Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
A …omissis…
OGGETTO: decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza". Ricadute applicative per l'Amministrazione Penitenziaria.
§1. Premessa
Il decreto-legge 24 marzo 2022, entrato in vigore il 25 marzo 2022, prevede tra le varie disposizioni legate all'ormai prossimo (31 marzo 2022) superamento della fase emergenziale, sostanziali novità anche per quanto attiene agli "obblighi vaccinali". L'art. 8 del D.L., nel ribadire il permanere fino al 15 giugno 2022 dell'obbligo vaccinale per il personale del comparto sicurezza e per quello che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori, consente tuttavia al predetto personale di accedere ai luoghi di lavoro fino al 30 aprile 2022 esibendo una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base).
§2. Cosa cambia in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale
Da quanto precede, consegue che il personale non in regola con l'obbligo vaccinale può incorrere nella sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4-sexies del Decreto Legge n. 44/2021 (ammontante a 100 euro ed irrogata dal Ministero della Salute tramite l'Agenzia delle Entrate), ma non può essere più sospeso dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e se già sospeso, tale sospensione è da intendersi inefficace a far data dal 25 marzo 2022.
Pertanto il personale già sospeso ha - già dal 25 marzo scorso - l'obbligo di presentarsi in servizio, fatte salve le ipotesi di assenza legittima o giustificata.
Considerata la tempistica di pubblicazione e vigenza del Decreto Legge 24 marzo 2022, per la giornata del 25 marzo l'assenza del dipendente in precedenza sospeso verrà considerata giustificata ed imputabile all'istituto del congedo straordinario; quelle successive dovranno essere giustificate con altro istituto giuridico (es. congedo ordinario).
In ogni caso i provvedimenti di revoca della sospensione, ancorché adottati in data successiva, dovranno indicare come decorrenza quella del 25 marzo 2022.
Gli stessi dovranno essere trasmessi agli stessi destinatari dei provvedimenti di sospensione.
§3. Ritorno all'obbligo di possesso ed esibizione del c.d. green pass base
Come detto, con la novella del 24 marzo scorso, per l'accesso ai luoghi di lavoro i dipendenti "devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87".
Pertanto, al personale che non è in possesso del “green pass base" o ne risulta privo all'atto dell'accesso alla sede di servizio sarà applicato l'istituto dell'assenza ingiustificata, nei termini di cui alle previsioni della circolare GDAP 037385.U del 12 ottobre 2021.
In ordine alle modalità di controllo della predetta certificazione, nonché alle conseguenze amministrative e disciplinari derivanti dall'assenza di green pass base al momento dell'accesso al luogo di lavoro ovvero, (ipotesi più grave) dall'accesso al luogo di lavoro sprovvisti della certificazione verde o dell'apposita certificazione medica di esonero, si rimanda alla medesima circolare sopra citata.
Con particolare riguardo allo strumento di verifica mediante Piattaforma Nazionale D.G.C. (Digital Green Certificate), con accesso tramite portale INPS, si evidenzia che il S.I.P. sta provvedendo ad aggiornare gli elenchi del personale dipendente di questa Amministrazione riconducendoli ad un'unica lista di verifica del green pass base¹, non essendo più necessario, sotto il profilo dell'accesso al luogo di lavoro, differenziare tra personale vaccinato e personale non vaccinato. Pertanto, il controllo effettuato mediante portale INPS dovrà tenere conto della sola lista denominata "GreenPass (DPCM 12 ottobre 2021)".
§4. Colloqui detenuti
Si evidenzia fin d'ora, fatte salve eventuali disposizioni della competente Direzione Generale, come il D.L. in oggetto abbia previsto all'art.6 (Graduale eliminazione del green pass base) dal 1° aprile al 30 aprile 2022 i colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori tra le attività che richiedono il possesso del green pass base.
Si confida, come sempre, nella puntuale osservanza delle presenti disposizioni applicative.
Il Direttore Generale
Massimo Parisi
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¹ In tale lista confluiscono anche le Certificazioni Verdi "rinforzate", sia dei vaccinati che dei guariti.