Tipologia: Ipotesi accordo rinnovo CCNL
Data firma: 26 novembre 2021
Validità: 26.11.2021 - 31.12.2024
Parti: Fnip-Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Servizi, Imprese di pulizia, di disinfestazione ecc.
Fonte: ADAPT

Sommario:

 

Premessa
Art. 4 - Cambio di appalto
Art. 7-bis - Contrasto alle violenze e molestie sessuali nei luoghi di lavoro
Art. 11 - Contratto di lavoro a tempo determinato
Art. 16 - Contratti di somministrazione a tempo determinato, e contratti a tempo determinato - Percentuali di utilizzo
Art. 31 - Orario di lavoro multiperiodale per i lavoratori a tempo pieno e banca ore
Art. 33 - Contratto di lavoro a tempo parziale
Art. 48 - Licenziamento per mancanze

 

Art. 51 - Trattamento di malattia ed infortunio
Art. 52-bis - Congedi per le donne vittime di violenza di genere
Art. 54 - Previdenza complementare
Art. 66 - Organismo paritetico nazionale di settore - ONBSI
Art. 72 - Decorrenza e durata
Art. 73 - Trattamenti minimi contrattuali
Art. 73-bis - Rinnovo annuale e trattamenti minimi contrattuali per l’anno 2025
Art. 73-ter - Rinnovo del presente CCNL per gli anni successivi al 2025 e trattamenti minimi contrattuali


Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da imprese di pulizia, di disinfestazione e servizi integrati/ multiservizi 26 novembre 2021

In data 26 novembre 2021 tra Fnip Confcommercio […], e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (Filcams-Cgil) […], la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (Fisascat-Cisl) […], Uiltrasporti-Uil […]

Premesso che
Le Parti,
- consapevoli degli obiettivi comuni che presuppongono un approccio al settore nel suo insieme, da assumere in un ruolo complessivo di sistema nell'ambito di un possibile percorso condiviso;
- consapevoli della necessità di valorizzazione dell'Accordo Interconfederale sulla "rappresentanza" del 16/11/2015 e dell'Accordo Interconfederale per un "nuovo sistemo di relazioni sindacali e modello contrattuale del 24/11/2016, sottoscritti da Confcommercio Imprese per l'Italia e da Cgil, Cisl e Uil, che qui si intendono integralmente richiamati e confermati,
hanno concordato la presente ipotesi di accordo del CCNL per il personale dipendente da imprese di pulizia, di disinfestazione e servizi integrati/multiservizi 19 dicembre 2007, rinnovato il 31 maggio 2011, e relativi allegati parte Integrante il CCNL
Dichiarazione delle Parti.
La presente ipotesi di accordo si intende validata successivamente alle rispettive consultazioni interne da realizzare entro la data del 4 dicembre 2021.
Successivamente, nel caso di esito positivo delle consultazioni, si procederà alla sottoscrizione formale dell'accordo.

All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
Articolo 4 - Cambio di appalto
[…]
L'impresa cessante, appena ne ha l'ufficialità e comunque entro il tempo utile all'applicazione delle procedure come sopra individuate, consegna all'impresa subentrante la seguente documentazione, relativa a ciascun lavoratore avente i requisiti previsti per l'eventuale assunzione:
[…]
- situazione individuale in materia di malattia e di infortunio sul lavoro, ai fini ed entro i limiti di cui all'art. 51, commi 4 e 5, del vigente CCNL;
nonché
- l'elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi delle legge n. 68/1999;
- le misure adottate ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza del lavoro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative di formazione e informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all'Accordo 21.12.2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato/Regioni;
- le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il Libretto formativo del cittadino - di cui all'art. 2, lett. i) del decreto legislativo 10.9.2003, n. 276, e al Decreto Ministero Lavoro 10.10.2005;
[…]

