Autorità Portuale di Trieste
Ordinanza 22 dicembre 2003, n. 72/2003

Il Commissario dell’Autorità Portuale di Trieste:

VISTO: l’articolo 6 comma 1 lettera a) e l’articolo 24 comma 2 bis della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA: la legge 13 maggio 1940, n. 690 relativa all’organizzazione ed al funzionamento del servizio antincendio nei porti;
VISTA: la legge 27 dicembre 1973, n. 850 relativa all’istituzione dei servizi antincendio negli ambiti portuali;
VISTO: il Decreto dell’Autorità Portuale n. 944 di data 29 dicembre 1998 con il quale è stato approvato il “Regolamento locale portuale in materia di sicurezza ed igiene del lavoro”;
VISTO: l’articolo 5 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272;
VISTA: la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. prot. DEM3/850 di data 28 marzo 2002 riguardante l’applicazione dell’articolo 46 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272;
VISTA: l’Ordinanza della Capitaneria di Porto n. 01 di data 12 febbraio 2003 con la quale è stato approvato l’annesso regolamento sull’uso di fonti termiche a bordo delle navi, il quale sulla base della nota ministeriale di cui sopra, ha modificato il precedente regolamento approvato con Ordinanza della capitaneria di Porto n. 31 di data 16 agosto 2000;
CONSIDERATA: la necessità di armonizzare i contenuti del regolamento per l’uso delle fonti termiche in ambito portuale, approvato con Ordinanza dell’Autorità Portuale di Trieste n, 56 in data 5 settembre 2001, con il nuovo regolamento sull’uso di fonti termiche a bordo delle navi emanato dalla Capitaneria di Porto;
VISTA: la nota dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di data 10 luglio 2003 relativa alla richiesta di parere formulata dall’Autorità Portuale con nota n. prot. 4205 di data 14 agosto 2003 per il regolamento per l’uso di fonti termiche in ambito portuale anche ai sensi del citato articolo 5 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 272/99;
VISTA: la nota della Capitaneria di Porto n. prot. 24250 dì data 22 settembre 2003 relativa alla richiesta di parere formulata dall’Autorità Portuale con nota n. prot. 4205 di data 14 agosto 2003 per il regolamento per l’uso di fonti termiche in ambito portuale
VISTA: la nota dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina (Unità Operativa di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro) anticipata via fax in data 8 ottobre 2003 e relativa alla richiesta di parere formulata dall’Autorità Portuale con nota n. prot. 4205 di data 14 agosto 2003 per il regolamento per l’uso di fonti termiche in ambito portuale;
VISTA: la nota dello Studio Professionale Associato dei Consulenti Chimici del Porto di data 18 settembre 2003 relativa alla richiesta di parere formulata dall’Autorità Portuale di Trieste con nota n. prot. 4205 di data 14 agosto 2003 per il regolamento per l’uso delle fonti termiche in ambito portuale;
VISTO: quanto proposto dal responsabile del Servizio Sicurezza e Ambiente;
VISTI: gli articoli 8 e 9 della L. 84/94 e successive modifiche ed integrazioni;
SENTITO: il coordinamento dei dirigenti;
VISTO: il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di data 10 ottobre 2003, che nomina il dott. V. Mucci Commissario dell’Autorità Portuale di Trieste;
 

ORDINA

 

Art. 1 - è approvato e reso ini mediata mente esecutivo l’annesso “REGOLAMENTO PER L’USO DELLE FONTI TERMICHE IN AMBITO PORTUALE”.

Art. 2 - La presente Ordinanza abroga l’Ordinanza dell’Autorità Portuale di Trieste n. 56 di data 5 settembre 2001 ed ogni altra norma in contrasto con quanto disciplinato dall’annesso regolamento;

Art. 3 - I contravventori alla presente Ordinanza e dell’annesso regolamento, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, saranno perseguiti ai sensi dell’articolo 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 4 - È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare presente Ordinanza.
 

Trieste, lì 22 dicembre 2003
 

Il Commissario
(dott. Vincenzo Mucci)
 

REGOLAMENTO PER L’USO DELLE FONTI TERMICHE IN AMBITO PORTUALE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Articolo 1 Campo dì applicazione
Articolo 2 Uso di fonti termiche nel porto di Trieste
Articolo 3 Definizioni
Articolo 4 Esecuzione dei lavori che comportano l'uso di fonti termiche
TITOLO 1 LAVORI NEI CANTIERI NAVALI
CAPO 1 PRESCRIZIONI
Articolo 5 Suddivisione della tipologia dei lavori che comportano l'uso di fonti termiche a bordo delle navi
Articolo 6 Presidi antincendio, e dispositivi di protezione individuale dei Guardiafuochi
Articolo 7 Controllo inerente il rispetto dell1 applicazione della presente normativa
CAPO 2 PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER LA COMUNICAZIONE DELL'ESECUZIONE DI LAVORI CHE COMPORTANO L'USO DI FONTI TERMICHE A BORDO DI NAVI E GALLEGGIANTI A SECCO DISLOCATI NEI CANTIERI NAVALI
Articolo 8 Comunicazione
Articolo 9 Responsabilità
Articolo 10 Attestazione di affidamento lavori
Articolo 11 Obblighi del Concessionario
TITOLO 2 LAVORI IN AMBITO TERRESTRE
Articolo 12 Suddivisione della tipologia dei lavori che comportano l’uso di fonti termiche in ambito terrestre
Articolo 13 Identificazione delle tipologie di rischio
Articolo 14 Responsabilità della Ditta che effettua i lavori
Articolo 15 Prescrizioni di sicurezza per le diverse tipologie di rischio
Articolo 16 Comunicazioni
Articolo 17 Documentazione
TITOLO 3 LAVORI NEI TERMINALI PETROLIFERI
Articolo 18 Suddivisione della tipologia dei lavori che comportano l'uso di fonti termiche nei terminali petroliferi
Articolo 19 Identificazione delle tipologie di rischio
Articolo 20 Responsabilità della Ditta che effettua i lavori
Articolo 21 Prescrizioni di sicurezza per le diverse tipologie di lavoro
Articolo 22 Comunicazioni
Articolo 23 Documentazione
ALLEGATO N. 1
Verbale di sopralluogo congiunto
ALLEGATO N. 2
Comunicazione di esenzione di lavori con uso di fonti termiche a bordo di navi site nell'ambito dei cantieri navali
ALLEGATO N. 3
Attestazione di affidamento lavori
ALLEGATO N. 4
Comunicazione di lavori con uso di font termiche in ambito terrestre o nei terminali petroliferi
ALLEGATO N. 5
Comunicazione annuale di lavori con uso di fonti termiche in ambito terrestre o nei terminali petroliferi

