Regione Lombardia
D.g.r. 7 marzo 2022 - n. XI/6071
Approvazione linee guida per la gestione delle terre di fonderia di metalli ferrosi
B.U.R. 11 marzo 2022, n. 10

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:
• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale»;
• la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26: «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
Visti in particolare gli artt. 184 bis e 184 ter del d.lgs. n. 152/06, relativi ai sottoprodotti ed alla cessazione della qualifica del rifiuto (c.d. «end of waste»);
Viste le linee guida SNPA relative alla cessazione della qualifica di rifiuti approvate con delibera n. 62/2020;
Visto l’«Atto di indirizzi, ai sensi del comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 in materia di programmazione della gestione dei rifiuti e delle bonifiche «Piano verso l’economia circolare» approvato con d.c.r. n. 980 del 21 gennaio 2020 e la d.g.r. n. 5776 del 21 dicembre 2021 di presa d’atto della proposta di aggiornamento del Programma Regionale di Gestione Rifiuti;
Vista la «Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile» ed in particolare il paragrafo «4.4 Economia circolare e modelli di produzione sostenibili»;
Visto il d.d.s. n. 12584 del 23 settembre 2021: «Approvazione indicazioni relative all’applicazione dell’art. 184-ter a seguito delle modifiche apportate con d.l. n. 77/2021 e legge di conversione n. 108 del 28 luglio 2021»;
Considerato che:
• il comma 2 dell’art. 3-quinquies del d.lgs. 152/06 prevede che «le regioni (...) possono adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un’arbitraria discriminazione, anche attraverso aggravi pro-cedimentali»;
• il comma 5-bis dell’art. 195 del d.lgs. 152/06 prevede che «Nelle more dell’esercizio da parte dello Stato delle competenze di cui al comma 2, lettere a) e g), le Regioni (...) possono disciplinare comunque tali aspetti, con l’obbligo di adeguamento alle sopravvenute norme nazionali entro 6 mesi» e che la lettera a) richiamata è relativa a «indicazione dei criteri e delle modalità di adozione, secondo principi di unitarietà, compiutezza e coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti»;
• l’art. 17, comma 1, lettera e) della l.r. 26/2003 prevede che Regione abbia tra le sue funzioni quella dell’«adozione di direttive procedurali e tecniche per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie spettanti alle province»;
Atteso che le terre di fonderia di metalli ferrosi costituiscono uno dei flussi quantitativamente maggiori di residui prodotti in Lombardia;
Considerato che nel rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti e dei principi dell’economia circolare e dello sviluppo sostenibile è opportuno agevolare gli utilizzi dei residui industriali, quali le scorie, primariamente come sottoprodotti e quindi tramite il loro riciclaggio e la cessazione della qualifica del rifiuto, minimizzando il ricorso alle discariche;
Dato atto che a livello comunitario e nazionale non sono fornite indicazioni specifiche per la gestione delle terre di fonderia di metalli ferrosi come sottoprodotti o come «end of waste»;
Considerato che, in assenza di criteri per l’end of waste comunitari o nazionali, le Autorità competenti possono autorizzare la cessazione della qualifica di rifiuto per le terre di fonderia «caso per caso», previo parere obbligatorio di ARPA ai sensi dell’art. 184 ter del d.lgs. 152/06;
Ritenuto opportuno fornire indicazioni alle Autorità competenti per l’autorizzazione «caso per caso» della cessazione della qualifica del rifiuto, al fine di:
• assicurare standard elevati ed omogenei sul territorio di tutela dell’ambiente e della salute nell’applicazione dei criteri generali stabiliti dell’art. 184 ter del d.lgs. 152/06;
• fornire supporto alle Autorità competenti e favorire la semplificazione dei procedimenti;
• dare un quadro di riferimento certo e comune agli opera-tori, al fine di favorire una gestione di tali residui maggior-
mente «circolare»;
Considerato che ARPA ha fornito supporto tecnico alla stesura di tali linee guida individuando le condizioni a cui l’attività deve conformarsi affinché le terre di fonderia di metalli ferrosi prodotte possano essere considerate «end of waste» e che pertanto, anche ai fini della semplificazione procedurale, si ritiene che la conformità alle linee guida regionali sostituisca di fatto per ciascuna istanza il parere di ARPA previsto dall’art. 184 ter d.lgs. 152/06 relativamente alla cessazione della qualifica di rifiuto, come previsto anche dal d.d.s. n. 12584 del 23 settembre 2021;
Considerato che, per quanto riguarda la gestione come sottoprodotto, le linee guida, contenenti criteri dettagliati per l’applicazione dei criteri generali dell’art. 184-bis del d.lgs. n. 152/2006, possono essere uno strumento a supporto dei produttori per valutare e dimostrare il rispetto della norma citata;
