Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 24 giugno 2004
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2007
Parti:
Uniontessile e Femca-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Giocattoli, P.M.I.
Fonte: CNEL
Sommario:
Verbale di accordo
In data 24 giugno 2004, tra Uniontessile e Federazione Energia,
Moda, Chimica e Affini (Femca), Federazione Italiana Lavoratori Tessili e
Abbigliamento (Filtea), Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (Uilta)
si è stipulato il seguente verbale di accordo per il rinnovo del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro 23 marzo 2001 per gli addetti alle piccole e
medie industrie del settore giocattoli
Nuovo Art. 7 - Sistema Informativo - Osservatorio Nazionale di Categoria.
Le parti ritengono che l'approfondita conoscenza del settore e il confronto
delle rispettive valutazioni costituiscono un utile presupposto per favorire il
dialogo sociale settoriale e rafforzare le relazioni industriali partecipate nel
settore giocattoli.
La pratica della comunicazione e condivisione delle informazioni ha lo scopo -
attraverso la ricerca di convergenze nell'analisi dei problemi e la
individuazione delle possibili soluzioni - di valorizzare la filiera produttiva
del settore giocattoli migliorando la competitività delle aziende, di difendere
l'occupazione e valorizzare le risorse umane quale fattore strategico di
sviluppo.
Per perseguire queste finalità le parti, ferme restando la rispettiva autonomia
di iniziativa e le distinte responsabilità, concordano di istituire un
Osservatorio nazionale di Categoria composto da 6 membri di cui 3 di parte
imprenditoriale e 3 nominati da Femca, Filtea e Uilta. Il regolamento per il
funzionamento dell'Osservatorio verrà approvato nel corso della prima riunione
all'unanimità. I nominativi dei rappresentanti dovranno pervenire ad
Uniontessile nazionale, che nella fase di avvio svolgerà compiti di segreteria.
L'Osservatorio può individuare esperti provenienti dalle rispettive
Organizzazioni datoriali e sindacali, ai quali affidare lo svolgimento degli
studi, delle ricerche e delle analisi. Ciascuna delle parti assume a proprio
carico le eventuali spese di utilizzo di tale personale.
Compiti dell'Osservatorio.
1) Analisi e conoscenza del settore dei giocattoli.
L'Osservatorio:
- acquisisce in via diretta i dati, le informazioni e ogni altro elemento
conoscitivo riguardanti il settore dei giocattoli nel suo complesso e i suoi
comparti;
- analizza le informazioni;
- produce rapporti periodici o singole analisi su particolari argomenti
individuati dalle parti.
2) Concertazione di iniziative a favore della difesa e sviluppo del
settore delle pelletterie.
L'Osservatorio, sulla base delle conoscenze comuni acquisite, analizza, valuta e
fa sintesi delle proposte che le Organizzazioni sindacali Femca, Filtea e Uilta
e Uniontessile possono congiuntamente avanzare in ambito di Dialogo Sociale
nelle sedi istituzionali nazionali, comunitarie e internazionali in materia di
politica industriale settoriale, politica del lavoro, politica commerciale,
rispetto dei diritti umani fondamentali, impegno contro contraffazione, frodi
commerciali, evasioni, elusioni e lavoro irregolare.
La ricerca di convergenze e l'individuazione delle possibili soluzioni a cura
dell'Osservatorio sono volte alla valorizzazione del sistema produttivo dei
giocattoli e delle risorse umane che operano al suo interno, e saranno
utilizzate per orientare allo sviluppo sostenibile i processi di
riposizionamento competitivo delle imprese della filiera.
Le materie oggetto di analisi da parte dell'Osservatorio sono le seguenti:
(a) l'attività produttiva, l'andamento congiunturale e quello dei consumi;
[
]
(c) le politiche e le modalità di internazionalizzazione e di decentramento
produttivo all'estero, con particolare riferimento alla analisi dei Paesi
destinatari, alle tipologie produttive delocalizzate, alle stime dei volumi
complessivi di produzione, alle ricadute occupazionali in Italia;
(d) le politiche di investimento produttivo nel Mezzogiorno, con particolare
riferimento ad accordi territoriali o di area che coinvolgano una pluralità di
aziende;
(e) la struttura dell'occupazione e la sua dinamica, anche con riferimento alle
varie tipologie di contratto di lavoro;
[
]
(l) gli investimenti, con particolare riguardo a quelli per ricerca e
formazione;
(m) l'evoluzione della tecnologia e della organizzazione aziendale, con
particolare riferimento alle conseguenze sulla occupazione;
(n) i temi legati al rapporto tra industria e ambiente (con particolare
riferimento ai problemi derivanti dalla applicazione di leggi nazionali e di
provvedimenti comunitari) e all'igiene e sicurezza del lavoro;
(o) le iniziative più rilevanti in materia di azioni positive, anche al fine di
diffondere le migliori pratiche;
(p) l'analisi comparativa (benchmarking) delle migliori pratiche in materia di
responsabilità sociale;
(q) i supporti organizzativi e di servizio a disposizione delle piccole e medie
aziende nei distretti industriali.