 

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 Campo di applicazione
Negli ambiti portuali di giurisdizione dell’Autorità Portuale di Trieste l’uso di fonti termiche sia sulle navi nei cantieri navali che negli ambiti terrestri è soggetto alle seguenti norme.
Ai fini del presente Regolamento i lavori comportanti l’uso di fonti termiche sono suddivisi nelle seguenti categorie:
- TITOLO 1 LAVORI NEI CANTIERI NAVALI
- TITOLO 2 LAVORI IN AMBITO TERRESTRE
- TITOLO 3 LAVORI ALL’INTERNO DEI TERMINALI PETROLIFERI
Sono esclusi dal presente Regolamento:
- i lavori che comportano l’uso di fonti termiche individuati dall’articolo 46 del D.Lgs. 272/99, i quali sono regolamentati da specifica Ordinanza emanata dalla competente Autorità Marittima;
- i lavori a bordo di unità di TSL <100 eseguiti nel rispetto delle norme di buona tecnica se effettuati all’interno dei cantieri navali oppure all'interno di stabilimenti attrezzati compresi i circoli nautici e le società veliche;
- lavori in stabilimenti e officine appositamente attrezzate e confinate.

Articolo 2 Uso di fonti termiche nel porto di Trieste
Ogni utilizzo di fonti termiche in ambito portuale deve essere preventivamente comunicato all’Autorità Portuale, anche quando l’eventuale autorizzazione o nulla osta sia rilasciato da altra Autorità.
I lavori di riparazione, manutenzione e trasformazione che comportano l’uso di fonti termiche a bordo di navi e galleggianti tratti a secco o i lavori di demolizione o costruzione degli stessi, ormeggiati o tratti a secco nell’ambito di cantieri navali appositamente recintati ed attrezzati, devono essere preventivamente comunicati secondo le modalità specificate nel Titolo I.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 68 del Codice della Navigazione, l’esecuzione di lavori che comportano l’uso di fonti termiche in ambito terrestre sono soggetti, come previsto nel Titolo 2 e Titolo 3 alla seguente procedura:
• alla comunicazione come prevista dall’articolo 16.1 per i lavori di tipo A e B di cui al Titolo 2;
• alla comunicazione come prevista all’articolo 16.2 e 16.3 per i lavori di tipo C di cui al Titolo 2;
• alla comunicazione di cui all’art 22 e per i lavori nei terminali petroliferi di cui al Titolo 3.
La comunicazione all’Autorità Portuale di Trieste inerente i lavori che comportano l’uso di fonti termiche individuati dall’articolo 46 del D.Lgs. 272/99 è ritenuta valida anche nel caso in cui la nave o il galleggiante oggetto della comunicazione siano stati successivamente tratti a secco.

Articolo 3 Definizioni
Ambito portuale: l'area definita dal Decreto Ministeriale 6 aprile 1994 e dal Piano Regolatore Portuale (punta Ronco - torrente Bovedo), nonché l’area all’esterno della circoscrizione portuale in cui si svolgono delle attività funzionalmente collegate a quelle svolte all'interno della stessa, costituenti un unico terminale con le attività rese nella circoscrizione portuale.
Fonti termiche: termine genericamente riferito all'uso di miscele ossiacetileniche o simili, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica, mezzi di riscaldo, corpi caldi e di qualsiasi altro mezzo che produca una fonte di calore o scintille.
Nave a secco e nave: una qualsiasi costruzione destinata alla navigazione ma posizionata fuori acqua.
Cantiere navale: area recintata appositamente destinata ed attrezzata per la costruzione, demolizione, riparazione, manutenzione e trasformazione navale.
Ambito terrestre: edifici ed aree scoperte e/o coperte siti in ambito portuale su terreno demaniale, anche in concessione, ovvero in area non demaniale ma in cui viene svolta un'attività commerciale, industriale interessata dal traffico portuale o dalla prestazione di servizi portuali.
Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che ha la responsabilità dell’impresa che svolge i lavori; il comandante della nave è equiparato al datore di lavoro nei riguardi di membri dell’equipaggio addetti ad operazioni di trasformazione, manutenzione, riparazione, costruzione o demolizione navale.
Committente: indica il soggetto per conto del quale la ditta appaltatrice esegue i lavori, tenuto a svolgere azione di coordinamento in base all’art. 7 del D.Lgs. n. 626/94 e in base al D.Lgs. 494/96, per evitare l’insorgere di rischi e/o pericoli derivanti dall’interferenza dei lavori da lui commissionati con altre attività presenti nell’area dove vengono svolti i lavori stessi.
Responsabile dei lavori: indica la figura, nominata dal rispettivo datore di lavoro, responsabile della predisposizione delle misure di prevenzione previste nel Documento di sicurezza e della vigilanza sul loro rispetto e attuazione. Per quanto riguarda i lavori effettuati direttamente dal personale dell’Autorità Portuale, la responsabilità sarà ricondotta alle preposte figure aziendali. Tale figura corrisponde a quella del Responsabile tecnico dei lavori a bordo come definito dal D.Lgs. 272/99 e dal Decreto del Presidente dell’Autorità Portuale n. 944/98. Invariati rimangono comunque obblighi e responsabilità che ai diversi soggetti attribuisce la vigente legislazione.
Documento di sicurezza: il Documento redatto in base all’articolo 4 del D.Lgs. 626/94, integrato da quanto previsto dal D.Lgs. 272/99 e dal Decreto del Presidente dell’Autorità Portuale n. 944/98.
Squadra di pronto intervento e Servizio antincendio aziendale: si intende un servizio antincendio e gestione emergenze che ottempera all'articolo 6 del D.M. 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro".
Guardiafuochi: personale iscritto nei registri della Capitaneria di Porto di Trieste e che esercita, su autorizzazione della stessa Capitaneria, l'attività di servizio integrativo antincendio a quello eseguito dai dipendenti della Ditta, riconosciuto idoneo dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.Lgs. 626/94 e del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998.
Consulente chimico di porto: è il personale che, per lo svolgimento di tale attività, risulta iscritto nei registri della Capitaneria di Porto di Trieste.
A.S.S.: Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina - Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro.
Officine attrezzate e stabilimenti: locali per i quali il datore di lavoro è tenuto a dare notizia alla Direzione Provinciale del Lavoro ai sensi dell’articolo 48 del D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303, oppure locali in grado di garantire una compartimentazione antincendio REI 180 se posizionati all’interno di capannoni e/o magazzini portuali.
Autorespiratore a ciclo aperto: apparecchio di respirazione costituito da un’unità funzionale autonoma portata dall’operatore che può quindi muoversi con completa libertà di movimenti.
L’unità funzionale autonoma è costituita da:
• Schienalino con gruppo riduttore e manometro;
• Bombola;
• Maschera facciale con erogatore.
Terminal petrolifero: stabilimento all'interno del quale si manipolano e depositano sostanze liquide derivanti dal petrolio, o qualsiasi altra sostanza liquida combustibile, infiammabile e pericolosa in genere.
Parco serbatoi: nei terminali petroliferi, tutta l’area compresa entro la recinzione esterna di detto parco serbatoi;
Terminale marino: nei terminali petroliferi, il molo principale, le banchine, gli edifici e le aree interne circoscritte con un unico accesso.
Piazzale di caricazione/scaricazione: nei terminali petroliferi le aree appositamente attrezzate con collettori di travaso per la caricazione/scaricazione di prodotto su autobotti e/o cisterne ferroviarie;
Impianto a circuito chiuso: tubazioni, valvole, cisterne, serbatoi, pompe e loro pertinenze, perfettamente stagni e quindi isolati dall’atmosfera circostante;
Impianto a circuito parzialmente aperto: come sopra, ma con presenza di sfiati o drenaggi perennemente aperti ovvero momentaneamente aperti o pozzetti di contenimento;
Impianto a circuito aperto: impianti che operativamente sono in condizioni di circuito chiuso o parzialmente aperto, ma che temporaneamente (per manutenzioni, controllo, riparazioni ecc.) vengono resi aperti verso l’atmosfera;
Pozzetti di contenimento: vasche adibite a contenere reflui potenzialmente contaminati da sostanza infiammabili o generanti atmosfera esplosiva;
Piattaforma: nei terminali petroliferi, la parte del pontile dove sono posizionati i collettori di travaso delle sostanze liquide, denominati anche manifold;
Molo principale: nei terminali petroliferi, il molo destinato al collegamento dei pontili;
Pontili: nei terminali petroliferi, i moli destinati all’ormeggio delle imbarcazioni che caricano e/o scaricano prodotto.

