Tipologia: Accordo rinnovo CCNL
Data firma: 3 marzo 2022
Validità: 01.03.2022 - 30.06.2024
Parti: Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e Agci Produzione e Lavoro e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini
Fonte: filleacgil


Sommario:

 

Allegato 1 Accordo sulle istanze del settore delle costruzioni e dichiarazione a verbale
Allegato 2 Protocollo formazione e sicurezza
Allegato 3 Patto di cantiere
Allegato 4 Sfera di applicazione e classificazione dei lavoratori
Allegato 5 Premio di ingresso nel settore
Allegato 6 Trasferta regionale
Allegato 7 Fnape
Allegato 8 Norma per le riserve
Allegato 9 Art. 2) Periodo di prova - Operai
Allegato 10 Art. 42) Periodo di prova - Impiegati
Allegato 11 Art. 38) Accordi locali

 

Allegato 12 Art. 32) Preavviso di licenziamento e di dimissioni - Operai
Allegato 13 Art. 71) Preavviso di licenziamento e di dimissioni - Impiegati
Allegato 14 Art. 93) Contratto a termine
Allegato 15 Art. 113) Concertazione per le grandi opere
Allegato 16 Art. 113) bis
Allegato 17 Aumenti retributivi
Allegato 18 Decorrenza e durata
Allegato 19 Codice etico degli Enti Bilaterali
Allegato 20 Accordo sorveglianza sanitaria
Allegato 21 Accordo simulatori macchine di cantiere


Verbale di accordo

Addì, 3 marzo 2022, in Roma, tra l'Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e Agci Produzione e Lavoro, e la Feneal Uil, la Filca Cisl e la Fillea Cgil, si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 18 luglio 2018 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative.

Allegato 1

Addì, 3 marzo 2022, in Roma Ance, Agci Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil
Premesso che:
- le Parti Sociali hanno in data odierna sottoscritto un rinnovo contrattuale strategico, alla luce dell'attuale fase che vede il settore edile al centro del sistema produttivo, garantendo ulteriori tutele per la qualificazione delle proprie risorse umane e incrementando le misure per la sicurezza nei cantieri;
- si rende necessario sostenere le imprese virtuose in termini di regolarità e qualità del lavoro - e favorire la tempestiva e adeguata esecuzione dei lavori in corso legati anche al programma infrastrutturale del PNRR;
- si ritiene indispensabile promuovere, presso le istituzioni competenti, ogni intervento normativo finalizzato a supportare le misure introdotte con il rinnovo contrattuale, inclusa l'individuazione di forme di premialità per le imprese virtuose in materia di formazione e sicurezza sul lavoro;
le parti concordano di intervenire urgentemente presso ogni organo istituzionale, j anche attraverso le richieste di appositi incontri congiunti, al fine di:
- introdurre, a fronte dell'aumento vertiginoso dei costi dei materiali e alla luce della scarsità di reperimento delle attrezzature, norme specifiche per l'immediato aggiornamento dei prezzari e per una revisione prezzi efficiente, al fine di assicurare che la determinazione degli importi a base di gara siano in linea con i reali prezzi di mercato, nonché per adeguare nel tempo le relative condizioni contrattuali;
- sollecitare l'introduzione di soluzioni immediate per adeguare i prezzi dei contratti in corso, al fine di assicurare la tempestiva e regolare esecuzione dei contratti di appalto, nonché il rispetto degli adeguati standard in termini di qualità delle lavorazioni e delle necessarie tutele in materia di formazione e sicurezza sul lavoro;
- introdurre per le stazioni appaltanti l'obbligo di indicare nei bandi di gara di settore la necessaria applicazione della contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia sottoscritta dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative;
- emanare una norma in base alla quale il costo della manodopera non sia soggetto, in analogia con quanto previsto per i costi della sicurezza, a ribasso d'asta;
- adeguare periodicamente i prezzari regionali e le tabelle ministeriali sui costi della manodopera con gli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali di settore;
- introdurre un sistema di qualificazione delle imprese per lo svolgimento di lavori finanziati dagli incentivi fiscali, al fine di garantire trasparenza, qualità e sicurezza dei lavori, oltre che un uso efficiente delle risorse pubbliche;
- definire, con un'apposita norma di legge, un regime strutturale di detassazione e decontribuzione totale della retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori con il supporto degli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore edile comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- destinare al sistema bilaterale il contributo dello 0,30%, versato dalle imprese edili all'Inps e non destinato a Fondimpresa, al fine di sostenere finanziariamente il sistema bilaterale dell'edilizia;
- prevedere l'emanazione di bandi specifici rivolti agli Enti formativi bilaterali di settore;
- ridurre l'aliquota CIGO per gli operai edili, attualmente prevista nella misura del 4,70%, al fine di riallinearla alle aliquote del settore industria, in considerazione dei notevoli avanzi di gestione maturati nel corso degli anni per il settore edile tra le entrate contributive per cassa integrazione ordinaria e le uscite per i relativi trattamenti;
- ripristinare e rendere strutturale, con riferimento ai premi Inail, l'agevolazione contributiva specificamente prevista per il settore edile dall'art. 29 del D.L n. 244/95, convertito con modificazioni dalla legge n. 341/95, consistente in una riduzione annuale in misura pari all'11,50% (abrogata dalla Legge di bilancio 2019 nell'ambito della riforma delle tariffe Inail). Nell'ottica di promuovere il lavoro di qualità, infatti, una delle condizioni previste per l'accesso a questa agevolazione - destinata alle imprese del settore regolarmente iscritte in Cassa Edile, per gli operai occupati con orario di lavoro di 40 ore settimanali - è che il datore di lavoro non abbia riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione stessa;
- destinare ulteriori risorse dell'Inail alla riduzione dei costi per quelle imprese del settore che si distinguono per il particolare impegno in tema di salute e sicurezza sul lavoro, anche adottando le specifiche misure previste in materia dal rinnovo contrattuale.

