Cassazione Civile, Sez. Lav., 07 marzo 2022, n. 7385 - Domanda di risarcimento del danno dell'addetto alla palificazione/elettrificazione alle dipendenze di Enel


 

 

Presidente: RAIMONDI GUIDO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA
Data pubblicazione: 07/03/2022
 

 

Fatto



1. M.C. ha agito in giudizio per vedersi riconosciuto il risarcimento del danno differenziale oltre che morale e patrimoniale connesso all'attività di addetto alla palificazione/elettrificazione svolta alle dipendenze di Enel Distribuzione s.p.a..; ha allegato che tale attività comportava la movimentazione manuale dei carichi, l'esposizione a vibrazioni ed a posture incongrue nonché agli eventi climatici. Ha allegato la violazione da parte della datrice di lavoro delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. Il giudice di primo grado ha respinto la domanda.

3. La Corte di appello di Campobasso, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato E -Distribuzione s.p.a. ( già Enel Distribuzione s.p.a.) a corrispondere al M.C. a titolo di danno differenziale da malattia professionale la somma di € 21.757,58 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo, respingendo la domanda di manleva proposta dalla società datrice nei confronti Generali Italia s.p.a.
3.1. Ha ritenuto il giudice di appello: a) che gli elementi in atti avevano confermato lo svolgimento dell'attività dedotta ed il carattere morbigeno della stessa nonché il nesso causale con le patologie denunziate dal ricorrente, come tra l'altro confermato dall'accoglimento in sede giudiziale della domanda di indennizzo all'INAIL; b) che la società datrice di lavoro, sulla quale ricadeva il relativo onere, non aveva dimostrato di avere adottato le cautele dirette ad eliminare o ridurre il rischio specifico connesso all'attività prestata, di avere attuato la sorveglianza sanitaria periodica annuale, di avere garantito la formazione/informazione dei lavoratori sui rischi specifici e le misure di prevenzione obbligatorie, di avere in concreto effettuato la valutazione dei rischi; c) che era condivisibile la percentuale, pari al 16%, attribuita dal consulente tecnico d'ufficio; in ragione di tale percentuale e sulla base delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, l'ammontare del danno biologico era quantificato in € 41.598,00; d) che da tale importo doveva essere detratta la quota corrispondente alla somma (rivalutata nell'attualità) di € 19.840,42 liquidata dall'INAIL, e che pertanto residuava a carico della società la somma di€ 21.757,58 a titolo di risarcimento del danno differenziale.
4. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso E- Distribuzione s.p.a. sulla base di sei motivi; M.C. e Generali Italia s.p.a. (già Ina Assitalia s.p.a.) hanno ciascuna resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memoria.
 