Articolo 4 Esecuzione dei lavori che comportano l'uso di fonti termiche
1. L'esecuzione dei lavori che comportano l'uso di fonti termiche, che si trovano nel campo di applicazione della presente Ordinanza, deve avvenire nel rispetto delle procedure e secondo le modalità contenute nelle vigenti normative:
• Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 272
• Decreto 29 dicembre 1998 n. 944 del Presidente dell’Autorità Portuale di Trieste e, in quanto applicabili, in osservanza delle seguenti norme sulla sicurezza e igiene del lavoro, il cui elenco è orientativo e non esauriente:
• D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547
• D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164
• D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303
• Decreto Legislativo 15 agosto 1991 n. 277
• Legge 2 luglio 1965 n. 966
• D.P.R. 29 luglio 1982 n. 577
• Decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio 1982
• Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626
• Decreto Ministeriale 10 marzo 1998
• Decreto Ministeriale 20 agosto 1999
• Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 271
• Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 298
2. Quanto sopra non esime, in ogni caso, il datore di lavoro o chiunque altro prepostovi nell’ambito dell'esecuzione dei lavori dal prendere ogni altra precauzione che si rendesse necessaria per garantire la sicurezza dei lavori, anche se non espressamente prevista dalla richiamata normativa.
3. La valutazione dei rischi derivanti dall’esecuzione di lavori a caldo e le conseguenti misure di prevenzione, comprese quelle relative al coordinamento dei soggetti coinvolti, costituiscono parte integrante del Piano di sicurezza previsto dalle norme vigenti.
 

TITOLO 1- LAVORI NEI CANTIERI NAVALI
CAPO 1 - PRESCRIZIONI

Articolo 5 Suddivisione della tipologia dei lavori che comportano l'uso di fonti termiche a bordo delle navi
1. Ai fini del presente Regolamento i lavori che comportano l'uso di fonti termiche a bordo delle navi sono suddivisi nelle seguenti tipologie.
In particolari condizioni rimane comunque facoltà del Consulente chimico di porto considerare a più alto rischio la classe di pericolosità individuata dal responsabile dei lavori secondo quanto previsto dal presente regolamento al momento della comunicazione.
BASSA PERICOLOSITÀ (TIPO A)
• SOVRASTRUTTURE DI COPERTA (da intendersi come quelli riferiti a castello, cassero, casamatte, guardacorpi, scalette per l’accesso ai ponti, salpancore, strutture di supporto delle luci della nave, strutture di supporto delle imbarcazioni di salvataggio, passacavi, ecc.).
I lavori non devono interessare le parti di queste strutture che siano a contatto con locali o spazi chiusi della nave (stive o locali comunque definiti della nave).
• STRUTTURE INTERNE DI LOCALI ABITABILI nei quali non siano presenti sostanze potenzialmente pericolose (mense, cucine, cambuse, magazzini a servizio dell’area alloggi, ecc.).
I lavori non devono interessare le parti di queste strutture in contatto con locali o spazi che possono presentare rischi di incendio o di esplosione per la presenza di materiali di coibentazione o altre sostanze combustibili o infiammabili.
ALTA PERICOLOSITÀ (TIPO B)
• LAVORI IN AMBIENTI CHIUSI quali locali macchina, locale agghiaccio, magazzini, depositi, ecc.;
• LAVORI INTERESSANTI LO SCAFO E LA COPERTA;
• STIVE A CIELO APERTO;
• CAR DECK E GARAGES VUOTI.
ALTA PERICOLOSITÀ (TIPO C)
• LAVORI IN AMBIENTI CHIUSI, ANGUSTI E/O PERICOLOSI quali stive, gavoni, cisterne, sala pompe, ecc.

