Regione Toscana
Deliberazione 21 febbraio 2022, n. 157
Linee guida di prima applicazione per l’attuazione dell’art. 242 ter “Interventi ed opere in siti oggetto di bonifica” del D.Lgs. 152/2006.
B.U.R. 2 marzo 2022, n. 9

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 4, comma 1 lettera l) dello Statuto;
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” con particolare riferimento al Titolo V Parte IV (Bonifica di siti contaminati);
Visto il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020 n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del DL 16 luglio 2020 recante misure urgenti per la semplificazione per l’innovazione digitale”;
Visto decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2021, n. 108;
Vista la legge regionale 3/3/2015, n. 22 recante “Riordino delle funzioni provinciali attuazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
Vista la l. 241/1990 - “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
Vista la l.r. 40/2009 - “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;
Vista la l.r. 25/1998 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e in particolare l’art. 13-bis “Interventi edilizi ammessi” che individua gli interventi edilizi ammessi in deroga ai commi 5, 6 e 7 dell’articolo 13 “Effetti del Piano Regionale” della medesima legge regionale;
Vista la l.r. 30/2006 “Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 1 febbraio 2021, n. 55 recante “Linee guida di prima applicazione per l’attuazione dell’art. 242 ter “Interventi ed opere in siti oggetto di bonifica” del D.Lgs. 152/2006”;
Dato atto che con l’articolo 52 “Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica” del d.l. n. 76/2020 è stato introdotto un articolo 242 ter (Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica) nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
Viste le modifiche apportate all’art. 242 ter sopra citato dall’art. 37 del d.l. n. 77/2021 in particolare in ordine all’estensione dell’ambito di applicazione ai progetti del Piano nazionale di ripresa e relienza e alla realizzazione di opere che, pur non prevedendo scavi, comportano occupazione permanente di suolo, purché il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato ai sensi dell’articolo 242, nonché alla facoltà dell’ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale;
Considerato che l’art. 242-ter così modificato al comma 3 stabilisce che:
- nei siti oggetto di bonifica possono essere realizzati gli interventi e le opere tassativamente elencate ai commi 1 e 1 bis del medesimo articolo a condizione che detti interventi ed opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione ed il completamento della bonifica né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- la valutazione delle suddette condizioni è effettuata da parte dell’Autorità competente ai sensi del Titolo V Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 che, per le aree diverse dai SIN, è la Regione Toscana, nell’ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e opere nei siti oggetto di bonifica e, ove prevista, nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e nell’ambito di procedimenti relativi ad altre tipologie di autorizzazioni
- le Regioni, per le aree diverse dai SIN, provvedono all’individuazione delle categorie di interventi ed opere tra quelle elencate ai commi 1 e 1 bis del medesimo articolo nonché di quelle di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n.120 che non necessitano della suddetta valutazione preventiva e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo;
Ritenuto opportuno, alla luce delle modifiche normative intervenute approvare nuove Linee Guida regionali per l’attuazione dell’art. 242 ter in sostituzione delle precedenti revocando contestualmente la deliberazione della Giunta regionale n.55/2021;
Viste le nuove “Linee guida di prima applicazione per l’attuazione dell’art. 242-ter “Interventi ed opere in siti oggetto di bonifica” del D.Lgs. 152/2006” di cui all’Allegato A) parte integrante della presente Deliberazione;
Visto il parere espresso dal Comitato di Direzione nella seduta del 03/02/2022;
A voti unanimi
 

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, nuove “Linee guida di prima applicazione per l’attuazione dell’art. 242-ter “Interventi ed opere in siti oggetto di bonifica” del D.Lgs. 152/2006” di cui all’Allegato A) parte integrante del presente atto in sostituzione delle Linee guida approvate con deliberazione n. 55/2021;
2. di revocare la Deliberazione della Giunta Regionale del 1 febbraio 2021, n. 55 “Linee guida di prima applicazione per l’attuazione dell’art. 242 ter “Interventi ed opere in siti oggetto di bonifica” del D.Lgs. 152/2006”;
3. di dare mandato alle competenti strutture regionali di assicurarne la conoscenza ai soggetti istituzionali interessati.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

ALLEGATO A)
LINEE GUIDA DI PRIMA APPLICAZIONE PER L’ATTUAZIONE DELL’ART. 242 ter “Interventi ed opere in siti oggetto di bonifica” del D.Lgs. 152/2006.

