Cassazione Civile, Sez. 3, 10 febbraio 2022, n. 4358 - Risarcimento danni a seguito di caduta a terra durante il montaggio di una grande tenda nell'area espositiva della Fiera


 

 

 

Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
Data pubblicazione: 10/02/2022
 

 

Fatto



Con sentenza del 18/1/2019 la Corte d'Appello di Brescia, in accoglimento del gravame interposto dal sig. U.G. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Bergamo n. 1026/2016, ha parzialmente accolto la domanda dal medesimo nei confronti dell'Ente Fiera Promoberg ed altri originariamente proposta di risarcimento dei danni -patrimoniali e non­ lamentati in conseguenza di sinistro avvenuto in data 5/10/2005 allorquando, <<presso il Polo Fieristico di Bergamo, in occasione della manifestazione "Alta Quota Fiera della Montagna 2005" ... era caduto a terra mentre insieme a A.G. stava montando una grande tenda, denominata "Casa Italia", già utilizzata in Pakistan come campo-base in occasione dell'anniversario della prima ascesa degli italiani sul Monte K"> >, riportando < <gravissime lesioni>>, e in particolare <<cecità in occhio sinistro; deficit visivo in occhio destro con emianopsia temporale; cefalea e vertigini; facile irritabilità e disturbi del sonno; disfonia e disfagia; dolore e limitazione funzionale del collo; artralgia e grave ipomiotrofia della spalla destra con limitazione dei movimenti; dolore e rigidità del polso destro e sinistro>>.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Fekno s.r.l. in liquidazione (già Mountain Equipe s.r.l.) propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.
Resiste con controricorso il U.G..
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Con separato, successivo atto il U.G. propone ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria.
Resistono con separati controricorsi l'Ente Fiera Promoberg, la società Fekno s.r.l. in liquidazione (già Mountain Equipe s.r.l.), la società Ferrino & C. s.p.a., l'Associazione Comitato EV-K2-CNR.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

 