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente articolo 7-bis:
Articolo 7-bis - Contrasto alle violenze e molestie sessuali nei luoghi di lavoro
Atteso che la violenza e le molestie sessuali nel luogo del lavoro costituiscono un abuso e una violazione dei diritti umani, le Parti Sociali firmatarie del presente CCNL concordano di promuovere iniziative, al fine di prevenire e contrastare tali condotte inaccettabili e incompatibili con il rispetto della persona umana,
Le parti condividono appieno i principi espressi nell’Accordo europeo siglato il 26 aprile 2007 "Accordo quadro sulle molestie e le violenze nei luoghi di lavoro", nella Raccomandazione ILO n. 206 del 2019 e nella Convenzione ILO n.190 approvata a giugno 2019 e negli Accordi Interconfederali sottoscritti dalle Associazioni Datoriali e dalle OO.SS..
Il Codice delle Pari Opportunità, di cui al D.Lgs. 198/2006, precisa come obbligo del datore di lavoro quello di assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, oltreché il benessere psicologico delle lavoratrici e dei lavoratori.
A questo fine, si individuano le iniziative, di natura informativa e formativa, volte a contrastare, prevenire e non tollerare comportamenti discriminatori basati sulla diversità e in particolare violenze o molestie sessuali nei luoghi di lavoro, affinché venga garantito il rispetto della dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza.
Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti, le aziende dovranno includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.
Saranno predisposti, a cura delle aziende, specifici interventi formativi, da realizzare anche attraverso i Fondi Interprofessionali, in materia di tutela della libertà e della dignità della persona, al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali e promuoverne di specifici volti a diffondere la cultura del rispetto della persona.
A questo fine, le Organizzazioni Sindacali organizzeranno assemblee del personale su tali temi.
Le aziende predisporranno materiale informativo destinato alle lavoratrici e lavoratori sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.
Entro un mese dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, le Parti individueranno un Codice di Condotta / Linee Guida con le misure e le procedure da adottare nella lotta contro le violenze e molestie sessuali sul luogo di lavoro, che sarà recepito dalle singole imprese.

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:
Articolo 11 - Contratto di lavoro a tempo determinato
Le Parti stipulanti richiamano le norme comunitarie e nazionali che definiscono i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro subordinati si che affermano che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni e attività atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che del lavoratori.
L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi di legge della normativa vigente.
[…]
Le parti concordano che non possono essere assunti lavoratori con contratto a tempo determinato in misura superiore al 25% per cento della media annua, riferita all'anno solare precedente all'assunzione, del numero dei lavoratori a tempo indeterminato con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
In relazione alla peculiarità del settore ed in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva prevista dall'art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015, alle attività stagionali, come individuate nel presente articolo e a quelle previste dal D.P.R. 1525/1963, non si applica il limite temporale e il limite percentuale di cui ai commi precedenti.
Si riconosce carattere di stagionalità alle attività di derattizzazione e disinfestazione.
[…]
In applicazione dell'art 23 del Dlgs 81/2015 sono esenti dal limite percentuale di cui sopra i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività. Per fase di avvio di una nuova attività si intende un periodo di tempo fino a 6 mesi. Non possono comprendersi in tale norma i lavoratori a tempo indeterminato provenienti da cambi di appalto da altri cantieri. A livello territoriale, con le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, si potranno concordare assunzioni con contratto a tempo determinato nelle fasi di avvio di una nuova attività superiori a detto periodo.
b) per lo svolgimento delle attività stagionali, come sopra individuate, e delle attività come previste dal D.P.R. 1525/1963;
c) per sostituzione di lavoratori assenti;
d) con lavoratori di età superiore a 50 anni.
[…]
L’assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità o congedo parentale ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, può avvenire anche con anticipo fino a 3 mesi rispetto al periodo di inizio dell'astensione, come previsto all'art. 4, secondo comma, del citato decreto legislativo n. 151/2001.
L'assunzione a tempo determinato può essere, altresì, anticipata fino a 3 mesi nei casi di assenze dal lavoro programmate al fine di assicurare l'affiancamento del lavoratore che si deve assentate. Per i livelli 5-6-7 l'affiancamento può essere portato fino a sei mesi.
[…]
Le aziende, su richiesta delle OO.SS. competenti o delle RSA/RSU, forniranno annualmente alle stesse informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività, sulla collocazione geografica e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato stipulati, informazioni utili ad un monitoraggio e confronto che potrà definire strumenti e modalità per un sistema di progressiva stabilizzazione dei contratti a tempo determinato.
Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate dalle norme del presente articolo, ai sensi della normativa vigente, e sono effettuate secondo le stesse norme previste per l'assunzione a tempo indeterminato, compresi I trattamenti economici previsti dalla contrattazione territoriale e/o aziendale.
Ai fini di cui all'art. 35 della legge n. 300/1970 (campo di applicazione dei diritti sindacali), i lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ove il contratto abbia durata superiore a 9 mesi.
Per quant'altro non previsto si fa riferimento alla legge.
[…]

All'articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche:
Articolo 16 - Contratti di somministrazione a tempo determinato, e contratti a tempo determinato - Percentuali di utilizzo.
Le parti convengono che i contratti di somministrazione e i contratti a tempo determinato, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, possono essere stipulati nella misura massima, complessivamente, del 35% in media annua, riferita all'anno solare precedente all'assunzione, rispetto al totale dei dipendenti in forza a tempo indeterminato, con un massimo del 15% previsto per la somministrazione.
Ai fini del calcolo delle percentuali di cui sopra, i lavoratori con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione al relativo orario di lavoro e si opererà un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
Nel caso di costituzione di nuova impresa, per i primi 12 mesi di attività, il limite percentuale di cui sopra si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto oggetto del presente articolo.
Fino a 10 dipendenti, la proporzione è di uno a uno.
Da 11 a 20 dipendenti possono essere stipulati un massimo di dieci contratti.
Le proporzioni di cui sopra si intendono, limitatamente alla predetta disciplina, con riferimento al singolo appalto.

