Tipologia: Protocollo
Data firma: 8 febbraio 2022
Parti: Autority portuale e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Trasporti, Porto Monfalcone
Fonte: porto.trieste.it

Sommario:

 

Premessa
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Coordinamento del RLS e dei RLSS
Art. 3 - Oneri finanziari e permessi
Art. 4 - RSPPS - Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione di Sito
Art. 5 - Segnalazioni di situazioni di rischio
Art. 6 - Formazione dei RLSS
Art. 7 - Attribuzioni dei RLSS
Art. 8 - Formazione dei lavoratori
Art. 9 - Gestione delle emergenze e primo soccorso
Art. 10 - Accordi integrativi
Art. 11 - Attività svolte dall’AdSPMAO
Art. 12 - Revisioni

 

Accordo sulle modalità di attuazione del protocollo d’intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza nell’ambito portuale di Monfalcone
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale - RLS
Art. 3 - Individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo - RLSS del Porto di Monfalcone
Art. 4 - Compiti degli RLSS
Art. 5 - Distacco degli RLSS
Art. 6 - Dotazioni degli RLSS
Allegato 01 - Accordo sulle modalità di attuazione del Protocollo di data 08.02.2022


Protocollo d’intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza nell’ambito portuale di Monfalcone.

Premesso che
La piena attuazione del disposto normativo del D.Lgs. n. 81/2008 art. 49 comma 1 lettera a, si basa sul coinvolgimento dei lavoratori nella gestione della sicurezza e trova la sua esplicitazione nel rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui valorizzazione costituisce un elemento essenziale delle politiche della prevenzione e della sicurezza, in relazione ai compiti ad esso attribuiti;
La concorrenza tra porti e tra imprese dello stesso porto non può esser distorta a causa di diversi livelli di rispetto della sicurezza da parte dei soggetti obbligati;
L’organizzazione del lavoro e la gestione della sicurezza è affidata ai sensi della normativa vigente, alla responsabilità delle singole imprese operanti in ambito portuale;
Considerato altresì
- che il porto presenta, in riferimento alla sicurezza del lavoro, una particolare complessità dovuta alla natura di molte attività e alla:
- compresenza di più soggetti operativi e professionali, che richiede una particolare attenzione nel coordinamento delle rispettive attività per ridurre i rischi;
- possibile presenza di situazioni non conosciute o non adeguate quali determinati vettori marittimi, modalità di stivaggio, ecc. che richiedono particolare attenzione;
- che il diritto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro costituisce un impegno di natura prioritaria di tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche, a livello centrale e locale, al quale sono chiamate a partecipare le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria;
- che il contrasto e la prevenzione del fenomeno infortunistico richiede la realizzazione di azioni organiche e congiunte tra i soggetti sopra indicati, nell’ambito delle rispettive competenze e responsabilità, al fine di:
- accrescere complessivamente la cultura e la pratica della sicurezza delle imprese e dei lavoratori per elevare in modo strutturale e permanente i livelli di sicurezza delle attività portuali;
- accrescere i livelli di formazione dei lavoratori e degli operatori in materia di sicurezza, poiché l’elemento basilare della sicurezza è il lavoratore stesso;
- dare attuazione in modo puntuale ed efficace alle nonne in essere (D.Lgs. n. 81/2008, D.Lgs. n. 272/99) nella specifica realtà del porto di Monfalcone;
- valorizzare fortemente il ruolo dei rappresentati dei lavoratori per la sicurezza (RLS e RLSS) sia a livello di singola azienda che a livello di comparto portuale;
- che risulta necessario rendere più efficaci le azioni formative, informative e regolamentari tese ad affermare il rispetto individuale e collettivo di disposizioni e comportamenti coerenti con la sicurezza del lavoro;
- che le azioni di concertazione, promozione della sicurezza e prevenzione del fenomeno infortunistico, sono finalizzate anche alla crescita del numero degli RLS e al rafforzamento del loro ruolo nelle aziende e nelle attività svolte in ambito portuale oggetto del presente protocollo;
- che l’AdSPMAO, con il concerto dell’ASUGI e della Capitaneria di Porto di Monfalcone, ha emanato negli anni una serie di regolamentazioni locali che disciplinano:
- la rilevazione dei dati del fenomeno infortunistico in ambito portuale, sia per quanto riguarda l’andamento complessivo del comparto che per quanto attiene la comunicazione tempestiva dei singoli accadimenti, ivi compresi gli incidenti senza conseguenze lesive, ai sensi dell’articolo 4, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 272/99;
- l’esecuzione di lavori con fonti termiche ambito portuale;
la regolamentazione dei flussi di traffico mezzi in ambito portuale;
- le misure di prevenzione e di protezione sui luoghi di lavoro nell’ambito delle operazioni portuali;
- le attribuzioni di funzioni di Polizia Amministrativa in capo al Nucleo Ispettivo dell’AdSP MAO;
- le misure di gestione dei rischi derivanti dalla manifestazione di fenomeni meteorologici significativi;
- la regolamentazione del coordinamento ai fini della sicurezza nell’ambito delle operazioni e servizi portuali e altre attività di esecuzione di nuove opere e manutenzioni presso la Banchina pubblica di Portorosega;
Tutto quanto sopra premesso e preso atto dell’esperienza maturata in questi anni di applicazione delle disposizioni cogenti menzionate all’interno del Porto di Monfalcone;
Vista la legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modifiche e integrazioni, concernenti il riordino della legislazione in materia portuale e in particolare i poteri di regolamentazione e controllo di tutte le attività svolte in ambito portuale di cui agli art. 6 comma 1 lettera a, e art. 8 comma 3 lettera f.
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. inerente l’attuazione di direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999 n. 272 relativo all’adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento delle operazioni e servizi portuali e delle attività di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale;
Visto il Codice di buone pratiche dell’ILO sulla sicurezza e salute nei porti;
Visti gli Accordi già sottoscritti presso la Prefettura di Trieste in data 18 Dicembre 2015* in materia di sicurezza sul lavoro portuale;
Vista la Deliberazione del Presidente dell’Autorità Portuale di Trieste n. 299/2009 di data 6 ottobre 2009 con la quale è stato istituito il Comitato di Igiene e Sicurezza (C.I.S.);
Visto il Decreto del Presidente dell’Autorità Portuale di Trieste n. 1335/2010 che ha approvato il Regolamento del Comitato di Igiene e Sicurezza e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto del Presidente dell’AdSP MAO n. 1592 dd 03.09.2019 di approvazione del Regolamento per l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Monfalcone;
i Sottoscrittori, alla presenza di Sua Eccellenza il Prefetto di Gorizia, approvano il presente Protocollo di intesa per la pianificazione degli interventi in materia di sicurezza nell’ambito portuale di Monfalcone nonché le premesse che ne fanno parte integrante e i successivi Accordi attuativi.

Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Il presente accordo si applica alle operazioni e ai servizi portuali, come definiti dalla legge 28 gennaio 1994 n. 84 , svolte ad opera e sotto la responsabilità delle Imprese ex articoli 16, 17 e 18 della Legge precitata, di cui al Decreto di AdSP MAO n. 1592/19 citato in premessa

Art. 2 - Coordinamento del RLS e dei RLSS
1. Le organizzazioni sindacali si impegnano con la cadenza prevista dalle norme e dai rispettivi CCNL applicati, a effettuare l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali e di sito produttivo (RLS e RLSS), a copertura di tutte le imprese di cui all’art. 1.
2. Il Coordinamento dei RLS portuali è riconosciuto dall’AdSPMAO, dalle Imprese e dal Comitato di Igiene e Sicurezza di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 272/99. Il Coordinamento di cui sopra ha come obiettivo l’elaborazione di proposte in materia di sicurezza e igiene del lavoro da sottoporre al Comitato di Igiene e Sicurezza. Il necessario supporto logistico per lo svolgimento dell’attività è a carico dell’AdSPMAO.
3. Il Coordinamento dei RLS è convocato dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito produttivo (RLSS), eletti tra i RLS, i quali fanno altresì parte del Comitato di Igiene e Sicurezza di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 272/99.

Art. 3 - Oneri finanziari e permessi
1. Le attività dei RLSS si svolgono sulla base di un monte ore annuale che consenta il distacco e la completa autonomia dall’impresa di appartenenza.
2. II finanziamento dei costi relativi al distacco ed all’attività di un solo RLSS è a carico dell’ AdSPMAO, sulla base degli introiti provenienti dalle tasse portuali, mentre rimane a carico delle imprese di cui all’Art. 1 il finanziamento dei costi relativi al distacco di un ulteriore RLSS.
3. Per migliorare, anche ai fini delle funzioni indicate al successivo Articolo 7, e favorire lo sviluppo di un sistema generale di sicurezza, le Imprese incrementano il monte ore annuo dei permessi dei RLS di cui all’articolo 50 commi 2 e 3 del D.Lgs n. 81/08 di ulteriori 40 ore annue pro capite salvo diversa disciplina migliorativa prevista dai rispettivi CCNL.

