Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Capitaneria di Porto di Milazzo
Ordinanza 29 giugno 2021, n. 25
Disposizioni in materia di “Maritime Security” nell’ambito del Compartimento Marittimo di Milazzo

Il Capo del Compartimento Marittimo di Milazzo sottoscritto, in qualità di Autorità Designata:

VISTO il Capitolo XI-2 - Misure speciali per migliorare la sicurezza marittima – della Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare - SOLAS 74 (come emendata);
VISTA la Regola 2 del Capitolo XI-2 della SOLAS 74 (come emendata) che prevede l’applicabilità del Capitolo XI-2 e del Codice ISPS a tutte le navi da passeggeri in navigazione internazionale, comprese le unità veloci, a tutte le navi da carico di stazza lorda superiore alle 500 GT, in navigazione internazionale comprese le unità veloci ed alle unità mobili di trivellazione (MODU);
VISTO il Codice Internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (ISPS code - edizione 2003, come emendato);
VISTO il Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
VISTA la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2005/65/CE del 23 ottobre 2005 relativa al miglioramento della sicurezza dei porti, come recepita dal decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n. 203;
VISTO il D.M. 18 giugno 2004 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha istituito l’Autorità Competente per la Sicurezza Marittima ed il punto di contatto per la sicurezza marittima, indicando nel Corpo delle Capitanerie di porto la struttura responsabile in materia di “security” nel settore dei trasporti marittimi;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 95 del 4 aprile 2005 recante “Norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche”;
VISTO il Programma Nazionale di Sicurezza Marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali (PNSM) approvato con D.M. 83/T del 20 giugno 2007.
VISTE le risoluzioni e le circolari IMO, diffuse e rese obbligatorie dall’Autorità Competente per la sicurezza marittima;
VISTA la raccolta delle Circolari emanate in materia dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
VISTO il D.M. 20/11/1975 e la circolare n.5208179 del 23/12/1975 del Ministero Marina Mercantile "Rilascio tessere di libero accesso nei porti nazionali";
VISTI gli articoli 17 e 81 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
VISTO il Decreto Dirigenziale 349/2013 in data 3 aprile 2014 recante “Disciplina delle procedure tecnico-amministrative afferenti la materia della sicurezza della navigazione (safety) e la sicurezza marittima (maritime security) in relazione alle misure urgenti antipirateria”;
VISTA le vigenti valutazioni di sicurezza del porto di Milazzo e del porto di Lipari (PSA);
VISTO i vigenti piani di sicurezza del porto di Milazzo e del porto di Lipari (PSP);
VISTO Decreto n° 57/2020 in data 24.08.2020 del Capo del Compartimento Marittimo di Milazzo - Autorità Designata con cui sono stati aggiornati i confini del porto ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della Direttiva 2005/65/CE;
VISTO il Decreto n° 105/2015 in data 22.09.2015 del Capo del Compartimento Marittimo di Milazzo - Autorità Designata con cui sono stati definiti i confini del porto di Lipari ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della Direttiva 2005/65/CE;
VISTI i vigenti Piani di sicurezza degli impianti portuali (PFSP) e i piani dei porti (PFP) presenti nel Compartimento Marittimo di Milazzo;
VISTA L’Ordinanza n. 21/2008 datata 31.01.2008 di questa Capitaneria di porto, in materia sanzionatoria nell’ambito security;
VISTA L’Ordinanza n. 29/2008 datata 17.03.2008 di questa Capitaneria di porto, in materia di security per i servizi tecnico-nautici;
VISTA L’Ordinanza n. 41/2008 datata 01.06.2008 di questa Capitaneria di porto, in materia di disciplina all'uso dell'apparato A.I.S. nel porto e nella rada di Milazzo;
VISTA l’Ordinanza n. 34/2014 datata 10.06.2014 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, “Regolamentazioni delle operazioni commerciali di navi soggette alle disposizioni del Cap. XI-2 della SOLAS ‘74”;
VISTA l’Ordinanza n. 2/PR di disciplina degli accessi e della circolazione in porto emanata congiuntamente dalla Capitaneria di porto di Milazzo e dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, ciascuno per gli aspetti di propria competenza;
VISTA l’Ordinanza 28/2014 datata 26.05.2014, così come modificata ed integrata con Ordinanza 28/2018 datata 21.06.20218 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, “Regolamentazione della circolazione stradale, transito, accesso, fermata e sosta nell’ambito portuale di Sottomonastero dell’isola di Lipari e della destinazione delle relative banchine”;
VISTA l’Ordinanza 29/2019 datata 03.09.2019 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Agata di Militello, “Disciplina dei punti di ancoraggio relativi alla rada del porto turistico di Capo D’Orlando per le navi da Crociera/Diporto in sosta”
CONSIDERATA la necessità di dare una disciplina organica alle misure di “maritime security” nel Compartimento Marittimo di Milazzo e mitigare i rischi di eventuali atti illeciti intenzionali a danno delle navi, degli equipaggi, dei passeggeri, delle merci e delle infrastrutture portuali;
 

