiere, non fanno
parte del personale e non sono quindi sottoposti a nessuna delle norme del
presente contratto, purché non prestino servizio effettivo in sostituzione dei
dipendenti normali.
Art. 186 - Nastro orario.
Nelle aziende alberghiere, di norma, l'orario di lavoro giornaliero si svolge in
1 o 2 turni.
Salve condizioni di miglior favore, il nastro orario è di 14 ore per il
personale di sala, ricevimento e portineria, e di 12 ore per il restante
personale.
Titolo XXXV - Complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta
Art. 190 - Esigenze
specifiche del territorio.
Per i complessi turistico-ricettivi si richiama la possibilità di individuare,
in sede territoriale e/o aziendale, forme di diversa articolazione dei nastri
orari e della organizzazione del lavoro rispetto a quanto normato nel presente
CCNL.
Tutti gli accordi raggiunti in tal senso dovranno essere certificati a cura
dell'Ente Bilaterale e la documentazione verrà inviata a cura del CST
competente.
Titolo XXXVI - Pubblici esercizi
Subtitolo C - Pulizia dei locali
Art. 199 - Mansioni inferiori.
Il personale di servizio è tenuto ad effettuare le pulizie della sala o del
reparto cui è adibito.
Tale obbligo non comporta l'esecuzione della grossa pulizia nei locali di lusso,
negli altri locali le grosse pulizie competeranno al personale di sala solo se
non sia presente in azienda personale assunto con qualifica di lavoratore di
fatica.
Subtitolo D - Norme per i locali notturni
Art. 200 - Definizione.
Sono considerati locali notturni tutti gli esercizi nei quali vi siano
trattenimenti di varietà e danze, il cui orario di chiusura si protrae oltre le
ore 2.
Art. 201 - Esonero servizi
di pulizia.
Tutto il personale addetto a tali servizi sarà escluso dal servizio diurno,
pulizia compresa.
Subtitolo E - Norme per la ristorazione collettiva
Art. 203 - Orario di lavoro.
L'orario di lavoro delle mense, in deroga alle previsioni generali del contratto
collettivo, potrà essere modificato, con preavviso di almeno 30 giorni nel caso
il committente cambi gli orari in cui richiede il servizio di ristorazione.
Resta inteso che le prestazioni svolte tra le ore 22 e le 6 del giorno seguente
verranno maggiorate ai sensi dell'art. 59.
Art. 205 - Refezione.
I dipendenti delle mense hanno diritto a due pause di 15 minuti ciascuna, una la
mattina e una il pomeriggio, in cui potranno consumare una colazione leggera
utilizzando i cibi e le bevande presenti in mensa.
La detta refezione non va calcolata a nessun effetto contrattuale.
Titolo XXXVII - Stabilimenti balneari
Art. 206 - Interruzione meridiana.
Negli stabilimenti balneari la interruzione meridiana non potrà essere inferiore
alle 3 ore né superiore alle 4; salvo per gli stabilimenti con orario a turni.
Titolo XXXVIII - Alberghi diurni
Art. 208 - Riferimento normativo.
Per gli alberghi diurni valgono integralmente le norme stabilite nella parte
generale del presente CCNL.
Titolo IXL - Agenzia di viaggio e tour operator
Art. 211 - Orario settimanale.
Nelle Agenzie di Viaggi e nei Tour Operator l'orario di lavoro settimanale è
articolato su 5 giornate lavorative.
La giornata di libertà, oltre quella del riposo settimanale di legge, potrà
essere goduta in 1 intera giornata o in 2 mezze giornate, tenuto conto delle
esigenze delle imprese e di quelle dei lavoratori.
Quanto sopra salvo deroghe da concordarsi tra le parti per i periodi di alta
stagione.
Gli orari di lavoro potranno essere modulati, e comunicati per iscritto ai
lavoratori, o per l'intera forza lavoro o per specifici gruppi/reparti o anche
per singoli lavoratori secondo le esigenze dell'Impresa.
Gli orari di lavoro praticati nell'azienda dovranno essere esposti in modo
facile e visibile, a tutti i dipendenti e devono essere comunicati, da parte
dell'azienda, al CST e all'Ispettorato del Lavoro.