Diritto



Con il 1° motivo la ricorrente in via principale denunzia < <violazione e/o falsa applicazione>> degli artt. 1655, 2222 C.c., 7 d.lgs. n. 626/94, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché <<omesso esame>> di < <fatti decisivi per il giudizio>>, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.
Si duole che la corte di merito non abbia < <considerato che la prestazione dello stesso U.G. ... fosse stata volontaria, occasionale, a titolo gratuito ... e pertanto priva di qualsiasi connotato contrattuale sottostante>>, come emerge dall'erroneamente valutato compendio probatorio, sicché <<non può assolutamente essere considerata una committente, né nell'ambito di un appalto, né tanto meno sotto il profilo del contratto di prestazione d'opera ex art. 2222 c.c. posto che, oltre all'assenza dei requisiti fondamentali del compenso e dell'accordo tra le parti, vi è anche la palese insussistenza degli altri due presupposti previsti dall'art. 7 d.lgs. n. 626/94 ( vigente ratione temporis )> >.
Lamenta essere nella specie semmai configurabile la responsabilità ex art. 2053 c.c. della chiamata in causa società Ferrino & C. s.p.a., proprietaria della tenda, che nella specie non ha dato la prova liberatoria del caso fortuito.
Il motivo è infondato.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nel definire la nozione del contratto d'opera l'art. 2222 c.c. espressamente contempla l'obbligazione del corrispettivo a carico del committente, confermando in tal modo che il rapporto di lavoro autonomo, non diversamente da quello di lavoro subordinato, rientra nella categoria dei negozi di scambio, a prestazioni corrispettive.
Nel sistema della legge la prestazione dell'opera o del servizio in via autonoma deve normalmente ritenersi a titolo oneroso, con la conseguenza che la mancata preventiva determinazione del compenso non importa che questo non sia dovuto, dovendo, sia pure in via presuntiva ammettersene l'esistenza, salvo la possibilità della prova contraria.
Le parti, nello svolgimento della libera autonomia dispositiva, ben possono peraltro stabilire che la prestazione dell'opera avvenga senza corrispettivo, ma il rapporto così concluso a titolo gratuito esorbita dalla figura tipica del contratto di opera ( v. Cass., 15/2/1963, n. 331), potendo se del caso integrare la prestazione di volontariato, per sua natura gratuita e spontanea ( v. Cass., 6/5/2010, n. 10974; Cass., 21/5/2008, n. 12964. Cfr. anche Cass., 18/4/2013, n. 9468 ).
In considerazione del carattere eccezionale della prestazione di lavoro gratuita deve pertanto ritenersi che, in difetto di una chiara e precisa dimostrazione della concorde determinazione consensuale delle parti volta ad escludere l'obbligazione corrispettiva del compenso, l'eventuale contestazione al riguardo vada risolta in favore del prestatore di opera, secondo i principi della utile versione o dell'indebito arricchimento del committente, attesa la irripetibilità del lavoro eseguito (v. Cass., 15/2/1963, n. 331).
Nel contratto di prestazione d'opera autonoma la pattuizione del prezzo - la quale non costituisce elemento prescritto a pena di nullità- può dunque anche mancare, a norma dell'art. 2225 c.c. il corrispettivo va in tal caso determinato secondo le tariffe professionali o gli usi o direttamente dal giudice ( v. Cass., 21/8/1985, n. 4452. Cfr. altresì Cass., 11/7/2018, n. 18286, ove si è precisato l'art. 2225 c.c. può trovare applicazione anche quando le parti, pur avendo pattuito detto corrispettivo, non abbiano fornito la relativa prova ), sicché indipendentemente dalla specifica richiesta del prestatore d'opera, a fronte di risultanze processuali carenti sul quantum ed in difetto di tariffe professionali e di usi il giudice non può rigettare la domanda di pagamento del compenso, assumendo l'omesso assolvimento di un onere probatorio in ordine alla misura del medesimo, bensì ex artt. 1709 e 2225 c.c. deve determinarlo, con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato utile conseguito dal committente (v. Cass., 18/9/1995, n. 9829; Cass., 27/1/1984, n. 650. Cfr. altresì Cass., 8/6/2007, n. 13440, ove si è precisato che se non sia stato convenuto dalle parti il corrispettivo deve essere stabilito dal giudice in relazione alla natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite, nonché al tempo e ai costi occorrenti per il relativo espletamento, secondo il duplice parametro del risultato per il committente e del lavoro per il prestatore d'opera).
Orbene, di tali principio la corte di merito ha nell'impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.
In particolare là dove, nel riqualificare lo stipulato contratto de quo come < <contratto di prestazione d'opera>> ( argomentando dal rilievo che <<in sede di interrogatorio formale ... U.G. riconosceva di essere stato contattato telefonicamente dal legale rappresentante della società Mountain Equipe s.r.l., che gli aveva chiesto se era disponibile a montare la tenda denominata "Casa Italia" e, nell'occasione di aver dato risposta affermativa>>, al riguardo sottolineando che la < <validità del contratto, perfezionatosi mediante l'accettazione dell'incarico, non può dirsi inficiata dalla forma orale in quanto per il contratto d'opera la legge non prescrive alcuno specifico onere di forma sicché nessun rilievo assume il fatto ... che solo successivamente all'infortunio il legale rappresentante di Mountain Equipe s.r. I. avesse consegnato alla moglie dell'appellante un contratto scritto di conferimento di incarico, in quanto l'accordo tra le parti ... si era già perfezionato per effetto dell'accettazione dell'incarico manifestata via telefono da quest'ultimo>> ), in luogo del contratto di appalto viceversa ravvisato dal giudice di prime cure, in quanto <<l'attività svolta dall'appaltatore deve necessariamente essere organizzata in forma imprenditoriale, cosa che nella specie non può certo essere affermata per il U.G., dipendente di una struttura pubblica, privo di partita Iva e privo di mezzi necessari ossia di attrezzature idonee a consentirgli l'esecuzione della prestazione>> mentre nella specie <<per il montaggio della tenda U.G. e A.G. utilizzarono un trabatello e ... non disposero di altre attrezzature>>.

