AUTORITA' PORTUALE
Marina di Carrara
REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI E SERVIZI PORTUALI E DELLE ALTRE ATTIVITA’ INDUSTRIALI E COMMERCIALI SVOLTE NELL’AMBITO PORTUALE DI MARINA DI CARRARA
Ordinanza n. 9/2013 in data 14/11/2013
AGGIORNAMENTI:
Ordinanza n. 2/2014 in data 30/01/2014
Ordinanza n. 3/2014 in data 16/04/2014

 

ARTICOLO 1
Campo di applicazione

1. I1 presente regolamento viene emanato in applicazione dell'articolo 6, comma 1, lett. a) e dell’articolo 16 della Legge 84/94 e successive modifiche ed integrazioni nonché del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, numero 272 “adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale".
 

ARTICOLO 2
Definizioni

Le denominazioni utilizzate nel presente regolamento hanno il significato risultante dalle seguenti definizioni. Esse sono da considerarsi integrative o addizionali a quelle della L. 28.01.94 n. 84 ed a quelle di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 9-4-2008 n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”:
1. Porto di Marina di Carrara: aree delimitate e disegnate dal Piano Regolatore Portuale approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici datato 24.04.81 n. 1007-894. Ai fini della circolazione stradale si considera ambito portuale il complesso delle aree destinate alle operazioni portuali delimitate dalla cinta doganale ed accessibili tramite varchi portuali doganali. Sono incluse nel suddetto ambito Via Vespucci, tra Via Salvetti e Via Rinchiosa, e Via Salvetti dal Varco Doganale di Ponente al Viale C. Colombo. Rientrano inoltre nell'ambito portuale gli specchi acquei interni al porto e quelli esterni alle opere di grande infrastrutturazione ubicati entro 3 miglia dal porto o oltre se ivi si svolgono attività, operazioni o servizi portuali.
2. Legge: la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante il “Riordino della legislazione in materia portuale.”
3. Autorità: L’Autorità Portuale di Marina di Carrara prevista dall'articolo 6 della Legge n. 84/94;
4. Autorità Marittima: la Capitaneria di Porto di Marina di Carrara;
5. D.Lgs. 81/2008: Il D.Lgs 9-4-2008 n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
6. D.L.vo n. 272/1999: il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, numero 272, emanato a norma della Legge 31 dicembre 1998, numero 485;
7. Impresa portuale: impresa autorizzata ad esercitare le operazioni portuali ai sensi degli articoli 16 o 18 della Legge n° 84/94 e del D.M. 31 marzo 1995 n° 585;
8. IMDG CODE: INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE edito dall’I.M.O. (Codice delle merci pericolose trasportate per via marittima);
9. Datore di Lavoro: il soggetto definito dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del D.L.vo n. 272/1999;
10. Lavoratore: la persona che svolge operazioni o servizi portuali o operazioni di manutenzione, riparazione o trasformazione navale con rapporto di lavoro subordinato anche speciale;
11. Nave: qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto o ad altro scopo;
12. Enti di Vigilanza: l’Autorità Portuale di Marina di Carrara, l’Azienda USL Servizio P.I.S.S.L. territorialmente competente, la Capitaneria di Porto di Marina di Carrara;
13. Comitato di Igiene e Sicurezza: il Comitato di cui all’articolo 7 del D.L.vo n. 272/1999.
14. Impresa fornitrice: l’impresa fornitrice di lavoro temporaneo portuale autorizzata ai sensi dell’art. 17, comma 2, della Legge;
15. Impresa utilizzatrice: l’impresa autorizzata a svolgere operazioni portuali o servizi portuali di cui agli articoli 16 o 18 della Legge.
 

ARTICOLO 3
Composizione comitato di igiene e sicurezza del lavoro

1. Nell’ambito portuale di Marina di Carrara è costituito il Comitato di Igiene e di sicurezza del lavoro.
2. Il Comitato di Igiene e di sicurezza del lavoro è composto dai rappresentanti dei seguenti soggetti:
a) membri di diritto:
1 - Presidente dell’Autorità Portuale di Marina di Carrara o suo delegato che presiede il Comitato;
2 - Responsabile dell’Azienda USL, Servizio di Prevenzione Infortuni sul Lavoro o suo delegato;
3 -Comandante della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara o suo delegato;
b) rappresentanti delle seguenti categorie di datori di lavoro:
1 - Il Datore di Lavoro (ai sensi del D.Lgs. 9-4-2008 n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”) delle imprese portuali per conto terzi di cui agli articoli 16 e 18 della L. 84/1994;
4 - Il rappresentante delle imprese di autotrasporto nel Comitato Portuale di Marina di Carrara.
5 - Il rappresentante degli agenti marittimi, membro del Comitato Portuale.
c) rappresentanti delle seguenti categorie di lavoratori:
1 - I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese di cui al n. 1 della precedente lettera b);
2 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza delle imprese di autotrasporto iscritte nei registri di cui agli articoli 68 del Codice della Navigazione;
3 - Un rappresentante designato dall'Impresa di cui all'art. 17 della Legge 84/94.
 

ARTICOLO 4
Compiti del comitato di igiene e sicurezza del lavoro

1. Il Comitato di Igiene e Sicurezza del Lavoro:
a) formula proposte in ordine alla predisposizione delle misure di prevenzione e tutela per la sicurezza ed igiene sul lavoro;
b) suggerisce agli Enti di vigilanza, nel rispetto della loro autonomia, gli aspetti sui quali è maggiormente opportuno effettuare i controlli, fornendo al proposito precise indicazioni sulle particolari condizioni di rischio che si ritiene opportuno far verificare;
c) propone l’aggiornamento delle misure di prevenzione e tutela per la sicurezza ed igiene sul lavoro, in relazione a nuove procedure di lavoro o a nuove merci movimentate o ad aspetti che si ritiene opportuno considerare.
 

ARTICOLO 5
Funzionamento del comitato di igiene e sicurezza del lavoro

1. Il Comitato di Igiene e Sicurezza è presieduto dal Presidente dell’Autorità Portuale, o suo delegato, che lo convoca e ne coordina i lavori. Esso si riunisce su istanza di almeno uno degli Enti Pubblici e, qualora ne sia ravvisata la necessità o l’opportunità, su istanza di uno dei rappresentanti dei datori di lavoro e/o dei lavoratori.
2. L’istanza deve essere inviata all’Autorità Portuale che provvede alla convocazione di quei membri del Comitato di Igiene e Sicurezza che sono interessati alla problematica da trattare.
3. Il Comitato di Igiene e Sicurezza è validamente costituito con la presenza di:
- Autorità Portuale;
- Azienda USL, Servizio di Prevenzione Infortuni sul Lavoro;
- Datore di Lavoro di cui alla lett. b) punto 1, del secondo comma dell’art. 3;
- i membri interessati alla problematica da trattare.
4. Il Comitato di Igiene e Sicurezza può convocare esperti o rappresentanti di Enti o Persone diversi dai propri componenti del Comitato qualora per i particolari aspetti da trattare è necessario acquisire il loro qualificato parere.
 