Diritto



1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 10 D.P.R. n. 1124/1965 censurando la sentenza impugnata per avere omesso di verificare la sussistenza del presupposto di applicabilità dell'art. 10 cit. rappresentato dalla esistenza di una condanna penale o comunque dalla configurabilità di una condotta penalmente rilevante a carico della parte datrice di lavoro.
2. Con il secondo motivo deduce in via gradata violazione degli artt. 2087 e 2697 cod. civ., violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 164/1965, dell'art. 37 c.c.n.l. 1973, degli artt. 4, 24, 33, 34 d.P.R. n. 303/1956 e relativa Tabella nonché degli artt. 4,16,21 e 22 d.lgs. n. 626/1994 in relazione alla imputata omissione della sorveglianza sanitaria; violazione e falsa applicazione dell'art 4 d. lgs n. 626/ 1994, dell'art. 2087 cod. civ. e dell'art. 11 Preleggi in relazione al profilo della omessa considerazione della movimentazione manuale dei carichi da parte del Documento valutazione dei rischi elaborato dalla società datrice di lavoro; critica la sentenza impugnata per avere la Corte di appello dichiarato la sussistenza di un obbligo di sorveglianza periodica predeterminata in capo al datore in relazione al lavoratore controricorrente, sebbene l'art. 37 del c.c.n.l. di riferimento, il d. p.r. n. 303/ 1956 e il d.lgs. n. 626/1994 non prevedessero i suddetti oneri di sorveglianza con riferimento alle concrete attività svolte dal dipendente, anche per difetto di uso costante prolungato di strumenti vibranti. Premessa inoltre la genericità delle allegazioni di controparte - come riconosciuto dal giudice di prime cure- e la contestazione di tali allegazioni da parte di essa Enel, censura la decisione per avere ritenuto di poter procedere all'accertamento di situazioni lavorative sulla base delle risposte in sede di libero interrogatorio dell'appellante; ciò senza considerare che le dichiarazioni rese in tale sede hanno la medesima natura e valenza delle deduzioni di parte contenute negli atti difensivi per cui dovevano costituire oggetto di dimostrazione.
3. Con il terzo motivo viene denunziata la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del d.P.R. 1124/1965, degli artt. 1223, 2087 e 2697 cod. civ. per avere la Corte di appello ritenuto sussistente la responsabilità della ricorrente per omessa sorveglianza sanitaria, sebbene non fosse stata fornita alcuna allegazione e prova oggettiva del fatto che la suddetta sorveglianza consentisse di evitare le patologie in evoluzione.
4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole dell'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. rappresentati, da un lato, dalla circostanza che il M.C. svolgeva mansioni di per sé faticose all'aperto per le quali gli era stato già riconosciuto un trattamento indennitario INAIL e, dall'altro, dall'assenza di deduzioni di carenza organizzativa riferibile all'Enel, essendo le patologie denunziate ricollegabili semmai alla natura intrinsecamente manuale delle mansioni svolte; invoca inoltre violazione a falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., degli artt. 115, 132 n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. pc, per avere la Corte ritenuto che l'Enel non avesse adottato tutte le cautele possibili per l'attenuazione dei rischi correlati all'attività lavorativa; viene eccepita, inoltre, la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. per avere i Giudici di seconde cure inspiegabilmente deciso di non ammettere le prove orali sui profili summenzionati ed aver successivamente rigettato la domanda ritenendola indimostrata.
5. Con il quinto motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e degli artt. 112, 113, 115, 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp att. Cod. proc. civ. in relazione alla mancata rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio quanto al nesso eziologico fra attività lavorative e l'insorgenza delle patologie. L'omesso esame viene riferito all'avere la Corte territoriale trascurato di considerare le incertezze e le incongruità della conclusione della consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del giudizio di primo grado; viene, altresì, lamentata la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.; la violazione di norme di diritto viene ravvisata nell'avere il giudice di appello negato il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio in ordine all'accertamento della sussistenza del nesso eziologico tra le attività lavorative e l'insorgenza delle patologie.
6. Con il sesto motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1368 cod. civ. con riferimento alla polizza assicurativa stipulata da Enel, censurando il rigetto della domanda di manleva proposta dalla società nei confronti della Compagnia assicuratrice.
7. Il primo motivo di ricorso è infondato.