Articolo 6 Presidi antincendio, e dispositivi di protezione individuale dei Guardiafuochi
1. Durante la sorveglianza ai lavori con uso di fonti termiche, ferme restando le eventuali disposizioni che verranno impartite per singolo lavoro o in occasione di ispezioni, ciascun guardiafuochi deve essere dotato di: ® tuta tipo ignifugo e/o completo tipo nomex;
• stivali "da intervento";
• elmetto e/o casco;
• guanti;
• cinturone.
2. Lavori di tipo A
• Un guardiafuochi dotato di:
a) un estintore di tipo idoneo, omologato ed efficiente, in aggiunta alla dotazione della nave.
• Almeno due guardiafuochi in presenza di più punti di lavoro.
3. Lavori di tipo B
a) Un guardiafuochi, o due in presenza di più punti di lavoro, ciascuno dotato di:
b) autorespiratore a ciclo aperto, efficiente e pronto all'uso in aggiunta alla dotazione nave;
c) almeno un estintore di tipo idoneo, omologato ed efficiente in aggiunta alla dotazione nave;
d) lampada autoalimentata di tipo stagno.
e) Manichetta antincendio dell’impianto fisso di bordo in pressione e pronta all’uso;
f) per più punti di lavoro adiacenti, un estintore carrellato da 50 kg. ove trasportabile o in alternativa due estintori.
4. Lavori di tipo C
Almeno due guardiafuochi, in posizione strategica, ciascuno dotato di:
autorespiratore a ciclo aperto, efficiente e pronto all'uso in aggiunta alla dotazione nave;
un estintore di tipo idoneo, omologato ed efficiente in aggiunta alla dotazione nave;
lampada autoalimentata di tipo stagno.
Manichetta antincendio dell’impianto fisso di bordo in pressione e pronta all'uso.
5. Prima dell'inizio dei lavori il personale guardiafuochi dovrà accertarsi:
• della dislocazione dei presidi antincendio di bordo posti nelle vicinanze dell'area interessata dai lavori con fiamma;
• della funzionalità dei suddetti impianti;
• dell'esistenza di idonee vie di fuga e che nei luoghi contigui non vengano effettuati lavori pericolosi e/o incompatibili o non autorizzati;
• in caso di palesi inadempienze dare tempestiva comunicazione al Responsabile dei lavori, bloccare i lavori ed informare l’Autorità Portuale di Trieste e la Capitaneria di Porto.
6. Durante i lavori il personale guardiafuochi dovrà:
• mantenersi ad adeguata distanza dal personale impiegato nei lavori in modo da poter intervenire tempestivamente in caso di incidente. La posizione deve comunque essere tale da avvertire il segnale di allarme degli apparecchi di controllo manuale utilizzati in ambienti a ventilazione impedita ai sensi della legge vigente;
• segnalare al Responsabile dei lavori l’eventuale inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale degli operai impegnati nei lavori;
• accertarsi che le vie di fuga restino libere da ostacoli;
• in caso di palesi inadempienze darne tempestiva comunicazione al Responsabile dei lavori, bloccare i lavori ed informare l’Autorità Portuale di Trieste e la Capitaneria di Porto dì Trieste.

Articolo 7 Controllo inerente il rispetto dell'applicazione della presente normativa
1. Ferme restando le rispettive competenze in materia di vigilanza sui lavori oggetto della presente Ordinanza una o più delle Amministrazioni interessate possono proporre la convocazione delle stesse al fine di accertare - in forma coordinata - l'effettiva applicazione della presente normativa.
2. La partecipazione all’eventuale sopralluogo può essere estesa anche ai Consulenti chimici di porto o, qualora ritenuto necessario, ad un organo tecnico così definito ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Presidente dell’Autorità Portuale n. 944/98.
3. A conclusione del sopralluogo deve essere redatto e sottoscritto il verbale riportato nell’Allegato 1.
 

CAPO 2
PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER LA COMUNICAZIONE DELL'ESECUZIONE DI LAVORI CHE COMPORTANO L'USO DI FONTI TERMICHE A BORDO DI NAVI E GALLEGGIANTI A SECCO DISLOCATI NEI CANTIERI NAVALI

Articolo 8 Comunicazione
1. Al fine di acquisire tutti i dati inerenti l’utilizzo di fonti termiche, compresi gli elementi tecnici di dettaglio e la certificazione prevista e di assicurare una vigilanza mirata in materia di sicurezza, igiene del lavoro e prevenzione degli incendi da parte delle Autorità competenti, tutti i lavori con fonti termiche a bordo delle navi devono essere comunicati prima della loro esecuzione da parte del Responsabile dei lavori alle seguenti Amministrazioni, secondo lo schema riportato nell’allegato 2:
• AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE;
• COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO;
• AZIENDA SERVIZI SANITARI - Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
• e per conoscenza CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE
2. All'istanza deve essere allegato:
• "Certificato di GAS FREE" rilasciato dal Consulente chimico di porto;
• eventuale attestazione di affidamento lavori (vedi articolo 10);
• piano strutturale delle zone della nave in cui devono essere effettuati i lavori.

Articolo 9 Responsabilità
1. Le direttive di esecuzione, il coordinamento, la responsabilità dell'attuazione delle misure di sicurezza connesse alle lavorazioni che comportano l'uso di fonti termiche a bordo delle navi che si trovano nell'ambito dei cantieri navali sono a carico del datore di lavoro.
Il coordinamento tra tali lavori ed altre operazioni che si svolgono a bordo sono a carico del Comandante della nave fatte salve le responsabilità dell'impresa Capo commessa (qualora designata) e gli obblighi relativi ai rischi specifici propri dell'attività delle singole imprese che fanno capo all'impresa stessa.
2. Per l’esecuzione di quanto sopra il datore di lavoro si avvale del Responsabile dei lavori, il cui nominativo deve corrispondere a quello indicato nella comunicazione di cui all’allegato 2; ogni sostituzione di nominativo deve essere preventivamente comunicata dal datore di lavoro a tutte le Autorità cui è indirizzata la comunicazione.
3. Il Responsabile dei lavori è responsabile della predisposizione ed attuazione delle misure di prevenzione indicate nel Documento di sicurezza e della vigilanza sul loro rispetto ed attuazione, anche nel caso in cui i lavori o parte di essi siano affidati in subappalto. Egli deve seguire direttamente i lavori e dare le relative disposizioni al personale sottoposto. Qualora lo stesso si dovesse assentare dal luogo di lavoro deve lasciare, a bordo dell'unità, una reperibilità per i casi di emergenza o necessità.
4. Per le navi che eseguono lavori con proprio personale, la responsabilità resta a carico del Comandante dell'unità.

Articolo 10 Attestazione di affidamento lavori
1. L’armatore o il Comandante della nave devono sottoscrivere una ATTESTAZIONE DI AFFIDAMENTO LAVORI all’impresa designata quale capocommessa o all’unica impresa esecutrice (allegato 3), qualora i lavori non vengano eseguiti con equipaggio/personale di bordo.

Articolo 11 Obblighi del Concessionario
1. Nei Cantieri navali resta fermo l'obbligo a carico del concessionario, qualora diverso dal datore di lavoro, di organizzare e mantenere in efficienza i servizi di prevenzione e di emergenza.
2. A tal fine, il Concessionario ha l'obbligo, prima dell'entrata della nave, unità e/o galleggiante in cantiere, di dichiarare:
• di essere pronto a ricevere l'unità;
• che i servizi di emergenza ed antincendio sono efficienti;
• fornire la reperibilità del personale dei bacini per eventuali emergenze.
Tale dichiarazione dovrà essere inviata, anche via fax, all'Autorità Portuale di Trieste ed al Comando Provinciale Vigili del Fuoco.
 

