AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA
Ordinanza 14 ottobre 2014, n. 7

IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2012 di conferma, per la durata di un quadriennio a decorrere dall'8 febbraio 2012 del Sig. Luigi Merlo nella carica di Presidente dell'Autorità Portuale di Genova;
VISTA la deliberazione assunta dal Comitato Portuale prot. n.53/1/2012 in data 10 maggio 2012 con la quale è stato nominato Segretario Generale dell'Ente l'Avv. Giambattista D'Aste.
VISTO l'art 6 comma 1 lettera a) della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 (recante la riforma della legislazione in materia portuale) e successive modificazioni e integrazioni che affida all'Autorità Portuale compiti di programmazione, coordinamento, vigilanza e controllo delle operazioni portuali' e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti con potere di regolamentazione ed ordinanza , anche per gli aspetti relativi alla sicurezza ed alla igiene del lavoro in attuazione dell'art. 24 della medesima Legge n. 84/94;
VISTO il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.230, di attuazione della Direttive 89/618/Euratom, 90/641Euratom, 92/3/Euratom e 96/29 Euratom in materia di radiazioni ionizzanti;
VISTO il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007 n.52, di attuazione della Direttiva 2003/122/CE Euratom, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane;
VISTO il Decreto Legislativo 20 febbraio 2009 n.23 di attuazione della Direttiva 2006/117/Euratom relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;
VISTO il Decreto Legislativo 1 giugno 2011 n.100 recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 20 febbraio 2009 n.23;
VISTO il piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Provincia di Genova, predisposto in data 10.08.2012, dalla Prefettura -U.T.G. di Genova ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 52/07;
VISTA la nota n. 30683/11857/2009 della Prefettura di Genova del 13 agosto 2013 in materia di sorveglianza radiometrica in ambito portuale;
VISTO il decreto del Presidente dell'Autorità Portuale n. 259/2014 in materia di addetti alle misure radiometriche in ambito portuale;
PRESO ATTO delle intese stipulate tra rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori all'interno del Comitato Igiene e Sicurezza del lavoro - settore operazioni e servizi portuali- del porto di Genova;
SENTITO il Comitato di igiene e sicurezza del lavoro istituito ai sensi dell'art.7 del Dlgs 272/99;
SENTITI l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Ligure e l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;
RITENUTO di dover procedere, in considerazione di alcune specificità del porto di Genova e fermi restando gli obblighi previsti dalla legge, all'adozione di una apposita regolamentazione;
 

ORDINA

Art. 1

Il disponente della merce, ovvero il soggetto titolare dello sdoganamento della merce, trasportata alla rinfusa o in container o in altra modalità e costituita da rottami, materiali o prodotti semilavorati metallici di provenienza extracomunitaria, di cui all'Allegato 1 del D.Lgs. 100/11, ha l'obbligo di compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il modulo di cui all'Allegato "A" della presente Ordinanza.
Il modulo deve essere trasmesso, con un anticipo di almeno 12 ore rispetto all'arrivo del vettore, attraverso il portale merci pericolose (PMIS2), all'Autorità Portuale di Genova, alla Capitaneria di Porto e all'impresa portuale esecutrice delle operazioni e concessionaria della banchina di accosto e delle aree di deposito della merce.
In caso di sospensione o indisponibilità del servizio del sistema PMIS2, fermo restando il rispetto dei termini dei tempi di inoltro, ai fini della trasmissione del suddetto modulo saranno adottate le modalità già poste in essere dalle imprese portuali in meritò alla messa a disposizione dei contenitori destinati ad apertura contenenti merce di cui all'Allegato 1 dell'ordinanza n° 8/2008 ovvero per via telematica (posta elettronica/web) o via telefax.
 