7.1. La pronuncia resa dalla Corte di appello di Campobasso, infatti, accerta la responsabilità del datore con criteri di tipo civilistico, conformemente all'orientamento consolidato espresso da questa Suprema Corte (Cass. n. 9166/2017; Cass. n. 27699/2017; Cass. n. 12041/2020; Cass. n. 17655/2020). Già con la sentenza n. 9817/2008, cui sono seguite pronunce di analogo tenore, il giudice di legittimità ha affermato che "il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 c.c. sull'inadempimento delle obbligazioni ... ne consegue che il lavoratore deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno". Da una panoramica complessiva del sistema normativo vigente e della giurisprudenza costituzionale sul tema dei rapporti tra giudizio civile e penale emerge come l'attuale sistema si caratterizzi per la pressoché completa autonomia e separazione tra i due giudizi, per cui il giudizio civile inizia e procede senza essere condizionato da quello penale. Invero, le numerose pronunce del Giudice delle leggi che si sono susseguite nel corso degli ultimi anni hanno esteso la responsabilità del datore di lavoro, prima limitata agli eventi derivati da fatto imputabile ai soli incaricati della direzione o della sorveglianza dei lavoratori, anche a quelli commessi da qualunque altro dipendente di cui dovesse rispondere ex art. 2049 c.c. (sentenza n. 22 del 1967); hanno dichiarato l'incostituzionalità del quinto comma dell'art. 10 del d.P.R. 1124/1965, nella parte in cui consentiva al giudice civile di accertare incidentalmente il fatto—reato soltanto nell'ipotesi di estinzione de|l'azione penale per morte dell'imputato e per amnistia, e non anche per prescrizione del reato. Con successive pronunce, unitamente a modifiche normative, si é sostanzialmente decretata la fine della pregiudizialità penale. Con la sentenza n. 102 del 1981 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma quinto dell'art. 10 cit., "nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso dell’INAIL, l'accertamento del fatto reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nei casi in cui il procedimento penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente si sia concluso con proscioglimento in sede istruttoria o vi sia provvedimento di archiviazione”;
inoltre ha dichiarato illegittime le norme impugnate, "nella parte in cui precludono al giudice civile di valutare i fatti dinanzi a lui dedotti in maniera diversa da quella ritenuta in sede penale, anche nei confronti del datore di lavoro che non sia state posto in condizioni di partecipare al relativo procedimento". La sentenza n. 118 del 1986 ha esteso la declaratoria di illegittimità in favore dell'infortunato nel caso in cui il procedimento penale, nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, si sia concluso con un provvedimento di archiviazione o proscioglimento in sede istruttoria.
Con la sentenza n. 372 del 1988 la Corte costituzionale ha, poi, chiarito che pure il diritto di regresso dell'INAIL prescinde "dalla sorte contingente del procedimento penale" ed anche in sede di legittimità é pacifico che 'Istituto non debba necessariamente attendere l'instaurazione o l‘esito del giudizio penale (Cass. n. 9601 del 2001; Cass. n. 5578 del 2003). Questo progressive percorso di autonomizzazione del giudizio civile da quello penale é culminato con l'adozione del nuovo codice di procedura penale, che ha abbandonato il principio di unità della giurisdizione e di prevalenza del giudizio penale, in favore di quello della parità dei diversi ordini giurisdizionali e della loro reciproca indipendenza, soprattutto a seguito della modifica dell'art. 295 cod. proc. civ., che ha limitato i casi di sospensione necessaria alle ipotesi previste dall'art. 75, co. 3, cod. proc. pen. da interpretarsi restrittivamente, stante il favore per la separazione dei giudizi con implicita accettazione del rischio di giudicati difformi. A seguito di questi mutamenti l'esonero non costituisce più una regola, bensì un elemento tendenzialmente recessivo rispetto all'esigenza prioritaria di assicurare alla vittima dell'infortunio, per i profili non coperti da indennizzo, una integrale riparazione del danno alla persona. Pertanto, la "condanna penale", che risulta ancora presente nella formulazione del secondo comma dell'art. 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965, ha perduto del tutto la sua valenza prescrittiva, non solo perché sostituita dall'accertamento, in sede civile, del fatto che costituisce reato, ma anche perché non assolve più all'originaria funzione per cui era stata concepita, che era quella di disciplinare i rapporti di un pregiudiziale e prevalente procedimento penale rispetto ad un eventuale giudizio civile. In questo ambito la disciplina di cui agli artt. 10 ss. del d.P.R. 1124/1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in relazione all'elemento soggettivo della colpa e al nesso causale fra fatto ed evento dannoso. Dall'allegazione fornita dal lavoratore in ordine alla sussistenza di gravi infortuni o patologie professionali e alla presenza di condizioni di lavoro incompatibili con lo stato di salute, la Corte territoriale ha affermato la responsabilità datoriale per violazione quantomeno dell'art 2087 c.c. (posto che il lavoratore non deve essere mai posto ad operare in condizioni di lavoro nocive). Ciò vale ad integrare, ad un tempo, sia l'illiceità penale del fatto ex art.10 TU, sia l'esistenza dei requisiti occorrenti tanto per la liquidazione del danno differenziale. Infatti, laddove vi sia la violazione dell'art. 2087 c.c. è sempre astrattamente configurabile un fatto di reato.