ARTICOLO 6
Destinazione delle aree portuali

1. NORME GENERALI
1.1 Nel porto di Marina di Carrara le aree destinate al carico, allo scarico, al trasbordo, al deposito delle merci e alle altre esigenze portuali sono individuate nei seguenti commi.
1.2 Per una maggiore comprensibilità dell’organizzazione delineata dal presente articolo si rimanda alle planimetrie allegate al presente regolamento. Le lettere citate si riferiscono ad apposite aree indicate nelle stesse planimetrie.
1.3 La circolazione dei mezzi e dei veicoli ed autoveicoli deve avvenire con estrema cautela tenuto conto che tutta l'area portuale è destinata all'espletamento delle operazioni portuali svolte con l'ausilio di mezzi di sollevamento e traslazione (Grues, nastri trasportatori, fork-lifts, mafi-trailer, pale meccaniche, camions ecc.) e che la segnaletica può non essere presente.
1.4 La fascia di banchina ampia 25 metri dal ciglio banchina, contraddistinta con la lettera O nelle allegate planimetrie è destinato alle operazioni di imbarco e sbarco delle merci dalle navi;
1.5 Le operazioni di carico e scarico delle merci dai mezzi pesanti possono avvenire, oltre che nelle aree indicate con le lettere S ed O nelle allegate planimetrie, in quelle indicate con la lettera T in corrispondenza delle vie di accesso alle aree destinate all’imbarco e sbarco delle merci dalle navi.
2. VARCO DI LEVANTE DEL PORTO
2.1 L’area antistante l'infermeria del porto, indicata con la lettera H nell'allegata planimetria nello spazio intercorrente fra i dissuasori ed il marciapiede perimetrale, è destinata alla sosta dei mezzi di soccorso medico - sanitario.
2.2 L'area antistante l'infermeria del porto, indicata con la lettera V nell'allegata planimetria è destinata alla sosta delle autovetture, cicli e motocicli.
3. MOLO FIORILLO
3.1 Il molo Fiorillo inizia in corrispondenza del manufatto destinato ad officina antistante il varco di levante di accesso al porto di Marina di Carrara e termina in corrispondenza dell’ultima bitta ubicata sulla testata della banchina.
3.2 L’utilizzo delle aree del molo é stabilito come segue.
a) sosta temporanea di merci: la temporanea sosta delle merci o materiali per il periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali è consentito nelle aree espressamente indicate nella planimetria allegata al presente regolamento contraddistinte con la lettera S.
La suddetta area é suddivisa in 2 lotti. Detti lotti sono separati da vie di transito perpendicolari alla banchina.
b) deposito merci: l’area contraddistinta con la lettera D è destinata al deposito delle merci, previa concessione demaniale da rilasciare alle imprese portuali;
c) sosta mezzi portuali: la sosta dei mezzi operativi, destinati alla movimentazione orizzontale dei carichi é consentita esclusivamente nelle zone adiacenti al capannone - officina ubicato in radice, meglio evidenziate nell’allegata planimetria e contraddistinte con la lettera M;
d) transito autoveicoli: il transito degli autoveicoli autorizzati, compreso i mezzi pesanti che devono trasportare o ricevere la merce, deve avvenire nella fascia centrale del molo contraddistinta con la lettera T nell'allegata planimetria.
e) camminamento pedonale: il transito dei pedoni è consentito lungo l’apposito camminamento largo 1 metro che collega il varco alla testata del molo lungo la zona di sosta temporanea della merci (contraddistinto con la lettera P dell'allegata planimetria).
pulizia e ritiro rifiuti portuali;
f) speciali destinazioni:
- l’area adiacente il magazzino sito in testata, posta tra il magazzino stesso e la testata della banchina, indicato in planimetria con la lettera V, è destinata alla sosta delle autovetture autorizzate all’accesso in porto.
4. BANCHINA BUSCAIOL
4.1 La banchina BUSCAIOL é compresa tra il varco di levante di accesso al porto e l’ultima bitta ubicata sulla testata della stessa banchina. Le aree della banchina indicate con le lettere RO, dedotta la fascia di banchina colorata in rosso, riservata allo svolgimento delle operazioni di imbarco e sbarco, è destinata, in concessione demaniale, allo svolgimento del traffico Ro-Ro di linea;
4.2 Ai fini del presente regolamento il traffico delle navi Ro/ro è suddiviso in:
- traffico di linea;
- traffico non di linea.
Per traffico Ro/Ro di linea si intende il trasporto per mare effettuato in esecuzione di un programma di traversate in giorni e ad orari prestabiliti, tra uno o più porti determinati e il porto di Marina di Carrara.
Il traffico di linea è ammesso nel porto di Marina di Carrara con provvedimento del Presidente dell’Autorità Portuale. Il provvedimento autorizzativo garantisce la regolarità del servizio mediante il riconoscimento sia dell’accosto preferenziale che dell’ingresso/uscita precedenziale.
Allo scopo di ottenere l’autorizzazione, il soggetto interessato dovrà avanzare la relativa richiesta contenente il programma delle traversate e corredata dal piano di impresa e dal piano logistico.
Per traffico Ro/ro non di linea si intende il trasporto per mare effettuato in maniera non regolare, senza continuità né programmazione di traversate.
4.3 In assenza di concessione demaniale rilasciata ad imprese portuali per il trafico Ro-Ro l’utilizzo delle aree di banchina è stabilito come segue:
a) Il transito degli autoveicoli autorizzati, compreso i mezzi pesanti che devono trasportare o ricevere la merce, deve avvenire nella fascia centrale del molo contraddistinta con la lettera T nell'allegata planimetria;
b) sosta autoveicoli: l’area contraddistinta dalla lettera V nell'allegata planimetria è destinata alla sosta degli autoveicoli;
c) camminamento pedonale: il transito dei pedoni è consentito lungo l’apposito camminamento largo 1 metro che collega il varco alla testata del molo lungo la zona di sosta temporanea della merci (contraddistinto con la lettera P dell'allegata planimetria).
d) Sosta temporanea merci: l’area di banchina contraddistinta con la lettera S dell'allegata planimetria, è destinata alla sosta temporanea delle merci o materiali per il periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali;
5. BANCHINA E. CHIESA
5.1 La banchina E. CHIESA, inizia dal varco doganale di Ponente e termina, procedendo verso SW, all’intersezione con la banchina TALIERCIO.
5.2 Le aree, sia a terra che a mare, di cui alla lettera B nell'allegata planimetria sono destinate ad accogliere le imbarcazioni adibite alla pesca professionale e le attività connesse. Le aree, sia a terra che a mare, contraddistinte dalla lettera A nell'allegata planimetria sono temporaneamente utilizzate per attività diverse dalle operazioni e servizi portuali in aree in concessione.
5.3 L’utilizzo delle altre aree di banchina è stabilita come segue:
a) sosta autoveicoli: l’area contraddistinta dalla lettera V nell'allegata planimetria è destinata alla sosta degli autoveicoli.
b) camminamento pedonale: la fascia di banchina, adiacente a quella di cui alla suddetta lettera a), larga un metro, è destinata al transito dei pedoni (contraddistinta alla lettera P nell'allegata planimetria). c) transito di autoveicoli: la via di scorrimento, larga 8 metri, adiacente l’area di cui alla precedente lettera b) (contraddistinta con la lettera T nell'allegata planimetria) è destinata al transito di autoveicoli e mezzi meccanici.
d) sosta temporanea di merci: l’area centrale di banchina larga 25 metri suddivisa in 2 lotti, separati da vie di transito perpendicolari alla banchina, è destinata alla sosta temporanea delle merci o materiali per il periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali (lettera S dell'allegata planimetria). Alla sosta temporanea delle merci sono altresì destinate le aree perimetrali lungo la recinzione portuale, esclusa l’area destinata alla sosta degli autoveicoli.
e) sosta mezzi portuali: la sosta dei mezzi operativi, destinati alla movimentazione orizzontale dei carichi, é consentito esclusivamente nella zona contraddistinta con la lettera M nell’allegata planimetria, adiacente il capannone officina ubicato in radice banchina TALIERCIO.
f) speciali destinazioni:
Un tratto dell’area di sosta autoveicoli lungo il muro di recinzione, indicata con la lettera R, è destinata alla sosta dell’autocisterna per la raccolta degli olii usati.
6. BANCHINA TALIERCIO
6.1 La banchina TALIERCIO é costituita dalla parte interna banchinata del molo di sopraflutto a partire dall’intersezione con la banchina E. CHIESA fino all’ultima bitta della banchina stessa, escluso l’area di cui al successivo punto 6.3.
6.2 L’utilizzo dell’area di banchina è stabilita come segue:
a) sosta autoveicoli: la porzione di banchina contraddistinta con la lettera V nell'allegata planimetria, é destinata alla sosta degli autoveicoli. Le autovetture autorizzate all’accesso in porto possono pertanto essere parcheggiate solo in detta piazzola di sosta appositamente segnalata;
b) camminamento pedonale: il transito dei pedoni è consentito lungo l’apposito camminamento che costeggia l'area di cui alla precedente lettera a (contraddistinta con la lettera P nell'allegata planimetria).
c) transito autoveicoli: la via di scorrimento larga 8 metri, contraddistinta con la lettera T nell'allegata planimetria, è riservata al transito degli autoveicoli dei soggetti operanti in porto.
d) sosta temporanea di merci: l’area centrale della banchina larga 32 metri divisa in due lotti (contraddistinta con la lettera S nell'allegata planimetria) è destinata alla sosta temporanea delle merci o materiali per il periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali. Alla sosta temporanea delle merci sono altresì destinate le aree perimetrali lungo la recinzione portuale, esclusa l’area destinata alla sosta degli autoveicoli.
6.3 L’area ubicata sul prolungamento della banchina Taliercio, comunemente denominata Piarda, è destinata alla movimentazione di merci lapidee informi alla rinfusa. L’utilizzo della stessa è soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi volta per volta dall’Autorità Portuale.
7. PIAZZALE CITTÀ DI MASSA
7.1 Il piazzale Città di Massa é compreso tra la banchina Fiorillo, il torrente Carrione ed il molo Fiorillo, esso accoglie il tracciato del raccordo ferroviario tra il Porto di Marina di Carrara e la dorsale ferroviaria tirrenica. Le aree del piazzale, come riportato nell’allegata planimetria, ad eccezione di quella occupata dai binari ferroviari e dalla fascia adiacente necessaria alla viabilità ed al sicuro svolgimento delle operazioni di carico e scarico dei convogli ferroviari, sono destinate, previo rilascio di apposita concessione demaniale, alle imprese per lo svolgimento delle operazioni portuali e per il deposito delle merci. Le aree indicate nell’allegata planimetria con la lettera D sono destinate ai traffici di merci varie; le aree indicate nell’allegata planimetria con le lettere RO sono destinate ai traffici Ro-Ro. Una parte dell’area di cui al presente punto, contraddistinta nell’allegata planimetria con le lettere MO di ampiezza non superiore a 3.000 mq può essere utilizzata, in concessione temporanea, per l’assemblaggio di grandi moduli da imbarcare sulle navi che scalano il porto di Marina di Carrara.
A tergo dell’officina alla quale si accede dalla banchina Fiorillo, sul piazzale Città di Massa è ubicata l’isola ecologica delle dimensioni di m 20 per m 40, indicata nell’allegata planimetria con le lettere ECO.
8. BANCHINA SERVIZI
8.1 La banchina servizi comprende la parte terminale del molo Fiorillo lato interno.
8.2 La banchina servizi è destinata esclusivamente all’ormeggio dei mezzi nautici della Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco, delle forze di polizia e dei servizi portuali (Piloti, Ormeggiatori, Rimorchiatori, ecc.) o di altri mezzi espressamente e temporaneamente autorizzati dall’Autorità.
9. DESTINAZIONE DI ALTRE AREE RICADENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE PORTUALE
9.1 L’area portuale compresa tra il torrente Carrione ed il fosso Lavello è destinata al deposito di merci varie ad eccezione dell’area occupata dal raccordo ferroviario.
9.2 L’area compresa tra Viale C. Colombo ed il varco di accesso al porto di ponente (Via Salvetti) rientra nell'ambito portuale ed é pertanto esclusa dal traffico cittadino.
L'accesso a tale area è consentito esclusivamente agli autoveicoli autorizzati.
9.3 E’ vietata la sosta degli autoveicoli in tutta l’area ad eccezione delle zone contraddistinte con la lettera V nell'allegata planimetria.
9.4 La strada demaniale, che collega Via Salvetti a Via Rinchiosa (Via Vespucci), è utilizzata come via di accesso alle concessioni demaniali assentite in ambito portuale, essa é pertanto destinata al solo transito dei concessionari e dei soggetti autorizzati.
10. DESTINAZIONE DI ALTRE AREE RICADENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE PORTUALE
10.1 Il Presidente dell’Autorità Portuale può, con proprio provvedimento, modificare temporaneamente le norme di cui al presente articolo al fine di consentire, nelle singole aree, lo svolgimento di traffici diversi da quelli per i quali le aree sono destinate, in caso di mancanza degli stessi.
 

ARTICOLO 7
Norme relative alla movimentazione della merce

1. il deposito e la sosta temporanea delle merci o materiali per il periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali devono essere eseguiti in modo da proteggere la superficie dei piazzali ed evitare l’eventuale azione dannosa sulla stessa causata dai mezzi meccanici che devono quindi poter sollevare la merce in maniera sicura ed agevole.
2. E’ vietato il deposito e la sosta temporanea delle merci o materiali a meno di 6 metri dalle torri faro. Nelle vicinanze degli idranti ed attacchi motopompa dell’impianto antincendio portuale il deposito e la sosta temporanea delle merci o materiali deve essere eseguito in maniera tale da consentire in qualsiasi momento di accedere in sicurezza ai suddetti impianti con i mezzi necessari (motopompa, automezzi antincendio ecc.).
3. Il deposito e la sosta temporanea delle merci o materiali per il periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali, deve essere eseguito in modo da evitare la caduta delle stesse. Tale precauzione deve essere adottata con particolare attenzione nelle zone adiacenti a quelle interessate dal transito o dalla sosta di persone o veicoli. In tali ultime zone l’altezza massima delle merci impilate non deve essere superiore a metri 1,50, fatto salvo il collo singolo di altezza superiore. I containers potranno essere impilati fino al terzo tiro.
4. Fatte salve speciali disposizioni stabilite di volta in volta per differenti tipologie di merci, per ogni tonnellata di merce varia imbarcata o sbarcata nel porto di Marina di Carrara è dovuto un contributo forfetario di € 0,10 (Euro zero virgola dieci) a parziale rimborso degli oneri di manutenzione portuale, di illuminazione nonché per la eventuale sosta temporanea delle merci o materiali per il periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali fino ad massimo di quarantacinque giorni, relativamente alla merce in importazione, e di sessanta giorni, relativamente alla merce in 1
esportazione.
5. Per ogni "TEU" (twenty feet equivalent unit) il contributo di cui sopra è determinato in € 0,80 (Euro zero virgola ottanta) ed il periodo di sosta temporanea è di 10 giorni.
6. Per i rotabili il contributo è determinato in € 0,75 (Euro zero virgola settantacinque) per ogni autobus, semirimorchio, autotreno o autoarticolato o altro mezzo pesante imbarcato o sbarcato dalle navi Ro/Ro con un tempo di sosta di un giorno escluso quelli non lavorativi.
7. Per ogni autovettura imbarcata e sbarcata da navi Ro-Ro il contributo è determinato in € 0,26 (Euro zero virgola ventisei) ed il tempo di sosta temporanea è di 10 giorni.
8. Il contributo è posto a carico dei soggetti autorizzati ad effettuare le operazioni portuali ed è versato all'Autorità Portuale entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
9. Le imprese portuali di cui all’art. 16 della Legge 84/94 sono autorizzate a lasciare in sosta temporanea le merci in attesa di imbarco e quelle sbarcate dalle navi nelle aree a ciò destinate. Le stesse imprese sono tenute a comunicare all’Autorità Portuale il superamento dei limiti di giacenza consentiti ed a tenere un registro o annotazioni informatiche contenenti i seguenti dati:
a) tipo di merce in sosta temporanea;
b) nave dalla quale la merce sbarca o sulla quale è prevista che sia imbarcata;
c) esatta ubicazione dell’area utilizzata per la sosta temporanea della merce;
d) ampiezza dell’area occupata;
e) tipo di sosta temporanea (organizzata - non organizzata);
f) data di inizio sosta
g) data di fine sosta.
10. La sosta temporanea della merce non organizzata deve essere sempre comunicata all’Autorità Portuale prima della sua esecuzione. In mancanza della suddetta comunicazione la sosta temporanea di merci si intende organizzata. Per sosta temporanea organizzata si intende quella con la merce sistemata in maniera da consentirne l’ispezione mediante transito tra i lotti di merce senza rischi per le persone. Per sosta temporanea non organizzata si intende quella con la merce sistemata in maniera tale da potersi avvicinare esclusivamente con idonei mezzi di traslazione (Fork lift, pale meccaniche ecc.), con le persone in posizione sicura anche in caso di caduta o franamento della merce per qualsiasi causa.
11. La sosta temporanea organizzata dei blocchi di materiali lapidei grezzi deve avere, tra una fila di merce e l’altra, una larghezza di almeno cm 70 e deve essere disposto su non più di due blocchi sovrapposti, in modo da costituire unità stabili. I blocchi maggiori devono essere posizionati a terra. I blocchi informi non devono avere altri blocchi al di sopra di essi.
12. Lo smarcatore o chiunque debba identificare un collo di merce può accedere, previa autorizzazione del preposto dell’impresa portuale, esclusivamente alla merce in sosta temporanea organizzata.
13. Le imprese portuali sono tenute, a fine operazione di caricazione, discarica o sosta temporanea, a provvedere alla pulizia accurata delle aree utilizzate a qualsiasi titolo per lo svolgimento delle operazioni portuali.
14. Le imprese portuali sono inoltre tenute a lasciare sempre ben visibile la segnaletica portuale.
15. Le operazioni portuali con merci lapidee informi alla rinfusa effettuate sull’area ubicata sul prolungamento della banchina Taliercio, comunemente denominata Piarda, sono soggette ad autorizzazione, da rilasciare volta per volta, che deve indicare:
a) Il volume complessivo del materiale da movimentare;
b) I mezzi nautici che vi opereranno e le modalità relative;
c) Il termine entro il quale dovranno essere concluse le operazioni;
d) Le prescrizioni da osservare per lo svolgimento delle operazioni stesse;
e) Il diritto da versare all’Autorità Portuale per ogni tonnellata di materiale movimentato per l’utilizzo dell’area e quale contributo alle spese di manutenzione portuale;
f) L’importo della cauzione da versare a garanzia del corretto utilizzo dell’area ed a garanzia del pagamento del contributo di cui al punto precedente;
 

ARTICOLO 8
Sosta abusiva di merci o materiali

1. E’ facoltà dell’Autorità richiedere, in qualsiasi momento, l’immediata rimozione o spostamento della merce lasciata in sosta abusivamente o il cui periodo di sosta sia terminato, ferma restando l’applicazione dell’art. 1165 del codice della Navigazione.
2. Anche in assenza di segnaletica orizzontale e verticale è fatto divieto a chiunque di lasciare in sosta temporanea la merce nelle aree non destinate a tale fine dal presente Regolamento fatta salva specifica autorizzazione dell’Autorità Portuale.
3. Per la sosta abusiva è dovuto in ogni caso l’indennizzo pari a 0,26 € per metro quadrato per ogni giorno o frazione di giorno, con un minimo di euro 50,00.
 

