Cassazione Penale, Sez. 4, 04 marzo 2022, n. 7839 - Elettrocuzione del lavoratore. Necessario verificare l'incidenza del nuovo rischio interferenziale in conseguenza del subentro nell'area di lavoro di altra ditta esecutrice, in regime di subappalto
Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BRUNO MARIAROSARIA
Data Udienza: 11/11/2021
Fatto
1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 21.11.2019, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di V.F. e B.P. in ordine al reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme antinfortunistiche perché estinto per intervenuta prescrizione. Ha confermato la pronuncia di condanna per il medesimo reato con riferimento alla posizione del coimputato M.DC.F., il quale aveva rinunciato alla prescrizione.
Era contestato all'imputato di avere, nella sua qualità di coordinatore per la progettazione della "ICG s.p.a.", cagionato lesioni personali gravi al lavoratore D.S., dipendente della predetta società, disattendendo, nel redigere il piano delle misure di sicurezza e la salute fisica dei lavoratori e di coordinamento, quanto previsto all'art. 12, comma 1, lett. d) d.lgs. 494/96 circa le precauzioni da adottare in sede di allestimento di cantieri in zone sormontate da linee elettriche aeree.
Nello specifico il D.S., che coadiuvava da terra lo spostamento di un container mediante autogrù condotta da altro lavoratore, a causa di un urto del braccio meccanico della grù con cavi ad alta tensione presenti nell'area di lavoro, veniva investito da una scarica elettrica che lo folgorava.
I giudici, nelle due sentenze conformi, ritenevano dimostrata la penale responsabilità dell'imputato per l'infortunio occorso.
La Corte di merito ha riportato la testimonianza dell'Ispettore del Lavoro C.L., il quale, all'esito dell'esame del PSC, del POS, e del contratto di nolo a caldo dei macchinari, ha dichiarato che il rischio di elettrocuzione derivante dalla presenza di linee elettriche aeree sovrastanti il cantiere, nella fase lavorativa relativa al suo allestimento, non è stato considerato nel PSC redatto dal coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, sebbene nel documento fosse stato previsto l'impiego di grù per la suddetta fase (cfr. pag. 39 del PSC in atti). Tale rischio invece era stato adeguatamente valutato nel POS redatto dalla "I.C.G. s.pa.", sebbene di fatto non attuato, tanto da prevedersi anche la misura di prevenzione della sospensione dei lavori in attesa di assicurazioni scritte da parte dell'ente gestore delle linee elettriche di disattivazione della erogazione di energia.
2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo quanto segue.
I) Carenza ed erroneità della motivazione; erronea applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. e), f) ed f ter) d.lgs. 494/96 in relazione alle competenze del Coordinatore della sicurezza nei cantieri e dell'attività in concreto svolta dall'Ing. M.DC.F..
Il ricorrente avrebbe adempiuto correttamente agli obblighi assunti nella qualità di coordinatore della sicurezza. Il professionista, incaricato della redazione del PSC non ha nessuna incombenza riguardante la vigilanza delle attività che si svolgono in cantiere, come erroneamente sostenuto dal primo giudice, ma deve individuare rischi presenti nell'area di lavoro. E' poi affidato al committente o ad un suo preposto attuare nel POS il rispetto delle misure previste in relazione ai rischi individuati nel PSC. Il POS elaborato è sottoposto al coordinatore della sicurezza il quale ne approva o boccia il contenuto. Quindi il coordinatore in materia di sicurezza potrà rispondere solo nel caso in cui il POS non sia conforme alle previsioni di legge per la sicurezza dei lavoratori.
Nello specifico il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione non solo ha correttamente redatto il PSC, prevedendo il rischio della elettrocuzione, richiamato in 23 punti del documento, ma ha anche correttamente approvato il POS che recava al suo interno specifiche indicazione riguardanti le modalità di svolgimento dei lavori tese ad evitare tale rischio.
La sentenza di appello, facendo discendere da una pretesa omissione contenuta nel piano della sicurezza (PSC) la responsabilità penale del redattore del piano stesso, incorrerebbe in un evidente vizio logico motivazionale, perché il giudizio controfattuale andava compiuto in relazione al successivo livello di attività normativa (POS): soltanto ove la previsione del rischio fosse stato assente nel POS si sarebbe potuta individuare una responsabilità penale per l'accaduto anche a carico del coordinatore per la sicurezza in ragione della mancata disamina o erronea approvazione del POS stesso. Tutto ciò non è accaduto nel caso in esame, poiché il POS conteneva, come la stessa sentenza riconosce, la specifica indicazione della pericolosità delle operazioni lavorative da svolgersi in prossimità delle linee elettriche e ne indicava dettagliatamente le modalità di esecuzione.