Allegato 2 Protocollo formazione e sicurezza
Formazione
Le parti condividono la necessità di attribuire consistenza strutturale, nonché economica, alle attività di formazione, verificandone costantemente la loro finalizzazione al miglioramento della qualità professionale e della produttività dei lavoratori, sia assunti che da assumere.
Il Formedil - Ente Unificato Nazionale formazione e sicurezza, in considerazione della necessità e della urgenza di dotare il settore delle professionalità richieste e necessarie e al fine di omogeneizzare i percorsi formativi e i relativi costi su tutto il territorio nazionale, definirà, di concerto con le Parti sociali, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, un Catalogo Formativo Nazionale (CFN), rivolto ai fabbisogni formativi delle imprese e aggiornato, con particolare attenzione, al green building, rischio sismico, bio edilizia, risparmio energetico, recupero, manutenzione, digitalizzazione, ecc.
Unitamente alla predisposizione del CFN, tutte le Scuole Edili/Enti unificati territoriali dovranno obbligatoriamente adeguare l'offerta formativa istituzionale, anch'essa prevista nel suddetto CFN, entro il 30 settembre 2022 e in piena sinergia con gli enti formativi regionali di settore.
Il suddetto catalogo formativo avrà, come prioritario obiettivo, la definizione dei contenuti della formazione continua professionalizzante dei lavoratori, intesa come quella non derivante da obblighi previsti dalle norme, unitamente al catalogo della formazione istituzionale.
Le parti stabiliscono, a far data dal 1° ottobre 2022 e, comunque, previa definizione del Regolamento di seguito indicato, una specifica aliquota contributiva, pari allo 0,20%, destinata al "Fondo territoriale per la qualificazione del settore - Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori" istituito presso la locale Cassa Edile/Edilcassa. Tale aliquota sarà destinata esclusivamente al finanziamento della formazione professionalizzante prevista dal catalogo formativo nazionale e alla premialità per le imprese che ne fruiscono, nonché alla premialità per le imprese che denuncino in Cassa Edile operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, pari o inferiore ad un terzo del totale dei dipendenti in organico (le imprese fino a 3 operai dipendenti potranno accedere alla premialità in presenza di un solo operaio inquadrato al primo livello). Le modalità operative del predetto Fondo saranno definite con il suddetto Regolamento stabilito dalle Parti Sociali nazionali entro due mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL.
I corsi di formazione inclusi nel CFN, ivi compresa la formazione istituzionale, sono gratuiti per le imprese regolari iscritte al sistema bilaterale edile
Per le medesime imprese sono, altresì, gratuiti i corsi per la formazione dei preposti e dei datori di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro.
I corsi di formazione professionalizzante non obbligatori per legge, svolti presso il sistema bilaterale edile, potranno essere effettuati anche nella giornata del sabato e le imprese saranno esonerate dal relativo versamento in Cassa Edile, nonché dal pagamento dello straordinario, fermo restando il riconoscimento della normale retribuzione.
A decorrere dal 1° ottobre 2022, la contribuzione destinata all'Ente territoriale formazione e sicurezza sarà pari all'1%, di cui lo 0,50% destinato alla formazione e lo 0,50% alla sicurezza sul lavoro.
Per i territori in cui il contributo per l'Ente territoriale formazione e sicurezza sia inferiore all'aliquota dell'1% e in cui, comunque, il predetto Ente eroghi gratuitamente corsi di formazione, ferma restando l'aliquota dell'1%, a decorrere dalla predetta data del 1° ottobre 2022, le eventuali riserve generate dall'aumento del contributo dovranno essere utilizzate per incrementare la formazione e le premialità di cui sopra, secondo le modalità che saranno definite con il Regolamento nazionale.
Le Parti si attiveranno affinché Fondimpresa e Foncoop adottino idonee linee di finanziamento progettuali rivolte alle imprese edili iscritte al sistema bilaterale, in relazione al CFN.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 CCNL Ance e 44 e 45 Coop vigenti, si aggiunge rispettivamente agli artt. 91 e 75 il seguente paragrafo: "Agli operai che, su indicazione del datore di lavoro, frequentino con esito favorevole almeno un corso di formazione professionalizzante presso gli enti di settore, sarà assegnato:
° all'operaio comune, con almeno una anzianità certificata di 36 mesi presso il sistema delle Casse edili, di cui almeno 12 mesi con il medesimo datore di lavoro, l'inquadramento di operaio qualificato;
° agli operai già inquadrati nel livello qualificato, che vantino una anzianità presso il sistema Casse edili di almeno 48 mesi, di cui 12 mesi con il medesimo datore di lavoro, l'inquadramento di operaio specializzato.
Tutti i passaggi di cui sopra, avverranno entro 60 giorni dal recepimento dei suddetti attestati.
Nell'ipotesi di nuove assunzioni, gli operai qualificati e specializzati, con anzianità di 48 mesi presso il sistema delle Casse edili, in possesso di attestati formativi, rilasciati dal sistema bilaterale edile, che certifichino le specifiche competenze professionali, non potranno essere inquadrati come operai comuni".