Art. 212 - Orario di lavoro settimanale per i periodi di alta stagione.
Le Agenzie di Viaggio e i Tour Operator potranno, senza alcun onere
aggiuntivo, richiedere ai dipendenti di fornire sino ad un massimo di 12
settimane annue di orario flessibile, per venire incontro alle esigenze dei
periodi di alta stagione.
Per orario flessibile si intende la possibilità di lavorare con un orario di 48
ore settimanali e poi, in un periodo di minore carico di lavoro, di effettuare,
per uguale numero di settimane, un orario di 32 ore settimanali.
Nel caso di applicazione dell'orario flessibile la retribuzione rimarrà
invariata sia per il periodo di maggiore prestazione lavorativa sia per quello
con minore prestazione.
L'Impresa che intenda effettuare l'orario flessibile dovrà darne comunicazione
scritta agli interessati con un preavviso di almeno 30 giorni, copia della
comunicazione andrà inviata al CST competente che provvederà, nel rispetto delle
norme sulla privacy, a trasmettere all'Ente bilaterale i dati per la
statisticazione dell'utilizzo del presente strumento.
Titolo XL - Formazione e aggiornamento professionale
Art. 217 - Funzioni di promozione e attivazione della formazione continua in
seno all'Ente bilaterale.
Le Parti demandano all'Ente Bilaterale la gestione progettuale e l'attivazione
di un apposito Gruppo di lavoro (Task Force), denominato Fondo per la Formazione
del Terziario, in sigla Fofoter, teso a creare una rete di supporto per
l'erogazione di strumenti dedicati alla formazione e all'aggiornamento
professionale.
Tali servizi, pur considerando la oggettiva differenziazione dei fabbisogni
formativi tra le diverse categorie di lavoratori, dovrà fornire canali di
accesso e moduli di interesse per la totalità dei lavoratori inquadrati dal
presente CCNL.
Una volta terminata la fase di progettazione e di avvio operativo di cui al
comma 1, la Task Force dedicata, ferma restando la sua appartenenza all'Ente
bilaterale, si gestirà con propria autonomia amministrativa.
Le nomine nella Cabina di Regia della Task Force saranno di competenza dell'Ente
bilaterale.
Allegati
Allegato C.
Regolamento elettorale per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Avvertenza
Le parti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli
risponde soltanto alla esigenza di migliorare la consultazione del testo
contrattuale. I titoli, pertanto, non sono esaustivi della indicazione dei
contenuti dei singoli articoli e quindi, in quanto tali non costituiscono
elemento d'interpretazione della norma.
Norme per l'applicazione del D.Lgs. n. 626/94
Protocollo sindacale per l'attuazione del disposto del D.Lgs. n. 626/94
Titolo I - Aziende sino a 15 dipendenti
Art. 1 - Sfera di applicazione.
L'individuazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
avverrà mediante elezione tra tutti i dipendenti dell'azienda durante
un'assemblea appositamente convocata con questo esclusivo argomento all'ordine
del giorno.
Art. 2 - Elezioni del RLS.
Il RLS è eletto con il sistema del voto uninominale per liste contrapposte.
Godono del diritto al voto tutti i lavoratori indipendentemente dal contratto di
lavoro ad essi applicato - a tempo determinato, indeterminato, formazione
lavoro.
Sono eleggibili solo i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Art. 3 - Durata del mandato.
Il mandato di RLS ha durata triennale con possibilità di rielezioni.
Art. 4 - Formazione del RLS.
Per la formazione degli RLS nelle aziende sino a 15 dipendenti valgono le norme
di cui al successivo Titolo III.
Art. 5 -
Permessi retribuiti per la formazione.
Per la formazione basica il RLS avrà a disposizione 50 ore annue di permesso
retribuito.
Nel caso di successive rielezioni l' RLS non potrà usufruire del presente
articolo.
Art. 6 - Permessi retribuiti per l'espletamento delle funzioni RLS.
Le aziende metteranno a disposizione del RLS 50 ore annue di permessi
retribuiti.
