Autorità Portuale di Ravenna
Ordinanza 27 aprile 2009, n. 3/2009

Il PRESIDENTE DELL’AUTORITA’ PORTUALE

Vista la legge 28 gennaio 1994 n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale ed in particolare gli articoli 6 e 24, quali modificati ed integrati dal decreto legge 21 ottobre 1996 n. 535 convertito con modifiche dalla legge 23 dicembre 1996 n. 647, laddove assegnano alle Autorità Portuali poteri di regolamentazione ed ordinanza, vigilanza e controllo relativamente alla sicurezza ed igiene del lavoro;
Visto il decreto ministeriale 06 aprile 1994 concernente l’individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Ravenna;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., inerente l’attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999 n.272 relativo all’adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento delle operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n.485 ed in particolare l’art. 7 - Comitato di igiene e sicurezza del lavoro;
Visto il “Protocollo d’intesa per la pianificazione degli interventi sulla sicurezza del lavoro nel porto di Ravenna” sottoscritto il 1° febbraio 2008;
Vista la delibera n. 64 del Comitato Portuale del 23 dicembre 1999 con cui si istituisce il Comitato per la Sicurezza e l’igiene del lavoro portuale;
Vista l’ordinanza n. 7/2000 del Presidente dell’Autorità Portuale del 07 luglio 2000 che approva e rende esecutivo il Regolamento per l’istituzione del Comitato per la Sicurezza e l’igiene del lavoro portuale;
Ritenuto necessario ridefinire la composizione del Comitato per la Sicurezza e l’igiene del lavoro portuale alla luce dei mutati riferimenti normativi e per meglio adattarla alla realtà operativa del porto di Ravenna;
 

IN VIRTU’ DEI POTERI CONFERITIGLI
ORDINA
 

ART. 1: È approvato e reso esecutivo l’allegato Regolamento per l’istituzione del Comitato per la Sicurezza e l’igiene del lavoro portuale.

ART. 2: La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00.00 del giorno 01 maggio 2009.
Dalla sua entrata in vigore sostituisce in tutti i suoi effetti l’ordinanza n.7/2000 entrata in vigore il 07 luglio 2000.

Ravenna, lì 27.04.2009

Il Presidente
Giuseppe Parrello

 

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DEL COMITATO PER LA SICUREZZA E L’IGIENE DEL LAVORO PORTUALE
 

ART. 1. Nomina e durata

Il Comitato per la Sicurezza e l’igiene del lavoro portuale è istituito con composizione e compiti definiti dal presente Regolamento, mediante delibera del Presidente dell’Autorità Portuale di Ravenna.
Il Presidente dell’Autorità Portuale attiva il procedimento per l’istituzione del Comitato per la Sicurezza e l’igiene del lavoro portuale entro quindici giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento mediante richiesta di nomina dei rappresentanti.
Il Comitato per la Sicurezza e l’igiene del lavoro portuale ha durata pari a quella del Comitato Portuale ed è rinnovato in occasione del rinnovo di quest’ultimo organo.
 

ART. 2. Composizione

Il Comitato per la Sicurezza e l’igiene del lavoro portuale è presieduto dal Presidente dell’Autorità Portuale di Ravenna o da un suo delegato e risulta composto come segue:
• n. 4 rappresentanti dei lavoratori espressi dalle organizzazioni sindacali di categoria;
• n. 2 rappresentanti delle imprese autorizzate ai sensi degli artt. 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n.84, espresse da Confindustria Ravenna;
• n.1 rappresentante di impresa espresso dall’Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Ravenna;
• n.1 rappresentante degli artigiani e delle piccole e medie imprese designato di concerto dalle locali Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa e Confartigianato;
• n.1 rappresentante dei soggetti che espletano i servizi tecnici nautici di cui agli artt. 80, 101 del Codice della Navigazione e 209 del relativo Regolamento;
• n.1 rappresentante della locale AUSL: Direttore Generale o suo delegato;
• n.1 rappresentante della Autorità Marittima: Comandante della Capitaneria di Porto di Ravenna o suo delegato.
Per ciascuno dei rappresentanti può essere nominato un supplente.
Il Comitato per la Sicurezza e l’igiene del lavoro portuale è regolarmente costituito a seguito della designazione di almeno la metà più uno dei componenti.
Le sedute del Comitato per la Sicurezza e l’igiene del lavoro portuale sono valide solo con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Le funzioni di Segretario del Comitato per la Sicurezza e l’igiene del lavoro portuale sono svolte dal Responsabile dell’Area Sicurezza, Ambiente ed Igiene del lavoro dell’Autorità Portuale di Ravenna.
Il Comitato può invitare esperti, qualora i temi trattati nell’ordine del giorno lo richiedano, senza diritto di voto, appartenenti:
• al Servizio Chimico del Porto,
• alla Sanità Marittima,
• all’Ufficio Veterinario di Porto,
• al R.I.NA,
• al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco,
• alle categorie degli spedizionieri ed agenti marittimi,
• ad altri Enti/organizzazioni/soggetti competenti per le materie di interesse inserite nell’ordine del giorno.
 

ART. 3. Funzioni

Il Comitato per la Sicurezza e l’igiene del lavoro portuale ha la funzione di formulazione di proposte in ordine alle misure di prevenzione e tutela per la sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 272 nell’ambito portuale.
Le riunioni sono indette e disciplinate secondo le procedure che lo stesso Comitato per la Sicurezza e l’igiene del lavoro portuale ritiene di adottare. Le riunioni del Comitato per la Sicurezza e l’igiene del lavoro portuale sono tenute presso la sede della Autorità Portuale di Ravenna.
 

Il Presidente
Giuseppe Parrello