Ministero dell’Interno
GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117/2/1 Uff.IIl-Prot Civ

Roma, data del protocollo
 

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI
TRENTO e BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA
AOSTA
e, per conoscenza
AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Segreteria del Dipartimento
AL DIPARTIMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
SEDE

 

OGGETTO: Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening’'.

Come è noto, il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
Il suddetto decreto-legge si pone in continuità con gli analoghi provvedimenti approvati nelle scorse settimane dal Governo in relazione alle attività sociali ed economiche scolastiche, universitarie, socio sanitarie-assistenziali e in materia di trasporti adeguando il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 e consentendo al Governo di stabilire che, a decorrere dal 15 ottobre u.s., la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni è soltanto quella svolta in presenza.
Tanto premesso, si illustrano le principali novità introdotte dal legislatore sulle quali si ritiene opportuno richiamare la particolare attenzione delle SS.LL..

Certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico e privato (artt. 1, 2 e 3)
Gli artt. 1 e 3 del provvedimento inseriscono, rispettivamente, un art. 9-quinquies e un art. 9-septies-nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, statuendo che dal 15 ottobre u.s. e fino al prossimo 31 dicembre, termine attualmente previsto per la cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, sussiste l’obbligo del possesso nonché dell’esibizione, su richiesta, del certificato verde COVID-19, in corso di validità, ai fini dell’accesso degli interessati ai luoghi ove gli stessi svolgono l’attività lavorativa, sia nel settore pubblico che in quello privato.
Le due disposizioni, sostanzialmente identiche, si riferiscono ai dipendenti e agli altri soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche o nel settore privato, anche sulla base di contratti esterni, fatta eccezione per coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale.
Strettamente connesse a tali previsioni e funzionali ad assicurarne la piena operatività, sono le successive prescrizioni contenute nel dettato normativo.
Viene, infatti, previsto, innanzitutto, l’obbligo per i datori di lavoro, sia pubblici che privati, di definire le modalità per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, sull'osservanza della suddetta prescrizione, prevedendo prioritariamente, quando possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e di individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
In questo contesto, per fornire a tutte le pubbliche amministrazioni una cornice omogenea di condotte e di risorse strumentali dedicate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 ottobre u.s. sono state adottate specifiche lince guida riferite al contenuto dell'obbligo nonché alle modalità e ai soggetti preposti al controllo.
Il datore di lavoro, oltre ad organizzare le verifiche sul rispetto della presenziane in commento, è anche tenuto a procedere alle stesse
In caso di violazione delle suddette previsioni, si applica l'art. 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
La medesima norma trova applicazione anche nel caso di accesso ai luoghi di lavoro senza la prescritta certificazione, ma sono aumentati i limiti minimo e massimo della sanzione amministrativa pecuniaria e restano ferme le conseguenze disciplinari a carico degli interessati, secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.
Nel solco dei precedenti interventi normativi, è statuito che le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, ferma restando l’ammissibilità del pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 202, commi 1, 2 e 2.1. del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Riguardo agli aspetti procedurali inerenti all’accertamento e alla contestazione delle violazioni, si precisa quanto segue.
In forza del richiamo alle disposizioni della legge generale in materia di depenalizzazione - legge 24 novembre 1981, n. 689 - resta ferma la competenza dei soggetti di cui all’art. 13, comma 4, della medesima legge, tanto nei luoghi di lavoro pubblici che in quelli privati.
Ne discende che, se nei predetti luoghi di lavoro sono presenti ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, la violazione dovrà essere da loro contestata immediatamente al trasgressore o notificata allo stesso, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 689/1981. Solo se questi non si avvarrà della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta della sanzione, scatterà l’obbligo del rapporto al Prefetto competente, in base all’art. 17 della stessa legge n. 689/1981.
In ogni altra ipotesi, l’accertamento di cui agli artt. 9-quinquies e 9-septies del decreto-legge n. 52/2021 andrà immediatamente comunicato al Prefetto che, sulla base dell’informativa ricevuta, notificherà al trasgressore gli estremi della violazione, a norma del suddetto art. 14 della legge n. 689/1981. Anche in questo secondo caso, sarà possibile pagare in misura ridotta l’importo della sanzione nei termini indicati dall'art. 202 del Codice della strada.
In entrambi i casi sopra delineati, se l’interessato non si avvarrà della facoltà del pagamento in misura ridotta, il Prefetto determinerà, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiungerà il pagamento, in ossequio al disposto di cui all’art. 18 della stessa legge n. 689/1981.
Come è noto, tale norma prevede la possibilità per l’interessato di presentare al Prefetto scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità che, dopo avere valutato le deduzioni presentate, può emettere ordinanza motivata di archiviazione degli atti, in alternativa all’ingiunzione di pagamento della sanzione.
Il decreto n. 127/2021 dispone, altresì, che il personale tenuto al possesso della certificazione verde, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta giustificazione e, comunque, non oltre, il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i giorni di assenza, tuttavia, non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato
Per completezza, si segnala che l’art. 2 del provvedimento in esame introduce, nel cennato decreto-legge n. 52/2021, l’art. 9-sexies sull’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari, demandando al Prefetto la competenza per l'irrogazione delle sanzioni, secondo la medesima procedura sopra descritta.

Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi (art. 4)
La norma, nel prorogare al prossimo 31 dicembre la somministrazione a prezzi contenuti di testi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, impegna le farmacie in tal senso, stabilendo anche le relative sanzioni amministrative in caso di inosservanza. A tale ultimo proposito, si sottolinea che, oltre al pagamento di una somma di denaro, il nuovo comma l-bis, introdotto nel testo dell’art. 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, statuisce, altresì, che il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell’attività per una durata non superiore a cinque giorni.

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In continuità con precedenti interventi normativi, la novella che estende l’obbligo di certificazione verde COV1D-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati, attraverso il richiamo alla previsione recata dall'art. 4, comma 9, del decreto-legge n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/2020, rinnova l’esigenza che le SS.LL. assicurino il coordinamento e la pianificazione delle attività finalizzate a garantire un'attenta vigilanza sull’attuazione della misura da parte dei rispettivi datori di lavoro.
AI riguardo, nel fare rinvio alle indicazioni già fornite con precedenti circolari, si ribadisce che i compiti di esecuzione e di monitoraggio delle misure in argomento si connettono all’espletamento delle funzioni di rappresentanza generale del Governo sul territorio, di coordinamento delle pubbliche amministrazione statali in ambito provinciale e di collaborazione in favore delle Regioni e degli Enti locali, affidali ai Prefetti dall’art. 11 del decreto legislativo n. 300 del 1999, nonché alle competenze in materia di protezione civile, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
In tale contesto, le SS.LL. potranno valutare le ricadute applicative delle novità recate dai decreto-legge n. 127/2021, anche avvalendosi del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, al fine di predisporre mirate attività di controllo sulla base delle concrete situazioni riscontrate in ambito territoriale, mediante la collaborazione dei competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali e con il supporto delle articolazioni territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, già impegnati sul fronte dell’osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori.
Si confida nella consueta e puntuale collaborazione e si ringrazia per l’attenzione.
 

IL CAPO DI GABINETTO
Frattasi