All'articolo 31 sono apportate le seguenti modifiche:
Articolo 31 - Orario di lavoro multiperiodale per i lavoratori a tempo pieno e banca ore
Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa, la durata dell'orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale nell'arco dell'anno con I limiti massimi di 45 ore settimanali e 10 ore giornaliere e con una durata minima di 35 ore settimanali.
Gli scostamenti del programma con le relative motivazioni saranno portati a conoscenza della RSU, e, ove ancora non costituita, alle RSA.
[…]
Ciascun lavoratore può far confluire in una "banca individuale delle ore" le ore di lavoro eccedenti la 45° ora, che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese successivo a quello in cui tali prestazioni sono state effettuate.
Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare preventivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, per iscritto, la sua volontà di recupero delle ore accumulate nella banca; in tal caso i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro 6 mesi successivi a quello di effettuazione della prestazione, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno cinque giorni, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale, e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione all'infungibilità delle mansioni svolte.
Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso, le ore di riposo richieste saranno concesse compatibilmente con le esigenze aziendali.
Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo, entro 12 mesi, delle ore cosi accumulate, l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore interessato sulla base della retribuzione oraria in vigore a quella data.
Resta inteso che, in caso di cambio d'appalto, saranno retribuite le ore relative al riposo compensativo non fruite.
Per quanto concerne l'articolazione dell'orario di lavoro su base multiperiodale per i servizi di pulizia negli impianti industriali, sono fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti.
Qualora emergesse in azienda, l'esigenza di attivare l'istituto della Banca Ore per necessità diverse da quelle sopra individuate, nel merito, la medesima azienda con la RSU e, ove ancora non costituita, con la RSA unitamente alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, ovvero con le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, potranno definire specifiche intese aziendali. In ogni caso, dette intese dovranno essere stabilite nel pieno rispetto delle finalità e dei contenuti fissati nel presente articolo. L'eventuale adesione di lavoratori part time alla banca ore, cosi come definita dalle intese di cui al presente comma, dovrà avvenire per esplicita adesione volontaria.

All'articolo 33 sono apportate le seguenti modifiche:
Articolo 33 - Contratto di lavoro a tempo parziale
[…]
Fatte salve le esigenze tecnico-organizzative, l'azienda valuterà l'accoglimento di richieste per la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo parziale. Le parti concordano che in quest'ambito, le aziende tenderanno ad accogliere prioritariamente le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate da gravi e comprovati problemi di salute del ricorrente ovvero dalla comprovata necessità di assistenza continua di genitori, coniuge o convivente, figli o altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati, o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti, ovvero per accudire figli fino a otto anni di età ovvero alla partecipazione certificata a corsi di formazione e/o studio.
[…]
Annualmente, entro la fine del mese di marzo di ogni anno, la Direzione Aziendale fornirà alla RSU ovvero, nell'ipotesi in cui non sia stata costituita, alle RSA o, in mancanza anche di queste, alle OO.SS. territoriali, una informativa a consuntivo che indichi il numero dei contratti aziendali a part-time presenti nell'anno precedente, le eventuali trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, le professionalità interessate dai contratti a part- time, la presenza o meno di clausole elastiche e il ricorso al lavoro supplementare e sulle sue motivazioni.
[…]
I lavoratori part-time si computano in proporzione all'orario contrattuale.
[…]
Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le vigenti disposizioni di legge. […]

All'articolo 48 sono apportate le seguenti modifiche:
Articolo 48 - Licenziamento per mancanze
A) Licenziamento con preavviso.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’art. 47, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B) del presente articolo.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione ai superiori;
b) sensibile danneggiamento colposo al materiale dell'azienda o del committente;
c) rissa sul luogo di lavoro;
d) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);
[…]
g) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 47, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all'art. 47, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 46.
B) Licenziamento senza preavviso.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) grave insubordinazione ai superiori;
[…]
d) danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale del committente;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
g) esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità e/o con l’impiego di materiali dell’azienda;
h) rissa nell'interno dei reparti di lavorazione.
C) Licenziamento senza preavviso e con trattenuta.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che, senza alcuna giustificazione, non si presenti sul posto di lavoro per 10 giorni continuativi decorrenti dall'ultimo giorno di presenza accertato, rendendosi irreperibile.
[...]