RENDE NOTO

A decorrere dal 30 giugno 2021 è in vigore ed è esecutiva la presente ordinanza che regola e disciplina, per il Compartimento Marittimo di Milazzo, l’applicazione della normativa di “maritime security”, con particolare riguardo alle misure tese a migliorare la sicurezza delle navi e degli impianti portuali ricadenti nell’ambito di applicazione del Capitolo XI-2 della convenzione SOLAS 74 e del Reg. (CE) 725/2004, contro eventuali atti illeciti intenzionali. La presente ordinanza disciplina inoltre l’applicazione delle misure relative al miglioramento della sicurezza dei porti previste dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2005/65/CE del 23 ottobre 2005, recepita nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n. 203.
La “maritime security” si basa essenzialmente sulle misure preventive contenute nel piano di sicurezza del porto (PSP) approvato dal Sig. Prefetto, nei piani di sicurezza degli impianti portuali (PFSP) approvati dalla Capitaneria di porto di Milazzo in qualità di Autorità Designata e nei piani di sicurezza delle navi (SSP). Le finalità delle misure contenute in suddetti piani di sicurezza sono tesi, in prima battuta, ad impedire l’accesso alle aree portuali ed agli impianti portuali alle persone non autorizzate ovvero l’introduzione di armi, sostanze pericolose e congegni destinati all’uso contro persone o cose il cui trasporto non sia autorizzato.
Le restrizioni alla circolazione dei veicoli e delle persone nelle aree portuali, nonché la sottoposizione ai controlli agli accessi, misure che possono variare a seconda del livello di sicurezza applicato (da 1 a 3 in via crescente), sono un onere a cui tutti gli operatori e gli utenti sono chiamati ed il cui corrispettivo è l’aumento del gradiente di sicurezza a vantaggio del trasporto marittimo e delle navi che attraccano nel porto di Milazzo (pontili della locale raffineria compresi) e Lipari.
E, pertanto,
 

