Cassazione Penale, Sez. 3, 03 marzo 2022, n. 7606 - Violazioni in materia di sicurezza. Ricorso inammissibile


 

Presidente: LAPALORCIA GRAZIA Relatore: GENTILI ANDREA

Data Udienza: 22/12/2021
 

Fatto



Con sentenza del 19 ottobre 2020 il Tribunale di Cassino ha dichiarato la penale responsabilità di D.S. in ordine ai reati a lui ascritti sub a) e c) della rubrica a lui contestata, aventi ad oggetto la violazione di talune disposizioni in materia di misure volte a prevenire gli infortuni sui luoghi di lavoro, ed ha, invece, assolto il medesimo imputato dal reato a lui ascritto sub b) della medesima rubrica, avente anch'esso ad oggetto la violazione di una disposizione della normativa antiinfortunistica, per insussistenza del fatto; il Tribunale cassinate lo ha, pertanto, condannato, unificati i reati per i quali vi è stato l'accertamento della responsabilità sotto il vincolo della continuazione e concesse al medesimo le attenuanti generiche, alla pena complessiva di euro 4.000,00 di ammenda, oltre accessori; tenuto conto della incensuratezza dell'imputato, il Tribunale ha, altresì, disposto la sospensione condizionale della pena.
Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il D.S., assistito dalla sua difesa fiduciaria; il ricorrente ha affidato le proprie doglianze a due motivi di impugnazione: con il primo si è doluto, in relazione al vizio di motivazione ed alla violazione di legge, per essere state trascurate le dichiarazioni rese nel corso della istruttoria dibattimentale da uno dei testi escussi, dal tenore delle quali dichiarazioni sarebbe emerso che le misure di protezione la cui mancata predisposizione costituisce il nucleo della imputazione di cui al capo a) del libello accusatorio, non erano ancora state predisposte in quanto l'attrezzatura cui le stesse accedevano ancora non era stata completamente approntata; con il secondo motivo, anch'esso sviluppato sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il ricorrente si è lagnato del fatto che la motivazione della sentenza impugnata non chiarisca se effettivamente il D.S. avesse o meno redatto il piano operativa per la sicurezza, così come a lui contestato in sede di imputazione.
 

 

Diritto



Il ricorso è palesemente inammissibile.

Invero, il ricorrente con il primo motivo di ricorso, riferito alla imputazione sub a), si è limitato ad adombrare l'ipotesi, fragilmente ancorata al contenuto di talune dichiarazioni testimoniali, di cui peraltro nella sentenza impugnata il Tribunale di Cassino ha ben tenuto conto, secondo le quali ancora non era stata terminata la installazione delle attrezzature di cui al capo di imputazione, sicchè le carenze riscontrate in sede di sopralluogo erano dovute al montaggio ancora incompleto di quelle.

Si tratta di doglianza in fatto, attraverso la quale si tenta, inammissibilmente in questa sede di legittimità, di veicolare una ricostruzione degli avvenimenti diversa da quella operata in sede di merito, la quale, però, fondandosi sul verbale redatto dagli agenti operanti, ha portato ad affermare che la attrezzatura in questione era "già installata", quindi pronta per essere utilizzata, sebbene priva, per come sarebbe stato invece doveroso e per come emerso dal diretto esame compiuto dalla Pg, "dei parapetto (e del)la tavola fermapiedi".

Quanto alla imputazione di cui al capo e), anche in questo caso la difesa del ricorrente si è limitata a contestare l'accertamento operato dal giudice del merito in relazione alla mancata predisposizione da parte del prevenuto del Piano operativo di sicurezza; accertamento eseguito, con motivazione del tutto plausibile, sulla base del dato - non contestato nella sua materialità storica né in qualche modo oggetto di una giustificazione logicamente conducente in punto di fatto ad una diversa conclusione rispetto a quella cui è pervenuto il giudice del merito - riveniente dalla mancata ostensione di esso, sebbene vi fosse stata sul punto una espressa richiesta da parte degli agenti verificatori, da parte del D.S..

I motivi di ricorso avverso la sentenza impugnata devono essere, quindi, riconosciuti per inammissibili ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen. deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

 

PQM
 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2021