Tipologia: Accordo
Data firma: 17 febbraio 2021
Validità: 31.10.2022
Parti: Alpitour, Eden Viaggi, Press&Swan/Unione Industriale e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs, RSA/RSU
Settori: Commercio-Turismo, Alpitour-Eden viaggi
Fonte: bancadati.fisascat.it


Sommario:


Verbale di accordo

In data, 17 febbraio 2021, si sono incontrati le Società Alpitour spa, Eden Viaggi spa - Soc. Unipersonale e Press&Swan spa […], assistite […] dall'Unione Industriale di Torino […], le OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs nazionali […], le RSA/RSU assistite dalle relative OOSS Territoriali

Premesso che
- Ai sensi dell'art. 47 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428 e successive modifiche, le Società hanno comunicato alle OO.SS. Nazionali con lettera del 21 dicembre 2020, che la Società Alpitour spa con sede legale in Torino, Via Lugaro n. 15, *** intende procedere ad un'operazione di fusione per incorporazione delle Società Eden Viaggi spa - Soc. Unipersonale con sede legale in Pesaro, Via degli Abeti 24, *** e Press&Swan spa con sede legale in Milano, Via Sebenico 7/A, ***, con efficacia dell'operazione stimata presumibilmente dal 1 marzo 2021.
- Con riferimento a quanto sopra esposto, le OO.SS. Nazionali hanno richiesto un incontro finalizzato ad un esame congiunto della situazione.
- In data 13 gennaio 2021, le parti si sono incontrate e hanno esaurito la procedura sindacale di cui al citato art. 47 della Legge n. 428/1990 e hanno concordato incontri specifici per affrontare i temi che costituiranno oggetto di armonizzazione degli accordi integrativi delle aziende di cui sopra.
Tutto ciò premesso le Parti concordano che a tutti i lavoratori in forza ad Alpitour spa a decorrere, dall'efficacia della fusione per incorporazione verrà applicato il contratto integrativo già vigente presso Alpitour spa che viene modificato ed integrato come di seguito specificato, ai fini di un'armonizzazione con le clausole contenute nel contratto attualmente vigente presso Eden Viaggi spa, con scadenza 31 ottobre 2022.

Diritti sindacali
Le assemblee sindacali potranno svolgersi anche online, attraverso piattaforme aziendali o sindacali. Fermo restando che la titolarità della convocazione dell'assemblea resta in capo alla rappresentanza sindacale e alle OO.SS., l'azienda conferma la messa a disposizione della bacheca sindacale nella sezione della intranet aziendale per comunicare le modalità di collegamento. La moderazione sarà in ogni caso sotto la titolarità delle OO.SS.. La partecipazione all'assemblea virtuale sarà tracciata a cura delle RSA/RSU (tramite modalità da loro definite) e comunicata all'azienda che tratterà il dato per la sola finalità legata al riconoscimento della retribuzione delle ore di assemblea previste dal CCNL (entro il 30 del mese successivo): il dato verrà successivamente cancellato dall'azienda.

