Cassazione Civile, Sez. Unite, 15 febbraio 2022, n. 4872 - Professore inciampa nel disallineamento creatosi tra il piano ascensore e il piano pavimento dell'Ateneo. Giurisdizione del giudice amministrativo


 

Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: TRICOMI IRENE
Data pubblicazione: 15/02/2022
 

 

Ritenuto
1. A.P. ha convenuto in giudizio, dinanzi al TAR Lombardia, l'Università degli Studi di Milano Bicocca, per il riconoscimento del danno differenziale e del danno biologico subito per un infortunio occorsogli nell'Ateneo.
2. Premetteva di essere professore ordinario, in rapporto di impiego pubblico, di Scienza dei Materiali dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, e di svolgere la propria attività di ricerca e di insegnamento presso il "Dipartimento di Scienze dei Materiali", ubicato all'interno dell'edificio sito in Milano, via Roberto Cozzi n. 55.
In data 18 marzo 2015, il prof. A.P., mentre si trovava sul luogo di lavoro, aveva utilizzato l'ascensore presente all'interno del suddetto edificio per salire al secondo piano e raggiungere così il proprio ufficio.
Nell'uscire dall'ascensore, a causa del disallineamento che si era inaspettatamente creato tra il piano ascensore e il piano pavimento, inciampando, era caduto rovinosamente a terra, ed era stato condotto in autoambulanza presso il Presidio Ospedaliero CTO della Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento (sito in Milano, via Bignami), dove era stato sottoposto ad un intervento chirurgico "di riduzione e sintesi della frattura della testa dell'omero e alla ricostruzione della porzione anteriore della glena con trasposizione della coracoide e stabilizzazione temporanea con filo di K".
Il ricovero era durato complessivamente 8 giorni, e il ricorrente era stato dimesso in data 23 marzo 2015 con diagnosi di "frattura e lussazione spalla sinistra con frattura glena e pluri-frammentaria testa omero".
Il periodo di infortunio, durava complessivamente 188 giorni fino al 21 settembre 2015, durante i quali il ricorrente si sottoponeva a diverse visite specialistiche.
L'infortunio era stato riconosciuto come "infortunio sul lavoro" dall'Inail, che aveva accertato una menomazione "normo atteggiata, evidente dismorfismo in regione anteriore di spalla, ove si apprezza avvallamento da ipomiotrofia marcata del pettorale; assottigliamento del profilo anatomico di braccio per IP", stabilendo il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica, ai sensi degli art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, pari al 16%.
3. Il prof. A.P., quindi, si era rivolto all'Ateneo per ottenere il risarcimento dell'ulteriore danno subito, tuttavia l'Università aveva rigettato la richiesta e aveva rifiutato l'invito, rivolto con lettera dell' 11 aprile 2019, di intraprendere un percorso di negoziazione assistita, rendendo così necessaria l'instaurazione del giudizio dinanzi al TAR.
4. Parte ricorrente ha quindi proposto dinanzi al TAR Lombardia l'azione di responsabilità, diretta ad ottenere il risarcimento del danno differenziale subito in conseguenza della caduta causata dal dedotto difetto dell'ascensore posto all'interno del luogo di lavoro, pari alla differenza tra l'importo complessivamente dovuto a titolo risarcimento in base all'entità dell'effettivo danno subito, come rilevato dalla perizia di parte, e l'ammontare dell'indennizzo riconosciuto dall'Inail.
Secondo il ricorrente, poiché il fatto era accaduto sul luogo di lavoro, durante l'orario di lavoro, ed era stato qualificato come "infortunio sul lavoro", la responsabilità dell'Università era di natura contrattuale, in quanto derivava dalla violazione degli obblighi del datore di lavoro di tutelare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti come previsto dall'art. 2087, cod. civ., e dal d.lgs. n. 81 del 2008.
5. Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che la fattispecie rientrava nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043-2051 cod. civ.
6. Tanto premesso, il A.P. ricorre con regolamento preventivo di giurisdizione nei confronti della Università di Milano Bicocca per sentire affermare la giurisdizione del giudice amministrativo.
7. A sostegno della giurisdizione amministrativa il A.P. nel ricorso prospetta in particolare quanto segue.
Le controversie relative ai rapporti di lavoro dei professori universitari rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Secondo l'indirizzo consolidato della Corte nel caso di controversia relativa a rapporto di pubblico impiego non soggetto, per ragioni soggettive o temporali, alla privatizzazione, la soluzione della questione del riparto della giurisdizione, rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità psico-fisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti del!'Amministrazione, è strettamente subordinata al!'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se è fatta valere la responsabilità contrattuale del!'ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
L'accertamento del tipo di responsabilità azionato prescinde dalle qualificazioni operate dall'attore, anche attraverso il richiamo strumentale a singole norme di legge, quali l'art. 2087 o l'art. 2043, cod. civ., mentre assume rilievo decisivo la verifica dei tratti propri dell'elemento materiale dell'illecito, e quindi l'accertamento se il fatto denunciato violi il generale divieto di "neminem laedere" e riguardi, quindi, condotte dell'amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti, costituendo in tal caso il rapporto di lavoro mera occasione del!'evento dannoso, ovvero consegua alla violazione di obblighi specifici che trovino al ragion d'essere nel rapporto di lavoro, nel qual caso la natura contrattuale della responsabilità non può essere revocata in dubbio (Cass., S. U., n. 4850 del 2013).
Apparirebbe paradossale ritenere che il lavoratore in rapporto di lavoro pubblico possa ottenere una parte del risarcimento del danno dall'Inail, quale indennizzo dovuto in conseguenza di un infortunio sul lavoro e, quindi, della violazione delle norme di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, e debba poi agire contro l'Università dinanzi al giudice civile per ottenere il danno differenziale esercitando un'azione di responsabilità extracontrattuale derivante dalla violazione di obblighi di neminem laedere.
8. Resiste con controricorso l'Università degli Studi di Milano Bicocca, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che, poiché l'infortunio era avvenuto in ragione dell'uso di un montacarichi adibito a trasporto di cose accompagnato da persone e non di un ascensore, il lavoratore con il proprio comportamento si sarebbe posto al di fuori del rapporto contrattuale di lavoro, che costituiva solo mera occasione dell'infortunio.
9. Il Procuratore Generale ha concluso per l'affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo.
 