Art. 4 - RSPPS - Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione di Sito
1. Le associazioni datoriali individuano tra i RSPP delle imprese di cui all’art. 1 due Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale che assumono la funzione di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Sito produttivo (RSPPS) e che - come tale - partecipano al Comitato di Igiene e Sicurezza di cui all’articolo 7 del D.Lgs n.272/99.
2. I RSPPS hanno un ruolo di raccordo con tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese portuali di Monfalcone per la formulazione di proposte in materia di sicurezza e igiene del lavoro da sottoporre al Comitato di Igiene e Sicurezza, anche sulla base di un confronto con i RLSS.
3. In ogni caso il numero di RSPPS individuato è pari a quello degli RLSS attivi presso il Porto di Monfalcone.

Art. 5 - Segnalazioni di situazioni di rischio
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 20 del D.Lgs. 81/2008, il Lavoratore segnalerà al proprio superiore gerarchico e al RLS qualsiasi situazione di pericolo interrompendo, in caso di pericolo grave e immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone, la propria attività chiedendo l’immediato intervento del RSPP aziendale. Qualora la situazione segnalata non fosse risolta dall’intervento compiuto ed immediato del RLS e del RSPP, l’impresa si attiverà ai sensi dell’articolo 4 commi 3 e 4 del D.Lgs. 272/99.
2. Il RLS aziendale o il RLSS sostitutivo in caso di mancanza del RLS, potrà pertanto richiedere ai sensi dell’art.50 comma 1 lettera o) del D.Lgs. 81/08, l’intervento di AdSP MAO e alle autorità competenti, qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
3. Nel caso di lavorazioni in appalto il Lavoratore segnalerà la situazione di rischio anche al preposto e/o dirigente e al RLS dell’Azienda Appaltante, nonché al suo superiore gerarchico e al proprio RLS.
4. Nelle aziende dove non è stato eletto il RLS, il lavoratore potrà rivolgersi direttamente al RLSS.

Art. 6 - Formazione dei RLSS
1. Ai RLSS è garantita la partecipazione ai percorsi formativi e di aggiornamento specifici in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Il percorso formativo iniziale è determinato in 32 ore e l’aggiornamento annuale viene previsto in almeno 8 ore. L’organizzazione e il contenuti dei suddetti corsi formativi sono concordati in sede di coordinamento del Comitato di Igiene e Sicurezza e i relativi costi sono a carico dell’AdSPMAO.
2. L’impresa di provenienza, con oneri a proprio carico, garantisce al proprio Lavoratore nominato RLSS la formazione e l’addestramento previsti dagli art.37 e 71 del D.Lgs. n.81/08 ai fini del mantenimento dei requisiti professionali previsti per lo svolgimento della mansione di origine rivestita dal Lavoratore. Durante i corsi il Lavoratore continua ad essere distaccato presso il soggetto che ha la responsabilità giuridica verso il RLSS.
3. L’Impresa di provenienza si impegna a fornire al soggetto che ha la responsabilità giuridica verso il RLSS la programmazione delle attività formative specifiche in essere al fine di garantire il rientro dei lavoratori per il tempo necessario allo svolgimento di tali attività formative.

