Poste Italiane
Comunicato 9 febbraio 2022
Comunicato al personale: obbligo del green pass rafforzato per i lavoratori over 50 e digitalizzazione dei certificati di esenzione vaccinale.
Con la finalità di fornire maggiore protezione alle categorie più esposte al rischio di ospedalizzazione in caso di contagio da SARS-CoV-2, ti comunichiamo che con il Decreto Legge n. 1 del 2022 è stato introdotto l’obbligo vaccinale per le persone di età pari o superiore a 50 anni (cd over 50).
Con particolare riferimento ai lavoratori dipendenti del Gruppo Poste, tale disposizione produce effetti nei confronti dei cittadini italiani o di altri Stati membri dell’Unione Europea, residenti in Italia, nonché dei cittadini stranieri di Stati non appartenenti all’Unione Europea, soggiornanti in Italia per effetto di regolare permesso di soggiorno che abiliti allo svolgimento di attività lavorativa, rientranti nelle categorie di cui agli artt. 34 e 35 del D.Lgs. n. 286/1998.
In relazione a quanto sopra, se hai compiuto 50 anni di età, a partire dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022 dovrai possedere ed esibire il Green Pass Rafforzato per poter accedere al luogo di lavoro, non essendo pertanto più sufficiente il possesso del Green Pass Base.
Se invece compirai 50 anni di età entro il 15 giugno 2022, ferma restando nel frattempo la necessità di possedere ed esibire il cd Green Pass Base, l’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass Rafforzato per poter accedere al luogo di lavoro - fatte salve diverse indicazioni che dovessero intervenire da parte delle Istituzioni competenti, di cui ti sarà data evidenza - decorrerà dal giorno del compimento dei tuoi 50 anni.
Al riguardo, ti rappresentiamo che puoi ottenere il Green Pass Rafforzato esclusivamente per:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario;
b) avvenuta somministrazione della dose di richiamo (cd. terza dose o dose booster);
c) avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le Circolari del Ministero della Salute;
d) avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.
Ti ricordiamo, altresì, che in caso di somministrazione della prima dose di vaccino, la certificazione verde rafforzata sarà valida decorsi 15 giorni dall’inoculazione.
Per completezza, ti segnaliamo altresì che a decorrere dal 1 febbraio 2022 la validità del tuo Green Pass Rafforzato sarà di 6 mesi, ad eccezione delle ipotesi di cui al precedente punto sub b) che determina una validità del Green Pass di durata illimitata.
Analogamente a quanto sopra, anche per la certificazione verde rilasciata a coloro che sono risultati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo non sono previsti limiti temporali di validità.
MODALITÀ DI VERIFICA DEL POSSESSO DEL GREEN PASS RAFFORZATO
Il Decreto pone in capo al Datore di Lavoro l’obbligo di verificare il rispetto delle suddette prescrizioni da parte dei lavoratori over 50; tali verifiche continueranno ad avvenire nelle modalità già in uso in Azienda per il controllo del possesso del Green Pass Base e riportate nei precedenti Comunicati al Personale dell’11 e del 14 ottobre 2021, attraverso l’utilizzo della voce “verifica rafforzata” dell’app VerificaC19, per la quale potrà esserti richiesta l’età anagrafica e/o l’esibizione del tuo documento di indentità.
Ti ricordiamo che la violazione del divieto di accesso al luogo di lavoro senza certificato verde rafforzato sarà valutata dall’Azienda ai fini disciplinari e formerà oggetto di comunicazione al Prefetto per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste per legge (dai 600 ai 1500 euro).
COMUNICAZIONE PREVENTIVA DEL MANCATO POSSESSO DEL GREEN PASS RAFFORZATO
Al fine di garantire l’efficace programmazione del lavoro, se non sei in possesso di una certificazione verde rafforzata, devi darne preventiva comunicazione scritta tramite posta elettronica alla competente funzione di Risorse Umane e al tuo responsabile:
• entro l’11 febbraio 2022, con esclusivo riferimento alle giornate del 15, 16, 17 e 18 febbraio 2022, primi giorni di efficacia dell’obbligo di possesso del Green Pass Rafforzato nel luogo di lavoro;
• con almeno 7 giorni di anticipo rispetto al giorno, successivo al 18 febbraio 2022, in cui non potrai rendere la prestazione lavorativa per mancanza o scadenza del Green Pass Rafforzato.
Effettuare la comunicazione di cui sopra entro i termini stabiliti ti consentirà di evitare la violazione dell’obbligo in parola nonché, non accedendo al luogo di lavoro, eventuali sanzioni disciplinari e amministrative derivanti dai controlli. Resta comunque fermo che le giornate di assenza effettuate non verranno, in ogni caso, retribuite fino alla presentazione di valido Green Pass Rafforzato.
Diversamente, in caso di mancata comunicazione preventiva all’Azienda e qualora venga accertata la mancanza di valida certificazione verde:
• prima di accedere alla sede di lavoro, ti sarà precluso l’accesso e il tuo comportamento sarà valutabile ad ogni effetto di legge e di contratto;
• all’interno dei locali aziendali, sarai allontanato dagli stessi e i tuoi comportamenti saranno valutabili ad ogni effetto di legge e di contratto, ivi inclusa l’eventuale sanzione pecuniaria disposta dal Prefetto (dai 600 ai 1500 euro).
In entrambe le ipotesi, resta fermo che le giornate/ore di assenza effettuate non verranno, in ogni caso, retribuite fino alla presentazione del Green Pass Rafforzato.