PREMESSA

Le presenti Linee Guida sono approvate in attuazione dell’art. 242 ter “Interventi ed opere in siti oggetto di bonifica” del D.Lgs. 152/2006 - introdotto dall’art. 52 del dl 76/2020 e successivamente modificato con l’art. 37 del d.l. 77/2021 - con lo scopo di definire, per quanto di competenza della Regione Toscana, la procedura di valutazione preventiva di tipo “ambientale-sanitario” sul rispetto delle condizioni e sulle modalità di controllo da adottare per la realizzazione degli interventi/opere di cui all’art.242 ter, commi 1e 1bis nei siti oggetto di bonifica. Tale procedura è effettuata, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, da parte dell’Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte Quarta, del D.Lgs. n. 152/2006, nell’ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e opere nei siti oggetto di bonifica e, ove prevista, nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e nell’ambito di procedimenti relativi ad altre tipologie di autorizzazioni.
Per sito si intende ai sensi dell’art. 240 comma 1 lett. a) “l’area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, matrici di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti”.
Per sito oggetto di bonifica si intende un sito oggetto di un procedimento di bonifica. Quindi, un sito per il quale sia stato accertato almeno un superamento delle CSC comunicato ai sensi dell’art. 242, comma 3 dal soggetto responsabile o ai sensi dell’art. 245 dal soggetto interessato non responsabile o ai sensi dell’art. 244 dall’Autorità competente.
Si intendono, altresì, i siti censiti nel Piano Regionale rifiuti e bonifiche (PRB) e nei Piani provinciali bonifiche nonché i siti ricompresi nei SIN (Siti di bonifica di Interesse Nazionale) ed ex SIN (SIR - Siti di bonifica di Interesse Regionale).

I. CONDIZIONI
L’art. 242 ter (Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica) del D.Lgs. 152/2006 introduce alcune semplificazioni nelle procedure da adottare per la realizzazione di interventi ed opere nei siti oggetto di bonifica. L’applicazione di tale articolo è, quindi, possibile solo se si verificano le seguenti condizioni:
1A i siti interessati dalla presente disposizione normativa dove possono essere realizzati interventi ed opere sono i siti oggetto di bonifica, inclusi i siti censiti nel Piano Regionale rifiuti e bonifiche (PRB) e nei Piani provinciali bonifiche nonché nei SIN (Siti di bonifica di Interesse Nazionale) ed ex SIN (SIR - Siti di bonifica di Interesse Regionale);
2A gli interventi e le opere che possono essere realizzati:
• i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza
• interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
• interventi ed opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative¹;
• opere lineari necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi;
• più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico;
• opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l’installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all’assetto esistente; opere con le medesime connesse; infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio degli stessi impianti;
• tipologie di opere e interventi individuati con DPCM di cui all’art. 7-bis del D.Lgs. 152/2006 (art. 7-bis: le tipologie di progetti e le opere necessarie per l’attuazione del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) nonché delle aree idonee alla realizzazione di tali progetti e opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento all’assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni, da sottoporre a verifica di assoggettabilità o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2 dell’art. 7-bis).
• opere che non prevedono scavi, ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato ai sensi dell’articolo 242.
3A le condizioni per la realizzazione degli interventi ed opere suddette sono:
a) che detti interventi ed opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione ed il completamento della bonifica , ivi comprese le operazioni di monitoraggio connesse alla bonifica ;
b) che detti interventi ed opere non determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area nel rispetto del D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008.

