Tipologia: Accordo RSU
Data firma: 27 febbraio 1995
Parti: Uniontessile e Filta, Filtea, Uilta
Settori: Tessili, P.M.I.
Fonte: CNEL

Sommario:

  Modalità di costituzione e di funzionamento
1. Ambito e iniziativa per la costituzione.
2. Elezioni.
3) Numero dei componenti.
4) Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio.
  5) Compiti e funzioni.
6) Durata e sostituzione nell'incarico.
7) Revoca della rappresentanza sindacale unitaria.
8) Clausola di salvaguardia.

Accordo per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie

In Roma, il 27 febbraio 1995, tra Uniontessile e Filta, Filtea, Uilta è stato stipulato il presente accordo per la costituzione delle RSU nelle aziende aderenti a Uniontessile, che disciplina la materia relativa alle RSU, contenuta nel Protocollo sottoscritto da Governo e parti sociali il 23.7.93.

Modalità di costituzione e di funzionamento
1. Ambito e iniziativa per la costituzione.
RSU possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali l'azienda occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa di Filta, Filtea, Uilta.
Hanno potere di iniziativa delle liste elettorali ai sensi del punto 5, parte II, Protocollo 23.7.93, a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale ai contenuti del Protocollo stesso e dal presente accordo.
L'iniziativa di cui al comma 1 può essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle associazioni sindacali come sopra individuate.
La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla RSU e dovrà essere esercitata almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato.

2. Elezioni.
I componenti della RSU saranno designati con votazioni a scrutinio segreto e con preferenza unica.
Resta ferma la notifica di 1/3 dei componenti di nomina delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
Per le OO.SS. firmatarie del presente accordo è ammessa la presentazione di liste distinte o di liste tra loro collegate.
In quest'ultimo caso il numero massimo dei candidati risulterà dalla somma di quelli ammessi per ciascuna lista, senza l'aumento di 1/3.

Chiarimento a verbale.
In relazione a quanto previsto dal comma 3, punto 2, Filta, Filtea, Uilta chiariscono che nella lista collegata proporranno rispettivamente un numero di candidati fino ad un massimo di 2/3 dei seggi disponibili.
Nella definizione dei Collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai, intermedi impiegati e Quadri di cui all'art. 2095 c.c., nei casi di incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale sull'unità produttiva, per garantire un'adeguata composizione della rappresentanza.
Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di lavoratrici e lavoratori, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
Ferma restando l'eleggibilità di operai, impiegati e quadri non in prova in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni, possono essere candidati anche i lavoratori con contratto non a tempo indeterminato, il cui contratto di assunzione consenta alla data delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro di almeno 6 mesi.
Al termine del contratto non a tempo indeterminato ed in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro il mandato conferito scade automaticamente.
I membri decaduti saranno sostituiti secondo le regole stabilite dal Regolamento elettorale Filta, Filtea, Uilta.
I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro, utilizzando le ore di assemblea di cui all'art. 20, legge 20.5.70 n. 300.

3) Numero dei componenti.
Fermo restando quanto previsto nel Protocollo 23.7.93, sotto il titolo rappresentanze sindacali, al punto 8, il numero dei componenti le RSU sarà pari a:

dipendenti

componenti

a) da 16 a 120 3
b) da 121 a 360 6
c) da 361 a 600 9
d) da 601 a 840 12
e) da 841 a 1030 15
f) da 1031 a 1320 18
g) da 1321 a 1560 21
h) da 1561 a 1600 21

4) Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio.
I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III, legge 20.5.70 n. 300.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle associazioni sindacali da accordi collettivi di diverso livello in materia di numero, dei diritti, dei permessi e dalle libertà sindacali dei dirigenti delle RSA ivi incluso quanto previsto dal CCNL 4.6.91 art. 17.
Sono fatti salvi in favore delle OO.SS. stipulanti i seguenti diritti:
- le ore eccedenti rispetto a quelle previste dall'art. 23, legge n. 300/70, saranno comunque fruite dai componenti delle RSU, con attribuzione individuale del 55% del loro ammontare, e tramite le organizzazioni di appartenenza alle quali è attribuito pariteticamente il restante 45%. La RSU provvederà a nominare al proprio interno un responsabile per la gestione amministrativa delle ore di permesso, il cui nominativo sarà comunicato all'azienda;
- le ore di permesso mensili non usufruite, potranno essere utilizzate durante il corso dell'anno solare. Detti permessi saranno computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali;
- nelle aziende che occupano più di 15 viaggiatori o piazzisti la RSU è integrata con un rappresentante di tale personale, che verrà designato con elezione diretta da parte degli appartenenti a tale categoria;
- nel caso in cui i viaggiatori o piazzisti siano distribuiti in più unità produttive di una stessa azienda il loro rappresentante si integrerà nella RSU della sede centrale;
- ai suddetti rappresentanti dei viaggiatori e piazzisti spettano, per il disimpegno delle loro funzioni 3 giorni di permesso ogni trimestre, cumulabili nell'anno. Tali permessi, data la specificità dell'attività dei viaggiatori o piazzisti non rientrano nella regolamentazione generale. Ai rappresentanti che svolgano la loro attività di lavoro in una zona che disti oltre km. 250 dalla sede dell'azienda sarà riconosciuto, a loro richiesta, un ulteriore giorno di permesso al trimestre;
- diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, legge 20.5.70 n. 300;
- diritto di affissione di cui all'art. 25, legge 20.5.70 n. 300.

5) Compiti e funzioni.
Le RSU subentrano alle RSA e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.
La RSU e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del CCNL, possono stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le procedure e modalità e nei limiti stabiliti dal CCNL e dall'Accordo 23.7.93.

6) Durata e sostituzione nell'incarico.
I componenti della RSU restano in carica per 3 anni, al termine dei quali decadono automaticamente.
Al termine del contratto non a tempo indeterminato ed in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il mandato conferito scade automaticamente.
Il componente dimissionario o decaduto, sarà sostituito mediante modalità definite dal Patto unitario 2.1.94 Filta, Filtea, Uilta.

7) Revoca della rappresentanza sindacale unitaria.
La RSU decade dal mandato se i delegati dimissionari sono superiori al 50% delle RSU.
Le sostituzioni dei componenti avverranno attraverso nuove elezioni secondo modalità previste dal presente accordo e dal regolamento elettorale.

8) Clausola di salvaguardia.
Le OO.SS., dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20.5.70 n. 300, che siano firmatarie del presente CCNL o, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della norma sopra menzionata.
Uniontessile-Confapi prende atto del Regolamento elettorale Filta, Filtea, Uilta del 4.1.94, che costituisce modalità applicative del presente accordo per la categoria.