Nella parte in cui ha per altro verso escluso la ricorrenza nella specie dei < <caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato>> ( < <costituiti dall'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri direttivi del datore di lavoro, con conseguente limitazione di autonomia>>, e che < <vanno rigorosamente provati da chi lo fa valere, non sussistendo presunzione di subordinazione ( Cass. n. 1799/2010> > ), ponendo in rilevo che < <per effettuare il montaggio della tenda non gli erano state impartite istruzioni in quanto già in Pakistan e poi alla Fiera di Torino sia lui che il A.G. avevano eseguito la medesima prestazione>>.
Con il 2° motivo la ricorrente in via principale denunzia < <violazione e/o falsa applicazione>> degli artt. 2043, 2051, 2053 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché <<omesso esame>> di <<fatto decisivo per il giudizio>>, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.
Si duole che la corte di merito, <<muovendo da errati presupposti fattuali, prospettati in modo palesemente diverso rispetto a quelli realmente sussistenti ed emersi nel corso del giudizio di primo grado, non ha mai valutato, nemmeno lontanamente, l'ipotesi della sussistenza di un rapporto extracontrattuale tra le parti ... e dunque la necessaria prova del nesso di causalità tra il danno patito ed il contegno attribuito alla parte ritenuta responsabile>>, laddove il < <giudice di primo grado aveva ... affermato correttamente ... nell'ambito di rapporto extracontrattuale che tra la caduta del U.G. ed il comportamento delle società convenute ( tra cui l'odierna ricorrente ) non vi era alcun nesso di causalità posto che lo stesso attore non aveva assolutamente dimostrato che tali medesime società gli avessero mai richiesto di arrampicarsi sulla tenda per "raddrizzare il telone" nella parte alta e rilevato altresì che la caduta e pertanto tutti i danni fisici patiti erano dipesi e derivati direttamente proprio da detta arrampicata>>.
Lamenta che < <tale ultima statuizione in punto di fatto ( ovverossia che alcuno dei soggetti coinvolti avesse mai richiesto al U.G. di arrampicarsi sulla tenda ) non è stata mai contestata da alcuna parte nel giudizio di appello e pertanto la medesima circostanza è coperta dal giudicato e non più soggetta a contestazioni di sorta>>.
Il motivo è inammissibile.

Atteso che la corte di merito ha riformato la sentenza del giudice di prime cure ( anche ) nella parte in cui risulta ravvisata nella specie la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale dopo aver qualificato il rapporto intercorso tra la società Mountain Equipe s.r.l. e il U.G. come contrattuale (erroneamente qualificandolo, come sopra esposto analizzando il 1° motivo di ricorso, come <<una sorta di appaltatore > >); e sottolineato per altro verso che l'accertamento della sussistenza del nesso di causalità risponde ad accertamento di fatto spettante al giudice del merito (cfr. Cass., 10/4/2019, n. 9985; Cass., 25/2/2014, n. 4439 ), va osservato che al di là della formale intestazione del motivo l'odierna ricorrente prospetta in realtà una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi.
Per altro verso, prospetta la formazione di un giudicato interno formulando la mossa censura in violazione del requisito a pena d'inammissibilità richiesto all'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., invero applicantesi pure allorquando questa Corte diviene giudice anche del fatto -processuale­ relativamente all'ipotesi dell'errar in procedendo ex art. 112 c.p.c. cfr. Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730; Cass., 17/1/2007, n. 978), preliminare ad ogni altra questione prospettandosi invero pur sempre l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando questa sia stata accertata diviene possibile esaminarne la fondatezza, sicché esclusivamente nell'ambito di tale valutazione la Corte Suprema di Cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali ( v. Cass., 23/1/2006, n. 1221, e, conformemente, Cass., 13/3/2007, n. 5836; Cass., 17/1/2012, n. 539, Cass., 20/7/2012, n. 12664; nonché, da ultimo, Cass., 24/3/2016, n. 5934, Cass., 17/2/2017, n. 4288; Cass., 28/7/2017, n. 18855; Cass., 5/5/2021, n. 17717 ).