Borsa Lavoro
Le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, ribadiscono l'importanza e la funzione strategica della Borsa Lavoro Edile Nazionale (Blen.it) e danno mandato al Formedil - Ente unico formazione e sicurezza nazionale di procedere al suo potenziamento e aggiornamento, anche prevedendo modalità per favorire l'occupazione dei soggetti oggetto di formazione certificata (CFN) da parte delle Scuole Edili/Enti Unificati. Al riguardo le parti entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto definiranno specifiche linee guida che saranno allegate, come parti integranti, al CCNL.

Salute e sicurezza
Le Parti convengono di creare un'anagrafe di categoria aggiornata degli RLS eletti in ciascuna impresa del sistema, attraverso l'obbligo dell'invio del verbale di elezione da parte dell'impresa all'ente unico formazione e sicurezza territoriale (CPT dove ancora presenti) di riferimento.

Formazione su salute e sicurezza
Le parti condividono la necessità di garantire, tramite l'attività svolta dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere.
Inoltre, al fine di implementare ulteriormente la sicurezza dei lavoratori, si stabilisce che l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, dovrà essere effettuato ogni tre anni. La predetta periodicità triennale si applica a decorrere dall'aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore della predetta disposizione. Resta ferma la diversa periodicità stabilita per il dirigente (di cui all'art. 2, comma 1, lett d), del Dlgs. n. 81/08) e per il preposto.

Sorveglianza sanitaria
Le Parti Sociali in un'ottica di rafforzamento della prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni nel settore delle costruzioni e di rilancio dello svolgimento della sorveglianza sanitaria nei cantieri edili, stabiliscono quanto segue:
- presso il Formedil - Ente unico nazionale formazione e sicurezza, è istituita un'apposita Commissione nazionale, che, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, redigerà il regolamento operativo in materia di sorveglianza sanitaria. La Commissione sarà composta dalle Parti Sociali, dalla CNCE, dal Sanedil e dallo stesso Formedil e definirà un progetto nazionale straordinario di rilancio della sorveglianza sanitaria, in attuazione a di quanto previsto dall'Allegato 2 del CCNL Edilizia Industria Ance - Coop 2018.
Tale progetto straordinario, della durata di tre anni, vedrà anche il coinvolgimento degli Enti unificati territoriali (CPT ove non unificati) e sarà compartecipato in maniera paritetica, per la sostenibilità dei suoi obiettivi, da Cnce, Formedil e Sanedil. L'operatività del progetto vedrà il supporto degli Enti nazionali del settore nella misura di 3/4 delle risorse necessarie al suo sviluppo, mentre % delle risorse necessarie sarà messa a disposizione da parte degli Enti territoriali.

Carta di identità Professionale Edile (CIPE)
Le parti sottoscritte convengono di dare mandato alla CNCE per definire, entro tre mesi dalla firma del presente contratto, la Carta d'identità Professionale Edile (CIPE), rilasciata dalle Casse edili/Edilcasse, la cui gestione sarà affidata al sistema degli Enti bilaterali del settore e che comunque dovrà contenere tutti i dati relativi ai corsi formativi effettuati presso il sistema bilaterale edile e le scadenze relative alla sorveglianza sanitaria.

Fondo Anticipo Pensionistico
Presso la CNCE sarà istituita una "Commissione Fondo Anticipo Pensionistico" che, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, dovrà individuare soluzioni idonee per incentivare l'operatività del Fondo stesso nonché degli specifici Fondi territoriali e rendere esigibili le risorse ivi accantonate.

Allegato 3 Patto di cantiere
Al fine di incrementare la cultura e i livelli di sicurezza sul lavoro nella complessiva filiera delle lavorazioni edili, le Casse Edili/Edilcasse sono incaricate, per i cantieri ricompresi nella loro competenza territoriale, della tenuta, tramite le notifiche preliminari e i relativi aggiornamenti, di un database di tutte le imprese, comprese quelle le cui attività non rientrino nella sfera di applicazione del presente Ceni e dei loro lavoratori, anche autonomi, impiegati in ogni specifico appalto.
In esito alle verifiche sulla corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e il contratto collettivo applicato da parte delle imprese non edili impiegate nei suddetti cantieri, saranno offerti, da parte degli Organismi paritetici del settore edile, corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro, a prezzi agevolati, sulla base di un catalogo formativo definito dal "Formedil - Ente unico formazione e sicurezza".
In caso di adesione ai suddetti corsi, le parti convengono, fin d'ora, che gli Organismi paritetici dell'edilizia provvederanno a comunicare, all'INL e all'INAIL, i dati relativi anche delle suddette imprese non edili, ai fini delle premialità previste dall'art. 51, comma 8-ter, del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..