ORDINA

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini delle misure di maritime security applicabili nel porto di Milazzo (pontili della locale raffineria compresi), valgono le seguenti definizioni, così come derivate dal Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n. 203 e dal Programma Nazionale di Sicurezza Marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali (PNSM) citati in premessa.
a) Autorità Designata: Il Capo del Compartimento Marittimo che ha il compito di fare osservare le disposizioni del Programma Nazionale di Sicurezza e del capitolo XI-2 della convenzione internazionale SOLAS relativamente alla sicurezza delle navi, degli impianti portuali e all’interfaccia nave/porto dal punto di vista dell'impianto portuale;
b) Porto di Milazzo: l’area terrestre e marittima, comprendente impianti ed attrezzature intese ad agevolare le operazioni commerciali di trasporto marittimo, individuata con il Decreto n° 57/2020 in data 24.08.2020 del Capo del Compartimento Marittimo di Milazzo;
c) Porto di Lipari: l’area terrestre e marittima, comprendente impianti ed attrezzature intese ad agevolare le operazioni commerciali di trasporto marittimo, individuata con il Decreto n° 105/2015 in data 22.09.2015 del Capo del Compartimento Marittimo di Milazzo;
d) Agente di sicurezza del porto (PSO): punto di contatto per le questioni attinenti alla sicurezza portuale individuato con apposito decreto del Capo del Compartimento Marittimo di Milazzo;
e) Piano di Sicurezza del Porto (PSP): piano elaborato dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto per il porto di Milazzo e da questa Autorità Designata per il porto di Lipari, approvati dal Prefetto. Prende in debita considerazione le specificità delle diverse aree del porto ed integra i piani di sicurezza degli impianti portuali elaborati a norma del regolamento (CE) n. 725/2004;
f) Impianto portuale (port facility): luogo in cui avviene l'interfaccia nave/porto, comprende aree quali le zone di ancoraggio, di ormeggio e di accosto dal mare, secondo i casi, i cui confini sono determinati dal Capo del Compartimento Marittimo di Milazzo in qualità di Autorità Designata (allegato 1 e 1 bis);
g) Piano di sicurezza dell'impianto portuale (PFSP): piano elaborato per assicurare l'applicazione di misure finalizzate a proteggere l'impianto portuale e le navi, il carico, le unità di trasporto del carico e le provviste della nave all'interno dell'impianto portuale dal rischio che si verifichi un problema di sicurezza.
h) Agente di sicurezza dell'impianto portuale (PFSO): la persona Designata dal terminalista come responsabile dell'elaborazione, attuazione, riesame e rispetto del piano di sicurezza dell'impianto portuale e come collegamento con gli ufficiali di sicurezza delle navi e con gli agenti di sicurezza delle società come definite dalla Regola IX/1 della convenzione SOLAS 74;
i) Aree portuali comuni: le aree ricadenti all’interno del porto di Milazzo e Lipari, come definite, ma non ricadenti all’interno degli impianti portuali (port facility), di cui all’allegato 1 e 1 bis;
j) DOS (Dichiarazione di sicurezza): l’accordo raggiunto tra la nave ed un impianto portuale o un’altra nave con la quale la prima si interfaccia e nel quale vengono specificate le misure in materia di security che ciascuna parte è tenuta ad attuare;
k) Ufficiale di sicurezza della nave (SSO): è la persona a bordo della nave, che risponde al Comandante ed è Designata dalla società come responsabile della sicurezza della nave, e in particolare dell'attuazione e del rispetto del piano di sicurezza della nave, e come collegamento con l'agente di sicurezza della società e con l'agente di sicurezza dell'impianto portuale;
l) Livello di sicurezza: la qualificazione del grado di rischio che un incidente di sicurezza possa essere tentato o possa verificarsi (SEC. LEV. 1 - 3);
m) Organizzazione Marittima Internazionale (IMO): l’agenzia specializzata dell’ONU con responsabilità nel settore della sicurezza della navigazione e della prevenzione dell’inquinamento da navi;
n) Convenzione SOLAS 74: Convenzione Internazionale per la Salvaguardia della Vita Umana in Mare recepita nell'ordinamento italiano con Legge 23 maggio 1980 n°313;
o) Codice ISPS: il Codice Internazionale per la Sicurezza delle Navi e degli Impianti Portuali adottato con la Risoluzione n. 2 della Conferenza diplomatica dei Governi contraenti la Convenzione Internazionale SOLAS 74 (Londra, 12 dicembre 2002).
 

Articolo 2 - Ambito di applicazione

2.1 Il regime di “maritime security” di cui alla presente ordinanza si applica alle aree portuali comuni, così come sopra definite, ed alle port facilities presenti nel Compartimento Marittimo di Milazzo (allegato 1 e 1 bis).
2.2 Le previsioni ivi contenute si applicano, inoltre, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati che intendono, a vario titolo, accedere al porto in ragione di un legittimo interesse.
 