Art. 2

Il disponente della merce, ovvero il soggetto titolare dello sdoganamento della merce, con un anticipo di almeno 12 ore rispetto all'arrivo della nave, provvede ad incaricare per l'esecuzione della sorveglianza radiometrica, un Esperto Qualificato di 2° o 3° grado compreso nell'elenco istituito ai sensi dell'art.78 del D.lgs. 230/95. L'Esperto Qualificato può delegare ad altro soggetto iscritto negli appositi registri dell'Autorità Portuale le sole attività di mere misure radiometriche.
In tale ipotesi, il soggetto delegato opererà sotto l'esclusiva responsabilità dell'Esperto Qualificato delegante che è tenuto ad assicurare un pronto intervento sul posto in caso di richiesta da parte del medesimo addetto alle misure.
I nominativi dell'Esperto Qualificato e del suo eventuale delegato ai fini delle misure radiometriche devono essere indicati nel modulo di cui all'allegato "A" della presente Ordinanza.
 

Art. 3

L'impresa portuale, sulla base della documentazione ricevuta, provvede a depositare, all'atto dello sbarco, la merce presso apposita area all'uopo delimitata con opportuna segnaletica orizzontale e/o verticale.
Le verifiche radiometriche, da effettuarsi a spese del disponente della merce, ovvero del soggetto titolare dello sdoganamento della merce, devono essere eseguite, nel caso la merce venga sbarcata nei giorni feriali ovvero nei giorni dal lunedì al venerdì inclusi, entro il termine delle 24 ore successive allo sbarco.
Nel caso la merce venga sbarcata nei giorni pre-festivi e festivi le verifiche dovranno essere eseguite entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo.
In ogni caso le risultanze delle verifiche dovranno essere attestate entro detti termini da un Esperto Qualificato di 2° o 3° grado compreso nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs 230/95.
 

Art. 4

Le imprese portuali del porto di Genova attiveranno in via sperimentale le linee guida di cui all'Allegato "B" per un periodo di mesi 12 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
Decorsi sei mesi dall'inizio della sperimentazione, in sede di Comitato Igiene e Sicurezza del Lavoro - settore operazioni e servizi portuali - verranno analizzate le risultanze operative emerse anche ai fini di introdurre opportune modifiche ed integrazioni alla presente ordinanza.
Qualora in esito all'effettuazione delle preliminari rilevazioni radiometriche di cui all'Allegato "B", vengano riscontrati valori superiori a quelli definiti di 1° livello, di allarme, l'impresa portuale provvederà, in applicazione delle proprie procedure attuative delle predette linee guida, a:
a) disporre il temporaneo allontanamento dei Lavoratori;
b) dare immediata comunicazione di quanto rilevato al disponente della merce, ovvero al soggetto titolare dello sdoganamento della merce ed al Comando Nave;
c) richiedere l'intervento dell'Esperto Qualificato indicato dal disponente della merce ovvero, in caso di indisponibilità dello stesso, dì un altro Esperto Qualificato con costi a carico del succitato disponente.,
Sarà cura dell'Esperto Qualificato, una volta intervenuto, provvedere ad indicare le eventuali misure di radioprotezione da adottare.
 

Art. 5

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, l'Esperto Qualificato ritenga che i valori radiometrici misurati indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattività si attiverà secondo quanto previsto dal "Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della provincia di Genova" predisposto, in data 10.08.2012, dalla Prefettura UTG di Genova ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 52/07.
 

Art. 6

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza. I contravventori sono puniti, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave illecito, con sanzione amministrativa di cui all'art. 1174 del Codice della Navigazione.
 

Art. 7

Al fine di consentire alle imprese portuali di dotarsi delle necessarie apparecchiature per la misurazione dei livelli di radioattività nonché di organizzare le attività di formazione e informazione rivolta ai lavoratori, la presente Ordinanza entrerà in vigore alle ore 00.01 del 15 novembre 2014.
 