Dopo l’articolo 52, è inserito il seguente articolo 52-bis:
Articolo 52-bis - Congedi per le donne vittime di violenza di genere
Le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 D.lgs. 80/2015 e successive modificazioni ed integrazioni, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione-per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi, così come previsto dalla citata norma di legge.
Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione attestante l’inserimento nei percorsi di cui al precedente comma.
Il periodo di congedo di cui al comma 1 è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
Durante il periodo di congedo, la lavoratrice, posto quanto previsto dal comma 3, ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L’indennità viene anticipata dal datore di lavoro e posta a conguaglio con i contributi dovuti all'Inps, secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.
Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni, la lavoratrice può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria, fermo restando che la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.
Sussistendo le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 24 del d.lgs. citato e a richiesta della lavoratrice, il congedo di cui al comma 1 sarà prorogato per ulteriori 90 giorni con diritto al pagamento di un'indennità pari al 70 % della retribuzione corrente.
La lavoratrice ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, verticale o orizzontale. A richiesta della lavoratrice il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno.
La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento presso altro appalto, anche ubicato in altro comune. Entro 7 giorni dalla suddetta comunicazione, l'azienda, verificata la disponibilità di posizioni lavorative in altri appalti, si impegna a trasferire la lavoratrice.
La lavoratrice, al termine del percorso di protezione può chiedere di essere esonerata dai turni disagiati per un periodo di un anno.