Articolo 3 - Norme di accesso in porto ed agli impianti portuali

3.1 L’accesso nel porto di Milazzo è consentito, attraverso i varchi portuali, a coloro che sono in possesso di un valido titolo di accesso rilasciato secondo le modalità previste dall’Ordinanza n. 2/PR di disciplina degli accessi e della circolazione in porto emanata congiuntamente dalla Capitaneria di porto di Milazzo e dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, entrata in vigore il 07.09.2020.
3.2 L’accesso nel porto di Lipari è consentito, secondo le modalità previste l’Ordinanza 28/2014 datata 26.05.2014 e sue successive modifiche integrative.
3.3 Sono validi titoli di ingresso le tessere di libero accesso ai porti nazionali e, per l’esercizio delle rispettive funzioni, i documenti di identificazione di servizio per il personale di cui all’elenco dell’articolo 4 dell’Ordinanza n. 2/PR di disciplina degli accessi e della circolazione in porto emanata congiuntamente dalla Capitaneria di porto di Milazzo e dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, in premessa citata.
3.4 Sono autorizzati ad accedere in porto, per motivi connessi alle attività portuali e per il tempo strettamente necessario, senza il permesso di cui all’art. 4 i seguenti veicoli di cui all’elenco dell’articolo 6 dell’Ordinanza n. 2/PR di disciplina degli accessi e della circolazione in porto emanata congiuntamente dalla Capitaneria di porto di Milazzo e dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, in premessa citata.
3.5 L’ingresso negli impianti portuali del porto è disciplinato secondo le disposizioni contenute nei piani di sicurezza dei singoli impianti portuali (P.F.S.P.).
3.6 Per l’accesso in porto ed ai relativi impianti portuali gli equipaggi e i passeggeri delle navi presenti in porto possono esibire il titolo identificativo rilasciato dal vettore secondo il piano di sicurezza della nave.
3.6.1 Se il titolo identificativo rilasciato dal vettore risulta privo di scadenza, di fotografia e/o di generalità del possessore nonché in mancanza di sistemi di lettura dei dati eventualmente estraibili/leggibili elettronicamente dal titolo stesso (badge), esso deve essere accompagnato da un documento o titolo di viaggio utile per l’identificazione e la verifica dell’iscrizione nelle liste di equipaggio e dei passeggeri.
3.6.2 Quanto prima, e comunque prima dell’attracco della nave, oltre alle liste di equipaggio e dei passeggeri devono pervenire al P.F.S.O e del P.S.O. gli specimen dei titoli di accesso alla nave ovvero, per approdi reiterati, delle modifiche intervenute dopo l’approdo precedente.
3.6.3 I controlli, secondo le aliquote previste, finalizzati alla verifica del possesso del titolo di accesso per il rientro a bordo e/o del documento o titolo di viaggio, possono essere effettuati anche all’atto della discesa a terra.
3.6.3.1 Le liste per gli organi di controllo di sicurezza devono indicare specificatamente i nominativi di coloro che sbarcheranno (definitivamente) in questo porto senza tornare a bordo.
3.6.3.2 Con la comunicazione delle liste o subito dopo l’adozione di specifici provvedimenti in questo scalo, il P.F.S.O. e il P.S.O. del porto di Milazzo e/o Lipari devono essere informati (a cura dello S.S.O./C.S.O.) delle persone a bordo alle quali è stato inibito lo sbarco.
 