Il Presidente
Luigi Merlo


Genova, 14/10/2014

Allegato A

RICHIESTA DI VERIFICA RADIOMETRICA

Data _________
Il sottoscritto ________________ In qualità di rappresentante della Società _____________________
Richiede la messa disposizione della merce o del/i contenitori sottoriportato/i ai fini della esecuzione del servizio di Verifica Radiometrica
 

Numero Contenitore

Tipologia Merce

Paese di Provenienza

Nave di sbarco

Terminal di sbarco

Prevista data e ora arrivo nave

Esperto Qualificato incaricato

Eventuale Addetto a misurazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbro e firma del richiedente

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ALLEGATO B

LINEA GUIDA RILEVAZIONE SITUAZIONI DI EMERGENZA PER I LAVORATORI DERIVANTI DALLA EVENTUALE PRESENZA DI SORGENTI ORFANE
 

La presente linea guida, condivisa dai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori all'interno del Comitato di igiene e sicurezza del lavoro settore operazioni e servizi portuali del Porto di Genova, viene predisposta, in via sperimentale ed è finalizzata, meramente alla rilevazione, di situazioni di emergenza per i lavoratori derivanti dalla eventuale presenza di sorgenti orfane durante le operazioni di sbarco, all'interno, del Porto di Genova, delle navi che trasportano merci soggette a controlli radiometrici in base alla normativa vigente.

1. Si prevede l’utilizzo di uno specifico strumento (rilevatore) atto a segnalare la presenza di sorgenti orfane tarato secondo due valori di soglia definiti da un Esperto Qualificato, uno di 1° livello di allarme fissato in 5 microSievert/ora, ed uno di 2° livello di allarme fissato in 100 microSievert/ora, come riportato nel documento allegato, il cui testo costituisce parte integrante della, presente linea guida. Tale strumento, sarà fornito in dotazione, secondo le modalità operative stabilite da ciascun Terminal, al preposto/caposquadra del personale che effettua il primo accesso a bordo nave.
2. Possibilità di installare alle, rampe di accesso di navi RO/RO opportuni rilevatori (tarati Secondo i valori di cui al punto 1) per accertare già al momento dell'imbarco presso il Porto di origine l'eventuale presenza di sorgenti orfane, producendo in tal caso, da parte del Comando nave, certificazione dell'avvenuto controllo, in alternativa, adottare quanto previsto al punto 1. Per quanto riguarda il materiale imbarcato di verticale, (quindi non attraverso la rampa), si procede sulla base del punto 1 sopra declinato.
3. Per quanto, attiene lo sbarco di rottami alla rinfusa, possibilità di calare periodicamente un rilevatore (tarato con i medesimi valori di cui al punto 1) con una gru e tramite un gancio all'interno della stiva al fine di accertare l'eventuale presenza di sorgenti orfane, in alternativa adottare quanto previsto al punto 1.
4. Le segnalazioni dei rilevatori richiamati nella presente linea guida non hanno valore di controllo della merce ma sono finalizzate esclusivamente a rilevare eventuali situazioni di emergenza per i lavoratori.
5. Tutti i lavoratori che saranno dotati del rilevatore dovranno essere adeguatamente formati ed informati dai rispettivi datori di lavoro sull'utilizzo dello stesso.
Nel caso in cui lo strumento dovesse rilevare valori superiori alla soglia di 1° livello di allarme ed inferiori a quella, di 2° livello di allarme tale situazione dovrà essere immediatamente comunicata secondo le modalità, operative previste da ciascun Terminal, che adotterà specifiche procedure per garantire il temporaneo allontanamento dei lavoratori addetti alle varie operazioni di sbarco/imbarco ad almeno 20 metri di distanza dall'area di rilevazione, fino, all'indicazione di eventuali misure da parte dell’Esperto Qualificato. Nel caso in cui lo strumento dovesse rilevare valori superiori alla, soglia di 2° livello di allarme tale situazione dovrà essere immediatamente comunicata secondo la modalità operative previste da ciascun Terminal, previo allontanamento del personale presente a bordo ed in banchina ad almeno 100 mt di distanza dalla zona in cui si è attivato il segnale di allarme.
La sperimentazione della presente linea guida, che integra e sostituisce integralmente la precedente sottoscritta in data 25 marzo 2014, avrà una durata annuale. Le parti firmatarie hanno titolo di chiedere un incontro per valutate lo stato dell'arte in corso d'opera ogni volta che lo riterranno necessario. Verranno inoltre calendarizzati un minimo di 4 incontri nell'anno di sperimentazione.

Genova, 26 giugno 2014

I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori all'interno del Comitato di igiene e sicurezza del lavoro settore operazioni e servizi portuali del Porto di Genova.