L'Osservatorio produce un rapporto annuale sullo stato e sulla struttura del
settore, con riferimento ai fattori più significativi per delineare l'andamento
del settore e le sue tendenze evolutive anche al fine di programmare iniziative
di sistema e contrattuali per la tutela e il consolidamento delle imprese già
insediate nel Mezzogiorno e per i nuovi insediamenti.
Ciascuna delle parti firmatarie del presente contratto è impegnata a mettere a
disposizione dell'Osservatorio i dati statistici e le informazioni di cui
dispone, attinenti alle materie sopra elencate.
I documenti e le analisi dell'Osservatorio vengono approvati all'unanimità.
L'attività di segreteria operativa dell'Osservatorio è presso l'associazione
degli imprenditori.
Nota a verbale.
Una riunione annuale sarà comunque dedicata - su richiesta delle Organizzazioni
sindacali - alle informazioni di cui al presente articolo.
Attività al livello regionale.
Al livello regionale potranno essere effettuati incontri tra le strutture,
rispettivamente individuate, per prendere in esame le valutazioni effettuate e
le comuni conclusioni raggiunte sia in sede di Osservatorio nazionale che in
sede territoriale e di distretto industriale, per fornire all'Ente Regione le
indicazioni necessarie per le sue attività istituzionali a sostegno del settore
e per la regolamentazione dei profili formativi.
Le conclusioni cui le parti saranno pervenute in tale sede saranno ricondotte,
per competenza, agli Organismi bilaterali regionali previsti dagli accordi
interconfederali vigenti.
Informazioni al livello territoriale e/o di distretto industriale.
Al livello territoriale (normalmente coincidente con quello delle strutture
organizzative imprenditoriali) e nelle aree caratterizzate da un elevato grado
di omogeneità e da una significativa concentrazione di aziende del settore, da
identificare in incontri nazionali tra le parti e previa verifica operativa con
le competenti associazioni territoriali, verranno attivati annualmente - su
richiesta delle Organizzazioni sindacali territorialmente competenti - momenti
di analisi e confronto congiunto sull'andamento produttivo e occupazionale delle
imprese del settore dei giocattoli del territorio.
A questo fine si utilizzeranno sia le conoscenze acquisite tramite
l'Osservatorio nazionale, che le informazioni messe a disposizione da parte
delle associazioni datoriali territoriali. Le materie di analisi e confronto
sono le seguenti:
[
]
(b) struttura ed evoluzione dell'occupazione;
(c) tendenze del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali;
(d) riflessi sulle infrastrutture e sui servizi sociali della organizzazione dei
tempi di lavoro;
(e) programmi di investimento e di diversificazione produttiva;
(f) tendenze del decentramento produttivo sia in Italia che all'estero;
(g) iniziative di investimento produttivo nel Mezzogiorno, con particolare
riferimento ad accordi territoriali o di area che coinvolgano una pluralità di
aziende;
(h) condizioni e problemi legati al rispetto dell'ambiente;
[
]
(j) valorizzazione del lavoro femminile e iniziative di pari opportunità locali;
(k) problematiche della formazione professionale, per favorire la formazione
continua.
Le analisi e gli approfondimenti su tali materie, in quanto si concretizzino in
proposte comuni delle parti, saranno sottoposti agli enti pubblici territoriali
competenti, nonché agli Organismi paritetici territoriali intercategoriali
affinché nella programmazione dei rispettivi interventi tengano conto delle
esigenze del settore dei giocattoli.
Le parti potranno promuovere presso le organizzazioni territoriali la
costituzione di specifici Osservatori territoriali per l'analisi delle tematiche
di comparto e l'individuazione delle iniziative di sostegno.
Informazioni al livello aziendale.
Premessa.
Il livello aziendale di informazione individua 3 tipicità:
(a) conoscenza e valutazione dei maggiori indicatori economico-sociali della
azienda (come specificato nel presente paragrafo);
(b) informazioni correlate alla contrattazione aziendale per obiettivi;
(c) informazioni delle imprese a livello europeo (si veda il relativo paragrafo
nel presente articolo).
Il sistema informativo aziendale, pur nella distinzione delle tre diverse
finalità, tende a sviluppare un migliore livello di comprensione della realtà
dell'impresa con il coinvolgimento partecipativo dei lavoratori e della loro
rappresentanza, come risorsa per le singole aziende.
Pur con le finalità proprie di ciascuna regolamentazione, i tre diversi momenti
informativi possono coincidere.
Informazioni.