Articolo 4 - Controllo degli accessi

4.1 Tutti i soggetti che intendono, a vario titolo, accedere al porto o agli impianti portuali muniti di Piani di Sicurezza approvati (PFSP) in ragione di un legittimo interesse sono tenuti ad esibire, al momento del transito presso i varchi portuali (allegato 2) ed al personale di security ivi preposto e debitamente autorizzato, i titoli di accesso e/o i documenti di cui all’articolo 3.
4.2 Gli stessi soggetti possono essere assoggettati dal personale predetto ed in ragione del livello di sicurezza in essere, ad ulteriori controlli sugli effetti personali al seguito, i propri bagagli ovvero sui veicoli, anche commerciali, su cui viaggiano, secondo le modalità stabilite dal Piano di sicurezza del porto e nel rispetto delle attribuzioni di legge. Sono esclusi gli appartenenti ad Enti e Comandi di cui al punto 3.2 che vi accedono nell’esercizio delle rispettive funzioni.
4.3 Le procedure di identificazione tramite apposito documento di identità ed i controlli sugli effetti personali al seguito, i bagagli ovvero i veicoli, compresi quelli commerciali, sono effettuati anche da parte del personale di security degli impianti portuali al momento della richiesta di accesso alle relative strutture secondo le modalità indicate nei rispettivi piani di security approvati secondo la normativa vigente, mediante l’impiego di metal detector, apparecchiature RX o similari e sistemi di rilevamento di esplosivi ove presenti.
4.4 Chi intende accedere alle aree portuali di Milazzo e Lipari accetta di essere sottoposto alle procedure ed ai controlli indicati comprendendone le finalità e l’importanza. A chi si sottrae o si rifiuta è negato l’accesso in porto ovvero all’impianto portuale.
 

Articolo 5 - Obblighi del personale con compiti di security

5.1 L’agente di sicurezza del porto, gli agenti di sicurezza degli impianti portuali (PFSO), nonché tutto il personale con compiti di “maritime security”, sono tenuti all’osservanza delle norme contenute nel Programma Nazionale di Sicurezza Marittima vigente e dei provvedimenti emanati dall’Autorità Designata in materia. In particolare, sono tenuti ad assicurare l’applicazione delle disposizioni contenute, per i tre diversi livelli di sicurezza, rispettivamente nel piano di sicurezza del porto (PSP) e degli impianti portuali (PFSP), secondo le proprie mansioni, con particolare riguardo alle misure, di tipo fisico e strutturale/organizzativo, tese a prevenire gli accessi non autorizzati o in orario non consentito di persone, veicoli, merci o cose, con particolare riguardo a quanto previsto al para 4.4.
 

Articolo 6 - Esercitazioni ed addestramenti

6.1 Ogni impianto portuale deve effettuare una volta all’anno ed in ogni caso ad intervalli non superiore a 18 mesi, addestramenti finalizzati a mettere alla prova le comunicazioni, il coordinamento, la disponibilità delle risorse e le reazioni, conformemente a quanto disposto dall’ISPS Code (B 18.6).
6.2 Deve inoltre condurre, con cadenza trimestrale, almeno una esercitazione interna finalizzata a verificare il corretto svolgimento delle procedure e la funzionalità dei mezzi utilizzati, conformemente a quanto disposto dall’ISPS Code (B/18.5).
6.3 Tutti gli impianti portuali partecipano, come di volta in volta richiesto, alle esercitazioni complesse ed alle esercitazioni di security organizzate da questa Autorità Designata in cooperazione con gli altri enti competenti.
6.4 Tutte le esercitazioni e le attività addestrative devono essere debitamente registrate e documentate.
 

Articolo 7 - Autovalutazione ed audit interni

7.1 A norma del Programma Nazionale di Sicurezza Marittima, i PFSO devono svolgere, al termine di ogni anno, un’attività conoscitiva e propositiva finalizzata a rilevare eventuali “carenze” interpretative e/o applicative delle pianificazioni di sicurezza (PFSP) favorendone il necessario rimedio. Gli esiti della suddetta attività devono essere comunicati all’Autorità Designata per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
7.2 Gli impianti portuali devono, inoltre, prevedere un programma interno di audit che contenga le azioni, pianificate e sistematiche, necessarie a fornire certezza che tutte le attività di sicurezza siano condotte nel rispetto dei relativi piani di sicurezza. La documentazione e gli esiti di detta attività devono essere custoditi dal PFSO per l’eventuale verifica da parte dell’Autorità Designata.
 

