Tipologia: Protocollo green pass
Data: febbraio 2022
Parti: ASP Mar Adriatico Centrale e RSA/Uil-Trasporti, Fit-Cisl, Filt-Cgil
Settori: Trasporti, Porti, Mar Adriatico Centrale
Fonte: porto.ancona.it
Protocollo per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale dipendente e di tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, all’interno della sede dell’ente, anche sulla base di contratti esterni in coerenza con le linee guida approvate con D.P.C.M. del 12 ottobre 2021
Aggiornamento per l’attuazione delle previsioni recate dal d.l. 7 gennaio 2022 n. 1 recante “misure urgenti per fronteggiare l'emergenza covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”.
Ambito di applicazione
L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, ha esteso a tutto il personale delle PP.AA.. ivi compresa la Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) quale condizione per l’accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa.
In attuazione di quanto sopra, con riferimento al personale dipendente di questo Ente ed alle misure di diretta competenza di questa AdSP, è stato elaborato il prescritto protocollo operativo ai sensi dell’art. 1 D.L. 21 settembre 2021 n. 127, adottato con Ordinanza n. 27/2021 del 14.10.2021 e sono state implementate, in coerenza ed in attuazione delle Linee Guida di cui al D.P.C.M. 12 ottobre 2021, le procedure di verifica delle certificazioni dei dipendenti all’ingresso degli Uffici attraverso l’utilizzo della app gratuita di verifica nazionale denominata Verifica C19, sviluppata dal Ministero della Salute per il tramite di SOGEI, che consente di leggere il QR code della Certificazioni verdi COVID-19, senza alcuna registrazione e conservazione nel dispositivo dei dati delle certificazioni sottoposte a controllo, in applicazione del principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5 del Regolamento 2016/679 (EU) nel pieno rispetto della normativa privacy.
È stato, parimenti, sottoscritto con le RSA il protocollo in materia di prevenzione e sicurezza dei dipendenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale sui luoghi di lavoro in ordine alla prosecuzione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, questo vieppiù considerata la circostanza che l’unica categoria di soggetti esclusa dall’obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici era quella degli utenti ovvero di coloro i quali si presentavano presso gli Uffici per la erogazione del servizio che questa AdSP è tenuta a prestare.
In relazione ai servizi forniti all’utenza, questo Ente, quale datore di lavoro, ha predisposto le misure di contenimento affidate al documento sottoscritto di concerto con le RSA ed applicabili anche all’utenza, al fine di evitare la circostanza che ivi potessero accedere soggetti non tenuti ad esibire o a possedere il green pass e che questo potesse comportare rischi di esposizione al contagio per il personale dipendente, soggetto invece alle previsioni recate dal D.l. 127/2021.
Con il D.L. 7 gennaio 2022 n. 1 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, sono state adottate ulteriori misure di prevenzione e contenimento del Covid 19 cui questo Ente intende adeguare, come in effetti adegua, le determinazioni già assunte - sulla scorta della disciplina sopra citata - alla novella da ultimo intervenuta.
In particolare, l'art. 1 D.L. 1/2022 introduce nell'ambito del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 2021, n. 76, una nuova disposizione ovverosia l'art. 4-quater, a mente del quale, a decorrere dall' 8 gennaio 2022 e sino al 15 giugno 2022, è previsto l'obbligo vaccinale per tutti i soggetti che abbiano compiuto, o che compiranno in tale arco temporale, i 50 anni di età.
Tale obbligo riguarda i cittadini italiani o di altri Stati membri dell'Unione Europea residenti nel nostro territorio, nonché i cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
Le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del predetto obbligo vaccinale - anche per i soggetti per i quali lo stesso già vigeva in virtù di precedenti interventi normativi, i cui contenuti restano, comunque, fermi - sono irrogabili dal 1° febbraio 2022 e sono di competenza del Ministero della Salute, per il tramite dell'Agenzia delle Entrate.