Con il 2° motivo denunzia < <violazione e/o falsa applicazione>> degli artt. 7 d.lgs. n. 626/94, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 d.lgs. n. 494/1996, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia con < < laconicissima affermazione ... non del tutto chiara>> escluso la responsabilità ( anche ) dell'Ente Fiera, giacché <<il fatto che l'area dove si è verificato il sinistro fosse nella detenzione dell'appaltatore Mountain Equipe -di per sé- non è ... certamente sufficiente ad escludere le responsabilità dell'Ente Fiera "committente" posto che l'appalto (specie se conferito a ditta "irregolare" e senza contratto scritto), come noto, può solo ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita al committente datore di lavoro, ma non escluderla interamente>>, in quanto altrimenti < <si violerebbe il principio del divieto di totale derogabilità della posizione di garanzia>>.
Lamenta non essersi considerato che < <il fatto che Mountain Equipe detenesse gli spazi sui quali questa avrebbe dovuto realizzare Casa Italia, di per sé, non fa ... venir meno le responsabilità dell'Ente Fiera che ( quale soggetto committente/organizzatore della manifestazione "Alta quota - Fiera della Montagna 2005" in programma dal 07 al 09.10.2005, in realtà avrebbe ... dovuto attivarsi e vigilare perché i lavori si svolgessero nel rispetto dei sistemi di sicurezza dettati dalla normativa antinfortunistica>>.
Con il 3° motivo denunzia < <violazione e/o falsa applicazione>> dell'art. 1803 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché < <omesso esame>> di < <fatto decisivo per il giudizio>>, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente qualificato il rapporto intercorso tra l'Ente Fiera e il Comitato EV-K2-CNR come di comodato, attesa la gratuità di quest'ultimo laddove nella specie il Comitato EV-K2-CNR era tenuto < <non ... solo e soltanto al pagamento di una somma simbolica a titolo di rimborso spese ovvero ad occuparsi dell'area bensì all'espletamento di una vera e propria controprestazione>> consistente nel <<provvedere alle operazioni di "montaggio gestione e smontaggio della tenda ( cfr. la comparsa 23.02.2010 dell'Ente Fiera sub pag. 2 )>>.
Con il 4° motivo denunzia < <violazione e/o falsa applicazione>> degli artt. 1803 ss. c.c., 3 e 6 d.lgs. n. 494/1996, 3 d.lgs. n. 626/94, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.
Si duole non essersi considerato che quand'anche l'Ente Fiera Promoberg < <avesse comodato gratuitamente a terzi l'area sulla quale doveva essere montata la tenda>> sarebbe stata comunque tenuta <<a vigilare perché le operazioni di allestimento dello stand assegnato a Comitato EV-K2-CNR si svolgessero in ossequio e nel rispetto delle norme imperative di legge dettate in tema di sicurezza sul lavoro>>.
Con il 5° motivo denunzia < <omesso esame>> di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia completamente omesso di considerare la questione della responsabilità del Comitato EV-K2-CNR all'esito della censura mossa alla sentenza del giudice di prime cure che del pari aveva trascurato di prendere in considerazione la propria responsabilità in seguito alla < <committenza dei lavori per la realizzazione della struttura Casa Italia>> alla società Mountain Equipe.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, custodi sono tutti i soggetti -pubblici o privati- che hanno il possesso o la detenzione ( legittima o anche abusiva: v. Cass., 3 giugno 1976, n. 1992) della cosa (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 20/10/2005, n. 20317 ), in ragione della relativa disponibilità ed effettiva possibilità di controllo ( cfr. Cass., 7/7/2010, n. 16029; Cass., 10/2/2003, n. 1948 ), cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali sono tenuti ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto ( cfr., da ultimo, con riferimento a differenti fattispecie, Cass., 19/5/2021, n. 13595; Cass., 5/5/2020, n. 8466; Cass., 5/9/2019, n. 22163; Cass., 12/3/2019, n. 7005 ).
