00144 Roma, data del protocollo

Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili

Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto
Reparto VI- Ufficio 2° - Sezione 1ª

Al            VDS ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

…omissis…


CIRCOLARE TITOLO:
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Serie Generale: n. 167/2022

 

Argomento: Navi adibite al servizio speciale di salvataggio – Processo di armonizzazione.

Con la circolare Titolo: “Sicurezza della navigazione” - Serie Generale n. 166 del 20 dicembre 2021 sono state dettate direttive per l’applicazione uniforme dei Codici SPS 1983 e 2008 alle unità adibite a “servizi speciali’ come definite:
✓ all’art.13 comma 1 lettera c)1 del DPR 435/91 che tra le tipologie di servizi riporta anche il “salvataggio”;
✓ al Capitolo I punto 1.3.42 3 del “Code of Safety for Special Purpose Ships” di cui alla Risoluzione A.534(13) del 17 novembre 1983;
✓ al Capitolo I punto 1.3.123 del “Code of Safety for Special Purpose Ships, 2008” di cui alla Risoluzione MSC.266(84) del 13 maggio 2008.
Su tali unità, quindi, trova imbarco il “personale speciale” come definito:
✓ all’art. 1 comma 1 punto 50)4 5 del DPR 435/91;
✓ al Capitolo I punto 1.3.35 del “Code of Safety for Special Purpose Ships” di cui alla Risoluzione A.534(13) del 17 novembre 1983;
✓ al Capitolo I punto 1.3.116 del “Code of Safety for Special Purpose Ships, 2008” di cui alla Risoluzione MSC.266(84) del 13 maggio 2008 che in particolare al punto 1.3.11.4 elenca, come ripetuto dettagliatamente in nota, tra gli altri il “salvage personnel on salvage ships”.
Considerato che questa Amministrazione di bandiera è stata interessata, nel recente passato, da più Company/Società al fine della certificazione delle navi per il servizio di salvataggio, allo scopo di impartire istruzioni armonizzate, si riportano di seguito, su con-forme parere del Gruppo di lavoro in materia di sicurezza della navigazione, le disposizioni applicabili alle navi destinate al “servizio di salvataggio”.
Preliminarmente alla dettagliata elencazione delle prescrizioni tecniche, appare utile chiarire, a similitudine di quanto contenuto nella Circolare Titolo: Sicurezza della naviga-zione - Serie generale nr. 166/2021, che i codici IMO citati in premessa non sono mai divenuti strumenti obbligatori per gli Stati membri e la loro applicazione è rimasta facoltativa e lasciata nella discrezionalità delle diverse Amministrazioni di bandiera. A tal riguardo, infatti, in Annex I alla Convenzione SOLAS, il “Certificato di Sicurezza per le navi per impieghi speciali” viene espressamente richiamato tra gli “Other certificates and documents which are not mandatory’’. A tal riguardo, per l’applicazione dei citati codici alle navi di bandiera, si fa rinvio all’articolo 13 del DPR 435/91 che, facendo riferimento alle “raccomandazioni poste in essere da organismi internazionali", nello specifico l’IMO, rende le stesse applicabili nella misura in cui non siano in contrasto con il citato DPR; lo strumento della circolare nr. 166/2021 è inteso, pertanto, a fornire le necessarie disposi-zioni applicative per l’implementazione dei requisiti tecnici in materia di sicurezza della navigazione contenuti nei Codici SPS applicabili anche alle navi di salvataggio ai fini della conseguente certificazione.
Fatta la dovuta e necessaria premessa, si precisa che le navi destinate al “servizio speciale di salvataggio” devono:
A. essere abilitate al servizio speciale di “salvataggio” previsto dall’art. 13 comma 1 lettera c) del DPR 435/91;
B. essere conformi al Codice SPS - per il trasporto di personale speciale per il “servizio di salvataggio” - applicabile secondo le disposizioni contenute nella Circolare Titolo: “Sicurezza della navigazione” - Serie Generale n. 166 del 20 dicembre 2021 e a tutte le altre disposizioni contenute nella Circolare stessa;
C. essere in possesso del:
- “Certificato di sicurezza dotazioni per nave da carico” se di stazza lorda uguale o superiore a 500 GT;
- “Certificato di idoneità” se di stazza lorda inferiore a 500 GT;
Inoltre, la consistenza dei mezzi collettivi ed individuali di salvataggio è da valutare in accordo ai requisiti per il rilascio del certificato di sicurezza dotazioni da carico o certificato di idoneità per il numero massimo di persone che l’unità può trasportare. I mezzi collettivi ed individuali di salvataggio dovranno quindi risultare dalla certifica-zione di cui sopra ed il numero totale di persone trasportabili deve essere:
- determinato prendendo in considerazione il valore minore derivante dai requisiti di stabilità, dagli equipaggiamenti e da qualsiasi altro elemento che possa incidere nella determinazione del “numero di persone trasportabili”; e
- riportato in uno dei certificati di cui sopra;
D. in possesso di “notazione di classe” relativa al servizio in parola;
E. in considerazione che le persone ricoverate a bordo non sono né equipaggio né passeggeri, essere conformi al codice SPS applicabile considerando, quali persone trasportabili ai fini di quest’ultimo, l’equipaggio ed il personale speciale (es. infermieri, volontari, medici accompagnatori, ecc); in relazione alla stabilità, devono essere con-formi ai criteri di stabilità in allagamento SPS 2008, indipendentemente dal codice SPS applicabile, in funzione del numero totale di persone che l’unità può trasportare (Equipaggio + personale speciale + persone che l’unità può soccorrere);
