REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE
 

Alle S.C. SPreSAL dell’ATS Sardegna
e p.c. Al Coordinamento del Gruppo Tecnico Interregionale Sicurezza e Salute sul Lavoro c/o Regione Lombardia
e p.c. Alla Commissione Salute


Oggetto: Prime indicazioni per provvedimento di sospensione attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., come modificato dall’art. 13 del D.L. 146 /2021.

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni del Servizio scrivente in merito alle modifiche del D.Lgs. n. 81 /2008 e s.m.i., per ultimo all’email del 21.10.2021 con la quale è stato trasmesso il testo bollinato del Decreto Legge fisco/lavoro e la relativa relazione tecnica.
Al riguardo, si conferma preliminarmente che nella medesima data del 21.10.2021 detto Decreto Legge (Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146) recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 ed è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Come noto, tale Decreto Legge, con l’art. 13, ha introdotto rilevanti modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
In particolare il comma 1 lett. d) del citato articolo ha sostituito l’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008, dettando nuove disposizioni relativamente alle modalità di adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Le disposizioni previste nel Decreto Legge in argomento, che seppur nell’iter di conversione in Legge potrebbero subire modificazioni ed integrazioni, risultano immediatamente applicabili.
La presente nota contiene le prime indicazioni in merito condivise dal Coordinamento del Gruppo Tecnico Interregionale Sicurezza e Salute sul Lavoro per fornire agli SPreSAL modalità applicative del disposto normativo di cui all’art. 13 comma 1 lett. d) del D.L. 146/2021, con esclusivo riferimento alle gravi violazioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di dare uniforme ed efficace applicazione alla previsione di legge.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA
Il nuovo articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale debba - e non più possa - essere adottato in tutti i casi in cui vengano accertate gravi - e non più anche reiterate - violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto nell’ Allegato I del D.Lgs. 81/2008, così come modificato dal D.L. n. 146/2021.
Il provvedimento di sospensione non si sostituisce agli atti obbligatori di cui al D.Lgs. 758/94 ovvero a quelli previsti dall’articolo 301 bis del D.Lgs. 81/2008 ma si somma agli stessi, rappresentando un disposto aggiuntivo/accessorio.
Il provvedimento, anche sulla base delle precedenti indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, è destinato ai datori di lavoro che rivestono la qualifica d’imprenditore ai sensi del Codice Civile. Sono quindi esclusi dal campo di applicazione della norma, ad esempio, i datori di lavoro domestici, le ONLUS (ad eccezione di quanto previsto dalla L. 381/91), le organizzazioni sindacali o le associazioni datoriali, i partiti politici e le organizzazioni culturali o religiose.

SOGGETTI CUI SPETTA IL POTERE DI EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE
Il comma 1 dell’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008, così come modificato, prevede che il provvedimento di sospensione sia adottato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro “a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I”
Il successivo comma 8 prevede che “I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro”.
In tema di prevenzione incendi, il comma 6 prevede infine che “Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente”.
Ne deriva quindi che gli SPreSAL siano titolati ad adottare il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ad integrazione del previgente testo dell’articolo 14, la nuova formulazione, prevede inoltre che il potere di sospensione da parte degli SPreSAL, così come per l’INL, sia applicabile “a prescindere dal settore di intervento”, con esclusiva ed unica limitazione riferita alla materia di prevenzione incendi.

MODALITA’ DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE
Il comma 3 dell’articolo 14, così come modificato, prevede che “L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo nell'immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale”.
Il successivo comma 4 prevede inoltre che In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”.
In attesa di un più ampio coordinamento con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si ritiene che le disposizioni di legge citate possano trovare analoga applicazione, compatibilmente con la prassi amministrativa in uso, negli SPreSAL.
Il provvedimento di sospensione dovrà quindi essere adottato, qualora ne ricorrano i presupposti, nel corso dell’attività di controllo direttamente dal personale operante.
Gli effetti della sospensione decorreranno, di regola (fatte salve le specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso), dal momento della notifica del provvedimento in quanto l’accertamento di gravi violazioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro evidenzia, di per sé, la presenza di una situazione di pericolo o di grave rischio.
A tal fine il provvedimento dovrà essere notificato, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nell’immediatezza degli accertamenti.

EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE
Il comma 1 dell’articolo 14, così come modificato, prevede che “Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I.” La sospensione sarà quindi limitata alla parte dell’impresa ove le violazioni sono presenti (unità produttiva, reparto, cantiere, ...) e non all’intera impresa.
Inoltre, nel caso delle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I la sospensione non si riferirà alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni ma esclusivamente all’attività lavorativa prestata dai lavoratori in argomento. In tale ultima ipotesi è importante notare che il processo verbale dovrà essere sufficientemente dettagliato al fine di descrivere nel dettaglio sia l’attività lavorativa prestata, sia la tipologia di violazione riscontrata e sia i dati identificativi dei lavoratori.
Il medesimo comma prevede, inoltre, che “Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro (ndr e quindi gli SPreSAL dell’ATS) può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”.
Si ritiene che tale disposto normativo non risulta di chiara ed immediata comprensione, si rinvia quindi a successive note di indirizzo ed interpretative. In ogni caso considerando che per ogni violazione accertata gli operatori SPreSAL emettono specifiche prescrizioni ai sensi del D.Lgs. 758/94, si ritiene che tale disposizione sia, per lo più, pleonastica.
Il successivo comma 2 prevede “Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo.”.
Operativamente sarà necessario rendere edotto il soggetto destinatario del provvedimento di sospensione di tale disposizione, mediante specifica avvertenza nel processo verbale, nonché provvedere alle comunicazioni previste nel più breve tempo possibile.

REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE
Il provvedimento di sospensione riveste carattere temporaneo.
Il comma 9 dell’articolo 14, così come modificato, prevede che “È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;
d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie”.
Il successivo comma 11 prevede, inoltre, che “Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 9, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato”.
Ne deriva quindi che il provvedimento possa essere revocato esclusivamente quando, a seguito della richiesta/istanza da parte del Datore di Lavoro all’Organo di Vigilanza che lo ha emesso, siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai commi 9 e 11 dell’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008. Si evidenzia che, in caso di accertamento contemporaneo di una o più delle gravi violazioni di cui all’Allegato I, gli importi dovranno essere sommati tra loro.
Il comma 10 prevede inoltre che “Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione”. Tale disposizione troverebbe quindi applicazione ogni qualvolta si accertasse che l’impresa oggetto dell’attuale provvedimento di sospensione sia stata destinataria, nei cinque anni precedenti, di almeno un ulteriore provvedimento di sospensione che, in base ad una lettura rigorosa, riguardi indistintamente l’ipotesi di gravi violazioni ovvero di impiego di personale in nero.
Tale disposto normativo, in mancanza di una banca dati nazionale condivisa tra gli organi di vigilanza, tra l altro immediatamente consultabile anche in sede di sopralluogo, non può trovare applicazione.

ANALISI DELLE GRAVI VIOLAZIONI CUI E’ PREVISTA L’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE
Al fine di fornire prime indicazioni orientative (nelle more di eventuali modificazioni ed integrazioni in sede di conversione in Legge del D.L. in argomento) circa le modalità operative di applicazione del provvedimento di sospensione, si riportano di seguito alcuni commenti riguardo al campo di applicazione delle fattispecie previste dall’Allegato I del D.Lgs. 81/2008, così come modificato dal D.L. n. 146/2021.
 

FATTISPECIE

COMMENTO

Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi

E’ prevista l’adozione del provvedimento di sospensione qualora il D.L. non abbia provveduto alla elaborazione del DVR e non anche qualora lo stesso, seppure redatto, sia incompleto, insufficiente, inadeguato o comunque privo degli elementi di cui all’ articolo 28 del D.Lgs. 81/2008.

Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione

E’ prevista l’adozione del provvedimento di sospensione qualora il D.L. non abbia provveduto alla elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione, e non anche qualora lo stesso, seppure redatto, sia incompleto, insufficiente, inadeguato o comunque privo degli elementi minimi. Inoltre sono fatte salve le competenze esclusive del CNVF.

Mancata formazione ed addestramento

E’ prevista l’adozione del provvedimento di sospensione qualora il D.L. non abbia fornito ai propri lavoratori sia la prevista formazione sia l’ addestramento. Tale fattispecie trova quindi applicazione esclusivamente qualora la normativa vigente prevede il contemporaneo obbligo di formazione ed addestramento ed il D.L. non abbia provveduto ad entrambi.

Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile

E’ prevista l’adozione del provvedimento di sospensione qualora il D.L. non abbia costituito il Servizio di PP e non abbia nominato il RSPP. Il provvedimento, quindi, deve essere adottato quando entrambe le condizioni siano assenti.

Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)

E’ prevista l’adozione del provvedimento di sospensione qualora il D.L. non abbia provveduto alla elaborazione del POS e non anche qualora lo stesso, seppure redatto, sia incompleto, insufficiente, inadeguato o comunque privo degli elementi di cui all’ Allegato XV del D.Lgs. 81/2008.

Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto

E’ prevista l’adozione del provvedimento di sospensione qualora il D.L. non abbia fornito il DPI contro le cadute e non, ad esempio, nel caso di mancata vigilanza circa il corretto utilizzo.

Mancanza di protezioni verso il vuoto

 

Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno

 

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

 

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

 

Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

 

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

Si ritiene che al fine di accertare la violazione si debba verificare non solo l’assenza o la rimozione dei dispositivi sul luogo di lavoro ma che tale violazione sia integrata dall’assenza di un processo aziendale di vigilanza in tema (preposti, dirigenti, etc.). Qualora tale processo sia stato attuato, seppur deficitariamente, non si rileva il presupposto per l’adozione del provvedimento.

E’ comunque fatta salva, ai sensi dell’art. 14, c. 12, del D.Lgs. 81/2008, così come modificato dal D.L. n. 146/2021, l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
Infine, in allegato alla presente si trasmettono una bozza di modello di verbale di adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e una bozza di modello di istanza di revoca di tale provvedimento, condivise dal Coordinamento del Gruppo Tecnico Interregionale Sicurezza e Salute sul Lavoro, che potranno essere utilizzate previo eventuale adattamento.
Ulteriori elementi potranno essere forniti non appena in possesso.
Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti e/o osservazioni, per le quali il Servizio scrivente potrà, se del caso, sentire il suddetto Coordinamento del Gruppo Tecnico Interregionale che legge per conoscenza, si porgono cordiali saluti.
 

La Direttrice del Servizio
Paola Pau