Diritto


1. Deve ribadirsi il principio, reiteratamente affermato da queste Sezioni Unite, secondo cui la giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale, che va identificato non tanto in funzione della pronuncia che in concreto si chiede al giudice, quanto, piuttosto, della causa petendi, cioè "della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati" (tra le molte, Cass., S.U., n. 618 del 2021, n. 26500 del 2020, n. 6040 del 2019, n. 33212 del 2018, n. 29081 del 2018, n. 11711 del 2016, n. 21677 del 2013, n. 15323 del 2010).
2. La cognizione delle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni è devoluta, in linea generale, alla giurisdizione del giudice ordinario, fanno eccezione a tale regola i rapporti di lavoro indicati nell'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001, con la conseguenza che le controversie relative ai rapporti di lavoro dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato, ai sensi del citato art. 3, comma 2, sono devolute alla giurisdizione amministrativa.
3. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 3, comma 3, e 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 133 comma 1, lettera i), del d.lgs. 104 del 2010, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.
Dunque, la devoluzione della giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento danni per la lesione dell'integrità psico-fisica proposta da un pubblico dipendente in regime di diritto pubblico è strettamente connessa alla determinazione del petitum sostanziale in quanto, se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario (cfr., Cass., S.U., n. 33211 del 2018).
Nella decisione da ultimo citata si è precisato che, al fine di tale accertamento, non possono invocarsi come indizi decisivi della natura contrattuale dell'azione nè la semplice prospettazione dell'inosservanza dell'art. 2087, cod. civ., nè la lamentata violazione di più specifiche disposizioni strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro, allorchè il richiamo all'uno o alle altre sia compiuto in funzione esclusivamente strumentale alla dimostrazione dell'elemento psicologico del reato di lesioni colpose e/o della configurabilità dell'illecito.
Si è poi rimarcato che la irrilevanza di detto richiamo dipende dai tratti propri dell'elemento materiale dell'illecito, ossia da una condotta dell'amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti, costituendo in tal caso il rapporto di lavoro mera occasione dell'evento dannoso; mentre, ove la condotta dell'amministrazione si presenti con caratteri tali da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera giuridica di soggetti ad essa non legati da rapporto di impiego, la natura contrattuale della responsabilità non può essere revocata in dubbio, poichè l'ingiustizia del danno non è altrimenti configurabile che come conseguenza delle violazioni di taluna delle situazioni giuridiche in cui il rapporto medesimo si articola e si svolge.
4. I principi enunciati vanno applicati alla fattispecie in esame in cui il lavoratore ha già ottenuto la liquidazione dell' indennizzo Inail per infortunio sul lavoro, circostanza che non è contestata, e agisce per il cd. danno complementare e differenziale.
5. L'ascensore o montacarichi, come indicato nel ricorso e nel controricorso, uscendo dal quale il A.P. si infortunava, era classificato, in base al dPR n. 1497 del 1963, art. 2, comma I, come mezzo di categoria B "ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone".
Ai sensi del comma 2. del citato art. 2 del dPR 1497 del 1963, "Un ascensore di categoria B può essere adibito anche al trasporto di sole persone addette alla azienda utente".
6. In ragione di ciò, l'odierno ricorrente ha posto a fondamento della domanda una condotta dell'amministrazione la cui idoneità presenta caratteri tali da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera giuridica di soggetti ad essa non legati da rapporto d'impiego, venendole imputata la violazione di specifici obblighi di protezione dei lavoratori (art. 2087 cod. civ.), a titolo di responsabilità contrattuale, in ordine alla quale sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, anche con riguardo all'azione per il danno complementare e differenziale.
7. Pertanto, va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo dinanzi al quale rimette le parti anche per le spese del presente giudizio.
 

P.Q.M.
 

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo dinanzi al quale rimette le parti anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 dicembre 2021.