Orario di lavoro
A tutti gli Impiegati sono richieste le quattro timbrature giornaliere e ai Quadri le timbrature in entrata al mattino e uscita al pomeriggio.
Premesso che l'orario standard aziendale è così determinato:
09.00 - 13.00 / 14.30 - 18.30
È consentita l'elasticità in ingresso (tra le 08.30 e le 09.30) e in uscita (tra le 12.30 e le 13.45 e tra le 17.30 e le 18.30) tale per cui tutti i dipendenti devono essere in Azienda nelle seguenti fasce orarie:
09.30 - 12.30 / 14.30 - 17.30.
L'elasticità è subordinata alle seguenti regole:
- compatibilità con le esigenze delle singole Unità Organizzative;
- obbligo di pausa di almeno 45 minuti e massimo 2 ore;
- mantenimento di almeno il 25% della struttura nelle fasce orarie dalle ore 09.00 alle ore 09.30 e dalle 17.30 alle 18.30.
Per quanto riguarda il mantenimento del 25% della struttura nelle fasce orarie dalle ore 09.00 alle ore 09.30 e dalle 17.30 alle 18.30, le parti si incontreranno, se necessario con la presenza dei Responsabili, per individuare, a fronte di richiesta specifica delle RSA/RSU, i possibili accorpamenti di Unità Organizzative ai fini del conteggio della suddetta percentuale.
Gli accorpamenti dovranno essere tali da assicurare comunque
- la risposta alle telefonate provenienti dall'esterno;
- nel caso di richieste non urgenti, la trasmissione, da parte dei colleghi presenti al collega interessato, del contenuto della richiesta;
nel caso di richieste urgenti, provenienti dall'interno (in particolare dalle aree dell'operativo) o dall'esterno:
o il recupero delle informazioni
o il coinvolgimento del responsabile nel caso in cui non si abbiano le informazioni necessarie.
Per la Sede di Pesaro - in via sperimentale - l'orario di lavoro standard aziendale sarà dalle
9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30
con flessibilità in ingresso (tra le 08.30 e le 09.30) e in uscita: tra le 12.30 e le 13.45 e tra le 17.30 e 19.00 e pausa pranzo minimo 45 minuti massimo 2,5 ore
Relativamente agli orari di lavoro diversi da quelli sopra indicati, si fa riferimento a quanto sancito dagli accordi sindacali in vigore.
Le parti si incontreranno con cadenza annuale per una verifica congiunta sugli orari di lavoro, anche con riferimento agli accordi in essere.
Le parti si incontreranno inoltre, su richiesta dell'Azienda e/o su richiesta delle RSA/RSU, qualora se ne evidenziasse la necessità.

Part time
Oltre a quanto definito nel CIA Alpitour, si conferma anche la concessione dell'orario ridotto per lavoratori con esigenze di cure parentali di figli minori o lavoratori con problematiche mediche certificate, al di là delle ipotesi previste dalia normativa vigente, appartenenti a reparti che per mansioni presentino caratteristiche idonee al suo svolgimento.
L'orario ridotto potrà essere di 20 o 24 ore settimanali e la concessione sarà subordinata di norma alla possibile turnazione alternata con altro dipendente in modo da garantire la copertura dell'erario di lavoro per tutta la giornata. A tale scopo verranno valutati anche eventuali trasferimenti temporanei presso altri uffici della stessa sede operativa. In tali casi verranno stabiliti percorsi al fine di valorizzare le professionalità acquisite e con il sostegno di eventuali interventi formativi.
I part-time saranno sempre concessi a tempo determinato per un periodo di 6 o 12 mesi, con possibilità di rinnovo subordinato alla permanenza dei requisiti previsti per la concessione. Eventuali richieste di rinnovo devono essere presentate 60 giorni prima della scadenza, mentre ('Azienda fornirà riscontro almeno 30 giorni prima della scadenza stessa.
La richiesta dovrà essere inoltrata dai lavoratori interessati contestualmente al proprio Responsabile ed al reparto Risorse Umane.
Altre richieste relative al part time potranno essere valutate nel rispetto di quanto previsto dalia normativa vigente.

Tirocini ed alternanza scuola lavoro
Le Parti riconoscono reciprocamente che tirocini e stage sono esperienze di carattere formativo e deve essere escluso qualsiasi utilizzo distorto o non conforme alle previsioni normative di tali istituti. Le Parti vigilano affinché i Responsabili degli uffici presso i quali sono ospitati i tirocinanti si attengano scrupolosamente alle convenzioni di tirocinio, evitando qualsiasi utilizzo improprio ed impegnandoli al massimo impegno perché i tirocinanti a loro affidati possano trarre vantaggio da questa esperienza formativa.
L'Azienda si impegna a conseguire e mantenere il c.d. BAQ (Bollino Alternanza di Qualità), riconoscimento previsto da Confindustria per le imprese che adottano buone prassi di alternanza scuola lavoro ed a conseguire eventuali altre certificazioni previste in materia da Istituzioni pubbliche.