ARTICOLO 9
Disciplina della circolazione in ambito portuale

1. Le aree interne all'ambito portuale di Marina di Carrara essendo caratterizzate da movimentazione continua di mezzi operativi non rientrano nel concetto di strada di cui all’art. 2, comma1, del Codice della Strada.
2. La disciplina della Circolazione dettata con i successivi commi è funzionale al contestuale regolare svolgimento delle operazioni portuali e della circolazione veicolare:
a) Tutti gli autoveicoli che circolano all'interno delle aree portuali devono procedere con la massima cautela regolando la propria velocità in modo da evitare situazioni di pericolo. E’ vietata la circolazione delle autovetture nelle zone operative delle banchine quando vi si svolgono operazioni portuali. Nei casi di necessità o urgenza o quando occorre consegnare a bordo della nave beni che non possano essere trasportati a mano, è ammessa la circolazione solamente delle autovetture delle agenzie marittime e delle ditte incaricate di espletare servizi a favore della nave, esclusivamente per raggiungere l’accesso alla nave nell'unico posto a ciò destinato dall'impresa portuale nelle immediate adiacenze dello scalandrone, nei pressi del quale l'autovettura potrà restare in sosta per il tempo strettamente necessario.
b) In tutto l'ambito portuale, così come definito dall'art. 2, comma 2, del presente regolamento il limite massimo di velocità è di 20 Km/h.
c) L'andamento della circolazione degli autoveicoli finalizzata al raggiungimento delle aree di imbarco/sbarco delle merci ed alla successiva uscita dal porto è quello indicato nelle planimetrie allegate al presente regolamento.
d) E’ vietata la circolazione nelle aree interne alla recinzione portuale di biciclette e motocicli, salvo dover raggiungere gli spazi destinati alla sosta immediatamente adiacenti al varco portuale.
e) Nell'ambito portuale possono circolare esclusivamente i veicoli autorizzati dall'Autorità Portuale per le esigenze commerciali ed industriali.
f) I pedoni devono utilizzare esclusivamente i camminamenti ed i marciapiedi predisposti e possono attraversare le strade o vie di scorrimento solo dove sono predisposte le apposite strisce pedonali.
g) Gli autoveicoli che trasportano merci pericolose e/o inquinanti possono sostare in porto soltanto per il tempo strettamente necessario ad espletare le operazioni portuali di imbarco e sbarco.
h) E’ vietato l’uso del telefono cellulare e di ogni altro dispositivo acustico (per esempio iPod) anche mediante auricolare, durante la guida di qualunque autoveicolo o mezzo meccanico, anche di traslazione o sollevamento, e più in generale durante lo svolgimento di un'attività lavorativa.
i) Nell'area adiacente le scale di accesso alle navi è consentita la sosta temporanea dei veicoli dell'agenzia marittima della nave e delle ditte incaricate di espletare servizi a favore della nave, solo quando sia consentita la circolazione nella zona operativa della banchina ai sensi della precedente lettera a).
3. In tutto l'ambito portuale è vietato il sorpasso tra autoveicoli.
4. All’interno di tutto l’ambito portuale gli automezzi pesanti devono chiudere con idonea copertura il cassone, anche quando al suo interno non vi siano merci.
5. Nell'ambito portuale la segnaletica orizzontale avrà i significati sotto specificati. Ove non diversamente disposto la segnaletica orizzontale ha i significati descritti dal Codice della Strada:
a) Le aree di sosta delle autovetture sono delimitate da strisce continue di colore blu;
b) Le aree di sosta temporanea delle merci sono delimitate da strisce continue di colore arancio;
c) Le aree destinate alla viabilità sono delimitate da strisce continue di colore giallo;
d) I percorsi pedonali sono delimitati da strisce di colorazione rossa.
6. La sosta degli autoveicoli e dei semirimorchi è finalizzata esclusivamente alle operazioni di carico e scarico della merce ed è pertanto limitata al tempo strettamente necessario all’espletamento delle stesse.
7. Durante il transito delle autocisterne cariche destinate al rifornimento di navi, tutti gli autoveicoli sono tenuti a fermarsi per il tempo necessario al transito suddetto.
8. La sosta degli autoveicoli è consentita esclusivamente nelle aree a ciò espressamente destinate.
9. L'accesso al porto ai mezzi impegnati nelle operazioni di trasporto merci da e per aree esterne al porto è consentito ai soli mezzi muniti di apposito contrassegno rilasciato dall'Autorità previa iscrizione dell’impresa nei registri tenuti ai sensi degli artt. 6 della Legge 84/94 e 68 del Codice della Navigazione.
10. I mezzi appartenenti a ditte non iscritte nei registri di cui sopra che operano sporadicamente nel porto possono accedervi per caricare o scaricare la merce. I conducenti di tali mezzi non possono dare assistenza attiva agli operatori dell'impresa portuale che eseguono le operazioni di sbarco o imbarco delle merci e devono rimanere a bordo del mezzo al posto di guida.
11. Nell'ambito portuale, ove non diversamente disposto la segnaletica ha i significati descritti dal Codice della Strada.
 

ARTICOLO 10
Soggetti autorizzati all’espletamento delle operazioni Portuali.

1. Le imprese che intendono espletare nell’ambito portuale, per conto proprio o per conto di terzi, le operazioni portuali stabilite dall’ art. 16, primo comma, della Legge 84/94 devono ottenere apposita autorizzazione rilasciata dall’Autorità Portuale.
2. La presente disposizione si applica:
a) alle imprese concessionarie di appositi spazi operativi in ambito portuale che espletano operazioni portuali per conto terzi o per conto proprio;
b) alle imprese non concessionarie che eseguono l’intero ciclo delle operazioni portuali o che, pur non coprendo tutta la gamma di dette operazioni, ottengano dall’armatore, noleggiatore, vettore e/o caricatore/ricevitore incarico di organizzare e provvedere all’effettuazione di almeno una delle operazioni portuali;
c) alle imprese concessionarie che movimentano merci che servono al ciclo produttivo dell’impresa o dello stabilimento o che siano il prodotto diretto dello stabilimento industriale o del deposito costiero, (imprese che espletano operazioni portuali per conto proprio);
d) al vettore marittimo o all’impresa di navigazione o al noleggiatore, o per essi ad un loro rappresentante che dovrà spenderne il nome, per l’espletamento di operazioni portuali in occasione dell'arrivo o partenza di navi, dotate di mezzi meccanici e di personale alle dirette dipendenze di tali soggetti autorizzati, adeguato alle operazioni da svolgere ed inserito nella tabella di armamento ovvero nell'organico della loro struttura operativa in ambito portuale purché l'attività loro affidata consista solamente nel concorso all'organizzazione delle predette operazioni e non nell'autonomo esercizio delle stesse (Self Handling).
 

ARTICOLO 11
Rilascio dell’autorizzazione per l'espletamento delle operazioni portuali

1. Per il rilascio dell’autorizzazione di cui alla lettera a) e c) dell’art. 10 i richiedenti devono presentare istanza corredata da:
1) Attestazioni relative all’idoneità professionale e personale consistente:
Se il richiedente è una ditta individuale:
a) attestazione riguardante l’assolvimento dell’obbligo scolastico;
b) dichiarazione sostitutiva resa da parte del legale rappresentante dell’impresa relativa all’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
c) documentazione riguardante l’attività svolta nell’ultimo triennio;
d) autocertificazione antimafia resa ai sensi di legge.
Se il richiedente è una società:
e) attestazione riguardante l’assolvimento dell’obbligo scolastico per gli amministratori della Società;
f) dichiarazione sostitutiva resa da parte del legale rappresentante dell’impresa relativa all’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
g) documentazione in ordine all’attività svolta nell’ultimo triennio;
h) autocertificazioni antimafia rese ai sensi di legge.
I soggetti esteri appartenenti ad uno dei paesi membri della CE o di paesi con cui esistono rapporti di reciprocità, possono presentare documentazione equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza, corredato di traduzione asseverata ovvero da una dichiarazione giurata rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa dinanzi all’Autorità Giudiziaria o Amministrativa, ad un Notaio o Pubblico Ufficiale.
2) Relazione sulla capacità tecnica basata sulla sussistenza in capo al richiedente della disponibilità di un complesso di beni mobili ed immobili con presentazione dei titoli di proprietà, dei contratti di leasing e/o di locazione aventi durata almeno pari a quello dell’autorizzazione richiesta.
Per lo svolgimento dell’attività di impresa portuale nel porto di Marina di Carrara il richiedente che intende esercitare operazioni di movimentazioni di merce varia deve dimostrare di avere la disponibilità di almeno tre mezzi di sollevamento di adeguata potenza, per chi espleta operazioni portuali comprendenti il ciclo nave, e di almeno 6 mezzi di traslazione di adeguata potenza per le imprese che espletano operazioni portuali relative al ciclo terra.
Per le imprese che intendono svolgere operazioni con mezzi innovativi o di merci non convenzionali verrà determinata la dotazione minima di mezzi di cui la stessa deve disporre.
Tale dotazione dovrà comunque consentire all’impresa autorizzata di espletare le operazioni portuali con una efficienza e velocità non inferiore a quella con cui vengono normalmente svolte dette operazioni nel porto di Marina di Carrara.
3) Relazione sulla capacità organizzativa idonea all’acquisizione di innovazioni tecnologiche e merceologiche che consentano maggior efficienza e migliore qualità dei servizi.
4) Relazione sulla capacità finanziaria corredata dai bilanci relativi al biennio precedente ovvero, per imprese costituite nel corso del biennio precedente, da apposita dichiarazione bancaria.
In ogni caso il richiedente dovrà produrre la certificazione del Tribunale competente comprovante che l’istante non é stato sottoposto ad alcun procedimento concorsuale.
5) Programma operativo, non inferiore alla durata dell’autorizzazione richiesta, corredato dai piani degli investimenti, eventualmente suddiviso per settori, dei costi presumibili e delle prospettive di traffici.
6) Organigramma dei dipendenti, comprensivo dei quadri dirigenziali, necessario all’espletamento delle attività programmate, suddivisi per livelli e profili professionali, con indicazione dei dipendenti già in organico ed iscritti nel libro paga e dell’eventuale ulteriore numero di unità da assumere e/o da inserire nella produzione attraverso l’istituto del distacco.
7) Polizza assicurativa, rilasciata da primaria compagnia, relativa al risarcimento per eventuali danni che dovessero essere arrecati a persone e/o cose nell’esercizio dell’attività autorizzata per un massimale non inferiore a euro 2.500.000,00 per singolo sinistro/infortunio occorso.
8) Indicazione delle tariffe pubbliche da adottarsi nei confronti degli utenti marginali per operazioni portuali da svolgere nei vari settori merceologici o per singoli servizi.
9) Relazione sulle attività portuali che il richiedente intende svolgere e schema funzionale dell’impresa con l’indicazione dei nominativi dei soggetti che ricoprono gli incarichi relativi alla sicurezza dei lavoratori di cui ai D.lvi. n. 81/2008 e 272/99
10) Ricevuta di versamento del canone determinato anno per anno dal Comitato Portuale sentita la Commissione Consultiva Locale.
11) Cauzione non superiore al canone presunto, da parte dell’Autorità Portuale di Marina di Carrara, in base al fatturato atteso dal richiedente in conseguenza dell’espletamento delle operazioni portuali, secondo i criteri previsti dalla Deliberazione dell’Autorità Portuale in materia di canone e cauzione ex art. 16 Legge 84/94.
2. All’occorrenza potrà essere richiesta eventuale documentazione integrativa da presentarsi entro i termini che saranno indicati.
3. Le imprese che richiedono il rinnovo dell’autorizzazione possono presentare dichiarazione autenticata attestante che non sono mutate le considerazioni relative all’impresa ed ai propri rappresentanti rispetto alla precedente autorizzazione.
 

ARTICOLO 12
Imprese operanti per conto proprio e navi che effettuano il Self Handling.

1. I concessionari di cui alla lettera c) dell’art. 10 per ottenere l’autorizzazione devono presentare apposita richiesta per espletare le operazioni portuali unitamente all’istanza di concessione demaniale dello stabilimento industriale o deposito costiero.
2. Alla suddetta istanza deve essere allegato l’elenco del personale preposto all’espletamento delle operazioni portuali e dei responsabili della sicurezza delle predette operazioni.
3. I richiedenti l’autorizzazione ad espletare operazioni portuali con mezzi e personale di bordo di cui all'art.10, comma 2, lett. d) del presente regolamento devono presentare, almeno 15 giorni prima dell’arrivo della nave, la seguente documentazione:
a) Tabella di armamento della nave, rilasciata dall’Autorità competente, dalla quale risulti il numero, la composizione, le qualifiche e le mansioni dei membri dell’equipaggio;
b) Registro dei mezzi di carico e scarico;
c) Relazione tecnica relativa alle operazioni portuali da espletare, ai singoli membri dell’equipaggio da impiegare, alle misure di sicurezza da adottare, al tempo massimo necessario all’espletamento delle operazioni portuali;
d) Polizza assicurativa relativa all’assicurazione di cui al punto 7) dell’art.11 del presente regolamento.
4. Sarà cura dell’Autorità Portuale emettere apposita reversale per il versamento del canone che sarà stabilito anno per anno dal Comitato Portuale sentita la Commissione Consultiva locale.
5. L’Autorità Portuale, esaminata la documentazione presentata, autorizzerà le operazioni portuali stabilendo eventuali accorgimenti e prescrizioni e determina il termine massimo entro il quale le operazioni portuali devono essere terminate.
6. L’autorizzazione indicherà inoltre il numero degli accosti programmati per i quali la stessa é valida.