Allegato 4 Sfera di applicazione a classificazione dei lavoratori
Le parti concordano di demandare, alla Commissione paritetica "Classificazione dei lavoratori", la revisione finale dell'art. 77 nonché della premessa al contratto, i cui lavori dovranno terminare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del rinnovo contrattuale e che faranno, pertanto, parte integrante dello stesso.

Allegato 11 Art. 38 Accordi locali
La contrattazione integrativa si svolge per le stesse circoscrizioni per le quali è stato stipulato l’ultimo accordo integrativo
In conformità alle intese Governo-Parti sociali, la contrattazione territoriale di secondo livello deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.
Alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate e con validità triennale: (omissis)
e) alla determinazione dell’indennità di reperibilità per i lavoratori per i quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili, anche al di fuori dell’orario normalmente praticato dall’impresa. L'obbligo in capo ai lavoratori medesimi di garantire la predetta reperibilità è dovuto secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge e dalle eventuali disposizioni previste dalla contrattazione integrativa.
(omissis)

Allegato 14 Art. 93) Contratto a termine
Il contratto a tempo determinato è stipulato in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2015 e della L. n. 96/2018.
[…]
(omissis)

Allegato 15 Art. 113 Concertazione per le grandi opere
Per le opere pubbliche di grandi dimensioni di importo non inferiore a 50 Milioni di euro, che rientrino nella programmazione strategica Nazionale o Europea, è introdotta una procedura di concertazione preventiva a cui partecipano le Associazioni nazionali stipulanti il presente contratto, quelle territoriali interessate ad esse aderenti e le imprese aggiudicatane dell'appalto.
La suddetta procedura di concertazione sarà attivata, su istanza delle imprese aggiudicatarie o delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, per il tramite delle associazioni datoriali sottoscrittrici.
L'eventuale accordo impegna le parti firmatarie e attiene, in particolar modo laddove le opere insistano su più Provincie o Regioni, i profili logistici del cantiere, i rapporti con gli organismi paritetici di settore, la sicurezza del lavoro, gli orari di lavoro, la disciplina applicabile per quanto attiene il livello territoriale di contrattazione, e per tali materie è sostitutivo della contrattazione integrativa territoriale stipulata per le circoscrizioni su cui incide il lavoro.
Tenuto conto della rilevanza delle opere oggetto del presente articolo , al fine di favorire la massima celerità nella realizzazione delle opere, la piena sicurezza per i lavoratori interessati e al contempo la massima occupazione possibile, è stabilito che nel rispetto delle previsioni di legge e del presente CCNL, ove le caratteristiche progettuali ed i regimi di produzione ne determinino la necessità, l'organizzazione del lavoro, da definirsi nell'ambito dell'accordo di cui al secondo capoverso, sia disposta in base a regimi di orario a squadre definite in termini di organici e mansioni, operanti su turni di lavoro alternati, avvicendati, notturni, festivi e, laddove previsto, a ciclo continuo mediante l'attività minima di quattro squadre operanti su turni avvicendati per un massimo di 8 ore a turno, sette giorni su sette, con applicazione delle previste relative condizioni normative e retributive di cui al CCNL medesimo.

Allegato 16 Art. 113 - bis
Per le opere, i lavori e gli interventi progettuali che rivestano particolare interesse nel contesto sociale e territoriale e che richiedano specifiche modalità lavorative, anche al fine di favorire la massima celerità nella realizzazione delle stesse e la piena sicurezza per i lavoratori interessati, l'impresa aggiudicataria dell'appalto e la rappresentanza sindacale unitaria (o, in assenza di quest'ultima, le organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto), possono stabilire che, nel rispetto delle previsioni di legge e del presente contratto, l'organizzazione del lavoro sia disposta in base a regimi di orario a squadre definite in termini di organici e mansioni, operanti su turni di lavoro alternati, avvicendati, notturni, festivi e, laddove previsto, a ciclo continuo mediante l'attività minima di quattro squadre operanti su turni avvicendati per un massimo di 8 ore a turno, sette giorni su sette, con applicazione delle previste relative condizioni normative e retributive previste dalla contrattazione nazionale e territoriale vigente.

