Tipologia: Accordo
Data firma: 11 novembre 2021
Validità: 01.01.2021 - 31.12.2023
Parti: L’Oréal, Helena Rubinstein/Assolombarda e RSU/Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Chimici, L'Oreal, Helena Rubinstein
Fonte: bollettinoadapt.it


Sommario:

 

Premessa
[premesse]
Relazioni industriali
Formazione
Responsabilità Sociale - Progetto Share & Care

 

Piano welfare: Contributo Fonchim e Conto Welfare Individuale
Premio di partecipazione 2021-2023
Clausola finale


Addì, 11 novembre 2021, in Milano, presso l’Assolombarda, si sono incontrati: le Società L’Oréal Italia spa e Helena Rubinstein Italia spa, […], con l’assistenza dell’Assolombarda medesima, […], le strutture territoriali di Milano di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil […], in assistenza alle RSU delle rispettive Società.

Premesso che:
a) l’architettura complessiva dell’accordo integrativo aziendale del 05.07.2017, comprendente anche il Premio di Partecipazione (di seguito, anche, PdP o Premio), ha soddisfatto le Parti in relazione ad aspettative e obiettivi, reciprocamente attesi. L’accordo è scaduto il 31.12.2020.
b) In data 21.01.2021, le Parti hanno avviato il confronto per il rinnovo dell’accordo per il successivo triennio, ma, stante il permanere dell’emergenza sanitaria e sociale dovuta alla pandemia per Covid19, che continua a causare gravi ripercussioni anche nel tessuto industriale del nostro Paese, con contrazioni e difficoltà, sempre più diffuse, delle attività lavorative e conseguenti effetti sulla determinazione di obiettivi e priorità aziendali, nonché il sopraggiungere di urgenti criticità organizzative (le quali hanno, poi, condotto ad una procedura di licenziamenti collettivi, avviata il 05.7.2021), la negoziazione per il rinnovo dell’accordo integrativo aziendale è stata temporaneamente sospesa, come evidenziato dal verbale del 01.6.2021.
c) Nel corso degli incontri effettuati alla ripresa, le Parti hanno dato luogo alla discussione e al confronto per il rinnovo della contrattazione di secondo livello di L’Oréal Italia spa e Helena Rubinstein Italia spa, nei modi e nei termini previsti dall'alt 48 del vigente CCNL di settore. Al fine d’acquisire gli indispensabili elementi di conoscenza comuni per la definizione di un nuovo accordo integrativo aziendale, sono state illustrate, discusse e valutate la situazione economica e di mercato di L’Oréal Italia spa e di Helena Rubinstein Italia spa e le relative condizioni di redditività e competitività.
d) Nel corso dei predetti incontri sono stati, inoltre, illustrati, discussi e valutati i parametri, i meccanismi e gli obiettivi che L’Oréal Italia spa e Helena Rubinstein Italia spa hanno proposto per la definizione di un Premio di Partecipazione (di seguito, PdP), in coerenza con l’attuale situazione economica, di mercato e nel quadro di un contesto economico-produttivo non ancora stabilizzato dopo l’emergenza pandemica che ha investito tutti i settori industriali, ivi compreso quello afferente alla produzione e commercializzazione dei prodotti cosmetici.
e) Sono state, infine, analizzate e discusse le tematiche concernenti le relazioni industriali, la formazione, le iniziative di responsabilità sociale, i parametri ed i meccanismi del Premio di Partecipazione e, su scelta del lavoratore, la possibilità di convertirlo in prestazioni e servizi di welfare contrattuale e aziendale.
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, che annulla e sostituisce i precedenti accordi integrativi aziendali delle Sedi di L’Oréal Italia spa e Helena Rubinstein Italia spa, così come ogni altra precedente intesa sugli argomenti trattati.

Relazioni industriali.
Relazioni industriali aperte e trasparenti, basate sul dialogo e sul confronto rispetto ai temi di comune interesse contribuiscono a creare i presupposti per un positivo sviluppo aziendale. Le Parti condividono, pertanto, la bontà e l’efficacia del sistema di relazioni in essere, al quale sarà data continuità nel tempo, al fine di renderlo sempre più armonico ed efficace.

Formazione.
La formazione è un elemento essenziale per l’adeguamento e lo sviluppo professionale delle risorse umane dell’Azienda. A tal fine, le Parti convengono che gli aspetti correlati alla formazione siano oggetto di dialogo con le RSU, anche con specifici incontri da calendarizzare ogni anno, con particolare attenzione alla possibilità d’utilizzare fonti di finanziamento pubblico, laddove compatibili con i piani formativi previsti.
[…]