A livello aziendale - di norma annualmente - le aziende con più stabilimenti e
le unità produttive con più di 60 dipendenti, tramite le associazioni
territoriali degli imprenditori, porteranno a preventiva conoscenza delle
strutture sindacali aziendali e delle Organizzazioni sindacali di categoria
competenti per territorio, elementi conoscitivi riguardanti:
(a) prospettive produttive con particolare riferimento alla situazione e alla
struttura occupazionale (sesso, qualifica professionale);
(b) programmi di investimento e di diversificazione produttiva, indicando
l'eventuale ricorso ai finanziamenti agevolati pubblici regionali, nazionali,
comunitari, di rilevante interesse per le condizioni di lavoro;
(c) modifiche alla organizzazione del lavoro e tecnologiche e le conseguenti
iniziative formative e di riqualificazione professionale;
(d) strategie di scorporo, concentrazione, internazionalizzazione e di nuovi
insediamenti industriali specie nel Mezzogiorno;
(e) iniziative finalizzate al risparmio energetico e condizioni ecologiche
derivanti da attività industriali;
(f) superamento delle barriere architettoniche.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo
di effettuare un esame congiunto in ordine a:
- occupazione (azienda, stabilimento, reparto);
- condizioni di lavoro ambientali ed ecologiche;
- esigenze di formazione e riqualificazione professionale nonché iniziative
formative da realizzare con il concorso di fondi pubblici;
- eventuali politiche di commercializzazione diretta in Italia e all'estero;
- stato di applicazione della legislazione di parità con le relative azioni
positive in linea con la
Raccomandazione CEE 1984 e in correlazione con le
iniziative assunte a livello nazionale e territoriale, per valorizzare l'impiego
del lavoro femminile;
- stato di applicazione delle leggi sulla occupazione e sull'inserimento e
reinserimento dei lavoratori svantaggiati;
- andamento dell'attività formativa relativa ai contratti di lavoro a contenuto
anche formativo.
Ulteriori verifiche potranno essere effettuate a richiesta di una delle parti,
quando si determinino condizioni tali che le rendano necessarie.
Le aziende di cui al comma 1 del presente paragrafo daranno inoltre - a
richiesta della RSU - informazioni con cadenza annuale in merito alle iniziative
realizzate di decentramento produttivo, con particolare riferimento alla
delocalizzazione all'estero, qualora le stesse comportino ricadute
occupazionali. L'informazione riguarderà il Paese di destinazione e la tipologia
di produzione nonché altre eventuali informazioni che l'azienda ritenga di poter
fornire nel rispetto dei principi di riservatezza industriale e commerciale.
Durante il corso dell'informativa annuale le società di capitale con obbligo di
deposito, per legge, del bilancio consegneranno, a richiesta, copia dello stesso
e della relazione di accompagnamento, già approvate dall'assemblea dei soci.
Per le aziende che hanno più stabilimenti, anche in zone territoriali diverse, o
per i complessi industriali del settore aventi un'unica gestione pur riunendo
aziende con ragioni sociali diverse, si provvederà a concentrare l'informazione
presso l'associazione imprenditoriale con riferimento alla ubicazione della sede
centrale o dell'unità avente il maggior numero di addetti. Le informazioni di
cui al comma 1 saranno estese ad eventuali piani pluriennali.
Imprese a dimensione europea.
In relazione alla
Direttiva UE n. 94/45 le parti concordano di darne attuazione
tenendo conto del sistema di relazioni industriali presente nel nostro Paese.
A tale fine riconoscono che la sua attuazione possa avvenire nelle aziende a
dimensione europea in coerenza con le disposizioni della direttiva stessa
demandando a livello aziendale il compito di individuare le modalità idonee.
In relazione a quanto sopra e nell'ambito di un armonico sviluppo del sistema
informativo contrattuale adottato per il settore tessile- abbigliamento-moda nel
suo complesso, anche alle Organizzazioni sindacali nazionali viene riconosciuto
il ruolo di soggetti attivi destinatari delle informazioni di cui alla
Direttiva
n. 94/45 da parte delle imprese a livello europeo, che abbiano in Italia la sede
della Società capogruppo secondo le procedure che saranno fissate nei relativi
accordi aziendali.
Art. 8 - Formazione
professionale.
Nell'attuale contesto industriale, caratterizzato dalla necessità di più elevati
livelli di competitività, e dalla capacità di valorizzare le risorse umane e di
migliorarne l'occupabilità, da una significativa evoluzione del sistema di
relazioni industriali, assume un rilievo strategico per il sostegno e lo
sviluppo del settore l'esigenza di:
- una efficace esplicitazione dei fabbisogni professionali;
- disporre di azioni formative adeguate;
- promuovere un positivo rapporto fra sistema produttivo e sistema formativo
(inteso come insieme di Istruzione scolastica, Università, Formazione
professionale).
In tale contesto, le parti:
- convengono sulla positività e l'importanza delle esperienze congiunte di
dialogo sociale sui temi della formazione realizzate nei propri settori;
- si riconoscono nella comune valutazione che le parti sociali debbano essere
titolari della azione di esplicitazione dei fabbisogni professionali del
settore;
- sanciscono la necessità di attivarsi congiuntamente al fine di dotarsi di
strumenti condivisi, praticabili ed efficaci allo scopo di fornire - alla
collettività, alle istituzioni, al settore - elementi utili per l'individuazione
e l'indirizzo di azioni ed iniziative, attinenti l'istruzione e la formazione, a
sostegno del settore e del suo sviluppo.