Allegato 19 Il Codice Etico degli Enti Bilaterali
Introduzione
Nella consapevolezza che l'etica nei comportamenti costituisce un valore importante e che i principi quali la trasparenza, l'affidabilità e il senso di responsabilità dovrebbero rappresentare la base fondamentale di tutte le attività, le Parti Sociali dell'Edilizia hanno ritenuto opportuno definire, con tale Codice Etico, i principi, i valori e le responsabilità comuni che dovranno orientare gli impegni e i comportamenti degli Enti Bilaterali, sia nelle relazioni interne che nei rapporti con l'esterno.
I principi etici e le regole di comportamento da rispettare nell'espletamento delle singole attività, indicati nel presente Codice, assumono una notevole importanza e - costituiscono una condizione imprescindibile per affermare, in particolare nell'attuale situazione economica e finanziaria, la credibilità degli Enti nel contesto nel quale operano.
Nell'ottica, dunque, di favorire una maggiore trasparenza ed integrità dell'operato degli Enti Bilaterali saranno, altresì, rafforzate le disposizioni, introdotte dal CCNL 19 aprile 2010 e del CCNL 26 aprile 2010, relative alla gestione dei bilanci dei medesimi Enti.
Risulta, pertanto, fondamentale, la conoscenza e soprattutto l'osservanza di tale Codice Etico da parte di tutti i componenti al fine di garantire l'efficienza, l'affidabilità nonché l'eccellenza degli Enti stessi.

