Autorità Portuale di Venezia
Ordinanza 11 dicembre 2003, n. 173
Utilizzo di gas tossici in ambito portuale

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto 25 gennaio 2000 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, concernente la nomina del Presidente dell’Autorità Portuale di Venezia;
VISTO l’art. 8, comma 3 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modifiche e integrazioni, recante le attribuzioni facenti capo al Presidente dell’Autorità Portuale ed in particolare quella di provvedere al coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, nonché al coordinamento e al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali nonché quella di amministrare le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'art. 6, comma 7 della medesima legge, sulla base delle disposizioni di legge in materia;
VISTI gli articoli 6 e 24 della Legge 84/94, concernenti la sicurezza e igiene del lavoro nelle operazioni portuali di cui all’articolo 16, comma 1 della succitata legge, e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nel porto;
VISTO inoltre l’articolo 24 comma 2.bis della Legge 84/94 che, ferme restando le attribuzioni delle Unità Sanitarie Locali competenti per territorio, nonché le competenze degli uffici periferici di Sanità Marittima del Ministero della Sanità, affida alle Autorità Portuali i poteri di vigilanza e controllo in ordine all’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa;
VISTO il D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche e integrazioni concernente l'attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
VISTO il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272 concernente l’adeguamento della normativa sulla sicurezza dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali nonché di operazioni di manutenzioni, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale;
VISTO l’articolo 41 del Regio Decreto 09.01.1927, n. 147 concernente l’utilizzo di gas tossici nell’ambito dei porti o del demanio pubblico marittimo;
RITENUTO necessario, alla luce dell’ormai consolidata legge 84/94 e D.Lgs 272/99 nelle premesse citate, aggiornare le procedure relative al rilascio della licenza per l’utilizzo di gas tossici nell’ambito del Demanio marittimo terrestre;
CONSIDERATE le condizioni relative al verbale di riunione avvenuta presso la locale Capitaneria di Porto il giorno 17.04.2003 in cui si è comunemente deciso di affidare all’Autorità Portuale di Venezia il rilascio delle licenze per l’uso di gas tossici di cui al Regio Decreto 147/27, nelle premesse citato, relativamente all’ambito del Demanio marittimo terrestre;
IN VIRTU’ dei poteri conferiti
 

ORDINA

Articolo I

Il titolare dell’autorizzazione di cui all’articolo 8 del Regio decreto 09.01.1927, n. 147 nelle premesse citato e sue successive modifiche ed integrazioni che intende utilizzare un gas tossico nell’ambito portuale o nel demanio pubblico marittimo, ne fa istanza su carta bollata da 10,33 all’Autorità Portuale di Venezia Direzione Sicurezza e Ambiente Zattere 1401 30123 Venezia, Rimane di competenza dell’Autorità Marittima l’autorizzazione all’impiego dei gas tossici a bordo delle navi.
 

Articolo 2

L’Autorità Portuale decide in merito al rilascio dell’autorizzazione di cui trattasi, sentita l’Autorità Marittima ed eventualmente, per gli aspetti di competenza, l’AUSL e/o il Chimico di Porto.
L’autorizzazione di cui sopra viene rilasciata per l’attività presso una singola impresa portuale, autorizzata ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 84/94.
L’ autorizzazione ha validità annuale.
 

Articolo 3

Qualora l’impresa di cui al precedente articolo 1 intenda utilizzare i gas tossici presso le aree di altre imprese portuali deve ripetere l’istanza per ognuna di esse, con le stesse modalità riportate nella presente ordinanza.
 

Articolo 4

L’istanza di cui ai precedenti articoli 1 e 4 deve essere corredata dalla seguente documentazione:
■ copia della visura camerale della Camera di Commercio;
■ copia della polizza di copertura assicurativa;
■ elenco dei dipendenti che eseguiranno i trattamenti presso il porto di Venezia;
■ copia del documento di identità dell’amministratore;
■ copia dell’autorizzazione del Sindaco del Comune della sede legale della ditta;
■ copia della presa d’atto dell’accettazione da parte di libero professionista dell’incarico di Direttore Tecnico della ditta;
■ descrizione delle operazioni per l’esecuzione delle quali si chiede autorizzazione;
■ copie delle patenti di abilitazione all’uso di gas tossici del personale operativo;
■ planimetria dell’area portuale gestita dall’impresa portuale nella quale verranno effettuati gli interventi;
■ copia dell’atto di coordinamento, ex articolo 7 del D.lgs 626/94 con l’impresa portuale in cui andrà ad operare;
■ estratto del “manuale di fumigazione” redatto ad uso interno;
■ copia della nomina del medico aziendale
■ copia della nomina del R.S.P.P.;
■ copia della nomina del responsabile tecnico;
■ copia della valutazione dei rischi 626/94;
■ copia delle etichette adesive applicate al contenitore.
 

Articolo 5

L’impresa autorizzata all’utilizzo dei gas tossici deve inoltre:
- applicare tutte le procedure di sicurezza previste dalla normativa vigente e da quelle indicate dall’impresa portuale in cui va a operare;
- comunicare, prima dell’inizio del trattamento, via fax oppure con mezzo informatico, all’Autorità Portuale Direzione sicurezza e Ambiente Area Sicurezza, all’Autorità Marittima, alla Sanità Marittima ed all’Agenzia delle Dogane, l’effettuazione di ogni trattamento fornendo ogni indicazione utile per la localizzazione dell’area di intervento.
 

Articolo 6

Fermo restando le sanzioni previste dalle normative specifiche, i contravventori alle norme di cui alla presente Ordinanza saranno in via amministrativa sanzionabili ai sensi dell'art. 1174, secondo comma, del Codice della Navigazione ed a quanto previsto dall’ordinanza dell’Autorità Portuale N. 156/2002 nelle premesse citata.
 

Articolo 7

La presente ordinanza entra in vigore con effetto immediato.
 

Venezia, 11 dicembre 2003

Il Presidente
Claudio Boniciolli