Cassazione Civile, Sez. 6, 24 marzo 2022, n. 9685 - Indennizzo Inail per l'infortunio del manovale caduto dal ponteggio instabile. Rimborso richiesto alla committente


Presidente: SCODITTI ENRICO
Relatore: IANNELLO EMILIO Data pubblicazione: 24/03/2022
 

 

Fatto


1. Con citazione del 16 aprile 2010 l'Inail convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Marsala A.LC. e la Trattoria Due Palme di LC. & C. s.n.c. chiedendone la condanna, ex artt. 1916 e 2043 cod. civ., al rimborso della somma di Euro 20.943, erogata al lavoratore D.S. a titolo di indennizzo per l'infortunio patito mentre prestava l'attività di manovale alle dipendenze della impresa R.A. per la costruzione di un edificio commissionato dalla società convenuta.
Dedusse a fondamento che il D.S. era caduto da un ponteggio instabile e non in regola con le misure di sicurezza e la committente non aveva ottemperato agli adempimenti di cui agli artt. 3 e 11 d.lgs. n. 494 del 1996 (trasmettere all'Ausl la notifica preliminare; designare il coordinatore in fase di progettazione; designare il coordinatore in fase di esecuzione).
Rilevò che per tale fatto A.LC. era stato imputato del reato di cui agli artt. 20 lett. A), in relazione all’art. 3, commi 3 e 4, e 20 lett. B), in relazione all'art. 11 co. 1, d.lgs. cit. e il giudizio si era concluso con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen..
All’esito dell’istruzione condotta il tribunale, con sentenza n. 1285/2014 del 16 dicembre 2014, accolse la domanda avendo ritenuto provato che l'incidente si fosse verificato presso il cantiere della Trattoria Due Palme e che i lavori edili fossero stati commissionati dai LC.. Condannò, pertanto, G.e.A. LC., in proprio e nella qualità di legali rappresentanti della società Trattoria Due Palme LC. & C. s.n.c., quali committenti solidalmente obbligati con il datore di lavoro, al rimborso in favore dell'Istituto delle somme corrisposte al D.S., oltre alle spese processuali.
2. La Corte d’appello di Palermo, per quanto ancora interessa in questa sede, ha confermato tale decisione.
3. Per la cassazione di tale sentenza A.LC., in proprio e nella qualità predetta, propone ricorso con unico mezzo, cui resiste l’Inail depositando controricorso.
4. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
 

Diritto


1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Lamenta che la corte d’appello ha erroneamente attribuito rilievo alle dichiarazioni rese dal testimone M., rilevando che queste avrebbero dovuto essere considerate inattendibili, in quanto contraddittorie e incongruenti.
Contesta che quanto asserito da tale teste trovasse riscontro in altre risultanze probatorie, e lamenta la mancata considerazione delle dichiarazioni rese dagli altri testimoni nonché dalla titolare dell’impresa per la quale lavorava l’infortunato.
Contesta che possano costituire idoneo riscontro: a) la sentenza del 13.07.2011 con cui il Giudice del lavoro di Trapani aveva condannato R.A. a corrispondere la somma di € 20.943,41 all'Inail per l'infortunio occorso al proprio dipendente; b) la sentenza penale di condanna emessa nei confronti della stessa per il reato di lesioni colpose; c) la sentenza di applicazione della pena emessa nei confronti di A.LC. per le violazioni in materia infortunistica, non fornendo questa la prova che tra i LC. e la R.A. vi fosse una relazione del tipo committente – appaltatore.
2. È pregiudiziale — in quanto attinente alla procedibilità del ricorso — il rilievo del mancato deposito, da parte del ricorrente, unitamente a copia autentica della sentenza impugnata, della relata della notificazione (che si afferma essere stata effettuata in data 12 settembre 2020), in violazione dell'art. 369, comma secondo, num. 2, cod. proc. civ..
Manca invero qualsiasi documentazione relativa alla notifica della sentenza.
Copia di tale relazione non è stata nemmeno aliunde acquisita.
La notifica del ricorso non supera la c.d. prova di resistenza (Cass. 10/07/2013, n. 17066), essendo stata effettuata in data 10 novembre 2020, oltre 60 giorni dopo la data di pubblicazione della sentenza (1° giugno 2020).
Da rimarcare al riguardo che nemmeno in ricorso è indicato se è con esso depositata anche la copia notificata della sentenza (ossia non la sola copia autentica della sentenza ma anche la sua relata di notifica) e dove tale documentazione è reperibile nel fascicolo di causa.
3. Può comunque rilevarsi che, ove il ricorso non fosse stato improcedibile, sarebbe andato incontro a declaratoria di inammissibilità.
La doglianza svolta a fondamento dell’impugnazione si espone infatti a diversi rilievi di inammissibilità: a) per l’impossibilità, ex art. 348-ter, comma quinto, cod. proc. civ., di dedurre vizio di motivazione in presenza di c.d. doppia conforme, avendo omesso il ricorrente di indicare le ragioni di fatto della decisione di primo grado ed in cosa queste si differenziavano da quelle poste a fondamento della decisione di appello; b) per l’inosservanza dell’onere di specifica indicazione degli atti e documenti richiamati (sentenze rese in altri giudizi, verbali di prove testimoniali o di acquisizione di s.i.t. da parte degli ispettori del lavoro), in violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.; c) per l’estraneità della censura di vizio motivazionale al paradigma dettata dall’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.: lungi dall’evidenziare la mancata considerazione di un fatto storico aventi le dette caratteristiche, tanto meno nel rispetto degli oneri di specificità predetti, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo all'impugnata sentenza censure del tutto irricevibili, volta che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle - fra esse - ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito.
4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato improcedibile, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in favore dell’istituto controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13;
 

P.Q.M.
 

dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il giorno 17 marzo 2022