Art. 7 - Attribuzioni dei RLSS
1. I RLSS esercitano la propria funzione nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 dell’Art.50 del D.Lgs. 81/08 in materia di tutela del segreto industriale.
2. Nelle aziende dove è stato eletto o designato il RLS di cui all’art. 47 del D.Lgs. 81/08, i RLSS si coordinano con il RSPP Aziendale al fine di acquisire e diffondere le buone prassi nelle attività portuali. A tal fine, fermo restando quanto previsto dalla contrattazione collettiva, essi esercitano la prerogativa di cui alla lettera a) del primo comma dell’art.50 del D.Lgs n. 81/08. L’accesso deve essere svolto in accordo con il RSPP aziendale e deve essere preventivamente comunicato e motivato all’impresa con modalità da definire tra le parti sociali firmatarie del presente protocollo con separata intesa.
3. I RLSS possono inoltre consultare il DUVRI di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/08 relativo ai rischi di interferenza predisposto anche nei casi previsti dall’art. 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994 n.84. Durante detti sopralluoghi le Imprese interessate possono richiedere la presenza di un RSPPS. In ogni caso possono essere programmati sopralluoghi congiunti con RSPP aziendale senza il suddetto vincolo e secondo le modalità da questi definite.
4. Il preavviso relativo ai sopralluoghi condotti dai RLSS dovrà essere dato anche all'impresa concessionaria committente nelle cui aree l'impresa esercita eventualmente la propria attività, fatto salvo il diritto di accesso ai luoghi di lavoro dei RLSS nei casi previsti agli articoli 48 comma 4 (infortunio grave) e articolo 50 comma 1, lettera i) (in occasione di visite e verifiche effettuate dalle Autorità competenti) del D.Lgs. 81/08, ove il preavviso e la forma scritta non sono necessarie.
5. I RLSS svolgono le proprie funzioni secondo criteri di equità nei confronti di tutte le imprese rappresentate.
6. Nel caso in cui i RLSS svolgano le funzioni di RLS nelle Aziende in cui non è stato eletto o designato il RLS aziendale restano ferme le attribuzioni previste dall’art. 50 del D.Lgs. 81/08.
7. I RLSS possono promuovere momenti di coordinamento tra RLS e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione al fine di comuni valutazioni in ordine agli adempimenti tecnici da svolgere e alla gestione dei documenti di cui agli articoli 4 del D.Lgs. 272/99 e 17 del D.Lgs. 81/08.
8. Al fine d’agevolare l’attività imprenditoriale e favorire nel contempo la consultazione e la partecipazione dei RLSS in caso di assenze protratta nel tempo del RLS aziendale eletto o designato, le parti individuano nel rispetto dell’art.49 del D.Lgs. n.81/2008 le situazioni per le quali l’impresa di cui all’art. 1 può consultare i RLSS nei casi previsti dagli artt.18, 29 e 50 del D.Lgs. n.81/2008.

Art. 8 - Formazione dei lavoratori
1. I datori di lavoro avviano al lavoro solamente i dipendenti che hanno ricevuto specifica formazione e informazione, sotto il profilo della sicurezza ed igiene del lavoro, anche in conformità alle indicazioni ed ai programmi determinati dal C.I.S.
2. Le Imprese portuali di cui all’articolo 1 che avviano propri dipendenti o svolgono segmenti di operazioni portuali in appalto presso altre Imprese portuali devono garantire formalmente a queste ultime l’avviamento al lavoro di lavoratori che abbiano ricevuto specifica formazione e informazione, sotto il profilo della sicurezza ed igiene del lavoro, anche in conformità alle indicazioni ed ai programmi determinati dal C.I.S.. Inoltre le medesime garanzie sono assicurate dalle agenzie di somministrazione lavoro utilizzate dalla società autorizzata ex articolo 17 della legge 28 gennaio 1994 n. 84.
3. Per le Imprese di cui all’art. 1 che operano anche all’esterno del porto vige il divieto di effettuare la rotazione dei lavoratori impiegati in porto e fuori dal porto. Quanto sopra deve avvenire unitamente al rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di orario di lavoro.
4. Le Imprese di cui all’art. 1 si impegnano a istituire il libretto formativo del lavoratore di cui all’art. 37 comma 14 del D.Lgs. n.81/08 secondo quanto indicato nel D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e D.M. 10 ottobre 2005. Tale libretto, che potrà essere tenuto anche in modalità informatica, sarà conservato a disposizione del personale ispettivo degli enti pubblici di vigilanza e controllo.
5. Entro un anno dalla firma del presente Protocollo e con cadenza annuale l’AdSP MAO verifica la situazione in essere in materia di istituzione del libretto formativo.
6. Le Imprese si impegnano ad inserire nei programmi formativi svolti verso i lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 i contenuti del presente protocollo.

Art. 9 - Gestione delle emergenze e primo soccorso
1. Ferma restando la rigorosa applicazione dell’ordinanza n. 34/2019 e s.m.i., che prevede il coinvolgimento della Sala Operativa dell’AdSPMAO in caso di infortunio o incidente, le imprese di cui all’art. 1 devono garantire la presenza durante le attività lavorative di almeno un lavoratore addetto alla gestione dell’emergenza e al primo soccorso.
2. AdSPMAO si impegna ad aggiornare continuamente il proprio coordinamento con i servizi di pubblico soccorso al fine di ottimizzare i tempi di intervento per quanto di propria competenza.

Art. 10 - Accordi integrativi
1. Gli aspetti complementari e di attuazione del presente Protocollo sono definiti con separate intese tra le parti sociali con il coordinamento dell’AdSPMAO. Tali accordi verranno sottoscritti dalle parti in sede prefettizia.
2. Eventuali divergenze interpretative delle predette intese troveranno composizione in incontri presso l’AdSPMAO, alla luce delle disposizioni del presente Protocollo.