Le parti, ferme restando le rispettive autonomie di iniziativa e le distinte
responsabilità, decidono di costituire all'interno dell'Osservatorio nazionale
di categoria, un Organismo tecnico bilaterale che sostituisce il Gruppo di
lavoro di cui al
CCNL 23.3.01.
L'Organismo è costituito da 6 membri di cui 3 per Uniontessile e 3 per Femca,
Filtea e Uilta. L'Organismo tecnico bilaterale opererà in stretto coordinamento
e sinergia con il Fondo Formazione PMI.
L'Organismo può avvalersi di esperti e collaboratori esterni individuati di
comune accordo al fine di perseguire compiti e obiettivi specifici concordati.
Obiettivo:
fornire stabilmente indicazioni utili per massimizzare e promuovere qualità e
efficacia della formazione e dell'orientamento, al fine di valorizzare le
risorse umane e incrementare la competitività dell'apparato produttivo, a
salvaguardia della filiera italiana del settore dei giocattoli.
Attribuzioni:
- completare e mantenere aggiornata e di libera accessibilità l'anagrafe delle
figure di riferimento necessarie al funzionamento e allo sviluppo del settore
con riferimento all'indagine sui fabbisogni formativi Enfea;
- completare e mantenere aggiornate e di libera accessibilità le descrizioni
delle prestazioni ideali attese da ciascuna figura professionale con riferimento
all'indagine sui fabbisogni formativi Enfea;
- completare/monitorare/aggiornare, mantenendoli di libera accessibilità, gli
standard minimi di competenze relativi alle figure professionali;
- partecipare ad iniziative di coordinamento tra i settori in materia di
metodologie, lessici, identificazione / verifica / descrizione nella rilevazione
dei fabbisogni di professionalità e nella promozione della formazione
permanente;
- attivare e mantenere rapporti con istituzioni preposte alla formazione in
senso lato;
- promuovere, progettare, proporre moduli formativi sulle tematiche del settore
giocattoli finalizzati alla formazione di formatori e tutor;
- proporre linee guida e promuovere le migliori pratiche formative, in
particolare per favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro e per la
riqualificazione nei processi di mobilità;
- promuovere moduli di formazione, anche a distanza, su terni di specifico
interesse per il settore della industria dei giocattoli;
- individuare, implementare e diffondere linee guida e moduli formativi, anche a
distanza, in materia di ambiente salute e sicurezza, finalizzati a un utilizzo
efficace da parte delle imprese e dei lavoratori, nonché di materiale di
formazione di base da fornire ai neo-assunti;
- individuare opportunità formative e definire progetti quadro per la formazione
permanente nel sistema della pelletteria (non sostitutivi delle iniziative
autonomamente proponibili a livelli distrettuali, territoriali e aziendali)
fornendo alle Associazioni imprenditoriali e alle Organizzazioni sindacali
indicazioni utili (queste ultime correlate al Fondo Formazione PMI);
- promuovere e diffondere le esperienze più significative di formazione di primo
inserimento, di formazione continua e di alternanza realizzate nell'ambito del
settore;
- promuovere e organizzare iniziative di riflessione relative alla qualità e
all'efficacia di azioni formative realizzate;
- collaborare con le istituzioni che concorrono alla definizione dei profili
formativi dell'apprendistato;
- individuare e diffondere linee guida a garanzia della qualità degli stages da
effettuare nelle imprese del settore dei giocattoli (di libera adozione da parte
delle imprese e da proporsi anche a livello distrettuale e territoriale);
- ogni altra funzione e compito che l'Organismo tecnico bilaterale valuterà
opportuna.
Azioni positive per le
pari opportunità.
Nell'ambito dello svolgimento delle attività sopra specificate, l'Organismo
potrà promuovere specifiche iniziative formative nonché programmi di studio e di
ricerca finalizzati alla promozione di azioni positive a favore del personale
femminile e per il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di
assenza giustificata di lungo periodo, mediante la costituzione di un apposito
gruppo di studio.
A tal fine potranno essere utilizzati i risultati delle conoscenze acquisite di
comune accordo a livello nazionale, settoriale e di comparto.
In parallelo sarà condotta una analisi sull'adeguatezza delle strutture
formative, scolastiche e di orientamento, nell'assicurare pari condizioni e pari
opportunità sul mercato del lavoro. Tali approfondimenti serviranno per
predisporre e mettere a punto, anche in relazione alle Raccomandazioni UE e alla
legislazione nazionale, schemi di progetti di azioni positive e di formazione
professionale i quali, ove concordemente definiti a livello nazionale, sono
considerati "progetti convenuti con le Organizzazioni sindacali"; l'eventuale
loro utilizzo da parte delle aziende costituisce titolo per l'applicazione dei
benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Le parti promuoveranno presso le proprie strutture associative la conoscenza dei
progetti di formazione concordati e verificheranno l'efficacia dei programmi
applicati.
Progetti formativi.
