Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 28 giugno 2004
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2007
Parti:
Ati e Femca-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Fotoincisione
Fonte: CNEL
Sommario:
Art. 4 - Decorrenza e durata. Art. 5 - Informazioni e relazioni industriali. Osservatorio congiunturale e strutturale del settore Informazioni al livello aziendale Art. 7 - Assunzione. Art. 8 - Periodo di prova. Art. 17 - Iniziative a sostegno della formazione continua. Art. 18 - Facilitazioni per i lavoratori studenti. Art. 21 - Orario di lavoro. 1) Regime ordinario b) Riduzione dell'orario di lavoro. Art. 22 - Lavoro a squadre. Art. 23 - Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Art. 24 - Lavoro straordinario. Art. 25 - Banca delle ore. Art. 28 - Giorni festivi e riposo settimanale. Art. 29 - Premio di produzione. Art. 30 - Ferie. Art. 32 - Recuperi. Art. 34 - Provvedimenti disciplinari. Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari Art. 38 - Apprendistato. Apprendistato A) Durata. Svolgimento. Contratti di formazione e lavoro Art. 44 - Commissione paritetica per l'inquadramento Gruppo di lavoro Art. 45 - Formazione professionale. |
Art. 47 - Lavoratori disabili. Art. 49 - Regime di orario a tempo parziale. A) Disposizioni generali B) Instaurazione e trasformazione del rapporto C) Lavoro supplementare e lavoro straordinario Art. 50 - Contratto a tempo determinato. Art. xx - Contratto di inserimento. Art. 52 - Distribuzione del contratto. Art. xx - Lavoro ripartito (job-sharing). Art. xx - Telelavoro. Art. xx - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio. Parte I - Operai Art. 4 - Lavori discontinui. Art. 5 - Gratifica natalizia. Parte II - Intermedi Art. 2 - Sospensioni e riduzioni di lavoro. Parte IV - Inquadramenti e retribuzioni 1) Classificazione del personale in vigore dall'1.1.83. Parte V - Protocolli aggiuntivi Protocollo n. 2 - Previmoda - Iscrivibilità dei lavoratori a termine. Protocollo n. 4 - Tutela della dignità personale dei lavoratori. Allegato xx - Previmoda Indicazioni per la stesura Tabelle retributive Decorrenze e importi degli aumenti Tabella dei minimi salariali apprendisti (dal 1° luglio 2004) Tabella dei minimi salariali apprendisti (dal 1° gennaio 2005) Tabella dei minimi salariali apprendisti (dal 1° luglio 2005) "Una tantum" |
Verbale di accordo
In data 28 giugno 2004, a Como tra Associazione Tessile
Italiana (Ati) [
] e Federazione Energia, Moda, Chimica e affini (Femca) [
],
Federazione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (Filtea) [
], Unione
Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (Uilta) [
] si è stipulato il
presente Accordo di rinnovo del
CCNL 6.6.00 per i dipendenti delle aziende
esercenti la fotoincisione di quadri e cilindri per la stampa tessile
Art. 5 -
Informazioni e relazioni industriali.
Sono abrogati il comma 5 e il comma 6, in considerazione della intesa intercorsa
inerente il premio di produzione (art. 29) così come convenuto in occasione del
precedente rinnovo normativo e in esecuzione dell'impegno allora sottoscritto
tra le parti.
(Nuovo testo: modifiche e integrazioni)
Osservatorio congiunturale e strutturale del settore
È costituito un Osservatorio congiunto sulla evoluzione del settore della
fotoincisione. L'attività dell'Osservatorio si articolerà come segue:
- raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla struttura del settore (numero
addetti suddivisi per livello, retribuzioni medie ponderate, orari di lavoro di
fatto effettuati);
- andamento congiunturale;
- le politiche e le modalità di internazionalizzazione e di decentramento
produttivo all'estero, con particolare riferimento alla analisi dei Paesi
destinatari, alle tipologie produttive delocalizzate, alle stime dei volumi
complessivi di produzione, alle ricadute occupazionali in Italia.
Sarà elaborato un rapporto annuale sulle rilevazioni effettuate, che verrà
presentato durante un incontro tra le parti.