TITOLO 2 - LAVORI IN AMBITO TERRESTRE

Articolo 12 Suddivisione della tipologia dei lavori che comportano l'uso di fonti termiche in ambito terrestre
Ai fini del presente Regolamento i lavori che comportano l’utilizzo di fonti termiche in ambito terrestre vengono suddivisi in base alla loro pericolosità nelle seguenti tipologie:
Lavori di tipo A
Lavori svolti in ambienti esterni lontano da locali e/o luoghi aperti adibiti a deposito e/o uso di sostanze infiammabili, materiali combustibili e merci pericolose, fatta eccezione per l’uso del materiale strettamente necessario alle lavorazioni.
Rientrano in questa tipologia inoltre i lavori svolti sulle gru da banchina e strutture annesse (fatta eccezione per le parti di coda adiacenti ai capannoni di calata con presenza di sostanze infiammabili e materiali combustibili), i lavori svolti sui parabordi e bitte dei moli senza navi attraccate, lavori su binari e scambi ferroviari in assenza di carri ferroviari con merci pericolose ed infine lavori su impianti montacarichi di magazzini senza deposito di sostanze infiammabili e materiali combustibili.
Lavori di tipo B
Lavori con uso di fonti termiche svolti in ambienti esterni in prossimità di depositi di sostanze combustibili le quali possano venire comunque adeguatamente compartimentate dal centro di pericolo stesso o comunque possa venire garantito un grado di sicurezza equivalente.
In tale tipologia non rientrano comunque i lavori eseguiti sulle parti esterne di magazzini e capannoni (tranne quelli vuoti che vengono dunque inclusi nei lavori classificati ai sensi della presente tipologia) o di manufatti relativi ad attività soggette al rilascio di Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi del Decreto M.I. 16 febbraio 1982.
Infine, rientrano in questa tipologia di lavori le esercitazioni antincendio destinate agli addetti alla lotta antincendio di cui al D.Lgs. 626/94 e D.M. 10 marzo 1998, laddove espressamente autorizzate dall’Autorità Portuale di Trieste.
Per dette esercitazione la comunicazione di cui all’art. 16 deve essere fatta dalla persona responsabile dell’esercitazione la quale coincide con la figura del Responsabile dei lavori.
Lavori di tipo C
Lavori con uso di fonti termiche svolti all'interno di capannoni (compresi gli impianti montacarichi) con la presenza di sostanze infiammabili e materiali combustibili.
Lavori svolti in ambienti esterni in prossimità di depositi di sostanze infiammabili e/o merci pericolose.
Rientrano inoltre in questa tipologia i lavori eseguiti sulle parti esterne di magazzini e capannoni con la presenza all’interno degli stessi di sostanze infiammabili, materiali combustibili e merci pericolose.
Alle parti esterne dei magazzini e capannoni vanno assimilate le parti di coda degli apparecchi di sollevamento adiacenti ai capannoni di calata, come pure i manufatti relativi ad attività soggette al rilascio di Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi del Decreto M.I. 16 febbraio 1982.
Infine rientrano in questa tipologia tutte le lavorazioni non espressamente previste nei lavori di tipo A e B.

Articolo 13 Identificazione delle tipologie di rischio
La tipologia di rischio, salvo diverse prescrizioni impartite dalle Autorità competenti a ricevere la comunicazione prevista preliminarmente all'inizio dei lavori, verrà individuata da parte del Responsabile dei lavori.

Articolo 14 Responsabilità della Ditta che effettua i lavori
Le direttive di esecuzione, il coordinamento, la responsabilità dell’attuazione delle misure di sicurezza sono a carico del Responsabile dei lavori della ditta che effettua i lavori che comportano l’uso di fonti termiche.
Il Responsabile dei lavori, per ogni eventualità, dovrà garantire durante gli interventi di cui trattasi la sua presenza sul posto o comunque l’immediata reperibilità.

Articolo 15 Prescrizioni di sicurezza per le diverse tipologie di rischio
I lavori con l’impiego di fonti termiche in riferimento alla loro tipologia di rischio e svolti da qualsiasi soggetto in ambito portuale, devono essere svolti osservando le seguenti prescrizioni di sicurezza.
15.1 Generalità
a) È fatto obbligo al Responsabile dei lavori di ottemperare sotto la propria responsabilità a tutte le norme di sicurezza antincendio vigenti.
b) I lavori svolti all’esterno devono essere effettuati con condizioni meteorologiche (con particolare riguardo al vento) tali da non comportare un aggravio delle condizioni di pericolo.
c) Nei periodi di inoperosità le bombole di ossigeno e di acetilene (o altra sostanza combustibile e/o comburente) devono essere allontanate dall’area portuale o, in alternativa, essere ricoverate prendendo ogni precauzione volta ad evitare l’insorgere di situazioni di pericolo derivanti dal fatto di non essere custodite e in particolare:
• il deposito deve essere effettuato con bombole non sciolte, a valvola chiusa ed al riparo dai raggi solari od altra fonte di calore;
• durante il ricovero deve essere tolto il cannello dalle bombole;
• le bombole devono essere munite del cappellotto anti urto.
d) Deve essere predisposto a cura del Responsabile dei lavori nelle immediate vicinanze della zona dei lavori stessi, un numero di estintori adeguato per quantità e tipologia in relazione ai rischi d’incendio esistenti. In ogni caso comunque, dovrà essere garantita la presenza di n. 1 estintore a polvere da kg. 6. Tutti gli estintori, dovranno essere del tipo approvato dal Ministero dell’interno ai sensi del D.M. 20 dicembre 1982 e successive modificazioni. Inoltre detti estintori dovranno essere in regola ai controlli periodici secondo quanto disposto dall’articolo 34 del D.P.R. n. 547/55.
e) I quantitativi di ossigeno ed acetilene o altro gas combustibile, utilizzati per l’esecuzione dei lavori con l’uso di fonti termiche, devono essere inferiori a quelli previsti ai punti 3 e 5 del D.M. 16 febbraio 1982. Il numero di addetti per l’esecuzione di ciascun lavoro di saldatura o taglio dovrà essere inferiore a quello previsto al punto n. 8 del D.M. 16 febbraio 1982. In caso contrario, sia per quanto concerne i quantitativi di gas utilizzati nelle lavorazioni che per quanto riguarda il numero di persone impiegate, dovrà essere presentata da parte del responsabile della ditta che effettua le lavorazioni, la relativa istanza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco come previsto dal D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 e dal D.M. 4 maggio 1998.
f) L’area interessata dai lavori di qualsiasi tipo deve essere delimitata da impedimenti di accesso ad estranei e da cartelli di pericolo e di attenzione ai sensi del Decreto Legislativo 493/96 sulla segnaletica di sicurezza.
g) Nella composizione della squadra deputata all’esecuzione dei lavori deve esserci almeno una persona designata dal datore di lavoro come addetto alla lotta antincendio ed in possesso della relativa formazione ed addestramento (in particolare per l’uso delle attrezzature antincendio portatili e fisse) così come previsto dai D.Lgs 626/94 e dal D.M. 10 marzo 1998.
15.2 Prescrizioni per i lavori di tipo A
Salvo diverse prescrizioni impartite dalle Autorità competenti a ricevere la comunicazione di cui al successivo articolo 16, i lavori di tipo A dovranno essere eseguiti in ottemperanza alle sole prescrizioni contenute nel comma 15.1 (Generalità).
15.3 Prescrizioni per i lavori di tipo B
Salvo diverse prescrizioni impartite sul posto dalle Autorità competenti a ricevere la comunicazione di cui all’articolo 16, i lavori di tipo B dovranno essere eseguiti oltre a quanto previsto nel punto 15.1 (Generalità), predisponendo una tubazione flessibile antincendio adeguata, permanentemente collegata all’idrante antincendio più vicino al posto di lavoro ed a una lancia erogatrice. Detti mezzi antincendio oltre a dover essere di tipo approvato dal Ministero dell’interno dovranno essere in regola con le verifiche periodiche secondo quanto disposto dall’articolo 34 del D.P.R. 547/55.
15.4 Prescrizioni per i lavori di tipo C
Salvo diverse prescrizioni impartite dalle Autorità competenti a ricevere la comunicazione di cui all’articolo 16, i lavori di tipo C dovranno essere eseguiti oltre a quanto previsto nel precedente punto 15.3 (prescrizioni per ì lavori di tipo B), con la presenza di almeno n. 1 guardiafuochi, il quale è destinato al primo intervento in caso di incendio, ed alle eventuali prescrizioni impartite dal Consulente chimico dì porto contattato prima dell’inizio dei lavori.