Considerate le caratteristiche dimensionali delle aziende di cui al presente
titolo l'utilizzo dei permessi retribuiti dovrà essere comunicato con almeno 3
giorni di preavviso.
Art. 7 - RLS territoriale.
È prevista la facoltà per i dipendenti da aziende sino a 15 lavoratori di
demandare le funzioni del RLS ad un dirigente sindacale con funzioni di
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel Territorio (RLST), che
svolgerà le medesime attribuzioni di legge del RLS per un insieme di aziende
ricomprese in uno specifico territorio.
Art. 8 - Applicazione
D.lgs. n. 626/94.
Il RLST è espressione dell'Organismo Paritetico (OP) per l'applicazione del
D.lgs. n. 626/94 per i CCNL sottoscritti da Confterziario.
Accedono all'OP le OO.SS. stipulanti i diversi CCNL e sottoscrittrici del
presente protocollo.
Art. 9 - Dimensioni del
territorio.
L'OP designerà ogni RLST in ragione o del rapporto 1 RLST ogni 2.000 addetti e/o
1 RLST sino ad un massimo di 250 imprese.
Art. 10 - Durata del mandato.
La durata del mandato di nomina degli RLST avrà base triennale con possibilità
di successive nuove designazioni.
Art. 11 - Clausola estensiva.
È concessa alle aziende sino a 30 dipendenti, o ad unità produttive di pari
grandezza, la facoltà di ricorrere alla designazione del RLST per l'applicazione
dei disposti di legge.
Le aziende o UP che ricorreranno alla presente opzione dovranno associarsi
all'OP.
Titolo II - Organismo paritetico
Art. 12 - Costituzione.
L'OP per l'applicazione del D.lgs. n. 626/94 nelle aziende che applichino i CCNL
promossi da Confterziario è costituito pariteticamente dalle OO.SS. firmatarie e
da Confterziario.
Art. 13 - Territorialità.
L'OP si articola su 2 livelli : nazionale e territoriale.
Il livello territoriale corrisponderà a quello regionale.
Art. 14 - Funzionamento OP.
Il funzionamento dell'OP è garantito da una quota associativa pari allo 0,1%
della retribuzione a carico dei lavoratori e delle aziende sino a 15 dipendenti.
L'incarico di esattore delle quote sarà demandato, mediante convenzione, ad un
Ente di diritto pubblico.
Art. 15 - Retribuzione RLST.
L'OP provvederà alla retribuzione degli RLST con l'esclusione degli oneri
previdenziali ai sensi dell'art. 30, legge n. 300/70.
Art. 16 - Notifica
nominativi RLST.
L'OP provvederà a notificare i nominativi degli RLST a tutte le aziende
interessate, alle Associazioni datoriali e all'UPLMO competente
territorialmente, unitamente con l'attribuzione agli RLST di un documento di
riconoscimento.
Titolo III - Aziende con più di 15 dipendenti
Art. 17 - Sfera di applicazione.
Per le aziende e/o unità produttive con più di 15 dipendenti l'individuazione
del RLS avverrà mediante elezione tra tutti i lavoratori occupati presso la
stessa unità produttiva.
Art. 18 - Numero degli RLS.
Il numero degli RLS da eleggere sarà di:
- aziende da 16 a 200 dipendenti 1 RLS
- aziende da 201 a 500 dipendenti 3 RLS
- aziende con più di 500 dipendenti 6 RLS
Art. 19 - Monte ore per RLS.
Per l'espletamento delle proprie mansioni è previsto l'utilizzo di un monte ore
retribuito pari a:
- aziende da 16 a 100 dipendenti 100 ore annue per RLS
- aziende con più di 100 dipendenti 144 ore annue per RLS
Art. 20 - Garanzie per gli
RLST.
Ai RLST si applicano le garanzie previste dalla legge n. 300/70 per i dirigenti
di RSA.
Art. 21 - Modalità di elezione.
Per l'elezione del RLS valgono le norme pattuite per l'elezione delle RSU, di
cui all'Accordo interconfederale.
Titolo IV - Formazione degli RLS/RLST
Art. 22 - Formazione RLS/RLST.
