Tipologia: Protocollo Covid
Data firma: 13 ottobre 2021
Parti: ASP Mar Adriatico Centrale e RSA/Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Comparti: Trasporti, Porti, ASP Mar Adriatico Centrale
Fonte: porto.ancona.it


Protocollo in materia di prevenzione e sicurezza dei dipendenti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale sui luoghi di lavoro in ordine alla prosecuzione dell'emergenza sanitaria da "COVID-19".

In data 13 ottobre 2021 presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale viene sottoscritto il presente Protocollo atto a disciplinare ogni utile misura volta alla prevenzione e alla sicurezza dei dipendenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale in ordine alla prosecuzione della situazione emergenziale legata alla diffusione del "Covid-19".
[…] la parte datoriale […], per le RSA Filt Cgil […], Fit Cisl […], Uiltrasporti […]

Vista la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, cosi come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994 n. 84, in attuazione dell'art 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, secondo cui l’Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 della medesima legge e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
Visto ancora, l’art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
Considerato che l’art. 8 comma 3 lett. m) legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
Visto il D.M. 5 luglio 2021 n. 267 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile notificato a questa Autorità in data 6/07/2021, recante nomina del Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;
Visto il D.M. 5/07/2021, a mente del quale il Commissario straordinario esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degli ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall'art 8 della L. 28/01/1994 n. 84;
Vista la Delibera Commissariale portante n.24 del 30.07.2021 con cui sono state attribuite le funzioni segretariali ed i riconnessi impegni di spesa con i limiti di che trattasi secondo le individuate UPB ai Dirigenti In servizio, Ing. Gianluca Pellegrini ed avv. Giovanna Chilà;
Considerato che per il presente provvedimento, sulla scorta della richiamata Delibera alla luce dell'allegato documento, i riconnessi adempimenti sono riconducibili al Dirigente Avv. Giovanna Chilà;
Visto il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto il CCNL Porti vigente applicato al personale dipendente dell’Ente;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.26 del 01.02.2020, che ha disposto, al punto 1), la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per 6 mesi decorrenti dalla di essa adozione, prorogato da ultimo fino al 31.12.2021;
Visto il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, recante Misure urgenti riconnesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 così come convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e Imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici";
Visto il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
Visto il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
Visto il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti";
Visto il D.P.C.M. 23 settembre 2021 a mente del quale a decorrere dal 15 ottobre 2021, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni pubbliche è quella svolta in presenza e che nell’attuazione di quanto sopra le stesse assicurano il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da Covid19 impartite dalle competenti Autorità;
Visto il Decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
Visto in particolare l'art 1 comma 1 del citato D.L. 127/2021 nella parte in cui dispone che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale dipendente anche di questo Ente, rientrante tra le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 D.lgs. 165/2001, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID- 19;
Viste le linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative adottate ai sensi dell'art 1 comma 5 ultimo inciso D.L. 127/2021, con D.P.C.M. del 12 ottobre 2021, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute;
Considerata la circostanza che l'unica categoria di soggetti esclusa dall’obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti ovvero di coloro i quali si recano presso gli Uffici dell’Ente per la erogazione del servizio che questa AdSP è tenuta a prestare;
Considerato che in relazione ai servizi forniti all’utenza, il datore di lavoro deve predisporre tutte le misure di contenimento stabilite dalle competenti autorità sanitarie e dai protocolli d’intesa stipulati con le organizzazioni sindacali e ciò al fine di evitare la circostanza che, agli uffici, acceda utenza non tenuta ad esibire o a possedere il green pass e che questo possa comportare rischi di contagio per il personale dipendente;
Visto il protocollo siglato dall’Ente con le RSA in data 01.02.2021;
Ritenuto necessario un aggiornamento dello stesso alla luce delle modifiche normative intervenute medio tempore, atto alla salvaguardia del proprio personale dipendente dal rischio di contagio, da contemperarsi con la indefettibile esigenza di assicurare la erogazione dei servizi di competenza di questa Amministrazione a favore dell'utenza;
Tutto ciò premesso
Le parti con il presente Protocollo intendono adottare le misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate al rischio da esposizione a SARS-Co V-2, nonché ogni altra idonea misura per la tutela della salute del proprio personale e dell'utenza in considerazione della prosecuzione dell'emergenza sanitaria da "Covid-19" nelle modalità di seguito specificate, in coerenza con le linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative con D.P.C.M. del 12 ottobre 2021, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, atte ad assicurare la tutela del personale dipendente, nonché assicurare la erogazione dei servizi di competenza di questa Amministrazione a favore dell’utenza.

