Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLE RISORSE E PER L’ATTUAZIONE DEI
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

 

Uff. III
Sez. II- Relazioni sindacali, missioni e trattamento di quiescenza.

 

Ai rappresentanti delle OO.SS. del personale
non dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria
Area Negoziale Dirigenti di Polizia Penitenziaria
Comparto Funzioni Centrali
Carriera Dirigenziale Penitenziaria
Dirigenza Area Funzioni Centrali
Loro sedi


Oggetto: Assenza dal servizio per la somministrazione del vaccino anti SARS - CoV-2.

Al fine di riscontrare alcune richieste di chiarimenti concernenti l’argomento in oggetto indicato, si comunica che questa Direzione Generale con nota prot. n. 0005518.U del 01/02/2022, ha già fornito alle Direzioni degli uffici territoriali, le indicazioni concernenti il tema delle assenze dal servizio del personale per la somministrazione del vaccino anti COVID-19.
A tale proposito si riporta integralmente il capoverso riguardante “Misure per il personale delle pubbliche amministrazioni’ della predetta nota:
“La legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVTD-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” ha introdotto l’articolo 2 bis al D.L. 172/21, con il quale è stata disciplinata l'assenza dal servizio per il personale delle pubbliche amministrazioni che si sottopone alla vaccinazione anti COVID- 19.
A far data dal 26 gennaio 2022, il suddetto personale potrà fruire della giornata di assenza dedicata alla somministrazione del vaccino anti COVID-19 senza necessità di dover ricorrere, come previsto in precedenza, ad altri istituti contrattuali a giustificazione dell’assenza dal servizio, ciò indipendentemente dal fatto che il dipendente si sottoponga ad un piano di vaccinazione promosso dall’Amministrazione di appartenenza o dal SSN. L’assenza non determinerà, pertanto, per il giorno dedicato alla somministrazione del vaccino, alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.
Considerata la formulazione del disposto normativo, non applicabile a situazioni antecedenti alla data di entrata in vigore del provvedimento, resta inteso che per le assenze dal servizio per la somministrazione del vaccino anti COVID- 19 fruite dal personale fino al 25 gennaio 2022, valgono le indicazioni comunicate con la nota prot. n. 58922. U del 10.12.2021"
Cordiali saluti.
 

Il Direttore Generale
Giuseppe Cacciapuoti