 

ARTICOLO 13
Rilascio delle autorizzazioni.

1. Le autorizzazioni di cui alla lettera a) e b) dell’art. 10, sono rilasciate entro i limiti numerici massimi determinati preventivamente con provvedimento motivato dall’Autorità Portuale a conclusione dell’istruttoria, nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’istanza o dell’ulteriore documentazione eventualmente richiesta a completamento della stessa.
2. L’eventuale reiezione della domanda, debitamente motivata, sarà notificata al richiedente entro lo stesso termine.
3. L’autorizzazione ha efficacia annuale a meno che non sia richiesto un periodo più lungo in relazione al programma operativo da attuare od alla concessione rilasciata ai sensi dell’art. 18 della Legge 84/94.
4. Entro il 31 Dicembre di ogni anno, si provvederà all’individuazione del numero massimo delle autorizzazioni per l’espletamento di operazioni portuali per conto terzi da rilasciarsi per l’anno successivo tenendo conto della capacità operativa e delle funzioni dello scalo nonché dell’organizzazione, dell’efficienza dei servizi, delle infrastrutture stradali e ferroviarie di collegamento con l’entroterra, assicurando comunque la più ampia concorrenza ed il proficuo utilizzo delle aree portuali e banchine.
5. Le autorizzazioni rilasciate alle società concessionarie di impianti industriali o di depositi costieri di prodotti (imprese che operano per conto proprio) e quelle rilasciate a navi che operano in self handling non rientrano nel numero massimo di cui sopra.
6. Le istanze per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 16 della L. 84/94 dovranno essere presentate entro il 1° Dicembre.
 

ARTICOLO 14
Sospensione e revoca dell’autorizzazione

1. L’autorizzazione può essere sospesa o revocata, in ogni tempo, senza diritto ad indennizzo, sentita la Commissione Consultiva Locale:
a) qualora gli intestatari del provvedimento non risultino più in possesso dell’idoneità personale o professionale per essere incorsi in procedimenti penali o concorsuali;
b) qualora la capacità tecnica e finanziaria accertata all’atto del rilascio dell’autorizzazione risulti materialmente ridotta e tale da pregiudicare l’attività indicata;
c) qualora il programma operativo predisposto non possa essere più realizzato per carenze organizzative ed inefficienza dei servizi;
d) qualora non siano state rispettate le norme tributarie, quelle previste dalla normativa in materia previdenziale ed assistenziale, quelle derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché le disposizioni della presente ordinanza e di ogni altra norma che disponga in materia di esercizio di impresa portuale;
e) qualora sia utilizzato personale non iscritto nel registro di cui all’art. 24 comma 2 della Legge 84/94;
f) qualora vengano applicate tariffe superiori a quelle comunicate all’Autorità Portuale.
g) qualora entro il termine di 30 giorni dal rilascio dell’autorizzazione l’impresa non adegui le proprie strutture alle disposizioni contenute nell’autorizzazione.
2. L’Autorità Portuale si riserva comunque la facoltà di accertare in ogni momento la regolarità e l’efficienza delle attività portuali espletate, richiedendo a tal fine ogni necessario elemento utile al giudizio ed effettuando ispezioni e sopralluoghi anche durante lo svolgimento delle stesse.
 

ARTICOLO 15
Individuazione dei Servizi Portuali

1. Nel porto di Marina di Carrara sono individuati i seguenti servizi portuali in quanto prestazioni specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali:
1) Pesatura;
2) Smarcatura, conteggio e cernita della merce;
3) Pulizia merci e ricondizionamento colli;
4) Rizzaggio e derizzaggio, fissaggio merce, taccaggio auto ecc. su navi, su vagoni e carri ferroviari;
5) Sorveglianza e vigilanza antifurto;
6) Servizio integrativo antincendio;
7) Trasporto merci con mezzi stradali da e per aree interne al porto;
8) Trasferimento auto in polizza;
9) Nolo a caldo di mezzi meccanici di sollevamento e traslazione;
10) Riempimento e svuotamento contenitori.
 

ARTICOLO 16
Contenuto dei vari servizi portuali

1. I servizi individuati al precedente articolo sono caratterizzati dai seguenti contenuti:
a) Pesatura merce: Misurazione o verifica del peso effettivo delle merci in entrata ed uscita dal porto.
Servizio svolto con l'ausilio di pese adeguate da personale in possesso della speciale attestazione rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria Agricoltura ed Artigianato.
b) Smarcatura conteggio e cernita merce: Registrazione delle merci movimentate in ambito portuale.
Servizio svolto mediante l'individuazione del quantitativo e della tipologia della merce movimentata.
Individuazione della merce da imbarcare o consegnare al ricevitore.
Predisposizioni di distinte di imbarco, sbarco e deposito e predisposizione dei documenti relativi alla consegna della merce per le operazioni successive.
c) Pulizia merci e ricondizionamento colli: Attività diretta a migliorare la condizione della merce prima della consegna mediante pulizia con vari metodi o mediante applicazione di sostanze protettive o dispositivi specificamente richiesti.
Attività di rinforzo, rifacimento, rinsaldamento degli imballaggi delle merci.
d) Rizzaggio e derizzaggio: Attività di fissaggio del carico a bordo di navi e di carri e vagoni ferroviari mediante rizze, tornichetti, spessori, tacchi, blocchi ecc. e attività inverse.
e) Sorveglianza e vigilanza antifurto ed antincendio: Attività svolta da personale munito di apposite qualifiche ed attrezzature mirante ad evitare che la merce venga sottratta o venga sottoposta a rischio di incendio.
f) Servizio navetta merci: Attività di trasporto merci tra aree ubicate in ambito portuale.
g) Trasferimento auto in polizza: Attività di trasferimento di auto nuove dal porto ad aree di sosta interne o esterne al porto.
h) Nolo a caldo di mezzi meccanici: Attività di noleggio di mezzi meccanici con relativo conduttore a favore di imprese portuali ex art. 16 o 18 della Legge 84/94.
i) Riempimento e svuotamento contenitori: Attività di raggruppamento delle merci ed inserimento nei contenitori per destinazioni omogenee. Svuotamento di contenitori e distribuzione delle merci agli aventi diritto.
 

ARTICOLO 17
Presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio di servizi portuali

1. Tutti coloro che intendono svolgere servizi portuali nell'ambito portuale di Marina di Carrara devono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 16 della Legge 28.01.94 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per conseguire l'autorizzazione gli interessati devono presentare apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva resa da parte del legale rappresentante dell’impresa relativa all’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
b) autocertificazione antimafia resa ai sensi di legge;
c) Documentazione riguardante l'attività svolta nell'ultimo triennio.
d) Relazione sulla capacità tecnica ed organizzativa dell'impresa in riferimento ai servizi che si intende svolgere.
e) Organigramma dei dipendenti o, in caso di cooperative, dei soci lavoratori riportante i dati anagrafici, i livelli ed i profili professionali di ciascun dipendente/socio anche se dirigenti o quadri destinati ad espletare i servizi portuali.
f) Polizza assicurativa relativa ad eventuali danni che dovessero essere arrecati a persone e/o cose durante l'espletamento dei servizi portuali che preveda un massimale di 1.500.000,00 di euro per ogni infortunio/sinistro occorso.
g) Indicazioni delle tariffe da adottare.
h) Cauzione di euro 100.000,00 a garanzia degli obblighi da inserire nell'autorizzazione da versare presso l'Istituto cassiere di questa Autorità Portuale. Detta cauzione può essere sostituita da una polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che rispetti i seguenti requisiti:
- avere la sottoscrizione del rappresentante dell'Ente Fidejussore;
- prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- garantire l'operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara;
- essere valida fino allo svincolo della stessa da parte dell’Autorità Portuale.
i) documento di sicurezza di cui all'art. 4 del D.lvo 81/2008 e all'art. 4 del D.lvo 272/99. Tale documento dovrà prevedere le soluzioni adottate per ridurre al minimo il rischio di infortuni tenuto conto del fatto che le lavorazioni possono svolgersi in collegamento con quelle delle imprese portuali. Detto documento ed i successivi aggiornamenti dovranno essere comunicati formalmente alle imprese portuali richiedenti il servizio almeno 7 giorni prima dell'inizio delle operazioni portuali. Copia di detta comunicazione deve essere trasmessa all'Autorità Portuale ed alla ASL servizio PISSL.
3. La Segreteria tecnico - operativa può richiedere ulteriore documentazione finalizzata ad accertare l'effettivo possesso della capacità tecnico - organizzativa della ditta.
 

ARTICOLO 18
Rilascio autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono rilasciate previa valutazione dell'effettivo possesso della capacità tecnica necessaria, con provvedimenti del presidente su proposta del Segretario Generale, entro i limiti numerici stabiliti anno per anno con provvedimento del Presidente sentito il Compitato Portuale previo parere della Commissione Consultiva Locale;
2. Prima del ritiro dell'Autorizzazione la ditta interessata dovrà versare al cassiere dell'Autorità Portuale il canone annuo minimo provvisorio determinato anno per anno con provvedimento del Presidente sentito il Compitato Portuale previo parere della Commissione Consultiva Locale.
3. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo detto canone verrà conguagliato in base al fatturato effettivamente conseguito dall'impresa titolare dell'autorizzazione nell'anno trascorso in ragione del 1% del fatturato registrato per i servizi.
4. Su richiesta motivata dell'impresa richiedente in relazione a cospicui investimenti da effettuare può essere rilasciata un'autorizzazione pluriennale per un periodo non superiore a 4 anni.
 

ARTICOLO 19
Sospensione e revoca dell'Autorizzazione all'esercizio di servizi portuali.

1. L’autorizzazione può essere sospesa o revocata, in qualsiasi momento, senza diritto ad indennizzo, sentita la Commissione Consultiva Locale, qualora:
a) il soggetto titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dell’idoneità personale o professionale per essere incorso in procedimenti penali o concorsuali o essere stato sottoposto a misure di sicurezza di cui alle disposizioni antimafia;
b) la capacità tecnica accertata all’atto del rilascio dell’autorizzazione risulti materialmente ridotta e tale da pregiudicare la continuazione dell’attività a giudizio del Presidente dell’Autorità Portuale, sentita la Commissione Consultiva Locale;
c) non siano state rispettate le norme tributarie, quelle previste dalla normativa in materia previdenziale ed assistenziale, quelle derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché le disposizioni della presente ordinanza e di ogni altra norma che disciplini l'attività di imprese di servizi portuali o qualora sia utilizzato personale non dipendente o non fornito dal soggetto di cui all'art. 17 della legge 84/94.
d) vengano applicate tariffe superiori a quelle comunicate all’Autorità Portuale;
e) l'impresa abbia reiteratamente violato le norme relative alla prevenzione degli infortuni ed alla tutela dell'igiene del lavoro.
2. L’Autorità Portuale si riserva comunque la facoltà di accertare in ogni momento la regolarità e l’efficienza dei servizi portuali espletati richiedendo a tal fine ogni necessario elemento utile al giudizio ed effettuando ispezioni e sopralluoghi anche durante lo svolgimento degli stessi.
 

ARTICOLO 20
Autoproduzione dei servizi portuali

1. I servizi portuali possono essere autoprodotti dalle imprese di cui all'art. 16 e 18 della Legge 84/94 autorizzate ad espletare operazioni portuali.
 