Art. 1 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
1. È fatto obbligo di avere sempre con sé dispositivi dì protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi di lavoro a eccezione dei seguenti casi:
• per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali;
• soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
2. Si precisa che possono essere utilizzate anche mascherine dì comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili; in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
3. L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Art. 2 Mantenimento della distanza di sicurezza
È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Art. 3 Operazioni di sanificazione e igiene delle postazioni lavorative, locali ad uso comune e servizi igienici
1. Sono incentivate le operazioni dì sanificazione dei luoghi di lavoro.
2. Tutto il personale seguiterà ad applicare le buone prassi igieniche relative alla pulizia delle postazioni di lavoro di cui all'art. 3 dell’ordine di servizio del 10 marzo 2020 e all’art. 3 dell’ordine di servizio del 29 ottobre 2020. In particolare:
a) il personale dovrà provvedere entro la fine del proprio turno lavorativo (e con particolare riferimento al termine del turno lavorativo del venerdì) a liberare la propria postazione lavorativa al fine di consentire un'efficace pulizia delle postazioni;
b) gli addetti, specialmente Coloro che ricevono utenza proveniente dall’esterno, sono invitati a provvedere alla pulizia del piano di lavoro con materiale idoneo messo a disposizione dall’Ente.
3. Sono implementate le attività di informazione ai lavoratori di cui all'art 4 dell'ordine di servizio del 10 marzo 2020 anche attraverso lo sviluppo della sezione dedicata all'emergenza da Covid-19 del sito web dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale.

Art. 4 Limitazione degli accessi agli Uffici
1. Sono limitati gli accessi di visitatori presso tutti gli Uffici dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale che saranno aperti al pubblico in maniera contingentata, previo appuntamento.
2. In ogni caso, l'accesso agli Uffici dovrà essere tale da garantire il mantenimento della distanza minima di sicurezza prevista (1 mt.) evitando situazioni di sovraffollamento.
3. Al riguardo, l'ufficio permessi promuoverà il contatto telefonico preliminare con l'utenza alla quale verranno fomite chiare indicazioni tese alla promozione di forme di contingentamento e di riduzione delle presenze di utenti esterni presso gli uffici della Divisione Security.
4. Il personale della Divisione Security addetto al rilascio delle autorizzazioni all'accesso in porto che presuppongono il ritiro in presenza del titolo autorizzativo osservano le seguenti indicazioni:
a) promuovere la programmazione degli accessi dei visitatori esterni concordando forme di accesso tramite prenotazione;
b) procedere alla compilazione preventiva della modulistica collegata al rilascio dei permessi di accesso al fine di ridurre la presenza dell’utenza presso gli uffici e/o presso le parti comuni della Divisione Security;
c) preferire, quando possibile, la consegna dei titoli autorizzativi presso la postazione mobile posta di fronte alla reception, evitando di far accedere personale esterno negli uffici della divisione.

Art. 5 Esecuzione delle attività di sopralluogo ed ispezioni
1. Il personale impegnato nell'esecuzione delle attività in oggetto dovrà sempre: a) utilizzare i DPI previsti dalla normativa anti Covid-19 (mascherine) in aggiunta agli abituali DPI previsti dalle attività specifiche.

Art. 6 Disposizioni Finali
1. Le parti, per quanto non contenuto nel presente Protocollo, fanno riferimento al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali del 24 aprile 2020 di cui all'Allegato 12 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, nonché sulla scorta delle linee per la omogenea definizione delle modalità organizzative con D.P.C.M. del 12 ottobre 2021, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, atte ad assicurare la tutela del personale dipendente, nonché assicurare la erogazione dei servizi di competenza di questa Amministrazione a favore dell'utenza;
2. Le parti assicurano l'adeguamento dell'organizzazione dei servizi e del lavoro al rispetto delle norme emanate nel corso dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 nonché promuovono il confronto sugli aspetti del presente Protocollo, anche con riferimento alle ulteriori esigenze che potranno emergere dalle specificità delle attività e del lavoro svolto nelle diverse realtà, monitorando periodicamente l’applicazione dello stesso.