Tipologia: Regole elezione RLS
Data: 27 luglio 2021
Validità: dal 01.08.2021
Settori: Metalmeccanici (Confimi)
Fonte: confimimeccanica.it


Sommario:


Regole per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Art. 1 Costituzione
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto/sono eletti il /i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza (RLS) secondo quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni e dalla regolamentazione del presente allegato.
Dichiarazione comune
Prendendo spunto dall'esperienza dei Comitati per l'applicazione delle misure anti Covid-19, di cui all'art. 13 dell'Accordo del 24 aprile 2020, nella logica di favorire proposta e condivisione di obiettivi ed interventi, i soggetti responsabili della materia individueranno gli strumenti più idonei e le modalità maggiormente efficaci, tenendo conto della specificità dei diversi luoghi di lavoro per perseguire, anche con la collaborazione delle RSU, il massimo coinvolgimento possibile dei lavoratori nella gestione della sicurezza in azienda.

Art. 2 Durata
Gli RLS durano in carica 3 anni; in caso di decadenza della RSU i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza esercitano le proprie funzioni fino a nuova elezione.

Art. 3 Numero dei componenti
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori:
- 1 RLS eletto dai lavoratori al loro interno
Fatte salve condizioni di miglior favore già in essere, nelle aziende o unità produttive che occupano oltre i 15 lavoratori gli RLS da eleggere sono:
- 1 RLS     fino a 200 lavoratori;
- 3 RLS     da 201 a 1000 lavoratori;
- 6 RLS     oltre 1000 lavoratori.

Art. 4 Monte ore Agibilità Permessi per lo svolgimento del ruolo
Per l’esperimento dei compiti previsti dall'art. 50 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni i permessi annuali per ogni RLS sono almeno pari a:
- fino a 15 lavoratori         30 ore
- oltre i 15                        40 ore
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b) c) d) g) i) ed 1) dell'art. 50 citato non viene utilizzato il predetto monte ore.
Fatti salve situazioni di urgenza, i permessi di cui sopra saranno concessi a fronte di formale richiesta, avanzata con preavviso pari almeno a 48 ore.

Art. 5 Informazione e Formazione degli RLS
Gli RLS dovranno partecipare al corso obbligatorio di formazione e di aggiornamento, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, entro e non oltre 60 giorni dalla data di designazione, durante i quali comunque l'RLS svolgerà regolarmente il proprio ruolo.
Nell'ambito delle ore di permesso disciplinate nell'articolo precedente, gli RLS hanno diritto ad utilizzare il proprio monte ore per partecipare a iniziative sindacali di informazione e formazione sull’esercizio del ruolo, nell'ambito della provincia. Dietro presentazione di documentazione che attesti la partecipazione, non verranno computate le ore utilizzate per raggiungere il luogo di svolgimento dell'iniziativa.
L'RLS ha inoltre diritto anche alla formazione prevista all'art. 37, commi 10 e 11, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/ o integrazioni
La durata dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. Per quanto concerne l'obbligo di aggiornamento periodico, la durata dello stesso sarà pari a:
- 4 ore annue, per le imprese che occupano fino a 50 lavoratori;
- 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Art. 6 Attribuzioni dell'RLS
Con riferimento alle attribuzioni dell'RLS di cui all'art. 50 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, le parti concordano sulle seguenti indicazioni:
Accesso ai luoghi di lavoro
I diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle disposizioni legislative previste all'art. 50 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/ o integrazioni. L'RLS segnala al datore di lavoro gli accessi che intende effettuare agli ambienti di lavoro con 24 ore di preavviso. Tutti gli accessi in azienda sono effettuati nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge e congiuntamente di norma al responsabile del servizio di protezione e prevenzione, ovvero da altro soggetto indicato dall'azienda.
Modalità di consultazione
Laddove il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni preveda a carico del datore di lavoro la consultazione dell'RLS (artt. 18, comma 1, lett. s) e 50, comma 1, lett. b), c), d). questa si svolge secondo le modalità ivi stabilite.
L'RLS, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge.
Della consultazione è redatto apposito verbale, che deve riportare in sintesi le osservazioni e le proposte formulate dal RLS.
L'RLS conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa. In caso di rifiuto ne viene dato atto nel verbale stesso. Il verbale di consultazione, sia esso firmato o meno, dovrà essere conservato in azienda nella documentazione inerente alla salute e sicurezza.
Il datore di lavoro, o il dirigente incaricato presente all'incontro, possono essere assistiti dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda ed eventualmente anche dall'incaricato del datore di lavoro.
Informazioni e documentazione aziendale
Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, l'RLS riceve, su richiesta, copia del DVR, il/i DUVRI con tutti i relativi allegati e la documentazione equipollente, in caso di lavori inerenti il Titolo IV (PSC, POS, ecc.) e le informazioni relative a tutti gli infortuni, alle malattie professionali e dei mancati infortuni (laddove disponibili) e il protocollo della sorveglianza sanitaria. Nei riguardi di quest1 ultime il datore di lavoro, consentirà all'RLS di accedere ai dati relativi alle denunce di infortunio, comunicate all’INAIL.
In specifico, l'RLS al ricevimento del DVR, del/dei DUVRI e degli altri documenti, attesta formalmente la disponibilità degli stessi. Tutti i documenti son consultati esclusivamente in azienda.
Al RLS verranno fornite, con le modalità ivi indicate, tutte le informazioni e la documentazione aziendale previste ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere e) ed f), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni.
Il RLS ha inoltre diritto ad accedere, su richiesta, ai dati relativi ai costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti da interferenze delle lavorazioni che dovranno specificatamente essere indicati nel DUVRI (art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni).
Di tutti i dati e documenti il RLS è tenuto a fare un uso strettamente connesso al proprio incarico e nel rispetto del segreto industriale. Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi alla salute e sicurezza del lavoro.
Riunioni periodiche
In applicazione dell'art. 35 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori, le riunioni periodiche sono convocate con un congruo preavviso, di norma pari almeno a due giorni lavorativi e su un ordine del giorno scritto.
La riunione periodica viene convocata dal datore di lavoro almeno una volta all'anno. Il RLS può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.
La riunione periodica costituisce sede privilegiata per la consultazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione di un'apposita riunione oltre che nei casi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda, anche qualora ritenga, come previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. In tale occasione, le parti qualora siano d'accordo sulla necessità di procedere a verifiche o accertamenti potranno valutare di affidare ad Istituti o Enti qualificati, scelti di comune accordo, le rilevazioni o le indagini che si ritenessero necessarie secondo le modalità concordemente individuate. Gli oneri derivanti da tali rilevazioni sono a carico delle aziende.
Sono fatti salvi gli accordi aziendali in materia.