Articolo 16 Comunicazioni
16.1 Per i lavori di tipo A e B, la ditta esecutrice dei lavori dovrà, almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori stessi, dare comunicazione anche via fax alle seguenti Autorità:
• Capitaneria di Porto fax n. ***
• Vigili del Fuoco fax n. ***
• A.S.S. U.O.P.S.A.L. fax n. ***
• Autorità Portuale S.S.A. fax n. ***
Detta comunicazione dovrà essere fatta utilizzando l’allegato n. 4.
Potrà essere ritenuta valida la comunicazione (solamente via fax) con un preavviso inferiore alle 48 ore solo ed esclusivamente nel caso di assoluta necessità dell’esecuzione dei lavori e della quale il Responsabile dei Lavori sia in grado di dimostrare l’indifferibilità.
16.2 Per i lavori di tipo C, la ditta esecutrice dei lavori dovrà presentare la comunicazione come previsto al precedente punto 16.1 corredata da:
• relazione tecnica di cui al punto 16.3
• certificato di non pericolosità del Consulente chimico di porto
16.3 RELAZIONE TECNICA E PLANIMETRIA
L’istanza deve essere corredata da:
1. Una RELAZIONE TECNICA da cui si possono evincere:
• le modalità di esecuzione del lavoro;
• i materiali impiegati, specificandone i relativi quantitativi e tipologia delle sostanze combustibili e/o infiammabili;
• le attrezzature;
• il personale impiegato;
• il numero di persone in possesso dell’attestato di formazione alla lotta antincendio di cui al D.Lgs. 626/94.
2. Una PLANIMETRIA della zona e delle aree adiacenti a quella in cui devono essere effettuati i lavori riportante l’area della zona delimitata da impedimenti e cartellonistica.
Le Autorità competenti a ricevere la comunicazione, qualora lo ritengano opportuno, avranno facoltà di richiedere ulteriori informazioni al responsabile dei lavori in merito all’esecuzione degli stessi anche attraverso la convocazione di apposita commissione collegiale della quale faranno parte tutte le succitate Autorità.
16.4 I lavori con uso di fonti termiche di tipo A e B svolti dal personale appartenente ai seguenti soggetti potranno essere oggetto dì una unica comunicazione con durata annuale, la quale verrà presentata alle Autorità competenti dagli stessi utilizzando il modello riportato nell’allegato 5:
• Nucleo Manutentivo dell’Autorità Portuale di Trieste;
• imprese appaltataci dell’Autorità Portuale operanti per interventi manutentivi in regime di “Service” (lavori vari di manutenzione ordinaria e straordinaria con carattere continuativo sui mezzi ed apparecchiature in possesso all’Autorità Portuale di Trieste);
• officine manutentive appartenenti ai terminalisti portuali che eseguono interventi al di fuori delle officine stesse ma all’interno del terminale affidato in concessione;
• imprese appaltataci dei terminalisti portuali operanti per interventi manutentivi in regime di "Service” (lavori vari di manutenzione ordinaria e straordinaria con carattere continuativo sui mezzi ed apparecchiature in possesso dei succitati terminalisti).
La comunicazione annuale dovrà essere riferita all’anno solare in corso e accompagnata da una relazione tecnica contenente una descrizione di tutte le tipologie di lavori manutentivi che i succitati soggetti, in relazione allo svolgimento della propria attività, devono eseguire anche con l’ausilio di “Service" esterni.
Per i lavori di tipo C dovrà essere seguita in ogni modo la prassi prevista dall’articolo 16.2.
Detti lavori, siano essi eseguiti direttamente dall’Autorità Portuale, dai terminalisti portuali o dal relativo personale operante per essi in regime di appalto tipo “Service”, dovranno essere eseguiti in conformità a tutte le prescrizioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento.
Gli interventi che esulano dalle tipologie di cui sopra rimangono soggetti alla procedura ordinaria.
16.5 La ditta aggiudicataria del contratto di “Service” dovrà in seguito presentare alle Autorità competenti citate al comma 1 del presente articolo una dichiarazione con la quale, oltre a riportare gli estremi dell’appalto e/o altro affidamento, si impegnerà ad accertare con il proprio Responsabile dei Lavori prima dell’esecuzione di ogni singolo intervento, la relativa tipologia di rischio ed osservare tutte le prescrizioni di sicurezza previste dal presente Regolamento.

Articolo 17 Documentazione
Durante tutta la durata dei lavori la ditta esecutrice dei lavori dovrà conservare in cantiere copia della comunicazione effettuata ai sensi del presente Regolamento, esibendola qualora l’Autorità Marittima, il Servizio Sicurezza Ambiente dell’Autorità Portuale o altre Autorità competenti ne facessero richiesta.
 