Si conviene altresì sulla costituzione di una Commissione paritetica che
affronterà temi specifici del settore con particolare riferimento a:
- mercato del lavoro;
- tematiche degli orari di lavoro;
- esigenze formative e formazione professionale;
- ambiente di lavoro;
- interventi strutturali a favore del settore allo scopo di favorirne
l'occupazione.
(Nuovo testo)
Informazioni al livello
aziendale
Nelle aziende, ove siano presenti le rappresentanze dei lavoratori così come
previste dall'art. xx (37 - parte Generale nel vigente testo), su richiesta
delle stesse, una volta all'anno, tramite le Associazioni territoriali degli
imprenditori, l'impresa fornirà elementi conoscitivi riguardanti:
(a) le prospettive produttive con particolare riferimento alla situazione e alla
struttura occupazionale (sesso, qualifica professionale, tipologia dei rapporti
di lavoro);
(b) i programmi di investimento e di diversificazione produttiva, indicando
l'eventuale ricorso ai finanziamenti agevolati pubblici regionali, nazionali,
comunitari, di rilevante interesse per le condizioni di lavoro;
(c) le modifiche alla organizzazione del lavoro e tecnologiche;
(d) il superamento delle barriere architettoniche;
(e) le condizioni di lavoro ambientali ed ecologiche;
(f) le esigenze di formazione e riqualificazione professionale nonché alle
iniziative formative da realizzare con il concorso di fondi pubblici.
Art. 7 - Assunzione.
(Nuovo testo: modifiche e integrazioni)
[
]
Fermi restando gli obblighi di legge per talune categorie di lavoratori o per
talune posizioni lavorative, tutti i lavoratori potranno essere sottoposti a
visita medica prima della assunzione.
Art. 22 - Lavoro a squadre.
(Nuovo ultimo comma)
Ai sensi dell'art. 17, D.lgs n. 66/03, nel caso di modifica del turno assegnato,
il lavoratore dovrà comunque fruire, all'atto del passaggio a diverso turno, di
un adeguato periodo di riposo che può essere inferiore a 11 ore.
Art. 23 -
Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
(Nuovo comma 3: modifiche e integrazioni)
La Direzione aziendale informerà in tempo utile le maestranze interessate,
comunicando le motivazioni che comportano le variazioni di orario e le relative
modalità di attuazione; le modalità applicative, relative alla distribuzione
delle ore nel periodo di supero e all'utilizzo delle riduzioni, rapportate alle
esigenze organizzative aziendali, saranno oggetto di valutazione tra le parti.
(Nuovi penultimo e ultimo comma)
Ai sensi dell'art. 17, D.lgs. n. 66/03, nel caso di adozione della flessibilità
di orario di cui al presente articolo, la durata del riposo giornaliero
consecutivo tra la fine dell'orario normale e l'inizio dell'orario in
flessibilità può risultare inferiore alle 11 ore.
Ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. d), D.lgs. n. 66/03, nel caso di adozione
della flessibilità di orario di cui al presente articolo, fra il termine della
prestazione lavorativa in flessibilità e l'inizio del normale orario lavorativo
settimanale il lavoratore può godere di un riposo inferiore alle 35 ore (24 più
11) stabilite dal citato art. 9, a condizione che a livello aziendale vengano
definite congiuntamente le modalità di riposo compensativo.
Art. 24 - Lavoro straordinario.
[
]
(Aggiungere)
Clausola ex art. 4, comma 4, D.lgs. 8.4.03 n. 66.
Il periodo di cui all'art. 4, comma 3, D.lgs. 8.4.03 n. 66 è fissato in 12 mesi,
a fronte della molteplicità delle produzioni settorialmente effettuate e della
complessità delle soluzioni tecnico-organizzative adottate nelle aziende
esercenti la fotoincisione di quadri e cilindri per la stampa tessile.
Art. 25 - Banca delle ore.
(Nuovo comma 5)
Nella banca delle ore - se annualmente già attivata da parte del lavoratore -
confluiranno anche le ore di recupero della flessibilità se non fruite in
occasione del programmato recupero collettivo per comprovati impedimenti
personali. Tale disposizione troverà applicazione dall'1.1.05.
Art. 30 - Ferie.
(Nuovi penultimo e ultimo comma: modifiche)
[
]
I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze
produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti.
Art. 32 - Recuperi.