Art. 11 - Attività svolte dall’AdSPMAO
1. L'AdSPMAO nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge 84/94 svolge una funzione di controllo e coordinamento dell'azione dei RLSS operanti presso il Porto di Monfalcone, affinché questa sia esercitata nell'interesse dell'intera comunità portuale. In base ai sopra citati poteri 1'AdSPMAO è tenuta a corrispondere alla Società distaccataria i fondi definiti con separato Accordo per il distacco nonché a fornire il materiale, le attrezzature e gli altri supporti necessari allo svolgimento dell'attività di RLSS, valutando altresì ulteriori necessità che dovessero palesarsi in futuro. Inoltre 1' AdSPMAO propone, di concerto con il Comitato di Igiene e Sicurezza e sulla base delle esigenze dei RLSS, i contenuti dei programmi di formazione e approva eventuali ulteriori spese, a suo carico, per momenti di formazione, aggiornamento e conoscenza da svolgersi anche al di fuori della sede portuale.
2. In riferimento al precedente Co. 1 AdSP MAO garantisce le più opportune forme di trasparenza.
3. AdSPMAO si impegna altresì ad agevolare e supportare l’effettuazione dei corsi di formazione rivolti alle figure professionali tipiche delle operazioni portuali promossi dalle Imprese.

Art. 12 - Revisioni
1. Decorso un anno dalla firma del presente Protocollo i soggetti firmatari si impegnano, con il coordinamento della Prefettura, ad effettuare una prima verifica sullo stato di attuazione dello stesso. Analoga procedura di verifica sarà attuata in caso di entrata in vigore di nuove disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. In ogni caso ciascuna parte sottoscrittrice del presente Protocollo può formulare motivata richiesta per l’apertura di un tavolo di verifica del funzionamento dello stesso.

Accordo sulle modalità di attuazione del protocollo d’intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza nell’ambito portuale di Monfalcone
Vista la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come da ultimo modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 e dal decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 2018, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 di data 30 maggio 2018, avente ad oggetto “Regolamento recante inserimento del Porto di Monfalcone nell’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico orientale”;
Visto il Protocollo Prefettizio - Ufficio Territoriale del Governo di Trieste di data 18/12/2015 recante “Protocollo d’intesa Per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza nell’ambito portuale di Monfalcone”;
Visto il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272 concernente l’adeguamento della normativa sulla sicurezza dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali nonché di operazioni di manutenzioni, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale;
Visto il Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30/03/1942 e connesso Regolamento n. 328 del 15/02/1952 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. concernente le norme di protezione ambientale;
Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. concernente la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Considerato che il D.Lgs. 272/1999 dispone all’articolo 61 che la vigilanza in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, posta in capo alle Aziende Unità Sanitarie Locali (oggi A.S.U.G.I.), deve essere esercitata in coordinamento con le Autorità indicate all’articolo 23 del D.Lgs. 626/1994, abrogato e sostituito dal corrispondente Art. 13 D.Lgs. 81/2008 dove al Co. 3 viene specificato che in ambito portuale la vigilanza spetta alle “Autorità portuali”, per quanto riguarda la sicurezza a bordo di navi [...] ed in ambito portuale;
Visto il Decreto n. 1592 del 03/09/2019 - Approvazione del Regolamento per l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Monfalcone;
Vista l’Ordinanza Autorità di Sistema Portuale n. 34/2019, Segnalazione infortuni e incidenti ai beni materiali o all’ambiente nell’ambito del porto di Monfalcone del 21/06/2019;
Vista l’Ordinanza Autorità di Sistema Portuale n. 35/2019, Regolamento per il coordinamento della sicurezza presso la banchina di Monfalcone del 21/06/2019;
Visto il Protocollo d’intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza nell’ambito portuale di Monfalcone sottoscritto presso la Prefettura di Gorizia in data 08 Febbraio 2022;
Considerato che ai sensi dell’Articolo 1 il suddetto Protocollo si applica alle Imprese che svolgono operazioni e servizi portuali di cui agli Artt. 16, 17, 18 della Legge 84/1994;
Considerato che l’Articolo 7 del Protocollo prevede la definizione delle attribuzioni degli RLS di Sito mediante specifici accordi tra le Parti Sociali interessate integrativi del Protocollo stesso, come richiamato anche dall’Articolo 10.
I sottoscritti firmatari concordano quanto segue

Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Quanto stabilito nel presente Accordo definisce le modalità attuative del Protocollo d’intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza nell’ambito portuale di Monfalcone sottoscritto presso la Prefettura di Gorizia in data 08 Febbraio 2022, nell’ambito del sistema integrato di prevenzione e monitoraggio sulla sicurezza del lavoro nel Porto di Monfalcone.