L'assenza di responsabilità del ricorrente nel caso in esame sarebbe ancora più evidente in ragione del fatto che il lavoro che aveva comportato l'infortunio - in epoca successiva alla redazione del PSC - era stato illegittimamente altra ditta in subappalto.
Ciò risulta documentato in atti dalla istanza dell'appaltatore e dal Decreto regionale di concessione del subappalto datato 10/11/2006.
La ditta appaltatrice avrebbe dovuto chiedere all'Ente commissionario (Regione Campania) l'autorizzazione a subappaltare detti lavori; una volta ottenuta l'autorizzazione, la ditta subappaltatrice avrebbe dovuto provvedere, prima di operare, alla redazione di un suo POS, da sottoporre alla supervisione ed all'approvazione del coordinatore. Tutto ciò è venuto in essere soltanto dopo il verificarsi dell'infortunio.
Il ricorrente non era a conoscenza che i lavori su cui incombeva il pericolo di scariche elettriche sarebbero stati effettuati da altra ditta, la quale non aveva nemmeno presentato il POS. Essendo stato tenuto all'oscuro di tale circostanza egli doveva essere mandato assolto da responsabilità non essendo prevedibile il rischio attivato dalla ditta subappaltatrice.
3. Il difensore della parte civile D.S. ha presentato tempestiva memoria con cui insiste per la conferma della sentenza di condanna.
Diritto
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito illustrati.
2. Prima di andare oltre nella disamina dei motivi di ricorso, occorre procedere ad alcune puntualizzazioni di carattere generale per un più completo inquadramento in diritto degli aspetti che occupano e che riguardano le figure del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, i cui compiti sono previsti agli artt. 4 e 5 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, successivamente recepiti negli artt. 91 e 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che hanno assicurato continuità alle precedenti disposizioni in materia.
Ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 494/96, durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12, comma 1; predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento Ue 26/05/93.
Ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 494/96, durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adegua il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornirne idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro; sospende in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 4-bis, ossia, nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata ad una o più imprese, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
Le due qualifiche di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori possono essere anche rivestite dal medesimo soggetto, come verificatosi nel presente caso, con conseguente sovrapposizione delle funzioni di redazione del piano di sicurezza e coordinamento e di applicazione di quest'ultimo.
Si tratta di figure le cui posizioni di garanzia non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti che rivestono posizioni di garanzia nel campo della sicurezza sul lavoro, affiancandosi ad esse per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori. Per tali figure è prevista una diretta responsabilità penale per il caso di inosservanza degli obblighi previsti [cfr. ex multis Sez . 4, n. 7443 del 17/01/2013, Palmisano e altri, Rv. 255102: "In tema di infortuni sul lavoro, le figure del coordinatore per la progettazione ex art. 4 D.Lgs. n. 494 del 1996 e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ex art. 5 stesso D.Lgs., non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori. (In applicazione del principio, la S.C., in un caso di infortunio mortale occorso ad un lavoratore intento a svolgere lavori di manutenzione di una banchina adibita al camminamento dei viaggiatori e travolto dalla motrice di un treno in transito, ha ritenuto corretta la condanna del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'impresa subappaltatrice, precisando che egli ha anche l'obbligo di vigilanza sulla esatta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza); Sez. 4, n. 18472 del 04/03/2008, Rv. 240393 - 01:"In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per la progettazione, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 494 del 1996, ha essenzialmente il compito di redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), che contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, apprestamenti ed attrezzature per tutta la durata dei lavori; diversamente, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 5 stesso D.Lgs., ha i compiti: (a) di verificare, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza; (b) di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), piano complementare di dettaglio del PSC, che deve essere redatto da ciascuna impresa presente nel cantiere; (c) di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, di vigilare su! rispetto del piano stesso e sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni. Trattasi di figure le cui posizioni di garanzia non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori. (In applicazione del principio, la S.C., in un caso nel quale l'imputato rivestiva entrambe le qualifiche, ha ritenuto che le giustificabili lacune del piano di sicurezza redatto in qualità di coordinatore per la progettazione avrebbero dovuto essere colmate attraverso una concreta e puntuale azione di controllo, che competeva allo stesso imputato in qualità di coordinatore per esecuzione, e la cui omissione comportava la sua responsabilità in ordine al sinistro verificatosi) ] .
