Tipologia: Ipotesi accordo rinnovo CCNL
Data firma: 22 marzo 2022
Validità: 22.03.2022 - 31.12.2023
Parti: Agens e Filt-Cgil, la Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Fast-Confsal, Orsa Ferrovie, Ancp [p.a.]
Settori: Trasporti, Attività Ferroviarie
Fonte: uiltrasporti.it


Sommario:

 

Premessa
Decorrenza e durata
Art. 21 Contratto di apprendistato professionalizzante
Art. 23 Telelavoro
Art. 23bis Smart working
Art. 29 Riposo settimanale e giorni festivi

Art. 37 Welfare

 

Art. 54 Risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso
Art. 68 Retribuzione
Allegato A Una tantum
Allegato B Piani formativi per l’Apprendistato Professionalizzante


Ipotesi di accordo CCNL della Mobilità/ Area contrattuale Attività Ferroviarie del 22 marzo 2022 di rinnovo del CCNL Mobilità/Area AF del 16 dicembre 2016

Addì 22 marzo 2022, in Roma fra l’Agens […] e la Filt-Cgil […], la Fit-Cisl […], la Uiltrasporti […], la Ugl Ferrovieri […], la Fast Confsal […], la Orsa Ferrovie […], nonché, per adesione: la Ancp […], è stato sottoscritto il testo allegato relativo all’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16.12.2016.

Premessa
Il percorso di rinnovo del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016 è stato condizionato da una generale situazione di criticità determinata dall’emergenza sanitaria e le parti, in considerazione del particolare contesto economico e sociale che, con specifico riferimento al settore della mobilità e delle attività ferroviarie, ha registrato delle conseguenze fortemente negative a causa dalla suddetta emergenza, hanno, comunque, voluto definire, con accordo del 18 febbraio 2021, un importo “una tantum” ad integrale copertura del periodo 1 ° gennaio 2018-31 dicembre 2020 al fine di valorizzare le risorse umane che sempre di più rappresentano per l’impresa un ruolo determinante e centrale.
Le parti convengono che il perdurare degli effetti dell’emergenza sanitaria, che continua ad incidere sul settore della mobilità e delle attività ferroviarie, conferma l'esigenza di continuare ad operare una serie di scelte responsabili che, in una logica di compatibilità economica complessiva, rappresentino una risposta alle emergenti evoluzioni delle aziende ed alle esigenze dei lavoratori. C
In tale contesto, la definizione del rinnovo del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie vuole porre le basi per un riavvio del progetto, considerato strategico e finalizzato a gestire il complessivo processo di trasformazione del settore che tenga conto anche delle evoluzioni del digitale, delle nuove tecnologie, delle nuove attività e del conseguente adeguamento dei ruoli professionali in coerenza con le nuove esigenze delle diverse aree e dei processi produttivi.
Le parti condividono, altresì, l’esigenza di fornire risposte tempestive, flessibili e qualificate all’evoluzione del mercato e del business in considerazione dell’elevato livello di competitività ed alla crescente dinamicità dei contesti di riferimento, anche perseguendo modelli di tipo partecipativo che saranno volti a valorizzare il contributo dei lavoratori prevedendo uno sviluppo qualitativo delle professionalità richieste.
Le parti condividono, inoltre, che la sicurezza del lavoro rappresenta un bene comune ed un valore irrinunciabile da promuovere e diffondere mediante politiche responsabili finalizzate alla realizzazione di una nuova cultura di salute e sicurezza nelle imprese.
Le parti stipulanti, inoltre, assumono quali principi fondanti:
- la centralità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro quale sistema di regole certe e condivise da applicare a tutte le aziende del settore della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie per conseguire una gestione omogenea dei rapporti di lavoro;
- l’importanza di un sistema di Relazioni Industriali improntato alla partecipazione che riesca ad individuare soluzioni condivise che siano innovative, efficaci e responsabili;
- la condivisione di assetti contrattuali che prevedano, unitamente al CCNL che costituisce momento fondamentale per la realizzazione dei principi sopra esposti, la contrattazione di secondo livello, anche al fine di contemperare esigenze produttive aziendali con il miglioramento delle condizioni di lavoro;
- il consolidamento delle iniziative tese a rafforzare la formazione e lo sviluppo delle professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti nei processi di trasformazione, anche tecnologici, che attraverseranno il settore;
- il consolidamento delle iniziative di contrasto alle disuguaglianze di genere rafforzando il ruolo del Comitato per le Pari Opportunità.
Le parti favoriranno, attraverso la sensibilizzazione degli attori operanti nel settore e delle Istituzioni, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, la promozione di politiche di outplacement compatibili con il quadro normativo e con le specifiche realtà aziendali.
Con il presente accordo, le sopra richiamate parti hanno individuato le seguenti previsioni per il rinnovo del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016.
Le parti, visto il ruolo strategico che il settore della mobilità e delle attività ferroviarie avrà nel raggiungimento degli obiettivi posti dal PNRR, nonché dall’Agenda 2030 sulla lotta ai cambiamenti climatici, intendono, altresì, confermare l’impegno per la definizione, entro la vigenza della presente intesa, di un rinnovato CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie per il triennio 2024-2026 che rappresenti un sistema di regole e strumenti moderni, efficaci, innovativi ed inclusivi per l’intero settore, cogliendo le esigenze scaturenti dal complessivo processo di trasformazione sociale e tecnologica, dalle mutate logiche di offerta e di fruizione dei servizi e tenendo conto dell’evoluzione delle aziende e dello sviluppo e del benessere dei lavoratori, anche attraverso strumenti di welfare contrattuale per categorie omogenee di lavoratori finalizzati al miglioramento della produttività e delle condizioni di lavoro, in una logica di compatibilità economica complessiva. A tal fine, le parti si faranno parte attiva per ricercare e favorire l’attivazione di un apposito tavolo di lavoro con il coinvolgimento anche di altre Associazioni datoriali finalizzato all’individuazione di elementi utili ad affrontare le tematiche del settore.
La presente intesa modifica e/o sostituisce esclusivamente gli articoli e gli allegati espressamente richiamati del suddetto CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016 le cui previsioni non variate con il presente accordo restano confermate tra le parti.