II. COMPETENZE
L’Autorità procedente è l’Amministrazione titolare del procedimento di approvazione e autorizzazione degli interventi ed opere sopra citati, di norma, coincidente con il Comune territorialmente competente nel “Settore Edilizia/OO.PP” oppure, ove prevista, l’Amministrazione competente alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) oppure, di volta in volta, le altre Amministrazioni competenti in base alla tipologia di autorizzazioni da rilasciare, da ora in avanti definite “Autorità procedente”.
Nell’ambito del procedimento di approvazione ed autorizzazione degli interventi ed opere o nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale o nell’ambito di procedimenti autorizzativi (da ora in avanti “procedimento principale”), viene acquisita la preventiva valutazione “di tipo ambientale-sanitario” avente ad oggetto il rispetto delle condizioni di cui al Paragrafo I punto 3 lettere a) e b) delle presenti Linee Guida per la realizzazione di detti interventi/opere nei siti oggetto di bonifica. Tale valutazione è effettuata, secondo la procedura individuata al paragrafo IV delle presenti Linee Guida, dall’Autorità competente ai sensi del Titolo V Parte IV D.Lgs. 152/2006 da ora in avanti “Autorità competente” e, precisamente:
■ nei SIN è il MATTM;
■ per gli ex S.I.N. (S.I.R.) è la Regione;
■ per le restanti aree è la Regione, non trovando applicazione la L.R. n.30/2006 in quanto l’introduzione dell’art. 242 ter è intervenuta successivamente alla medesima legge regionale.

III. CATEGORIE DI INTERVENTI/OPERE CHE NON NECESSITANO DELLA PREVENTIVA VALUTAZIONE DA PARTE DELL’AUTORITÀ COMPETENTE
Il MATTM con proprio decreto all’interno dei SIN e la Regione per le restanti aree, provvedono a fini semplificativi, per ciascuno degli interventi/opere tassativamente elencati all’art. 242 ter comma 1, nonché per quelle di cui all’articolo 25 del DPR 13 giugno 2017 n.120, all’individuazione di specifiche categorie di interventi/opere che NON necessitano della preventiva valutazione da parte dell’Autorità competente ai sensi del Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

