Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Deliberazione della Giunta Provinciale 15 marzo 2022, n. 172
Modifiche all'allegato A della legge provinciale dell'08.05.2020, n. 4, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1103 del 21.12.2021
B.U.R. 17 marzo 2022, n. 11 - n.s. n. 1
 

La legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, recante “Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività”, disciplina il graduale ritorno alla libertà di movimento delle persone e la ripresa delle attività economiche e delle relazioni sociali, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus.
Le misure di sicurezza per lo svolgimento delle varie attività nella fase delle riaperture sono contenute nell’Allegato A di detta legge, che include:
a) misure generali valide nei confronti di tutti e raccomandazioni di comportamento;
b) misure specifiche per le attività economiche e le altre attività, che hanno validità nel rispettivo ambito;
c) rinvii a provvedimenti nazionali e protocolli di sicurezza nazionali e territoriali.
Il comma 6 dell’articolo 1 della LP 4/2020 prevede che le misure ivi previste restino in vigore sino alla cessazione totale dello stato di emergenza dichiarato a livello nazionale, potendo tuttavia essere modificate dalla Giunta provinciale in ragione dell’andamento epidemiologico.
L’allegato A è stato aggiornato dalla Giunta provinciale e la versione del testo attualmente in vigore è stata approvata con delibera n. 1103 del 21.12.2021.
Con i decreti-legge 24 dicembre 2021, n. 221, 30 dicembre 2021, n. 229 e 7 gennaio 2022, n. 1, nonché con la legge di conversione 4 marzo 2022, n. 18, in linea con l’andamento epidemiologico attuale, sono state apportate alcune modifiche alla vigente disciplina di contenimento del Sars-CoV-2, che si ritiene opportuno recepire a livello provinciale.
Ciò premesso,
 

LA GIUNTA PROVINCIALE
delibera

a voti unanimi legalmente espressi
l’approvazione delle accluse modifiche all’Allegato A “Regole e misure” della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.
La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, e successive modifiche, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini.
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
 

Allegato

Modifiche all’allegato A della legge provinciale 08.05.2020, n. 4, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1103 del 21.12.2021.
 

1. Misure generali
Il punto 2 è così sostituito:
2. è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private.
Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida, nei luoghi all’aperto è fatto obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti.
Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

II.A. Misure specifiche nel commercio
Viene inserito il seguente punto 8:
8. L’accesso alle attività commerciali che si svolgono al chiuso, salvo quelle che costituiscono le esigenze essenziali e primarie della persona, è condizionato alla presentazione di una certificazione verde di cui al capo II.C., punto 1 (certificazione verde semplice).

II.B. Misure specifiche per gli esercizi ricettivi
Il punto 2 è così sostituito:
10. L’accesso alle strutture ricettive situate nel territorio provinciale è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C., punto 2 (certificazione verde rafforzata).
Il punto 4 è così sostituito:
11. Alle attività della ristorazione situate negli esercizi ricettivi si applicano le regole previste per le attività della ristorazione in generale.
La distanza interpersonale di cui al punto 2 del capo II.D. può essere superata, oltre che dalle persone appartenenti allo stesso nucleo convivente, anche da coloro che soggiornano nella stessa stanza.

II.D Misure specifiche per le attività di ristorazione
Il punto 1 è così sostituito:
1. L’accesso a tutte le attività della ristorazione, al chiuso e all’aperto, al tavolo e al banco, è ammesso solo previa presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C., punto 2 (certificazione verde rafforzata).
Il punto 2 è così sostituito:
2. Nelle attività della ristorazione, nel locale non possono essere presenti più ospiti di quanti siano i posti a sedere.
I tavoli devono essere disposti in modo che ci sia una distanza di 1 metro tra i clienti di tavoli diversi, eccetto tra i membri conviventi dello stesso nucleo familiare. Queste distanze possono essere ridotte in tutte le direzioni solo se tra le persone vengono installate adeguate barriere divisorie.
Il punto 7 è così sostituito:
7. Solo al tavolo - o al banco per il tempo strettamente necessario per la consumazione - è permesso non indossare la protezione delle vie respiratorie.
Il punto 10 è così sostituito:
10. Per la consumazione al banco, che può avvenire seduti o in piedi, oltre alle ordinarie misure di sicurezza, deve essere assicurato il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti che non siano tra loro conviventi e, all’interno, il rispetto del numero massimo di persone che possono essere presenti.
11. E. Misure specifiche per i servizi di cura della persona
Il punto 2 è così sostituito:
2. Il personale e i clienti devono indossare mascherine di protezione delle vie respiratorie FFP2. L’accesso all’attività è, in ogni caso, consentito solo dietro presentazione di una certificazione verde di cui al capo II.C., punto 1 (certificazione verde semplice).