Art. 7 Modalità di elezione RLS
Elezione RLS senza contemporanea elezione della RSU
Per le aziende o le unità produttive fino a 15 lavoratori e nelle aziende con più di 15 lavoratori, nelle quali non sono presenti RSU o RSA, il RLS viene eletto o designato dai lavoratori al loro interno, secondo le modalità sopra indicate per le aziende fino a 15 dipendenti. Anche in questo caso, il/i RLS resta/restano in carica per un massimo di 3 anni.
Modalità, data e luogo della elezione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, da parte dei lavoratori proponenti, con un preavviso di almeno 7 giorni. I lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione. Copia del verbale è consegnata al datore di lavoro entro il giorno successivo all'elezione.
Qualora i lavoratori non procedano alla elezione, alla designazione o alla riconferma dell'RLS, il datore di lavoro è tenuto:
a) a sollecitare, anche attraverso l'affissione di appositi comunicati in bacheca, l'individuazione di un RLS;
b) nel caso di indisponibilità da parte dei lavoratori, a redigere apposito verbale che ratifichi tale volontà espressa.
I lavoratori hanno 60 giorni di tempo dalla scadenza per attivare la procedura di elezione/designazione/riconferma.
In caso di prima elezione o rinnovo di RSU, laddove fosse già presente un RLS non facente parte della RSU, Io stessa rimarrà in carica sino a scadenza e successivamente verrà nominato/eletto il nuovo RLS nell'ambito della RSU neoeletta, secondo le regole sotto indicate.
Elezioni RLS con contemporanea elezione della RSU
Le elezioni per la RSU e RLS si devono svolgere nello stesso percorso di procedura elettorale nel rispetto di due condizioni fondamentali:
a) per la RSU possono essere previsti più collegi elettorali, per gli RLS il collegio è unico predisponendo un'apposita scheda;
b) per essere eletti RLS è necessario essere eletti RSU, salvo i casi in cui non c'è nessuna rappresentanza.
Il numero massimo dei candidati è la somma dei candidati per ciascuna lista nei vari collegi per la elezione della RSU.
Operazioni di scrutinio
Per lo scrutinio dei voti si dovrà procedere effettuando prima quello relativo al voto RSU con determinazione degli eletti per ogni lista e poi lo scrutinio del voto RLS.
Nel caso di presentazione di lista unica da parte delle Organizzazioni sindacali partecipanti alla elezione della RSU, gli RLS saranno proclamati sulla base dei voti di preferenza ottenuti. Diversamente, si proclameranno eletti RLS, con l'applicazione della proporzionale sui voti di lista RLS, i candidati per ogni lista sulla base delle preferenze ottenute, ovvero in carenza o parità di preferenze seguendo l'ordine di elenco dei nominativi a condizione che questi risultino già eletti nella RSU.
Sostituzioni
Nei casi di decadenza da singolo RSU, viene meno la carica RLS. La sostituzione dovrà avvenire all'interno della stessa lista individuando tra gli RSU in carica quelli che hanno partecipato come candidati alle votazioni RLS seguendo l'ordine di preferenze.

Art. 8 Comunicazione nominativi RLS
Il datore di lavoro o il dirigente hanno l'obbligo di comunicare in via telematica all'Inail in caso di nuova nomina o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) (articolo 18, lettera aa) del decreto legislativo 81/2008, così come modificato dall'articolo 13, lettera f) del dlgs. 106/2009).

Art. 9 Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme per l'elezione delle RSU.
Il presente Regolamento decorre dal 1° agosto 2021.

Roma, 27 luglio 2021