CONFINDUSTRIA
DL n. 5/2022: le nuove norme sulla durata del green pass rafforzato e per gli stranieri vaccinati o guariti dal COVID-19
Nota di Aggiornamento
8 febbraio 2022
Sommario
1. Premessa
2. Durata delle certificazioni verdi COVID-19
3. Accesso degli stranieri alle attività e ai servizi per i quali è richiesto il green pass rafforzato
4. Ulteriori misure
1. Premessa
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL n. 5/2022, recante Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.
Il DL, in vigore dal 5 febbraio scorso, interviene nuovamente sulla durata delle certificazioni verdi COVID-19 e sul regime della c.d. autosorveglianza.
Inoltre, in linea con una richiesta di Confindustria, il DL introduce una norma volta ad assicurare lo svolgimento delle trasferte di lavoro in Italia da parte di lavoratori stranieri che, sebbene vaccinati o guariti dal COVID-19, non siano in possesso di certificazioni equivalenti ai nostri c.d. green pass rafforzati (es. rilasciate a seguito della somministrazione di vaccini non riconosciuti ovvero rilasciate da più di 6 mesi a seguito di guarigione o di somministrazione di vaccini non riconosciuti).
Di seguito, una sintesi delle misure di maggiore interesse per le imprese.
2. Durata delle certificazioni verdi COVID-19
L’art. 1 del DL rende indeterminata la durata delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti:
• la somministrazione della dose di richiamo, c.d. booster. In particolare, tale certificazione ha validità a far data dalla somministrazione della dose booster, senza necessità di ulteriori dosi di richiamo (art. 9, co. 3, secondo periodo, DL n. 52/2021);
• la guarigione a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose booster. In particolare, tale certificazione ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo (art. 9, co. 4-bis, secondo periodo, DL n. 52/2021).
Di seguito, un riepilogo delle tipologie di certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9 del DL n. 52/2021:
1. certificazione attestante l’avvenuta vaccinazione al termine del ciclo vaccinale primario o la somministrazione di una sola dose di vaccino a seguito di guarigione dal COVID-19, detta anche green pass rafforzato o super green pass. Tale certificazione ha una validità di 6 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla somministrazione dell’unica dose di vaccino post guarigione. Questa tipologia di certificazione è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e, in tal caso, ha validità dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, che è indicata nella stessa certificazione all'atto del rilascio. La certificazione attestante la vaccinazione cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2;
2. certificazione attestante l’avvenuta vaccinazione a seguito della somministrazione della dose booster, detta anche green pass rafforzato o super green pass. Tale certificazione ha una validità indeterminata a far data dalla somministrazione e cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2;
3. certificazione attestante la guarigione dal COVID-19, detta anche green pass rafforzato o super green pass. Tale certificazione ha una validità di 6 mesi a far data dall'avvenuta guarigione e cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2;
4. certificazione attestante la guarigione dal COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino, detta anche green pass rafforzato o super green pass. Tale certificazione, rilasciata in particolare a coloro che siano stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il 14° giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, ha una validità di 6 mesi a far data dall'avvenuta guarigione;
5. certificazione attestante la guarigione dal COVID-19 al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della dose booster, detta anche green pass rafforzato o super green pass. Tale certificazione ha una validità indeterminata a far data dall'avvenuta guarigione;
6. certificazione attestante l’esito negativo di un tampone antigenico rapido o molecolare, detta anche green pass base. Tale certificazione ha una validità di 48 ore dall'esecuzione del test antigenico rapido e di 72 ore dall’esecuzione del test molecolare.
3. Accesso degli stranieri alle attività e ai servizi per i quali è richiesto il green pass rafforzato
L’art. 3 del DL introduce una norma volta a coordinare le misure di contenimento in materia di green pass rafforzato con le regole degli altri Paesi in materia di guarigione e vaccinazione anti SARS-CoV-2.
In particolare, ai sensi del nuovo art. 9, co. 9-bis del DL n. 52/2021, possono accedere alle attività e ai servizi per i quali è richiesto il green pass rafforzato (es. trasporti, servizi di ristorazione, alberghi, servizi di trasporto) previa effettuazione di tampone (avente validità di 48 ore dall'esecuzione, se antigenico rapido o di 72 ore, se molecolare):
• gli stranieri in possesso di un certificato attestante la guarigione dal COVID-19 da più di 6 mesi. Il tampone non è richiesto in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario;
• gli stranieri in possesso di un certificato attestante il completamento da più di 6 mesi del ciclo vaccinale primario con somministrazione di un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia;
• stranieri vaccinati con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia.
La norma mira ad assicurare l’accesso alle attività e ai servizi per i quali l’ordinamento italiano richiede il green pass rafforzato agli stranieri che si sono sottoposti alla vaccinazione secondo le proprie regole nazionali (ovvero che siano guariti dal COVID-19 da più di 6 mesi).
Restano, in ogni caso, esclusi da tale semplificazione/coordinamento gli stranieri che non si sono sottoposti ad alcuna tipologia di vaccinazione (ovvero che non siano guariti dal COVID-19), ai quali, a prescindere dall’esecuzione del tampone, rimane comunque precluso l’accesso alle attività e ai servizi per i quali è richiesto il green pass rafforzato.