Questa Corte, con una serie di sentenze tutte concordanti (Sez. 4, n. 38002 del 09/07/2008, Rv. 241217 - 01; Sez. 4, n. 24010 del 03/04/2003, dep. 26/ 05/ 2004 , Rv. 228565 - 01; Sez. 3 n. 39869 del 14/ 7/ 2004 , n.m.), ha sancito la responsabilità del coordinatore per l'esecuzione in quanto garante della sicurezza dei lavoratori ed ha specificato che si tratta di una posizione di garanzia che si affianca, in modo autonomo e indipendente, a quella del committente e del datore di lavoro, che mantengono, comunque, intatte le proprie prerogative e le proprie responsabilità.
Si è poi precisato che alla figura del coordinatore per l'esecuzione spettano compiti di "alta vigilanza" [Sez. 4, n. 44977 del 12/06/2013, Rv. 257167 - 01: <<I n tema di infortuni sul lavoro, con riferimento alle attività lavorative svolte in un cantiere edile, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto gli spettano compiti di "alta vigilanza", consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS>>].
L'autonoma funzione di alta vigil anza non si traduce per il coordinatore nel puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, essendo tale precipua modalità demandata ad altre figure operative quali il datore di lavoro, il dirigente, il preposto [cfr. Sez . 4, n. 18149 del 21/04/2010, Cellie e altro, Rv. 247536 - 01: «Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono affidati dall'art. 5 D.Lgs. n. 494 del 1996, ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto) . (Fatto commesso prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008 e del D.Lgs. n. 106 del 2009) »].
L'alta vigilanza, a cui fanno menzione numerose pronunce di questa Corte, lungi dal poter essere interpretata come una sorta di contrazione della posizione di garanzia, costituisce proiezione delle modalità con cui vanno adempiuti i doveri tipici previsti dalle disposizioni di legge in relazione alla funzione svolta dal coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione.
Mentre altre figure operative, prossime al posto di lavoro, hanno poteri doveri di intervento diretto ed immediato, il coordinatore è tenuto ad intervenire solo quando constati direttamente gravi pericoli ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. f), d. lg. n.81 del 2008 (Sez. 4, n. 31015 del 16/7/2015, Calgione, non massimata, che ha ritenuto esulare dai doveri del coordinatore per l'esecuzione il controllo dell'efficienza del gancio di una gru; Sez. 4 n. 27165 del 24/5/2016, Battisti n.m.). Il coordinatore ha, dunque, solo un ruolo di vigilanza in merito allo svolgimento generale delle lavorazioni e non è obbligato ad effettuare quella stringente e capillare sorveglianza che compete al datore di lavoro e ai suoi collaboratori (Cass., Sez. 3, n. 41820 del 19-10-2015, Catanzaro n.m.).
3. Tutto ciò premesso, venendo al caso in esame si osserva quanto segue.
In base alla ricostruzione effettuata dai giudici di merito, il giorno 17 ottobre 2006, presso il cantiere in fase di allestimento della "I.C.G. s.p.a.", il dipendente D.S., durante l'attività di scarico di un container dal cassone dell'autogrù appartenente alla ditta Costa, manovrata da F.S., dipendente di quest'ultima, riportava gravi lesioni da folgorazione.
Il manovratore, mentre era intento a sollevare dal cassone, col braccio della grù, il container da posizionare sull'area pavimentata del cantiere, coadiuvato dai dipendenti della "I.C.G.", D.S. e R.E., che fornivano indicazioni sulla sua collocazione, urtava con il braccio della grù un cavo ad alta tensione della linea elettrica sovrastante l'area di lavoro. In seguito all'urto si generava una scarica elettrica che folgorava il D.S., il quale aveva accompagnato con la mano il container.