8. Il secondo motivo di ricorso deve essere respinto.
8.1. Dallo storico di lite della sentenza impugnata si evince che il M.C. quale fonte della responsabilità datoriale aveva dedotto: a) la omessa sorveglianza obbligatoria ex d. P.R. n. 303/1956 prevista annualmente per i rischi tabellati (vibrazioni e scuotimenti); b) la omessa sorveglianza sanitaria obbligatoria ex d. lgs n. 626/1994 a fronte di attività implicanti la movimentazione manuale dei carichi, posture incongrue e coatte, la spinta e il traino con le caratteristiche dell'allegato V al d. lgs n. 626/1994; c) la omessa valutazione rischi prevista sia dal d. P.R. n 393/1956 per le vibrazioni che dal d. lgs n. 626/1994 per le posture incongrue, movimentazione manuale dei carichi spinta e traino.
La Corte di merito ha ritenuto accertato lo svolgimento delle attività fonte degli obblighi datoriali come sopra dedotti (v. sentenza, pag.9) sulla base delle dichiarazioni rese dal lavoratore nel corso del libero interrogatorio che ha ritenuto suffragate dalla documentazione in atti evidenziando altresì che non vi era stata specifica contestazione da parte datoriale .
Tale accertamento non è validamente censurato dalla odierna ricorrente; la decisione non si pone infatti in contrasto con il principio per cui le dichiarazioni rese nel libero interrogatorio costituiscono argomenti di prova ossia elementi sussidiari al libero convincimento del giudice, posto che il decisum di secondo grado non risulta fondato solo su tali dichiarazioni ma anche sulla produzione documentale del ricorrente e sul difetto di specifica contestazione da parte della società; né possono trovare ingresso in sede di legittimità le deduzioni relative al significato probatorio di tale documentazione in quanto, a prescindere dalla genericità della doglianza sul punto, tali documenti, in violazione del disposto dell'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., non sono specificamente individuati, né è trascritto il relativo contenuto e neppure indicata la sede di relativa produzione come prescritto (Cass. n. 29093/2018, Cass. n. 195 / 2016, Cass. n. 16900/ 2015, Cass. n. 26174/2014, Cass. n. 22607/2014, Cass. Sez. Un. n. 7161/ 2010); le critiche sviluppate investono, inoltre, il giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato, come nello specifico.
8.2. Tanto premesso, fermo l'accertamento del giudice di merito, non vi è spazio per ritenere il vizio di sussunzione sostanzialmente denunziato dalla società ricorrente in relazione alle attività svolte dal M.C. in quanto l'utilizzo di strumenti vibranti, espressamente previsto dalla tabella allegata al d. P.R. n. 303/1956, determinava l'obbligo per la società datrice della sorveglianza sanitaria; le caratteristiche dell'attività prestata dal M.C. come in sentenza ricostruite implicavano inoltre l'adozione delle necessarie misure di prevenzione; quanto al documento di valutazione dei rischi il
relativo apprezzamento sotto il profilo della completezza ed effettività della valutazione appartiene al merito ed è insindacabile in sede di legittimità.
In relazione alla violazione riferita al contratto collettivo del 1973 si rileva che la Corte ha accertato, con apprezzamento insindacabile in questa sede perché adeguatamente motivato, che le mansioni cui era adibito il lavoratore rientravano nell'ipotesi prevista dalla lettera i dell'art. 37 CCNL ENEL ("personale che presta la propria opera in condizione di particolare gravosità e disagio") e che tanto comportava il dovere per la società datrice
di adottare tutele ulteriori e diversificate quali, in particolare, l'avvicendamento tra i lavoratori che prestavano la loro opera nelle predette condizioni e la sottoposizione a controlli medici necessari a prevenire il verificarsi di conseguenze dannose per la relativa integrità.
8.3. L'esame delle concrete mansioni svolte dal M.C., così come l'ambiente in cui egli si trovava a prestare la propria attività, hanno condotto i Giudici di seconde cure a ritenere che ricorressero i presupposti operativi richiesti dalla normativa speciale, che prevede degli obblighi di sorveglianza gravanti sul datore, aggiuntivi e ulteriori rispetto a quelli previsti in via generale, stante la natura particolarmente gravosa delle mansioni svolte. Pertanto, non è ravvisabile il vizio di sussunzione invocata dalla ricorrente. Gli ulteriori profili di censura attengono altresì al merito e aspirano ad ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, già ampiamente esaminate dalla Corte territoriale. I Giudici di seconde cure, infatti, si sono conformati al consolidato orientamento di questa Suprema Corte che ha specificato che grava sul lavoratore l'onere di provare di aver subito un danno a causa dell'attività svolta, nonché il nesso di causalità tra l'uno e l'altra, mentre incombe sul datore l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie al fine di evitare il danno, ricomprendendosi in questa categoria anche quelle misure di sicurezza e.ci. innominate, intendendosi quelle non espressamente contemplate dalla legge, ma comunque fondate su conoscenze tecnico-scientifiche o su altre fonti analoghe(Cass. 10319/2017; Cass. 29879/2019; Cass. n. 12041/2020).
9. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