Art. 2 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale - RLS
1. Nelle Imprese di cui all’Art. 1 del Protocollo di data 08 Febbraio 2022 citato in premessa il RLS è eletto dai lavoratori interni all’azienda, in sede di assemblea promossa dalle OO.SS. territoriali stipulanti il presente Accordo, Le associazioni datoriali stipulanti il CCNL e sotto scrittrici del presente Accordo promuoveranno tra le imprese associate tale procedura.
2. Entro dieci (10) giorni successivi all’elezione i nominativi degli RLS eletti vengono comunicati dalle OO.SS. all’Azienda e all’AdSP MAO, l’Azienda li comunica all’INAIL e AdSP MAO li trasmette al Comitato di Igiene e Sicurezza nonché all’Ente Bilaterale Nazionale. Nelle aziende in cui non è stato eletto il RLS, le OO.SS. provvedono a dare comunicazione all’Azienda e ad AdSP MAO entro 10 giorni dallo svolgimento dell’assemblea. AdSP MAO ne da immediata comunicazione al Comitato di Igiene e Sicurezza.
3. Entro 30 giorni i RLS di nuova nomina ricevono dall’Azienda copia del Documento di Valutazione dei Rischi.
4. Il mandato dei RLS aziendali ha durata di 3 anni ed è rinnovabile.
5. Il mandato triennale del RLS eletto RLSS può essere prorogato al massimo di un anno al fine di consentirgli di completare il mandato triennale quale RLSS.
6. Fermo restando quanto previsto dall’Art. 50 del D.Lgs. 81/2008 e dall’Art. 58 del vigente CCNL e come previsto all’Art. 3 ultimo paragrafo del “Protocollo d’intesa” 08 Febbraio 2022, a ciascun RLS aziendale sono riconosciuti ulteriori permessi retribuiti nel limite massimo di 40 ore annue per partecipare alle riunioni periodiche di coordinamento di cui al successivo Art. 4, convocate dagli RLSS.

Art. 3 - Individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo - RLSS del Porto di Monfalcone
1. Entro il mese precedente la scadenza del mandato degli RLSS, i RLS aziendali, nell’ambito di un’assemblea convocata dalle OO.SS. stipulanti i CCNL di settore (CCNL dei Porti e CCNL
Trasporto e logistica), eleggono al loro interno n° 02 RLSS di cui all’Art. 49 del D.Lgs. 81/2008.
2. Le OO.SS. rendono immediatamente noto ad AdSP MAO il nominativo degli RLSS eletti; AdSP MAO comunica a tutte le aziende operanti in Porto cui si applica il Protocollo, nonché ad ASUGI e al Comitato di Igiene e Sicurezza, il nominativo degli RLSS e il recapito al quale inviare le comunicazioni, informazioni e la documentazione prevista dalla normativa.
3. Requisito essenziale per l’acquisizione e la permanenza nella funzione di RLSS è l’incarico di RLS aziendale.
4. Per ogni azienda che non abbia il RLS verrà individuato il nominativo di un RLSS che svolge i compiti di cui all’Art. 50 del D.Lgs. 81/2008.
5. Gli RLSS eletti iniziano il loro mandato triennale e assumono le proprie funzioni a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di elezione.
6. Il mandato degli RLSS ha durata 3 anni ed e rinnovabile.