(Nuovo testo: modifiche e integrazioni)
Le ore di lavoro perdute per cause indipendenti dalla volontà delle parti
possono essere recuperate a regime normale con le seguenti modalità: il recupero
deve essere contenuto nel limite massimo di 1 ora giornaliera oltre il normale
orario contrattuale o, in caso di orario ridotto, sino alla concorrenza di 8 ore
nella giornata; nel caso di giornata feriale non lavorata, il recupero stesso
potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.
Qualora il recupero riguardi gruppi di lavoratori e sia previsto per gruppi di
ore, formerà oggetto di esame preventivo tra le parti.
Tale recupero potrà essere effettuato entro i 60 giorni utili successivi a
quelli in cui è avvenuta la interruzione.
Per le interruzioni di lavoro concordate tra le parti, le ore di lavoro perdute
possono essere recuperate a regime normale, con modalità preventivamente
stabilite d'intesa fra le parti.
Art. 38 - Apprendistato.
(Nuovo testo: integrazioni)
Contratti di formazione e
lavoro
Abrogato
Art. 44 -
Commissione paritetica per l'inquadramento.
(Nuovo testo: modifiche e integrazioni)
La Commissione paritetica per l'inquadramento è composta da 6 rappresentanti di
Ant e 6 rappresentanti di Femca-Filtea-Uilta integrata, a livello consultivo e
propositivo, dai lavoratori in rappresentanza delle diverse mansioni.
Alla Commissione saranno fornite le informazioni necessarie per lo svolgimento
dei propri compiti.
I compiti attribuiti alla Commissione, che opererà in vigenza contrattuale, sono
i seguenti: individuare e procedere all'inquadramento di mansioni obiettivamente
nuove nonché di quelle che, in seguito ad innovazioni tecnologiche, abbiano
subito trasformazioni tali da far loro assumere una diversa tipologia.
Resta comunque inteso che le conclusioni complessive, cui la Commissione
perverrà di comune accordo, saranno sottoposte per la ratifica alle
Organizzazioni stipulanti il presente contratto.
Gruppo di lavoro
Le parti riconoscono che i cambiamenti organizzativi e tecnologici del sistema
produttivo e l'evoluzione del rapporto tra impresa e mercato possono influire
sulle prestazioni richieste ai lavoratori e convengono sulla utilità di un
confronto volto a monitorare l'evoluzione di tale fenomeno.
A tal fine concordano di istituire un Gruppo di lavoro che avrà lo scopo di
valutare le metodologie di inquadramento previste dai principali contratti
nazionali e di ricercare un eventuale diverso modello di inquadramento ritenuto
idoneo alle caratteristiche delle imprese di fotoincisione.
Le parti si danno atto che il Gruppo di lavoro potrà esplorare qualsiasi
ipotesi, prefigurandone benefici, criticità e conseguenze sui lavoratori e sulle
imprese.
Relativamente alle proposte congiuntamente individuate, le parti si danno
altresì atto che il Gruppo di lavoro dovrà produrre attente valutazioni di
praticabilità in relazione alle peculiarità del settore e alle caratteristiche
organizzative delle piccole imprese.
Il Gruppo di lavoro si incontrerà entro dicembre 2004 e presenterà le proprie
conclusioni alle parti stipulanti entro il 30.9.06.
Art. 45 - Formazione
professionale.
(Nuovo testo: modifiche)
Le parti concordano sul valore della formazione professionale quale elemento
importante per fornire ai lavoratori conoscenze e strumenti adeguati al
mutamento in atto sul piano tecnologico e organizzativo e per contribuire al
rafforzamento della competitività internazionale del settore. In considerazione
di quanto sopra si ritiene che sia interesse comune indirizzare la formazione
professionale non solo nei confronti dei giovani di prima assunzione ma anche
verso i lavoratori già occupati.
La rilevazione delle esigenze formative sarà effettuata dalla Commissione
paritetica di cui all'art. 5 (Osservatorio Congiunturale e Strutturale del
Settore).
Le parti si impegnano a svolgere una verifica congiunta delle esigenze formative
che emergeranno dalla rilevazione di cui sopra, sia in termini quantitativi che
qualitativi in relazione ai fabbisogni stimati del settore, al fine di fornire
gli orientamenti del caso agli enti pubblici preposti alla gestione di tale
materia.