Custodi sono i proprietari, il possessore, il concessionario, il detentore, quest'ultimo in particolare ritraendo il proprio potere sulla cosa esclusivamente da un titolo, come in particolare i conduttori di immobile in locazione (cfr. Cass., 14 5/5/2020, n. 8466; Cass., 18/09/2014, n. 19657; Cass., 27/7/2011, n. 16422) e l'appaltatore ( cfr., con riferimento a differenti fattispecie, Cass., 12/10/2018, n. 25373; Cass., 14/5/2018, n. 11671; Cass., 22/1/2015, n. 1146; Cass., 25/6/2013, n. 15882; Cass., 23/7/2012, n. 12811; Cass., 18/7/2011, n. 15734; Cass., 9/7/2009, n 16126; Cass., 16/10/2008, n. 25251; Cass., 16/5/2008, n. 12425; Cass., 6/10/2005, n. 19474. Cfr. altresì Cass., 30/5/1996, n. 5007 ).
Detentore è anche il comodatario -anche precarista- ( v. Cass., 18/10/1986, n. 6146; Cass., 8/9/1978, n. 4053 ), che ex art. 1804 c.c. è tenuto a conservare e custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia ( v. Cass., 23/5/2014, n. 11532; Cass., 29/10/2014, n. 296 ), e risponde autonomamente anche ex art. 2051 c.c. ( v. già Cass., 2/4/1963, n. 819 ).
L'indagine al riguardo costituisce accertamento di fatto, riservato al giudice di merito (v. Cass., 19/5/2021, n. 13595; Cass., 10/2/2003, n. 1948).
Orbene, di tali principi la corte di merito in esplicazione dei propri poteri ha nell'impugnata sentenza fatto invero corretta applicazione, pervenendo a ravvisare l'esclusiva responsabilità dell'odierna ricorrente in via principale relativamente al montaggio del tendone de quo nell'area espositiva della Fiera in argomento concessa le in godimento [ <<Nel caso di specie, reputa la Corte che la scelta operata dalla committente di affidare l'incarico di montare una tenda dell'altezza di più di otto metri ad un soggetto non professionista, privo di partita Iva e di qualsiasi organizzazione d'impresa e quindi dei titoli idonei prescritti dalla legge, facendo affidamento unicamente sulle sue doti di alpinista, non possa essere considerata una buona scelta, posto che la società committente non poteva non percepire agevolmente ed immediatamente la situazione di pericolo insita nell'espletamento dell'incarico conferito ... e, segnatamente di quella situazione di pericolo, puntualmente concretizzatasi, di caduta dall'alto, senza provvedere ad assicurare le più elementari norme di sicurezza ( imbracature, caschi, ponteggi o cestelli ). Né può assumere rilevanza, al fine di escludere la responsabilità del committente, il fatto che il U.G. avesse in altre occasioni già eseguito quella stessa prestazione perché diversa é la situazione di chi, per passione personale per la montagna, effettui il montaggio di una tenda ad alta quota, in condizioni di estrema difficoltà, da chi effettui la stessa opera su incarico di terzi, all’interno di un polo fieristico perché in tale caso egli deve essere posto in condizioni di svolgere l’attività lavorativa in sicurezza. E ancora, la responsabilità del committente non può essere esclusa da quello che il primo giudice qualificava come “rischio elettivo” in quanto gli strumenti messi a disposizione non consentivano di eseguire l'opera in condizioni di sicurezza rendendo necessario e prevedibile che i due alpinisti avrebbero dovuto, per montare la tenda di otto metri, arrampicarsi sui tubulari, non disponendo di altri strumenti e/o di atre attrezzature. Dal che discende che l’essersi arrampicati sui tubulari per montare la tenda non si può dire aver costituito una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall’esercizio della prestazione lavorativa, esercitata e intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, al di fuori dell’attività lavorativa ( c.d. rischio elettivo ), perché cosi facendo essi altro non hanno fatto che eseguire l’incarico conferito. Il committente, pertanto, deve essere considerato l’unico efficiente fattore causale dell’evento dannoso. Il committente, pertanto, deve essere considerato l'unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso, con esclusione di un concorso colposo dell’appellante>> ed odierno ricorrente in via incidentale U.G., e <<la responsabilità dell'infortunio occorso va attribuita alla sola committente Mountain Equipe s.r.l. in quanto detentrice dell'area sulla quale la tenda doveva essere montata, area che le era stata consegnata dall'Ente Fiera proprio a quel precipuo fine scopo in forza di un contratto di comodato>> ].