Le parti convengono sulla opportunità di confrontarsi su specifiche iniziative
di cui le stesse siano propositrici o titolari, nonché di fare conoscere tali
iniziative alle aziende associate e ai lavoratori, anche ai fini di quanto
previsto all'art. 59 (Iniziative a sostegno della formazione continua), del
presente CCNL.
Ferme restando le rispettive autonomie operative le parti potranno inoltre
promuovere specifiche iniziative formative, non riconducibili a Fondo Formazione
PMI, da progettare e realizzare congiuntamente.
Raccordo con il livello
territoriale.
L'Organismo:
- mette a disposizione delle rispettive parti al livello territoriale le
conoscenze e quant'altro ritenuto necessario;
- deve attivarsi e creare presupposti perché si instauri una efficace
circolarità del flusso delle informazioni dalla periferia (territori, distretti,
strutture formative periferiche) al centro e viceversa.
Art. 9 - Lavoro esterno.
Eliminato ultimo comma.
Art. 23 - Contratto a termine.
[
]
L'azienda informerà annualmente la RSU sulle dimensioni quantitative del ricorso
al contratto a termine e sulle tipologie di attività per le quali tali contratti
sono stati stipulati.
[
]
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una
informazione e formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche della
mansione svolta, al fine di prevenire i rischi connessi al lavoro.
[
]
Ferma restando la disciplina prevista dal presente articolo, al prestatore di
lavoro con contratto a tempo determinato si applica il principio di non
discriminazione di cui all'art. 6, D.lgs. n. 368 del 6.9.01.
[
]
Nuovo art. 26 - Disciplina del contratto di somministrazione di lavoro a tempo
determinato.
[
]
Ferma restando l'informazione di cui all'art. 21, D.lgs. 19.9.94 n. 626, le
attività di promozione di iniziative formative degli Organismi paritetici di cui
agli accordi interconfederali tra Confapi e Cgil, Cisl e Uil, nonché dal CCNL,
sono estese anche ai prestatori di lavoro temporaneo.
Il prestatore di lavoro temporaneo svolge la propria attività secondo le
istruzioni impartite dalla impresa utilizzatrice per l'esecuzione e la
disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le
norme di legge e di contratto collettivo applicate ai lavoratori dipendenti
dalla impresa utilizzatrice.
[
]
L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alla RSU o, in mancanza, alle
Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle associazioni sindacali
firmatarie del CCNL, il numero dei contratti da stipulare, i motivi del ricorso
al lavoro temporaneo e la durata relativa.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione
sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, su richiesta di una delle Parti e comunque almeno 1 volta all'anno, si
effettuerà un esame congiunto, anche per il tramite dell'associazione
imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, per verificare o
fornire agli stessi destinatari di cui al presente punto, il numero e i motivi
dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli
stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Art. 27,
lett. A), "Apprendistato professionalizzante".
In attesa che la nuova normativa di legge sull'apprendistato professionalizzante
diventi esecutiva, le parti concordano la presente regolamentazione al fine di
consentire - attraverso il tempestivo utilizzo dell'istituto non appena ciò sarà
possibile - lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.
Nel frattempo continuerà a trovare applicazione la disciplina dell'apprendistato
prevista dall'art. 27, lett. A) del CCNL.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i
giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ed è finalizzato alla
qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per
l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia
interni che esterni all'azienda.
Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un
contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la
qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione,
la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo.
[
]
L'apprendista non può lavorare a cottimo; nel caso venga adibito a lavoro a
cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio anche prima della
scadenza del periodo di apprendistato, e gli devono essere applicate le tariffe
di cottimo.
[
]
Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di
lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempreché riguardi
le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12
mesi. Saranno inoltre computati, ai fini delle durate dell'apprendistato
professionalizzante previste nel presente articolo, i periodi di apprendistato
svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione.
[
]
Formazione.
I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme
applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione
nell'apprendistato professionalizzante.
Le parti si danno atto che la definizione dei profili formativi
dell'apprendistato professionalizzante compete alle Regioni, d'intesa con le
associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano regionale.
Le Organizzazioni di categoria stipulanti il presente contratto, tuttavia,
ribadiscono che attraverso l'Organismo tecnico bilaterale di cui all'art. 8 del
presente contratto intendono concorrere alla definizione dei profili
professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di
competenza.
Ai fini del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione
120 ore medie annue retribuite.
Per completare l'addestramento dell'apprendista in possesso di titolo di studio
post-obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto
all'attività da svolgere, la durata della formazione è ridotta a 40 ore medie
annue retribuite.
Le parti, attraverso l'Osservatorio nazionale di settore, definiranno in tempo
utile per consentire la tempestiva attuazione dell'istituto:
- le modalità di erogazione e di articolazione della formazione, strutturata in
forma modulare, esterna e interna alle aziende;
- la quota parte di 120 ore di formazione - da svolgere con priorità temporale -
da destinare alla sicurezza, all'igiene del lavoro e alla prevenzione degli
infortuni;
- le modalità e la tipologia di formazione erogabile agli apprendisti che
avessero intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato professionalizzante,
anche in mansioni non analoghe, e che possano attestare di aver già ricevuto una
parte di formazione.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative
formative esterne e interne all'azienda.
