Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Decreto 29 ottobre 2021, n. 205
Modalità operative delle comunicazioni telematiche di inizio, di distacco, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
VISTO l'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante la disciplina del "Distacco" e, in particolare, il comma 4-ter, secondo il quale "qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre, per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso";
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
VISTO, in particolare, l'articolo 43-bis del predetto decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha modificato l'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 introducendo i commi da 4-sexies a 4-octies e prevedendo la possibilità di stipulare il contratto di rete "per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti"
VISTO, altresì, il nuovo comma 4-septies del citato articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, secondo il quale "con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per procedere alle comunicazioni da parte dell’impresa referente individuata dal contratto di rete di cui al comma 4-sexies necessarie a dare attuazione alla codatorialità di cui all'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.";
CONSIDERATA la necessità di uniformare le modalità operative per procedere alle comunicazioni concernenti la codatorialità o il distacco che intervengono nell'ambito dei contratti di rete, fermi restando gli specifici adempimenti richiesti alle imprese agricole ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 marzo 2014;
ACQUISITO l'assenso di INPS ed INAIL in data 21 ottobre 2021
DECRETA
Articolo 1
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Il presente decreto definisce le modalità operative per la comunicazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità da parte dell'impresa referente individuata nell'ambito di contratti di rete stipulati ai sensi
dell'articolo 3, commi 4-ter e 4-sexies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
2. Il presente decreto disciplina altresì le modalità di comunicazione dei lavoratori in distacco ai sensi dell'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nell'ambito di un contratto di rete.
3. Per le comunicazioni di co-assunzione in agricoltura, di cui all'articolo 31, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, continua a trovare applicazione il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 marzo 2014.
Articolo 2
(Soggetti obbligati e modalità di comunicazione)
1. Le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità, ivi comprese le comunicazioni di distacco ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono effettuate telematicamente per il tramite del modello "Unirete", messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sul sito www.servizi.lavoro.gov.it e aggiornato con decreto direttoriale.
2. Le imprese aderenti ad un contratto di rete effettuano le comunicazioni di cui al comma 1 per il tramite di un soggetto individuato, nell'ambito del contratto di rete, quale incaricato alle comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti.
Articolo 3
(Inquadramento previdenziale e assicurativo e relativi adempimenti)
1. Ai fini degli obblighi derivanti dall'inquadramento previdenziale e assicurativo, per i lavoratori già in forza presso le imprese che aderiscono alla rete e che sono utilizzati in regime di codatorialità, si fa riferimento all'impresa di provenienza. In caso di nuova assunzione di personale da utilizzare in codatorialità, nella relativa comunicazione va indicata l'impresa alla quale imputare, sotto il profilo dell'inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto.
2. Ai fini dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, la retribuzione imponibile è individuata in base al contratto collettivo applicabile all'impresa di cui al comma 1, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alla maggiore retribuzione imponibile, desumibile in base al contratto applicato dall'impresa presso la quale il lavoratore ha svolto nel mese prevalentemente la propria attività, da indicare nella dichiarazione contributiva mensile all'INPS a cura dell'impresa di cui al comma 1.
3. I lavoratori in codatorialità sono iscritti sul libro unico del lavoro dell'impresa individuata ai sensi del comma 1 e le relative annotazioni evidenziano separatamente l'impiego orario del lavoratore presso ciascun datore di lavoro.
Articolo 4
(Sanzioni)
1. In relazione agli adempimenti inerenti alle comunicazioni di cui all'articolo 2, trovano applicazione le sanzioni già previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 in capo al soggetto individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
Articolo 5
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione "Pubblicità legale" e della sua adozione ne è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 29 ottobre 2021
Andrea Orlando