Considerato inoltre che il Gruppo Merceologico Fotoincisori ha finanziato corsi
formativi per lucidisti che si sono svolti presso il Centro di Formazione Enfapi
di Lurate Caccivio e il Centro di Formazione Enaip di Cantù, le parti, anche con
riferimento alle disposizioni contenute negli accordi interconfederali in
materia di formazione, e nel rispetto delle reciproche competenze, convengono
sin da ora sulla necessità di promuovere lo sviluppo del sistema formativo del
settore.
Ciò potrà essere realizzato anche attraverso l'analisi delle esigenze formative
che sarà effettuata dalla Commissione paritetica, che permetterà di agevolare
l'indirizzo di processi formativi, anche aziendali, attraverso l'eventuale definizione di programmi mirati di formazione, acquisendo a tale scopo le
informazioni fornite dalla Commissione.
Art. 47 - Lavoratori disabili.
(Nuovo comma 1: modifiche e integrazioni)
Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema delle persone
disabili e diversamente abili, nell'intento di facilitare il loro inserimento in
posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative,
convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali con tutti gli
strumenti agevolativi previsti dalla legge 12.3.99 n. 68, anche nell'ambito
delle convenzioni per l'inserimento, compatibilmente con le possibilità
tecnico-organizzative delle aziende.
Art. 49 - Regime di orario a tempo parziale.
(Nuovo testo)
A) Disposizioni generali
[
]
I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta
capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie
salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso l'azienda USL
territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale. Il
rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in
rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
Le trasformazioni effettuate per tale causale non sono considerate ai fini del
raggiungimento del limite del 10% di cui al comma 6 del presente articolo.
Art. 50 - Contratto a
tempo determinato.
(Nuovo testo)
[
]
L'azienda informerà annualmente la RSU sulle dimensioni quantitative del ricorso
al contratto a termine e sulle tipologie di attività per le quali tali contratti
sono stati stipulati. Su richiesta, l'azienda fornirà ai lavoratori in forza con
contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo
indeterminato che si rendessero disponibili nella unità produttiva di
appartenenza.
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una
informazione e formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche della
mansione svolta, al fine di prevenire i rischi connessi al lavoro.
[
]
Ferma restando la disciplina prevista dal presente articolo, al prestatore di
lavoro con contratto a tempo determinato si applica il principio di non
discriminazione di cui all'art. 6, D.lgs. n. 368 del 6.9.01.
[
]
(Nuovo)
Art. xx - Contratto di
inserimento.
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare,
mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali
del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il
reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
(a) soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
(b) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
(c) lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
(d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non
abbiano lavorato per almeno 2 anni;
(e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di
occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di
disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
(f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave
handicap fisico, mentale o psichico.
[
]
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere
specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende
assunto a tempo indeterminato.
[
]
Nel progetto verranno indicati, inoltre:
[
]
(b) la durata e le modalità della formazione.
Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a 9 mesi e non può
essere superiore ai 18 mesi, con l'eccezione dei soggetti riconosciuti affetti
da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il contratto di
inserimento potrà prevedere una durata massima di 36 mesi.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica interna o esterna, impartita
anche con modalità di formazione a distanza, non inferiore a 16 ore, ripartita
fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica, da svolgere
nella fase iniziale del rapporto, e di disciplina del rapporto di lavoro e
organizzazione aziendale.
La formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, in
funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
La formazione potrà essere effettuata sulla base di un programma, a moduli,
proposti dall'Organismo Bilaterale Nazionale del Settore Tessile Abbigliamento
Moda - Obn-Tam.
I moduli formativi conformi a quelli proposti dall'Organismo bilaterale Obn-Tam
risultanti eventualmente già frequentati dal soggetto in un precedente contratto
di inserimento/reinserimento presso un'altra azienda sono considerati già
adempiuti anche in occasione di ciascun nuovo contratto di inserimento presso
altre diverse aziende, fatto salvo, con riferimento al contesto aziendale
specifico, la parte relativa alle nozioni di prevenzione antinfortunistica che
deve essere ripetuta.
[
]
(Nuovo)
Art. xx - Lavoro
ripartito (job-sharing).