In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro
attesta l'attività formativa svolta.
Il tutore della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste
dalla legge. La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente
formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti.
Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può
essere svolta direttamente dal datore di lavoro
Dichiarazione a verbale n. 1
mantenuta
Dichiarazione a verbale n. 2
così modificata:
Le Parti si danno atto che l'apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro
notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella
ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e
su turni diurni.
Dichiarazioni a verbale nn. 3 e 4
eliminate
Nuova dichiarazione a verbale.
Le durate differenziate del periodo di apprendistato professionalizzante nelle
aree del Mezzogiorno (Obiettivo 1 del
Regolamento 92/2081/CE del 20.7.93)
saranno definite nell'ambito della stesura del protocollo contrattuale sul
Mezzogiorno e comunque in tempo utile per consentire l'utilizzo del nuovo
istituto.
Nuova dichiarazione a verbale.
Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in
materia di formazione per l'apprendistato non compatibili con l'impianto
contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le
conseguenti armonizzazioni.
Art. 27, lett. C) -
Contratto di inserimento.
Ai sensi dell'Accordo interconfederale 11.2.04, il contratto di inserimento è
così regolamentato:
3) Forma e
contenuto del contratto di inserimento.
Il contratto di inserimento deve essere stipulato in forma scritta, al quale
deve essere allegato il progetto individuale di inserimento.
[
]
I lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei
limiti numerici previsti da leggi e il presente CCNL per l'applicazione di
particolari normative e istituti.
4) Progetto.
Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore
e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze
professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le
professionalità già acquisite.
Il progetto di inserimento/reinserimento, dovrà prevedere:
[
]
(b) la durata e le modalità della formazione.
Il progetto individuale di inserimento potrà prevedere, la partecipazione a
corsi di formazione interni od esterni all'azienda, anche attraverso il ricorso
al "Fondo Formazione PMI" per la formazione continua.
La formazione eventualmente effettuata durante l'esecuzione del rapporto di
lavoro dovrà essere registrata nel libretto formativo (previsto dall'art. 2,
lett. i), D.lgs n. 276/03).
Gli enti bilaterali potranno definire le modalità di definizione dei piani
individuali di inserimento con particolare riferimento alla realizzazione del
progetto, anche attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali per la
formazione continua, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali
del lavoratore, nonché le modalità di definizione e sperimentazione di
orientamenti, linee-guida e codici di comportamento.
6) Disciplina del rapporto
di lavoro.
Ai contratti di inserimento si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni sul lavoro a tempo determinato di cui al D.lgs. 6.9.01 n. 368.
Dichiarazione a verbale n. 1
In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i),
D.lgs. n. 276/03, la registrazione delle competenze acquisite sarà
opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato
(tutor o referente formativo aziendale).
[
]
Nuovo art. 27, lett. D).
Telelavoro.
In riferimento a quanto previsto e definito negli Accordi interconfederali
Confapi del
17.7.01 e
9.6.04 per telelavoro subordinato, ai fini della presente
disciplina, deve intendersi quello prestato dal lavoratore dipendente con
l'ausilio di strumenti telematici al di fuori della sede aziendale.
Tale modalità di esecuzione della prestazione lavorativa deve essere prevalente
rispetto a quella tradizionale e potrà comunque essere svolta per periodi
predefiniti e/o in alternanza a lavoro effettuato presso l'azienda.
Le principali tipologie di telelavoro sono riconducibili a:
- telelavoro domiciliare, nei casi in cui l'attività lavorativa viene prestata
dal dipendente di norma presso il proprio domicilio;
- telelavoro da centri o postazioni varie, qualora l'attività lavorativa venga
prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l'attività medesima in termini
gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle
prestazioni di telelavoro e non costituenti unità produttive autonome.
[
]
Il telelavoratore, nel rispetto delle diversità derivanti dalle particolari
modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, è quindi un lavoratore
subordinato soggetto alla disciplina del presente CCNL e alle norme di legge
applicabili.
[
]
Norme applicative.
[
]
3) Fermo restando l'orario settimanale ordinario, tra azienda e telelavoratore
potranno essere previste diverse modalità di organizzazione dell'orario di
lavoro nell'ambito della giornata sia in ordine alla collocazione che alla
durata.
[
]
4) Ai fini di quanto previsto dall'art. 7, legge n. 300/70, il datore di lavoro
provvederà a consegnare a ciascun telelavoratore una copia del CCNL o, in
alternativa, copia del codice disciplinare affisso in azienda ai sensi dello
stesso art. 7, considerando con ciò assolto ogni obbligo di pubblicità previsto
dalla legge e da disposizione contrattuale.
Le comunicazioni aziendali, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e
contrattuali vigenti in materia, potranno essere effettuate, oltre che con i
sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici.