Articolo 8 - Livelli di security

8.1 Il porto e gli impianti portuali soggetti al Cap. XI-2 della convenzione SOLAS ed all’ISPS Code, a meno che non sia diversamente determinato, operano al livello di sicurezza 1. In caso di comunicazione dell’innalzamento del livello di sicurezza da parte dell’Autorità Designata, essi si adeguano al nuovo livello con immediatezza, dandone tempestiva comunicazione. È dovere del PFSO implementare ogni misura preventiva addizionale ritenuta necessaria, in base alle circostanze, per garantire la sicurezza, anche qualora prevista da un livello di sicurezza superiore a quello Stabilito dall’Amministrazione. Sarà cura del PFSO comunicare all’Autorità Designata ogni iniziativa a riguardo.
8.2 Tutte le navi che scalano gli impianti presenti nel Compartimento Marittimo di Milazzo devono adeguare il proprio livello di security a quello dell’impianto portuale, qualora quest’ultimo sia superiore. A norma della Regola 4.5 del capitolo XI-2 della SOLAS, la nave che non possa osservare i requisiti del livello di sicurezza stabilito deve informarne l'Autorità Designata prima di entrare nell’impianto portuale o prima di procedere ad una qualunque attività di interfaccia nave/ porto.
 

Articolo 9 - Dichiarazione di sicurezza (DOS)

9.1 Una dichiarazione di sicurezza deve essere completata prima che avvenga l'interfaccia tra l'impianto e la nave se:
a) impianto e nave operano ad un livello di sicurezza diverso;
b) uno dei due non è fornito di un piano di sicurezza. Nel caso di navi soggette all’applicazione del Codice ISPS ai lavori, qualora non sia presente un Piano di sicurezza dell’impianto portuale (PFSP) approvato, la DOS sarà sottoscritta dall’ufficiale di sicurezza della nave (SSO) e da un responsabile del cantiere secondo le indicazioni di cui al punto 16 della circolare MSC 1111, annessa alla circolare titolo “Security” n° 03, del 28 giugno 2004;
c) la nave non soggetta alla regola 2 del Capitolo XI/2 della SOLAS, citata in premessa, compromette la sicurezza delle navi alle quali si applica la predetta normativa SOLAS (reg. 3.8 del regolamento CE 725/2004);
d) l'ufficiale di sicurezza della nave (SSO) o l'agente di sicurezza dell'impianto portuale (PFSO) rilevano la presenza di minacce alla security dell'interfaccia.
9.2 La dichiarazione di sicurezza deve fornire tutti i mezzi per assicurare che tutte le problematiche di sicurezza condivise siano tenute pienamente in conto nel corso dell'interfaccia e deve contenere le informazioni riportate nel modello in appendice 1 alla parte B dell'ISPS Code (allegato 3).
9.3 L'agente di sicurezza dell'impianto portuale (PFSO) e l'ufficiale di sicurezza della nave (SSO) o i loro rappresentanti autorizzati, devono coordinare le procedure di sicurezza e concordare sui contenuti della DOS per il periodo di tempo in cui la nave sosta nell'accosto.
9.4 Né l'impianto portuale né la nave possono iniziare le operazioni commerciali prima che la DOS sia stata firmata ed implementata.
9.5 Una nuova dichiarazione è richiesta se il livello di sicurezza dovesse cambiare durante la permanenza della nave in porto.
9.6 Copia della DOS deve essere trasmessa all’Autorità Designata per le eventuali azioni di competenza.
 

Articolo 10 - Altri obblighi per gli impianti portuali

10.1 Gli impianti portuali registrano e comunicano all’Autorità Designata qualsiasi atto o circostanza sospetti che minaccino la sicurezza di un impianto portuale o di un'interfaccia nave/porto secondo le procedure contenute nei piani di sicurezza.
10.2 Il PFSO è tenuto ad aggiornare l’Autorità Designata in merito ad ogni cambiamento nei confini, aree, strutture, attrezzature od organizzazione dell’impianto portuale perché sia valutata l’opportunità di procedere ad una revisione della valutazione di sicurezza.
 