In correlazione a tali misure, il medesimo art. 1, inserendo nell'ambito del richiamato D.L. 44/2021 l'art. 4-quinquies, prevede che, a decorrere dal 15 febbraio 2022, le persone di età superiore ai 50 anni, siano essi lavoratori pubblici o privati, hanno l’obbligo di possedere per l'accesso ai luoghi di lavoro il green pass "rafforzato" e siano tenuti ad esibirlo.
Al riguardo, si evidenzia che il possesso del certificato verde "rafforzato", la cui verifica spetta ai datori di lavoro, costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
I soggetti che ne siano sprovvisti non possono accedere ai luoghi di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Nei casi in cui la vaccinazione sia legittimamente omessa o differita, ai sensi del suddetto art. 4-quater, comma 2, il datore di lavoro adibisce i soggetti interessati anche a mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da limitare i rischi di diffusione del virus.
L'irrogazione delle sanzioni connesse alla mancata verifica del possesso del green pass "rafforzato" e all' accesso ai luoghi di lavoro in assenza dello stesso è di competenza dei prefetti, che vi provvedono con l'osservanza, per quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
L’obbligo di esibizione del green pass è stato previsto per ogni soggetto che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività.
Per accedere agli Uffici di questo Ente oltre al personale dipendente, qualunque altro soggetto dovrà essere munito di “green pass”, ivi inclusi i visitatori, che ivi si rechino per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro.
Fermi restando gli obblighi riconnessi alle misure di prevenzione adottate da questo Ente in materia di prevenzione della diffusione del Covid19, cui l’utenza dovrà comunque attenersi (utilizzo mascherina, disinfezione, distanza di sicurezza, rilevazione della temperatura), nonché gli obblighi comunicativi discendenti dal CCNL porti, alla parte datoriale nel caso in cui il lavoratore riporti sintomi del Covid o che risulti positivo all’esame clinico, al fine di astenersi dal lavoro, la novella normativa ha previsto l’obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici anche agli utenti, ovvero a coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l’erogazione del servizio che l’amministrazione è tenuta a prestare: quanto sopra ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 D.L. 1/2022 che ha previsto la modifica del D.L. 22 aprile 2021 n. 52 convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87 estendendo l’obbligo di certificazioni verdi Covid 19 per l’accesso ai pubblici Uffici (cfr. lett. b.).
I visitatori e gli utenti che dovessero accedere a qualunque altro titolo dovranno, pertanto, essere muniti della certificazione verde dovuta ed esibirla.
Modalità e soggetti preposti al controllo
L’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 127 del 2021 individua nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo.
In relazione alla dimensione della struttura presso la quale hanno sede gli Uffici dell’Ente, il legale rappresentante conferma la delega formalmente formalizzata nei confronti del Dirigente f.f. della Direzione Personale ed AA.GG. cui sono ascritte le prerogative di cui al comma 5 dell’art. 1 D.L. 127/2021, quale soggetto incaricato dell’accertamento e della contestazione della violazione degli obblighi previsti dalla suddetta disciplina.
Le sole attività materiali di verifica dell’autenticità e della validità delle certificazioni verdi COVID 19, già affidate alla società C.M. Service, titolare del servizio di Servizio di portierato per la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per la durata di anni tre, rimangono confermate e verranno svolte dal personale dipendente della società attraverso l’utilizzo della app gratuita di verifica nazionale denominata Verifica C19, sviluppata dal Ministero della Salute per il tramite di SOGEI, consentendo di leggere il QR code della Certificazioni verdi COVID-19.
L’App Verifica C19, una volta installata sul dispositivo mobile, consente di effettuare le verifiche delle certificazioni anche in assenza di connessione internet (modalità offline) e di non registrare nel dispositivo i dati delle certificazioni sottoposte a controllo, in applicazione del principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5 del Regolamento 2016/679 (EU) nel pieno rispetto della normativa privacy.
Nel caso di ingresso al luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde Covid19 (ordinaria o rafforzata per il personale che abbia compiuto, o che compirà, i 50 anni di età), il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell’articolo 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde.
La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.
Il controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuato con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni.
In ossequio alla disciplina sul trattamento dei dati personali non sarà effettuata alcuna raccolta dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori né la conservazione della loro copia.
