Cassazione Penale, Sez. 3, 14 marzo 2022, n. 8555 - Concessione in uso di attrezzature di lavoro non conformi
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: CERRONI CLAUDIO
Data Udienza: 25/11/2021
Fatto
1. Con sentenza del 13 aprile 2021 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del 12 dicembre 2019 del Tribunale di Milano resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale M.P., nella qualità di legale rappresentante della s.r.l.s. On Air Event, era stato condannato alla pena di mesi uno giorni quindici di arresto per il reato di cui all'art. 23, comma 1, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su cinque motivi di impugnazione.
2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 23 e 57 d.lgs. 81 del 2008.
In particolare, il ricorrente ha osservato che la norma penale si indirizzava solamente a fabbricanti e fornitori delle macchine, e che egli non rientrava - quanto ai contestati paranchi - in dette categorie, mentre non era invece prevista sanzione penale per chi provvedeva a concederli in uso (né era possibile un'interpretazione in malam partem).
2.2. Col secondo motivo, quanto alla contestazione dell'art. 23 cit., il ricorrente ha osservato che tutti i paranchi erano dotati ex ante della marcatura CE, con normale comportamento durante le prove di funzionamento.
2.3. Col terzo motivo, in relazione alla correlazione tra accusa e sentenza, al ricorrente era stata contestata (con modificazione intervenuta su richiesta del Pubblico ministero) la concessione in uso di attrezzature di lavoro non rispondenti alla normativa in materia, mentre l'imputazione originaria si riferiva al fatto di averle adoperate. Mai era stata contestata la produzione ovvero la fabbricazione, ossia le condotte penalmente rilevanti.
2.4. Col quarto motivo, quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, il ricorrente ha affermato di non avere inteso ottemperare alle prescrizioni dell'Azienda sanitaria, in quanto aveva assunto di avere sempre operato in conformità alla normativa vigente.
2.5. Col quinto motivo, in relazione al mancato riconoscimento dei doppi benefici di legge, ciò era stato giustificato dalla prognosi negativa circa la realizzazione in futuro di reati analoghi. Al contrario, il P. non aveva precedenti specifici, non aveva pendenze e in realtà la Corte territoriale non aveva inteso indebolire la sanzione, ragionamento invero inammissibile al riguardo, e quindi aveva dedotto una motivazione meramente soggettiva priva di legami col caso concreto. Del pari, alla stregua della norma di cui all'art. 133 cod. pen., non vi erano ragioni per negare il beneficio della non menzione.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
4. La difesa del ricorrente ha dimesso nota di trattazione conclusiva.
Diritto
5. Il ricorso è infondato.
5.1. In via del tutto preliminare, peraltro, osserva la Corte che i motivi di ricorso possono essere esaminati prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni, che possono essere valutati congiuntamente ai fini di una efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una migliore comprensione delle censure del ricorrente. Allorché infatti le sentenze di primo e secondo grado concordino, come in specie, nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, Lubrano Di Giunno, Rv. 260303), integrando e completando quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella d'appello (Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Scardaccione, Rv. 197250).
5.2. Ciò ricordato in via preliminare, i primi tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro evidente stretta connessione.
5.2.1. In relazione alle ripetute censure, questa Corte di legittimità ha già complessivamente osservato che i destinatari delle norme di cui agli artt. 2087 cod. civ., 23 e 24, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sono, rispettivamente, il datore di lavoro, coloro ai quali può imputarsi la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale ed impianti, e gli installatori e i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, sicché, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, occorre la loro violazione da parte di tali soggetti, ed eventualmente di altri in cooperazione colposa con i primi (Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997).
5.2.2. In conseguenza di ciò, la lettura delle norme in contestazione conferma la correttezza della sentenza impugnata, la cui motivazione va appunto integrata da quanto osservato dal Tribunale.