Articolo 11 - Obblighi per le navi dirette ad impianti portuali presenti nel Compartimento Marittimo di Milazzo

11.1 Le navi dirette ad un impianto portuale del Compartimento Marittimo di Milazzo, con un anticipo di almeno ventiquattro ore o al più tardi al momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora la durata del viaggio sia inferiore a ventiquattro ore, ovvero, durante il viaggio, non appena un impianto portuale del Compartimento Marittimo di Milazzo sia individuato come terminal di scalo, devono presentare la comunicazione delle informazioni previste dalla Regola 9.2 del Cap XI- 2 della SOLAS 74 come emendata (navi che hanno l'intenzione di entrare in un porto di un altro governo contraente) nonché l’art.6.1 del Regolamento (CE) n. 725/2004 (comunicazioni di informazioni di sicurezza prima dell’ingresso in un porto di uno stato membro), attraverso la compilazione del format denominato ship pre-arrival security information form (allegato 4) completo di lista equipaggio, lista passeggeri, lista eventuali clandestini presenti a bordo, lista delle merci pericolose, lista del personale di sicurezza privata di protezione e delle armi in dotazione ex art. 3 del Decreto Dirigenziale 349/2013 del 3 aprile 2013. Dette informazioni dovranno essere inviate alla Capitaneria di porto di Milazzo alla Mailbox: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
11.2 ovvero, se interessa il Circondario Marittimo di Lipari, alla e-mail istituzionale di quest’ultimo. Qualora la nave non fornisse o si rifiutasse di fornire tali informazioni, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente, tra cui il diniego dell’ingresso in porto.
11.1 In particolari circostanze ed ai fini di sicurezza, l’Autorità Designata, oltre alle disposizioni contenute nell’Ordinanza n. 41/2008 del 01.06.2008 in premessa citata, può disporre lo
spegnimento dell’apparato AIS alle navi dirette o che si trovino all’ormeggio negli impianti portuali presenti nel Compartimento Marittimo di Milazzo.
 

Articolo 12 - Disposizioni particolari per le marine ed i circoli nautici

12.1 Le marine ed i circoli nautici presso i quali abitualmente ormeggino unità da diporto soggette alla disciplina di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 95 del 4 aprile 2005 recante “Norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche”, di stazza lorda pari o superiore alle 500 GT, ovvero unità da diporto battenti bandiera estera, di stazza lorda pari o superiore alle 500 GT, impiegate in attività commerciali (commercial yacht), devono dotarsi di apposito piano di sicurezza dell’impianto portuale (PFSP).
12.2 Qualora invece detti marine e circoli nautici siano interessati solo saltuariamente dallo scalo delle unità di cui al precedente punto, dovranno coordinare le procedure di sicurezza con gli ufficiali di sicurezza di bordo mediante la redazione della DOS di cui al precedente articolo 9.
 

Articolo 13 - Disciplina sanzionatoria e disposizioni finali

13.1 I contravventori alle norme in materia di sicurezza marittima contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave illecito, incorrono nella sanzione amministrativa di cui all’articolo 1174, 3° comma, del Codice della Navigazione, che prevede il pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00.
13.2 È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza la cui diffusione sarà assicurata mediante:
a) trasmissione al Comune di Milazzo, Comune di Lipari, Comune di Capo D’Orlando ed alle Amministrazioni interessate;
b) divulgazione a cura dei mezzi d’informazione;
c) ai sensi dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, mediante inserzione nella sezione Ordinanze del sito informatico istituzionale della Capitaneria di porto di Milazzo all’indirizzo www.guardiacostiera.it/milazzo, sezione ordinanze.
13.3 L’Ordinanza n. 21/2008 datata 30.01.2008 della Capitaneria di porto di Milazzo è abrogata.

Milazzo lì, 29 giugno 2021
 

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
C.F. (CP) Massimiliano MEZZANI
 

Allegati