Atteso che gli uffici regionali hanno redatto le bozze di linee guida e che queste sono state portate al confronto con Enti e soggetti portatori di interessi, secondo i passaggi e le modalità di seguito elencate:
• in data 19 febbraio 2019 riunione del «Tavolo scorie di fusione», istituito nell’ambito dell’Osservatorio regionale per l’Economia Circolare e la Transizione Energetica, costituito dai diversi portatori di interessi (ANCI Lombardia, Province, associazioni di categoria, Università ed enti di ricerca, associazioni ambientaliste, ARPA), con l’accordo dei partecipanti per la redazione di un documento sulla gestione delle terre di fonderia di metalli ferrosi;
• in data 1° luglio 2019 confronto sulla bozza documento con Assofond e ARPA;
• in data 18 ottobre 2019 riunione del Tavolo scorie con presentazione bozze di documenti preparate e confronto;
• nota del 26 marzo 2020 con la quale si informava il Mini-stero del lavoro in corso di approfondimento sulla gestione delle terre di fonderia di metalli ferrosi;
• in data 30 giugno 2020 riunione del Tavolo scorie con confronto dei partecipanti sulla bozza di documento;
• numerosi confronti informali con Assofond ed ARPA sul contenuto della bozza;
• in data 14 luglio 2020 pubblicazione della bozza, rivista sulla base delle fasi precedenti, sul sito internet regionale e sul portale «Open Innovation» e apertura della consultazione pubblica con possibilità per qualunque soggetto di inviare osservazioni;
• nota del 14 luglio 2020 a Ministero ed ISPRA di aggiorna-mento riguardo agli sviluppi del lavoro e di informazione riguardo l’avvio della consultazione pubblica;
• valutazione delle osservazioni ricevute nell’ambito della consultazione pubblica, anche con confronti informali tra i soggetti laddove necessario, che ha portato ad alcune modifiche del documento, con particolare riferimento alle osservazioni di ISPRA;
• in data 8 settembre 2021 riunione del Tavolo scorie con aggiornamento avanzamenti;
• in data 16 settembre 2021 confronto su documento gestione scorie acciaieria con Assofond e ARPA;
• in data 28 ottobre 2021 invio del documento a tutti i partecipanti al Tavolo per eventuali osservazioni;
• nota del 28 ottobre 2021 di invio al Ministero della Transizione Ecologica e, per conoscenza, ad ISPRA ed alla Regione capofila del coordinamento interregionale rifiuti, del documento rivisto sulla base di tutti i passaggi precedenti;
• revisione del documento sulla base delle osservazioni arrivate dai partecipanti al tavolo e trasmissione nuovo testo in data 15 febbraio 2022 ai partecipanti al tavolo, preannunciando di considerare come presa d’atto del tavolo l’assenza di osservazioni ostative entro la scadenza del 21 febbraio 2022;
• valutazione dell’unica osservazione pervenuta entro il termine del 21 febbraio 2022 e conseguente presa d’atto finale del documento da parte del Tavolo scorie;
Ritenuto pertanto opportuno approvare l’Allegato A: «Linee guida per la gestione delle terre di fonderia di metalli ferrosi»;
Dato atto del fatto che le linee guida sono cedevoli rispetto ad eventuali normative comunitarie o nazionali che dovessero sopravvenire, alle quali le presenti linee guida dovranno essere adeguate;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell’XI legislatura;
Dato atto che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 64/2018 e pubblicato sul BURL del 28 luglio 2018, ed in particolare il punto 190.Ter.09.03 «Sviluppo dell’economia circolare per ridurre la produzione di rifiuti e per il loro riutilizzo» come aggiornato con d.g.r. n. 3748 del 30 ottobre 2020;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
 

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il seguente allegato, parte integrante della presente delibera: «Linee guida per la gestione delle terre di fonderia di metalli ferrosi»;
2. di dare atto che le linee guida forniscono indicazioni alle Autorità competenti per l’autorizzazione «caso per caso» della cessazione della qualifica del rifiuto e che la conformità ai disposti in esse contenuti sostituisce di fatto il parere di ARPA previsto dall’art. 184 ter del d.lgs. 152/06 relativamente alla cessazione della qualifica di rifiuto delle terre di fonderia di metalli ferrosi;
3. di dare atto che, per quanto riguarda la gestione come sottoprodotto, le linee guida possono essere uno strumento a supporto dei produttori per valutare e dimostrare il rispetto dei criteri dell’art. 184-bis del d.lgs. n. 152/2006;
4. di disporre la pubblicazione della delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia;
5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni, secondo quanto previsto dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, secondo quanto previsto dal d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il segretario: Enrico Gasparini


Allegato

Linee guida per la gestione delle terre di fonderia di metalli ferrosi