ARTICOLO 21
Disciplina del servizio integrativo antincendio

1. Il personale operativo delle Imprese esercenti il servizio integrativo antincendio portuale, deve avere i seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o equiparata;
- maggiore età;
- obbligo scolastico assolto;
- iscrizione tra il Personale Volontario Discontinuo dei Vigili del Fuoco oppure aver frequentato con esito favorevole un corso di formazione presso un primario istituto di formazione;
- possesso dei requisiti psico-fisici previsti per la gente di mare di prima categoria accertato da un medico dell’Ufficio di Sanità Marittima;
- idoneità al nuoto e alla voga secondo le norme che regolano l’iscrizione tra il personale della gente di mare;
- aver sostenuto con esito favorevole l’esame teorico - pratico di cui al comma 2;
2. Acquisita la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente, il personale facente parte dell’Impresa richiedente è chiamato a sostenere un esame teorico - pratico al fine dell’accertamento dell’idoneità soggettiva e le capacità tecniche previste dall’articolo 20 della Legge 27 Dicembre 1973, numero 850, davanti ad una Commissione nominata dal Comandante del Porto formata da: il Comandante del Porto, che la presiede, o da un suo delegato, dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o da un suo delegato, da un Consulente Chimico di Porto, dal responsabile della A.S.L., servizio P.I.S.L., o suo delegato.
3. Le materie d’esame sono le seguenti:
a) nozioni elementari sulla combustione;
b) descrizione ed impiego pratico dei mezzi di estinzione ad acqua, a schiuma, a polvere e ad anidride carbonica degli impianti fissi sia a bordo che a terra e delle attrezzature mobili sia in dotazione delle navi che esterne;
c) dispositivi di protezione individuale contro il fuoco;
d) controlli e precauzioni nel caso di lavoro a bordo delle navi;
e) controlli e precauzioni durante le operazioni commerciali e di bunkeraggio delle navi con carichi pericolosi;
f) norme di prevenzione dall’inquinamento delle acque marine;
g) classificazione delle merci pericolose e precauzioni da adottare nelle varie situazioni di pericolo.
4. Accertata l’idoneità di cui al presente articolo, l’interessato è abilitato a svolgere mansioni operative presso le ditte che svolgono il servizio integrativo antincendio portuale, previo rilascio di un attestato.
5. Si considerano idonei coloro che hanno conseguito l’idoneità in altri porti e ciò risulti da apposita attestazione rilasciata dall’Autorità competente a tenere il registro di cui all’art. 68 del Codice della Navigazione.
6. Fatte salve speciali disposizioni che riguardano l'intervento dei Vigili del Fuoco, i datori di lavoro sono tenuti ad avvalersi del servizio integrativo antincendio portuale durante le operazioni di imbarco, sbarco e trasbordo delle merci pericolose appartenenti alle sottoelencate categorie:
a) Esplosivi (classe 1);
b) Gas infiammabili e/o tossici (classe 2.1 e 2.3);
c) Liquidi infiammabili aventi punto di infiammabilità inferiore a 61°C (classe 3);
d) Solidi infiammabili che sottoposti a calore sviluppino gas infiammabili o tossici o corrosivi (classe 4.1);
e) Solidi suscettibili di combustione spontanea (classe 4.2);
f) Materie che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili (classe 4.3);
g) Le merci delle classi 8 e 9 suscettibili di emettere gas tossici, corrosivi o infiammabili se sottoposte a calore;
7. Laddove non diversamente stabilito la movimentazione dei sottoelencati modesti quantitativi di merci pericolose delle suddette categorie non comporta l’obbligo di avvalersi del servizio integrativo antincendio ad eccezione della movimentazione di molteplici modesti quantitativi di merci diverse in una singola occasione:
- 1 kg. per gli esplosivi della classe 1.3 e 1.4;
- 2 t. per i gas infiammabili e/o tossici (classe 2.1 e 2.3);
- 5 t. per i liquidi infiammabili della classe 3.1;
- 10 t. per i liquidi infiammabili della classe 3.2;
- 20 t. per i liquidi infiammabili della classe 3.3;
- 60 t. per i solidi infiammabili (classe 4.1);
- 20 t. per i solidi suscettibili di combustione spontanea (classe 4.2);
- 20 t. per i solidi che sviluppano gas infiammabili a contatto con l’acqua (classe 4.3);
- 10 t. per le sostanze ossidanti e per i perossidi organici (classe 5.1 e 5.2);
- 20 t. per le merci delle classi 6-8 e 9.
8. I datori di lavoro sono inoltre obbligati ad avvalersi del suddetto servizio qualora effettuino operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione di navi in ambito portuale che comportino l’uso di miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica o operazioni di ossitaglio per un periodo superiore a 4 ore/uomo o quando vi siano più ditte impegnate contemporaneamente, nonché nel caso di lavori di particolare delicatezza indicati volta per volta dall’Autorità Marittima, fatto salvo i cantieri navali muniti di certificato di prevenzione incendi (CPI).
9. I datori di lavoro possono in ogni caso autoprodurre il servizio di vigilanza antincendio portuale con propri dipendenti muniti dell'attestato di cui al comma 4.
10. Le imprese che svolgono il servizio integrativo antincendio devono possedere i seguenti requisiti oltre a quelli previsti dalla normativa relativa ai servizi portuali:
a) Organico non inferiore a 4 persone abilitate ai sensi del precedente comma 4;
b) Un furgone con caricamento composto da un contenitore di liquido schiumogeno di capacità non inferiore a 200 litri e serbatoio idrico di capacità non inferiore a 1.500 litri;
c) Carrello con pompa di portata non inferiore a 400 lt/minuto e prevalenza minima di 40 m;
d) Versatori di schiuma a bassa e media espansione;
e) Lance a getto variabile;
f) Manichette UNI da 45 mm e da 70 mm;
g) 2 autoprotettori a ciclo aperto;
h) dotazione individuale per ogni persona abilitata che espleta il servizio composta da una cintura di sicurezza con picozza, una maschera antigas con filtro polivalente, guanti di protezione, lampada elettrica di sicurezza, un apparecchio VHF marino antideflagrante ed un indumento di protezione tipo nomex completo di casco e di calzari idonei.
 

ARTICOLO 22
Organico dell’impresa fornitrice di cui all'art. 17, comma 2, della L. 84/94

1. L’impresa fornitrice di manodopera temporanea deve mantenere un organico determinato, in base alle esigenze delle imprese utilizzatrici, con atto del Presidente, sentita la Commissione Consultiva Locale ed il Comitato Portuale. Nel determinare l’organico dell’impresa fornitrice si terrà conto dei seguenti elementi di valutazione:
- numero medio di giornate di avviamento al lavoro dei lavoratori temporanei portuali registrato nell’ultimo anno;
- qualifiche professionali maggiormente richieste;
- andamento del traffico e previsioni di sviluppo.
2. Qualora nel corso dell’anno il numero di cui sopra si riduca per licenziamenti, dimissioni, pensionamenti, etc. l’eventuale assunzione di nuovo personale, per il reintegro dell’organico, è soggetta alla preventiva autorizzazione del Presidente dell’Autorità Portuale sentita la Commissione Consultiva Locale ed Comitato Portuale che procederà a verificare l’attualità della consistenza qualitativa e quantitativa di cui al punto 1.
 

ARTICOLO 23
Avviamento dei lavoratori portuali temporanei

1. L’impresa fornitrice avvia i lavoratori temporanei alle imprese utilizzatrici in base alle richieste di queste ultime.
2. Le richieste sono soddisfatte rispettando l’ordine di presentazione delle stesse.
3. L’impresa fornitrice avvia i lavoratori temporanei nel rispetto di uno o più ruoli predisposti in base alla specializzazione dei singoli lavoratori. L’avviamento viene effettuato con criteri di imparzialità e trasparenza per il numero di giornate richieste dalle imprese utilizzatrici.
4. La richiesta di manodopera temporanea è numerica e può riguardare uno o più turni o una o più navi. Per la richiesta a turni l’impresa utilizzatrice indicherà i giorni ed i turni ai quali si riferisce la richiesta nonché le operazioni o servizi da svolgere. Per la richiesta a nave l’impresa utilizzatrice indica il nome della nave e la data di previsto inizio delle operazioni o servizi portuali e le operazioni o i servizi da espletare. La richiesta a nave comporta l’impiego dei lavoratori avviati per tutta la durata delle operazioni o servizi portuali indicati, da effettuare durante la sosta della nave.
5. E’ ammessa la richiesta nominativa di avviamento al lavoro temporaneo per singoli lavoratori per periodi continuativi di impiego non inferiori a tre mesi.
6. L’impresa fornitrice non deve concedere ferie o permessi ad un numero eccessivo di lavoratori al fine di garantire la disponibilità di manodopera temporanea sufficiente per buona operatività portuale.
7. Il personale che non ha goduto le ferie durante i periodi di picco di lavoro può scegliere un ulteriore periodo. L’impresa fornitrice deve fare in modo che l’organico effettivamente disponibile, salvo specifica autorizzazione dell’Autorità Portuale, non scenda in nessun momento al di sotto del 80% di quello totale. Il mancato avviamento della manodopera temporanea richiesta dalle imprese utilizzatrici, causato dalla mancata osservanza della disposizione di cui sopra comporta la decadenza dall’autorizzazione dell’impresa fornitrice ed il risarcimento dei danni arrecati alle imprese utilizzatrici richiedenti.
8. I ruoli dei lavoratori temporanei devono essere resi pubblici tramite mezzi telematici accessibili alle imprese (sito internet). Tali ruoli devono essere mantenuti costantemente aggiornati e devono indicare tra l’altro, l’impresa utilizzatrice, il tipo di chiamata, le giornate complessive di avviamento dall’inizio dell’anno per ogni lavoratore, la disponibilità residua di manodopera ecc..
9. L’impresa fornitrice è tenuta a predisporre prima dell'inizio dell'attività un regolamento che disciplini in dettaglio l’avviamento al lavoro. Detto regolamento è soggetto all’approvazione del Comitato Portuale sentita la Commissione Consultiva Locale.
 

ARTICOLO 24
Sostituzione dei lavoratori portuali temporanei

1. L’impresa fornitrice è tenuta a sostituire i lavoratori avviati al lavoro temporaneo nei casi di malattia, infortunio, permessi ed altre assenze giustificate da esigenze improcastinabili.
2. L’impresa utilizzatrice può chiedere la sostituzione del lavoratore temporaneo nei seguenti casi:
- Manifesta incapacità in relazione alle mansioni da svolgere;
- Inosservanza delle norme di legge e regolamentari relative alla sicurezza del lavoro e delle disposizioni contenute nei documenti di sicurezza di cui agli artt. 28 e ss. del D.Lvo 81/2008 ed all’art. 4 del D.Lvo 272/99:
- Disturbo o intralcio dell’attività lavorativa dell'impresa utilizzatrice;
- Inosservanza delle indicazioni dettate dall’impresa utilizzatrice o fornitrice relative al lavoro da svolgere;
- Inosservanza dell’orario di lavoro.
3. Ai lavoratori temporanei avviati al lavoro presso le ditte utilizzatrici si applica, oltre al contratto collettivo di lavoro unico di riferimento per i lavoratori dei porti, il trattamento normativo, gli orari e le condizioni di lavoro dei dipendenti delle imprese suddette previsti negli accordi di 2° livello.
4. E’ ammesso l’avviamento al lavoro temporaneo, per mezzi turni se richiesto dalle imprese utilizzatrici e se tale orario di lavoro è previsto dai contratti collettivi di 1° o di 2° livello delle stesse imprese.
 

ARTICOLO 25
Tariffe relative alla fornitura di lavoro portuale temporaneo

1. Per ogni giornata di avviamento al lavoro di un lavoratore temporaneo l’impresa utilizzatrice è tenuta a corrispondere all’impresa fornitrice una tariffa approvata dal Comitato Portuale sentita la Commissione Consultiva Locale.
2. Fatte salve le prevalenti norme legislative, gli elementi costitutivi delle tariffe sono:
a) Il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale unico di riferimento;
b) Gli Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi;
c) La percentuale spettante all’impresa fornitrice per le proprie spese generali e amministrative;
d) La percentuale relativa alla retribuzione per le giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori temporanei (da applicare dopo l'emanazione della disciplina di cui al comma 15 dell'art. 17 della Legge 84/94).
3. Il trattamento di cui alla lettera a) è comprensivo di tutti gli istituti contrattuali previsti dal CCNL a favore del lavoratore; quali ad esempio ferie, festività, 13a e 14a trattamento di fine rapporto ecc..
Detto compenso è invariabile per qualsiasi lavoratore che svolga le medesime funzioni e si ottiene effettuando la media dei trattamenti singoli spettanti ai vari lavoratori del medesimo livello in servizio presso l’impresa fornitrice.
4. Qualora l'impresa utilizzatrice richieda lavoratori temporanei per un periodo non inferiore a 12 mesi, il compenso spettante a tali lavoratori può essere concordato, in deroga a quanto disposto al comma precedente, tra l'impresa utilizzatrice e l'impresa fornitrice, fermo restando i minimi contrattuali.
 

ARTICOLO 26
Doveri dei lavoratori portuali temporanei

1. I lavoratori temporanei hanno gli stessi obblighi dei lavoratori dipendenti delle imprese presso le quali sono avviati. Ad essi si applicano le medesime sanzioni disciplinari, se previste, applicabili ai lavoratori dipendenti dell’impresa utilizzatrice presso cui prestano lavoro temporaneo.
2. Le sanzioni disciplinari ai lavoratori temporanei sono tuttavia irrogate dall’impresa fornitrice previa determinazione di un collegio formato dal Segretario Generale dell’Autorità Portuale o suo delegato, da un rappresentante dell’impresa fornitrice e da un rappresentante dell’impresa utilizzatrice presso cui la violazione disciplinare è stato commessa.
3. I lavoratori temporanei avviati al lavoro ma non utilizzati per cause non dipendenti dall'impresa utilizzatrice sono tenuti a restare a disposizione per due ore dall'inizio del proprio turno per un eventuale impiego. L’inosservanza del suddetto obbligo fa perdere il diritto al trattamento economico previsto per le giornate di mancato avviamento e costituisce infrazione disciplinare.
4. L'impresa autorizzata ai sensi dell'art. 17 è tenuta a predisporre un apposito regolamento relativo ai comportamenti dei lavoratori temporanei costituenti infrazioni disciplinari e relative sanzioni.
 