Resta fermo che anche l’eventuale comunicazione tardiva potrà essere oggetto di valutazione da parte dell’Azienda, a tutti gli effetti di legge e di contratto.
Non sarà invece necessario effettuare alcuna specifica comunicazione relativamente alla sospensione del Green Pass Rafforzato dovuta alla tua accertata positività al Covid-19, poiché la stessa si intende assolta con la comunicazione - obbligatoria - all’Azienda del tuo stato di positività, corredata della prevista documentazione.
APPLICATIVO GREEN PASS RAFFORZATO
Se sei dipendente over 50 di Poste Italiane S.p.A. ti informiamo che, ai sensi dell’art. 9-septies, comma 5, DL n. 52/2021, qualora tu desideri volontariamente inviare il tuo Green Pass Rafforzato, potrai caricarlo, a partire dall’11 febbraio p.v., sull’apposito applicativo “Verifica agevolata Green Pass COVID-19 per dipendenti over 50” messo a disposizione dall’Azienda. La tua certificazione verde sarà acquisita e conservata in forma criptata nel rispetto dei limiti, anche temporali, previsti dalla legge.
Nel caso in cui tu decida di avvalerti di tale facoltà, sarai esonerato dai controlli da parte del tuo diretto responsabile fino alla scadenza della validità del tuo Green Pass Rafforzato, fermo restando che potrai essere occasionalmente soggetto alla verifica attuata con le ulteriori modalità adottate dall’Azienda (verifica di primo livello eseguita dai preposti di cui all’art. 2, comma 1 lett. e, D.Lgs. n. 81/2008, verifica di secondo livello a cura delle Task Force, verifica a cura degli addetti al servizio di portineria/guardiania).
In caso di positività sopravvenuta successivamente all’inoltro della tua certificazione verde rafforzata, fermo restando l’obbligo di darne tempestiva comunicazione alla competente funzione di Risorse Umane e al tuo responsabile nonché di rivolgerti al tuo medico di base, in seguito alla negativizzazione potrai, sempre su base volontaria, procedere al caricamento dell’eventuale nuovo Green Pass Rafforzato sull’applicativo “Verifica agevolata Green Pass COVID-19 per dipendenti over 50”.
GREEN PASS BASE PER L’ACCESSO NEI LUGHI DI LAVORO
Per tutti i lavoratori non rientranti nella categoria degli over 50, come sopra descritta, resta ferma la necessità di possedere ed esibire valida certificazione verde, anche nella tipologia Green Pass Base, per l’accesso ai luoghi di lavoro.
Per tali situazioni continuano ad applicarsi le disposizioni emanate in materia di obbligo del Green Pass nel luogo di lavoro con i Comunicati al Personale dell’11 e del 14 ottobre 2021, nonché del 31 dicembre 2021.
Al fine di superare eventuali problematiche di natura informatica durante i controlli, ti ricordiamo di portare con te, oltre al QR Code relativo alla tua certificazione verde, anche la documentazione cartacea atta a dimostrare l’effettivo possesso del Green Pass o il tuo diritto allo stesso.
Per saperne di più sul Green Pass e sul relativo obbligo di possesso per l’accesso al luogo di lavoro, puoi consultare il sito https://www.dgc.gov.it/web/ .
CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE DALLA VACCINAZIONE ANTI-COVID-19
L’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass (Base o Rafforzato) ai fini dell’accesso nei locali aziendali non trova applicazione nei confronti dei soggetti esentati dalla vaccinazione, nei casi in cui la stessa sia stata omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea, in coerenza con le disposizioni del Ministero della Salute in materia.
Al riguardo, in considerazione delle previsioni di cui al DPCM del 4 febbraio u.s., a decorre dal 7 febbraio 2022 la certificazione di esenzione, in caso di omessa o differita vaccinazione, è rilasciabile esclusivamente in modalità digitale, per consentirne la verifica informatizzata.
Qualora tu sia già in possesso di una certificazione di esenzione cartacea, ti evidenziamo che entro il 28 febbraio p.v. dovrai aver cura di richiedere al tuo medico certificatore il rilascio della medesima documentazione in modalità digitale. Decorso tale termine, cesserà la validità della tua certificazione cartacea e, pertanto, a partire dal 1 marzo 2022, ai fini dell’accesso nel luogo di lavoro sarà necessario produrre il QR Code relativo al certificato di esenzione digitale, che sarà soggetto alle ordinarie modalità di verifica attreverso l’App “VerificaC19”.
Nelle more del rilascio della certificazione digitale, resta ferma la necessità di portare sempre con te il certificato di esenzione cartaceo, che dovrai esibire al momento del controllo del Green Pass, Base o Raforzato.
***
Ti ricordiamo che l’obbligo del possesso di Green Pass, Base o Rafforzato, riguarda tutto il personale, anche se adibito allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità Agile o in telelavoro con alternanza tra prestazione lavorativa da remoto e in sede e che l’assenza della certificazione verde non costituisce motivo di esclusione dai rientri presso la sede di lavoro. Inoltre, qualora nelle giornate di previsto rientro tu sia risultato, in esito ai controlli disposti, sprovvisto di Green Pass, l’assenza non retribuita sarà riferita a tutti i giorni lavorativi successivi, anche se già programmati da remoto, fino alla presentazione da parte tua della certificazione verde.
Roma, 9 febbraio 2022