Con il contratto di lavoro ripartito, di cui le parti riconoscono il ruolo nella
ricerca di flessibilità e opportunità lavorative, 2 lavoratori assumono in
solido l'adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa restando singolarmente responsabili per l'adempimento dell'intero obbligo contrattuale.
[
]
(Nuovo)
Art. xx - Telelavoro.
Le parti riconoscono nel telelavoro uno strumento finalizzato alla
modernizzazione e ai miglioramento dei rapporti di lavoro, che permette anche ai
lavoratori di conciliare l'attività lavorativa con la vita sociale attraverso
una maggiore autonomia nell'assolvimento dei compiti affidati.
Pertanto, con il presente articolo, le parti, recependo l'Accordo
interconfederale 9.6.04, intendono regolamentare la disciplina del telelavoro
nell'ambito del CCNL per i dipendenti delle aziende esercenti la fotoincisione
di quadri e cilindri per la stampa tessile, come segue:
1) Il telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Il
presente articolo regolamenta esclusivamente la prestazione di lavoro dipendente
svolta in regime di telelavoro.
Il telelavoro costituisce una differente fattispecie rispetto al lavoro a
domicilio e ad esso si applica la disciplina qui di seguito prevista.
Per i dipendenti che operano in regime di telelavoro, le clausole normative ed
economiche del presente contratto si intendono sostituite da quelle speciali
riportate in questo articolo, limitatamente, però, alle particolari disposizioni
in esse contemplate; per tutte le altre, si applicano le disposizioni contenute
nel presente CCNL.
2) Per telelavoro si intende la prestazione della attività lavorativa effettuata
con regolarità e continuità dal lavoratore, tramite il supporto di strumenti
telematici e tecnologie informatiche, presso il proprio domicilio ovvero in
altro luogo fisso e predeterminato, esterno rispetto alla sede di lavoro
aziendale.
Non è considerabile attività in telelavoro quella svolta, anche in via
telematica, all'interno dei locali aziendali e quella che, sebbene svolta a
distanza, non implichi l'impiego della strumentazione informatica come mezzo propedeutico allo svolgimento della attività lavorativa.
[
]
4) Il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti garantiti dalla legislazione e
dal CCNL di categoria spettanti al lavoratore comparabile che svolge l'attività
all'interno dei locali della impresa.
Analogamente, il carico di lavoro e i livelli di prestazione sono equivalenti a
quelli dei lavoratori comparabili che svolgono l'attività nel locali della
impresa.
Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire
l'isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori della azienda e
può disporre rientri periodici di quest'ultimo nella impresa per motivi di
programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui
con il proprio responsabile, per partecipazione a corsi di formazione o
aggiornamento, per svolgimento di specifiche attività considerate non
telelavorabili e per l'esercizio dei diritti di cui al successivo punto 10, e
per altre motivazioni definite a livello aziendale.
I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di
lavoro che vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso
alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che
svolgono l'attività all'interno dei locali dell'impresa.
[
]
5) La postazione di telelavoro e i collegamenti telematici necessari per
l'effettuazione della prestazione, così come l'installazione, la manutenzione e
le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al
mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla
copertura assicurativa della stessa, sono a carico della impresa.
Il telelavoratore è tenuto a segnalare l'eventuale guasto al datore di lavoro
con la massima tempestività.
[
]
6) Al lavoratore in regime di telelavoro si applica la disciplina prevista dalle
vigenti disposizioni di legge e dal presente CCNL in materia di orario di
lavoro, relativamente alla durata della prestazione complessivamente prevista.
Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro in regime di telelavoro potranno
svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, in quanto
per la particolare natura del tipo di rapporto, al lavoratore, è concessa una
maggiore autonomia e libertà di gestione sia con riferimento alla collocazione
della prestazione lavorativa nell'arco della giornata sia alla durata
giornaliera della stessa.
[
]
Ai lavoratori in regime di telelavoro, la cui prestazione non è misurata o
predeterminata, non si applica la disciplina contrattuale relativa a
straordinario, ROL, lavoro festivo e notturno.
In caso contrario, troveranno applicazione le disposizioni contrattuali riferite
a tali istituti.
7) Ai lavoratori che prestano la loro attività in regime di telelavoro si
applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute
previste per i lavoratori che svolgono analoga attività lavorativa in azienda.