Principi generali
In linea con quanto premesso e, considerato l'intento delle Parti Sociali di procedere ad una razionalizzazione degli Enti Bilaterali del settore, attraverso un'azione orientata a garantire l'efficacia e la trasparenza dell'operato dei medesimi, le Parti si impegnano ad avviare un percorso finalizzato al rispetto delle seguenti disposizioni.
a) Gratuità delle cariche
Nell'ottica di una ristrutturazione degli Enti, volta ad un incremento dell'efficienza ed ispirata al principio della responsabilità, si ribadisce che le cariche rivestite all'interno degli Enti Bilaterali siano esclusivamente a carattere gratuito.
In linea con quanto già stabilito all'interno dei rispettivi Statuti Tipo, non sarà consentita, dunque, alcuna forma di compenso per l'attività di rappresentanza svolta.
b) Criteri di assunzione del personale
Nel rispetto di quanto sopra concordato e allo scopo di garantire trasparenza e parità di trattamento nelle procedure per il reclutamento del personale, risulta indispensabile che, ai fini dell'assunzione del personale stesso, vengano rispettate le seguenti disposizioni:
- la valutazione e la scelta del personale da assumere dovrà essere effettuata in base a rigorosi criteri di professionalità e competenza e nel rispetto delle pari opportunità di tutti i candidati, anche mediante il ricorso a società esterne per la selezione del personale;
- non saranno consentite le candidature di coniugi o parenti entro il secondo grado, dei soggetti che ricoprono responsabilità di controllo, di amministrazione e di dirigenza all'interno degli Enti Bilaterali;
- sarà necessario astenersi da eventuali raccomandazioni e/o segnalazioni esterne e/o interne agli Enti, volte ad influire sulla scelta del candidato o comunque ad assicurargli un privilegio;
- l'assunzione del personale dovrà comunque essere effettuata dal competente Organo Statutario sulla base di un minimo di 5 curricula anche selezionati dalle predette società e che rispecchino i suddetti criteri di professionalità e competenza;
- l'assunzione del personale nell'Ente Scuola e/o Ente Unico dovrà tenere conto delle pregresse esperienze lavorative in materia di formazione;
- le retribuzioni non potranno superare gli importi previsti per la categoria dei quadri, come disciplinati dal Ceni del settore edile.
c) Istituti di credito di riferimento
In considerazione del necessario mantenimento di una "sana" gestione economico- finanziaria e del relativo raggiungimento o stato di conservazione del pareggio di bilancio dei singoli Enti, il portafoglio economico degli stessi dovrà essere affidato ad Istituti di credito o Istituti finanziari, sulla base di criteri oggettivi legati esclusivamente alla valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per gli Enti medesimi.
La scelta degli Istituti non potrà essere in alcun modo condizionata da criteri o valutazioni che attengano alla sfera giuridica della persona ma esclusivamente ad un vantaggio economico dell'Ente.
Il competente Organo Statutario dovrà effettuare la scelta dell'istituto sulla base di un minimo di 5 offerte, selezionate sulla base dei predetti criteri oggettivi.
d) Fornitori