IV. PROCEDURA PER IL RILASCIO DI NULLA-OSTA AVENTE AD OGGETTO LA PREVENTIVA VALUTAZIONE DI TIPO AMBIENTALE-SANITARIO
Nell’ambito del procedimento principale, l’Autorità procedente richiede all’Autorità competente una valutazione preventiva di tipo “ambientale-sanitario” sul rispetto delle condizioni di cui al Paragrafo I punto 3 lettere sub a) e b) delle presenti Linee Guida per la realizzazione di detti interventi/opere nei siti oggetto di bonifica (nulla-osta).
La suddetta valutazione preventiva è effettuata dalla Regione Toscana (esclusi i siti compresi nei SIN), nell’ambito di un sub-procedimento, in qualità di Autorità competente che, a sua volta, si avvale dei contributi specifici in campo ambientale e sanitario, rispettivamente, di ARPAT e dell’Azienda USL territorialmente competenti.
Il proponente, nella documentazione presentata, deve dare evidenza che l’intervento/ opera rientra fra quelle tassativamente elencati all’art. 242 ter, comma 1 e/o comma 1 bis
Il soggetto proponente presenta all’Autorità procedente il progetto di realizzazione delle suddette opere/interventi nei siti di cui al paragrafo V punti 1), 2) e 3) delle presenti Linee Guida, dichiarando ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. n. 445/2000 che l'intervento si realizza in un sito oggetto di bonifica e, nell’ambito del progetto, fornisce descrizione di tutte le misure atte a garantire che non vi siano interferenze tra le opere da realizzare e l’esecuzione ed il completamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica compreso l’eventuale monitoraggio previsto.
Nello specifico, al progetto deve essere allegata, quale parte integrante dello stesso, la seguente documentazione:
• elementi tecnici idonei a dimostrare che gli interventi in esame ricadono nel campo di applicazione dell’art. 242 ter, comma 1 e/o comma 1 bis del D.Lgs. 152/2006;
• modalità e tecniche di realizzazione degli interventi e delle opere che devono essere tali da non pregiudicare né interferire con l’esecuzione ed il completamento della bonifica compreso l’eventuale monitoraggio previsto;
• ai fini della valutazione preventiva di tipo “ambientale”:
- nel caso in cui nel sito oggetto di bonifica non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione art. 242, è richiesta la presentazione degli esiti del piano di indagini preliminari, concordato con Arpat, ai fini del rispetto del comma 4, lett. a), come dettagliato nel seguito al paragrafo V punto 1);
- viceversa se è stata realizzata la caratterizzazione art. 242, è richiesta una relazione di sintesi dello stato-iter del procedimento di bonifica e delle verifiche già eseguite nel sito con i relativi risultati/esiti;
- ai fini della valutazione preventiva di tipo “sanitario” : è richiesta la presentazione di un documento per la individuazione di base/preliminare del rischio sanitario potenzialmente indotto dalla presenza dei contaminanti rilevati.
Il documento individua i contaminanti indice sito specifici, ne verifica le possibili caratteristiche di pericolosità in relazione ai percorsi di esposizione per i recettori individuati (lavoratori, fruitori dell’area on-site e off-site), anche in riferimento al contesto urbanistico edilizio cui afferisce il sito oggetto delle opere e degli interventi di progetto nei seguenti casi:
- qualora nel sito oggetto di bonifica non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione art. 242, ma siano state già effettuate le indagini di cui al Piano di indagini preliminari ex art. 242 ter, comma 4 lett. a);
- qualora siano già noti gli esiti del Piano di Caratterizzazione (PdC).
Nel caso in cui siano invece già noti gli esiti dell’Analisi di Rischio sito specifica il documento darà atto degli eventuali aggiornamenti da definire in relazione alle caratteristiche delle opere e degli interventi di progetto.
Il documento dovrà inoltre contenere uno specifico impegno a inserire nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), di cui all’art. 100 del D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii., le procedure e le misure preventive e protettive da adottare per ridurre al minimo i rischi derivanti dalle varie fasi delle attività lavorative di opere/interventi da realizzare, in relazione al particolare contesto del sito da bonificare individuato con il Piano di Caratterizzazione.
L'Autorità procedente trasmette il progetto e l'allegata documentazione all’Autorità competente e a tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, nonché ad ARPAT e ASL.
L'Autorità competente esprime il proprio nulla osta nell'ambito della conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto convocata dall'Autorità procedente o, in assenza, entro 30 gg dall’acquisizione dei contributi ambientale e sanitario di ARPAT e ASL secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento.
Nel caso di interventi edilizi assoggettati a CILA o SCIA è facoltà del soggetto proponente, presentare all’Autorità procedente la SCIA o la CILA contestualmente alla documentazione necessaria alla valutazione di tipo “ambientale-sanitario” da parte dell'Autorità competente o richiedere direttamente all’Autorità competente la valutazione “ambientale-sanitaria” prima della presentazione della CILA e/o SCIA.
In caso di presentazione contestuale, SCIA e CILA risultano condizionate e quindi divengono efficaci solo quando sia intervenuta la valutazione positiva da parte dell'Autorità competente in ordine alla non interferenza con l'esecuzione e il completamento della bonifica e/o in ordine al rischio per la salute dei lavoratori e/o altri fruitori dell’area.
Resta fermo che spetta all’Autorità procedente la verifica che l’intervento/opera rientri fra quelle tassativamente elencate all’art. 242 ter, comma 1 e/o comma 1 bis e che l'approvazione del progetto e dei connessi titoli abilitativi è assunta sulla base della valutazione preventiva di tipo “ambientale-sanitario” effettuata dalla Autorità competente.