Responsabilità Sociale - Progetto Share & Care.
La responsabilità sociale dell’impresa è un elemento importante e qualificante del dialogo tra le Parti, che hanno inteso valorizzarla nel presente accordo, in maniera concreta, attraverso specifiche disposizioni che sono espressione di valori comuni e condivisi.
Un esempio concreto in tal senso è il progetto internazionale di L’Oréal denominato “Share & Care”, in continua evoluzione ed ampliamento, che ha l’obiettivo di predisporre una serie di protezioni sociali relative ai bisogni essenziali di ogni collaboratore, in particolare in quattro aree: “Protect” (protezione sociale in caso di eventi gravi ed inaspettati), “Health” (benessere e salute), “Balance” (equilibrio vita personale-lavorativa e supporto alla genitorialità/famiglia), “Workplace” (qualità della vita al lavoro).
Permessi per visite mediche.
Ogni dipendente assunto a tempo indeterminato ha la possibilità d’utilizzare, in caso di necessità, fino a 40 ore all’anno di permesso retribuito per visite mediche, certificate con apposita documentazione. Tale disponibilità, che sarà riproporzionata in caso di orario part-time, si esaurisce nell’anno di riferimento e non potrà essere riportata negli anni successivi.
Genitori al lavoro e assistenza ai familiari (anziani o non autosufficienti).
Le Parti hanno congiuntamente lavorato ad un progetto orientato a favorire l’equilibrio tra vita lavorativa e vita personale dei genitori di bambini in tenera età, considerato come un tema di prioritaria importanza e, altresì, a fornire concreti strumenti di supporto per l’assistenza di familiari anziani con più di 75 anni o non autosufficienti (definiti secondo la normativa vigente).
Le Parti hanno quindi identificato ulteriori aree di miglioramento, rispetto alla normativa vigente e alle previsioni dei precedenti accordi in materia, concordando sui seguenti trattamenti di miglior favore per i dipendenti assunti a tempo indeterminato:
a) Orario flessibile.
Per la Sede di Milano Primaticcio, fermo restando l’orario di lavoro giornaliero e settimanale, è previsto, su richiesta di uno dei genitori interessati e fino al 3° anno di età del bambino, l’ampliamento della flessibilità in entrata, dalle ore 08:00 alle ore 10:30, con conseguente orario d’uscita in funzione dell’orario da effettuarsi. Resta inteso che, nel caso in cui entrambi i genitori prestino la propria attività presso l’Azienda, l’orario flessibile sarà concesso alternativamente ad uno solo dei due genitori. Tale orario lavorativo potrà essere richiesto dai dipendenti anche per l’assistenza ai familiari anziani con più di 75 anni o non autosufficienti, con le stesse modalità sopra previste.
b) Part-Time.
Per la Sede di Milano Primaticcio, su richiesta di uno dei genitori interessati e fino al 3° anno di età del bambino, sarà concesso un orario part-time orizzontale di 30 ore settimanali e di 6 ore giornaliere. Resta inteso che, nel caso in cui entrambi i genitori prestino la propria attività presso (’Azienda, l’orario part-time sarà concesso alternativamente ad uno solo dei due genitori.
Tale orario lavorativo potrà essere richiesto dai dipendenti anche per l’assistenza ai familiari anziani con più di 75 anni o non autosufficienti, per una durata massima di tre anni, con le stesse modalità sopra previste.
c) Astensione facoltativa (congedo parentale art. 32 D.Lgs. 151/2001).
A far data dal 01.12.2021 in caso d’utilizzo del periodo d’astensione facoltativa, in aggiunta al trattamento economico a carico dell’INPS pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera, l’Azienda erogherà un ulteriore 30% della retribuzione lorda, portando l’erogazione totale al 60%. Quanto sopra per un periodo massimo di 6 mesi ed entro i 3 anni di età del bambino.
d) Assistenza al bambino malato.
1) In relazione alle giornate di permesso non retribuito previste dalla normativa vigente in caso di malattia del bambino fino all’10° anno d’età, le Parti concordano che tali giornate potranno essere sostituite dall’utilizzo, in priorità, di giornate di ferie/riposi compensativi, conto ore prelevati dalle spettanze individuali.
2) A far data dal 01.01.2022 sono previste fino a tre giornate di permesso retribuito all’anno (frazionabili ad ore), finalizzate ad organizzare l’assistenza del bambino nel corso della prima giornata di malattia, fino al 3° anno di età del bambino; il permesso retribuito di cui al presente punto d.2) potrà anche essere utilizzato in maniera alternativa dai dipendenti anche in caso di malattia dei familiari anziani con più di 75 anni o non autosufficienti.
3) Le 40 ore di permesso retribuito per visite mediche, aziendalmente riconosciute ai propri dipendenti, potranno essere utilizzate dai genitori anche per visite mediche riguardanti il bambino fino al 16° anno di età. Tali ore saranno riproporzionate in caso di orario part-time; il permesso retribuito di cui al presente punto d.3) potrà anche essere utilizzato in maniera alternativa anche dai dipendenti per l’assistenza ai familiari anziani con più di 75 anni o non autosufficienti per le visite mediche riguardanti il familiare in tale condizione, con le stesse modalità sopra previste.
Quanto sopra indicato ai punti d.1), d.2) e d.3) sarà riconosciuto a fronte di presentazione di certificato medico attestante lo stato di malattia del bambino (punti d.1 e d.2) o l’effettuazione della visita medica (punto d.3). I permessi di cui ai punti d.1), d.2) e d.3) potranno essere fruiti alternativamente da uno solo dei due lavoratori, qualora entrambi fossero dipendenti delle Società.
e) Asilo nido. […]
f) Permesso natalità. […]
Protocollo Sanitario
A partire dal mese di ottobre 2019 è stato introdotto un nuovo protocollo sanitario (check up) con cadenza annuale e prestazione migliorative rispetto ai protocolli in essere in precedenza. Le Parti monitoreranno l’utilizzo dello stesso, valutando eventuali aggiustamenti.
Permessi per lutto […]