Pertanto l'impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire
per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla
inviolabilità del domicilio del dipendente, l'idoneità del posto di lavoro e la
sua conformità alla legislazione in materia.
Il datore di lavoro informa il lavoratore delle politiche e direttive aziendali
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai
rischi derivanti dall'utilizzo dei videoterminali, alle quali il lavoratore è
tenuto ad attenersi.
Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di
salute e sicurezza, il datore di lavoro, il responsabile aziendale di
prevenzione e protezione ovvero il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza hanno accesso ai luoghi in cui viene svolto il telelavoro.
Qualora il lavoratore svolga la propria attività presso il suo domicilio, tale
accesso avverrà con un adeguato preavviso e con il suo consenso.
Il lavoratore, qualora lo ritenga necessario, può chiedere alla Direzione
aziendale, per iscritto, che siano eseguite ispezioni presso la propria
postazione di lavoro, specificandone i motivi.
In ogni caso il dipendente, ai sensi dell'art. 5, D.lgs. n. 626/94, deve
prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle
altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua
formazione e alle istruzioni ricevute.
[
]
9) Le parti convengono che l'eventuale installazione di qualsiasi strumento di
controllo deve risultare proporzionata all'obiettivo perseguito e deve essere
effettuata nel rispetto del D.lgs. n. 626/94 di recepimento della
Direttiva
90/270/CEE relativa ai videoterminali.
10) Al dipendente verrà riconosciuto il diritto di accesso alle cariche e alla
attività sindacale che si svolge nella impresa.
11) Nel caso di ricorso al telelavoro, il datore di lavoro informerà e
consulterà i rappresentanti dei lavoratori in merito alla introduzione del
telelavoro in azienda.
12) È possibile adottare il regime di telelavoro, secondo le disposizioni e le
indicazioni sopra specificate, anche per i lavoratori assunti con contratto a
tempo determinato ovvero con contratto a tempo parziale.
(Nuovo)
Art. xx -
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla
tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, [
]
Parte I - Operai
Art. 4 - Lavori discontinui.
(Nuovo testo: modifiche e integrazioni)
L'orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o
custodia, di cui alla tabella annessa al RD 6.12.23 n. 2657, non può superare le
48 ore medie settimanali.
In funzione della peculiare tipologia e delle caratteristiche delle mansioni
svolte, tale durata media dell'orario di lavoro è calcolata con riferimento ad
un periodo di 12 mesi.
Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui: i
portinai, i guardiani diurni e notturni, gli uscieri, gli autisti addetti al
trasporto di persone.
Agli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non fruenti,
nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali
agevolazioni ad esso pertinenti, chiamati a prestare servizio in giorni di
domenica con riposo compensativo, verrà corrisposta la percentuale di
maggiorazione del 35%.
[
]
Ai lavoratori discontinui operanti su turni avvicendati nell'arco delle 24 ore
si applica la normativa dell'art. xx (art. 22, parte Generale, "Lavoro a
squadre"), ai soli fini della maggiorazione dell'0,5%.
[
]
Parte V - Protocolli aggiuntivi
Allegati al CCNL: confermati i protocolli n. 2 (diventa n. 1) e n. 4 (diventa
n. 3).
(Nuovi inserimenti)
Protocollo n. 4 - Tutela della dignità personale dei lavoratori.
Le parti concordano sulla opportunità che il rapporto di lavoro si svolga in un
clima aziendale idoneo allo svolgimento della attività. A tal fine dovrà essere
assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto compreso
quanto attiene alla condizione sessuale e dovrà essere prevenuto ogni
comportamento improprio, compiute attraverso atti, parole, gesti, scritti che
arrechino offesa alla personalità e alla integrità psicofisica della lavoratrice
e del lavoratore.
In particolare saranno evitati comportamenti discriminatori che determinino una
situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle
conseguenze sulle condizioni di lavoro. In caso di molestie sessuali nel luogo
di lavoro, la RSU o le Organizzazioni sindacali e la Direzione aziendale
opereranno per ripristinare le normali condizioni lavorative garantendo la
massima riservatezza alle persone coinvolte.
In caso di emanazione di specifiche normative, le parti si incontreranno e ne
faranno oggetto di valutazione.