In relazione alla posizione del ricorrente, la Corte di merito, dopo avere richiamato la testimonianza dell'Ispettore del lavoro C.L., così argomenta l'affermazione di responsabilità: <<all'esito dell'indagine ispettiva è stato accertato che M.DC.F. di Castelvetere, quale coordinatore per la progettazione per l'esecuzione dei lavori, ha violato quanto previsto dal primo comma dell'art. 4, decreto legislativo 494 del 1996 poiché nel redigere il piano delle misure di sicurezza e della salute fisica dei lavoratori e di coordinamento, ai sensi dell'articolo 12 il medesimo decreto legge, aveva disatteso quanto ivi previsto al primo comma lettera D, non prevedendo le misure di prevenzione da adottare in sede di allestimento di cantieri al di sopra dei quali passano linee elettriche aeree. Nel PSC redatto nel settembre 2006 emerge che nella scheda R01, avente per oggetto allestimento di cantiere, recinzione, installazione di box, uffici, servizi ecc. pur prevedendosi l'impiego di autogrù non è stato valutato il rischio di elettrocuzione da interferenze connesso all'utilizzo di detto mezzo in presenza, sull'area di cantiere, di linee elettriche aeree. A riprova di quanto detto va specificato che solo nel settembre 2008, successivamente al verificarsi dell'infortunio in oggetto, in sede di redazione del primo aggiornamento del PSC e di quelli successivi, 2009, è stata rinvenuta la specifica previsione di "protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area di cantiere di linee elettriche aeree e condutture sotterranee". Nell'originario PSC, vigente al momento del sinistro occorso a D.S., era stato valutato il rischio di elettrocuzione solo in relazione a situazioni di pericolo del tutto diverse rispetto quella considerata anche nel POS ovvero la presenza linea elettrica infatti di allestimento».
Sebbene, come illustrato in motivazione, non sia stato previsto nel PSC il rischio di elettrocuzione riferito all'utilizzo della gru ìn fase dì allestimento del cantiere, nel POS redatto dall "I.C.G.", approvato dallo stesso coordinatore, erano state contemplate specifiche misure atte a prevenire detto rischio. Ciò risulta dalla testimonianza dell'Ispettore del lavoro, riportata in motivazione alle pagine 8 e 9 della sentenza.
Come ripetutamente affermato da questa Corte in materia di colpa la titolarità di una posizione di garanzia e la violazione di una norma cautelare non possono determinare un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza non solo la verifica della sussistenza della violazione della regola cautelare, ma anche della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mira a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio) e della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso.
In relazione a questi aspetti la motivazione offerta dai giudici di merito è rimasta silente.
La dinamica concreta del sinistro avrebbe dovuto indurre la Corte di merito a considerare la causa dell'infortunio alla luce delle interferenze venute in essere in conseguenza del subentro nell'area di lavoro di altra ditta esecutrice, in regime di subappalto, che aveva impiegato nella lavorazione la grù coinvolta nell'incidente ed un manovratore, proprio dipendente.
La difesa ha rappresentato che il M.DC.F. non era stato messo al corrente dell'affidamento dei lavori in sabappalto alla ditta Costa, fornendo documentazione dalla quale risulta che soltanto dopo il verificarsi dell'infortunio era stata richiesta all'ente committente l'autorizzazione al subappalto dei lavori, autorizzazione intervenuta in data 10/11/2006.
Tale circostanza non è priva di rilievo.
Invero, qualora dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata anche ad altre imprese, deve essere elaborato un nuovo POS ed il coordinatore per l'esecuzione deve adeguare il piano di sicurezza.
La Corte di merito, pur avendo recepito il dato che il M.DC.F. fosse all'oscuro dell'esistenza di un contratto a nolo e del subentro di altra impresa nella esecuzione dei lavori, esclude l'incidenza di tale circostanza con motivazione incongrua, sostenendo che si sarebbe comunque realizzato, ad opera del ricorrente, l'inadempimento di un generale obbligo di tutela verso chiunque, addetto o no alla lavorazione ("sulla dedotta ignoranza in ordine all'esistenza di un contratto a nolo e dell'intervento di un soggetto estraneo all'impresa appaltatrice nell'allestimento del cantiere va detto che in materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro e, in particolare, dei rischi connessi ai lavori di cantierizzazione non è esclusa la responsabilità connessa alla omessa previsione nel PSC del rischio di folgorazione in caso di uso di autogrù stante la presenza di linee aeree elettriche in quanto le norme di prevenzionistiche intendono evitare il rischio che chiunque, addetto o no alla lavorazione all'interno dello specifico sito, dipendente o estraneo, per qualunque motivo, possa trovarsi in una situazione di pericolo e riportare danni").
L'impostazione non è corretta: la Corte di merito avrebbe dovuto verificare l'incidenza del nuovo rischio interferenziale nella causazione dell'infortunio, valutando il nesso di causa e verificare, per il principio di colpevolezza sopra richiamato, come la mancata conoscenza di esso da parte del coordinatore abbia inciso sulla prevedibilità ed evitabilità dell'evento.
4. In ragione di quanto sin qui illustrato deve pervenirsi all'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte d'appello di Napoli, altra sezione, cui è demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
In Roma, così deciso in data 11 novembre 2021