V. PROCEDURE E MODALITÀ DI CARATTERIZZAZIONE, SCAVO E GESTIONE DEI TERRENI MOVIMENTATI IN SITI OGGETTO DI BONIFICA
1) Siti oggetto di bonifica in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell’area oggetto dell’intervento ai sensi dell’art. 242 (art. 242 ter, comma 4 lett. a))
Qualora non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell’area oggetto dell’intervento ai sensi dell’art. 242, il soggetto proponente, prima dell’attivazione del procedimento principale (e quindi della presentazione del progetto), accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito, inteso nella sua estensione, mediante un piano di indagini preliminari.
Il piano di indagini preliminari, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con la struttura ARPAT territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta del proponente eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito; in caso di mancata pronuncia nei termini da parte di ARPAT, il piano di indagini preliminari è concordato con ISPRA che si pronuncia entro i 15 giorni successivi su segnalazione del proponente.
Il proponente, 30 giorni prima dell’avvio delle attività di indagine, trasmette agli enti interessati (MATTM se SIN, Regione, Comuni territorialmente competenti negli altri siti nonché ARPAT o ISPRA e ASL) il piano delle indagini preliminari, già concordato, indicando la data di inizio delle operazioni, ai fini dello svolgimento del contraddittorio elativamente a tali operazioni.
Qualora l’indagine preliminare accerti l’avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente, nell’ambito del procedimento di bonifica in essere, ne dà immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui agli articoli 242 (nel caso di soggetto responsabile) o 245, comma 2 (nel caso di soggetto interessato non responsabile), con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate o nel caso in cui il sito risulti già codificato, integra e/o aggiorna la comunicazione di cui agli articoli 242 e 245, comma 2 con i nuovi esiti.
Ove l’indagine preliminare accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, il procedimento di bonifica per i siti ricadenti nei SIN si conclude secondo le modalità previste dall’articolo 252, comma 4-bis (autocertificazione) e per gli altri siti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 242, comma 2 (autocertificazione).
In caso di anomalie geochimiche naturali i valori CSC riscontrati nel sito sono ricondotti ai valori di fondo, come indicato al comma 4 bis dell’articolo 242 ter medesimo, si applica la procedura prevista dall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120. È fatta comunque salva la facoltà dell’ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito.


2) Siti oggetto di bonifica nel caso di presenza di attività di Messa In Sicurezza Operativa (MISO) già in essere (art. 242 ter, comma 4 lett. b)
In presenza di attività di Messa In Sicurezza Operativa (MISO) già in essere, il proponente, ottenuta da parte dell’Autorità procedente l’autorizzazione alla realizzazione degli interventi/opere secondo la procedura di cui al paragrafo IV delle presenti Linee Guida, può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui all’art. 242 ter comma 1, previa comunicazione all'ARPAT territorialmente competente, da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all’avvio degli interventi/opere.
Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa.


3) Siti oggetto di bonifica già caratterizzati ai sensi dell’art. 242 D.Lgs. 152/2006 (diversi dalle fattispecie di cui all’art. 242 ter, comma 4 lett. a) e b))
Le disposizioni di cui all’art. 242 ter, comma 4 non prevedono indicazioni per tutti quei siti in cui lo svolgimento del procedimento sia a valle degli esiti/risultati della caratterizzazione (es: siti con Analisi di Rischio da approvare o approvata oppure siti con Progetto di intervento di Bonifica/MISP/MISO ancora da approvare o approvato ma non ancora in corso nonché siti con Progetto di Bonifica/MISP in corso).
In tali casi, il proponente, ottenuta da parte dell’Autorità procedente l’autorizzazione alla realizzazione degli interventi/opere secondo la procedura di cui al paragrafo IV delle presenti Linee Guida, può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui all’art. 242 ter, comma 1 previa comunicazione all'ARPAT territorialmente competente, da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all’avvio degli interventi/opere (così come previsto dall’articolo 242 ter, comma 4 lett. b)).


4) Attività di scavo
Nei casi di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti.
I terreni ed i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del DPR 13 giugno 2017 n.120.


¹ si intendono interventi e opere prescritti in un atto autorizzativo dell'Autorità competente.