La formazione degli RLS/RLST verterà su argomenti individuati dall'OP.
È prevista la facoltà per le aziende di integrare le materie individuate dall'OP
con specifiche conoscenze direttamente rispondenti al ciclo produttivo
dell'azienda medesima.
Art. 23 - RLST.
La formazione del RLST sarà effettuata in via esclusiva dall'OP anche mediante
l'utilizzazione di appositi Enti o Istituti di formazione.
Solo il raggiungimento dei previsti livelli formativi consentirà alle OO.SS. di
designare a RLST i propri dirigenti indicati.
Art. 24 - RLS.
La formazione degli RLS eletti potrà avvenire o presso l'OP, con le modalità di
cui all'art. 25, o presso l'azienda stessa. Le materie e la ripartizione della
formazione non potranno in ogni caso differire dal modello previsto dall'OP
salvo che per integrazioni formative di cui all'art. 22.
Art. 25 - Permessi per la
formazione.
Le aziende metteranno a disposizione degli RLS al momento della loro elezione
100 ore annue per la formazione basica.
Qualora allo scadere del proprio mandato l' RLS risultasse rieletto non si avrà
erogazione del monte ore per la prima nomina.
Titolo V - Percorso formativo
Art. 26 - Materie formative.
La formazione, fermi restando i naturali mutamenti e aggiornamenti che dovessero
rendersi necessari, sarà suddivisa in 3 aree conoscitive: normativa di legge;
normative contrattuali; nozioni di comunicazione, gestione d'impresa e
valutazione del rischio.
Art. 27 - Criteri valutativi.
L'OP elaborerà sulle materie di cui al precedente articolo metodi formativi e
valutativi tali da garantire l'uniformità di giudizio sui livelli di
apprendimento raggiunto dagli RLS/RLST.
Art. 28 - Riconoscimento RLS.
Qualora un lavoratore eletto RLS, successivamente al percorso formativo, non
raggiungesse gli standard conoscitivi minimi, l'azienda potrà erogare all'RLS un
ulteriore monte ore formativo.
Le ore formative concesse in surplus saranno poste per metà a carico diretto
dell'azienda per l'altra metà sottratte al monte ore di cui agli artt. 6 e 18.
Titolo VI - Attribuzioni dei RLS/RLST
Art. 29 - Accesso ai luoghi
di lavoro.
I RLS/RLST avranno diritto di accesso ai luoghi di lavoro con semplice
informazione preventiva alla Direzione Aziendale, da comunicarsi anche all'OP
nel caso di RLST.
Unici limiti al diritto di accesso ai luoghi di lavoro saranno quelli di legge.
L'azienda potrà richiedere la presenza obbligatoria del proprio titolare e/o
responsabile del servizio di prevenzione e protezione o di un proprio incaricato
di fiducia.
Art. 30 - Modalità di
consultazione.
Per i diritti di informazione previsti dal D.lgs. n. 626/94 l'azienda provvederà
a consultare il/i RLS/RLST in un apposito incontro convocato - con indicazione
specifica degli argomenti da trattare - con almeno due giorni di preavviso.
Nel verbale della riunione dovranno risultare le osservazioni che il/i RLS/RLST
porteranno alle comunicazioni aziendali.
Il verbale, indipendentemente dall'approvazione della materia presentata in
informativa, dovrà essere firmato congiuntamente dalla azienda, mediante un suo
delegato, e dal/i RLS/RLST.
Art. 31 - Informazione.
Il diritto di informazione potrà essere esercitato dal RLS/RLST su tutta la
materia concernente la valutazione del rischio in azienda.
La documentazione inerente le assicurazioni sociali obbligatorie potrà, altresì,
essere consultata, fatto salvo il diritto alla riservatezza dei lavoratori.
Art. 32 - Documentazione
aziendale.
Nell'espletamento del diritto all'informazione il RLS/RLST non potrà asportare
nessun documento di provenienza aziendale per il quale l'azienda dichiari, con
propria responsabilità, la riservatezza.
