Tipologia: Intesa
Data firma: 29 marzo 2022
Validità: 01.04.2022 - 30.06.2022
Parti: Intrum Italy e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin
Settori: Credito Assicurazioni, Intrum
Fonte: falcri-is.com


Verbale di intesa

In data 29 marzo 2022, tra Intrum Italy spa (”Intrum”) e le OO.SS. Fabi, First-Cisl, Fisac/Cgil, Uilca, Unisin di seguito, congiuntamente, le “Parti”

Premesso che
• In data 5 novembre 2020, Intrum e le intestate OO.SS. sottoscrivevano un Verbale di Accordo (di seguito l’“Accordo”), nel contesto del quale, in coerenza con l’implementazione di nuove disposizioni normative emergenziali e attesa la necessità di aggiornare coerentemente il pregresso Verbale di Incontro del 21 ottobre 2020 sul tema di svolgimento dell’attività lavorativa con modalità agile in ragione dell’applicazione delle tutele relative alla sicurezza degli ambienti lavorativi ed alla salute dei dipendenti, concordavano che con decorrenza 6 novembre 2020 l’attività in modalità agile o smartworking a livello aziendale, indipendentemente dal territorio di appartenenza, si svolgesse nel rispetto della capienza fisica consentita negli uffici di riferimento pari al 50% dell’organico, e pertanto a tal fine, laddove necessario, riprogrammando tra il personale le giornate di svolgimento dell’attività agile in ragione della detta capienza, e favorendo, fatte salve diverse esigenze organizzative di ciascun presidio e/o ufficio, la possibilità di organizzare l’attività con gli stessi gruppi di lavoro in presenza.
• Intrum e le OO.SS. si davano altresì atto nell’Accordo che fossero garantite le priorità nell’accesso allo svolgimento dell’attività lavorativa con modalità agile in via continuativa ai dipendenti interessati alle casistiche previste dalla normativa vigente in materia di tutela dei soggetti cc.dd. “fragili”.
• L’Accordo con alcune integrazioni veniva prorogato di volta in volta, portando altresì la percentuale di riferimento al 60% ed in alcuni uffici al 50% dell’organico, sino da ultimo con Verbale di Intesa del 24 febbraio 2022 al 31 marzo 2022 in linea con la preannunciata scadenza del periodo di emergenza.
• In data 17 marzo 2022 veniva emanato il provvedimento normativo finalizzato da una parte a cessare lo stato di emergenza sanitaria al 31 marzo 2022, e dall’altra a prorogare il regime di smart-working c.d. “semplificato” sino al 30 giugno 2022, pur se non connesso all’emergenza sanitaria, senza contingentamento della presenza nei luoghi di lavoro per motivi di sicurezza e salute, e tuttavia con il mantenimento della tutela dei lavoratori c.d. fragili, come ad oggi prevista, sino alla medesima data del 30 giugno 2022.
• Al contempo, è stata altresì annunciata l’emanazione di un disegno di legge volto alla regolamentazione di alcuni aspetti di riforma riguardanti il c.d. lavoro agile.
• Alla luce di quanto sopra, tenuto conto della sopra detta cessazione del periodo di emergenza al 31 marzo 2022, ma altresì della proroga legislativa del regime di smart-working c.d. “semplificato”, ed in vista dell’emanazione di uno specifico disegno di legge e dell’attuazione in sede aziendale della ordinaria regolamentazione della materia come previsto dagli accordi aziendali vigenti, le Parti Convengono quanto segue.
1. Le premesse formano parte integrante ed essenziale della presente intesa.
2. In attesa di una riforma della materia come annunciata, e nell’impegno prioritario della tutela della sicurezza dei lavoratori nonostante la cessazione dello stato di emergenza, l’attività in modalità agile o smart-working verrà disciplinata dall’Accordo, avuto riferimento alle indicazioni di “semplificazione”, dal 1 aprile 2022 sino al 30 giugno 2022, prevedendo di mantenere una turnazione che consenta una capienza di presenza del 60% dell’organico negli uffici di riferimento, salvo situazioni specifiche, già definite nell’Accordo, per motivi connessi alla capienza dell’ufficio di non superamento della percentuale del 50% dell’organico, evitandosi in tal modo la concentrazione dello svolgimento dell’attività lavorativa in presenza di tutti i dipendenti addetti negli uffici di riferimento.
3. Resta fermo quanto previsto dall’Accordo in relazione ai soggetti cc.dd. “fragili”.
4. I dipendenti potranno richiedere, d’intesa con il Responsabile di riferimento, sempre che ciò sia compatibile con le esigenze tecnico-organizzative e di sicurezza, di svolgere, nel corso di vigenza del presente Verbale di Intesa, l’attività lavorativa in presenza per un periodo determinato o per più periodi determinati od ancora, laddove possibile, per tutto il periodo di vigenza.
5. Le Parti si impegnano a monitorare l’evoluzione della legislazione in materia a livello nazionale, nonché di valutare congiuntamente la eventuale riparametrazione delle attività con modalità agile ed in presenza da parte dei dipendenti nel contesto aziendale in relazione alla situazione sanitaria.