Al fine di garantire la massima trasparenza anche per quanto attiene la selezione dei fornitori, l'Organo deputato statutariamente dovrà effettuare la scelta sulla base di un minimo di 5 offerte aventi ad oggetto la medesima commessa.
e) Interventi formativi
Nell'ottica di una maggiore efficienza dei servizi resi nei confronti delle imprese e per favorire un ritorno al settore in termini di qualità e professionalità, le Parti auspicano che vengano avviati degli specifici interventi formativi diretti, in " particolar modo, ai Presidenti e ai Vicepresidenti degli Enti Bilaterali, per agevolare il ruolo culturale degli stessi nonché per favorire una maggiore condivisione degli obiettivi perseguiti dagli Enti medesimi.
f) Servizi resi dagli Enti
Considerato l'intento delle Parti Sociali di favorire una maggiore trasparenza ed integrità dell'operato degli Enti Bilaterali, si ritiene opportuno stabilire che, nell'espletamento delle singole attività quali, a mero titolo esemplificativo, il rilascio del Dure, l'asseverazione, l'erogazione di specifiche attività formative, gli Enti medesimi mantengano comportamenti trasparenti e lineari, nel rispetto del principio della correttezza, responsabilità ed assoluta imparzialità.
g) Regali, Omaggi e benefici
Tenuto conto della necessità di razionalizzare i costi e in considerazione della volontà delle Parti di favorire il mantenimento in equilibrio della situazione economico-finanziaria degli Enti, si ritiene opportuno che i regali o gli omaggi di rappresentanza siano commisurati alle possibilità economiche di ogni Ente.
Non sarà, altresì, consentito usufruire di viaggi premio o di qualsivoglia altro beneficio, tramite il ricorso ai fondi o alle riserve degli Enti medesimi.

Allegato 20
Addì, 3 marzo 2022, in Roma Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e Agci Produzione e Lavoro, e Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil
Le Parti Sociali al fine di sostenere il progetto "Sorveglianza Sanitaria" previsto dal rinnovo del CCNL del 3 marzo 2022, indicheranno agli Enti nazionali, parti attive nella realizzazione dello stesso, di impegnare risorse pari a euro 7,5 min (importo annuale) per tre anni.
Letto, confermato e sottoscritto

Allegato 21
Addì,...., in Roma Ance, Legacoop Produzione & Servizi, Agci-Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai, Confapi Aniem e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil
Le parti, al fine di promuovere ulteriormente la formazione delle maestranze del settore edile, con l'obiettivo di aumentare i livelli di tutela e sicurezza in cantiere,
concordano quanto segue:
a) dare mandato al Formedil - Ente unico nazionale formazione e sicurezza - affinché acquisti, per ciascuna regione del territorio nazionale, un simulatore avanzato di macchine di cantiere, utile strumento di apprendimento per i lavoratori neo assunti e di ausilio alle imprese che devono aggiornare le competenze delle proprie maestranze;
b) garantire che il simulatore venga messo a disposizione di tutti gli enti bilaterali territoriali aderenti al Formedil - Ente unico nazionale formazione e sicurezza;
c) verificare che i territori si coordinino per favorire l'uso diffuso del simulatore e mettere a disposizione, laddove non presente, un camper per lo spostamento dello stesso.