9.1. Invero, con il motivo in esame parte ricorrente, pur formalmente denunziando violazione e falsa applicazione di norma di diritto, contesta in realtà il concreto accertamento della esistenza del nesso di causalità tra condotta datoriale e patologia ( v. pagg. 9 e sgg.), nesso che è frutto di un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed incrinabile, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ., solo dalla deduzione di omesso esame di un fatto decisivo e controverso, neppure prospettata dall'odierna ricorrente.
10. Il quarto motivo di ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità ­ derivanti: a) dal fatto che l'omesso esame denunziato ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ. è prospettato con riferimento ad una deduzione difensiva anziché a un fatto in senso storico- fenomenico come richiesto alla luce della condivisibile interpretazione dell'attuale configurazione del vizio di motivazione ( ex plurimis, v. Cass. Sez. Un. n. 8053/2014); b) dal fatto che la denunzia relativa alla mancata ammissione della prova orale non è formulata in termini idonei a dimostrare la decisività delle circostanze capitolate; parte ricorrente, pur provvedendo alla trascrizione dei numerosi capitoli di prova articolati, non li ha posti in relazione alle specifiche allegazioni e deduzioni delle parti, allegazioni e deduzioni che costituivano la cornice necessaria a dimostrare che tali circostanze, ove confermate, avrebbero, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, comportato il rigetto della domanda di controparte ( Cass. n. 16214/2019, Cass. n. 5654/2017). Infine è infondata la denunzia di motivazione apparente affidata ad affermazioni apodittiche che non si confrontano con le argomentazioni dei Giudici di seconde cure i quali hanno chiarito il percorso alla base dell'accertamento della responsabilità datoriale in particolare facendo riferimento agli esiti della consulenza tecnica d'ufficio ed alla produzione documentale.
11. Il quinto motivo di ricorso è infondato e presenta altresì profili di inammissibilità.
11.1. Esso censura in maniera piuttosto confusa sia la decisione della Corte di appello di non rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio sia la sua adesione alle risultanze peritali. Inoltre, la doglianza, sebbene prospettata ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., quindi, come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, non indica in maniera chiara e specifica quale sia il suddetto fatto storico di cui assume l'omesso l'esame. Devono, poi, essere disattesi integralmente tutti i profili di questo motivo, in quanto, in primo luogo, non è rinvenibile il vizio di motivazione invocato dalla ricorrente in ordine alla pedissequa adesione da parte della Corte territoriale alle conclusioni della CTU. Questa Suprema Corte, al riguardo, ha in più occasioni chiarito che il giudice di merito può legittimamente fare richiamo alle risultanze emergenti dalla CTU, non essendo necessario che vengano fornite ulteriori motivazioni in ordine all'adesione all'elaborato peritale (Cass. n. 282/2009; Cass. n. 1815/2015). Parimenti infondata la censura con cui si lamenta la mancata rinnovazione della CTU e l'assenza di motivazioni a sostegno di questa decisione. Infatti, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di un'esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (Cass. n. 9379/2011; Cass. n. 17693/2013; Cass. n. 22799/2017).
Conseguentemente, non può nel caso concreto ravvisarsi un'ipotesi di motivazione solo apparente, non essendo la Corte territoriale tenuta a esplicitare le ragioni per le quali ha negato la rinnovazione della consulenza tecnica.

12. Il sesto motivo di ricorso è infondato.

12.1. La ricorrente non specifica in maniera chiara e precisa vizi esegetici in cui sia incorsa la Corte territoriale nell'interpretare il contratto di assicurazione e nel rigettare, in particolare, la domanda di manleva, non sussistendo, peraltro, alcuna contraddizione tra la mancata considerazione del rilievo penale della condotta datoriale e il rigetto della suddetta domanda di manleva. Invero, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un'indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile avanti al giudice di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c. Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di
interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità. (Cass. n. 27136/2017).
La censura, quindi, non può risolversi, come avvenuto nel caso di specie, nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni: sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra. (Cass. n. 28319/2017; Cass. n. 9461/2021).
13. Alla stregua di quanto sopra esposto il ricorso va rigettato e le spese di lite regolate secondo soccombenza.
14. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
 

P.Q.M.
 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in di ciascuna parte controricorrente in euro 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Con distrazione in favore della parte controricorrente M.C..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2021