Art. 4 - Compiti degli RLSS
1. Come previsto dall’Art. 49 Co. 3 D.Lgs. 81/2008 gli RLSS esercitano, nel rispetto di quanto disposto dal comma 6 Art. 50 D.Lgs. 81/2008 in materia di segreto industriale:
a. per le aziende o unità produttive cui si riferisce il Protocollo in cui non si è addivenuti alla individuazione del RLS aziendale, le attribuzioni di cui all’Art. 50 dello stesso D.Lgs. 81/2008
b. per le aziende o unità produttive cui si riferisce il Protocollo in cui si è addivenuti alla elezione del RLS aziendale, in coordinamento con i RLS aziendali, esercitano le attribuzioni di cui all’Art. 50 Co. 1 Lett, b, d, e, f, h, i, m del D.Lgs. 81/2008 nell’elaborazione dei DUVRI di cui all’Art. 26 del D.Lgs. 81/2008 che hanno per oggetto i rischi interferenziali derivanti dalla compresenza di operazioni e/o esecuzione di servizi portuali
c. esercitano i compiti di coordinamento degli RLS aziendali nelle aziende o unità produttive presenti nel sito cui si riferisce il Protocollo
2. Nelle aziende in cui non si è addivenuti alla elezione di alcun RLS aziendale:
a. ai fini dell’esercizio delle attribuzioni di cui al precedente Co.l Lett, a il RLSS facente funzione di RLS aziendale, individuato come detto dal precedente Art. 3, ha diritto di accedere ai luoghi di lavoro dell’azienda, con obbligo di preavviso scritto inviato alla direzione aziendale almeno 6 ore lavorative prima dell’inizio del sopralluogo, evidenziando in modo chiaro e circoscritto la motivazione dell’accesso. La notifica di sopralluogo viene comunicata utilizzando il modello allegato al presente Accordo - Allegato 1. Tale preavviso dovrà essere dato anche all’impresa concessionaria committente nelle cui aree l’impresa esercita eventualmente la propria attività.
b. Qualora l’accesso interessi le sole aree della Banchina di Portorosega, il preavviso della comunicazione viene ridotto a 1 ora.
c. Nei casi di cui al D.Lgs. 81/2008 agli Artt. 44 “Pericolo grave e immediato” e 48, comma 4 “Infortunio grave” si prescinde dall’obbligo del preavviso anzidetto e della forma scritta.
d. Durante la presenza all’interno dei luoghi di lavoro l’impresa metterà a disposizione la documentazione richiesta dal RLSS con la collaborazione del RSPP aziendale.
3. Nelle imprese in cui si è addivenuti alla elezione del RLS aziendale:
a. gli RLSS esercitano, in coordinamento con il RLS aziendale, le attribuzioni di cui al precedente Co. 1 Lett, nella elaborazione dei DUVRI di cui all’Art. 26 D.Lgs. 81/2008 per i rischi interferenziali derivanti dalla compresenza di operazioni e/o esecuzione di servizi portuali.
b. nell’esercizio delle attribuzioni predette potranno essere programmati sopralluoghi congiunti presso le singole aziende da concordarsi con il RSPP dell’impresa concessionaria.
4. Nell’ambito delle attribuzioni di cui ai precedenti Co. 1, 2, 3 gli RLSS:
a. ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e controllo degli Enti competenti qualora esse siano relative a rischi derivanti da effettive interferenze tra attività svolte da imprese diverse;
b. possono partecipare, congiuntamente agli RLS aziendali, a visite e verifiche effettuate da Autorità competenti se queste hanno per oggetto elementi di rischio derivanti da effettive interferenze tra attività svolte da imprese diverse.
c. sono consultati insieme agli RLS aziendali delle aziende committenti ed appaltatrici coinvolte nella fase di elaborazione dei DUVRI di cui all’Art. 26 del D.Lgs. 81/2008 che hanno per oggetto i rischi interferenziali derivanti dalla compresenza di operazioni e/o esecuzione dei servizi portuali;
d. sono coinvolti in occasione delle riunioni di coordinamento che hanno luogo presso la Banchina di Portorosega in occasione della programmazione delle operazioni e servizi portuali ove vi sono rischi interferenziali;
e. vengono invitati a tutte le sedute del Comitato di Igiene e Sicurezza che hanno luogo presso il Porto di Monfalcone;
f. sono consultati e resi partecipi nelle fasi di elaborazione, riesame, revisione di ordinanze o di altri disposti procedurali e regolatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro che trovano applicabilità presso il Porto di Monfalcone;
g. vengono informati degli accadimenti significativi occorsi aventi attinenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e coinvolti nei processi di analisi delle cause e definizione delle azioni correttive e di prevenzione.
5. Gli RLSS promuovono nel corso dell’anno e del mandato iniziative di coordinamento tra RLS aziendali nelle modalità di seguito evidenziate:
a. ai fini dell’esercizio delle attribuzioni di cui al precedente Co. 4 gli RLSS convocano riunioni periodiche di coordinamento, con cadenza di massima trimestrale, tra tutti i RLS aziendali, ovvero per eventuali sottogruppi di lavoro su aspetti specifici.
b. al fine di acquisire e diffondere le buone prassi nelle attività portuali e per favorire lo svolgimento della funzione di coordinamento dei RLS aziendali, prevista dall’Art. 49 Co. 3 D.Lgs. 81/2008, funzione che necessita del massimo di conoscenza diretta delle realtà operanti nel proprio ambito di competenza, gli RLSS:
- possono accedere ai luoghi di lavoro unitamente al RLS aziendale, previa comunicazione preventiva alla Direzione Aziendale a mezzo di trasmissione dell’Allegato 1 debitamente compilato evidenziando in modo chiaro e circoscritto la motivazione dell’accesso. In ogni caso la tempistica dell’accesso deve tenere conto della durata delle fasi di lavoro oggetto di visita e dell’eventuale loro ripetibilità: in mancanza di accordo tra i soggetti coinvolti AdSP MAO interviene ai sensi dell’Art. 11 del Protocollo. Se l’accesso è concordato tra il RSPP aziendale si può prescindere dai tempi di preavviso precedentemente definiti,
- possono consultare, su richiesta e previo analogo preavviso, la documentazione aziendale inerente la Valutazione dei Rischi interferenziali;
- possono promuovere momenti di coordinamento tra RLS aziendali e RSPP al fine di effettuare comuni valutazioni in ordine a procedure tecniche e azioni di miglioramento da promuovere nell’ambito del Porto di Monfalcone e alla gestione dei documenti di cui al D.Lgs. 272/1999 Art. 4 e al D.Lgs. 81/2008 Art. 28.
6. Nella partecipazione al coordinamento di banchina pubblica di Portorosega tra le imprese portuali di cui all’Ordinanza 35/2019 AdSP MAO
a. gli RLSS del Porto di Monfalcone hanno lo specifico compito di partecipare ogni giorno alle ore 15.00, fatti salvi impedimenti personali o altre attività già pianificate, alla riunione di coordinamento di cui all’Ord. 35/2019 di AdSP MAO provvedendo ad assolvere ai seguenti compiti:
- promozione delle misure di prevenzione e di protezione dei lavoratori rispetto ai rischi interferenziali derivanti dalla compresenza di più imprese nella banchina pubblica, nonché presso i rami ferroviari Varco 1 e Varco 2.
- sottoscrizione del verbale di coordinamento redatto dalle imprese a valle della riunione.
b. gli RLSS sono inseriti nella mailing list di trasmissione dei verbali di coordinamento di cui all’Ord. 35/2019
7. Nel coordinamento con gli RLSS del Porto di Trieste
a. gli RLSS di Monfalcone concorrono, assieme alle corrispondenti figure elette presso il Porto di Trieste, alla promozione di incontri da svolgersi presso i rispettivi Porti di riferimento, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di segreto industriale, al fine di condividere:
- le migliori pratiche e prassi procedure operative locali in materia di salute e sicurezza nello svolgimento delle operazioni e servizi portuali che trovano un corrispettivo tra i due Scali,
- analisi dei dati relativi ad accadimenti occorsi allo scopo di elaborare procedure e altre proposte di miglioramento e prevenzione. 

