Cassazione Penale, Sez. 4, 14 marzo 2022, n. 8489 - Lavoratore investito da un carrello elevatore. Omessa apposizione della segnaletica orizzontale
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 02/03/2022
Fatto
1. La Corte d'appello di Torino, in data 9 giugno 2021, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Ivrea, il 27 settembre 2018, aveva condannato G.B.R. alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di lesioni personali colpose con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, contestato come commesso in Valperga il 19 novembre 2015, in danno di L.LP..
1.1. Il G.B.R. risponde del predetto reato nella sua qualità di legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione della FACEM s.p.a., nonché di datore di lavoro del L.LP., operaio dipendente della predetta Società. L'addebito si riferisce a un episodio in cui il predetto operaio, transitando a piedi all'interno dello stabilimento della ditta per recarsi al locale spogliatoio/ristoro, veniva investito da tergo da un carrello elevatore condotto da A.F., dipendente della FACEM con mansioni di carrellista. L'urto con le forche del carrello elevatore, sotto le quali il L.LP. rimaneva incastrato, cagionava allo stesso le gravi lesioni descritte in rubrica.
1.2. Il rimprovero mosso al G.B.R. é di non avere evidenziato con opportuna segnaletica orizzontale le vie di circolazione dei mezzi e del personale a piedi, omettendo in specie di predisporre appositi percorsi pedonali tali da consentire il transito in sicurezza (quanto precede in violazione dell'art. 63 comma 1, in relazione all'allegato IV - punti 1.4.1 e 1.4.5 del D.Lgs. 81/2008); nonché di avere omesso di individuare idonee misure atte ad evitare l'investimento di persone a piedi e, in specie, di non avere definito nel DVR le regole di circolazione in uso nei reparti dell'Azienda e di non avere individuato idonee misure organizzative e procedurali sufficienti a garantire la sicurezza dei lavoratori rispetto ai rischi connessi all'uso di carrelli elevatori (art. 28, comma 2, lett. B, del D.lgs. 81/2008).
1.3. Nel ricostruire la dinamica dell'accaduto, la Corte di merito ha evidenziato che l'incidente, verificatosi durante l'attraversamento di un punto di transito dei carrelli elevatori, si era verificato mentre il L.LP., che aveva iniziato ad attraversare dopo avere controllato a destra e a sinistra che non sopraggiungesse nessun carrello, si fermava volgendosi verso un collega per chiamarlo ed andare insieme a consumare un caffé all'apposita macchina. L'assenza di segnalazioni in quel tratto, sulla cui rilevanza causale la difesa aveva incentrato l'appello, é stata rapportata dalla Corte torinese a un'ipotetica rimozione della segnaletica orizzontale dalle strade, con i correlativi effetti sulla sicurezza delle persone; ha inoltre osservato la Corte di merito che, dopo l'accaduto, la Società ha provveduto a predisporre la segnaletica mancante.
2. Avverso la prefata sentenza d'appello ricorre il G.B.R., con atto articolato in un unico motivo, articolato in due parti, con il quale il ricorrente denuncia vizio di motivazione ed anche violazione di legge in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la contestata violazione della norma antinfortunistica e l'evento lesivo: sul piano argomentativo, evidenzia il deducente che il L.LP. e il A.F. (ossia la vittima e il carrellista che lo investì) erano a conoscenza che quello ove avvenne l'incidente era un luogo di possibile transito, come emerge dalle loro dichiarazioni rese in istruttoria. Dunque non può affermarsi che l'assenza di segnaletica orizzontale avrebbe avuto una rilevanza causale nel verificarsi dell'incidente; né é pertinente il raffronto fra la segnaletica da predisporre nello stabilimento e quella prevista per la rete stradale, destinata ad una diversa tipologia di utenti. Sotto altro profilo, il ricorrente evidenzia che il datore di lavoro, fornendo ai due lavoratori le necessarie informazioni e la necessaria formazione circa le regole dell'attraversamento dei luoghi interni allo stabilimento, pose in essere una condotta positiva idonea a evitare eventi del tipo di quello verificatosi, mentre non é dato rilevare la portata impeditiva - richiesta dall'art. 40, comma 2, cod.pen. - dell'apposizione della segnaletica orizzontale, che illogicamente la Corte di merito afferma sussistere "con elevato grado di probabilità".
Diritto
1. Il ricorso non é fondato.
Le regole cautelari di cui si assume la violazione, in base a quanto emerge dalla sentenza impugnata, sono essenzialmente quelle di cui ai punti 1.4.1 e 1.4.5 dell'allegato IV al D.Lgs. 81/2008, avente come disposizione di riferimento l'art. 63 dello stesso decreto, che al detto allegato fa richiamo.
1.1. In particolare, secondo il punto 1.4.1, "le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio".
Secondo il punto 1.4. 5, "nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato".