È fatto, comunque, esplicito divieto al RLS/RLST di comunicare ad esterni
conoscenze o dati tecnici sulla organizzazione del lavoro e sulle metodologie
produttive ad esso venuti a conoscenza nell'espletamento del proprio mandato.
Art. 33 - Norme di
salvaguardia ed estensive.
La contrattazione collettiva o aziendale potrà modificare la fruizione dei
diritti di informazione per meglio aderire alle esigenze di tutela e
prevenzione.
Titolo VII - Norme transitorie e finali
Art. 34 - Sostituzione RLS.
In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, dall'incarico di RLS si procederà
all'immediata sostituzione con le modalità di cui agli artt. 34 e 35.
Art. 35 - Aziende sino
a 200 dipendenti.
Nelle previsioni di cui all'art. 29 si convocherà un'assemblea per effettuare
nuove elezioni.
Art. 36 - Aziende
con più di 200 dipendenti.
In caso di dimissioni di 1 o più componenti la rappresentanza dei lavoratori per
la Sicurezza si procederà con la nomina in sostituzione del primo dei non
eletti.
Agli RLS subentrati si applica il disposto dell'art. 25.
Art. 37 - Sostituzione RLST.
L'OP potrà in qualsiasi momento effettuare sostituzioni e/o integrazioni degli
RLST nominati. Per ogni sostituzione e/o modifica l' OP seguirà la procedura di
cui all'art. 16.
Art. 38 - Clausola di
salvaguardia.
Gli RLST sostituiti resteranno a carico delle O.S. di appartenenza mediante
utilizzo dell'art. 30, legge n. 300/70, con retribuzione a cura dell'OP sino
alla scadenza dell'anno solare.
Dal 1° gennaio successivo o riprenderanno servizio presso l'azienda in cui sono
occupati o resteranno a totale onere e carico della O.S. che ne richiede
l'aspettativa sindacale non retribuita.
Art. 39 - Decorrenza e durata.
Il presente accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo la firma per la parte
normativa e 90 giorni dopo la firma per l'attivazione dell'OP con il collegato
Fondo.
Il presente accordo potrà essere disdetto in qualsiasi momento e da qualsiasi
sottoscrittore con 180 giorni di preavviso mediante lettera raccomandata a/r a
tutte le parti sottoscrittrici.
Allegato D.
Ente Bilaterale Interconfederale Confterziario - Ciu - Conflavoratori
Statuto
Titolo I - Costituzione, scopi
Art. 1 - Costituzione.
È costituito in Roma l'Ente Bilaterale Interconfederale (di seguito l'Ente) tra
la Confederazione Nazionale del Terziario e della Piccola Impresa (di seguito
Confterziario), la Confederazione Italiana Unionquadri (di seguito Ciu) e la
Confederazione dei Lavoratori (di seguito Conflavoratori) per il conseguimento
degli obiettivi di cui al successivo articolo 3 del presente Statuto sociale.
Art. 3 - Scopi sociali.
Lo scopo sociale dell'Ente è la promozione, in favore degli Enti bilaterali
contrattuali sottoscritti tra le Organizzazioni di cui all'art. 1 del presente
Statuto, delle sotto elencate azioni positive:
(a) analisi e studio delle dinamiche normative e contrattuali nel mondo del
lavoro;
(b) analisi e attività di proposizione sugli orientamenti nel mercato del lavoro
a livello comunitario;
(c) studio delle dinamiche del mercato del lavoro;
(d) attività di formazione per il primo inserimento nel mercato del lavoro;
(e) attività di formazione continua;
(f) attività di outplacement e riqualificazione dei lavoratori comunque espulsi
dal mondo del lavoro;
(g) attivazione degli strumenti previsti dal D.lgs. n. 276/03;
(h) attività di aggiornamento per le imprese;
(i) attività di studio e ricerca anche mediante la promozione di apposite borse
di studio;
(j) attività di studio su specifici argomenti che interessino il mondo del
lavoro e quello dell'impresa;
(k) gestione di appositi gruppi di lavoro (task force) per l'attività di studio
e ricerca tesa a fornire strumenti di analisi in favore degli Enti bilaterali
contrattuali promossi dai CCNL sottoscritti alla Associazioni di cui all'art. 1.