TITOLO 3 - LAVORI NEI TERMINALI PETROLIFERI

Articolo 18 Suddivisione della tipologia dei lavori che comportano l’uso di fonti termiche nei terminali petroliferi.
Ai fini del presente Regolamento i lavori che comportano l’uso di fonti termiche nelle aree di cui al presente titolo vengono suddivisi in base alla loro pericolosità nelle seguenti tipologie:
1. LAVORI AL PARCO SERBATOI
2. LAVORI AL TERMINALE MARINO
3. LAVORI AL PIAZZALE DI CARICAZIONE/SCARICAZIONE AUTOBOTTI E/O CISTERNE FERROVIARIE
Le rimanenti aree non contemplate nella sopra esposta elencazione vengono equiparate come aree facenti parte del parco serbatoi.
LAVORI AL PARCO SERBATOI
Le aree ricadenti all’interno del parco serbatoi (p.e. bacini di contenimento dei serbatoi, delle cisterne, area pompe, area manifolds, ecc.) devono essere chiaramente rappresentate su apposita planimetria da consegnare formalmente allAutorità Portuale di Trieste.
LAVORI AL TERMINALE MARINO
Le aree ricadenti all’interno del terminale marino devono essere chiaramente rappresentate su apposita planimetria da consegnare formalmente all’Autorità Portuale di Trieste. Sulla stessa planimetria, il terminalista deve evidenziare in colore rosso tutte le aree di pericolo con petroliera o altra imbarcazione presente all’ormeggio.
LAVORI AL PIAZZALE DI CARICAZIONE/SCARICAZIONE AUTOBOTTI E/O CISTERNE FERROVIARIE
Le aree ricadenti all’interno dei suddetti piazzali devono essere chiaramente rappresentate su apposita planimetria da consegnare formalmente all’Autorità Portuale di Trieste. Sulla stessa planimetria, il terminalista deve evidenziare in colore rosso tutte le aree di pericolo con autobotte o cisterna ferroviaria presente.
CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELL’IMPIANTO INTERESSATO AI LAVORI
Gli impianti interessati ai lavori presenti all’interno del parco serbatoi, del terminale marino e del piazzale di caricazione/scaricazione, devono sempre essere identificati con le seguenti condizioni di esercizio:
• impianto a circuito completamente chiuso;
• impianto a circuito aperto o parzialmente aperto.

Articolo 19 Identificazione delle tipologie di rischio
L’individuazione della tipologia dei lavori da eseguirsi sugli impianti e l’individuazione delle condizioni di esercizio di questi ultimi, salvo diverse prescrizioni impartite dalle Autorità competenti a ricevere la comunicazione prevista preliminarmente all’inizio dei lavori, verrà individuata da parte del Responsabile dei lavori.

Articolo 20 Responsabilità della Ditta che effettua i lavori
Le direttive di esecuzione, il coordinamento, la responsabilità dell’attuazione delle misure di sicurezza sono a carico del Responsabile dei lavori della ditta che effettua i lavori che comportano l’uso delle fonti termiche.
Il Responsabile dei lavori, per ogni eventualità, dovrà garantire durante gli interventi di cui trattasi la sua presenza sul posto o comunque l’immediata reperibilità.
Articolo 21 Prescrizioni di sicurezza per le diverse tipologie di lavoro
I lavori con l’impiego di fonti termiche in riferimento al presente articolo svolti da qualsiasi soggetto, devono essere eseguiti osservando le seguenti prescrizioni di sicurezza:
21.1 Generalità
a) È fatto obbligo al Responsabile dei lavori di ottemperare sotto la propria responsabilità a tutte le norme di sicurezza antincendio vigenti;
b) i lavori svolti all’esterno devono essere effettuati con condizioni meteorologiche (con particolare riguardo alla presenza di vento) tali da non comportare un aggravio delle condizioni di pericolo;
c) nei periodi di inoperosità le bombole di ossigeno e di acetilene (o altra sostanza combustibile e/o comburente) devono essere allontanate dall’area portuale o, in alternativa, essere ricoverate prendendo ogni precauzione volta ad evitare l’insorgere di situazioni di pericolo derivanti dal fatto di non essere custodite e in particolare:
• il deposito deve essere effettuato con bombole non sciolte, a valvola chiusa ad al riparo dai raggi solari od altra fonte di calore;
• durante il ricovero deve essere tolto il cannello dalle bombole;
• le bombole devono essere munite del cappellotto anti urto.
d) Deve essere predisposto a cura del Responsabile dei lavori, nelle immediate vicinanze della zona dei lavori stessi, un numero di estintori adeguato per quantità e tipologia in relazione ai rischi di incendio esistenti. In ogni caso comunque, dovrà essere garantita la presenza di n. 1 estintore a polvere da Kg. 6. Tutti gli estintori, dovranno essere del tipo approvato dal Ministero dell’interno ai sensi del D.M. 20 dicembre 1982 e successive modificazioni. Inoltre, detti estintori dovranno essere in regola ai controlli periodici secondo quanto disposto dall’articolo 34 del D.P.R. 547/55;
e) i quantitativi di ossigeno ed acetilene o altro gas combustibile, utilizzati per l’esecuzione dei lavori con l’uso di fonti termiche, devono essere inferiori a quelli previsti ai punti 3 e 5 del D.M. 16 febbraio 1982. Il numero di addetti deve essere inferiore a quello previsto al punto n. 8 del D.M. 16 febbraio 1982. In caso contrario, sia per quanto concerne i quantitativi di gas utilizzati nelle lavorazioni che per quanto riguarda il numero di persone impiegate, dovrà essere presentata, da parte del responsabile della ditta che effettua le lavorazioni, la relativa istanza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco come previsto dal D.P.R. 12 gennaio 1988, n. 37 e del D.M. 4 maggio 1998;
f) l’area interessata dai lavori di qualsiasi tipo deve essere delimitata da impedimenti di accesso ad estranei e da cartelli di pericolo e di attenzione ai sensi del Decreto legislativo 493/96 sulla segnaletica di sicurezza;
g) nella composizione della squadra deputata all’esecuzione dei lavori deve essere compresa almeno una persona designata dal datore di lavoro come addetto alla lotta antincendio ed in possesso della relativa formazione ed addestramento (in particolare per le attrezzature antincendio portatili e fìsse) così come previsto dal D.Lgs. 626/94 e dal D.M. 10 marzo 1998;
h) in ogni caso i lavori su impianti in qualsiasi condizione di esercizio (circuito chiuso, circuito aperto, circuito parzialmente aperto) sono assolutamente vietati nelle zone di pericolo identificate con il colore rosso come specificato all’art. 18 (all’interno dei terminali marini quando al pontile è presente qualsiasi imbarcazione, oppure all’interno dei piazzali di caricazione/scaricazione con presenza di autobotti e/o cisterne ferroviarie);
21.2 Prescrizioni per i lavori su impianti in condizione di esercizio a circuito chiuso
Salvo diverse prescrizioni impartite dalle Autorità competenti a ricevere la comunicazione di cui al successivo articolo 22, i lavori su impianti a circuito chiuso dovranno essere eseguiti oltre a quanto previsto dal comma 21.1 (Generalità) predisponendo una tubazione flessibile antincendio adeguata, permanentemente collegata all’idrante antincendio più vicino al posto di lavoro ed a una lancia erogatrice.
Per l’esecuzione di lavori su impianti in condizione di esercizio a circuito completamente chiuso è obbligatorio il rilascio di un certificato di non pericolosità da parte del Consulente Chimico di porto indicante le prescrizioni da seguire durante i lavori.
Prima e durante l’esecuzione dei lavori di cui al presente punto deve essere verificata con esplosimetro portatile in uso continuo la concentrazione di miscele esplosive e/o infiammabili eventualmente presenti nella zona interessata ai lavori. Tale verifica può essere eseguita anche con personale proprio adeguatamente formato.
21.3 Prescrizioni per i lavori su impianti in condizione di esercizio a circuito aperto o parzialmente aperto
Oltre a quanto previsto al comma 21.2, per l’esecuzione di lavori su impianti in condizione di esercizio a circuito aperto o parzialmente aperto è necessario l’ottenimento di un certificato di GAS FREE rilasciato dal Consulente chimico del porto preliminarmente all’inizio dei lavori e, solamente ogni qualvolta le situazioni del circuito dell’impianto si ritengano modificate, prima di ogni singolo intervento.
Durante tutta la durata dei lavori che prevedono l’utilizzo di fonti termiche è necessaria la presenza di almeno un guardiafuochi il quale oltre ad essere deputato al primo intervento in caso di incendio, ha anche il compito di verificare con esplosimetro portatile in uso continuo la concentrazione di miscele esplosive e/o infiammabili eventualmente presenti nella zona interessata ai lavori. Tale verifica sostituisce quella analoga fatta con proprio personale nel caso di lavori su impianti in condizione di esercizio a circuito chiuso.