ARTICOLO 27
Doveri delle imprese utilizzatrici

1. Le imprese utilizzatrici sono tenute ad impiegare i lavoratori temporanei secondo le mansioni previste dalle declaratorie riportate nel Contratto Collettivo di Lavoro Unico Nazionale di riferimento.
 

ARTICOLO 28
Doveri dell'impresa fornitrice di manodopera temporanea

1. L’impresa fornitrice non può avviare lavoratori temporanei in numero e con qualifiche non richieste dalle imprese utilizzatrici.
2. La suddetta impresa deve presentare all’Autorità Portuale ogni mese, entro la prima settimana successiva, un prospetto riepilogativo contenente i seguenti dati:
- numero di lavoratori in forza distinti per qualifica professionale;
- giornate di effettivo avviamento al lavoro per ogni singolo lavoratore;
- giornate di malattia, infortuni, ferie, permessi, assenze ingiustificate ecc. per ogni singolo lavoratore;
- totale fatturato.
3. L’impresa fornitrice è tenuta ad organizzare corsi di preparazione ed aggiornamento professionale per i lavoratori temporanei con particolare riferimento alle esigenze di formazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
4. L'avviamento al lavoro dei lavoratori temporanei non può essere disposto se il lavoratore non è stato formato ed informato sui rischi generici e specifici del lavoro da effettuare.
5. La formazione ed informazione sui rischi generici spetta alla ditta fornitrice di manodopera temporanea, quella sui rischi specifici spetta alla ditta utilizzatrice.
6. Specifici accordi possono essere stipulati tra ditte utilizzatrici e ditta fornitrice per la formazione ed informazione dei rischi specifici a cura di quest'ultima.
7. Tali accordi devono essere trasmessi in copia all'Autorità Portuale.
8. L’impresa fornitrice deve, in via esclusiva, svolgere attività rivolte alla fornitura del lavoro temporaneo per l’esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali.
9. I lavoratori dell’impresa fornitrice sono iscritti in appositi registri tenuti dall’Autorità Portuale ai sensi dell’articolo 24, comma 2 della legge 84/1994.
10. Per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali, l’impresa fornitrice potrà rivolgersi, quale impresa utilizzatrice, ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti all’articolo 2 della legge 196/1997, qualora non abbia, anche in presenza di richieste di specifiche professionalità, personale sufficiente.
11. L’impresa fornitrice è tenuta ad ottemperare a tutte le richieste dell’Autorità Portuale finalizzate a rilevamenti statistici ed a particolari studi economici e ricerche di mercato, nonché a fornire i dati e le notizie riguardanti l’organizzazione tecnico-amministrativa dell'impresa medesima, la consistenza e le qualifiche del personale, ecc..
12. L’impresa fornitrice è tenuta al versamento all’Autorità Portuale di un canone annuale di 3.000,00 euro, da corrispondersi entro il mese di gennaio di ciascun anno.
13. L’impresa fornitrice è comunque sottoposta a vigilanza e controllo da parte dell’Autorità Portuale, ai sensi della L.84/94, che si riserva la facoltà di accertare in ogni momento la regolarità e l’efficienza dell’attività svolta.
 

ARTICOLO 29
Disciplina delle attività diverse dalle operazioni e dai servizi portuali

1. I soggetti che intendono svolgere un'attività commerciale o industriale nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara devono essere preventivamente autorizzati dalla medesima Autorità ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), 8, comma 3, lett. h) della Legge 84/94 ed art. 68 del Codice della Navigazione.
2. Il disposto del precedente comma non si applica alle seguenti attività/servizi, in quanto sottoposte ad altre discipline settoriali che rimangono comunque soggette, qualora svolte in porto, al coordinamento o al controllo dell'Autorità Portuale:
a) Servizio di Pilotaggio di cui agli art. 86 - 96 del Codice della Navigazione;
b) Servizio di Rimorchio di cui all'art. 101 del Codice della Navigazione;
c) Servizio di Ormeggio di cui agli articoli 208 - 214 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione (parte marittima);
d) Servizio di Battellaggio di cui agli articoli 215 - 218 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione (parte marittima);
e) Palombari e Sommozzatori di cui agli articoli 204 - 207 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione (parte marittima) e del Decreto Ministeriale 13/01/79;
f) Agenti Raccomandatari Marittimi di cui alla Legge 04.04.1977, n. 135;
g) Spedizionieri Doganali di cui alla Legge 22.12.1960 n. 1612;
h) Mediatori Marittimi di cui alla Legge 12.03.68, n. 478;
i) Attività svolte dai concessionari demaniali nell'ambito delle aree o locali ad essi concessi;
j) Imprese che eseguono lavori o servizi pubblici o pubbliche forniture per conto dello Stato o di altri Enti pubblici.
k) Imprese portuali di cui all'articolo 16 e 18 della Legge 84/94;
l) Imprese concessionarie dei servizi di interesse generale di cui al Decreto Ministeriale 14.11.94;
m) Ispettori e Periti dei Registri di classificazione navale.
n) Imprese che effettuano la raccolta degli olii esausti, delle batterie esauste e di altri rifiuti per i quali sono stati costituiti consorzi obbligatori;
o) le compagnie di navigazione che abbiano proprie navi in porto.
p) ulteriori soggetti, (persone fisiche), in possesso del tesserino di accesso ai porti nazionali rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
3. Per conseguire l'autorizzazione di cui al comma 1 gli interessati sono tenuti a presentare all'Autorità Portuale la seguente documentazione:
a) Istanza con sottoscrizione autenticata del legale rappresentante dell’impresa, che attesti, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000:
- le generalità complete del richiedente con l'indicazione dell'attività che si intende svolgere;
- l'elenco degli eventuali dipendenti che dovranno operare nella circoscrizione portuale;
- l'elenco dei mezzi e delle eventuali attrezzature da utilizzare nell'esplicazione dell'attività richiesta con relativi titoli di disponibilità degli stessi;
- l'attestazione che il soggetto richiedente è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché con quelli di cui all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
- i dati relativi l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- la dichiarazione antimafia resa per i titolari, consiglieri di amministrazione, e da quanti siano muniti dei poteri di rappresentanza del soggetto richiedente.
b) Copia della polizza assicurativa contro i danni, eventualmente arrecati a cose e/o persone durante lo svolgimento dell'attività richiesta, che preveda un massimale non inferiore a euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per ogni sinistro (non sono tenuti a presentare il suddetto documento le ditte che chiedono di operare esclusivamente nell'ambito del cantiere navale N.C.A. S.p.A.).
c) Copia della ricevuta del versamento di cui al successivo comma 11.
d) Documento di sicurezza in riferimento all'art. 4 del D.Lgs. 272/99 ed all'art. 4 del D.Lgs. 81/2008 con l'indicazione dei responsabili legali e tecnici dell'impresa e dei responsabili della sicurezza. Tale documento dovrà prevedere le soluzioni adottate nel caso in cui i propri cicli di lavorazione intersechino quelli di altre imprese; in tal caso i documenti di sicurezza delle due imprese dovranno essere raccordati. Il documento di sicurezza è richiesto anche per le ditte che operino con un solo dipendente o alle ditte artigiane o individuali senza dipendenti.
e) Altra documentazione pertinente o informazione richiesta volta per volta dall'Autorità Portuale per particolari attività.
4. A conclusione dell'istruttoria, se favorevole, l'Autorità Portuale provvederà a rilasciare apposita autorizzazione da esibire, qualora richiesto, agli organi di vigilanza e polizia.
5. L'autorizzazione da diritto a coloro che sono tenuti ad esplicare la propria attività nell'ambito portuale ad accedere al porto. Agli automezzi, il cui accesso al porto è necessario all’espletamento dell’attività indicata, verrà rilasciato un apposito contrassegno.
6. L'autorizzazione è valida per l'anno solare per la quale è rilasciata ed è rinnovabile di anno in anno con le stesse modalità previste per il rilascio.
7. Le attività meramente occasionali da svolgere per un limitato periodo di tempo (una settimana) per non più di una volta in un anno e che non intersechino in alcun modo cicli lavorativi di altre ditte potranno essere autorizzate previa esibizione della richiesta di intervento di una nave o di una ditta o di un concessionario operanti stabilmente in porto o altra documentazione pertinente.
8. Restano ferme le disposizioni di cui alla Legge 28.03.1991, n. 112 e relativo regolamento di esecuzione approvato con Decreto Ministeriale 04.06.93, n. 248 per il commercio su aree pubbliche.
9. Le ditte esercenti l'attività di provveditore navale sono iscritte previa produzione di un documento che attesti l'iscrizione in un altro porto.
10. I Chimici di Porto e le ditte esercenti il servizio integrativo antincendio portuale sono iscritti in base alla speciale disciplina stabilita negli articoli seguenti.
11. Il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di attività di assistenza al traffico crocieristico è subordinato, oltre all’osservanza di quanto stabilito nel presente articolo e al possesso di comprovata esperienza nella gestione dei servizi ai passeggeri, alla necessità che l’impresa interessata garantisca, in occasione di ogni scalo:
1. personale adeguatamente formato per l’assistenza logistica ai crocieristi;
2. gestione dell’area destinata alla circolazione dei crocieristi da e per la nave e realizzazione di un transennamento di confine;
3. predisposizione di ogni misura necessaria a mantenere detta area sicura e pulita;
4. gestione di ogni aspetto inerente la security, secondo i contenuti dell’ISPS Code,
mediante l’opera prestata da un “addetto alla security” in possesso dei requisiti stabiliti dal suddetto ISPS Code, il quale dovrà agire in ottemperanza alle direttive impartite dal PFSO.
L’autorizzazione non potrà essere rilasciata o sarà soggetta a provvedimento di decadenza in caso di accertata mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti e in occasione anche di un singolo scalo.
Dovranno essere svolte dalle imprese autorizzate all’espletamento delle operazioni portuali, ai sensi dell’art. 16 della L. 84/1994, la movimentazione di ogni materiale anche nell’area destinata alla circolazione dei crocieristi e la predisposizione di quanto necessario ad impedire interferenze tra i crocieristi e l’ambito portuale.
12. Per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni di cui al comma 1, il richiedente è tenuto a versare presso il cassiere dell'Autorità Portuale una somma di euro 150,00 (centocinquanta/00) da versare all’istituto Cassiere da effettuarsi presso la Carispe - sulla filiale 420 di Marina di Carrara, Via Garibaldi, 35/a quale contributo per le spese di rilascio/rinnovo autorizzazione di cui all’art. 68 - CODICE IBAN: *** a titolo di contributo forfetario per le spese di istruttoria.
13. A titolo di contribuzione per oneri sostenuti dall’Autorità Portuale e per le manutenzioni delle parti comuni dell’ambito portuale, è dovuto l’ulteriore versamento, da effettuarsi con le stesse forme di cui al punto 11, dei seguenti importi:
- € 2,00 per ogni autoveicolo autorizzato ad operare in porto ad eccezione delle autovetture;
- € 5,00 per ogni tessera personale di accesso al porto rilasciata in aggiunta alle prime 5;
- € 5,00 per ogni tessera di prossimità rilasciata;
- € 5,00 per ogni permesso di accesso al porto rilasciato per le autovetture in aggiunta ai primi 3.
14. Non possono conseguire l'autorizzazione ad operare nell'ambito portuale e se autorizzate decadono, le ditte:
a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, o per delitti finanziari;
c) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
e) che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo;
f) le ditte, i cui soggetti indicati nell'allegato 5 al Decreto Legislativo 88/94, n. 490, sono stati sottoposti alle misure preventive di cui alla vigente normativa antimafia;
g) per gravi carenze organizzative ed inefficienza dei servizi portuali o per gravi e ripetute violazioni degli obblighi derivanti dalla legge o da disposizioni emanate dall'Autorità Portuale in caso di attività svolta nell'ambito portuale.
15. Si procede alla cancellazione dal registro per i seguenti motivi:
a) per rinuncia formale dell'interessato;
b) per cessazione dell'attività o per mancata richiesta di rinnovo;
c) per revoca o decadenza dall'autorizzazione.
 

ARTICOLO 30
Riduzione delle interferenze per l’attività di visione della merce in sosta temporanea in banchina.

1. Lo svolgimento a qualunque titolo dell’attività di visione della merce in sosta temporanea in banchina può essere effettuato solo dal personale delle Agenzie marittime e delle Case di Spedizioni che si siano preventivamente coordinate con l’impresa portuale che ha effettuato le operazioni portuali, secondo le procedure discusse ed approvate in sede di Comitato ex art. 7 D.lgs 272/1999.
2. Parimenti, l’attività di cui al comma precedente può essere effettuata dalle imprese di autotrasporto che abbiano personale qualificato allo svolgimento di tale mansione a norma delle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro e che si siano preventivamente coordinate con l’impresa portuale che ha effettuato le operazioni portuali, secondo quanto previsto dal comma precedente.
3. Tutte le altre ditte, compresi i professionisti, possono visionare la merce in sosta temporanea in banchina solo con l’accompagnamento, per l’intera permanenza in porto, da parte di uno dei soggetti sopra menzionati. Conseguentemente, alle imprese di cui al presente comma non può essere rilasciata l’autorizzazione di cui all’art. 29 né può essere applicato il limite di cui all’art. 29, comma 8, in ordine al limite numerico degli accessi al porto per singolo anno.
 