Art. 21 Contratto di apprendistato professionalizzante
…omissis…
2. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante non può essere inferiore a 6 mesi e, fatto salvo quanto previsto all’ultimo paragrafo del successivo punto 7, superiore a 3 anni. In caso di attivazione di tirocinio extracurriculare, la durata del contratto potrà essere ridefinita con accordo aziendale, tenendo anche conto della durata del tirocinio.
…omissis….
4. Qualora il candidato ne sia sprovvisto, il piano formativo individuale può prevedere altresì le specifiche abilitazioni richieste da norme di legge e/o da regolamenti, da ottenere nei tempi programmati, nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti, in quanto propedeutiche alla prosecuzione del percorso formativo e del rapporto di lavoro.
...omissis...
7. […]
....omissis....
25. Le figure professionali e i piani formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli di seguito riportati:
Figure professionali
Capo Stazione - (livello professionale B),
Macchinista - (livello professionale B),
Capo Treno/Capo Servizi Treno - (livello professionale B),
Specialista Tecnico Commerciale - (livello professionale B),
Capo Tecnico Infrastrutture - (livello professionale B), Capo Tecnico Rotabili - (livello professionale B),
Specialista Tecnico Amministrativo - (livello professionale B),
Tecnico di Ufficio - (livello professionale C),
Tecnico Polifunzionale Treno - (livello professionale C),
Operatore Specializzato Manutenzione Infrastrutture - (livello professionale D),
Operatore Specializzato Manutenzione Rotabili - (livello professionale D);
Operatore Specializzato della Circolazione - (livello professionale D).
Piani formativi
I piani formativi per ciascuna delle figure professionali sopra indicate sono riportati nell’Allegato B al presente CCNL.
In caso di attivazione di tirocinio extracurriculare, fatte salve le intese già in essere a livello aziendale, i piani formativi saranno ridefmiti con accordo aziendale, tenendo conto della formazione svolta durante il tirocinio.
Le figure professionali ed i piani formativi potranno essere integrati con specifico accordo tra le parti stipulanti il presente CCNL, ovvero tra le parti a livello aziendale, qualora le imprese, in relazione alle esigenze produttive, lo richiedano, anche con riferimento all’inserimento di personale operativo in possesso di specifiche certificazioni/abilitazioni.
...omissis...

Art. 23 Telelavoro
...omissis...
15. Al fine di promuovere ulteriori forme di lavoro che agevolino la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro e favoriscano un’organizzazione aziendale efficiente, le parti convengono sul l’opportunità di approfondire il ricorso al lavoro agile alla luce dell’evoluzione legislativa in materia.
...omissis...

Art. 23bis Smart working
1. Le parti intendono favorire la conciliazione dei tempi di vita privata e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori promuovendo l’introduzione dello smart working quale strumento utile ai fini di una più efficiente organizzazione del lavoro tesa al perseguimento di incrementi di competitività e produttività.
2. A tal fine, a livello aziendale, le parti potranno definire accordi per la disciplina dello smart working in coerenza con le linee di indirizzo definite nel “Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile” del 7 dicembre 2021, nell’ambito delle quali si confermano il diritto alla disconnessione e la volontarietà da parte del lavoratore.
3. Sono fatti salvi gli accordi aziendali in essere.
...omissis…

Art. 29 Riposo settimanale e giorni festivi
...omissis…
4. In sostituzione delle soppresse festività di cui alla legge 5.3.1977, n. 54 e del relativo trattamento, ai lavoratori spettano, nel corso di ciascun anno, quattro giorni di permesso individuale retribuito non frazionabile, salvo quanto previsto al successivo paragrafo.
A far data dal 1° gennaio 2023, nell’ottica di agevolare la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro, anche come strumento di maggiore attrattività verso il personale neoassunto, ai soli lavoratori con anzianità di servizio fino a 8 anni è consentita la frazionabilità in ore, per periodi comunque non inferiori ad un’ora, di uno dei suddetti quattro giorni di permesso individuale retribuito. A tal fine, in caso di frazionamento, la giornata di permesso è convenzionalmente pari a 7 ore e 36 minuti nel caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su 5 giorni ed a 6 ore e 20 minuti nel caso di articolazione dell’orario settimanale su 6 giorni.
...omissis...

Art. 37 Welfare
1. Le parti riconoscono al welfare aziendale l’importante finalità di migliorare il benessere e la motivazione dei lavoratori e condividono di verificare la possibilità di mettere a disposizione dei lavoratori delle Società che applicano il presente CCNL misure di welfare contrattuale per categorie omogenee di lavoratori finalizzate al miglioramento della produttività e delle condizioni di lavoro.
In tale contesto, le parti si impegnano ad individuare, attraverso la contrattazione aziendale, secondo le specifiche caratteristiche dei singoli contesti, strumenti di welfare aziendale che prevedano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di educazione e istruzione per i figli, assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, al fine di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei lavoratori dipendenti.