Articolo 22 Comunicazioni
22.1 Fatto salvo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 26 luglio 1996 concernenti l’individuazione delle opere minori soggette ad autorizzazione con procedura semplificata od a notifica negli impianti di lavorazione e depositi di oli minerali, i lavori con uso di fonti termiche da eseguire nelle aree di cui al presente Titolo, sono soggetti a preventiva comunicazione.
Per i lavori con utilizzo di fonti termiche nei terminali petroliferi la ditta esecutrice dovrà, almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori stessi, dare comunicazione ance via fax alle seguenti Autorità:
• Capitaneria di Porto fax n. ***
• Vigili del Fuoco fax n. ***
• A.S.S. U.O.P.S.A.L. fax n. ***
• Autorità Portuale S.S.A. fax n. ***
Detta comunicazione dovrà essere fatta utilizzando l’allegato n. 4
Potrà essere ritenuta valida la comunicazione (solamente via fax) con un preavviso inferiore alle 48 ore solo ed esclusivamente nel caso di assoluta necessità dell’esecuzione dei lavori e della quale il Responsabile dei Lavori sia in grado di dimostrare l'indifferibilità.
Nella comunicazione, come previsto dall’apposito modulo (Allegato 4) dovrà essere specificata la zona dove vengono svolti i lavori e la condizione di esercizio degli impianti stessi.
Per i lavori su impianti in condizione di esercizio a circuito completamente chiuso alla comunicazione dovrà essere allegato il certificato di non pericolosità del Consulente chimico di porto di cui all’art. 21 punto 2 del presente regolamento.
Per i lavori su impianti in condizione di esercizio aperto o parzialmente aperto, la ditta esecutrice dei lavori dovrà presentare la comunicazione come previsto al precedente comma corredata da:
• relazione tecnica;
• certificato di GAS FREE rilasciato dal Consulente chimico di porto.
22.2 RELAZIONE TECNICA E PLANIMETRIA
La relazione tecnica deve comprendere:
• le modalità di esecuzione del lavoro;
• i materiali impiegati, specificandone i relativi quantitativi e tipologia delle sostanze combustibili e/o infiammabili;
• le attrezzature;
• il personale impiegato;
• il numero di persone in possesso dell’attestato di formazione alla lotta antincendio di cui al D.Lgs. 626/94;
• una planimetria della zona e delle aree adiacenti a quella in cui devono essere effettuati i lavori riportante l’area della zona delimitata da impedimenti e cartellonistica.
Le Autorità competenti a ricevere la comunicazione, qualora lo ritengano opportuno, hanno facoltà di richiedere ulteriori informazioni al responsabile dei lavori in merito all’esecuzione degli stessi anche attraverso la convocazione di apposita commissione collegiale della quale faranno parte tutte le succitate Autorità.
22.3 Comunicazioni annuali
Solo per i lavori su impianti in condizione di esercizio a circuito completamente chiuso, le officine manutentive appartenenti ai terminalisti di cui al presente titolo che eseguono interventi al di fuori delle officine stesse ma all’interno del terminale affidato in concessione, oppure le Imprese appaltataci dei succitati terminalisti portuali, operanti per interventi manutentivi in regime di “Service” (lavori vari di manutenzione ordinaria e straordinaria con carattere continuativo sui mezzi ed apparecchiature/ impianti in possesso dei succitati terminalisti) potranno avvalersi di una comunicazione annuale utilizzando l’allegato n. 5 del presente regolamento.
La comunicazione annuale, da inviare alle Autorità competenti, dovrà essere riferita all’anno solare in corso e accompagnata da una relazione tecnica contenente una descrizione di tutte le tipologie di lavori manutentivi che i succitati soggetti, in relazione allo svolgimento delle proprie attività, devono eseguire anche con l’ausilio di “Service” esterni.
Detta relazione dovrà essere corredata da un certificato di non pericolosità rilasciato dal consulente chimico di porto anch’esso con validità annuale.

Articolo 23 Documentazione
Durante tutta la durata dei lavori la ditta esecutrice deve conservare in cantiere copia della comunicazione effettuata ai sensi del presente Regolamento, esibendola qualora l’Autorità Marittima, il Servizio Sicurezza Ambiente dell’Autorità Portuale o altre Autorità competenti ne facciano richiesta.

Allegati