F. soddisfare i criteri di stabilità allo stato integro in accordo al codice SPS applicabile e essere prevista anche una verifica con addensamento laterale;
G. soddisfare i requisiti degli articoli 1778 e 1789 del DPR 435/91. In particolare, per quanto attiene il comma:
✓ 1 dell’art. 177 si applicano i regolamenti di classe e per le navi soggette alla SOLAS si applica la Convenzione stessa in virtù dell’Art. 2 comma 2 del DPR 435/91;
✓ 2 dell’art. 177 non trova applicazione alla fattispecie in argomento;
✓ 1 dell’art. 178 si faccia riferimento alla Convenzione internazionale sulle linee di massimo carico;
✓ 2 dell’art. 178 si precisa che con la locuzione “in relazione al servizio” si intende “l’estensione della navigazione in cui tale servizio si esplica”;
H. Essere equipaggiate con almeno le seguenti dotazioni/sistemazioni:
✓ una pick-up area di almeno 5 mt di diametro e sgombra da ostruzioni. L’area deve essere dipinta di giallo ed illuminata così che rimanga sempre visibile dall’elicottero. Inoltre l’area ed il passaggio ad essa collegato devono essere provvisti di rivestimento antiscivolo;
✓ un rescue boat e relativi sistemi di ammaino/recupero conformi alla SOLAS;
✓ un'area "RESCUE" su ciascun lato del ponte principale della nave dove la relativa murata è più bassa rispetto al resto della nave o dotata di un portello per facilitare l'imbarco delle persone soccorse. Questa zona deve essere:
✓ chiaramente identificata da tale dicitura scritta in lettere di almeno 500 mm di altezza/200 mm di larghezza e con strisce laterali realizzate in materiale fotoluminescente ad alta intensità;
✓ sufficientemente lontana dalle eliche o dai propulsori e lontano da qualsiasi scarico laterale fino a 2 m sotto la linea di galleggiamento estiva;
✓ libera da qualsiasi ostruzione o oggetto che possa compromettere la sicurezza delle operazioni e danneggiare le persone soccorse durante la salita;
✓ fornita di illuminazione (search light) per il corrispondente specchio acqueo e collegata alla fonte di emergenza che abbia almeno un livello di illuminazione pari a 50 lux ad una distanza di 250 metri;
✓ fornita di reti (cd. giapponesi) per facilitare il recupero delle persone soccorse. In alternativa fornita di altre attrezzature quali ad esempio un sistema per facili-tare l’accesso dalla fiancata nave o da un mezzo affiancato dotato di una superficie di arrampicata e di presa antiscivolo più rigida rispetto a quella fornita dalle tradizionali reti in corda. Tale sistema alternativo deve essere progettato in modo da evitare lesioni ai soccorsi e deve essere fissato alla nave in modo tale da rimanere sospeso a una distanza di 0,25 m dalla nave quando in uso.
✓ equipaggiata con mezzo di soccorso conforme alla SOLAS per il recupero delle persone infortunate dal mare;
✓ un’area adeguata per la valutazione medica, registrazione ecc. delle persone soccorse. L’area deve essere riparata dalle intemperie e dalla radiazione solare diretta e dotata di illuminazione, ventilazione o riscaldamento secondo la zona operativa prevista;
✓ una infermeria dedicata, attrezzata ed arredata, per prestare i primi soccorsi;
✓ cabine e letti aggiuntivi rispetto a quelli previsti a bordo per il normale complemento d'equipaggio (letti per almeno 30% della capacità massima delle persone soccorse per cui la nave è certificata) e posti a sedere (sedie, divani e poltrone) oltre a quelli previsti a bordo per il normale complemento dell’equipaggio (per il 70% della capacità massima di persone soccorse per cui la nave è certificata);
✓ devono essere disponibili servizi igienici esclusivi per le persone soccorse. Almeno un wc, un lavabo ed una doccia devono essere forniti per ogni gruppo di 50 persone soccorse e di sistemi di trattamento o casse di ritenzione in conformità all’Annesso IV MARPOL 73/78 come emendata la cui certificazione dovrà essere rilasciata considerando il numero totale di persone che l’unità può trasportare;
✓ devono essere dotate di tutte le sistemazioni per la raccolta dei rifiuti secondo le disposizioni dell’Annesso V della MARPOL considerando il numero totale di persone che l’unità può trasportare;
✓ per ogni gruppo di 50 persone soccorse: un minimo di 0,85 tonnellate di acqua dolce lavanda e un minimo di 0,7 tonnellate di acqua potabile;
✓ gli impianti di riscaldamento dell'acqua devono essere in grado di alimentare tutte le docce dedicate alle persone soccorse con acqua a 40°C per almeno 2 ore;
✓ asciugamani usa e getta e coperte isotermiche (almeno una per ogni persona soccorsa per cui la nave è certificata);
✓ provviste per le persone soccorse oltre a quelle necessarie per il normale complemento dell’equipaggio (razioni di cibo per almeno il 300% della massima capacità delle persone soccorse per cui la nave è certificata);
Le integrazioni relative alle dotazioni/sistemazioni sopra riportate non comportano alcuna variante dei piani di sicurezza di cui al D.Lgvo 271/99, come indicato dalla Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, competente per materia.
La presente circolare entra in vigore a far data dalla sua pubblicazione.
 