Alla luce sia della sentenza impugnata, sia dello stesso ricorso, deve darsi per pacifica la violazione di dette prescrizioni, alle quali sarebbe stata data attuazione solo dopo l'incidente per cui é processo.
1. 2. Nell'essenziale può affermarsi che le doglianze afferenti il caso di specie attengono alla rilevanza causale dell'omessa predisposizione della segnaletica orizzontale in corrispondenza del punto di passaggio ove avvenne il sinistro, avuto riguardo, da un lato, al fatto che sia la vittima che il carrellista A.F. fossero a conoscenza che in quel punto era previsto il transito sia dei carrelli, sia dei lavoratori che intendevano recarsi nell'area spogliatoio/ristoro; e, dall'altro, al fatto che il G.B.R. avrebbe provveduto alla formazione e all'informazione dei dipendenti al riguardo.
1.3. Ebbene, quanto accaduto nel caso di specie fa emergere che l'omessa apposizione della segnaletica orizzontale ha avuto sicuro rilievo causale nel prodursi dell'evento, non rilevando a contrario la consapevolezza dei due dipendenti del fatto di trovarsi in una zona di transito ove potevano essere compresenti lavoratori a piedi e mezzi di trasporto (consapevolezza che, certamente, non é risultata salvifica, ciò che dimostra l'inidoneità, quanto meno nello specifico caso, della formazione e dell'informazione che il G.B.R. assume di avere fornito). L'assenza di una specifica disciplina ai fini del transito pedonale, in un luogo caratterizzato anche dal passaggio di carrelli elevatori che trasportavano carichi potenzialmente ostruttivi della visuale per il conducente (come nel caso di specie, atteso che il A.F. stava trasportando due cassoni di metallo di circa un metro di altezza) , avrebbe certamente reso necessario adottare più specifiche e rigorose cautele, atteso che nella zona ove avvenne l'incidente si trovavano locali verso i quali era consueto il transito a piedi di dipendenti che si recavano verso gli spogliatoio verso la macchinetta del caffé, a fine turno. Né può essere derubricato come non pertinente il raffronto della segnaletica orizzontale prescritta dalle regole cautelari dianzi citate e quella apposta sulla rete stradale in relazione al transito veicolare e ai connessi pericoli (anche) per i pedoni: lo scopo di ambedue le prescrizioni e, all'evidenza, quello del mantenimento della sicurezza degli utenti dei diversi luoghi, atteso che i punti di transito pedonale debitamente contrassegnati impongono una particolare cautela a chi é in procinto di transitarvi con un mezzo meccanico.
1.4. Si deve poi rimarcare che, in seguito all'incidente, il G.B.R. non si limitò a predisporre la segnaletica orizzontale, ma lo fece - in base a quanto si ricava dalla narrativa della sentenza impugnata, a pagina 3 - tracciando il punto di passaggio dei dipendenti del reparto stampaggio «in un'altra zona, diversa da quella percorsa il giorno del sinistro ». E ' agevole dedurre che una rivalutazione, sia pure tardiva, della pericolosità del luogo ove si era verificato l'incidente aveva indotto la Società a disciplinare diversamente il transito, consentendolo in un altro punto di passaggio ed apponendovi la necessaria segnalazione.
1.5. . Non é chi non veda, insomma, che la condotta omissiva contestata al G.B.R. a titolo di violazione delle predette regole cautelari, ove correlata alle modalità e alle circostanze in cui si verificò l'incidente, ha avuto certamente rilievo causale, atteso che, ove le citate disposizioni fossero state rispettate e fosse stata apposta sul luogo un'adeguata segnaletica orizzontale, il necessario rispetto della stessa avrebbe introdotto l'obbligo, da parte dei dipendenti, di osservare specifiche modalità comportamentali in corrispondenza con i punti segnalati, con la ragionevole certezza (o, quanto meno, con elevata probabilità logica) che il rispetto di tali modalità da parte dei lavoratori interessati avrebbe evitato eventi del tipo di quello per cui si procede. Ciò corrisponde appieno al paradigma del capoverso dell'art. 40 cod.pen., atteso che certamente sussisteva in capo al G.B.R. l'obbligo giuridico, quale datore di lavoro, di impedire simili eventi lesivi (anche in relazione alla regola generale di cui all'art. 2087 cod.civ., che ispira l'intera materia prevenzionistica) e che la condotta omissiva a lui imputata ebbe rilievo causale sulle lesioni riportate dal L.LP., integrando una tipica ipotesi di "causalità della colpa", ossia di configurabilità del nesso eziologico tra la violazione della regola cautelare e l'evento, atteso che detta regola era volta a prevenire ed evitare eventi della stessa natura di quello verificatosi.
2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 2 marzo 2022.