Vero è, infatti, che l'art. 23, comma 1 cit. (1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro) indica le condotte vietate, mentre l'art. 57, comma 2 ("2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23 sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 10.000 a 40.000 euro") determina la sanzione. Al riguardo, se la fabbricazione indica l'attività di creazione delle attrezzature, dei dispositivi e degli impianti, la fornitura genericamente intesa ricomprende l'attività di tutti coloro che si intromettono nella circolazione di tali beni. Tant'è che l'art. 23 si occupa di "vendita", "noleggio" e di "concessione in uso", mentre la norma sanzionatoria si richiama genericamente al "fornitore", che all'evidenza è appunto colui che "vende", "noleggia" ovvero "concede in uso" il bene. Né vi è dubbio, in specie, che l'odierno ricorrente, nella richiamata qualità sub 1., si sia comunque quantomeno intromesso nella circolazione delle attrezzature.
5.2.3. A questo riguardo, tra l'altro, la stessa imputazione ebbe appunto a contestare la "concessione in uso" delle attrezzature, laddove "in particolare" era "rilevata la presenza di sei paranchi elettrici a catena, che svolgevano la funzione di sostenere in quota una struttura in elementi metallici tralicciati in cui erano a sua volta installati proiettori luminosi/sonori, privi del marchio di conformità CE previsto dalla normativa vigente". Come è stato adeguatamente spiegato, l'attrezzatura complessa non era costituita solamente dai paranchi ma essi, ancorché dotati di conformità, facevano parte di un più complesso impianto che, invece e per le modalità realizzative, avrebbe dovuto essere sottoposto alle verifiche di legge. Tant'è che, come è stato dato atto nella prima sentenza, l'originario produttore dei paranchi ne aveva inibito la messa in funzione nello stato in cui essi si trovavano, proprio in quanto si trattava di prodotto di per sé non pronto all'uso.
5.2.4. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, alcuna lesione può dirsi provocata al diritto di difesa.
Infatti principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità sostanziale, rendendo impossibile per l'imputato difendersi (cfr. ad es. Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun Hope, Rv. 281477; cfr. altresì Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio e altri, Rv. 265946).
In specie, già ab origine era insorta controversia proprio per la legittimità dell'intera struttura, tanto in relazione ai paranchi quanto al resto dell'attrezzatura.
5.3. Per quanto poi riguarda il quarto motivo di censura, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590).
In ragione di ciò, se le sentenze di merito hanno censurato la condotta dell'imputato, nel senso di non avere ottemperato alle prescrizioni dell'Autorità sanitaria quanto all'ottenimento delle dichiarazioni di conformità, d'altro canto l'odierno ricorrente non ha palesato alcun elemento da positivamente valutare ai fini della speciale benevolenza di cui all'art. 62-bis cod. pen., non essendo comunque sufficiente al riguardo la (comunque inesistente) "sostanziale incensuratezza" dello stesso imputato (v. anche infra).
5.4. In relazione infine all'ultimo motivo di censura, e contrariamente ai rilievi del ricorrente, l'esame del certificato penale (certamente verificabile, cfr. ad es. Sez. 1, n. 35495 del 26/09/2006, Salvini e altro, Rv. 235421) ha consentito di verificare che la non menzione della condanna era già stata concessa ancora con la sentenza del Tribunale militare di pace del 1987 pronunciata a carico dell'imputato. Né sono state allegate le ragioni in forza delle quali detto beneficio avrebbe dovuto essere concesso.
5.4.1. Per quanto infine riguarda la sospensione condizionale della pena, vero è che, in tema di sospensione condizionale della pena, non adempie all'obbligo della motivazione il giudice che neghi all'imputato la concessione del beneficio in base alla sola mancata resipiscenza di fronte ai fatti commessi, in quanto essa può condurre ad una prognosi sfavorevole solo se si accompagni all'intenzione del soggetto di voler persistere nella condotta antigiuridica (Sez. 3, n. 34658 del 25/06/2021, Bruno, Rv. 282085).
La Corte territoriale, a questo proposito, ha non illogicamente tratto dalla condotta successiva al reato la prognosi sfavorevole circa la reiterazione del comportamento, proprio in ragione della persistita condotta. Né, in definitiva, anche in tal caso è stato dedotto alcun elemento favorevole relativamente alla posizione del ricorrente, avuto riguardo alle considerazioni svolte dalla sentenza impugnata.
5.4.2. Anche questo profilo di censura, pertanto, non può essere condiviso dalla Corte.
6. La complessiva infondatezza dei motivi di impugnazione comporta quindi il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 25/11/2021