Contrasto alle molestie sessuali e violenza nei luoghi di lavoro
In applicazione dell'accordo Nazionale Confindustria, Cgil Cisl e Uil del 25.01.2016 e dei protocolli territoriali di attuazione nonché della convenzione ILO 190, Le Parti ritengono inaccettabile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nel luogo di lavoro, e l'Azienda si impegna ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere.
Il rispetto reciproco della dignità degli altri a tutti i livelli all'interno dei luoghi di lavoro è una delle caratteristiche fondamentali delle organizzazioni di successo. Questa è la ragione per cui le molestie e la violenza sono inaccettabili.
Le Parti firmatarie il presente accordo condannano tali comportamenti in tutte le loro forme e ritengono che sia interesse reciproco contrastare tutte le forme di molestie e di violenza che possono presentarsi sul luogo di lavoro.
Queste possono essere di natura fisica, psicologica e/o sessuale e costituire episodi isolati o comportamenti più sistematici tra colleghi, tra superiori e subordinati o da parte di terzi, come ad esempio ì clienti, e variare da casi di semplice mancanza di rispetto ad atti più gravi, ivi inclusi reati che richiedono l'intervento delle pubbliche autorità.
È interesse di tutte le parti firmatarie il presente accordo, agire in caso di segnalazione o denuncia di molestia o violenza, con la necessaria discrezione per proteggere la dignità e la riservatezza di ciascuno; nessuna informazione deve essere resa nota a persone non coinvolte nel caso, i casi segnalati devono essere esaminati
e gestiti senza indebito ritardo; tutte le parti coinvolte devono essere ascoltate e trattate con correttezza e imparzialità; i casi segnalati devono essere fondati su informazioni particolareggiate; particolare attenzione dovrà essere riservata al rischio della formulazione di accuse strumentali e false, che qualora accertate, potranno essere sanzionate.
Qualora venga accertato che si sono verificate delle molestie o violenze, occorre che l'Azienda adotti misure adeguate, anche dì natura sanzionatoria, nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere. Le vittime riceveranno sostegno e, se necessario, verranno assistite nel processo di reinserimento.
Ove opportuno, le disposizioni del presente capitolo possono essere applicate nei casi di violenza esterna posta in essere, ad esempio, da parte di clienti.
L'Azienda unitamente a Filcams, Fisascat, Uiltucs si impegnano infine a valutare nell'arco della vigenza del presente accordo la condivisione dì ulteriori strumenti e idonee iniziative di sensibilizzazione verso lavoratori e clienti a contrasto di questi fenomeni.
In particolare l’Azienda e le RSA/RSU unitamente alle OO.SS. Territoriali concorderanno iniziative comuni da realizzare anche al fine di una maggiore informazione e formazione delle lavoratrici e dei lavoratori sui contenuti del presente capitolo e sulle procedure previste nel caso del verificarsi di tali gravi molestie e violenze.

Servizio di ristorazione
L'Azienda conferma l'impegno ad introdurre presso la nuova sede di Pesaro un servizio di ristorazione interno.
A partire dal mese di Marzo 2021 fino alla data di trasferimento presso la nuova Sede, l'Azienda si impegna a perfezionare una o più convenzioni con Ristoranti \ Bar collocati nel raggio di 500 metri dalla sede attuale […]
La scelta del menù sarà effettuata - di giorno in giorno - dal ristoratore e non potrà essere variata dal dipendente.
Eventuali richieste aggiuntive saranno a carico del Dipendente.

Dichiarazione delle parti
In relazione alle previsioni degli articoli 2.5 e 2.6 del CIA Alpitour spa le parti confermano che i lavoratori non rientranti nel campo di applicazione delle stesse sono i Quadri, i livelli B1 ai quali viene erogato un importo a titolo di straordinario forfettizzato e gli impiegati ai quali viene erogato un importo a titolo di straordinario forfettizzato.

Durata contratto integrativo aziendale in vigore
Le parti concordano che il presente accordo integra il Contratto Integrativo aziendale di Alpitour spa sottoscritto tra le parti e proroga la validità dello stesso al 31 Ottobre 2022.