ARTICOLO 31
Disciplina dei consulenti chimici di porto

1. I consulenti chimici per operare nell’ambito portuale devono essere iscritti nel registro istituito ai sensi dell'art.68 Cod. Nav. dall'Autorità.
2. Per ottenere l'iscrizione nel registro gli interessati devono presentare domanda all'Autorità.
3. I requisiti per l'iscrizione sono i seguenti:
a) laurea in chimica, chimica industriale o ingegneria chimica;
b) iscrizione all'albo professionale;
c) compimento del tirocinio pratico di un anno presso un consulente chimico di porto in attività, come specificato al punto 2;
d) superamento della prova teorica specificata al punto 3;
e) capacità fisica a svolgere l'attività attestata dal medico di porto.
4. La domanda di iscrizione deve contenere la dichiarazione prodotta in sostituzione delle certificazioni attestanti i requisiti di cui alle lettere a) e b), oltre ad eventuali altri titoli di specializzazione, di formazione, di aggiornamento, di qualificazione tecnica, o comunque utili ai fini della valutazione della capacità professionale.
5. Nella domanda di iscrizione deve inoltre essere dichiarato presso quale autorità marittima o portuale sono conservati la relazione sul tirocinio e il verbale della valutazione di cui ai punti successivi al fine della loro acquisizione d'ufficio.
6. Il tirocinio ha durata di almeno un anno e può essere effettuato nel porto presso il quale si intende operare o presso un altro porto dove vi sia un chimico di porto in servizio. Qualora il tirocinio non possa essere compiuto in un unico porto per carenza di adeguate strutture può essere completato in altro porto nazionale.
7. Il consulente chimico di porto presso il quale viene svolto il tirocinio redige una dettagliata relazione nella quale dichiara sotto la propria responsabilità che il richiedente l'iscrizione ha partecipato ai seguenti tipi di accertamento su navi adeguatamente specificate:
a) per il rilascio dei certificati di "non pericolosità” per lavori meccanici a freddo e/o con fonti termiche e/o per l'immissione in bacino, su almeno sei navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi;
b) per il rilascio dei certificati di “non pericolosità'” per lavori meccanici a freddo e/o con fonti termiche e/o per l'immissione in bacino, su almeno quattro navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici;
c) per il rilascio di certificati di “non pericolosità” per lavori meccanici a freddo e/o con fonti termiche e/o per l'immissione in bacino, su almeno quattro navi cisterna adibite al trasporto di gas a pressione o refrigerati;
d) per il rilascio di certificati di “non pericolosità” per l'ingresso degli uomini per lavori meccanici a freddo e/o con fonti termiche in doppi fondi e/o casse di servizio nafta, su almeno quattro navi a carico secco;
e) per il rilascio di certificati di “sicurezza” per la destinazione agli ormeggi e/o per l'immissione in bacino di almeno due navi cisterna inertizzate, adibite al trasporto di prodotti petroliferi;
f) per il rilascio dei certificati di “sicurezza” per il lavaggio delle cisterne con crude il (C.O.W.) e/ o con altri solventi, su almeno sei navi cisterna inertizzate;
g) per il rilascio dei certificati di controllo su almeno una nave chimichiera in applicazione delle norme di prevenzione degli inquinamenti di cui all'allegato II alla Marpol 73/78;
h) per il rilascio del certificato di sicurezza per il trasporto di materiali solidi alla rinfusa di cui al B.C. Code, su almeno tre navi a carico secco.
8. Nel caso di tirocinio svolto in più porti ciascuno dei consulenti chimici che ha seguito il tirocinante redige la relazione per la parte di competenza.
9. L'originale della relazione è consegnato all'autorità marittima o portuale del porto dove il tirocinio è svolto o intrapreso.
10. Il Comandante del porto o un suo delegato, avvalendosi della collaborazione di due consulenti chimici di porto designati dall'Associazione Nazionale dei Chimici di Porto e di un rappresentante dell’Autorità Portuale, accerta nell'ambito di una prova di carattere teorico, anche sulla base degli eventuali titoli il cui possesso sia stato dichiarato in sede di autocertificazione allegata alla domanda, che il candidato possegga una adeguata conoscenza delle strutture, compartimentazioni e sistemazioni della navi e dei seguenti argomenti a carattere professionale:
a) normativa vigente in materia di sicurezza della navigazione e dell'ambito portuale con particolare riferimento ai lavori da eseguire con fonti termiche su navi, nell'ambito delle aree portuali e dei depositi costieri;
b) normativa vigente in materia di imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose, con particolare riferimento ai criteri nazionali e internazionali per la loro classificazione;
c) normativa vigente in materia di inquinamento e antinquinamento marino;
d) tecniche per la degassificazione e bonifica delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e chimici, sia allo stato liquido sia allo stato di gas, refrigerati o sotto pressione;
e) metodologie strumentali di controllo e criteri tecnico - pratici per la valutazione del grado di espansività e tossicità ambientale;
f) tecnologia per l'inertizzazione delle navi cisterna e la produzione e impiego di gas inerti, metodologie strumentali di controllo e criteri teorico pratici per la valutazione del grado di sicurezza;
g) tecnologie per il lavaggio delle cisterne con crude oil o con altri solventi in condizione di inerting, metodologie di controllo e criteri teorico - pratici del grado di sicurezza;
h) tecniche antinquinamento e procedure di bonifica con particolare riferimento ai sistemi di confìnamento, contenimento e abbattimento di sversamento di idrocarburi e prodotti chimici in mare;
i) metodologie strumentali per la determinazione delle caratteristiche reologiche dei carichi scorrevoli.
11. All'atto del superamento della prova teorica, il capo del circondario rilascia al tirocinante un attestato costituente titolo per l'iscrizione nel registro.
12. E' istituito il servizio Chimico di Porto di LA SPEZIA - MARINA DI CARRARA.
13. I chimici di Porto iscritti nei registri di cui all'art. 68 tenuto dall'Autorità Portuale di La Spezia possono operare automaticamente nell’ambito portuale di Marina di Carrara.
14. I consulenti chimici di porto possono svolgere i seguenti compiti:
a) accertano le condizioni di pericolosità delle navi relativamente alla presenza di vapori gas pericolosi infiammabili, tossici corrosivi ecc.);
b) accertano le condizioni di pericolosità per l'ingresso degli uomini nelle cisterne, nei serbatoi, nei doppi fondi e nei depositi e/o casse del combustibile di qualsiasi tipo di nave o galleggiante;
c) accertano le condizioni di pericolosità per lavori meccanici a freddo su navi cisterne e/o in doppi fondi, in casse di servizio combustibile, in casse alte ecc. e/o con fonti termiche per l'immissione delle navi in bacino;
d) accertano che i residui solidi o liquidi della bonifica o degasificazione non presentino pericolosità agli effetti di incendi, esplosioni, corrosività o tossicità;
e) rilasciano, determinandone la durata di validità, i relativi certificati attestanti i risultati degli accertamenti effettuati;
f) esprimono pareri, su richiesta dell’autorità competente, per quanto concerne la sicurezza in ambito portuale, in merito alle merci pericolose e in tutti i casi previsti dalla normativa internazionale, comunitaria e nazionale in materia di sicurezza della nave e del porto;
g) compiono gli accertamenti per il rilascio dei certificati attestanti lo "stato di sicurezza" richiesto per effettuare il lavaggio delle cisterne con petrolio greggio ( Crude Oil Washing);
h) compiono gli accertamenti per il rilascio dei certificati attestanti lo "stato di sicurezza" richiesto per l'ormeggio e/ o l'immissione in bacino delle navi cisterna inertizzate;
i) compiono gli accertamenti per il rilascio dei certificati attestanti lo "stato di gas free" richiesto per le navi cisterna o gasiere per l'ingresso in porto, per l'ormeggio e/o per lavori ai cantieri o comunque in ambito portuale;
l) effettuano le verifiche e rilasciano le certificazioni previste dall'apposita normativa in vigore concernente il deposito, l'imbarco, lo sbarco e il transito delle merci pericolose in colli;
m) compiono gli accertamenti per la caricazione/scaricazione di carichi solidi trasportati alla rinfusa di cui al BULK CHEMICAL CODE;
n) compiono gli accertamenti previsti dalle procedure per la prevenzione degli inquinamenti di cui all'allegato H alla Marpol 73/78;
o) svolgono nell’ambito della propria competenza professionale ogni altra incombenza richiesta dall'autorità portuale o marittima;
p) compiono ogni altro accertamento previsto dalla normativa internazionale, comunitaria e nazionale in materia di sicurezza della nave e del porto.
15. Gli accertamenti e le verifiche sono eseguiti su richiesta del datore di lavoro in forza di ordinanze emanate dall'Autorità Marittima o di eventuali richieste specifiche dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara. Detti accertamenti devono essere eseguiti con la massima scrupolosità e con tutti i mezzi strumentali più aggiornati congiuntamente ai procedimenti chimici più idonei al caso.
16. I certificati sopraelencati sono rilasciati all’Autorità Marittima o, nei casi previsti dai titoli I e II del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.272, anche al datore di lavoro.
17. L'opera prestata dal consulente chimico nell’interesse dello Stato e/o in ausilio dell'Autorità Marittima o Portuale è a titolo gratuito.
18. I consulenti chimici di porto vengono cancellati dal registro per i seguenti motivi:
a) morte del consulente chimico,
b) richiesta dell'interessato,
c) cancellazione dall'albo professionale,
d) perdita della capacità fisica attestata dal medico di porto.
19. L'iscrizione ha durata fino alla cancellazione e non deve essere rinnovata annualmente; va comunque verificata annualmente la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere b) ed e) del 3° comma del presente articolo.
20. Eventuali aggiornamenti professionali possono essere richiesti dall'Autorità Portuale sentita l'associazione nazionale dei chimici di porto, in relazione a specifiche esigenze del porto anche al fine del mantenimento dell’iscrizione.
 

ARTICOLO 32
Obblighi delle imprese e delle persone che operano in porto

1. Tutti coloro che operano in porto a qualsiasi titolo ed espletino operazioni, servizi portuali o attività commerciali o industriali sono tenuti a redigere il documento di sicurezza di cui all'art. 4 del D.Lgs 272/99. Tale documento deve essere presentato all’Autorità Portuale. L’inosservanza di tale obbligo impedisce il rilascio dell'autorizzazione ad accedere ed operare in ambito portuale.
2. I soggetti che nell’ambito dell’attività da svolgere in porto possono interferire con quella svolta delle imprese portuali, sono tenute a sottoscrivere il documento di coordinamento per l’eliminazione dei rischi da interferenza.
3. I suddetti documenti devono essere redatti anche se chi opera materialmente in porto è datore di lavoro o unico dipendente di un'impresa e indipendentemente dal titolo che lo abilita all’accesso al porto di Marina di Carrara.
4. La mancata redazione dei documenti di cui sopra inibisce lo svolgimento di qualsiasi attività.
5. I documenti di sicurezza relativi a coloro che operano in spazi che possono essere frequentati anche da altri operatori devono raccordarsi con i documenti di sicurezza di questi ultimi.
6. Non sono tenuti a presentare il documento di sicurezza di cui al comma 1) coloro che operano nelle aree in concessione ai Nuovi Cantieri Apuania S.p.A. ed al Club Nautico che sono tenuti a disciplinare con propri atti le attività che ivi vengono svolte e ne sono responsabili. E' fatta salva in ogni caso la potestà regolamentare dell'Autorità Portuale per quelle attività che possono avere effetti anche all'esterno delle aree in concessione.
7. Le imprese portuali sono tenute, prima dell'inizio delle operazioni, ad assicurarsi che i documenti di sicurezza delle imprese che prestano servizi portuali siano operativamente compatibili con i propri documenti di sicurezza al fine di limitare al minimo il rischio di infortuni sul lavoro.
 

ARTICOLO 33
Accesso e circolazione delle persone e degli autoveicoli in ambito portuale.