Si tratta di una norma importante, destinata a semplificare l’esecuzione delle trasferte di lavoro in Italia di lavoratori stranieri che, sebbene titolari di una certificazione vaccinale o di guarigione valida nei propri Paesi, non avrebbero potuto accedere alle attività e ai servizi funzionali alla loro permanenza in Italia.
Tuttavia, con riferimento alla gestione delle trasferte dei lavoratori stranieri sprovvisti di una certificazione vaccinale (o di guarigione dal COVID-19), si segnala che:
• se under 50, previa effettuazione del tampone, essi possono accedere solo ai luoghi di lavoro e alle mense aziendali (per i quali è, infatti, richiesto il green pass base) e non anche a tutti gli altri servizi funzionali alla trasferta (es. trasporti, servizi alberghieri);
• se over 50, anche previa effettuazione del tampone, essi non possono comunque accedere né ai luoghi di lavoro, né gli altri servizi funzionali alla trasferta, in quanto tutti servizi e attività soggetti all’obbligo di green pass rafforzato.
Sul punto, occorre considerare che l’obbligo di green pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro dei lavoratori over 50 (art. 4-quinquies del DL n. 44/2021) è correlato all’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni (art. 4-quater del DL n. 44/2021).
Come noto, sono soggetti all’obbligo vaccinale i cittadini italiani e i cittadini Ue residenti in Italia e gli stranieri iscritti o assistiti dal SSN, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.
Quanto agli stranieri - over 50 - assistiti dal SSN, l’art. 4-quater del DL n. 44/2021 rinvia all’art. 35 del D.Lgs n. 286/1998, il quale si applica agli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale - non tenuti all'iscrizione obbligatoria, nè iscritti volontariamente al SSN - sia agli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno.
Per effetto di tale rinvio, l’obbligo vaccinale deve considerarsi riferito a tutti gli stranieri over 50 presenti sul territorio dello Stato¹, con la conseguenza che l’obbligo di green pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro, a integrazione di quanto indicato nella nostra Nota di aggiornamento 11 gennaio 2022: “Emergenza COVID-19: quadro dei provvedimenti di fine anno 2021 e inizio 2022”, deve intendersi operante anche nei confronti dei lavoratori stranieri over 50.
Sulla base di tali considerazioni e del combinato disposto degli artt. 4-quater e 4-quinquies del DL n. 44/2021 e del nuovo art. 9, co. 9-bis del DL n. 52/2021, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro dei lavoratori stranieri over 50 in trasferta in Italia, a seconda dei casi, è possibile esibire:
1. la certificazione attestante l’avvenuta vaccinazione con vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia da meno di 6 mesi;
2. la certificazione attestante la guarigione dal COVID-19 da meno di 6 mesi ovvero la guarigione dal COVID-19 post vaccinazione;
3. il certificato di tampone - antigenico o molecolare - negativo e la certificazione attestante la guarigione dal COVID-19 da più di 6 mesi;
4. il certificato di tampone - antigenico o molecolare - negativo e la certificazione attestante il completamento da più di 6 mesi del ciclo vaccinale primario con somministrazione di un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia;
5. il certificato di tampone - antigenico o molecolare - negativo e la certificazione attestante la vaccinazione con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia.
Invece, come anticipato, al lavoratore straniero over 50 in trasferta in Italia, che non sia in possesso di alcuna certificazione vaccinale o di guarigione, non può essere consentito, nemmeno previa effettuazione del tampone, l’accesso ai luoghi di lavoro.
4. Ulteriori misure
L’art. 2 del DL estende anche alle ipotesi di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario, il regime della c.d. autosorveglianza, introdotto dal DL n. 229/2021 in caso in caso di contatto stretto, per i soggetti asintomatici che hanno ricevuto la dose booster, completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, oppure sono guariti da meno di 120 giorni.
In particolare, in caso di contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, la quarantena precauzionale non si applica ai soggetti asintomatici che siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario.
In questi casi, anche in virtù di quanto previsto dalla Circolare del Ministero della salute 30 dicembre 2021, il soggetto è sottoposto al regime dell’autosorveglianza per 5 giorni ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. È prevista l’esecuzione di un test molecolare o antigenico alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19.
Infine, l’art. 4 del DL estende anche alle zone rosse (originariamente escluse) il c.d. sistema del green pass rafforzato, introdotto dal DL n. 172/2021, che, a fronte di un aggravamento dello scenario di rischio e del conseguente passaggio di colore di una zona, pone una limitazione per le persone e non più per le attività, consentendo la prosecuzione di queste ultime secondo i criteri più ampi delle zone bianche, ma subordinandone l’accesso ai soli possessori del green pass rafforzato.
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¹ Sul punto, v. anche il Dossier 11 gennaio 2022 dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, in base al quale L’obbligo di vaccinazione ... concerne ... i cittadini degli altri Stati e gli apolidi presenti sul territorio nazionale, ivi compresi quelli non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno.
fonte: confindustria.it