Art. 5 - Distacco degli RLSS
1. L’esercizio delle funzioni di RLSS avviene in regime di distacco totale dall’impresa di appartenenza, lasciando inalterato lo stato giuridico del rapporto di dipendenza con la stessa impresa distaccante, pur venendo meno il rapporto di dipendenza gerarchica con le stessa per il periodo di distacco. Le modalità del distacco e la retribuzione del RLSS sono regolate da uno specifico accordo tra le parti.

Art. 6 - Dotazioni degli RLSS
1. L’attività degli RLSS si svolge in un ufficio messo a disposizione da AdSP MAO che si impegna a farsi carico delle spese per le utenze, il materiale di cancelleria, gli strumenti di telefonia fissa e mobile, la strumentazione informatica, il vestiario comprensivo dei D.P.I. necessari per lo svolgimento dell’attività.
2. Per la mobilità negli ambienti portuali di Monfalcone e verso il Porto di Trieste è messa a disposizione degli RLSS un’autovettura da parte di AdSP MAO che se ne accolla i costi di gestione.
3. Eventuali ulteriori necessità sono rappresentate con richiesta motivata dagli RLSS all’AdSP MAO.

Allegato 01 - Accordo sulle modalità di attuazione del Protocollo di data 08.02.2022

 

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* [n.d.r.]

Trasporti - Porto Trieste: Accordo attuazione protocollo (RLSS), 18 dicembre 2015

Trasporti - Porto Trieste: Protocollo d’intesa, 18 dicembre 2015

Trasporti - Porto Trieste: Accordo distacco RLSS, 18 dicembre 2015