1. L'accesso e la circolazione delle persone in ambito portuale è subordinato al possesso di apposito permesso rilasciato dall'Autorità Portuale in ottemperanza agli obblighi in materia di Security Portuale. Detto permesso deve essere mostrato ad ogni richiesta degli addetti al controllo e delle forze di polizia.
2. L'accesso al porto è finalizzato esclusivamente al raggiungimento del luogo dove deve essere svolta l'attività lavorativa autorizzata.
3. Possono accedere al porto gli equipaggi delle navi ormeggiate in rada ed in porto in possesso di un documento di riconoscimento se cittadini comunitari o in possesso dello shore-pass, rilasciato dalla polizia di frontiera, se cittadini extracomunitari.
4. Le persone che accedono al porto devono osservare le seguenti prescrizioni:
a) Non avvicinarsi, se non espressamente autorizzati, ai mezzi meccanici di sollevamento e di traslazione nonché alle merci depositate in porto, tenendo conto che il rischio di caduta di queste ultime è sempre possibile;
b) Utilizzare gli appositi camminamenti previsti dal presente regolamento;
c) Non accedere alle aree interessate da operazioni portuali e non transitare nelle immediate adiacenze se non muniti di apposito specifico permesso e non muniti di opportuni dispositivi di protezione individuale (casco di protezione, indumenti ad alta visibilità, calzature antinfortunistiche).
d) Quando non è possibile evitare di passare nelle zone interessate dalle operazioni portuali o nelle immediate adiacenze è fatto obbligo di procedere con estrema cautela, assicurandosi che coloro che dirigono le operazioni abbiano dato il loro consenso al transito.
e) In condizioni di ridotta illuminazione diurna e nelle ore serali e notturne indossare indumenti ad alta visibilità anche per il transito in aree non operative;
f) Non transitare a meno di 2 metri dal ciglio banchina;
g) Osservare le ulteriori prescrizioni di sicurezza e prevenzione degli infortuni impartite dal proprio datore di lavoro ai sensi del D.L.vo 81/2008 e D.Lvo 272/99;
h) Svolgere esclusivamente le mansioni espressamente indicate dal proprio datore di lavoro ed inserite nel documento di valutazione dei rischi di cui al D.L.vo 81/2008 e D.Lvo 272/99 consegnato preventivamente all’Autorità Portuale ed all'Azienda A.S.L., Servizio PISLL competente.
5. Non hanno necessità di richiedere il preventivo permesso di accesso al porto gli utenti occasionali che si devono recare presso la sede dell'Autorità Portuale o dell'Autorità Marittima per disbrigo di pratiche, informazioni ecc. o presso gli uffici ubicati nei pressi dei varchi portuali a condizione che essi si rechino direttamente ed esclusivamente, per la via più breve e sicura, ai predetti uffici.
6. Non è consentito l'accesso al porto di Marina di Carrara agli autoveicoli privati ed a quelli pubblici senza specifico permesso, ad esclusione dei mezzi pubblici delle forze dell'ordine e di polizia che devono accedervi per servizio nonché di quelli addetti al soccorso pubblico o ai servizi di emergenza. Il permesso di accesso al porto relativo agli autoveicoli deve essere esposto in maniera ben visibile sul cruscotto del mezzo e deve essere esibito a richiesta dei soggetti che effettuano i controlli in porto o ai varchi portuali.
 

ARTICOLO 34
Norme per l’incremento della produttività portuale

1. Le navi ormeggiate che, salvo i casi di forza maggiore, non inizino le operazioni commerciali possono essere disormeggiate a proprie spese onde consentire ad altre navi operative di effettuare le operazioni commerciali senza indebiti ritardi.
2. Le navi pronte ed in attesa di ormeggio devono attraccare non appena possibile al fine di effettuare operazioni portuali all'inizio dei turni di lavoro.
3. Le navi che hanno terminato le operazioni commerciali devono, qualora vi siano navi in attesa di ormeggio, lasciare il porto entro due ore dal termine delle operazioni portuali.
4. Il presidente dell’Autorità Portuale può, in caso di congestionamento del porto, effettivo o previsto, emanare norme temporanee miranti a velocizzare ulteriormente le operazioni portuali.
5. Il Presidente dell’Autorità Portuale può, con propria ordinanza, riservare la seconda metà della Banchina Fiorillo al traffico di merci in contenitori effettuata con navi full - containers che effettuino scali regolari e rispettino un programma di viaggio predeterminato approvato dall'Autorità Portuale almeno 20 giorni prima del primo scalo o di ogni sua variazione. L’armatore, noleggiatore, vettore è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni:
a) Rispettare il programma approvato. Eventuali ritardi dei singoli scali devono essere comunicati alla Capitaneria di Porto, per una sola volta, almeno 48 ore prima dell'arrivo. Il mancato arrivo delle suddette navi, nel rispetto del programma e dell'eventuale ritardo, con una tolleranza massima di due ore, comporta la decadenza dal diritto di ormeggiare in deroga al turno normale e la banchina potrà essere occupata immediatamente dalle altre navi, eventualmente in attesa di ormeggio, che potranno espletare le operazioni portuali per non oltre 60 ore. In tale ultimo caso la nave full - containers potrà ormeggiare al termine delle operazioni di cui sopra.
b) lavorare a turni con un minimo di tre turni giornalieri, sabato e festivi inclusi e terminare le operazioni portuali nel il più breve tempo possibile, entro il termine preventivamente comunicato dall’impresa portuale e stabilito dalla stessa in funzione del numero di contenitori da imbarcare e sbarcare. In ogni caso, in presenza di un numero considerevole di containers le operazioni portuali devono essere concluse entro 31 ore e mezza dall’accosto.
c) L'armatore, il noleggiatore o il vettore non può cedere ad altri il diritto di preferenza e deve rimanere titolare dei rapporti giuridici instaurati in forza del diritto preferenziale attribuitogli.
6. Le navi diverse da quelle full-containers di cui al punto 6. possono utilizzare la seconda metà della banchina FIORILLO subordinatamente all’impegno assunto dall’impresa portuale incaricata dello svolgimento delle operazioni portuali, di concerto con l’agenzia marittima interessata o con il caricatore o ricevitore delle merci, di terminare le operazioni in tempo utile per consentire alle navi full - containers di ormeggiare senza ritardo nel rispetto delle previsioni.
 

ARTICOLO 35
Distanza dai cavi di ormeggio

1. Mentre le navi eseguono operazioni di ormeggio e disormeggio i soggetti non addetti alle operazioni citate devono restare a distanza di sicurezza dalle bitte e dai cavi di ormeggio fino al termine delle operazioni. Per distanza di sicurezza si intende una distanza pari al doppio del cavo più lungo utilizzato per la manovra di ormeggio o disormeggio.
 

ARTICOLO 36
Movimentazione delle merci pericolose

1. Le operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, movimentazione e deposito di merci pericolose devono effettuarsi con l'osservanza delle prescrizioni dell’I.M.O e di quelle eventualmente dettate dall'Autorità Marittima e dall’Autorità Portuale.
2. Ai fini della tutela dei lavoratori del porto è vietata la movimentazione in ambito portuale delle seguenti merci pericolose:
 

NOME CLASSE IMO N. ONU
Esplosivi divisione di pericolosità 1.1, 1.2 e 1.5 1.1, 1.2 e 1.5  
Acetilene 2.1 1001
Idrogeno compresso 2.1 1049
Idrogeno Liquefatto Refrigerato 2.1 1966
Dimetil — ammina anidra liquefatta 2.1 1032
Ossido di Carbonio Compresso 2.3 1016
Acido solfidrico liquefatto 2.3 1079
Cianogeno liquefatto 2.3 1026
Cloro liquefatto 2.3 1017
Cloruro di cianogeno 2.3 1589
Ossicloruro di carbonio liquefatto (fosgene) 2.3 2417
Ossido di etilene 2.3 1040
Ossido di propilene 3.1 1280
Dietil Ammina Liquida 3.1 1154
Dimetil Ammina 3.1 1154
Etere Dietilico 3.1 1155
Solfuro di Carbonio 3.1 1131
Acrilonitrile 3.2 1093
Acroleina 3.3 2607
Alluminio Alchili 4.2 3051
Zinco Dietile 4.2 1366
Zinco Dimetile 4.2 1370
Perossidi Organici 5.2 Tutte le merci
Acido cianidrico anidro 6.1 1588
Acido Acrilico 8 2218
Acido Fluoridrico 8 1790
Alchil Ammine 8 2734, 2735, 3259
Bromo e Soluzioni di Bromo 8 1744
Acido cloridrico gassoso o liquido 8 1462


3. Le navi che intendano movimentare modesti quantitativi delle merci di cui al precedente punto potranno essere autorizzate dall’Autorità Marittima previo parere del chimico di porto o, nei casi di particolare complessità, di una apposita commissione formata da un rappresentante della medesima Autorità, da un rappresentante dell’Autorità Portuale, dal Chimico di porto e da un rappresentante della A.S.L., servizio P.I.S.L.L. La suddetta commissione stabilirà caso per caso i quantitativi massimi delle merci che potranno essere movimentate e le prescrizioni da osservare.
 

ARTICOLO 37
Deposito di merci pericolose nelle aree portuali

1. Le imprese portuali, su conforme parere del servizio chimico di porto, possono depositare in via ordinaria, nelle sole aree scoperte e delimitate, in concessione alle medesime imprese e previa comunicazione formale all’Autorità Portuale ed alla Capitaneria di Porto, le seguenti merci pericolose per un periodo non superiore a 10 giorni:

MERCI PERICOLOSE DI CUI E' AMMESSO LO STOCCAGGIO IN AMBITO PORTUALE
CLASSE MERCI QUANTITATIVO MASSIMO AMMESSO  
COLLI CONTAI NERS NOTE
(Classe 1) ESPLOSIVI NON AM] MESSO  
(Classe 2.1) GAS INFIAMMABILI NON

TOSSICI

1 tonn. 2 tonn. 1-2-3-4
(Classe 2.2) GAS NON INFIAMMABILI NON

TOSSICI

: ad eccezione dei comburenti:
5 tonn. 40 tonn. 2-3
(Classe 2.3) GAS TOSSICI: NON AMMESSO  
(Classe 3.1) LIQUIDI INFIAMMABILI: con punto di infiammabilità inferiore a -18° C. NON AMMESSO  
(Classe 3.2 - 3.3.) LIQUIDI INFIAMMABILI: aventi punto di infiammabilità non inferiore a -18° C senza rischi sussidiari 5 tonn. 60 tonn. 1-2-3-5
(Classe 4.1) SOLIDI INFIAMMABILI 10 tonn. 60 tonn. 1-2-3
(Classe 4.2) SOLIDI SUSCETTIBILI DI

COMBUSTIONE SPONTANEA

NON AMMESSO  
(Classe 4.3) SOLIDI CHE A CONTATTO CON L'ACQUA SVILUPPANO GAS INFIAMMABILI NON AMMESSO  
(Classe 5.1) SOSTANZE OSSIDANTI: NON AMMESSO  
  E' ammesso lo stoccaggio in containers di acqua ossigenata in concentrazione compresa tra 8% e 20% in volume per un quantitativo massimo   10 tonn.  
(Classe 5.2) PEROSSIDI ORGANICI NON AMMESSO  
Classe (6.1) SOSTANZE TOSSICHE non aventi rischi sussidiari e non definite come altamente tossiche dell'IMDG CODE che: - se coinvolte in un incendio o sottoposte a calore non emettono fumi tossici o esplodono

- se a contatto con altre sostanze non emettono gas estremamente tossici o infiammabili:

5 tonn. 20 tonn. 1-2-3-4-5
(Classe 7) MATERIE RADIOATTIVE: ad eccezione di piccole quantità contenute in apparecchiature di uso medico o utilizzate per attività civili quali rilevatori di fumi, incendio ecc. NON AMMESSO  
(Classe 8) CORROSIVI senza rischi sussidiari 10 tonn. 50 tonn. 1-2-3-4-5
(Classe 9) MATERIE PERICOLOSE DIVERSE 10 tonn (per le autovetture il limite è di 300 auto) 50 tonn.  


Note: Durante il periodo di deposito delle merci devono essere immediatamente disponibili:
1) n. 2 estintori di tipo carrellato a polvere da 50 Kg cadauno caricati ad azoto, n. 4 estintori portatili non inferiori a 6 Kg di peso;
2) n. 5 maschere con filtro polivalente;
3) n. 2 lampade di sicurezza portatili;
4) n. 2 tute antiacido;
5) 250 kg di materiale assorbente tipo EKOPERL 33 o equivalente.
2. L'Autorità Portuale, per quantitativi, per tempi e per aree diverse da quelle di cui al punto precedente, stabilisce di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lvo numero 272/1999, i tempi, i limiti e le modalità relativi al deposito temporaneo delle merci pericolose in attesa di imbarco o di deflusso tenuto conto del livello di pericolosità delle merci e delle condizioni locali.
3. Il deposito effettivo di merci pericolose in ambito portuale, effettuato ai sensi del punto precedente, deve essere preventivamente comunicato alla Capitaneria di Porto.
4. Per le norme relative alla separazione tra merci pericolose di natura diversa si rimanda ai criteri stabiliti dall’IMDG Code ed alle precisazioni di volta in volta dettate dal Servizio Chimico di Porto.
5. Le operazioni portuali ed il deposito delle merci in ambito portuale devono comunque avvenire nel rispetto dei limiti quantitativi indicati nell’Allegato I di cui al D. Lgs 17 agosto 1999, n. 334, secondo i metodi di calcolo ivi previsti.
 

ARTICOLO 38
Movimentazione merci polverulente

La movimentazione delle merci che possono dare luogo alla dispersione di polveri è consentita su navi ormeggiate alla banchina Taliercio ed alla banchina Fiorillo testata.
 

ARTICOLO 39
Inosservanza e Violazioni

1. La violazione delle norme di cui al presente regolamento determinerà le conseguenze di legge e i relativi contravventori saranno sanzionati dagli Organi a ciò deputati.