Ministero dell’Interno
IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
 

 

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento

LORO SEDI

 

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionale dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI

 

Ai Sigg. Comandanti dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI

e, p.c.       

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e del Capo del C.N.VV.F.

LORO SEDI

 

OGGETTO: Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Riammissione in servizio del personale sospeso dallo svolgimento dell’attività lavorativa.

Con circolare prot.n. STAFFCNVVF 6679 del 25 marzo 2022 è stato chiarito che, per effetto dell’articolo 8 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, il personale sospeso dallo svolgimento dell’attività lavorativa per inosservanza dell’obbligo vaccinale deve essere riammesso in servizio con decorrenza 25 marzo u.s.
Al riguardo, tenuto conto della singolarità della fattispecie in esame, finora mai verificatasi in concreto e, pertanto, non contemplata nell’ambito delle disposizioni di norma applicate, e considerata altresì la tempistica derivante dalla immediata entrata in vigore della previsione di legge in parola, si precisa che, in armonia con quanto previsto all’articolo 35, comma 3, del D.P.R. n. 64/2012, il personale del C.N.VV.F. dovrà essere inviato alle Commissioni Mediche Ospedaliere territorialmente competenti, al fine di verificare l’incondizionata idoneità allo svolgimento dei servizi di istituto, soltanto qualora lo stesso produca documentazione attestante lo stato di malattia o infortunio con prognosi superiore a novanta giorni consecutivi. In tale eventualità, nelle more dell’espressione del giudizio medico legale da parte delle competenti C.M.O., i medici incaricati, in piena autonomia, potranno esprimere giudizi riguardanti la prosecuzione della malattia o della convalescenza, ovvero il giudizio di temporanea idoneità al servizio in forma parziale.
In tutti i restanti casi, il personale sospeso potrà essere riammesso regolarmente in servizio, atteso che l’assenza maturata risulta riconducibile ad una casistica eccezionale disciplinata da una disposizione che ha esplicato i suoi effetti a prescindere da eventi o istanze a qualsivoglia titolo prodotte.
 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)