IL CAPO REPARTO
Amm. Isp. (CP) Luigi GIARDINO

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¹  1 servizi speciali (servizi scientifici o di ricerca, scuola, salvataggio, appoggio flottiglia da pesca, conservazione o trasformazione dei prodotti della pesca, posa cavi, sfruttamento fauna, flora e fondo marino diverso dalla pesca, uso privato ed altri servizi stabiliti con decreto del Ministro della Marina Mercantile).
² "Special purpose ship" Except as provided in 8.3, "special purpose ship" means a mechanically self-propelled ship which, by reason of its function, carries on board more than 12 special personnel including passengers. Special purpose ships to which this Code applies include the following types:
.1 ships engaged in research, expeditions and survey;
.2 ships for training of marine personnel;
.3 whale and fish factory ships not engaged in catching;
.4 ships processing other living resources of the sea, not engaged in catching;
.5 other ships with design features and modes of operation similar to ships referred to in .1 to .4 which in the opinion of the Administration may be referred to this group.
³ “Special purpose ship” means a mechanically self-propelled ship which by reason of its function carries on board more than 12 special personnel.
⁴ Personale speciale: tutte le persone che non siano nè passeggeri nè membri dell'equipaggio e che siano trasportate a bordo di una nave in conseguenza dei servizi speciali cui la nave destinata o a causa di lavori speciali svolti sulla nave;
⁵ "Special personnel" means all persons who are not passengers or members of the crew or children of under one year of age and who are carried on board in connection with the special purpose of that ship or because of special work being carried out aboard that ship. Wherever in this Code the number of special personnel appears as a parameter it should include the number of passengers carried on board which may not exceed 12.
⁶ “Special personnel” means all persons who are not passengers or members of the crew or children of under one year of age and who are carried on board in connection with the special purpose of that ship or because of special work being carried out aboard that ship. Wherever in this Code the number of special personnel appears as a parameter, it should include the number of passengers carried on board which may not exceed 12.
Special personnel are expected to be able bodied with a fair knowledge of the layout of the ship and to have received some training in safety procedures and the handling of the ship’s safety equipment before leaving port and include the following:
.1 scientists, technicians and expeditionaries on ships engaged in research, non-commercial expeditions and survey;
.2 personnel engaging in training and practical marine experience to develop seafaring skills suitable for a professional career at sea. Such training should be in accordance with a training programme approved by the Administration;
.3 personnel who process the catch of fish, whales or other living resources of the sea on factory ships not engaged in catching;
.4 salvage personnel on salvage ships, cable-laying personnel on cable-laying ships, seismic personnel on seismic survey ships, diving personnel on diving support ships, pipe-laying personnel on pipe layers and crane operating personnel on floating cranes; and
.5 other personnel similar to those referred to in .1 to .4 who, in the opinion of the Administration, may be referred to this group.
⁷ in considerazione che le persone ricoverate a bordo non sono né equipaggio né passeggeri, l’unità dovrà essere conforme al codice SPS applicabile considerando, quali persone trasportabili ai fini di quest’ultimo, l’equipaggio ed il personale speciale (es. infermieri, volontari, medici accompagnatori, ecc);
⁸ “1. I rimorchiatori e le navi di salvataggio devono avere protezione contro gli incendi secondo le prescrizioni dell'Art. 87 del presente regolamento.
2. I mezzi di salvataggio dei rimorchiatori devono rispondere, in generale, alle pertinenti prescrizioni per le navi da carico.”
⁹ “1. Lo scafo e l'apparato motore dei rimorchiatori e delle navi oggetto del presente titolo devono soddisfare alle seguenti prescrizioni:
- avere ponte completo e mezzo cassero o cassero prodiero o almeno una forte insellatura a prora; tale condizione vale anche nel caso di rimorchiatori o navi di salvataggio non soggette ad assegnazione di bordo libero quando abilitate a navigazione più estesa di quella locale;
- avere stabilità adeguata e ampia superficie di deriva.
2. L'idoneità delle suddette caratteristiche in relazione al servizio sarà stabilita in conformità ai regolamenti dell'ente tecnico. ”
¹° Means of rescue (MOR)