Cassazione Penale, Sez. 4, 14 marzo 2022, n. 8513 - Caduta dalla copertura del capannone. Istanza di sospensione della esecuzione delle statuizioni civili 


 

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 26/01/2022
 

Fatto



l. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 7 Maggio 2021 confermava la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva riconosciuto F.E. e S.F. responsabili del reato di omicidio colposo con inosservanza della normativa in materia antinfortunistica e li aveva condannati alla pena di anni due di reclusione ciascuno oltre al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili cui assegnava una somma provvisionale di euro 50.000 ciascuna.
2. Gli imputati erano chiamati a rispondere nelle rispettive qualità di amministratore di fatto della società committente AGRIFAS il F.E., e quale legale rappresentante della Mateco s.r.l. ditta esecutrice di rifacimento della copertura del capannone industriale e datore di lavoro della persona offesa il quale era precipitato dalla sommità della suddetta copertura.
3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le difese di entrambi gli imputati deducendo, tra l'altro, vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità a loro carico.
La difesa di S.F. deduce, inoltre, la violazione e falsa applicazione in relazione all'art.539 cod.proc.pen. e vizio motivazionale in relazione alla determinazione delle somme liquidate in via equitativa a titolo di risarcimento del danno, assumendo che la liquidazione di somme provvisionali ai prossimi congiunti della vittima era avvenuta in modo arbitrario, senza tenere conto dei criteri normalmente utilizzati dal giudice civile per la liquidazione del danno morale che, nella specie avrebbe dovuto essere specificamente dimostrato nel suo riflesso esistenziale e soggettivo, a .fronte di indennizzo già intervenuto da parte dell'ente assistenziale in materia di infortuni sul lavoro, venendo pertanto in considerazione nella specie l'eventuale danno differenziale subìto dalle persone offese. Con riferimento a tale profilo di doglianza il ricorrente faceva richiesta di sospensione della condanna civile ai sensi del'art.612 comma 1 cod.proc.pen. laddove dalla esecuzione poteva derivargli grave ed irreparabile danno in ragione della esclusione della parte civile, nel caso di accoglimento dei motivi di ricorso per cassazione e dalle ripercussioni che ne sarebbero derivate nel giudizio civile sopra indicato.
4.Il Presidente della Quarta sezione penale della Corte, cui era assegnato il ricorso, ha fissato l'udienza del 26 Gennaio 2022 per provvedere in camera di consiglio limitatamente alla richiesta di sospensione della esecuzione delle statuizioni civili.

 

Diritto




1. La istanza di sospensione della esecuzione delle statuizioni civili della sentenza impugnata risulta del tutto priva di contenuto censorio e pertanto deve essere dichiarata inammissibile.
2. Invero ai fini dell'accoglimento da parte del giudice di legittimità della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile (612 cod.proc.pen.), nella specie concernente l'assegnazione di somme provvisionali alle parti civili, l'istante deve fornire la prova della futura insolvenza del creditore che metta in pericolo la possibilità del recupero della somma, ovvero che la somma da versare elida in modo estremamente rilevante il proprio patrimonio (sez.6, n.29617 del 19 Maggio 2016, Piermarini, Rv.267794) e in ogni caso di un pregiudizio eccessivo per il debitore, corrispondente ad un bene della vita non reintegrabile, ovvero, trattandosi di somme di denaro, di un nocumento riconducibile allo stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale, tale da rendere difficoltoso il recupero di quanto corrisposto in ipotesi di modifica della condanna (sez.4, n.28589 del 2 Febbraio 2016, Masini, Rv.267819; sez.5, n.19351 del 17 Dicembre 2017, Zambrelli, Rv.273202).
3. Il ricorrente non solo non ha fornito alcun elemento concreto per potere riconoscere la ricorrenza dei "pericula" dedotti nella istanza di sospensione ma, limitandosi a richiamare la formula di legge sulla esistenza della minaccia di un grave ed irreparabile pregiudizio, non ha neppure precisato se sia stato dato inizio alla esecuzione della condanna civile di cui è stata proposta istanza di sospensione.

4. Spese del procedimento all'esito della pronuncia definitiva.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile l'istanza ex art.612 c.p.p. di sospensione della condanna civile. Al definitivo per le spese.

Così deciso in Roma, il 26 Gennaio 2022