All'articolo 66 sono apportate le seguenti modifiche:
Articolo 66 - Organismo paritetico nazionale di settore - ONBSI
Premesso:
- che l'organismo di cui al presente articolo sarà il punto di riferimento per tutte le iniziative del settore, coordinandosi con l'Osservatorio Nazionale delle parti sociali che continuerà a svolgere le proprie funzioni di indirizzo e controllo del mercato del lavoro presso il Ministero del Lavoro; sarà concordata tra le parti l'armonizzazione di quanto previsto dal presente articolo con eventuali accordi esistenti in materia a livello territoriale;
- che l'organismo paritetico è costituito dalle parti firmatarie il presente CCNL ed ha lo scopo di creare e consolidare le condizioni per un migliore sviluppo del settore, delle relazioni sindacali e delle condizioni di vivibilità delle imprese e dei lavoratori del settore;
- che i datori di lavoro e I loro dipendenti si impegnano all'osservanza integrale degli obblighi e degli oneri derivanti dalla sua concreta applicazione, tutto ciò premesso si conviene quanto segue.
Le parti stipulanti hanno istituito in data 26 giugno 2003 l’ONBSI - Organismo Nazionale Bilaterale dei Servizi Integrati unitario del settore (con possibili articolazioni territoriali), regolato da apposito statuto e regolamento di attuazione; lo statuto dell'organismo è allegato al presente CCNL.
L'ONBSI promuove:
a) iniziative In materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, eventualmente finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano partecipato. La promozione e la gestione delle predette iniziative dovrà avvenire nel rispetto degli accordi interconfederali e degli organismi da esso derivanti già preesistenti;
b) corsi di riqualificazione per il personale interessato da processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo di tempo almeno uguale a quello previsto dalle leggi in materia;
In relazione alla iscrizione delle aziende al registro di cui alla legge 25/2/1994 n. 82 e regolamento di attuazione, in raccordo con Unioncamere e inoltre in raccordo con l'Inps, Inali e Ministero del Lavoro, l'organismo rilascia le certificazioni attestanti l'iscrizione all'organismo stesso e il versamento delle relative quote.
Inoltre l'ONBSI potrà svolgere le seguenti attività:
1) supportare e integrare le funzioni di controllo degli Enti competenti, svolgendo un ruolo di verifica, controllo, monitoraggio e raccolta dati e verbali che si effettuano nelle procedure di cui all'art. 4 (cambio di appalto) su tutto il territorio nazionale;
2) su indicazione dell'Osservatorio nazionale di settore presieduto dal Ministero del Lavoro, assumere iniziative tendenti a creare concreti strumenti di analisi del comparto in sinergia con le Istituzioni (Presidenza del Consiglio, Cnel, Unioncamere, Università ed Enti di Ricerca, Ministeri competenti, ecc.);
3) in relazione agli adempimenti di cui al d.lgs. n. 81/2008 e con riferimento alle specifiche peculiarità del settore promuovere approfondimenti per la concreta attuazione della legge nonché per i piani di sicurezza, per la formazione dei responsabili aziendali e dei RLS;
4) ricercare ed elaborare anche a fini statistici i dati relativi all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro e contratti a tempo determinato predisponendo progetti formativi per le singole figure professionali al fine del miglior utilizzo dei predetti istituti contrattuali, in piena armonia con gli accordi interconfederali in materia.
Per l'attuazione dei compiti di cui ai precedenti punti e per l'attività dell'Osservatorio Nazionale, l'ONBSI predisporrà appositi piani di lavoro sottoponendo le corrispondenti esigenze di risorse al fine del reperimento delle medesime.
Se le parti stipulanti concorderanno sulle iniziative che l'organismo paritetico di settore intende far assumere alle stesse, esse assicureranno l'operatività dei progetti individuando il relativo finanziamento in misura uguale per imprese e lavoratori (50% a carico dei datori di lavoro e 50% a carico del lavoratore), anche attraverso il finanziamento regionale e/o nazionale previsto dalle normative vigenti, con particolare riferimento al Ministero del Lavoro (Ufficio Formazione Professionale).
In relazione a quanto previsto al comma precedente, e secondo quanto stabilito nell'accordo di rinnovo 19/12/2007, l'ONBSI è finanziato mediante l'attribuzione di un contributo stabilito nella misura di € 0,50 a carico del datore di lavoro e di € 0,50 a carico del lavoratore mensili, per 12 mensilità, dal 1° Gennaio 2008 da versare trimestralmente. Per i lavoratori a part-time inferiore a 20 ore settimanali gli importi di cui sopra sono ridotti a € 0,25.
La contribuzione su tutto il territorio nazionale è raccolta dall'ONBSI, tramite una apposita convenzione definita con l'INPS per la raccolta da effettuare attraverso il modello F24; gli organismi territoriali, per essere riconosciuti, dovranno aderire a questa modalità di raccolta dei contributi.
L'Organismo Bilaterale Territoriale svolge le medesime funzioni dell'organismo Nazionale realizzando una fase di esame e studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio; l'OBT promuove iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni, gli Enti Locali ed altri Enti Competenti. Per quanto concerne il relativo finanziamento, i valori saranno definiti a livello territoriale.
A partire dal mese successivo alla validazione unanime della costituzione dell'OBT, l'ONBSI ripartirà a favore dell'OBT il 70% dei contributi raccolti ad esso riconducibili, in base ai lavoratori effettivamente occupati nel territorio richiedente, anche finalizzati all'attuazione dei progetti come previsto dallo statuto.
Con uno specifico regolamento l'ONBSI determinerà le modalità di erogazione e di gestione delle risorse destinate al territorio.
Le Parti allegano al presente CCNL lo statuto-tipo degli organismi bilaterali territoriali; sono fatti salvi gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del presente CCNL che dovranno adeguare lo statuto entro la vigenza del contratto.
Fino alla predetta validazione l'operatività dell'OBT continuerà ad essere assicurata, sotto il profilo finanziario, dall'ONBSI per l'attuazione di progetti condivisi secondo la prassi in atto.
Nota a Verbale
Nel confermare che la bilateralità costituisce un patrimonio importante del sistema di relazioni sindacali nel settore delle Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi, le Parti condividono e confermano che i principi che devono caratterizzare la bilateralità e più in generale il welfare contrattuale attengano alla trasparenza nella gestione, efficienza nel funzionamento, razionalizzazione nell’organizzazione, garanzia della sostenibilità futura, capacità di rispondere alle finalità assegnate e alle aspettative dei lavoratori e delle imprese.
A fronte di quanto sopra, le Parti convengono di attivare un confronto, entro il mese di luglio 2021, volto ad effettuare un aggiornamento ed evoluzione dell'organismo Paritetico Nazionale di Settore (ONBSI) nell'ambito della definizione di un più generale Accordo di Governance del sistema bilaterale che valorizzi la rappresentanza di ciascuna componente coinvolta, nel rispetto dei principi di partecipazione e contribuzione, così come discende dal CCNL per personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, comprendente l’ente Bilaterale Nazionale (OBNSI), e il fondo Sanitario (ASIM). Il confronto, finalizzato a raggiungere la sottoscrizione di una intesa tra le partì, le quali individueranno migliori soluzioni organizzative, nuove prospettive della bilateralità per la valorizzazione delle relazioni sindacali del settore, si concluderà entro il mese di ottobre 2021.