Né risulta essere stato d'altro canto dedotto, e nel giudizio di merito accertato, che l'Ente Fiera sia stato anch'esso committente di siffatto incarico, ovvero abbia nella specie mantenuto un potere di ingerenza e controllo al riguardo deponente per la configurabilità di una possibile concustodia sull'area attribuita in detenzione alla società Mountain Equipe s.r.l., con corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza richiedenti l'adozione, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto, di tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi.
Emerge a tale stregua evidente come anche l'odierno ricorrente in via incidentale, al di là della formale intestazione dei motivi, prospetti in realtà una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi.
Ancora, che denunzi per altro verso ( anche ) di vizi di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l'omissione o la "laconicità" ( v. in particolare pagg. 25 e 38 del ricorso ) della motivazione ovvero l'omessa e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie ( cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312 ).
Con il 1° motivo il ricorrente denunzia < <violazione e/o falsa applicazione>> degli artt. 91, 92 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.
Si duole che sono state erroneamente poste a suo carico le spese dei terzi chiamati, anziché dei chiamanti.
Lamenta non essersi considerato che la società Ferrino e il A.G. sono stati chiamati dai convenuti Mountain Equipe s.r.l. e Comitato EV-K2 CNR <<con domanda ... giudicata del tutto infondata>>, mentre Mountain Equipe è risultata soccombente.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Nell'impugnata sentenza risulta del tutto apoditticamente affermato che l'odierno ricorrente in via incidentale < <va condannato a pagare le spese di lite del grado>> nei confronti ( oltre che dell'Ente Fiera ) anche < <di A.G.  ... e Ferrino s.p.a.> >, laddove risulta ex actis che questi ultimi sono stati chiamati in giudizio in manleva dai convenuti Comitato EV-K2 CNR e società Mountain Equipe s.r.l., e la domanda di quest'ultima nei confronti del U.G. è stata infine respinta.
A tale stregua, atteso altresì che l'odierno ricorrente in via incidentale ha notificato l'atto di appello anche ai terzi chiamati A.G. e società Ferrino s.p.a. ai soli fini dell'integrità del contraddittorio, siffatta condanna si appalesa violativa del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Orbene, all'inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso principale; alla fondatezza nei suesposti termini del 1° motivo del ricorso incidentale consegue, rigettati gli altri motivi, l'accoglimento in relazione del ricorso incidentale, con rinvio -anche per le spese del giudizio di cassazione limitatamente all'Associazione Comitato EV-K2-CNR- alla Corte d'Appello di Brescia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame.
Stante le ragioni della decisione, va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra gli odierni ricorrenti, principale e incidentale.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo a carico dell'odierno ricorrente in via incidentale e in favore del controricorrente Ente Fiera Promoberg nonché della controricorrente società Ferrino & C. s.p.a., seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

 

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso principale e i motivi dal 2° al 5° del ricorso incidentale. Accoglie il 1° motivo del ricorso incidentale. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione limitatamente all'Associazione Comitato EV-K2-CNR, alla Corte d'Appello di Brescia, in diversa composizione. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti, in via principale e incidentale. Condanna il ricorrente in via incidentale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per onorari di giudizio, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del controricorrente Ente Fiera Promoberg. Condanna il ricorrente in via incidentale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro
10.200,00, di cui euro 10.000,00 per onorari di giudizio, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società Ferrino & C. spa.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n; 115, come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente in via principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Roma 6 ottobre 2021.