Qualora all’atto delle modalità di accertamento sopra descritte il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 (ordinaria o rafforzata), in caso di accertamento svolto all’accesso della struttura, il personale preposto cui è formalmente demandata l’attività materiale di verifica dell’autenticità e della validità delle certificazioni verdi COVID 19 segnalerà immediatamente la circostanza al Dirigente f.f. della Direzione Personale ed AA.GG. che vieterà al lavoratore l’accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi con conseguente previsione della assenza quale ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde.
In caso di verifica di mancanza del green pass in capo ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato sulla base di contratti esterni presso questo Ente, il personale preposto al controllo materiale della certificazione, inviterà all’allontanamento del soggetto non in grado di esibire la certificazione verde ed informerà il Dirigente f.f. Personale e AA.GG. che provvederà a dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso per gli adempimenti di competenza.
In caso di verifica di mancanza del green pass in capo all’utenza, il personale preposto al controllo materiale della certificazione inviterà all’allontanamento il soggetto non in grado di esibire la certificazione verde ed informerà il Dirigente f.f. Personale e AA.GG. per eventuali adempimenti conseguenti.
Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore non munito di certificazione verde (ordinaria o rafforzata) permanga nella struttura, anche a fini diversi o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.
Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, il controllo sarà effettuato mediante lettura del QRCODE in corso di predisposizione da parte dei preposti Uffici sanitari.
Ai sensi dell’art. 4 quater comma 2, l’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-Cov-2.
Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale - previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente di questa Amministrazione al seguente indirizzo: ***@smailsrl.it - non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico competente - ove autorizzato dal dipendente - può informare il Dirigente f.f. personale e AA.GG. sulla circostanza che il dipendente sia da considerarsi esonerato dalla verifica.
Resta salva la facoltà del Dirigente delegato all’accertamento di effettuare dopo l’accesso in servizio ogni utile verifica in ordine al possesso della certificazione verde.
Regime sanzionatorio
Le sanzioni previste dall’art. 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 sono previste nei seguenti casi:
a) mancato accesso al luogo di lavoro dovuto al preventivo accertamento del mancato possesso da parte del lavoratore della certificazione verde Covid-19: il soggetto demandato alle attività materiali di controllo comunica con immediatezza, al Dirigente ff. Personale e AA.GG., il nominativo del personale non in grado di esibirlo ed al quale non sarà consentito l’accesso. In ogni caso, ciascun giorno di mancato servizio è considerato assenza ingiustificata ed a questa consegue la mancata retribuzione (anche a fini previdenziali).
b) accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde covid-19: in questo caso, il Dirigente delegato che ha proceduto all’accertamento, dopo aver intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione di lasciare immediatamente il posto di lavoro, registra l’assenza ingiustificata e nel contempo, comunica la violazione di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto competente per territorio per l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.
Resta salva la responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.
Trattamento economico
In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non è dovuto alcun compenso o emolumento, comunque denominato, né di carattere fisso e continuativo, né di carattere accessorio o indennitario, ovvero nessuna componente della retribuzione (anche di natura previdenziale). Le giornate di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.
In coerenza con le previsioni dell’art. 4 quater comma 4 D.l. 1/2022, tale prescrizione opera, allo stato, fino al 15 giugno 2022.
Al fine di verificare il possesso della certificazione verde Covid-19, questo Ente, prioritariamente, svolge il relativo controllo all’accesso attraverso l’applicazione denominata “VerificaC19”, ferma restando la implementazione delle modalità di verifica con software che nel futuro verranno posti gratuitamente a servizio della P.A..
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente documento, si fa espresso rinvio alla vigente normativa in materia.
Il presente elaborato, redatto sentiti il RSPP, il RLS e le RSA, ciascuno per quanto di stretta competenza, costituisce aggiornamento al Documento Aziendale di Valutazione dei Rischi già in vigore, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 81/2008, così come da ultimo modificato ed integrato, per l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, ciò per la durata della situazione emergenziale legata alla diffusione epidemiologica da Covid-19.