Cassazione Penale, Sez. 7, 16 marzo 2022, n. 8812 - Obbligo di redigere il POS, di realizzare una recinzione volta ad impedire l'accesso ad estranei e di provvedere all'armatura o al consolidamento del terreno


 

Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: GALTERIO DONATELLA
Data Udienza: 21/01/2022
 

Fatto




1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Imperia ha dichiarato D.S. non punibile per la particolare tenuità del fatto in relazione al reato di cui agli artt. 109, 118 secondo comma, 96 lett. g) e 159 d. lgs. 81/2008 consistito nell'omessa realizzazione di una recinzione volta ad impedire l'accesso ad estranei, nel mancato consolidamento del terreno e nell'omessa redazione del documento di valutazione dei rischi in relazione a lavori di sfalcio su un'area di cui era stato incaricato in qualità di titolare della ditta Sanremo Piante.
2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto appello innanzi alla Corte di appello di Genova, riconvertito in ricorso per cassazione, con il quale ha articolato un unico motivo con il quale contesta l'affermazione di responsabilità, rilevando come i lavori di sfalcio degli arbusti sul terreno, appena cominciati al momento del sopraluogo dei vigili, interessassero una piccola area in stato di abbandono, che nulla aveva in comune con un cantiere, che l'intervento in corso consistesse in attività di ripulitura e taglio delle piante con attrezzi manuali, non rientranti fra quelli disciplinati dal Titolo IV del d. lgs. 81/2008, con conseguente inapplicabilità degli artt. 109 e 118 previsti esclusivamente nell'ipotesi in cui sia stato installato un cantiere per lavori edili di splateamento o sbancamento e come in ogni caso le prescrizioni impartitegli dall'organo di vigilanza fossero di impossibile esecuzione in quanto incompatibili con lo stato dei luoghi, come testimoniato dal perito di parte, oltre a non presentare l'area, secondo quanto riferito dallo stesso teste, alcuna situazione di pericolo.
manuali deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt/all'art. e al vizio motivazionale,
2.2. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt./all'art. e al vizio motivazionale,
2.3. Con il terzo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt./all'art. e al vizio motivazionale.
 

Diritto

 


Sebbene l'istituto della conversione dell'impugnazione previsto dall'art. 568, 5 comma cod. proc. pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determini l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente per la sua impugnazione secondo le ordinarie norme processuali, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico (ed eventualmente, se si tratta della Corte di Cassazione, ritenere il giudizio qualificando l'impugnazione come ricorso, a norma degli artt. 620 lett. i) e 621 cod. proc. pen.), ciò non si traduce tuttavia in una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato: l'atto convertito deve aver infatti, i requisiti di sostanza e di forma propri dell'impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta, non consentendo il favor impugnationis deroghe di sorta alle norme che formalmente e sostanzialmente disciplinano i diversi mezzi di gravame (Sez. 4, Sentenza n. 5291 del 22/12/2003 - dep. 10/02/2004, Stanzani, Rv. 227092; Sez. 1, n. 2846 del 08/04/1999 - dep. 09/07/1999, Annibaldi R, Rv. 213835).
Ciò chiarito, il presente ricorso, compendiandosi di censure meramente fattuali e comunque volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie che, in quanto avulse da travisamenti di emergenze processuali, sono estranee al sindacato di legittimità, deve essere dichiarato inammissibile.
Sebbene i lavori in corso di esecuzione al momento del sopralluogo da parte dell'ispettore consistessero in operazioni di taglio e di sfalciamento degli arbusti presenti sul terreno, non risulta affatto accertato che a tali operazioni, che la stessa difesa definisce prodromiche ad una successiva cantierizzazione, si limitasse l'appalto conferito all'imputato, tenuto peraltro conto che dalla sentenza impugnata risulta la presenza anche di una ruspa: in ogni caso le deduzioni svolte nel ricorso si fondano su meri stralci delle deposizioni dei testi a difesa che certamente non consentono, sia per l'indebita frantumazione dei relativi contenuti degli atti processuali che non possono che essere riguardati nella loro interezza ai fini di un eventuale travisamento, sia per il silenzio serbato sulla testimonianza dell'ispettore, cui il giudice di merito ha invece fatto riferimento, di ritenere l'impugnativa sul punto autosufficiente (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014 - dep. 29/05/2015, Savasta e altri, Rv. 26360101).
Difettano conseguentemente alla radice i presupposti per ritenere indebitamente ascritti al prevenuto le specifiche violazioni previste dal d. lgs. in materia di sicurezza del lavoro, consistenti, a fronte di un'area ubicata in zona impervia, con un dirupo a pochi metri dall'ingresso neppure visibile per la presenza degli arbusti, già oggetto di frane, con rischio di caduta dall'alto dai lavoratori, così come accertato dalla sentenza impugnata, nell'obbligo di redigere il piano operativo di sicurezza rischi (art. 96 lett. g), di dotare il terreno di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni (art. 109), nonché, in ragione del rischio di frane o scoscendimenti di provvedere all'armatura o al consolidamento del terreno (art. 118 secondo comma).
Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

 

P.Q.M.
 



Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di€ 3.000 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso il 21.1.2022