Al telelavoratore è garantita la parità di trattamento in materia di interventi
formativi, in materia di igiene e sicurezza sul lavoro nonché per salvaguardarne
la professionalità specifica.
5) Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il
telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali
e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione.
Conseguentemente ai lavoratori che svolgono attività di telelavoro verrà
garantita la piena partecipazione alle attività e alle iniziative di natura
sindacale svolte in azienda.
In particolare, sarà assicurata al telelavoratore, a cura delle strutture
aziendali, l'informazione riguardante le comunicazioni di carattere sindacale
mediante l'utilizzo di idonei strumenti di telecomunicazione. Il telelavoratore
potrà inoltre partecipare alle assemblee indette nella unità produttiva di
appartenenza secondo le consuete modalità e nel limite del monte ore
contrattualmente stabilito; potrà altresì eleggere rappresentanti sindacali ed
essere eletto.
[
]
7) I locali dove si svolge l'attività di telelavoro devono essere idonei allo
scopo, come previsto dal D.lgs. n. 626/94 e dalla legge n. 46/90 per ciò che
attiene la sicurezza degli impianti elettrici.
Il controllo del rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro sarà possibile da parte dei soggetti a ciò deputati e contemplati
nell'art. 11, D.lgs n. 626/94, previa informazione al telelavoratore.
Il telelavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e salute ed è
responsabile per eventuali danni da lui causati, derivanti dall'uso improprio
dei mezzi e strumenti di lavoro nonché per danni causati a o da terzi.
[
]
9) [
]
Con periodicità semestrale a livello aziendale saranno fornite alle RSU o in
mancanza alle Organizzazioni sindacali territoriali informazioni relative
all'andamento del presente istituto.
10) Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia agli Accordi
interconfederali Confapi/Cgil-Cisl-Uil del
17.7.01 e del
9.6.04 in materia.
Art. 29 - Azioni
positive per le pari opportunità.
Eliminato
Integrazione art. 30 - Inquadramento unico dei lavoratori.
Inserire, in sostituzione del titolo "Commissione paritetica per
l'inquadramento":
Le parti riconoscono che i cambiamenti organizzativi e tecnologici del sistema
produttivo e l'evoluzione del rapporto tra impresa e mercato possono influire
sulle prestazioni richieste ai lavoratori e convengono sull'utilità di un
confronto volto a monitorare l'evoluzione di tale fenomeno.
A tal fine concordano di istituire un Gruppo di lavoro che avrà lo scopo di
valutare le metodologie di inquadramento previste dai principali contratti
nazionali ed europei e di ricercare un eventuale diverso modello di
inquadramento ritenuto idoneo alle caratteristiche del sistema delle
pelletterie.
Le parti si danno atto che il Gruppo di lavoro potrà esplorare qualsiasi
ipotesi, prefigurandone benefici, criticità e conseguenze sui lavoratori e sulle
imprese.
Tra le ipotesi previste quello di un inquadramento per aree o fasce
professionali omogenee.
Relativamente alle proposte congiuntamente individuate, le parti si danno
altresì atto che il Gruppo di lavoro dovrà produrre attente valutazioni di
praticabilità in relazione alle peculiarità del settore e alle caratteristiche
organizzative delle piccole e medie imprese.
Il Gruppo di lavoro si incontrerà entro dicembre 2004 e presenterà le proprie
conclusioni alle parti stipulanti entro il 30.6.06.
Art. 34 - Orario di lavoro.
Regime ordinario.
Nuovo comma 3:
Le parti riconoscono che la qualità delle soluzioni organizzative, nella
costante ricerca di un efficiente posizionamento competitivo del sistema delle
imprese, si realizza anche attraverso l'individuazione di adeguate e specifiche
articolazioni dell'orario lavorativo.
Nuovo comma 7.
[
]
Art. 35 - Flessibilità
dell'orario di lavoro.
Aggiungere come ultimi due commi:
Ai sensi dell'art. 17, D.lgs. n. 66/03, nel caso di adozione della flessibilità
di orario di cui al presente articolo, la durata del riposo giornaliero
consecutivo tra la fine dell'orario normale e l'inizio dell'orario in
flessibilità può risultare inferiore alle 11 ore.
Ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. d), D.lgs. n. 66/03, nel caso di adozione
della flessibilità di orario di cui al presente articolo, tra il termine della
prestazione lavorativa in flessibilità e l'inizio del normale orario lavorativo
settimanale il lavoratore può godere di un riposo inferiore alle 35 ore (24 più
11) stabilite dal citato art. 9, a condizione che a livello aziendale vengano
definite congiuntamente le modalità di riposo compensativo.
Art. 36 - Lavoro straordinario o supplementare, notturno e festivo.
Nuovo comma 1 (con decorrenza dal 1° maggio 2004):
È considerato straordinario contrattuale il lavoro prestato oltre l'orario
contrattuale settimanale, ad eccezione di quello connesso ai regimi di
flessibilità dell'orario di lavoro di cui all'art. 35.
omissis
Nuovo comma 3.