II.G. Misure specifiche per attività culturali, addestrative e prove nonché per attività di formazione e per il settore giovanile
Il punto 1 è così sostituito:
1. Le attività di cui all’articolo 1, comma 16, della legge si esercitano nel rispetto delle prescrizioni di cui ai capi I. e II, fatte salve le disposizioni di cui al capo II.K.
Le attività dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 5-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 si svolgono previa presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C., punto 2 (certificazione verde rafforzata) e nel rispetto delle ulteriori misure di sicurezza previste dal presente allegato, salvo quella relativa al distanziamento interpersonale.
Le attività dei centri giovanili, di centri e agenzie di formazione permanente si svolgono previa presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C., punto 2 (certificazione verde rafforzata).

II.H. Misure specifiche per i trasporti
Il secondo punto 5 è sostituito con il seguente punto 6:
6. Vanno in ogni caso evitati assembramenti sia nei mezzi di trasporto che nelle aree di attesa.
Viene inserito il seguente punto 7:
7. L’accesso ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale e provinciale, agli impianti di risalita e agli altri servizi di trasporto pubblico previsti dalla disciplina statale emergenziale vigente, salvo espresse eccezioni, è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C., punto 2 (certificazione verde rafforzata).

II.I. Misure specifiche per l’attività sportiva in luoghi chiusi
Il punto 5 è così sostituito:
5. L’accesso ai locali al chiuso di palestre, centri fitness e centri sportivi comunque denominati è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C., punto 2 (certificazione verde rafforzata).
La certificazione verde di cui al capo II.C., punto 2 (certificazione verde rafforzata) è altresì necessaria per lo sport di squadra e di contatto all’aperto;

II.J. Misure specifiche per piscine all’aperto, piscine coperte e laghi balneabili
Il punto 1 è così sostituito:
I . Le seguenti misure si applicano a tutte le piscine, all’aperto e coperte, private e pubbliche, incluse quelle di impianti termali.
L’accesso a piscine e centri natatori al chiuso e all’aperto è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C., punto 2 (certificazione verde rafforzata).

II.K. Misure specifiche per spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche e spettacoli dal vivo
Viene inserito il seguente punto 7:
7. Nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti, è consentito il consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in quelli assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive.

II.L. Misure specifiche per eventi e manifestazioni, nonché per assemblee e riunioni
Il punto 3 è così sostituito:
3. A convegni e congressi che si svolgono in presenza l’accesso è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C., punto 2 (certificazione verde rafforzata) e si applicano le misure di sicurezza di cui al capo I. Non trova applicazione la regola di 1/5 di cui al capo II., punto 1.
Il punto 6 è così sostituito:
6. Gli eventi organizzati aperti al pubblico- tra cui anche sagre e feste di paese - possono svolgersi all’aperto in aree delimitate e previa presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C., punto 2 (certificazione verde rafforzata).
A collaboratori e partecipanti attivi si applicano le disposizioni in merito alla certificazione verde in ambito lavorativo.
L'entrata e l'uscita delle persone sono regolate con l'ausilio di sistemi di guida, personale di sicurezza ed eventuali sistemi di prenotazione, in modo da garantire in ogni momento il rispetto delle distanze di sicurezza tra le persone.

II.M. Misure specifiche per le attività fieristiche ed espositive
Il punto 2 è così sostituito:
2. Le attività fieristiche si svolgono dietro presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C., punto 2 (certificazione verde rafforzata).
Si applicano, inoltre, le misure di cui ai capi I e II.

II.N. Misure specifiche per saune pubbliche e private e centri benessere
Il punto 6 è così sostituito:
6. Deve essere mantenuto per 14 giorni il registro delle presenze, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Il punto 7 è così sostituito:
7. L’accesso ai centri termali è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C., punto 2 (certificazione verde rafforzata).