Il lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuato entro
il limite individuale massimo di 180. In caso di guasti tecnici agli impianti,
fatta salva la volontarietà, le ore prestate non rientrano nel limite suddetto.
omissis
Aggiungere dopo "Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore
22 alle 6 del mattino." due nuovi commi:
"Ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.lgs. n. 66/03, in caso di adozione di un
orario articolato su più settimane il periodo di riferimento sul quale calcolare
il limite delle 8 ore nelle 24 ore in mancanza di una specifica regolamentazione
a livello aziendale, è definito come media su base annuale."
Ai sensi dell'art. 17, D.lgs. n. 66/03, considerata la particolare esigenza del
settore pelletterie di garantire lo svolgimento continuativo di talune attività
nel fine settimana per mezzo di lavoratori specificamente addetti ad esse con
orari di lavoro particolari, anche a tempo parziale, distribuiti su una parte
dei giorni settimanali, si prevede che per tali fattispecie le parti al livello
aziendale possano concordare che la durata massima dell'orario lavorativo di 8
ore di cui all'art. 13, comma 1, D.lgs. n. 66/03 sia calcolata come media su un
periodo settimanale o plurisettimanale.
Clausola ex art. 4,
comma 4, D.lgs n. 66/03.
Il periodo di cui all'art. 4, comma 3, D.lgs. n. 66/03, è fissato in 6 mesi a
fronte delle molteplicità delle produzioni settorialmente effettuate e della
complessità delle soluzioni tecnico-organizzative adottate nella filiera del
settore dei giocattoli.
Il periodo di cui sopra è elevato a 12 mesi nel caso di:
(1) incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del
prodotto;
(2) termini di consegna tassativi;
(3) commesse eccezionali;
(4) lancio di nuove linee di prodotto;
(5) esigenze legate alla sostituzione di una posizione rimasta vacante, a causa
di risoluzione del rapporto di lavoro;
(6) avvio di nuove attività aziendali;
(7) esigenze che non possono essere soddisfatte con i normali mezzi e assetti
produttivi aziendali;
(8) fermi di produzione dovuti a cause di forza maggiore.
Art. 37 - Banca delle Ore.
Inserire quale ultimo comma:
Nella banca delle ore - se annualmente già attivata da parte del lavoratore -
confluiranno anche le ore di recupero della flessibilità se non fruite in
occasione del programmato recupero collettivo per comprovati impedimenti
personali.
Art. 38 - Lavoro a squadre.
Aggiungere come ultimo comma:
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di
mezzora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Qualora non sia oggetto di accordi aziendali, detto intervallo è comprensivo
della pausa di cui all'art. 8, D.lgs n. 66/03.
Ai sensi dell'art. 17, D.lgs n. 66/03, nel caso di modifica del turno assegnato,
il lavoratore dovrà comunque fruire, all'atto del passaggio a diverso turno, di
un adeguato periodo di riposo che può essere inferiore a 11 ore.
Nuovo art. 39 - Lavori
discontinui.
Inserire due commi iniziali eliminando il vecchio comma 1.
L'orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o
custodia, di cui alla tabella annessa al RD 6.12.23 n. 2657, non può superare le
48 ore medie settimanali.
In funzione della peculiare tipologia e delle caratteristiche delle mansioni
svolte, tale durata media dell'orario di lavoro è calcolata con riferimento ad
un periodo di 12 mesi.
Art. 53 - Lavoratori disabili.
Nuovo comma 1:
Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema delle persone
disabili e diversamente abili, nell'intento di facilitare il loro inserimento in
posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative,
convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali con tutti gli
strumenti agevolativi previsti dalla legge 12.3.99 n. 68, anche nell'ambito
delle convenzioni per l'inserimento, compatibilmente con le possibilità
tecnico-organizzative delle aziende.
Protocollo n. 3 Tutela della dignità personale dei lavoratori
Le parti concordano sull'opportunità che il rapporto di lavoro si svolga in un
clima aziendale idoneo allo svolgimento dell'attività. A tal fine dovrà essere
assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto compreso
quanto attiene alla condizione sessuale e dovrà essere prevenuto ogni
comportamento improprio, compiuto attraverso atti, parole, gesti, scritti che
arrechino offesa alla personalità e all'integrità psico-fisica della lavoratrice
e del lavoratore.
In particolare saranno evitati comportamenti discriminatori che determinino una
situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle
conseguenze sulle condizioni di lavoro. In caso di molestie sessuali nel luogo
di lavoro, la RSU o le Organizzazioni sindacali e la direzione aziendale
opereranno per ripristinare le normali condizioni lavorative garantendo la
massima riservatezza alle persone coinvolte.
Al fine di favorire la conoscenza tra i lavoratori delle normative in argomento,
vengono inserite nella parte relativa alla legislazione del lavoro, allegata al
presente contratto, le risoluzioni del
Consiglio CEE del 29.5.90 e del
Parlamento UE A5-0283/2001.
In caso di emanazione di specifiche normative, le parti si incontreranno e ne
faranno oggetto di valutazione.